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Sentenza 8 dicembre 2025
Sentenza 8 dicembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Venezia, sentenza 08/12/2025, n. 3365 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Venezia |
| Numero : | 3365 |
| Data del deposito : | 8 dicembre 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
CORTE D'APPELLO DI VENEZIA
Prima Sezione civile
R.G. 1898/2025
La Corte d'Appello di Venezia, riunita in camera di consiglio nelle persone dei seguenti
Magistrati:
dott. DO NT Presidente dott.ssa Gabriella Zanon Consigliere dott. FR ET FF Consigliere rel. ha pronunciato la seguente
SENTENZA nel procedimento di reclamo ex art. 51 del C.C.I.I. iscritto al n. 1898/2025 R.G. da
, c.f. , nata in [...] il [...], Parte_1 C.F._1 rappresentata dall'avv. Enrico Cancellier;
reclamanti
CONTRO
, c.f. nata a [...] il [...] Controparte_1 C.F._2
e , c.f. , nato a [...] il Controparte_2 C.F._3
29.3.1975, rappresentati dall'avv. Riccardo Favero;
reclamati
Oggetto: reclamo ex art. 51 d.lgs. 12 gennaio 2019 n. 14 (c.c.i.i.) avverso la sentenza di rigetto dell'omologazione del piano di ristrutturazione dei debiti ex art. 67 c.c.i.i. emessa dal Tribunale
1 di VI in data 6.10.2025 nel procedimento RG – PU n. 173-1/2024.
CONCLUSIONI DELLE PARTI
- per la reclamante:
“in via preliminare sospenda l'efficacia del provvedimento impugnato e nel merito, in riforma del provvedimento sub doc. 3 di rigetto della omologazione del piano, per l'effetto accolga il piano della sig.ra , omologandolo e revocando la dichiarazione di inefficacia della Parte_1
esecuzione immobiliare RGE 139/2022 del Tribunale di VI”;
- per i reclamati:
“- Di dichiarare improcedibile il reclamo per difetto di interesse essendo i beni immobili oggetto di trasferimento nella procedura avanti il Tribunale di VI RG ES 139/2022 definitivamente di proprietà dei coniugi e;
Controparte_1 Controparte_2
- Di rigettare la richiesta di sospensione di efficacia esecutiva del provvedimento impugnato e di rigettare il reclamo della sig.ra confermando integralmente la sentenza Parte_1
impugnata del Tribunale di VI pronunciata il 6.10.2025 e pubblicata il 7.10.2025 nel procedimento n. 173/2024 e 173-1/2024.
- Condannare parte reclamante alla rifusione degli onorari e delle spese di lite.
Si chiede in via istruttoria e qualora occorra l'acquisizione del fascicolo del Tribunale di VI
RG Es. Imm. 139/2022 e si formula ogni più ampia riserva di eventualmente richiedere e dedurre nei termini dalla Corte concedendi”.
RAGIONI DELLA DECISIONE
Con ricorso depositato il 27.10.2025, ha proposto reclamo avverso il Parte_1 provvedimento del 6.10.2025 col quale il Tribunale di VI ha rigettato la domanda di omologazione del ricorso depositato in data 8.7.2024 per l'omologazione di un piano di ristrutturazione dei debiti del consumatore ai sensi degli artt. 67 e 66 c.c.i.i.
La mancata omologazione è stata dal Tribunale motivata nei seguenti termini:
2 “
2. La relativa domanda di omologazione viene rigettata per difetto di fattibilità del piano, il quale è incentrato anzitutto sulla conservazione della proprietà dell'immobile principale. E ciò in accoglimento della contestazione sollevata ex art. 70.7 cci dagli aggiudicatari dell'immobile in parola. Siccome infatti quest'ultimo è stato aggiudicato il 9.7.24 nel corso dell'esecuzione n.
139/2022 di questo tribunale, il diritto acquisito dai terzi aggiudicatari è intangibile ex art. 187 bis nn. att. cpc. E tale intangibilità osta irreversibilmente alla fattibilità del piano.
2.1. Il rigetto della domanda sotto questo profilo, sufficiente a giustificare la decisione di merito, rende superflua la disamina di ogni altra questione in tesi rilevante ai fini dell'omologazione; e ciò in applicazione del principio della ragione più liquida, per cui il giudice è libero di scegliere, tra varie questioni di merito, quella che ritiene 'più liquida', salvo comunque l'esame preventivo delle questioni pregiudiziali di rito (Cass. n. 30745/2019, la cui portata, sul piano logico- giuridico, ha carattere generale).
3. Il ricorso introduttivo della procedura ex artt. 67 ss. cci risulta depositato l'8.7.24, e il verbale di gara relativo all'aggiudicazione dell'immobile principale cit. risale al 9.7.24. Ciò significa che, in ragione della concreta visibilità del ricorso nella consolle informatica e del tempo minimo ragionevolmente concepibile per l'esame del medesimo e l'adozione del decreto ex art. 70.1 cci, la ricorrente si è rivolta al tribunale con una tempistica oggettivamente e palesemente incompatibile con l'eventuale inibizione dell'aggiudicazione a norma dell'art. 70.4 cci.
Infatti la sospensione dell'esecuzione cit., poi disposta col decreto ex art. 70.4 cci, non può pregiudicare l'aggiudicazione dell'immobile, alla stregua del principio sancito dall'art. 187 bis nn. att. cpc con riguardo all'intangibilità della stessa nei confronti del terzo aggiudicatario, anche provvisorio. E' quasi superfluo osservare, al riguardo, che l'inidoneità della sospensione
a caducare la pretesa del terzo aggiudicatario si evince a fortiori dall'inidoneità in tal senso dell'estinzione o della chiusura anticipata del processo esecutivo”.
La reclamante ha ricordato che “Il 25.07.2024 il Tribunale adottava la sospensione, mentre il
3 01.08.2024 il G.E. sospendeva la esecuzione immobiliare RGE 139/2022 del Tribunale di
VI (doc. 4, provvedimento di sospensione)” ed osservato quanto segue:
“1) Il ricorso è stato oggettivamente depositato PRIMA dell'aggiudicazione e sempre PRIMA dell'aggiudicazione era visibile;
2) Non vi era né vi è alcuna disposizione normativa che impone il rispetto di una “fascia temporale” precedente a un atto dell'esecuzione, al fine di considerare tempestivo il piano del consumatore: o esso viene depositato prima (che sia un mese, o un giorno prima), oppure no. E qui è stato depositato prima.
3) La sospensione del procedimento esecutivo è del 01.08.2024 (fascicolo RGE 139/2022 del
Tribunale di VI) e non consta sia mai stata da nessuno proposta opposizione agli atti esecutivi, necessaria per contestare detto provvedimento;
4) Non solo il ricorso della sig.ra è stato depositato (e scaricato dalla Cancelleria) Parte_1
PRIMA dell'aggiudicazione, ma il versamento del prezzo (che è atto costitutivo per aversi il trasferimento) è avvenuto in piena fase di sospensione (il 24.10.2024);
5) La questione dell'aggiudicazione era già stata vagliata dal Tribunale di VI, che ha disposto la sospensione del procedimento esecutivo, pertanto la sentenza che dopo CP_3
sedici mesi dichiara la “non tempestività” del ricorso perché proposto...troppo poco tempo prima dell'aggiudicazione, da un lato pare illegittima (introducendo una scadenza che per legge non esiste), dall'altro gravosa per la che ha investito sedici mesi per elaborare un Parte_1
piano serio e concreto che allora (ove inzialmente respinto), non avrebbe invece investito”.
I reclamati hanno contestato la fondatezza del reclamo fornendo dettagliata ricostruzione dei passaggi essenziali del procedimento esecutivo immobiliare e del procedimento per omologazione di piano di ristrutturazione dei debiti.
All'udienza odierna le parti hanno discusso il reclamo proposto, richiamandosi ai rispettivi atti introduttivi, e la Corte si è riservata di provvedere.
4 Il reclamo è infondato.
Si deve premettere che la proposta di ristrutturazione dei debiti della prevedeva Parte_1 espressamente la conservazione della proprietà dell'immobile principale (ricorso, pag. 5: “La fattibilità del piano è subordinata al parziale stralcio dei debiti ipotecario degradato e chirografari e alla sospensione dell'esecuzione immobiliare”) nonché la conservazione dei veicoli di proprietà, mettendo ella a disposizione dei creditori una somma di denaro, in parte proveniente da terzi, pari complessivamente a € 68.250,02 che avrebbe consentito un pagamento indicato come conveniente rispetto all'alternativa liquidatoria.
Come osservato dal Tribunale, l'aggiudicazione intervenuta prima che il procedimento esecutivo fosse sospeso rende il piano non più fattibile.
Le allegazioni e la documentazione offerta dalle parti consentono di ricostruire lo svolgimento
(per le parti che interessano in questa sede) dei due procedimenti nei seguenti termini:
a) la procedura esecutiva immobiliare n. 139/22 E.I. Trib. VI è stata iscritta a ruolo il
5.4.2022 a seguito di pignoramento notificato il 24.3.2022;
b) il primo esperimento di vendita senza incanto è stato indetto per il 9.7.2024;
c) solo il giorno precedente (8.7.2024) l'esecutata ha depositato il ricorso contenente Parte_1
il piano e la proposta di ristrutturazione del debito, con richiesta di sospensione della procedura esecutiva, richiesta quest'ultima espressa anche al giudice dell'esecuzione;
d) la vendita senza incanto si è tenuta come previsto in data 9.7.2024, con aggiudicazione dell'immobile agli odierni reclamati;
e) solo in data 25.7.2024 il giudice del procedimento di ristrutturazione del debito ha sospeso la procedura esecutiva, seguito in data 1.8.2024 dal giudice dell'esecuzione;
f) nei termini previsti (precisamente in data 24.10.2024) gli aggiudicatari hanno versato il saldo prezzo;
g) la loro richiesta di emissione del decreto di trasferimento, in un primo tempo (5.12.2024)
5 rigettata dal giudice dell'esecuzione, è stata rinnovata il 23.1.2025 corredata di ulteriore documentazione;
h) instaurato il contraddittorio, il giudice del piano ha rigettato la domanda di omologazione del piano e dichiarato l'inefficacia della sospensione dell'esecuzione forzata immobiliare, con la sentenza del 6.10.2025, reclamata dalla il 27.10.2025; Parte_1
i) il 28.10.2025 è stato emesso il decreto di trasferimento degli immobili, in seguito trascritto;
non risulta proposta avverso il suddetto decreto opposizione.
Come si vede, l'aggiudicazione è intervenuta quando il procedimento esecutivo non era stato ancora sospeso;
non è di conseguenza pertinente l'invocazione svolta dalla reclamante di quanto disposto dall'art. 626 c.p.c., che disciplina la - diversa - ipotesi di atti di esecuzione compiuti in violazione della (già) disposta sospensione.
Neppure è conferente il riferimento della reclamante alla previsione di cui all'art. 10, comma 2 lett. c) della legge n. 3/2012, secondo cui con il decreto di apertura del procedimento il Giudice
“dispone che, sino al momento in cui il provvedimento di omologazione diventa definitivo, non possono, sotto pena di nullità, essere iniziate o proseguite azioni esecutive individuali”. Alla fattispecie si applica infatti, ratione temporis, l'art. 70 del c.c.i.i., secondo cui il giudice, con il decreto con cui, se ricorrono le condizioni di ammissibilità, ordina che la proposta e il piano siano pubblicati, “su istanza del debitore, può disporre la sospensione dei procedimenti di esecuzione forzata che potrebbero pregiudicare la fattibilità del piano. Il giudice, su istanza del debitore, può altresì disporre il divieto di azioni esecutive e cautelari sul patrimonio del consumatore nonché le altre misure idonee a conservare l'integrità del patrimonio fino alla conclusione del procedimento”.
Non sono dettate in materia previsioni d'improseguibilità o improcedibilità ex lege delle procedure esecutive, previste per la liquidazione giudiziale (art. 216 comma 10 c.c.i.i., già 51 l.f.)
e per il concordato preventivo (art. 54 comma 2 c.c.i.i., già 168 l.f.).
6 Una volta intervenuta l'aggiudicazione, il successivo provvedimento di sospensione non poteva di conseguenza far venir meno il diritto degli aggiudicatari all'emissione del decreto di trasferimento, come si evince dalla disposizione contenuta nell'art. 187 bis (rubricato
“Intangibilità nei confronti dei terzi degli effetti degli atti esecutivi compiuti”) che prevede che
“in ogni caso di estinzione o di chiusura anticipata del processo esecutivo avvenuta dopo l'aggiudicazione, anche provvisoria, o l'assegnazione, restano fermi nei confronti dei terzi aggiudicatari o assegnatari, in forza dell'articolo 632, secondo comma, del codice, gli effetti di tali atti” (cfr. Cass. n. 25507/2006, n. 2433/2009; arg. ex Cass., n. 18312/14 e S.U. n. 21110/12).
Il giudice dell'esecuzione ha infine emesso il decreto di trasferimento e l'immobile risulta oggi nella piena titolarità degli odierni reclamati.
La “perdita” dell'immobile rende il piano non fattibile, essendo la proposta espressamente subordinata alla conservazione del bene in capo alla proponente.
Ne consegue il rigetto del reclamo proposto.
La richiesta di sospensione del provvedimento impugnato, pure svolta dalla reclamante, è inammissibile, dovendosi rilevare che:
- l'art. 283 c.p.c. prevede unicamente il potere del giudice dell'impugnazione di sospendere l'efficacia esecutiva (id est efficacia quale titolo esecutivo) della sentenza gravata, efficacia che non è propria della mera pronuncia di rigetto;
- l'art. 52 c.c.i.i. prevede la facoltà per la corte di sospendere l'attuazione del piano o dei pagamenti e si riferisce dunque all'ipotesi in cui sia stata disposta l'omologazione del piano, ma non prevede analoga facoltà per il caso – come quello oggetto di questo procedimento – di rigetto dell'omologazione;
- l'art. 70 c.c.i.i. attribuisce il potere di adozione delle c.d. misure protettive, ed in particolare il potere di disporre la sospensione dei procedimenti di esecuzione forzata che potrebbero pregiudicare la fattibilità del piano, al giudice di primo grado;
7 - l'art. 55, comma 6, c.c.i.i. attribuisce alla corte d'appello il potere di emettere i provvedimenti di cui all'art. 54, commi 1 e 2 (e dunque sia le misure cautelari, sia le misure protettive) nei soli procedimenti di reclamo contro il decreto di inammissibilità della proposta di concordato preventivo (art. 47, comma 5, c.c.i.i.) e contro il provvedimento che rigetta la domanda di apertura della liquidazione giudiziale (art. 50 c.c.i.i.).
Le spese seguono la soccombenza e sono liquidate in dispositivo, in conformità ai parametri di cui al d.m. n. 55/14 come aggiornato con d.m. n. 147/22 per procedimenti di valore indeterminabile di bassa complessità, secondo valori minimi attesa l'esiguità dell'attività svolta.
Ai sensi dell'art. 13, comma 1 quater, del d.P.R. n. 115 del 2002, dev'essere dichiarata la sussistenza dei presupposti per il versamento dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per l'introduzione del presente giudizio, a norma del comma 1 bis dello stesso art. 13.
P. Q. M.
La Corte d'Appello di Venezia, ogni diversa domanda ed eccezione reiette ed ogni ulteriore deduzione disattesa, così provvede:
1. rigetta in quanto infondato il reclamo proposto da e, per l'effetto, Parte_1
conferma la sentenza di data 6.10.2025 emessa dal Tribunale di VI;
2. dichiara inammissibile l'istanza di sospensione dell'efficacia della sentenza impugnata proposta dalla reclamante;
3. condanna la reclamante alla rifusione in favore della parte reclamata delle spese del presente giudizio, liquidate in € 3.473,00 per compenso professionale, oltre a rimborso forfetario
15% per spese generali ed oltre Iva e cpa se ed in quanto dovute per legge;
4. dà atto che sussistono i presupposti di cui all'art.13, comma 1 quater DPR 115/02 a carico di parte reclamante.
Così deciso in Venezia, nella camera di consiglio del 4.12.2025.
8 Il Consigliere Estensore
FR ET FF
Il Presidente
DO NT
9
CORTE D'APPELLO DI VENEZIA
Prima Sezione civile
R.G. 1898/2025
La Corte d'Appello di Venezia, riunita in camera di consiglio nelle persone dei seguenti
Magistrati:
dott. DO NT Presidente dott.ssa Gabriella Zanon Consigliere dott. FR ET FF Consigliere rel. ha pronunciato la seguente
SENTENZA nel procedimento di reclamo ex art. 51 del C.C.I.I. iscritto al n. 1898/2025 R.G. da
, c.f. , nata in [...] il [...], Parte_1 C.F._1 rappresentata dall'avv. Enrico Cancellier;
reclamanti
CONTRO
, c.f. nata a [...] il [...] Controparte_1 C.F._2
e , c.f. , nato a [...] il Controparte_2 C.F._3
29.3.1975, rappresentati dall'avv. Riccardo Favero;
reclamati
Oggetto: reclamo ex art. 51 d.lgs. 12 gennaio 2019 n. 14 (c.c.i.i.) avverso la sentenza di rigetto dell'omologazione del piano di ristrutturazione dei debiti ex art. 67 c.c.i.i. emessa dal Tribunale
1 di VI in data 6.10.2025 nel procedimento RG – PU n. 173-1/2024.
CONCLUSIONI DELLE PARTI
- per la reclamante:
“in via preliminare sospenda l'efficacia del provvedimento impugnato e nel merito, in riforma del provvedimento sub doc. 3 di rigetto della omologazione del piano, per l'effetto accolga il piano della sig.ra , omologandolo e revocando la dichiarazione di inefficacia della Parte_1
esecuzione immobiliare RGE 139/2022 del Tribunale di VI”;
- per i reclamati:
“- Di dichiarare improcedibile il reclamo per difetto di interesse essendo i beni immobili oggetto di trasferimento nella procedura avanti il Tribunale di VI RG ES 139/2022 definitivamente di proprietà dei coniugi e;
Controparte_1 Controparte_2
- Di rigettare la richiesta di sospensione di efficacia esecutiva del provvedimento impugnato e di rigettare il reclamo della sig.ra confermando integralmente la sentenza Parte_1
impugnata del Tribunale di VI pronunciata il 6.10.2025 e pubblicata il 7.10.2025 nel procedimento n. 173/2024 e 173-1/2024.
- Condannare parte reclamante alla rifusione degli onorari e delle spese di lite.
Si chiede in via istruttoria e qualora occorra l'acquisizione del fascicolo del Tribunale di VI
RG Es. Imm. 139/2022 e si formula ogni più ampia riserva di eventualmente richiedere e dedurre nei termini dalla Corte concedendi”.
RAGIONI DELLA DECISIONE
Con ricorso depositato il 27.10.2025, ha proposto reclamo avverso il Parte_1 provvedimento del 6.10.2025 col quale il Tribunale di VI ha rigettato la domanda di omologazione del ricorso depositato in data 8.7.2024 per l'omologazione di un piano di ristrutturazione dei debiti del consumatore ai sensi degli artt. 67 e 66 c.c.i.i.
La mancata omologazione è stata dal Tribunale motivata nei seguenti termini:
2 “
2. La relativa domanda di omologazione viene rigettata per difetto di fattibilità del piano, il quale è incentrato anzitutto sulla conservazione della proprietà dell'immobile principale. E ciò in accoglimento della contestazione sollevata ex art. 70.7 cci dagli aggiudicatari dell'immobile in parola. Siccome infatti quest'ultimo è stato aggiudicato il 9.7.24 nel corso dell'esecuzione n.
139/2022 di questo tribunale, il diritto acquisito dai terzi aggiudicatari è intangibile ex art. 187 bis nn. att. cpc. E tale intangibilità osta irreversibilmente alla fattibilità del piano.
2.1. Il rigetto della domanda sotto questo profilo, sufficiente a giustificare la decisione di merito, rende superflua la disamina di ogni altra questione in tesi rilevante ai fini dell'omologazione; e ciò in applicazione del principio della ragione più liquida, per cui il giudice è libero di scegliere, tra varie questioni di merito, quella che ritiene 'più liquida', salvo comunque l'esame preventivo delle questioni pregiudiziali di rito (Cass. n. 30745/2019, la cui portata, sul piano logico- giuridico, ha carattere generale).
3. Il ricorso introduttivo della procedura ex artt. 67 ss. cci risulta depositato l'8.7.24, e il verbale di gara relativo all'aggiudicazione dell'immobile principale cit. risale al 9.7.24. Ciò significa che, in ragione della concreta visibilità del ricorso nella consolle informatica e del tempo minimo ragionevolmente concepibile per l'esame del medesimo e l'adozione del decreto ex art. 70.1 cci, la ricorrente si è rivolta al tribunale con una tempistica oggettivamente e palesemente incompatibile con l'eventuale inibizione dell'aggiudicazione a norma dell'art. 70.4 cci.
Infatti la sospensione dell'esecuzione cit., poi disposta col decreto ex art. 70.4 cci, non può pregiudicare l'aggiudicazione dell'immobile, alla stregua del principio sancito dall'art. 187 bis nn. att. cpc con riguardo all'intangibilità della stessa nei confronti del terzo aggiudicatario, anche provvisorio. E' quasi superfluo osservare, al riguardo, che l'inidoneità della sospensione
a caducare la pretesa del terzo aggiudicatario si evince a fortiori dall'inidoneità in tal senso dell'estinzione o della chiusura anticipata del processo esecutivo”.
La reclamante ha ricordato che “Il 25.07.2024 il Tribunale adottava la sospensione, mentre il
3 01.08.2024 il G.E. sospendeva la esecuzione immobiliare RGE 139/2022 del Tribunale di
VI (doc. 4, provvedimento di sospensione)” ed osservato quanto segue:
“1) Il ricorso è stato oggettivamente depositato PRIMA dell'aggiudicazione e sempre PRIMA dell'aggiudicazione era visibile;
2) Non vi era né vi è alcuna disposizione normativa che impone il rispetto di una “fascia temporale” precedente a un atto dell'esecuzione, al fine di considerare tempestivo il piano del consumatore: o esso viene depositato prima (che sia un mese, o un giorno prima), oppure no. E qui è stato depositato prima.
3) La sospensione del procedimento esecutivo è del 01.08.2024 (fascicolo RGE 139/2022 del
Tribunale di VI) e non consta sia mai stata da nessuno proposta opposizione agli atti esecutivi, necessaria per contestare detto provvedimento;
4) Non solo il ricorso della sig.ra è stato depositato (e scaricato dalla Cancelleria) Parte_1
PRIMA dell'aggiudicazione, ma il versamento del prezzo (che è atto costitutivo per aversi il trasferimento) è avvenuto in piena fase di sospensione (il 24.10.2024);
5) La questione dell'aggiudicazione era già stata vagliata dal Tribunale di VI, che ha disposto la sospensione del procedimento esecutivo, pertanto la sentenza che dopo CP_3
sedici mesi dichiara la “non tempestività” del ricorso perché proposto...troppo poco tempo prima dell'aggiudicazione, da un lato pare illegittima (introducendo una scadenza che per legge non esiste), dall'altro gravosa per la che ha investito sedici mesi per elaborare un Parte_1
piano serio e concreto che allora (ove inzialmente respinto), non avrebbe invece investito”.
I reclamati hanno contestato la fondatezza del reclamo fornendo dettagliata ricostruzione dei passaggi essenziali del procedimento esecutivo immobiliare e del procedimento per omologazione di piano di ristrutturazione dei debiti.
All'udienza odierna le parti hanno discusso il reclamo proposto, richiamandosi ai rispettivi atti introduttivi, e la Corte si è riservata di provvedere.
4 Il reclamo è infondato.
Si deve premettere che la proposta di ristrutturazione dei debiti della prevedeva Parte_1 espressamente la conservazione della proprietà dell'immobile principale (ricorso, pag. 5: “La fattibilità del piano è subordinata al parziale stralcio dei debiti ipotecario degradato e chirografari e alla sospensione dell'esecuzione immobiliare”) nonché la conservazione dei veicoli di proprietà, mettendo ella a disposizione dei creditori una somma di denaro, in parte proveniente da terzi, pari complessivamente a € 68.250,02 che avrebbe consentito un pagamento indicato come conveniente rispetto all'alternativa liquidatoria.
Come osservato dal Tribunale, l'aggiudicazione intervenuta prima che il procedimento esecutivo fosse sospeso rende il piano non più fattibile.
Le allegazioni e la documentazione offerta dalle parti consentono di ricostruire lo svolgimento
(per le parti che interessano in questa sede) dei due procedimenti nei seguenti termini:
a) la procedura esecutiva immobiliare n. 139/22 E.I. Trib. VI è stata iscritta a ruolo il
5.4.2022 a seguito di pignoramento notificato il 24.3.2022;
b) il primo esperimento di vendita senza incanto è stato indetto per il 9.7.2024;
c) solo il giorno precedente (8.7.2024) l'esecutata ha depositato il ricorso contenente Parte_1
il piano e la proposta di ristrutturazione del debito, con richiesta di sospensione della procedura esecutiva, richiesta quest'ultima espressa anche al giudice dell'esecuzione;
d) la vendita senza incanto si è tenuta come previsto in data 9.7.2024, con aggiudicazione dell'immobile agli odierni reclamati;
e) solo in data 25.7.2024 il giudice del procedimento di ristrutturazione del debito ha sospeso la procedura esecutiva, seguito in data 1.8.2024 dal giudice dell'esecuzione;
f) nei termini previsti (precisamente in data 24.10.2024) gli aggiudicatari hanno versato il saldo prezzo;
g) la loro richiesta di emissione del decreto di trasferimento, in un primo tempo (5.12.2024)
5 rigettata dal giudice dell'esecuzione, è stata rinnovata il 23.1.2025 corredata di ulteriore documentazione;
h) instaurato il contraddittorio, il giudice del piano ha rigettato la domanda di omologazione del piano e dichiarato l'inefficacia della sospensione dell'esecuzione forzata immobiliare, con la sentenza del 6.10.2025, reclamata dalla il 27.10.2025; Parte_1
i) il 28.10.2025 è stato emesso il decreto di trasferimento degli immobili, in seguito trascritto;
non risulta proposta avverso il suddetto decreto opposizione.
Come si vede, l'aggiudicazione è intervenuta quando il procedimento esecutivo non era stato ancora sospeso;
non è di conseguenza pertinente l'invocazione svolta dalla reclamante di quanto disposto dall'art. 626 c.p.c., che disciplina la - diversa - ipotesi di atti di esecuzione compiuti in violazione della (già) disposta sospensione.
Neppure è conferente il riferimento della reclamante alla previsione di cui all'art. 10, comma 2 lett. c) della legge n. 3/2012, secondo cui con il decreto di apertura del procedimento il Giudice
“dispone che, sino al momento in cui il provvedimento di omologazione diventa definitivo, non possono, sotto pena di nullità, essere iniziate o proseguite azioni esecutive individuali”. Alla fattispecie si applica infatti, ratione temporis, l'art. 70 del c.c.i.i., secondo cui il giudice, con il decreto con cui, se ricorrono le condizioni di ammissibilità, ordina che la proposta e il piano siano pubblicati, “su istanza del debitore, può disporre la sospensione dei procedimenti di esecuzione forzata che potrebbero pregiudicare la fattibilità del piano. Il giudice, su istanza del debitore, può altresì disporre il divieto di azioni esecutive e cautelari sul patrimonio del consumatore nonché le altre misure idonee a conservare l'integrità del patrimonio fino alla conclusione del procedimento”.
Non sono dettate in materia previsioni d'improseguibilità o improcedibilità ex lege delle procedure esecutive, previste per la liquidazione giudiziale (art. 216 comma 10 c.c.i.i., già 51 l.f.)
e per il concordato preventivo (art. 54 comma 2 c.c.i.i., già 168 l.f.).
6 Una volta intervenuta l'aggiudicazione, il successivo provvedimento di sospensione non poteva di conseguenza far venir meno il diritto degli aggiudicatari all'emissione del decreto di trasferimento, come si evince dalla disposizione contenuta nell'art. 187 bis (rubricato
“Intangibilità nei confronti dei terzi degli effetti degli atti esecutivi compiuti”) che prevede che
“in ogni caso di estinzione o di chiusura anticipata del processo esecutivo avvenuta dopo l'aggiudicazione, anche provvisoria, o l'assegnazione, restano fermi nei confronti dei terzi aggiudicatari o assegnatari, in forza dell'articolo 632, secondo comma, del codice, gli effetti di tali atti” (cfr. Cass. n. 25507/2006, n. 2433/2009; arg. ex Cass., n. 18312/14 e S.U. n. 21110/12).
Il giudice dell'esecuzione ha infine emesso il decreto di trasferimento e l'immobile risulta oggi nella piena titolarità degli odierni reclamati.
La “perdita” dell'immobile rende il piano non fattibile, essendo la proposta espressamente subordinata alla conservazione del bene in capo alla proponente.
Ne consegue il rigetto del reclamo proposto.
La richiesta di sospensione del provvedimento impugnato, pure svolta dalla reclamante, è inammissibile, dovendosi rilevare che:
- l'art. 283 c.p.c. prevede unicamente il potere del giudice dell'impugnazione di sospendere l'efficacia esecutiva (id est efficacia quale titolo esecutivo) della sentenza gravata, efficacia che non è propria della mera pronuncia di rigetto;
- l'art. 52 c.c.i.i. prevede la facoltà per la corte di sospendere l'attuazione del piano o dei pagamenti e si riferisce dunque all'ipotesi in cui sia stata disposta l'omologazione del piano, ma non prevede analoga facoltà per il caso – come quello oggetto di questo procedimento – di rigetto dell'omologazione;
- l'art. 70 c.c.i.i. attribuisce il potere di adozione delle c.d. misure protettive, ed in particolare il potere di disporre la sospensione dei procedimenti di esecuzione forzata che potrebbero pregiudicare la fattibilità del piano, al giudice di primo grado;
7 - l'art. 55, comma 6, c.c.i.i. attribuisce alla corte d'appello il potere di emettere i provvedimenti di cui all'art. 54, commi 1 e 2 (e dunque sia le misure cautelari, sia le misure protettive) nei soli procedimenti di reclamo contro il decreto di inammissibilità della proposta di concordato preventivo (art. 47, comma 5, c.c.i.i.) e contro il provvedimento che rigetta la domanda di apertura della liquidazione giudiziale (art. 50 c.c.i.i.).
Le spese seguono la soccombenza e sono liquidate in dispositivo, in conformità ai parametri di cui al d.m. n. 55/14 come aggiornato con d.m. n. 147/22 per procedimenti di valore indeterminabile di bassa complessità, secondo valori minimi attesa l'esiguità dell'attività svolta.
Ai sensi dell'art. 13, comma 1 quater, del d.P.R. n. 115 del 2002, dev'essere dichiarata la sussistenza dei presupposti per il versamento dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per l'introduzione del presente giudizio, a norma del comma 1 bis dello stesso art. 13.
P. Q. M.
La Corte d'Appello di Venezia, ogni diversa domanda ed eccezione reiette ed ogni ulteriore deduzione disattesa, così provvede:
1. rigetta in quanto infondato il reclamo proposto da e, per l'effetto, Parte_1
conferma la sentenza di data 6.10.2025 emessa dal Tribunale di VI;
2. dichiara inammissibile l'istanza di sospensione dell'efficacia della sentenza impugnata proposta dalla reclamante;
3. condanna la reclamante alla rifusione in favore della parte reclamata delle spese del presente giudizio, liquidate in € 3.473,00 per compenso professionale, oltre a rimborso forfetario
15% per spese generali ed oltre Iva e cpa se ed in quanto dovute per legge;
4. dà atto che sussistono i presupposti di cui all'art.13, comma 1 quater DPR 115/02 a carico di parte reclamante.
Così deciso in Venezia, nella camera di consiglio del 4.12.2025.
8 Il Consigliere Estensore
FR ET FF
Il Presidente
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