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Sentenza 25 marzo 2025
Sentenza 25 marzo 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Cassino, sentenza 25/03/2025, n. 314 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Cassino |
| Numero : | 314 |
| Data del deposito : | 25 marzo 2025 |
Testo completo
Tribunale Ordinario di AS
Sezione Lavoro
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
R.G.L. n. 1711 / 2022
Il Giudice designato Annalisa Gualtieri, in funzione di Giudice del lavoro nel termine di 30 giorni decorrente dall'udienza sostituita ex art.127 ter c.p.c., ha depositato
S E N T E N Z A
nella causa civile iscritta al 1711 del Ruolo Generale Affari Contenziosi dell'anno 2022, vertente
TRA
con l'avv.to GIACCARI DANILO;
Parte_1
ricorrente
E
con l'avv.to MANZI FRANCESCO Controparte_1
e GIANNETTI MARINA;
resistente
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
Con ricorso depositato in data 5.08.2022, parte ricorrente conveniva in giudizio l'
[...]
e, premesso di essere dipendente dell' con rapporto di lavoro a tempo Parte_2 CP_1
indeterminato a far data dal 30.12.1998, inquadrata nella Categoria D – profilo professionale Infermiera “già in data anteriore al 1.12.1999” e di prestare servizio presso l'Ospedale di AS (sino al 31.03.2022), avendo di fatto svolto, dal 2000, superiori Pa mansioni di Coordinatrice della U.O. di Pronto Soccorso e Medicina Urgenza del P.O. di AS (riconducibili alla Categoria D, livello economico Ds), adiva l'intestato
Tribunale al fine di ottenere il riconoscimento delle superiori mansioni svolte
(inquadramento e differenze retributive) nonché il diritto alla corresponsione dell'indennità di coordinamento – parte fissa - prevista all'art. 10 CCNL comparto sanità, biennio economico 2000/01.
Costituendosi l' resisteva con varie argomentazioni in fatto e in diritto: Parte_2 nel merito deduceva l'inesistenza dei presupposti legittimanti la pretesa attorea sia in ragione della mancata appartenenza della ricorrente alla Categoria D alla data del
31.08.2001, rilevando come la ricorrente fosse passata dalla categoria C a quella D soltanto dal 01/09/2001, che all'assenza di un formale atto di conferimento dell'incarico di coordinamento, cui si ricollegava il mancato effettivo svolgimento di reali funzioni di coordinamento alla data del 31.08.2001.
Contestava infine la richiesta del superiore inquadramento e connesse differenze retributive correlate al dedotto svolgimento di superiori mansioni, riconoscimento non necessariamente connesso solamente al concreto esercizio di funzioni di coordinamento.
La causa veniva discussa e decisa in esito all'udienza cartolare del 20.03.2025, tenutasi ex ar.t 127 ter c.p.c.
La domanda non è fondata e non merita l'accoglimento.
La questione è stata già esaminata con precedente in termini di questo Giudice (RGN
2140/2013 – Sentenza n. 872/2018) cui si intende fare integrale riferimento.
1) Indennità di coordinamento
La pretesa della ricorrente ha ad oggetto la corresponsione dell'indennità di coordinamento prevista dall'art. 10 CCNL Comparto Sanità, biennio economico 2000/01.
La normativa contrattuale dettata dal citato contratto agli artt. da 7 a 10 prevede dei finanziamenti aggiuntivi per il ruolo sanitario e per le posizioni di assistente sociale, al fine di valorizzarne le professionalità e lo sviluppo professionale in relazione al modello di organizzazione aziendale ed al fine di migliorare la funzionalità dei servizi in considerazione della situazione venutasi a creare nel mercato del lavoro (art. 7 comma 1). L'art. 8 comma 1 sancisce infatti che: “Per realizzare le finalità dell'art. 7 comma 1 e favorire il processo di riordino e riorganizzazione delle professioni sanitarie innanzitutto le parti, ravvisando che l'insieme dei requisiti richiesti al personale appartenente alla categoria C del ruolo sanitario nonché al profilo di operatore professionale assistente sociale del ruolo tecnico - per contenuti di competenze, conoscenze e capacità necessarie per l'espletamento delle relative attività lavorative - corrisponde a quello della categoria
D dei rispettivi profili, ritengono necessario che le aziende siano messe nelle condizioni economico – normative per attuare il passaggio di detto personale alla citata categoria.”
Prosegue poi, ai commi 4 e 5, prevedendo che “Per lo sviluppo delle professioni medesime, nel nuovo assetto che si determina nell'organizzazione del lavoro conseguente ai passaggi di cui al comma 1, ciascuna azienda dispone, nell'ambito delle risorse aggiuntive di cui al citato art. 7, comma 2, di una quota pari a L.
3.000.000 lorde annue pro – capite per i dipendenti già in categoria D all'entrata in vigore del presente contratto e non beneficiari del comma 1, che espletino l'incarico di effettivo coordinamento ai sensi dell'art. 10 alla data del 31 agosto 2001. Al predetto importo va aggiunto il rateo della tredicesima mensilità”.
Il citato comma 4 ricomprende i dipendenti appartenenti al livello economico Ds che, alla data ivi prevista espletino l'incarico di effettivo coordinamento, formalmente riconosciuto ai sensi dell'art. 10, comma 3.
Ai sensi dell'invocato art. 10 (intitolato, appunto, “coordinamento”):
1. Al fine di dare completa attuazione all'art. 8, commi 4 e 5 e per favorire le modifiche dell'organizzazione del lavoro nonché valorizzare l'autonomia e responsabilità delle professioni ivi indicate è prevista una specifica indennità per coloro cui sia affidata la funzione di coordinamento delle attività dei servizi di assegnazione nonché del personale appartenente allo stesso o ad altro profilo anche di pari categoria ed – ove articolata al suo interno – di pari livello economico, con assunzione di responsabilità del proprio operato. L'indennità di coordinamento si compone di una parte fissa ed una variabile.
2. In prima applicazione l'indennità di funzione di coordinamento - parte fissa - con decorrenza 1° settembre 2001, è corrisposta in via permanente ai collaboratori professionali sanitari – caposala - già appartenenti alla categoria D e con reali funzioni di coordinamento al 31 agosto 2001, nella misura annua lorda di L.
3.000.000 cui si aggiunge la tredicesima mensilità.
3. L'indennità di cui al comma 2 – sempre in prima applicazione - compete in via permanente - nella stessa misura e con la medesima decorrenza anche ai collaboratori professionali sanitari degli altri profili e discipline e ai collaboratori professionali – assistenti sociali - già appartenenti alla categoria D, ai quali a tale data le aziende abbiano conferito analogo incarico di coordinamento o, previa verifica, ne riconoscano con atto formale lo svolgimento al 31 agosto 2001.
4. Le aziende, in connessione con la complessità dei compiti di coordinamento, possono prevedere in aggiunta alla parte fissa dell'indennità di funzione di coordinamento, una parte variabile, sino ad un massimo di ulteriori L. 3.000.000, finanziabile con le risorse disponibili nel fondo dell'art. 39 del CCNL 7 aprile 1999.
(Omissis)
7. In prima applicazione del presente contratto, al fine di evitare duplicazione di benefici,
l'incarico di coordinamento è affidato di norma al personale già appartenente alla categoria D alla data del presente contratto. E' rimessa alla valutazione aziendale, in base alla propria situazione organizzativa, la possibilità di applicare il comma 1 anche al personale proveniente dalla categoria C cui sia riconosciuto l'espletamento di funzioni di effettivo coordinamento ai sensi dell'art. 8 commi 4 e 5”.
Orbene la ricorrente, all'epoca (31.08.2001) inquadrata nella categoria C (cfr. doc. 2 res.), può solo fondare la propria pretesa sul disposto della seconda parte del comma 7 del citato art.10, che rimette alla valutazione aziendale “in base alla propria situazione organizzativa, la possibilità di applicare il comma 1 anche al personale proveniente dalla categoria C cui sia riconosciuto l'espletamento di funzioni di effettivo coordinamento ai sensi dell'art.8, commi 4 e 5”.
Come correttamente osservato dalla giurisprudenza di merito formatasi sull'applicazione dell'istituto, occorre rilevare che l'indennità di coordinamento spetta quando l'attività di coordinamento connota l'attività lavorativa del dipendente, vale a dire quando essa costituisce la sua occupazione principale.
Lo si ricava dal tenore del testo contrattuale, che dispone che l'indennità compete per “la funzione di coordinamento delle attività dei servizi di assegnazione”; dal fatto che l'indennità venga espressamente attribuita ai “caposala - già appartenerti alla categoria D -
e con reali funzioni di coordinamento”; lo si ricava, da ultimo, dal fatto che la misura prevista dell'indennità è unica ed unitaria, il che lascia supporre che essa sia parametrata ad una quantità determinata e standard di attività di coordinamento, e non a quantità variabili.
Secondo l'accezione illustrata che si condivide, per reale coordinamento va intesa una funzione di coordinamento di risorse umane appartenenti alla stessa categoria o a quelle sottostanti, mentre non può essere ritenuta tale la fattispecie di coordinamento generico di attività che sono, in pratica, riconducibili ai contenuti stessi del profilo: la declaratoria della categoria C, invero, parla di coordinamento dell'attività del personale addetto e di personale assegnato (“eventuale coordinamento e controllo di altri operatori con assunzione di responsabilità dei risultati conseguiti”) sicché l'indennità non può essere riconosciuta a situazioni proprie della professionalità rivestita, avendo piuttosto il compito di valorizzare l'autonomia e responsabilità delle figure professionali (v. comma I art. 10).
Tale situazione fattuale - vale a dire l'inquadramento professionale e lo svolgimento di reale attività di coordinamento - deve necessariamente sussistere alla data del 31.8.01.
Deve invero trattarsi di compito precipuo e assorbente del dipendente, posto che deve attenere alla globalità delle attività dei servizi di assegnazione e alla totalità del personale assegnato a detti servizi.
Il dipendente deve essere preposto al coordinamento di servizi sanitari ossia, come lascia intendere il termine utilizzato, al coordinamento di plurime attività collegate tra loro dal perseguimento di un medesimo intento, che rappresenta uno degli scopi istituzionali dell'ente, un insieme di prestazioni fornite a specifici soggetti;
tali attività, così teleologicamente raggruppate tali da costituire un servizio sanitario possono assurgere, per la loro importanza, a ripartizione interna dell'ente stesso (nel senso dell'interpretazione data vedi, ad esempio, gli artt. 12 e 20 CCNL Comparto Sanità 1998-2001 del 7.4.1999).
Sul punto appare utile richiamare anche la relazione di accompagno del verbale della riunione per l'interpretazione autentica dell'art. 10, comma 7, del CCNL 20 settembre
2001 – II biennio economico del personale del Comparto Sanità, laddove precisa:
“Occorre innanzitutto precisare la natura dell'indennità di cui all'art. 10 del CCNL 20 settembre 2001 – II biennio economico, la quale è stata prevista in conseguenza dell'attuazione dell'art. 9, comma 2, del medesimo CCNL con il quale è stato disposto il passaggio del personale del ruolo sanitario e del ruolo tecnico - assistenti sociali dalla categoria C alla categoria D per le ragioni esplicitate nella stessa clausola contrattuale.
Con tale indennità le parti contrattuali hanno inteso dare rilievo alle nuove esigenze dell'organizzazione del lavoro derivanti dall'accorpamento dei profili delle categorie C e
D, distinguendo e valorizzando all'interno del nuovo profilo accorpato la reale funzione di coordinamento delle attività dei servizi affidati.
A tal fine occorre far presente che i commi 2 e 3 dell'art. 10 in questione rappresentano due diverse modalità di riconoscimento dell'indennità di funzioni di coordinamento da corrispondere, a decorrere dal 1° settembre 2001 e precisamente: - nel caso del comma 2, la clausola contrattuale si spiega con la volontà delle parti di corrispondere la indennità a tutti i collaboratori professionali sanitari-capo sala (ad eccezione di coloro che, per ragioni diverse, non svolgevano alla data del 31 agosto 2001 le reali funzioni di coordinamento) riconoscendosi, in tale caso, che la funzione di coordinamento è intrinseca al ruolo del capo-sala e quindi non ha bisogno di essere dimostrata o accertata con atto formale;
- nel caso del comma 3, la clausola contrattuale si spiega con la volontà delle parti di corrispondere la indennità anche ai collaboratori professionali sanitari degli altri profili e discipline nonché ai collaboratori professionali - assistenti sociali già appartenenti alla categoria D, ai quali la azienda avesse conferito analogo incarico di coordinamento alla medesima data o ne avesse riconosciuto con atto formale lo svolgimento al 31 agosto
2001, affermando, in tal caso, che la funzione di coordinamento non è intrinseca al ruolo dei profili e quindi ha bisogno di essere dimostrata o accertata con atto formale. In tale 2° caso l'atto formale di riconoscimento può anche essere di data posteriore al 31 agosto
2001.
Per i dipendenti cui sia riconosciuto il coordinamento al 31 agosto 2001, prima cioè della
“rivisitazione” del profilo (sia ai sensi del comma 2 che 3), il comma 5 prevede una ulteriore garanzia della stabilità dell'indennità minima contrattuale di 3 milioni, considerata parte fissa anche al venir meno della funzione o in caso di verifica negativa, quale compenso della differente professionalità comunque raggiunta rispetto ai profili provenienti dalla categoria C.
L'art. 10 è una norma dinamica e prevede che l'indennità possa essere attribuita anche successivamente alla prima applicazione (riferita alla casistica dei citati commi 2 e 3) comporta come unica conseguenza che a regime essa sia totalmente revocabile in caso del venir meno della funzione o anche a seguito di giudizio negativo.
Tale differente trattamento si spiega anche perché l'affidamento del coordinamento dopo la prima applicazione, a regime, può avvenire non solo nei confronti di coloro che erano già collocati nella categoria D ma anche di coloro che provenivano dalla categoria C.
A tal fine l'art. 5, comma 2, del CCNL integrativo, stipulato in data 20 settembre 2001 prevede le relative procedure.
Il coordinamento a regime assume, dunque, la sua reale natura di “incarico” revocabile. Quanto poi all'atto formale richiesto, si deve fare riferimento all'ordinamento di ciascuna azienda;
ciò vale anche per la convalida a posteriori della ricognizione effettuata sulla base degli atti interni dei dirigenti responsabili.
Si distinguono, infatti, due diverse fattispecie.
La prima è quella in cui vi sia stato un atto formale di incarico di coordinamento, dove per formale si intende l'atto che l'azienda individua come tale secondo il proprio ordinamento;
la seconda ipotesi è quella che il riconoscimento formale sia conseguente alla verifica attuata al 31 agosto 2001, sulla base di atti anche provenienti dai responsabili o dirigenti dei servizi, riconosciuti come validi dall'azienda che procede alla ricognizione.
In tal senso, si giustifica quanto detto al punto precedente a proposito della sindacabilità della ricognizione.
L'azienda, nella applicazione dell'art. 10, deve procedere solo sulla base di dati obiettivi;
cioè, verificare la sussistenza dell'effettivo svolgimento delle funzioni di coordinamento alla data del 31 agosto 2001 e del formale atto di assegnazione o della convalida formale degli atti interni di organizzazione dei dirigenti.
Chiarita la portata e la logica delle citate disposizioni contrattuali, pare di poter affermare senza ombra di dubbio che l'applicazione delle stesse è in funzione della posizione giuridica soggettiva degli aventi titolo e, quindi, che il riconoscimento formale dell'incarico da parte dell'azienda, sia pure attraverso un atto ricognitivo a posteriori, è presupposto necessario ed indispensabile per l'attribuzione della funzione di coordinamento del comma 5 o 6 dell'art. 10 alla data del 31 agosto 2001 oppure successivamente.
La lettera di incarico del dirigente di struttura complessa, in mancanza di diversa indicazione nell'atto aziendale, funziona come proposta all'azienda per il riconoscimento formale dell'incarico di cui trattasi.”
Ricostruito l'inquadramento dell'istituto si deve osservare che:
- la ricorrente non era formalmente inquadrata nella Categoria D alla data del
Cont 31.08.2001, circostanza questa - dedotta e documentata dalla convenuta - che le avrebbe permesso l'automatico riconoscimento dell'indennità in ragione delle accertate superiori mansioni svolte di Caposala;
- la norma collettiva richiamata (art. 10, comma 7) prevede, come già evidenziato, la possibilità che l'Azienda estenda l'applicabilità dell'istituto del coordinamento anche al personale appartenente alla Categoria C, valutazione datoriale da effettuarsi in base alla propria specifica situazione organizzativa;
- trattasi di esercizio di discrezionalità amministrativa, momento ineludibile per l' non surrogabile tramite il mero automatico accertamento giudiziale dello CP_1
svolgimento di reali funzioni di coordinamento del singolo dipendente avulso dalla contingente situazione occupazionale ed organizzativa dell' medesima;
CP_1
- tale valutazione aziendale è non solo ancorata alla reale situazione organizzativa ma anche ai vincoli finanziari posto che l'eventuale estensione anche a questa categoria di dipendenti della richiamata indennità produce rilevanti effetti sulla disponibilità delle ricorse finanziarie dell' . Controparte_1
Tutto quanto premesso conduce al rigetto della specifica domanda.
2) Superiore inquadramento e mansioni superiori (categoria D, livello economico Ds)
Deve essere altresì disattesa la domanda volta all'ottenimento del superiore inquadramento.
La richiesta “qualifica” altro non è che un superiore livello economico all'interno della medesima categoria (D), livello che, ai sensi dell'art. 19, comma 1, lett. B) del CCNL comparto sanità, può acquisirsi, con passaggio interno, solo per il personale che, alla data del 31.08.2001, ha svolto reali funzioni di coordinamento riconosciute, a decorrere dal
1.09.2003 “tenuto conto dell'effettivo svolgimento delle funzioni stesse”.
Vi è comunque sempre spazio per accertare lo svolgimento di fatto di mansioni rientranti nel superiore livello economico rivendicato atteso che, in materia di pubblico impiego contrattualizzato, lo svolgimento di fatto di mansioni proprie di una qualifica - anche non immediatamente - superiore a quella di inquadramento formale comporta in ogni caso, in forza del disposto dell'art. 52, comma 5, d.lgs. del 30 marzo 2001, n. 165, il diritto alla retribuzione propria di detta qualifica superiore - e tale diritto non è condizionato alla sussistenza dei presupposti di legittimità di assegnazione delle mansioni o alle previsioni dei contratti collettivi, né all'operativa del nuovo sistema di classificazione del personale introdotto dalla contrattazione collettiva, posto che una diversa interpretazione sarebbe contraria all'intento del legislatore di assicurare comunque al lavoratore una retribuzione proporzionata alla qualità del lavoro prestato, in ossequio al principio di cui all'art. 36 Cost.
Tanto premesso deve rilevarsi che la declaratoria del livello (D) formalmente riconosciuto alla ricorrente a far data dal 1.09.2001 prevede che “appartengono a questa categoria i lavoratori che, ricoprono posizioni di lavoro che richiedono, oltre a conoscenze teoriche specialistiche e/o gestionali in relazione ai titoli di studio e professionali conseguiti, autonomia e responsabilità proprie, capacità organizzative, di coordinamento e gestionali caratterizzate da discrezionalità operativa nell'ambito di strutture operative semplici previste dal modello organizzativo aziendale” (CCNL
Sanità).
Appartengono altresì a questa categoria - nel livello economico D super (Ds) “i lavoratori che ricoprono posizioni di lavoro che, oltre alle conoscenze teoriche specialistiche e/o gestionali in relazione ai titoli di studio e professionali conseguiti, richiedono a titolo esemplificativo e anche disgiuntamente: autonomia e responsabilità dei risultati conseguiti;
ampia discrezionalità operativa nell'ambito delle strutture operative di assegnazione;
funzioni di direzione e coordinamento, gestione e controllo di risorse umane;
coordinamento di attività didattica;
iniziative di programmazione e proposta”.
In particolare, per quel che qui interessa, il Collaboratore professionale sanitario esperto è colui che “Programma, nell'ambito dell'attività di organizzazione dei servizi sanitari la migliore utilizzazione delle risorse umane in relazione agli obiettivi assegnati e verifica l'espletamento delle attività del personale medesimo. Collabora alla formulazione dei piani operativi e dei sistemi di verifica della qualità ai fini dell'ottimizzazione dei servizi sanitari. Coordina le attività didattiche tecnico-pratiche e di tirocinio, di formazione
(quali, ad esempio, diploma universitario, formazione complementare, formazione continua) del personale appartenente ai profili sanitari a lui assegnate. Assume responsabilità diretta per le attività professionali cui è preposto e formula proposte operative per l'organizzazione del lavoro nell'ambito dell'attività affidatagli”.
Parte ricorrente aveva quindi l'onere di dedurre ed allegare quegli ulteriori e specifici profili tipici del collaboratore sanitario esperto.
Nulla è invero stato dedotto sulle attività qualificanti il superiore livello economico richiesto (ds) e consistenti nella collaborazione alla formulazione dei piani operativi e dei sistemi di verifica della qualità ai fini dell'ottimizzazione dei servizi sanitari;
di
Coordinamento delle attività didattiche tecnico-pratiche e di tirocinio, di formazione
(quali, ad esempio, diploma universitario, formazione complementare, formazione continua) del personale appartenente ai profili sanitari assegnate ed, infine, di attività di formulazione di proposte operative per l'organizzazione del lavoro nell'ambito dell'attività affidatagli.
In conclusione, le domande formulate in ricorso non possono trovare accoglimento.
Le spese di lite seguono la soccombenza, liquidate come in dispositivo, parametrate al valore minimo dello scaglione di riferimento.
p.q.m.
- rigetta le domande formulate in ricorso;
- condanna la ricorrente alla rifusone delle spese di lite, pari ad euro 2.540,00 oltre spese generali al 15%, Iva e CPA come per legge.
Così deciso in data 25.03.2025
Il Giudice
Annalisa Gualtieri
Sezione Lavoro
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
R.G.L. n. 1711 / 2022
Il Giudice designato Annalisa Gualtieri, in funzione di Giudice del lavoro nel termine di 30 giorni decorrente dall'udienza sostituita ex art.127 ter c.p.c., ha depositato
S E N T E N Z A
nella causa civile iscritta al 1711 del Ruolo Generale Affari Contenziosi dell'anno 2022, vertente
TRA
con l'avv.to GIACCARI DANILO;
Parte_1
ricorrente
E
con l'avv.to MANZI FRANCESCO Controparte_1
e GIANNETTI MARINA;
resistente
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
Con ricorso depositato in data 5.08.2022, parte ricorrente conveniva in giudizio l'
[...]
e, premesso di essere dipendente dell' con rapporto di lavoro a tempo Parte_2 CP_1
indeterminato a far data dal 30.12.1998, inquadrata nella Categoria D – profilo professionale Infermiera “già in data anteriore al 1.12.1999” e di prestare servizio presso l'Ospedale di AS (sino al 31.03.2022), avendo di fatto svolto, dal 2000, superiori Pa mansioni di Coordinatrice della U.O. di Pronto Soccorso e Medicina Urgenza del P.O. di AS (riconducibili alla Categoria D, livello economico Ds), adiva l'intestato
Tribunale al fine di ottenere il riconoscimento delle superiori mansioni svolte
(inquadramento e differenze retributive) nonché il diritto alla corresponsione dell'indennità di coordinamento – parte fissa - prevista all'art. 10 CCNL comparto sanità, biennio economico 2000/01.
Costituendosi l' resisteva con varie argomentazioni in fatto e in diritto: Parte_2 nel merito deduceva l'inesistenza dei presupposti legittimanti la pretesa attorea sia in ragione della mancata appartenenza della ricorrente alla Categoria D alla data del
31.08.2001, rilevando come la ricorrente fosse passata dalla categoria C a quella D soltanto dal 01/09/2001, che all'assenza di un formale atto di conferimento dell'incarico di coordinamento, cui si ricollegava il mancato effettivo svolgimento di reali funzioni di coordinamento alla data del 31.08.2001.
Contestava infine la richiesta del superiore inquadramento e connesse differenze retributive correlate al dedotto svolgimento di superiori mansioni, riconoscimento non necessariamente connesso solamente al concreto esercizio di funzioni di coordinamento.
La causa veniva discussa e decisa in esito all'udienza cartolare del 20.03.2025, tenutasi ex ar.t 127 ter c.p.c.
La domanda non è fondata e non merita l'accoglimento.
La questione è stata già esaminata con precedente in termini di questo Giudice (RGN
2140/2013 – Sentenza n. 872/2018) cui si intende fare integrale riferimento.
1) Indennità di coordinamento
La pretesa della ricorrente ha ad oggetto la corresponsione dell'indennità di coordinamento prevista dall'art. 10 CCNL Comparto Sanità, biennio economico 2000/01.
La normativa contrattuale dettata dal citato contratto agli artt. da 7 a 10 prevede dei finanziamenti aggiuntivi per il ruolo sanitario e per le posizioni di assistente sociale, al fine di valorizzarne le professionalità e lo sviluppo professionale in relazione al modello di organizzazione aziendale ed al fine di migliorare la funzionalità dei servizi in considerazione della situazione venutasi a creare nel mercato del lavoro (art. 7 comma 1). L'art. 8 comma 1 sancisce infatti che: “Per realizzare le finalità dell'art. 7 comma 1 e favorire il processo di riordino e riorganizzazione delle professioni sanitarie innanzitutto le parti, ravvisando che l'insieme dei requisiti richiesti al personale appartenente alla categoria C del ruolo sanitario nonché al profilo di operatore professionale assistente sociale del ruolo tecnico - per contenuti di competenze, conoscenze e capacità necessarie per l'espletamento delle relative attività lavorative - corrisponde a quello della categoria
D dei rispettivi profili, ritengono necessario che le aziende siano messe nelle condizioni economico – normative per attuare il passaggio di detto personale alla citata categoria.”
Prosegue poi, ai commi 4 e 5, prevedendo che “Per lo sviluppo delle professioni medesime, nel nuovo assetto che si determina nell'organizzazione del lavoro conseguente ai passaggi di cui al comma 1, ciascuna azienda dispone, nell'ambito delle risorse aggiuntive di cui al citato art. 7, comma 2, di una quota pari a L.
3.000.000 lorde annue pro – capite per i dipendenti già in categoria D all'entrata in vigore del presente contratto e non beneficiari del comma 1, che espletino l'incarico di effettivo coordinamento ai sensi dell'art. 10 alla data del 31 agosto 2001. Al predetto importo va aggiunto il rateo della tredicesima mensilità”.
Il citato comma 4 ricomprende i dipendenti appartenenti al livello economico Ds che, alla data ivi prevista espletino l'incarico di effettivo coordinamento, formalmente riconosciuto ai sensi dell'art. 10, comma 3.
Ai sensi dell'invocato art. 10 (intitolato, appunto, “coordinamento”):
1. Al fine di dare completa attuazione all'art. 8, commi 4 e 5 e per favorire le modifiche dell'organizzazione del lavoro nonché valorizzare l'autonomia e responsabilità delle professioni ivi indicate è prevista una specifica indennità per coloro cui sia affidata la funzione di coordinamento delle attività dei servizi di assegnazione nonché del personale appartenente allo stesso o ad altro profilo anche di pari categoria ed – ove articolata al suo interno – di pari livello economico, con assunzione di responsabilità del proprio operato. L'indennità di coordinamento si compone di una parte fissa ed una variabile.
2. In prima applicazione l'indennità di funzione di coordinamento - parte fissa - con decorrenza 1° settembre 2001, è corrisposta in via permanente ai collaboratori professionali sanitari – caposala - già appartenenti alla categoria D e con reali funzioni di coordinamento al 31 agosto 2001, nella misura annua lorda di L.
3.000.000 cui si aggiunge la tredicesima mensilità.
3. L'indennità di cui al comma 2 – sempre in prima applicazione - compete in via permanente - nella stessa misura e con la medesima decorrenza anche ai collaboratori professionali sanitari degli altri profili e discipline e ai collaboratori professionali – assistenti sociali - già appartenenti alla categoria D, ai quali a tale data le aziende abbiano conferito analogo incarico di coordinamento o, previa verifica, ne riconoscano con atto formale lo svolgimento al 31 agosto 2001.
4. Le aziende, in connessione con la complessità dei compiti di coordinamento, possono prevedere in aggiunta alla parte fissa dell'indennità di funzione di coordinamento, una parte variabile, sino ad un massimo di ulteriori L. 3.000.000, finanziabile con le risorse disponibili nel fondo dell'art. 39 del CCNL 7 aprile 1999.
(Omissis)
7. In prima applicazione del presente contratto, al fine di evitare duplicazione di benefici,
l'incarico di coordinamento è affidato di norma al personale già appartenente alla categoria D alla data del presente contratto. E' rimessa alla valutazione aziendale, in base alla propria situazione organizzativa, la possibilità di applicare il comma 1 anche al personale proveniente dalla categoria C cui sia riconosciuto l'espletamento di funzioni di effettivo coordinamento ai sensi dell'art. 8 commi 4 e 5”.
Orbene la ricorrente, all'epoca (31.08.2001) inquadrata nella categoria C (cfr. doc. 2 res.), può solo fondare la propria pretesa sul disposto della seconda parte del comma 7 del citato art.10, che rimette alla valutazione aziendale “in base alla propria situazione organizzativa, la possibilità di applicare il comma 1 anche al personale proveniente dalla categoria C cui sia riconosciuto l'espletamento di funzioni di effettivo coordinamento ai sensi dell'art.8, commi 4 e 5”.
Come correttamente osservato dalla giurisprudenza di merito formatasi sull'applicazione dell'istituto, occorre rilevare che l'indennità di coordinamento spetta quando l'attività di coordinamento connota l'attività lavorativa del dipendente, vale a dire quando essa costituisce la sua occupazione principale.
Lo si ricava dal tenore del testo contrattuale, che dispone che l'indennità compete per “la funzione di coordinamento delle attività dei servizi di assegnazione”; dal fatto che l'indennità venga espressamente attribuita ai “caposala - già appartenerti alla categoria D -
e con reali funzioni di coordinamento”; lo si ricava, da ultimo, dal fatto che la misura prevista dell'indennità è unica ed unitaria, il che lascia supporre che essa sia parametrata ad una quantità determinata e standard di attività di coordinamento, e non a quantità variabili.
Secondo l'accezione illustrata che si condivide, per reale coordinamento va intesa una funzione di coordinamento di risorse umane appartenenti alla stessa categoria o a quelle sottostanti, mentre non può essere ritenuta tale la fattispecie di coordinamento generico di attività che sono, in pratica, riconducibili ai contenuti stessi del profilo: la declaratoria della categoria C, invero, parla di coordinamento dell'attività del personale addetto e di personale assegnato (“eventuale coordinamento e controllo di altri operatori con assunzione di responsabilità dei risultati conseguiti”) sicché l'indennità non può essere riconosciuta a situazioni proprie della professionalità rivestita, avendo piuttosto il compito di valorizzare l'autonomia e responsabilità delle figure professionali (v. comma I art. 10).
Tale situazione fattuale - vale a dire l'inquadramento professionale e lo svolgimento di reale attività di coordinamento - deve necessariamente sussistere alla data del 31.8.01.
Deve invero trattarsi di compito precipuo e assorbente del dipendente, posto che deve attenere alla globalità delle attività dei servizi di assegnazione e alla totalità del personale assegnato a detti servizi.
Il dipendente deve essere preposto al coordinamento di servizi sanitari ossia, come lascia intendere il termine utilizzato, al coordinamento di plurime attività collegate tra loro dal perseguimento di un medesimo intento, che rappresenta uno degli scopi istituzionali dell'ente, un insieme di prestazioni fornite a specifici soggetti;
tali attività, così teleologicamente raggruppate tali da costituire un servizio sanitario possono assurgere, per la loro importanza, a ripartizione interna dell'ente stesso (nel senso dell'interpretazione data vedi, ad esempio, gli artt. 12 e 20 CCNL Comparto Sanità 1998-2001 del 7.4.1999).
Sul punto appare utile richiamare anche la relazione di accompagno del verbale della riunione per l'interpretazione autentica dell'art. 10, comma 7, del CCNL 20 settembre
2001 – II biennio economico del personale del Comparto Sanità, laddove precisa:
“Occorre innanzitutto precisare la natura dell'indennità di cui all'art. 10 del CCNL 20 settembre 2001 – II biennio economico, la quale è stata prevista in conseguenza dell'attuazione dell'art. 9, comma 2, del medesimo CCNL con il quale è stato disposto il passaggio del personale del ruolo sanitario e del ruolo tecnico - assistenti sociali dalla categoria C alla categoria D per le ragioni esplicitate nella stessa clausola contrattuale.
Con tale indennità le parti contrattuali hanno inteso dare rilievo alle nuove esigenze dell'organizzazione del lavoro derivanti dall'accorpamento dei profili delle categorie C e
D, distinguendo e valorizzando all'interno del nuovo profilo accorpato la reale funzione di coordinamento delle attività dei servizi affidati.
A tal fine occorre far presente che i commi 2 e 3 dell'art. 10 in questione rappresentano due diverse modalità di riconoscimento dell'indennità di funzioni di coordinamento da corrispondere, a decorrere dal 1° settembre 2001 e precisamente: - nel caso del comma 2, la clausola contrattuale si spiega con la volontà delle parti di corrispondere la indennità a tutti i collaboratori professionali sanitari-capo sala (ad eccezione di coloro che, per ragioni diverse, non svolgevano alla data del 31 agosto 2001 le reali funzioni di coordinamento) riconoscendosi, in tale caso, che la funzione di coordinamento è intrinseca al ruolo del capo-sala e quindi non ha bisogno di essere dimostrata o accertata con atto formale;
- nel caso del comma 3, la clausola contrattuale si spiega con la volontà delle parti di corrispondere la indennità anche ai collaboratori professionali sanitari degli altri profili e discipline nonché ai collaboratori professionali - assistenti sociali già appartenenti alla categoria D, ai quali la azienda avesse conferito analogo incarico di coordinamento alla medesima data o ne avesse riconosciuto con atto formale lo svolgimento al 31 agosto
2001, affermando, in tal caso, che la funzione di coordinamento non è intrinseca al ruolo dei profili e quindi ha bisogno di essere dimostrata o accertata con atto formale. In tale 2° caso l'atto formale di riconoscimento può anche essere di data posteriore al 31 agosto
2001.
Per i dipendenti cui sia riconosciuto il coordinamento al 31 agosto 2001, prima cioè della
“rivisitazione” del profilo (sia ai sensi del comma 2 che 3), il comma 5 prevede una ulteriore garanzia della stabilità dell'indennità minima contrattuale di 3 milioni, considerata parte fissa anche al venir meno della funzione o in caso di verifica negativa, quale compenso della differente professionalità comunque raggiunta rispetto ai profili provenienti dalla categoria C.
L'art. 10 è una norma dinamica e prevede che l'indennità possa essere attribuita anche successivamente alla prima applicazione (riferita alla casistica dei citati commi 2 e 3) comporta come unica conseguenza che a regime essa sia totalmente revocabile in caso del venir meno della funzione o anche a seguito di giudizio negativo.
Tale differente trattamento si spiega anche perché l'affidamento del coordinamento dopo la prima applicazione, a regime, può avvenire non solo nei confronti di coloro che erano già collocati nella categoria D ma anche di coloro che provenivano dalla categoria C.
A tal fine l'art. 5, comma 2, del CCNL integrativo, stipulato in data 20 settembre 2001 prevede le relative procedure.
Il coordinamento a regime assume, dunque, la sua reale natura di “incarico” revocabile. Quanto poi all'atto formale richiesto, si deve fare riferimento all'ordinamento di ciascuna azienda;
ciò vale anche per la convalida a posteriori della ricognizione effettuata sulla base degli atti interni dei dirigenti responsabili.
Si distinguono, infatti, due diverse fattispecie.
La prima è quella in cui vi sia stato un atto formale di incarico di coordinamento, dove per formale si intende l'atto che l'azienda individua come tale secondo il proprio ordinamento;
la seconda ipotesi è quella che il riconoscimento formale sia conseguente alla verifica attuata al 31 agosto 2001, sulla base di atti anche provenienti dai responsabili o dirigenti dei servizi, riconosciuti come validi dall'azienda che procede alla ricognizione.
In tal senso, si giustifica quanto detto al punto precedente a proposito della sindacabilità della ricognizione.
L'azienda, nella applicazione dell'art. 10, deve procedere solo sulla base di dati obiettivi;
cioè, verificare la sussistenza dell'effettivo svolgimento delle funzioni di coordinamento alla data del 31 agosto 2001 e del formale atto di assegnazione o della convalida formale degli atti interni di organizzazione dei dirigenti.
Chiarita la portata e la logica delle citate disposizioni contrattuali, pare di poter affermare senza ombra di dubbio che l'applicazione delle stesse è in funzione della posizione giuridica soggettiva degli aventi titolo e, quindi, che il riconoscimento formale dell'incarico da parte dell'azienda, sia pure attraverso un atto ricognitivo a posteriori, è presupposto necessario ed indispensabile per l'attribuzione della funzione di coordinamento del comma 5 o 6 dell'art. 10 alla data del 31 agosto 2001 oppure successivamente.
La lettera di incarico del dirigente di struttura complessa, in mancanza di diversa indicazione nell'atto aziendale, funziona come proposta all'azienda per il riconoscimento formale dell'incarico di cui trattasi.”
Ricostruito l'inquadramento dell'istituto si deve osservare che:
- la ricorrente non era formalmente inquadrata nella Categoria D alla data del
Cont 31.08.2001, circostanza questa - dedotta e documentata dalla convenuta - che le avrebbe permesso l'automatico riconoscimento dell'indennità in ragione delle accertate superiori mansioni svolte di Caposala;
- la norma collettiva richiamata (art. 10, comma 7) prevede, come già evidenziato, la possibilità che l'Azienda estenda l'applicabilità dell'istituto del coordinamento anche al personale appartenente alla Categoria C, valutazione datoriale da effettuarsi in base alla propria specifica situazione organizzativa;
- trattasi di esercizio di discrezionalità amministrativa, momento ineludibile per l' non surrogabile tramite il mero automatico accertamento giudiziale dello CP_1
svolgimento di reali funzioni di coordinamento del singolo dipendente avulso dalla contingente situazione occupazionale ed organizzativa dell' medesima;
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- tale valutazione aziendale è non solo ancorata alla reale situazione organizzativa ma anche ai vincoli finanziari posto che l'eventuale estensione anche a questa categoria di dipendenti della richiamata indennità produce rilevanti effetti sulla disponibilità delle ricorse finanziarie dell' . Controparte_1
Tutto quanto premesso conduce al rigetto della specifica domanda.
2) Superiore inquadramento e mansioni superiori (categoria D, livello economico Ds)
Deve essere altresì disattesa la domanda volta all'ottenimento del superiore inquadramento.
La richiesta “qualifica” altro non è che un superiore livello economico all'interno della medesima categoria (D), livello che, ai sensi dell'art. 19, comma 1, lett. B) del CCNL comparto sanità, può acquisirsi, con passaggio interno, solo per il personale che, alla data del 31.08.2001, ha svolto reali funzioni di coordinamento riconosciute, a decorrere dal
1.09.2003 “tenuto conto dell'effettivo svolgimento delle funzioni stesse”.
Vi è comunque sempre spazio per accertare lo svolgimento di fatto di mansioni rientranti nel superiore livello economico rivendicato atteso che, in materia di pubblico impiego contrattualizzato, lo svolgimento di fatto di mansioni proprie di una qualifica - anche non immediatamente - superiore a quella di inquadramento formale comporta in ogni caso, in forza del disposto dell'art. 52, comma 5, d.lgs. del 30 marzo 2001, n. 165, il diritto alla retribuzione propria di detta qualifica superiore - e tale diritto non è condizionato alla sussistenza dei presupposti di legittimità di assegnazione delle mansioni o alle previsioni dei contratti collettivi, né all'operativa del nuovo sistema di classificazione del personale introdotto dalla contrattazione collettiva, posto che una diversa interpretazione sarebbe contraria all'intento del legislatore di assicurare comunque al lavoratore una retribuzione proporzionata alla qualità del lavoro prestato, in ossequio al principio di cui all'art. 36 Cost.
Tanto premesso deve rilevarsi che la declaratoria del livello (D) formalmente riconosciuto alla ricorrente a far data dal 1.09.2001 prevede che “appartengono a questa categoria i lavoratori che, ricoprono posizioni di lavoro che richiedono, oltre a conoscenze teoriche specialistiche e/o gestionali in relazione ai titoli di studio e professionali conseguiti, autonomia e responsabilità proprie, capacità organizzative, di coordinamento e gestionali caratterizzate da discrezionalità operativa nell'ambito di strutture operative semplici previste dal modello organizzativo aziendale” (CCNL
Sanità).
Appartengono altresì a questa categoria - nel livello economico D super (Ds) “i lavoratori che ricoprono posizioni di lavoro che, oltre alle conoscenze teoriche specialistiche e/o gestionali in relazione ai titoli di studio e professionali conseguiti, richiedono a titolo esemplificativo e anche disgiuntamente: autonomia e responsabilità dei risultati conseguiti;
ampia discrezionalità operativa nell'ambito delle strutture operative di assegnazione;
funzioni di direzione e coordinamento, gestione e controllo di risorse umane;
coordinamento di attività didattica;
iniziative di programmazione e proposta”.
In particolare, per quel che qui interessa, il Collaboratore professionale sanitario esperto è colui che “Programma, nell'ambito dell'attività di organizzazione dei servizi sanitari la migliore utilizzazione delle risorse umane in relazione agli obiettivi assegnati e verifica l'espletamento delle attività del personale medesimo. Collabora alla formulazione dei piani operativi e dei sistemi di verifica della qualità ai fini dell'ottimizzazione dei servizi sanitari. Coordina le attività didattiche tecnico-pratiche e di tirocinio, di formazione
(quali, ad esempio, diploma universitario, formazione complementare, formazione continua) del personale appartenente ai profili sanitari a lui assegnate. Assume responsabilità diretta per le attività professionali cui è preposto e formula proposte operative per l'organizzazione del lavoro nell'ambito dell'attività affidatagli”.
Parte ricorrente aveva quindi l'onere di dedurre ed allegare quegli ulteriori e specifici profili tipici del collaboratore sanitario esperto.
Nulla è invero stato dedotto sulle attività qualificanti il superiore livello economico richiesto (ds) e consistenti nella collaborazione alla formulazione dei piani operativi e dei sistemi di verifica della qualità ai fini dell'ottimizzazione dei servizi sanitari;
di
Coordinamento delle attività didattiche tecnico-pratiche e di tirocinio, di formazione
(quali, ad esempio, diploma universitario, formazione complementare, formazione continua) del personale appartenente ai profili sanitari assegnate ed, infine, di attività di formulazione di proposte operative per l'organizzazione del lavoro nell'ambito dell'attività affidatagli.
In conclusione, le domande formulate in ricorso non possono trovare accoglimento.
Le spese di lite seguono la soccombenza, liquidate come in dispositivo, parametrate al valore minimo dello scaglione di riferimento.
p.q.m.
- rigetta le domande formulate in ricorso;
- condanna la ricorrente alla rifusone delle spese di lite, pari ad euro 2.540,00 oltre spese generali al 15%, Iva e CPA come per legge.
Così deciso in data 25.03.2025
Il Giudice
Annalisa Gualtieri