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Sentenza 30 gennaio 2026
Sentenza 30 gennaio 2026
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte di Giustizia Tributaria di secondo grado Lombardia, sez. XIX, sentenza 30/01/2026, n. 244 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di giustizia tributaria di secondo grado della Lombardia |
| Numero : | 244 |
| Data del deposito : | 30 gennaio 2026 |
Testo completo
Sentenza n. 244/2026
Depositata il 30/01/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di secondo grado della LOMBARDIA Sezione 19, riunita in udienza il
28/01/2026 alle ore 15:00 con la seguente composizione collegiale:
ANTONIOLI MARCO LUIGI, Presidente e Relatore
BORSANI LUISA CARLA, Giudice
MONFREDI MARIANTONIETTA, Giudice
in data 28/01/2026 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sull'appello n. 981/2025 depositato il 26/03/2025
proposto da
Ag. Entrate Direzione Provinciale I Di Milano - Via Dei Missaglia, 97 20142 Milano MI
elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Resistente_1 Srl - P.IVA_1
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
ed elettivamente domiciliato presso Email_2
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- pronuncia sentenza n. 3750/2024 emessa dalla Corte di Giustizia Tributaria Primo grado MILANO sez.
17 e pubblicata il 26/09/2024
Atti impositivi:
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 06820230057533751000 IRES-ALTRO 2018
a seguito di discussione in pubblica udienza e visto il dispositivo n. 201/2026 depositato il
29/01/2026
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
I) Sulla pretesa erariale.
1. La s.r.l. GNT, con sede in Milano, è divenuta destinataria, il 30 novembre 2020, di una comunicazione di irregolarità, in seguito alla quale, la società si è avveduta del fatto che, a causa di una disfunzione del sistema, la dichiarazione annuale per l'anno precedente (2017), pur risultandole regolarmente inviata, in realtà, non sarebbe stata trasmessa digitalmente all'Ufficio competente.
2. Ciò ha indotto la contribuente a trasmettere, il 23 dicembre 2021, il modello Unico 2018, per l'anno 2017, da cui discendevano perdite ed eccedenze, rilevanti per la determinazione del reddito, confluite nella dichiarazione relativa all'anno successivo (Unico 2019, per l'anno 2018).
3. Ha fatto seguito la notificazione, avvenuta il 5 maggio 2023, della cartella di pagamento n. 068 2023
00575337 51 000, per complessivi € 9.156,00, emessa dall'Agenzia delle Entrate-Riscossione, in relazione al periodo d'imposta 2018.
4. Tale cartella è stata emessa in seguito ad un controllo operato, per l'IRES, in virtù dell'art. 36-bis del DPR
29 settembre 1973, s.m.i., in riferimento ai redditi dichiarati dalla società per il periodo d'imposta in oggetto, con riguardo a perdite ed eccedenze, rivenienti dal periodo d'imposta anteriore (2017): sicché, sono venute in contestazione eccedenze d'imposta per € 5.323,00 (RN19) e perdite scomputabili per € 4.311,00 (RN04), con il conseguente disconoscimento del credito di € 5.064,00.
II) Sul primo grado del giudizio.
5. In data 30 giugno 2023, la società predetta è insorta, dinanzi alla Corte di Giustizia Tributaria di Milano, mediante ricorso, proposto, ai sensi degli artt. 18 ss. del d. l.vo n. 31 dicembre 1992, n. 546, nei confronti dell'Agenzia delle Entrate, Direzione provinciale di Milano I, al fine di conseguire la caducazione della suddetta cartella, con il favore delle spese processuali.
6. A sostegno del ricorso, ha assunto, in buona sostanza, di avere dimostrato la sussistenza di perdite ed eccedenza investite dal controllo automatico, portate nella dichiarazione tardivamente trasmessa, con la conseguente illegittimità della pretesa erariale.
7. Si è costituita in giudizio l'intimata Direzione Provinciale, mediante il deposito di controdeduzioni, ai sensi dell'art. 23 del citato d. l.vo n. 546/1992, per resistere al ricorso, chiedendone il rigetto, perché infondato, con la condanna del ricorrente alla rifusione delle spese.
III) Sulla sentenza di primo grado.
8. Con sentenza n. 3750, pubblicata il 26 settembre 2024, la Corte adita, in composizione collegiale, ha accolto il ricorso, compensando integralmente tra le parti le spese del processo.
9. Il primo giudice ha fondato il proprio convincimento sui seguenti elementi:
«La Società ha prodotto all'Ufficio, unitamente all'istanza di autotutela, i dettagli ed i raccordi (come da all.
9-11-12 al r.i.) con il bilancio d'esercizio regolarmente depositato, la dichiarazione IRAP dello stesso periodo d'imposta nonché il bilancio di verifica (all. 10 al r.i.) con i dettagli delle poste che componevano i vari righi.
Per agevolare il riscontro, la Ricorrente ha proceduto a riconciliare (all. 9 al r.i.) le voci contenute nel conto economico del bilancio d'esercizio al 31.12.2017 depositato con i conti di dettaglio delle singole poste che lo compongono riscontrabili dal conto economico del bilancio di verifica (all. 10 al r.i.).
Successivamente ha proceduto pure a predisporre un documento che dettaglia i vari righi facenti parte del quando RF della dichiarazione 2018 redditi 2017 fino alla determinazione del reddito (all. 11 al r.i.)».
IV) Sul grado d'appello.
11. La Direzione Provinciale, ai sensi degli artt. 52 ss. del citato d. l.vo n. 546/1992, ha interposto impugnazione
-dinanzi alla Commissione tributaria regionale per la Lombardia- avverso la sentenza di primo grado, chiedendone la riforma, con il favore delle spese del grado.
12. L'appellante ha affidato il gravame ad un'unica censura, lamentando che la sentenza impugnata fosse affetta (testualmente) da: «Violazione dell'art. 36, co. 2, n. 4, del D. Lgs. n. 546/1992, dell'art. 132 c.p.c. e dell'art. 111 della Costituzione “motivazione apparente”-Nullità della sentenza».
13. Sebbene l'epigrafe delle doglianze dedotte risulti incentrata sull'allegazione di errores in procedendo, gli argomenti spesi nel ricorso in appello investono il merito della controversia: nel rilevare la tardiva presentazione, il 23 dicembre 2021, della dichiarazione dei redditi -e, cioè, dopo il ricevimento della comunicazione di irregolarità- la parte appellata se, per un verso, ha riconosciuto come ammissibile, comunque, il riporto delle perdite, non ostante la tardiva presentazione della dichiarazione, ha contestato, tuttavia, la fondatezza dei crediti, in quanto le produzioni documentali eseguite sarebbero destituite di rilevanza sul piano probatorio.
14. Secondo la Direzione Provinciale, testualmente (appello, p. 4):
«Il diritto al riconoscimento delle perdite dichiarate è connesso alla effettività delle stesse (requisito sostanziale) e non può essere subordinato al rispetto di adempimenti od obblighi meramente formali.
In base ai principi dettati dalla giurisprudenza e dai documenti di prassi in materia, alla parte non è precluso il riporto delle perdite fiscali sorte in un periodo d'imposta per il quale sia stata omessa la dichiarazione dei redditi, qualora le stesse risultino sussistenti e siano dimostrate». 15. Da quanto precede, dunque, si inferisce che l'oggetto del contendere tra le parti verte sulla fondatezza
-o meno- delle perdite fiscali riportate, alla luce della documentazione trasmessa in sede di autotutela e, inseguito, versata in atti, che risulta contestata dall'appellante.
16. In seguito alla costituzione, ex art. 54, co. 1, d. l.vo n. 546/1992, mediante il deposito di controdeduzioni, la parte appellata ha inteso resistere all'impugnazione, chiedendo la conferma del primo dictum, con la rifusione delle spese del grado.
17. La contribuente ha addotto di avere supportato le proprie ragioni sulla documentazione versata in atti, dimostrando la fondatezza del proprio diritto alla compensazione delle perdite, risultando queste sussistenti e dimostrate, mentre l'Ufficio non avrebbe preso in esame la documentazione prodotta, insistendo per la conferma della legittimità dell'atto gravato.
18. In prossimità dell'udienza di discussione la Direzione Provinciale I di Milano ha depositato una istanza di cessazione della materia del contendere con la compensazione delle spese, dichiarando di vere completato, nelle more del secondo grado di giudizio, l'ulteriore attività istruttoria, confermando «la non debenza degli importi, già totalmente sgravati».
19. All'udienza pubblica del 28 gennaio 2026, udito il relatore, letti gli atti difensivi e visti i documenti versati in atti, il rappresentante dell'Ufficio ha insistito per l'accoglimento delle conclusioni rassegnate, mentre il difensore della contribuente ha prestato adesioni alle medesime conclusioni, con particolare riguardo alla rinunzia al rimborso delle spese del grado.
20. Esaurita la discussione, la controversia è stata trattenuta in decisione, con lo scioglimento della riserva nella camera di consiglio tenuta immediatamente dopo la conclusione della trattazione della causa.
MOTIVI DELLA DECISIONE
V) Sull'intervenuta cessazione della materia del contendere.
21. Stante l'intervenuta cessazione della materia del contendere, in seguito all'integrale definizione di ogni reciproca ragione e/o pretesa tra le parti, la Corte di giustizia adita, in base all'art. 46 del d. l.vo n. 546/1992, deve dichiarare l'estinzione del giudizio, disponendo l'integrale compensazione -tra le medesime- delle spese di lite.
P.Q.M.
la Corte di giustizia tributaria di secondo grado adita dichiara l'estinzione del giudizio per intervenuta conciliazione della lite, con la compensazione delle spese processuali. Così deciso in Milano, nella camera di consiglio del 28 gennaio 2026. Il Presidente (Marco Antonioli)
Depositata il 30/01/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di secondo grado della LOMBARDIA Sezione 19, riunita in udienza il
28/01/2026 alle ore 15:00 con la seguente composizione collegiale:
ANTONIOLI MARCO LUIGI, Presidente e Relatore
BORSANI LUISA CARLA, Giudice
MONFREDI MARIANTONIETTA, Giudice
in data 28/01/2026 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sull'appello n. 981/2025 depositato il 26/03/2025
proposto da
Ag. Entrate Direzione Provinciale I Di Milano - Via Dei Missaglia, 97 20142 Milano MI
elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Resistente_1 Srl - P.IVA_1
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
ed elettivamente domiciliato presso Email_2
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- pronuncia sentenza n. 3750/2024 emessa dalla Corte di Giustizia Tributaria Primo grado MILANO sez.
17 e pubblicata il 26/09/2024
Atti impositivi:
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 06820230057533751000 IRES-ALTRO 2018
a seguito di discussione in pubblica udienza e visto il dispositivo n. 201/2026 depositato il
29/01/2026
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
I) Sulla pretesa erariale.
1. La s.r.l. GNT, con sede in Milano, è divenuta destinataria, il 30 novembre 2020, di una comunicazione di irregolarità, in seguito alla quale, la società si è avveduta del fatto che, a causa di una disfunzione del sistema, la dichiarazione annuale per l'anno precedente (2017), pur risultandole regolarmente inviata, in realtà, non sarebbe stata trasmessa digitalmente all'Ufficio competente.
2. Ciò ha indotto la contribuente a trasmettere, il 23 dicembre 2021, il modello Unico 2018, per l'anno 2017, da cui discendevano perdite ed eccedenze, rilevanti per la determinazione del reddito, confluite nella dichiarazione relativa all'anno successivo (Unico 2019, per l'anno 2018).
3. Ha fatto seguito la notificazione, avvenuta il 5 maggio 2023, della cartella di pagamento n. 068 2023
00575337 51 000, per complessivi € 9.156,00, emessa dall'Agenzia delle Entrate-Riscossione, in relazione al periodo d'imposta 2018.
4. Tale cartella è stata emessa in seguito ad un controllo operato, per l'IRES, in virtù dell'art. 36-bis del DPR
29 settembre 1973, s.m.i., in riferimento ai redditi dichiarati dalla società per il periodo d'imposta in oggetto, con riguardo a perdite ed eccedenze, rivenienti dal periodo d'imposta anteriore (2017): sicché, sono venute in contestazione eccedenze d'imposta per € 5.323,00 (RN19) e perdite scomputabili per € 4.311,00 (RN04), con il conseguente disconoscimento del credito di € 5.064,00.
II) Sul primo grado del giudizio.
5. In data 30 giugno 2023, la società predetta è insorta, dinanzi alla Corte di Giustizia Tributaria di Milano, mediante ricorso, proposto, ai sensi degli artt. 18 ss. del d. l.vo n. 31 dicembre 1992, n. 546, nei confronti dell'Agenzia delle Entrate, Direzione provinciale di Milano I, al fine di conseguire la caducazione della suddetta cartella, con il favore delle spese processuali.
6. A sostegno del ricorso, ha assunto, in buona sostanza, di avere dimostrato la sussistenza di perdite ed eccedenza investite dal controllo automatico, portate nella dichiarazione tardivamente trasmessa, con la conseguente illegittimità della pretesa erariale.
7. Si è costituita in giudizio l'intimata Direzione Provinciale, mediante il deposito di controdeduzioni, ai sensi dell'art. 23 del citato d. l.vo n. 546/1992, per resistere al ricorso, chiedendone il rigetto, perché infondato, con la condanna del ricorrente alla rifusione delle spese.
III) Sulla sentenza di primo grado.
8. Con sentenza n. 3750, pubblicata il 26 settembre 2024, la Corte adita, in composizione collegiale, ha accolto il ricorso, compensando integralmente tra le parti le spese del processo.
9. Il primo giudice ha fondato il proprio convincimento sui seguenti elementi:
«La Società ha prodotto all'Ufficio, unitamente all'istanza di autotutela, i dettagli ed i raccordi (come da all.
9-11-12 al r.i.) con il bilancio d'esercizio regolarmente depositato, la dichiarazione IRAP dello stesso periodo d'imposta nonché il bilancio di verifica (all. 10 al r.i.) con i dettagli delle poste che componevano i vari righi.
Per agevolare il riscontro, la Ricorrente ha proceduto a riconciliare (all. 9 al r.i.) le voci contenute nel conto economico del bilancio d'esercizio al 31.12.2017 depositato con i conti di dettaglio delle singole poste che lo compongono riscontrabili dal conto economico del bilancio di verifica (all. 10 al r.i.).
Successivamente ha proceduto pure a predisporre un documento che dettaglia i vari righi facenti parte del quando RF della dichiarazione 2018 redditi 2017 fino alla determinazione del reddito (all. 11 al r.i.)».
IV) Sul grado d'appello.
11. La Direzione Provinciale, ai sensi degli artt. 52 ss. del citato d. l.vo n. 546/1992, ha interposto impugnazione
-dinanzi alla Commissione tributaria regionale per la Lombardia- avverso la sentenza di primo grado, chiedendone la riforma, con il favore delle spese del grado.
12. L'appellante ha affidato il gravame ad un'unica censura, lamentando che la sentenza impugnata fosse affetta (testualmente) da: «Violazione dell'art. 36, co. 2, n. 4, del D. Lgs. n. 546/1992, dell'art. 132 c.p.c. e dell'art. 111 della Costituzione “motivazione apparente”-Nullità della sentenza».
13. Sebbene l'epigrafe delle doglianze dedotte risulti incentrata sull'allegazione di errores in procedendo, gli argomenti spesi nel ricorso in appello investono il merito della controversia: nel rilevare la tardiva presentazione, il 23 dicembre 2021, della dichiarazione dei redditi -e, cioè, dopo il ricevimento della comunicazione di irregolarità- la parte appellata se, per un verso, ha riconosciuto come ammissibile, comunque, il riporto delle perdite, non ostante la tardiva presentazione della dichiarazione, ha contestato, tuttavia, la fondatezza dei crediti, in quanto le produzioni documentali eseguite sarebbero destituite di rilevanza sul piano probatorio.
14. Secondo la Direzione Provinciale, testualmente (appello, p. 4):
«Il diritto al riconoscimento delle perdite dichiarate è connesso alla effettività delle stesse (requisito sostanziale) e non può essere subordinato al rispetto di adempimenti od obblighi meramente formali.
In base ai principi dettati dalla giurisprudenza e dai documenti di prassi in materia, alla parte non è precluso il riporto delle perdite fiscali sorte in un periodo d'imposta per il quale sia stata omessa la dichiarazione dei redditi, qualora le stesse risultino sussistenti e siano dimostrate». 15. Da quanto precede, dunque, si inferisce che l'oggetto del contendere tra le parti verte sulla fondatezza
-o meno- delle perdite fiscali riportate, alla luce della documentazione trasmessa in sede di autotutela e, inseguito, versata in atti, che risulta contestata dall'appellante.
16. In seguito alla costituzione, ex art. 54, co. 1, d. l.vo n. 546/1992, mediante il deposito di controdeduzioni, la parte appellata ha inteso resistere all'impugnazione, chiedendo la conferma del primo dictum, con la rifusione delle spese del grado.
17. La contribuente ha addotto di avere supportato le proprie ragioni sulla documentazione versata in atti, dimostrando la fondatezza del proprio diritto alla compensazione delle perdite, risultando queste sussistenti e dimostrate, mentre l'Ufficio non avrebbe preso in esame la documentazione prodotta, insistendo per la conferma della legittimità dell'atto gravato.
18. In prossimità dell'udienza di discussione la Direzione Provinciale I di Milano ha depositato una istanza di cessazione della materia del contendere con la compensazione delle spese, dichiarando di vere completato, nelle more del secondo grado di giudizio, l'ulteriore attività istruttoria, confermando «la non debenza degli importi, già totalmente sgravati».
19. All'udienza pubblica del 28 gennaio 2026, udito il relatore, letti gli atti difensivi e visti i documenti versati in atti, il rappresentante dell'Ufficio ha insistito per l'accoglimento delle conclusioni rassegnate, mentre il difensore della contribuente ha prestato adesioni alle medesime conclusioni, con particolare riguardo alla rinunzia al rimborso delle spese del grado.
20. Esaurita la discussione, la controversia è stata trattenuta in decisione, con lo scioglimento della riserva nella camera di consiglio tenuta immediatamente dopo la conclusione della trattazione della causa.
MOTIVI DELLA DECISIONE
V) Sull'intervenuta cessazione della materia del contendere.
21. Stante l'intervenuta cessazione della materia del contendere, in seguito all'integrale definizione di ogni reciproca ragione e/o pretesa tra le parti, la Corte di giustizia adita, in base all'art. 46 del d. l.vo n. 546/1992, deve dichiarare l'estinzione del giudizio, disponendo l'integrale compensazione -tra le medesime- delle spese di lite.
P.Q.M.
la Corte di giustizia tributaria di secondo grado adita dichiara l'estinzione del giudizio per intervenuta conciliazione della lite, con la compensazione delle spese processuali. Così deciso in Milano, nella camera di consiglio del 28 gennaio 2026. Il Presidente (Marco Antonioli)