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Sentenza 17 gennaio 2025
Sentenza 17 gennaio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Civitavecchia, sentenza 17/01/2025, n. 57 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Civitavecchia |
| Numero : | 57 |
| Data del deposito : | 17 gennaio 2025 |
Testo completo
N. R.G. 2188/2018
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI CIVITAVECCHIA
SEZIONE CIVILE
Il Tribunale, nella persona del Giudice Dott.ssa Silvia Vitelli ha pronunciato ai sensi dell'art. 281 sexies c.p.c. la seguente
SENTENZA nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g. 2188/2018 al quale sono stati riuniti i giudizi recanti r.g. 4034/2018 e 157/2019 promossa da:
nato a [...] il [...] e residente in [...]Parte_1
(RM), Via Furbara Sasso n. 58 ( ) rappresentato e C.F._1 difeso dall'avv. Lucia Mariotti, giusta procura speciale in atti;
RICORRENTE contro
, nato a [...] il [...], Controparte_1
( ) residente in [...]
n° 56, rappresentato e difeso dall'avv. Edoardo Nesci, giusta procura speciale in atti;
CONVENUTO
Nonché contro nata a [...] il [...] e residente a Controparte_2
Vicenza, Via Del Bacchiglione, n. 18, int. 2 ), C.F._3 rappresentata e difesa dagli avv.ti Federica Parrozzani e Roberto Sette, giusta procura speciale in atti;
CONVENUTA
E nei confronti di pagina 1 di 6 , , Controparte_3 Controparte_4 CP_5
, , ,
[...] CP_6 Controparte_7
, CP_8 Controparte_9
CONVENUTI CONTUMACI
CONCLUSIONI
All'udienza del 16.01.2025 le parti si riportavano ai rispettivi scritti difensivi.
Ragioni di fatto e di diritto della decisione
Con ricorso ex art. 1159 bis c.c. ha chiesto accertarsi Parte_1
l'intervenuta usucapione speciale del diritto di proprietà sul fondo rustico contraddistinto al catasto terreni del Comune di Cerveteri al foglio 26, particella 569, seminativo di classe 3, di are 78,43, reddito dominicale € 48,91, reddito agrario 26,33, e per l'effetto dichiarare il sig. proprietario del fondo sopra descritto per intervenuta Parte_1 usucapione speciale agraria ai sensi dell'art. 1159 bis c.c. così come introdotto dalla L. 346 del 10 maggio 1976. A detta del ricorrente il medesimo aveva il possesso pacifico del fondo oggetto di causa sin dal giugno 1998, aveva provveduto a recintarlo e lo aveva destinato all'allevamento di ovini.
Si costituivano in giudizio e i Controparte_1 Controparte_2 quali si opponevano alla richiesta di usucapione speciale anche mediante distinti atti di citazioni iscritti al ruolo generale degli affari contenziosi del Tribunale 4034/2018 e 157/2019.
Il chiedeva in via riconvenzionale subordinata in caso di CP_1 accoglimento della domanda di usucapione speciale di condannare gli altri convenuti che avevano provveduto ad alienare in suo favore il fondo oggetto di causa alla restituzione del prezzo versato di € 20.000, oltre al risarcimento del danno.
Non si costituivano gli altri convenuti indicati in epigrafe per cui ne veniva dichiarata la contumacia.
pagina 2 di 6 Disposta la riunione dei predetti giudizi al presente procedimento, rinnovata la notificazione degli atti del giudizio al convenuto
[...]
la causa era istruita mediante acquisizioni documentali e CP_9 prove orali, indi pervenuta in via definitiva al sottoscritto giudice la causa era chiamata per la decisione all'udienza del 16.01.2025.
Deve preliminarmente rilevarsi la tempestività delle opposizioni svolte dalle parti convenute mediante gli atti di citazione iscritti nei giudizi recanti rg. 4034/2018 e 157/2019 in quanto avvenute nel termine di 90 giorni decorrente dalla effettiva notificazione del ricorso introduttivo del presente giudizio. I convenuti si sono altresì costituiti nel presente giudizio contestando la domanda attorea e chiedendone il rigetto.
Nel merito la domanda di usucapione speciale ex art. 1159 bis c.c. è infondata e deve essere rigettata.
L'usucapione speciale per la piccola proprietà rurale, disciplinata dall'art. 1159 bis c.c., richiede l'accertamento di un diritto che postula requisiti specifici, quali la classificazione rurale del fondo, l'annessione di un fabbricato, l'insistenza in un territorio classificato montano ovvero un'attribuzione reddituale non superiore a determinati limiti stabiliti dalla legge, la destinazione del fondo all'attività agricola. La Suprema
Corte ha, infatti, affermato il principio secondo cui "per l'applicazione dell'usucapione speciale di cui all'art. 1159 bis c.c. - introdotta dalla L. n. 346 del
1976, con la finalità di incoraggiare lo sviluppo e salvaguardare il lavoro agricolo - non è sufficiente che il fondo sia iscritto nel catasto rustico, ma è necessario che esso, quanto meno all'atto dell'inizio della possessio ad usucapionem, sia destinato in concreto all'attività agraria, atteso che tale usucapione può avere ad oggetto soltanto un fondo rustico inteso come entità agricola ben individuata ed organizzata, che sia destinata ed ordinata a una propria vicenda produttiva" (Cass. sez. II, n.
20451/2017).
Le dichiarazioni dei testi escussi non si appalesano idonee a dimostrare che il fondo in questione costituisse un'entità agricola ben individuata destinata allo svolgimento di una attività produttiva, in quanto i testi di pagina 3 di 6 parte convenuta confermano lo stato di abbandono del fondo nell'anno
2012, per cui non risultano maturati i 15 anni richiesti dalla normativa per il perfezionamento della fattispecie acquisitiva. Né d'altra parte possono ritenersi dirimenti le dichiarazioni rese dai testi di parte ricorrente, risultando ben più verosimili le dichiarazioni rese dai testi di parte convenuta, in quanto privi di rapporti di parentela con il
[...]
, a differenza dei testi di parte ricorrente, dei quali 3 testi su 4 CP_1
Part sono i figli del e appaiono quindi, seppur indirettamente, interessati all'esito del giudizio.
Deve inoltre rilevarsi, poiché il possesso possa valere ai fini dell'usucapione, che lo stesso sia palese e non violento (art. 1163 c.c.), non rileva pertanto, il possesso eventualmente conseguito nell'ignoranza dell'avente diritto o allorquando l'avente diritto si trovi nella oggettiva impossibilità di conoscere chi altri eserciti il possesso sul bene. Né tantomeno rileva il possesso eventualmente conseguito con violenza, ovvero mediante atti arbitrari che si concretano nello spoglio del precedente possessore. Il possesso deve inoltre essere continuo e ininterrotto (pertanto non saltuario e occasionale).
La Suprema Corte di Cassazione ( sezione II, 2 settembre 2015, n.
17459) ha sancito che per la configurabilità dei possesso "ad usucapionem", è necessaria la sussistenza di un comportamento continuo e non interrotto, inteso inequivocabilmente ad esercitare sulla cosa, per tutto il tempo all'uopo previsto dalla legge, un potere corrispondente a quello del proprietario o del titolare di uno "ius in re aliena", un potere di fatto, corrispondente al diritto reale posseduto, manifestato con il compimento puntuale di atti di possesso conformi alla qualità e alla destinazione della cosa e tali da rilevare, anche esternamente, una indiscussa e piena signoria sulla cosa stessa contrapposta all'inerzia del titolare del diritto.
Le denunce depositate in atti sporte da a partire dal Controparte_2
2011 sono volte proprio a contestare l'ingresso abusivo nel terreno pagina 4 di 6 oggetto di causa, di cui era comproprietaria, nonché la presenza di ovini che avevano danneggiato la sua proprietà. Pertanto, non può ritenersi che il possesso esercitato dal ricorrente sia stato pacifico e incontestato.
D'altra parte, né il disposto di cui all'art. 1159-bis c.c. né la disciplina di cui all'art. 3 l. 346/1976, sebbene agevolino l'acquisto della cd.
“proprietà rurale” per usucapione, restringendo i relativi tempi (pari a quindici anni e non venti per l'usucapione ordinaria, cinque anni e non dieci per l'usucapione abbreviata), introducono deroghe al rigoroso onere della prova dei requisiti del possesso (ossia il soggetto, il possesso avuto riguardo al duplice profilo del corpus e dell'animus e il tempo) che, anche con riguardo alla usucapione speciale per la piccola proprietà rurale, ricade sull'attore (cfr. Cass. 4059/1990).
Il rigetto del ricorso determina l'assorbimento della domanda riconvenzionale subordinata svolta dal . CP_1
Alla luce delle predette circostanze il ricorrente deve essere condannato al pagamento delle spese di lite in favore dei convenuti costituiti, limitatamente all'attività effettivamente espletata e ai minimi tariffari stante il carattere elementare della controversia e delle difese svolte dalle parti.
Possono essere dichiarate irripetibili le pese di lite nei confronti dei convenuti contumaci.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, ogni altra istanza disattesa o assorbita, così dispone:
pagina 5 di 6 - Rigetta il ricorso;
- Condanna il ricorrente al pagamento delle spese di lite che liquida in
€ 1.700 in favore della convenuta ed € 3000 in favore CP_2 dell'erario stante l'ammissione del al patrocinio a spese CP_1 dello Stato, oltre IVA, CPA e rimborso forfettario come per legge;
- ordina al Conservatore dei Registri Immobiliari territorialmente competente di procedere alla cancellazione della trascrizione della domanda giudiziale, ove risulti eseguita, con esonero da ogni responsabilità al riguardo, a cura e spese della parte interessata;
Dichiara irripetibili le spese di lite nei confronti delle parti convenute contumaci.
Civitavecchia, 16 gennaio 2025
Il Giudice
Dott.ssa Silvia Vitelli
pagina 6 di 6
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI CIVITAVECCHIA
SEZIONE CIVILE
Il Tribunale, nella persona del Giudice Dott.ssa Silvia Vitelli ha pronunciato ai sensi dell'art. 281 sexies c.p.c. la seguente
SENTENZA nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g. 2188/2018 al quale sono stati riuniti i giudizi recanti r.g. 4034/2018 e 157/2019 promossa da:
nato a [...] il [...] e residente in [...]Parte_1
(RM), Via Furbara Sasso n. 58 ( ) rappresentato e C.F._1 difeso dall'avv. Lucia Mariotti, giusta procura speciale in atti;
RICORRENTE contro
, nato a [...] il [...], Controparte_1
( ) residente in [...]
n° 56, rappresentato e difeso dall'avv. Edoardo Nesci, giusta procura speciale in atti;
CONVENUTO
Nonché contro nata a [...] il [...] e residente a Controparte_2
Vicenza, Via Del Bacchiglione, n. 18, int. 2 ), C.F._3 rappresentata e difesa dagli avv.ti Federica Parrozzani e Roberto Sette, giusta procura speciale in atti;
CONVENUTA
E nei confronti di pagina 1 di 6 , , Controparte_3 Controparte_4 CP_5
, , ,
[...] CP_6 Controparte_7
, CP_8 Controparte_9
CONVENUTI CONTUMACI
CONCLUSIONI
All'udienza del 16.01.2025 le parti si riportavano ai rispettivi scritti difensivi.
Ragioni di fatto e di diritto della decisione
Con ricorso ex art. 1159 bis c.c. ha chiesto accertarsi Parte_1
l'intervenuta usucapione speciale del diritto di proprietà sul fondo rustico contraddistinto al catasto terreni del Comune di Cerveteri al foglio 26, particella 569, seminativo di classe 3, di are 78,43, reddito dominicale € 48,91, reddito agrario 26,33, e per l'effetto dichiarare il sig. proprietario del fondo sopra descritto per intervenuta Parte_1 usucapione speciale agraria ai sensi dell'art. 1159 bis c.c. così come introdotto dalla L. 346 del 10 maggio 1976. A detta del ricorrente il medesimo aveva il possesso pacifico del fondo oggetto di causa sin dal giugno 1998, aveva provveduto a recintarlo e lo aveva destinato all'allevamento di ovini.
Si costituivano in giudizio e i Controparte_1 Controparte_2 quali si opponevano alla richiesta di usucapione speciale anche mediante distinti atti di citazioni iscritti al ruolo generale degli affari contenziosi del Tribunale 4034/2018 e 157/2019.
Il chiedeva in via riconvenzionale subordinata in caso di CP_1 accoglimento della domanda di usucapione speciale di condannare gli altri convenuti che avevano provveduto ad alienare in suo favore il fondo oggetto di causa alla restituzione del prezzo versato di € 20.000, oltre al risarcimento del danno.
Non si costituivano gli altri convenuti indicati in epigrafe per cui ne veniva dichiarata la contumacia.
pagina 2 di 6 Disposta la riunione dei predetti giudizi al presente procedimento, rinnovata la notificazione degli atti del giudizio al convenuto
[...]
la causa era istruita mediante acquisizioni documentali e CP_9 prove orali, indi pervenuta in via definitiva al sottoscritto giudice la causa era chiamata per la decisione all'udienza del 16.01.2025.
Deve preliminarmente rilevarsi la tempestività delle opposizioni svolte dalle parti convenute mediante gli atti di citazione iscritti nei giudizi recanti rg. 4034/2018 e 157/2019 in quanto avvenute nel termine di 90 giorni decorrente dalla effettiva notificazione del ricorso introduttivo del presente giudizio. I convenuti si sono altresì costituiti nel presente giudizio contestando la domanda attorea e chiedendone il rigetto.
Nel merito la domanda di usucapione speciale ex art. 1159 bis c.c. è infondata e deve essere rigettata.
L'usucapione speciale per la piccola proprietà rurale, disciplinata dall'art. 1159 bis c.c., richiede l'accertamento di un diritto che postula requisiti specifici, quali la classificazione rurale del fondo, l'annessione di un fabbricato, l'insistenza in un territorio classificato montano ovvero un'attribuzione reddituale non superiore a determinati limiti stabiliti dalla legge, la destinazione del fondo all'attività agricola. La Suprema
Corte ha, infatti, affermato il principio secondo cui "per l'applicazione dell'usucapione speciale di cui all'art. 1159 bis c.c. - introdotta dalla L. n. 346 del
1976, con la finalità di incoraggiare lo sviluppo e salvaguardare il lavoro agricolo - non è sufficiente che il fondo sia iscritto nel catasto rustico, ma è necessario che esso, quanto meno all'atto dell'inizio della possessio ad usucapionem, sia destinato in concreto all'attività agraria, atteso che tale usucapione può avere ad oggetto soltanto un fondo rustico inteso come entità agricola ben individuata ed organizzata, che sia destinata ed ordinata a una propria vicenda produttiva" (Cass. sez. II, n.
20451/2017).
Le dichiarazioni dei testi escussi non si appalesano idonee a dimostrare che il fondo in questione costituisse un'entità agricola ben individuata destinata allo svolgimento di una attività produttiva, in quanto i testi di pagina 3 di 6 parte convenuta confermano lo stato di abbandono del fondo nell'anno
2012, per cui non risultano maturati i 15 anni richiesti dalla normativa per il perfezionamento della fattispecie acquisitiva. Né d'altra parte possono ritenersi dirimenti le dichiarazioni rese dai testi di parte ricorrente, risultando ben più verosimili le dichiarazioni rese dai testi di parte convenuta, in quanto privi di rapporti di parentela con il
[...]
, a differenza dei testi di parte ricorrente, dei quali 3 testi su 4 CP_1
Part sono i figli del e appaiono quindi, seppur indirettamente, interessati all'esito del giudizio.
Deve inoltre rilevarsi, poiché il possesso possa valere ai fini dell'usucapione, che lo stesso sia palese e non violento (art. 1163 c.c.), non rileva pertanto, il possesso eventualmente conseguito nell'ignoranza dell'avente diritto o allorquando l'avente diritto si trovi nella oggettiva impossibilità di conoscere chi altri eserciti il possesso sul bene. Né tantomeno rileva il possesso eventualmente conseguito con violenza, ovvero mediante atti arbitrari che si concretano nello spoglio del precedente possessore. Il possesso deve inoltre essere continuo e ininterrotto (pertanto non saltuario e occasionale).
La Suprema Corte di Cassazione ( sezione II, 2 settembre 2015, n.
17459) ha sancito che per la configurabilità dei possesso "ad usucapionem", è necessaria la sussistenza di un comportamento continuo e non interrotto, inteso inequivocabilmente ad esercitare sulla cosa, per tutto il tempo all'uopo previsto dalla legge, un potere corrispondente a quello del proprietario o del titolare di uno "ius in re aliena", un potere di fatto, corrispondente al diritto reale posseduto, manifestato con il compimento puntuale di atti di possesso conformi alla qualità e alla destinazione della cosa e tali da rilevare, anche esternamente, una indiscussa e piena signoria sulla cosa stessa contrapposta all'inerzia del titolare del diritto.
Le denunce depositate in atti sporte da a partire dal Controparte_2
2011 sono volte proprio a contestare l'ingresso abusivo nel terreno pagina 4 di 6 oggetto di causa, di cui era comproprietaria, nonché la presenza di ovini che avevano danneggiato la sua proprietà. Pertanto, non può ritenersi che il possesso esercitato dal ricorrente sia stato pacifico e incontestato.
D'altra parte, né il disposto di cui all'art. 1159-bis c.c. né la disciplina di cui all'art. 3 l. 346/1976, sebbene agevolino l'acquisto della cd.
“proprietà rurale” per usucapione, restringendo i relativi tempi (pari a quindici anni e non venti per l'usucapione ordinaria, cinque anni e non dieci per l'usucapione abbreviata), introducono deroghe al rigoroso onere della prova dei requisiti del possesso (ossia il soggetto, il possesso avuto riguardo al duplice profilo del corpus e dell'animus e il tempo) che, anche con riguardo alla usucapione speciale per la piccola proprietà rurale, ricade sull'attore (cfr. Cass. 4059/1990).
Il rigetto del ricorso determina l'assorbimento della domanda riconvenzionale subordinata svolta dal . CP_1
Alla luce delle predette circostanze il ricorrente deve essere condannato al pagamento delle spese di lite in favore dei convenuti costituiti, limitatamente all'attività effettivamente espletata e ai minimi tariffari stante il carattere elementare della controversia e delle difese svolte dalle parti.
Possono essere dichiarate irripetibili le pese di lite nei confronti dei convenuti contumaci.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, ogni altra istanza disattesa o assorbita, così dispone:
pagina 5 di 6 - Rigetta il ricorso;
- Condanna il ricorrente al pagamento delle spese di lite che liquida in
€ 1.700 in favore della convenuta ed € 3000 in favore CP_2 dell'erario stante l'ammissione del al patrocinio a spese CP_1 dello Stato, oltre IVA, CPA e rimborso forfettario come per legge;
- ordina al Conservatore dei Registri Immobiliari territorialmente competente di procedere alla cancellazione della trascrizione della domanda giudiziale, ove risulti eseguita, con esonero da ogni responsabilità al riguardo, a cura e spese della parte interessata;
Dichiara irripetibili le spese di lite nei confronti delle parti convenute contumaci.
Civitavecchia, 16 gennaio 2025
Il Giudice
Dott.ssa Silvia Vitelli
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