Sentenza 17 febbraio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Sondrio, sentenza 17/02/2025, n. 1 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Sondrio |
| Numero : | 1 |
| Data del deposito : | 17 febbraio 2025 |
Testo completo
Si prenoti a debito ex art. 146 d.p.r. 115/02 ed ex art. 59 co. 1 lett. c) d.p.r. 131/86.
R.G. n. 1-1/2025 Proc. Un.
Repubblica italiana
In nome del popolo italiano
Tribunale di Sondrio
Sezione Unica Civile
Il Tribunale di Sondrio, riunito in camera di consiglio nelle persone dei seguenti magistrati:
Barbara Licitra Presidente Sara Cargasacchi Giudice Francesca Riccardi Giudice relatore ha pronunciato la seguente
SENTENZA nel procedimento per apertura di liquidazione giudiziale
R.G. n. 1-1/2025 Proc. Un. promosso su ricorso depositato in data 31.01.2025 e iscritto a ruolo in data
03.02.2025
DA
(C.F. e P.IVA Parte_1
), corrente in GN (SO) in Piazza Mattei n. 4, in persona del P.IVA_1 legale rappresentante sig.ra (C.F. Parte_1
), nata a [...] il [...], residente a [...]C.F._1
(SO) in Via per Arzo n. 41 e dalla sig.ra (C.F. Parte_1
), nata a [...] il [...], residente a [...]C.F._1
(SO) in Via per Arzo n. 41, in proprio, quale socio accomandatario della predetta società entrambi rappresentate e Parte_1 difese dall'Avv. GIULIO SPEZIALE (C. ), ed elettivamente CodiceFiscale_2 domiciliate presso lo studio del predetto difensore in piazza Marconi 3 MORBEGNO RICORRENTI
Il Tribunale esaminati gli atti e udita la relazione del Giudice relatore rilevato in fatto che:
• con ricorso depositato in data 31.01.2025, le parti ricorrenti in epigrafe hanno chiesto dichiararsi l'apertura della liquidazione giudiziale dell'impresa nonché del Parte_1 socio accomandatario;
Parte_1
• il ricorso veniva assegnato in data 03.02.2025 al Giudice dottoressa Maria Martina Marchini, la quale, in forza di provvedimento presidenziale del 10.02.2025, veniva sostituita in via temporanea dal Giudice dottoressa
Francesca Riccardi;
• il socio accomandatario rinunciava all'audizione personale (cfr. ricorso). osserva quanto segue.
• Sussistono, ai sensi degli articoli 26 e 27 CCII la giurisdizione e competenza di questo Tribunale dal momento che il Centro degli interessi principali dell'impresa è situato in Italia e precisamente la sede legale è situata in GN (SO), pertanto, ricompreso nella competenza territoriale del Tribunale di Sondrio e non ricorrendo elementi per localizzare una eventuale sede diversa;
• trattasi di impresa avente ad oggetto attività commerciale: “gestione di bar e di pubblici esercizi in genere, la somministrazione al pubblico di alimenti e bevande, il commercio di pasticceria e di attività affini” come da visura camerale agli atti;
• per ciò che attiene i parametri previsti dall'art. 121 CCII, le ricorrenti hanno chiesto l'apertura della liquidazione giudiziale producendo il conto economico relativo agli anni 2021, 2022, 2023 e 2024 (dando atto di essere in regime di contabilità semplificata), dai quali risulta il superamento delle soglie ex lege previste;
• ricorre il requisito di procedibilità di cui all'art. 49, ultimo comma, CCII dal momento che l'importo dei debiti scaduti è ampiamente superiore ad € 30.000. Quanto al requisito dell'insolvenza, va rammentato che l'art. 2, comma 1, lett. b) CCII definisce l'insolvenza come lo stato del debitore che si manifesta con inadempimenti o altri fatti esteriori, i quali dimostrino che il debitore non è più in grado di soddisfare regolarmente le proprie obbligazioni.
• È da opinarsi che, nella specie, ricorra una situazione di insolvenza dell'impresa, desumibile dalle dichiarazioni confessorie rese da parte ricorrente in sede di ricorso.
• Alla luce di tali elementi, è da escludere il ricorrere di un fenomeno di occasionale inadempienza, dovendosi per contro desumere il sussistere di uno stato di definitiva incapacità dell'impresa di fare fronte regolarmente alle proprie obbligazioni.
Pagina nr. 2 Ritiene, pertanto, il Collegio che debba emettersi sentenza dichiarativa di liquidazione giudiziale.
P.Q.M.
Visti gli articoli 26 e ss CCII;
1. DICHIARA l'apertura della liquidazione giudiziale di
[...]
(C.F. e P.IVA ) con sede Parte_1 P.IVA_1 legale in GN (SO), Piazza Mattei n. 4, nonché del socio accomandatario
(C.F. ), nata a [...] Parte_1 C.F._1
(LC) il 22.7.1963, residente a [...];
2. NOMINA giudice delegato la dott.ssa Maria Martina Marchini;
3. NOMINA Curatore la dottoressa soggetto in possesso dei Persona_1 requisiti di cui all'art. 358 CCII;
4. ORDINA al debitore assoggettato a liquidazione giudiziale, ove non vi abbia già provveduto, il deposito, entro tre giorni dalla data di comunicazione della presente sentenza, dei bilanci e delle scritture contabili e fiscali obbligatorie, in formato digitale nei casi in cui la documentazione è tenuta a norma dell'articolo 2215-bis del codice civile, dei libri sociali, delle dichiarazioni dei redditi, IRAP e IVA dei tre esercizi precedenti, nonché dell'elenco dei creditori corredato dall'indicazione del loro domicilio digitale, se già non eseguito a norma dell'articolo 39 CCII;
5. FISSA l'adunanza per l'esame dello stato passivo in data 28/05/2025 alle ore 10:30 davanti al giudice delegato dott.ssa Maria Martina Marchini, avvertendo il debitore che può chiedere di essere sentito ai sensi dell'art. 203 CCII e che può intervenire nella predetta udienza, per essere del pari sentito sulle domande di ammissione al passivo;
6. ASSEGNA ai creditori e ai terzi titolari di diritti reali o personali su beni mobili e immobili di proprietà o in possesso del debitore compresi nella liquidazione giudiziale il termine perentorio di giorni trenta prima della data dell'adunanza come sopra fissata per la presentazione delle domande di ammissione al passivo e dei relativi documenti ai sensi dell'art. 201 CCII, avvertendoli che le domande depositate oltre il predetto termine sono considerate tardive ai sensi e per gli effetti dell'art. 208 CCII;
7. AVVISA i creditori e i terzi che la modalità di presentazione delle domande prevista dall'art. 201 CCII non ammette equipollenti, con la conseguenza che non potrà essere ritenuto valido il deposito o l'invio per posta di domanda cartacea né presso la cancelleria, né presso lo studio del curatore, né l'invio telematico presso la cancelleria e che nei ricorsi contenenti le domande essi devono indicare l'indirizzo di posta elettronica certificata al quale intendono ricevere le comunicazioni del curatore fallimentare, effettuandosi le comunicazioni, in assenza di tale indicazione, esclusivamente mediante deposito in cancelleria;
Pagina nr. 3 8. AUTORIZZA il curatore, con le modalità di cui agli articoli 155-quater, 155- quinquies e 155-sexies delle disposizioni di attuazione del codice di procedura civile: a) ad accedere alle banche dati dell'anagrafe tributaria e dell'archivio dei rapporti finanziari;
b) ad accedere alla banca dati degli atti assoggettati a imposta di registro e ad estrarre copia degli stessi;
c) ad acquisire l'elenco dei clienti e l'elenco dei fornitori di cui all'articolo 21 del decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78, convertito dalla legge 30 luglio 2010, n. 122 e successive modificazioni;
d) ad acquisire la documentazione contabile in possesso delle banche e degli altri intermediari finanziari relativa ai rapporti con l'impresa debitrice, anche se estinti;
e) ad acquisire le schede contabili dei fornitori e dei clienti;
9. ORDINA al curatore di procedere immediatamente – utilizzando i più opportuni strumenti, anche fotografici – alla ricognizione informale dei beni esistenti nei locali di pertinenza del debitore (sede principale, eventuali sedi secondarie ovvero locali e spazi a qualunque titolo utilizzati), anche senza la presenza del cancelliere e dello stimatore, depositando il verbale di ricognizione sommaria nei successivi dieci giorni ai sensi dell'art. 193 CCII;
10. ORDINA al curatore, ai sensi dell'art. 195 CCII., di iniziare successivamente e con sollecitudine il procedimento di inventariazione dei predetti beni, omettendo l'apposizione dei sigilli, salvo che sussistano ragioni concrete che la rendono necessaria, utile o comunque opportuna, tenuto conto della natura e dello stato dei beni e sempre che, in caso di esercizio provvisorio, ciò non sia di ostacolo al regolare svolgimento dell'attività d'impresa; in tale caso dispone che si proceda a norma degli artt. 752 e ss. cpc e 1193 CCII ed il curatore è autorizzato sin d'ora a richiedere l'ausilio della forza pubblica;
per i beni e le cose sulle quali non è possibile apporre i sigilli, dispone che si proceda ai sensi dell'art. 758 cpc;
11. ORDINA che, ai sensi dell'art. 49 CCII, la presente sentenza sia comunicata e pubblicata ai sensi dell'articolo 45 CCII. Così deciso in Sondrio, nella camera di consiglio della Sezione Unica Civile, in data
13.02.2025
Il Giudice relatore Il Presidente
Francesca Riccardi Barbara Licitra
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