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Sentenza 3 aprile 2025
Sentenza 3 aprile 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Santa Maria Capua Vetere, sentenza 03/04/2025, n. 1120 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Santa Maria Capua Vetere |
| Numero : | 1120 |
| Data del deposito : | 3 aprile 2025 |
Testo completo
SENTENZA ALL'ESITO DI NOTE EX ART. 127 TER
n. 5180/2022 R.G.A.C.
TRIBUNALE DI SANTA MARIA CAPUA VETERE PRIMA SEZIONE CIVILE
Verbale di udienza
Il Giudice dott. Diego Dinardo,
Richiamato il proprio decreto con cui è stata disposta la trattazione in forma figurata della odierna udienza;
Esaminate le note di trattazione depositate in atti;
Considerato che la causa è chiamata alla odierna udienza per la discussione.
P.T.M.
Pronuncia la seguente sentenza
Santa Maria Capua Vetere
Il Giudice
Dott. Diego Dinardo
1
N. 5180/2022 R.G.A.C.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale di Santa Maria Capua Vetere, in persona del giudice unico dr.
Diego Dinardo ha pronunziato la seguente
SENTENZA nella causa civile iscritta al n° 5180 del Ruolo Generale degli Affari Conten- ziosi dell'anno 2022, avente ad oggetto: Opposizione all'ordinanza ingiun- zione ex art 22 e ss, L. 689/81- tra
, in proprio e n.q. di legale rapp.te della “ Parte_1 CP_1
, rapp.to e difeso, come in atti, dagli Avv.ti Antonio Ventrone e
[...]
Severino Berardi e con questi elettivamente domiciliato presso lo studio del difensore Severino Berardi sito in Capua (CE) alla via Brezza n.6;
RICORRENTE
e
, in Controparte_2 persona del legale rapp.te p.t., con sede in Roma, via Ciro il Grande 21 (già sede di Roma, EUR, piazzale delle Nazioni Unite n.45) – 00144 (P. IVA
) P.IVA_1
RESISTENTE nonché
Controparte_3
di Caserta, in persona del Presidente e legale rapp.te p.t., rappresenta-
[...] to e difeso, giusta procura in atti, dall'Avv. Itala De Benedictis e presso la sede legale elettivamente domiciliato in Caserta (CE) alla via Arena – Locali- tà San Benedetto snc;
RESISTENTE
CONCLUSIONI
Le parti hanno concluso come da note depositate per l'udienza del
03.04.2025 di discussione ex art. 127-ter c.p.c.
2
RAGIONI DI FATTO E DIRITTO DELLA DECISIONE
Si richiamano gli atti delle parti ed i verbali di causa per ciò che concerne lo svolgimento del processo e ciò in ossequio al disposto contenuto al n. 4 dell'art. 132 c.p.c., così come inciso dall'art. 45, comma 17, legge 18.6.2009,
n. 69.
Con ricorso del 24.06.2022 il ricorrente rappresentava che Parte_1 in data 25.05.2022 l' filiale di Caserta, gli notificava l'ordinanza di in- CP_2 giunzione n. 000468473 e l'ordinanza ingiunzione n. 000161364 con la quale gli veniva ingiunto il pagamento della somma di € 29.506,6 in forza di due accertamenti n. 2000.11/08/2017.0287105 del 20/12/2017; e prot. n. CP_2
2000.11/08/2017.0287106 del 20/12/2007 relativi alla prima ordi- CP_2 nanza ed € 27.506,6 in forza di due ulteriori accertamenti n. prot. n.
2000.27/04/2017.0153863 del 20/12/2017; e prot. n. CP_2
2000.27/04/2017.0153864 del 20/12/2017 relativi alla seconda ordi- CP_2 nanza a titolo di sanzioni per una presunta violazione dell'art. 2 comma 1 bis del d.l. 12 settembre 1983 n. 463, convertito con modificazioni dalla leg- ge 11 novembre 1983, n. 638, e ss.mm. (omesso versamento delle ritenute previdenziali e assistenziali), riguardante le annualità 2012 e 2014.
Eccepiva l'inesistenza della notifica delle impugnate ordinanze in quanto avvenuta in violazione delle norme procedurali sulla notificazione degli atti giudiziari, utilizzando una busta non conforme ed in assenza di relata di no- tifica. CP_ Eccepiva, altresì, la decadenza del diritto dell'opposta all'esercizio del diritto azionato stante l'intervenuta prescrizione.
Ancora, eccepiva la carenza di legittimazione del , in pro- Parte_1 prio, non essendo riconducibili ad un comportamento attribuibile alla sua persona le pretese azionate con le ordinanze impugnate.
Evidenziava di aver tenuto un comportamento improntato alla buona fede e di aver adempiuto a quanto richiesto dalla legge e, nei casi in cui abbia avuto difficoltà, di aver proceduto mediante adesione agevolata;
e in ogni caso per l'annualità in contestazione ha comunque proceduto al versamento del do- vuto.
Lo stesso ricorrente eccepiva la violazione dell'art 18 l. 689/81, atteso che, in tema di opposizione a sanzioni amministrative, la convocazione della par- te intereSAta che ne abbia fatto richiesta espreSA, contestuale al ricorso, e
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incondizionata costituisce, per l'Amministrazione, un vero e proprio obbligo posto a garanzia dei diritti di difesa del presunto trasgressore. Nel caso di specie l'Amministrazione non ha proceduto all'adempimento di tale obbli- go.
Inoltre, nell'ordinanza ingiunzione non vengono descritte le contestazioni dei verbali di accertamento e contestazione dell' e, neppure, i riferi- CP_2 menti delle contestazioni. Inoltre, contestava la sottoscrizione e firma della
Dott.SA . Pertanto, si palesa una violazione delle proce- Persona_1 dure prescritte in materia.
Rilevava, altresì, la violazione del principio costituzionale di proporzionalità, ragionevolezza ed uguaglianza in relazione all'applicazione della sanzione amministrativa massima di cui all'art 2 co. 1 bis D.L.463/1983.
Concludeva chiedendo, previa sospensiva delle impugnate ordinanze, e re- missione degli atti alla Corte costituzionale per la sollevata questione di le- gittimità costituzionale (ex art. 1 l. 1/1948 ed ex art. 23 l. 87/19: 1) accertare e declarare l'illegittimità delle Ordinanze di ingiunzione n. OI – 000468473 e n. OI – 000161364, e per l'ulteriore effetto;
2) annullare le Ordinanze di in- giunzione n. OI –000468473 e n. OI – 000161364, con ogni consequenziale provvedimento;
3) in ogni caso, accertare e declarare la non debenza dell'importo indicato con le suindicate ordinanze di ingiunzione impugnata con ogni consequenziale provvedimento, , anche in ordine alle spese con at- tribuzione ai sottoscritti procuratori antistatari;
4) in via gradata derubricare il comma applicato in quello più favorevole per il ricorrente, in proprio e nella qualità l.r.p.t. della e, in estremo subordine ridur- Parte_2 re le sanzioni al minimo edittale, con ogni conseguente provvedimento di legge e di ragione, ovvero, in via subordinata e nella denegata ipotesi di mancato accoglimento integrale del ricorso si chiede comunque l'applica- zione della sanzione minima, ex art. 11 e 16 della L. 689/81, ovvero me- diante derubricazione del comma e/o dell'articolo contestato in uno più fa- vorevole, che tenga conto della buona fede della assistita società e della pre- senza di tutte le autorizzazioni, con compensazione delle spese di lite tra le parti.
Si costituiva in giudizio l sede di Caserta- che chiedeva il rigetto del CP_2 ricorso adducendo: 1) Inammissibilità del ricorso in quanto il deposito in
Tribunale risulta in data 01.07.2022, pertanto, oltre il termine di 30 giorni
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indicato dall'art 22 L. 689/81. 2) Ai sensi dell'art. 6 della legge 689/1981 obbligato principale della sanzione amministrativa, proprio per la natura personalistica e soggettiva della responsabilità amministrativa al pari della responsabilità penale, è la persona fisica datore di lavoro che ha omesso il CP_ versamento delle ritenute previdenziali all' e, nel caso di datore di lavo- ro società o associazione personalità giuridica, è la persona fisica quale legale rappresentante della steSA, pertanto l'opposizione nei confronti dell'opponente è fondata. 3) L'iter amministrativo seguito dall' è cor- CP_2 retto e immune da vizi, pertanto, le eccezioni relative alla procedura di noti- fica sono da rigettare. 4) Il diritto azionato dall'opposta non è prescritto, at- teso che, trattasi di illeciti amministrativi depenalizzati e, pertanto,
l'Amministrazione può esercitare il diritto di riscuotere le somme nel mo- mento in cui la nuova disciplina entra in vigore. Inoltre, il corso della pre- scrizione è stato interrotto mediante la notifica degli atti interruttivi. 5) Il credito dell' è fondato, in quanto, prima di emettere le ordinanze in- CP_2 giunzione, ha regolarmente notificato i provvedimenti di accertamento della violazione contenente l'analitica indicazione dei periodi e delle somme rela- tive alla contribuzione omeSA per le quote a carico nei flussi UNIEMENS trasmessi dal ricorrente e l'avvertimento che in caso di versamento delle ri- tenute entro tre mesi dalla notifica nessuna sanzione amministrativa sarebbe stata erogata, nonché l'ulteriore opzione, in caso di mancato versamento nel termine di tre mesi delle ritenute omesse, di pagare, nei seSAnta giorni suc- cessivi, ai sensi dell'art. 16 della legge 24 novembre 1981, n. 689, una san- zione ridotta pari alla terza parte del massimo della sanzione prevista per la violazione commeSA, e dunque ad € 16.666,00. L'opponente non ha aderito a nessuna delle due opzioni prospettate. 6) Il mancato versamento delle ri- tenute previdenziali non è contestato dalla controparte e può ritenersi paci- fico. Inoltre, per i periodi contestati, il versava solo parzialmente le Pt_1 quote a carico dei lavoratori e pertanto ritenuti non satisfattivi del credito, né idonei a liberare il contribuente dal pagamento di quanto dovuto all'Istituto; 7) Nessun principio costituzionale è stato violato, atteso che, la ragione dell'irrogazione dell'importo massimo della violazione si fonda sulla gravità della violazione steSA che, nel caso di specie è massima. E' stato te- nuto conto, altresì, del comportamento tenuto dal trasgressore per la elimi- nazione o l'attenuazione delle conseguenze dannose della violazione, non-
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ché della eventuale reiterazione delle violazioni. 8) L ha rettificato gli CP_2 importi delle ordinanze ingiunzioni sulla base del chiarimento effettuato dal
Ministero in relazione alle omissioni ante 2016.
Concludeva L' chiedendo: 1) Confermare l'ordinanza ingiunzione op- CP_2 posta, integralmente o comunque, nella diversa misura che risulterà di giu- stizia;
2) Vinte le spese.
In via preliminare, va rigettata l'eccezione di inammissibilità del ricorso in CP_ opposizione presentata dall' atteso che, la data del 01.07.2024 si riferi- sce alla data in cui la cancelleria iscriveva a ruolo il ricorso, depositato, inve- ce, in data 24.06.2024, pertanto, nei termini, e, quindi, ammissibile.
In via ulteriormente preliminare va disattesa l'eccezione di carenza di legit- timazione del ricorrente, in quanto, secondo quanto stabilito dagli artt. 2476
e ss. c.c., gli amministratori sono solidalmente responsabili dei danni deri- vanti dall'inosservanza dei doveri ad essi imposti dalla legge e dall'atto costi- tutivo per l'amministrazione della società, salvo che gli stessi dimostrino di essere esenti da colpa.
È richiesto un elevato grado di diligenza nel compimento dei propri obbli- ghi, dovendo i legali rappresentanti delle società rispondere, in caso di con- dotte colpevoli e dolose, dei danni arrecati – alla società, ai soci o ai terzi creditori – anche con il proprio patrimonio personale. Giova infatti precisa- re che gli amministratori, nel momento in cui accettano tale incarico e tale posizione, assumono precisi obblighi di gestione, controllo e rappresentanza della società e devono comportarsi secondo le regole disposte dall'art. 1176, comma 2, c.c., essendo agli stessi richiesta una diligenza qualificata in tutti gli atti relativi alla gestione, sulla base delle loro specifiche competenze.
Nel caso di specie, il ricorrente, nel periodo a cui fa riferimento l'accertamento da parte dell' per l'omesso versamento delle ritenute CP_2 previdenziali ed assistenziali operate sulle retribuzioni dei lavoratori, annua- lità 2012 e 2014, rivestiva il ruolo di legale rappresentante della società e per- tanto è pienamente responsabile in via solidale per i doveri di controllo im- posti dalla legge e dall'atto costitutivo, doveri tra i quali rientra certamente la regolarità delle posizioni previdenziali ed assistenziali.
Occorre infatti ricordare anche che la giurisprudenza di legittimità ha ribadi- to più volte in campo penale, con principi estensibili in subiecta materia stante l'evidente identità di ratio, che l'amministratore di una società risponde del
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reato omissivo per omesso versamento dei contributi assistenziali e previ- denziali in quanto diretto destinatario degli obblighi di legge, atteso che la semplice accettazione della carica attribuisce allo stesso doveri di vigilanza e controllo, il cui mancato rispetto comporta responsabilità penale o a titolo di dolo generico, per la consapevolezza che dalla condotta omissiva poSAno scaturire gli eventi tipici del reato, o a titolo di dolo eventuale per la sempli- ce accettazione del rischio che questi si verifichino (Cass. pen., 10 settembre
2013, n. 37130).
Alla luce dei principi richiamati, sussiste, pertanto, la responsabilità del lega- le rappresentante per il mancato versamento delle ritenute previdenziali e assistenziali se lo stesso non prova di aver compiuto i propri doveri ed ot- temperato ai propri obblighi con diligenza e senza colpa ovvero senza negli- genza, imprudenza ed imperizia.
Nel caso di specie emerge dalla documentazione prodotta che il , Pt_1 legale rappresentante della società nel periodo Parte_2 dell'accertamento della violazione da parte dell' ha attuato una con- CP_2 dotta colposa, che viola gli obblighi imposti dalla legge e dallo statuto in quanto ha omesso di controllare la regolare posizione delle posizioni previ- denziali ed assistenziali delle retribuzioni dei lavoratori, atto di gestione rien- trante nella propria competenza;
né lo stesso ricorrente ha fornito prova contraria volta a dimostrare di essere esente da colpa.
Va, altresì, disattesa la questione di costituzionalità sollevata in relazione all'art 3 del D. lgs. 15 gennaio 2016, n. 8, in quanto, la norma in questione è stata più volte oggetto di pronunce da parte della Consulta che ne ha con- fermata la costituzionalità alla luce anche dell'intervenuta modifica del comma censurato ad opera del D.L. n. 48/2023. (cfr. Corte Cost. ordinanze n. 97 del 2022 e n. 60 del 2021; ordinanza n. 243 del 2021; ordinanze n. 31 e n. 30 del 2023; ordinanza n. 72 del 2023).
Nel merito il ricorso è infondato.
Le ordinanze ingiunzione n. 468473 e n. 161364 intimano al ricorrente il pagamento di € 27.706,6 e € 29.506,6 a titolo di contributi omessi negli anni
2012 e 2014.
Tali importi venivano ridotti dall' con rettifica alle sopra menzionate CP_2 ordinanze ai fini dell'adeguamento alla nota di chiarimento del Ministero del
Lavoro e delle politiche sociali, in relazione all'applicazione degli artt 8 e 9
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del D. Lgs 8/2016 che veniva applicato alle violazioni commesse anterior- mente alla data di entrata in vigore del decreto stesso, cioè anteriormente al
6 febbraio 2016. In base a tale decreto e, in particolare al comma 5 dell'art 9 che prevede la possibilità di applicare le disposizioni di cui all'articolo 16 della legge n. 689/1981, che disciplina il pagamento della sanzione ammini- strativa in misura ridotta, gli importi da pagare risultavano essere di €
16.666,67 per quanto dovuto in relazione all'anno 2012 (O.I. n. 161364) ed
€ 5.000 per quanto dovuto in relazione all'anno 2014 (O.I. n. 468473).
Entrando nel merito delle censure mosse dal ricorrente, codesto Tribunale ritiene, in primo luogo, generica la contestazione relativa alla dedotta inesi- stenza della notifica delle ordinanze ingiunzione in quanto, come riferito da parte eccipiente, avvenute senza il rispetto delle “modalità previste per la notifica degli atti giudiziari”.
Invero parte ricorrente si duole che la notifica non sarebbe avvenuta nelle forme di rito, ma non indica in concreto il vizio riscontrato, lamentando nondimeno la inesistenza della notifica di cui comunque non contesta l'avvenuta esecuzione.
Risulta, quindi, evidente che l'eccezione così posta, in quanto del tutto gene- rica e non riferita a una specifica violazione, assume carattere di indetermi- natezza tale da non consentire l'esercizio del concreto diritto di difesa, dac- ché è da ritenersi inammissibile.
Peraltro, non può a farsi a meno di evidenziare che la steSA avrebbe in ogni caso raggiunto il suo scopo, a norma dell'art 156 comma 3 c.p.c., sicchè
l'eventuale vizio per violazione delle norme del codice di procedura civile, sarebbe in ogni caso sanato dalla pacifica ricezione dell'atto.
La nullità di un atto si configura quando lo stesso presenta invalidità gravi che ne potrebbero inficiare l'efficacia, pur conservando, in ogni caso, limita- ti effetti giuridici. Per inesistenza, ipotesi residuale di derivazione giurispru- denziale e dottrinale, si intende, invece, quando un atto è inidoneo a produr- re qualsiasi effetto giuridico ed è insuscettibile di sanatoria. A seguito del chiarimento offerto dalla Suprema Corte di caSAzione, con sentenza Sezioni
Unite n. 14916 del 20.7.2016, la categoria dell'inesistenza deve essere ridotta a casi marginali. Su tali presupposti la giurisprudenza di legittimità ha valo- rizzato il principio del raggiungimento dello scopo ex art. 156 c.p.c in tutti i casi in cui la notificazione dell'atto abbia raggiunto il suo scopo, ovvero la
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conoscenza da parte del destinatario dello stesso, avallato dall'impugnazione del medesimo atto cui se ne contesta la notifica, come nel caso di specie.
(cfr CaSAzione n. 5556/2019; CaSAzione n. 6417/2019; CaSAzione n.
8245/2019).
Parimenti inconferente risulta la contestazione circa l'omesso deposito delle relate di notifica attesa che non ne è stata specificamente contestata l'esistenza.
Vi è però di più. Occorre, infatti, osservare che in atti risulta depositata schermata proveniente dalle Poste Italiane degli esiti delle notifiche svolte, la quale non è stata debitamente disconosciuta da parte ricorrente. Sul punto, è neceSArio richiamare l'art 2712 c.c. in base al quale le riproduzioni mecca- nografiche formano piena prova se colui contro il quale sono prodotte non ne disconosce la conformità ai fatti. È, inoltre, principio di diritto che “le ri- sultanze del sito internet del gestore del servizio postale in ordine all'esito della spedizione di una lettera raccomandata semplice (senza avviso di ricevimento) costituiscono certamen- te quanto meno un ulteriore elemento di prova indiziaria sull'esito della spedizione della raccomandata … La valutazione a fini probatori di tale ulteriore elemento di prova rien- tra nell'ambito della discrezionalità del giudice del merito e non è sindacabile in sede di le- gittimità. Sotto quest'ultimo profilo, poi, la riproduzione cartacea delle risultanze del sito internet può certamente essere oggetto di contestazione, in relazione alla sua effettiva con- formità alle risultanze stesse, ai sensi dell'art. 2712 c.c. (nonché delle stesse norme del co- dice dell'amministrazione digitale, invocato dalla ricorrente) ma, in presenza di tale conte- stazione, è sempre consentito al giudice di accertare detta conformità con qualunque altro mezzo di prova”, cfr CaSAzione 17810 del 2020.
Orbene, a fronte del deposito delle risultanze degli esiti delle notifiche ese- guite il ricorrente non ha specificamente contestato la conformità della do- cumentazione versata, sicchè deve ritenersi raggiunta prova idonea, ai sensi dell'art. 2712 c.c., della avvenuta consegna degli atti a cui esse si riferiscono.
Altresì generica ed infondata risulta essere la contestazione circa la validità delle ordinanze ingiunzione in relazione alla sottoscrizione e firma delle stesse ad opera della Dott.SA , che secondo parte ricor- Persona_1 rente non avrebbe la titolarità ad emettere tale documento amministrativo.
Nel caso che ci occupa, dalle stesse ordinanze ingiunzione depositate in atti si evince che la Dott.SA ingiunge al ricorrente le som- Persona_1 me accertate “nella qualità di Direttore pro tempore” dell' – sede di CP_2
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Caserta-, pertanto, trattasi di provvedimento amministrativo giuridicamente valido e corretto. Peraltro non vi p chi non veda che seppure la firmataria non avesse il potere rappresentativo dedotto, l'atto formato eventualmente da falsus procurator deve comunque ritenersi ratificato dalla società resi- stente, cfr CaSAzione Sentenza n. 28753 del 09/11/2018 (Rv. 651526 - 01)
Orbene, sulla base della documentazione depositata agli atti, ritenendo que- sto Tribunale valide le notifiche degli atti di accertamento e di diffida al pa- gamento nei confronti del ricorrente e, non avendo prova dell'effettivo as- solvimento dell'onere di versamento di cui all'art 2 comma 1 bis D.L.
463/83, rigetta il ricorso presentato dal ricorrente e, conseguentemente, conferma le ordinanze ingiunzione n. 468473 e n. 161364.
Infonda è anche l'eccezione di prescrizione sollevata.
Sul punto, giova evidenziare che come precisato dalla Suprema corte: “la prescrizione del diritto a riscuotere le somme dovute a titolo di sanzione amministrativa comincia a decorrere dal momento in cui il diritto può essere fatto valere (art 2935 c.c.); tale momento, nel caso di fatti già sanzionati pe- nalmente e successivamente depenalizzati, non può identificarsi con quello in cui la violazione è stata commeSA, bensì con quello nel quale gli atti rela- tivi pervengono alla competente autorità amministrativa, cui sono trasmessi dall'autorità giudiziaria a norma dell'art 41 l. n. 689/81, poiché solo dopo ta- le momento l'amministrazione è in grado di esercitare il diritto di riscuotere la somma stabilita dalla legge a titolo di sanzione amministrativa”. (cfr Ord.
CaSAzione n. 19897/2018).
Orbene, nel caso di specie, posto che il reato di cui all'art. 2 co. 1 bis della legge n. 683 del 1983 è stato depenalizzato ad opera dell'art. 6, comma 3, del d. lgs. 15 gennaio 2016, n. 8, dalla documentazione versata in atti dal resi- stente è pacifico che lo stesso abbia interrotto il corso della prescrizione at- traverso la notifica degli atti di accertamento della violazione del 10 luglio
2017 e del 20 dicembre 2017 e quindi delle ordinanze di ingiunzione di cui all'odierno giudizio.
Pertanto, alla luce di quanto appena detto, l'eccezione relativa alla prescri- zione del diritto dell' è da ritenersi infondata. CP_2
Le spese di lite
Le spese di lite del presente giudizio seguono il principio della soccombenza e si liquidano secondo i criteri e nella misura minima di cui al D.M. n.
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55/14, stante l'assenza di questioni di particolare complessità, avuto riguar- do al valore della causa e alla attività svolta, come in dispositivo.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente decidendo, ogni contraria istanza ed eccezione disattesa, così provvede:
Rigetta il ricorso e, per l'effetto, conferma le ordinanze ingiunzione n.
468473 e n. 161364;
Condanna , al pagamento delle spese processuali in fa- Parte_1 vore di sede di Caserta, che liquida in € 2.906,00 per compenso CP_2 professionale, oltre IVA, CPA e rimborso spese generali del 15% come per legge
Santa Maria Capua Vetere, 03.04.2025
Il Giudice
Dott. Diego Dinardo
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n. 5180/2022 R.G.A.C.
TRIBUNALE DI SANTA MARIA CAPUA VETERE PRIMA SEZIONE CIVILE
Verbale di udienza
Il Giudice dott. Diego Dinardo,
Richiamato il proprio decreto con cui è stata disposta la trattazione in forma figurata della odierna udienza;
Esaminate le note di trattazione depositate in atti;
Considerato che la causa è chiamata alla odierna udienza per la discussione.
P.T.M.
Pronuncia la seguente sentenza
Santa Maria Capua Vetere
Il Giudice
Dott. Diego Dinardo
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N. 5180/2022 R.G.A.C.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale di Santa Maria Capua Vetere, in persona del giudice unico dr.
Diego Dinardo ha pronunziato la seguente
SENTENZA nella causa civile iscritta al n° 5180 del Ruolo Generale degli Affari Conten- ziosi dell'anno 2022, avente ad oggetto: Opposizione all'ordinanza ingiun- zione ex art 22 e ss, L. 689/81- tra
, in proprio e n.q. di legale rapp.te della “ Parte_1 CP_1
, rapp.to e difeso, come in atti, dagli Avv.ti Antonio Ventrone e
[...]
Severino Berardi e con questi elettivamente domiciliato presso lo studio del difensore Severino Berardi sito in Capua (CE) alla via Brezza n.6;
RICORRENTE
e
, in Controparte_2 persona del legale rapp.te p.t., con sede in Roma, via Ciro il Grande 21 (già sede di Roma, EUR, piazzale delle Nazioni Unite n.45) – 00144 (P. IVA
) P.IVA_1
RESISTENTE nonché
Controparte_3
di Caserta, in persona del Presidente e legale rapp.te p.t., rappresenta-
[...] to e difeso, giusta procura in atti, dall'Avv. Itala De Benedictis e presso la sede legale elettivamente domiciliato in Caserta (CE) alla via Arena – Locali- tà San Benedetto snc;
RESISTENTE
CONCLUSIONI
Le parti hanno concluso come da note depositate per l'udienza del
03.04.2025 di discussione ex art. 127-ter c.p.c.
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RAGIONI DI FATTO E DIRITTO DELLA DECISIONE
Si richiamano gli atti delle parti ed i verbali di causa per ciò che concerne lo svolgimento del processo e ciò in ossequio al disposto contenuto al n. 4 dell'art. 132 c.p.c., così come inciso dall'art. 45, comma 17, legge 18.6.2009,
n. 69.
Con ricorso del 24.06.2022 il ricorrente rappresentava che Parte_1 in data 25.05.2022 l' filiale di Caserta, gli notificava l'ordinanza di in- CP_2 giunzione n. 000468473 e l'ordinanza ingiunzione n. 000161364 con la quale gli veniva ingiunto il pagamento della somma di € 29.506,6 in forza di due accertamenti n. 2000.11/08/2017.0287105 del 20/12/2017; e prot. n. CP_2
2000.11/08/2017.0287106 del 20/12/2007 relativi alla prima ordi- CP_2 nanza ed € 27.506,6 in forza di due ulteriori accertamenti n. prot. n.
2000.27/04/2017.0153863 del 20/12/2017; e prot. n. CP_2
2000.27/04/2017.0153864 del 20/12/2017 relativi alla seconda ordi- CP_2 nanza a titolo di sanzioni per una presunta violazione dell'art. 2 comma 1 bis del d.l. 12 settembre 1983 n. 463, convertito con modificazioni dalla leg- ge 11 novembre 1983, n. 638, e ss.mm. (omesso versamento delle ritenute previdenziali e assistenziali), riguardante le annualità 2012 e 2014.
Eccepiva l'inesistenza della notifica delle impugnate ordinanze in quanto avvenuta in violazione delle norme procedurali sulla notificazione degli atti giudiziari, utilizzando una busta non conforme ed in assenza di relata di no- tifica. CP_ Eccepiva, altresì, la decadenza del diritto dell'opposta all'esercizio del diritto azionato stante l'intervenuta prescrizione.
Ancora, eccepiva la carenza di legittimazione del , in pro- Parte_1 prio, non essendo riconducibili ad un comportamento attribuibile alla sua persona le pretese azionate con le ordinanze impugnate.
Evidenziava di aver tenuto un comportamento improntato alla buona fede e di aver adempiuto a quanto richiesto dalla legge e, nei casi in cui abbia avuto difficoltà, di aver proceduto mediante adesione agevolata;
e in ogni caso per l'annualità in contestazione ha comunque proceduto al versamento del do- vuto.
Lo stesso ricorrente eccepiva la violazione dell'art 18 l. 689/81, atteso che, in tema di opposizione a sanzioni amministrative, la convocazione della par- te intereSAta che ne abbia fatto richiesta espreSA, contestuale al ricorso, e
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incondizionata costituisce, per l'Amministrazione, un vero e proprio obbligo posto a garanzia dei diritti di difesa del presunto trasgressore. Nel caso di specie l'Amministrazione non ha proceduto all'adempimento di tale obbli- go.
Inoltre, nell'ordinanza ingiunzione non vengono descritte le contestazioni dei verbali di accertamento e contestazione dell' e, neppure, i riferi- CP_2 menti delle contestazioni. Inoltre, contestava la sottoscrizione e firma della
Dott.SA . Pertanto, si palesa una violazione delle proce- Persona_1 dure prescritte in materia.
Rilevava, altresì, la violazione del principio costituzionale di proporzionalità, ragionevolezza ed uguaglianza in relazione all'applicazione della sanzione amministrativa massima di cui all'art 2 co. 1 bis D.L.463/1983.
Concludeva chiedendo, previa sospensiva delle impugnate ordinanze, e re- missione degli atti alla Corte costituzionale per la sollevata questione di le- gittimità costituzionale (ex art. 1 l. 1/1948 ed ex art. 23 l. 87/19: 1) accertare e declarare l'illegittimità delle Ordinanze di ingiunzione n. OI – 000468473 e n. OI – 000161364, e per l'ulteriore effetto;
2) annullare le Ordinanze di in- giunzione n. OI –000468473 e n. OI – 000161364, con ogni consequenziale provvedimento;
3) in ogni caso, accertare e declarare la non debenza dell'importo indicato con le suindicate ordinanze di ingiunzione impugnata con ogni consequenziale provvedimento, , anche in ordine alle spese con at- tribuzione ai sottoscritti procuratori antistatari;
4) in via gradata derubricare il comma applicato in quello più favorevole per il ricorrente, in proprio e nella qualità l.r.p.t. della e, in estremo subordine ridur- Parte_2 re le sanzioni al minimo edittale, con ogni conseguente provvedimento di legge e di ragione, ovvero, in via subordinata e nella denegata ipotesi di mancato accoglimento integrale del ricorso si chiede comunque l'applica- zione della sanzione minima, ex art. 11 e 16 della L. 689/81, ovvero me- diante derubricazione del comma e/o dell'articolo contestato in uno più fa- vorevole, che tenga conto della buona fede della assistita società e della pre- senza di tutte le autorizzazioni, con compensazione delle spese di lite tra le parti.
Si costituiva in giudizio l sede di Caserta- che chiedeva il rigetto del CP_2 ricorso adducendo: 1) Inammissibilità del ricorso in quanto il deposito in
Tribunale risulta in data 01.07.2022, pertanto, oltre il termine di 30 giorni
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indicato dall'art 22 L. 689/81. 2) Ai sensi dell'art. 6 della legge 689/1981 obbligato principale della sanzione amministrativa, proprio per la natura personalistica e soggettiva della responsabilità amministrativa al pari della responsabilità penale, è la persona fisica datore di lavoro che ha omesso il CP_ versamento delle ritenute previdenziali all' e, nel caso di datore di lavo- ro società o associazione personalità giuridica, è la persona fisica quale legale rappresentante della steSA, pertanto l'opposizione nei confronti dell'opponente è fondata. 3) L'iter amministrativo seguito dall' è cor- CP_2 retto e immune da vizi, pertanto, le eccezioni relative alla procedura di noti- fica sono da rigettare. 4) Il diritto azionato dall'opposta non è prescritto, at- teso che, trattasi di illeciti amministrativi depenalizzati e, pertanto,
l'Amministrazione può esercitare il diritto di riscuotere le somme nel mo- mento in cui la nuova disciplina entra in vigore. Inoltre, il corso della pre- scrizione è stato interrotto mediante la notifica degli atti interruttivi. 5) Il credito dell' è fondato, in quanto, prima di emettere le ordinanze in- CP_2 giunzione, ha regolarmente notificato i provvedimenti di accertamento della violazione contenente l'analitica indicazione dei periodi e delle somme rela- tive alla contribuzione omeSA per le quote a carico nei flussi UNIEMENS trasmessi dal ricorrente e l'avvertimento che in caso di versamento delle ri- tenute entro tre mesi dalla notifica nessuna sanzione amministrativa sarebbe stata erogata, nonché l'ulteriore opzione, in caso di mancato versamento nel termine di tre mesi delle ritenute omesse, di pagare, nei seSAnta giorni suc- cessivi, ai sensi dell'art. 16 della legge 24 novembre 1981, n. 689, una san- zione ridotta pari alla terza parte del massimo della sanzione prevista per la violazione commeSA, e dunque ad € 16.666,00. L'opponente non ha aderito a nessuna delle due opzioni prospettate. 6) Il mancato versamento delle ri- tenute previdenziali non è contestato dalla controparte e può ritenersi paci- fico. Inoltre, per i periodi contestati, il versava solo parzialmente le Pt_1 quote a carico dei lavoratori e pertanto ritenuti non satisfattivi del credito, né idonei a liberare il contribuente dal pagamento di quanto dovuto all'Istituto; 7) Nessun principio costituzionale è stato violato, atteso che, la ragione dell'irrogazione dell'importo massimo della violazione si fonda sulla gravità della violazione steSA che, nel caso di specie è massima. E' stato te- nuto conto, altresì, del comportamento tenuto dal trasgressore per la elimi- nazione o l'attenuazione delle conseguenze dannose della violazione, non-
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ché della eventuale reiterazione delle violazioni. 8) L ha rettificato gli CP_2 importi delle ordinanze ingiunzioni sulla base del chiarimento effettuato dal
Ministero in relazione alle omissioni ante 2016.
Concludeva L' chiedendo: 1) Confermare l'ordinanza ingiunzione op- CP_2 posta, integralmente o comunque, nella diversa misura che risulterà di giu- stizia;
2) Vinte le spese.
In via preliminare, va rigettata l'eccezione di inammissibilità del ricorso in CP_ opposizione presentata dall' atteso che, la data del 01.07.2024 si riferi- sce alla data in cui la cancelleria iscriveva a ruolo il ricorso, depositato, inve- ce, in data 24.06.2024, pertanto, nei termini, e, quindi, ammissibile.
In via ulteriormente preliminare va disattesa l'eccezione di carenza di legit- timazione del ricorrente, in quanto, secondo quanto stabilito dagli artt. 2476
e ss. c.c., gli amministratori sono solidalmente responsabili dei danni deri- vanti dall'inosservanza dei doveri ad essi imposti dalla legge e dall'atto costi- tutivo per l'amministrazione della società, salvo che gli stessi dimostrino di essere esenti da colpa.
È richiesto un elevato grado di diligenza nel compimento dei propri obbli- ghi, dovendo i legali rappresentanti delle società rispondere, in caso di con- dotte colpevoli e dolose, dei danni arrecati – alla società, ai soci o ai terzi creditori – anche con il proprio patrimonio personale. Giova infatti precisa- re che gli amministratori, nel momento in cui accettano tale incarico e tale posizione, assumono precisi obblighi di gestione, controllo e rappresentanza della società e devono comportarsi secondo le regole disposte dall'art. 1176, comma 2, c.c., essendo agli stessi richiesta una diligenza qualificata in tutti gli atti relativi alla gestione, sulla base delle loro specifiche competenze.
Nel caso di specie, il ricorrente, nel periodo a cui fa riferimento l'accertamento da parte dell' per l'omesso versamento delle ritenute CP_2 previdenziali ed assistenziali operate sulle retribuzioni dei lavoratori, annua- lità 2012 e 2014, rivestiva il ruolo di legale rappresentante della società e per- tanto è pienamente responsabile in via solidale per i doveri di controllo im- posti dalla legge e dall'atto costitutivo, doveri tra i quali rientra certamente la regolarità delle posizioni previdenziali ed assistenziali.
Occorre infatti ricordare anche che la giurisprudenza di legittimità ha ribadi- to più volte in campo penale, con principi estensibili in subiecta materia stante l'evidente identità di ratio, che l'amministratore di una società risponde del
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reato omissivo per omesso versamento dei contributi assistenziali e previ- denziali in quanto diretto destinatario degli obblighi di legge, atteso che la semplice accettazione della carica attribuisce allo stesso doveri di vigilanza e controllo, il cui mancato rispetto comporta responsabilità penale o a titolo di dolo generico, per la consapevolezza che dalla condotta omissiva poSAno scaturire gli eventi tipici del reato, o a titolo di dolo eventuale per la sempli- ce accettazione del rischio che questi si verifichino (Cass. pen., 10 settembre
2013, n. 37130).
Alla luce dei principi richiamati, sussiste, pertanto, la responsabilità del lega- le rappresentante per il mancato versamento delle ritenute previdenziali e assistenziali se lo stesso non prova di aver compiuto i propri doveri ed ot- temperato ai propri obblighi con diligenza e senza colpa ovvero senza negli- genza, imprudenza ed imperizia.
Nel caso di specie emerge dalla documentazione prodotta che il , Pt_1 legale rappresentante della società nel periodo Parte_2 dell'accertamento della violazione da parte dell' ha attuato una con- CP_2 dotta colposa, che viola gli obblighi imposti dalla legge e dallo statuto in quanto ha omesso di controllare la regolare posizione delle posizioni previ- denziali ed assistenziali delle retribuzioni dei lavoratori, atto di gestione rien- trante nella propria competenza;
né lo stesso ricorrente ha fornito prova contraria volta a dimostrare di essere esente da colpa.
Va, altresì, disattesa la questione di costituzionalità sollevata in relazione all'art 3 del D. lgs. 15 gennaio 2016, n. 8, in quanto, la norma in questione è stata più volte oggetto di pronunce da parte della Consulta che ne ha con- fermata la costituzionalità alla luce anche dell'intervenuta modifica del comma censurato ad opera del D.L. n. 48/2023. (cfr. Corte Cost. ordinanze n. 97 del 2022 e n. 60 del 2021; ordinanza n. 243 del 2021; ordinanze n. 31 e n. 30 del 2023; ordinanza n. 72 del 2023).
Nel merito il ricorso è infondato.
Le ordinanze ingiunzione n. 468473 e n. 161364 intimano al ricorrente il pagamento di € 27.706,6 e € 29.506,6 a titolo di contributi omessi negli anni
2012 e 2014.
Tali importi venivano ridotti dall' con rettifica alle sopra menzionate CP_2 ordinanze ai fini dell'adeguamento alla nota di chiarimento del Ministero del
Lavoro e delle politiche sociali, in relazione all'applicazione degli artt 8 e 9
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del D. Lgs 8/2016 che veniva applicato alle violazioni commesse anterior- mente alla data di entrata in vigore del decreto stesso, cioè anteriormente al
6 febbraio 2016. In base a tale decreto e, in particolare al comma 5 dell'art 9 che prevede la possibilità di applicare le disposizioni di cui all'articolo 16 della legge n. 689/1981, che disciplina il pagamento della sanzione ammini- strativa in misura ridotta, gli importi da pagare risultavano essere di €
16.666,67 per quanto dovuto in relazione all'anno 2012 (O.I. n. 161364) ed
€ 5.000 per quanto dovuto in relazione all'anno 2014 (O.I. n. 468473).
Entrando nel merito delle censure mosse dal ricorrente, codesto Tribunale ritiene, in primo luogo, generica la contestazione relativa alla dedotta inesi- stenza della notifica delle ordinanze ingiunzione in quanto, come riferito da parte eccipiente, avvenute senza il rispetto delle “modalità previste per la notifica degli atti giudiziari”.
Invero parte ricorrente si duole che la notifica non sarebbe avvenuta nelle forme di rito, ma non indica in concreto il vizio riscontrato, lamentando nondimeno la inesistenza della notifica di cui comunque non contesta l'avvenuta esecuzione.
Risulta, quindi, evidente che l'eccezione così posta, in quanto del tutto gene- rica e non riferita a una specifica violazione, assume carattere di indetermi- natezza tale da non consentire l'esercizio del concreto diritto di difesa, dac- ché è da ritenersi inammissibile.
Peraltro, non può a farsi a meno di evidenziare che la steSA avrebbe in ogni caso raggiunto il suo scopo, a norma dell'art 156 comma 3 c.p.c., sicchè
l'eventuale vizio per violazione delle norme del codice di procedura civile, sarebbe in ogni caso sanato dalla pacifica ricezione dell'atto.
La nullità di un atto si configura quando lo stesso presenta invalidità gravi che ne potrebbero inficiare l'efficacia, pur conservando, in ogni caso, limita- ti effetti giuridici. Per inesistenza, ipotesi residuale di derivazione giurispru- denziale e dottrinale, si intende, invece, quando un atto è inidoneo a produr- re qualsiasi effetto giuridico ed è insuscettibile di sanatoria. A seguito del chiarimento offerto dalla Suprema Corte di caSAzione, con sentenza Sezioni
Unite n. 14916 del 20.7.2016, la categoria dell'inesistenza deve essere ridotta a casi marginali. Su tali presupposti la giurisprudenza di legittimità ha valo- rizzato il principio del raggiungimento dello scopo ex art. 156 c.p.c in tutti i casi in cui la notificazione dell'atto abbia raggiunto il suo scopo, ovvero la
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conoscenza da parte del destinatario dello stesso, avallato dall'impugnazione del medesimo atto cui se ne contesta la notifica, come nel caso di specie.
(cfr CaSAzione n. 5556/2019; CaSAzione n. 6417/2019; CaSAzione n.
8245/2019).
Parimenti inconferente risulta la contestazione circa l'omesso deposito delle relate di notifica attesa che non ne è stata specificamente contestata l'esistenza.
Vi è però di più. Occorre, infatti, osservare che in atti risulta depositata schermata proveniente dalle Poste Italiane degli esiti delle notifiche svolte, la quale non è stata debitamente disconosciuta da parte ricorrente. Sul punto, è neceSArio richiamare l'art 2712 c.c. in base al quale le riproduzioni mecca- nografiche formano piena prova se colui contro il quale sono prodotte non ne disconosce la conformità ai fatti. È, inoltre, principio di diritto che “le ri- sultanze del sito internet del gestore del servizio postale in ordine all'esito della spedizione di una lettera raccomandata semplice (senza avviso di ricevimento) costituiscono certamen- te quanto meno un ulteriore elemento di prova indiziaria sull'esito della spedizione della raccomandata … La valutazione a fini probatori di tale ulteriore elemento di prova rien- tra nell'ambito della discrezionalità del giudice del merito e non è sindacabile in sede di le- gittimità. Sotto quest'ultimo profilo, poi, la riproduzione cartacea delle risultanze del sito internet può certamente essere oggetto di contestazione, in relazione alla sua effettiva con- formità alle risultanze stesse, ai sensi dell'art. 2712 c.c. (nonché delle stesse norme del co- dice dell'amministrazione digitale, invocato dalla ricorrente) ma, in presenza di tale conte- stazione, è sempre consentito al giudice di accertare detta conformità con qualunque altro mezzo di prova”, cfr CaSAzione 17810 del 2020.
Orbene, a fronte del deposito delle risultanze degli esiti delle notifiche ese- guite il ricorrente non ha specificamente contestato la conformità della do- cumentazione versata, sicchè deve ritenersi raggiunta prova idonea, ai sensi dell'art. 2712 c.c., della avvenuta consegna degli atti a cui esse si riferiscono.
Altresì generica ed infondata risulta essere la contestazione circa la validità delle ordinanze ingiunzione in relazione alla sottoscrizione e firma delle stesse ad opera della Dott.SA , che secondo parte ricor- Persona_1 rente non avrebbe la titolarità ad emettere tale documento amministrativo.
Nel caso che ci occupa, dalle stesse ordinanze ingiunzione depositate in atti si evince che la Dott.SA ingiunge al ricorrente le som- Persona_1 me accertate “nella qualità di Direttore pro tempore” dell' – sede di CP_2
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Caserta-, pertanto, trattasi di provvedimento amministrativo giuridicamente valido e corretto. Peraltro non vi p chi non veda che seppure la firmataria non avesse il potere rappresentativo dedotto, l'atto formato eventualmente da falsus procurator deve comunque ritenersi ratificato dalla società resi- stente, cfr CaSAzione Sentenza n. 28753 del 09/11/2018 (Rv. 651526 - 01)
Orbene, sulla base della documentazione depositata agli atti, ritenendo que- sto Tribunale valide le notifiche degli atti di accertamento e di diffida al pa- gamento nei confronti del ricorrente e, non avendo prova dell'effettivo as- solvimento dell'onere di versamento di cui all'art 2 comma 1 bis D.L.
463/83, rigetta il ricorso presentato dal ricorrente e, conseguentemente, conferma le ordinanze ingiunzione n. 468473 e n. 161364.
Infonda è anche l'eccezione di prescrizione sollevata.
Sul punto, giova evidenziare che come precisato dalla Suprema corte: “la prescrizione del diritto a riscuotere le somme dovute a titolo di sanzione amministrativa comincia a decorrere dal momento in cui il diritto può essere fatto valere (art 2935 c.c.); tale momento, nel caso di fatti già sanzionati pe- nalmente e successivamente depenalizzati, non può identificarsi con quello in cui la violazione è stata commeSA, bensì con quello nel quale gli atti rela- tivi pervengono alla competente autorità amministrativa, cui sono trasmessi dall'autorità giudiziaria a norma dell'art 41 l. n. 689/81, poiché solo dopo ta- le momento l'amministrazione è in grado di esercitare il diritto di riscuotere la somma stabilita dalla legge a titolo di sanzione amministrativa”. (cfr Ord.
CaSAzione n. 19897/2018).
Orbene, nel caso di specie, posto che il reato di cui all'art. 2 co. 1 bis della legge n. 683 del 1983 è stato depenalizzato ad opera dell'art. 6, comma 3, del d. lgs. 15 gennaio 2016, n. 8, dalla documentazione versata in atti dal resi- stente è pacifico che lo stesso abbia interrotto il corso della prescrizione at- traverso la notifica degli atti di accertamento della violazione del 10 luglio
2017 e del 20 dicembre 2017 e quindi delle ordinanze di ingiunzione di cui all'odierno giudizio.
Pertanto, alla luce di quanto appena detto, l'eccezione relativa alla prescri- zione del diritto dell' è da ritenersi infondata. CP_2
Le spese di lite
Le spese di lite del presente giudizio seguono il principio della soccombenza e si liquidano secondo i criteri e nella misura minima di cui al D.M. n.
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55/14, stante l'assenza di questioni di particolare complessità, avuto riguar- do al valore della causa e alla attività svolta, come in dispositivo.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente decidendo, ogni contraria istanza ed eccezione disattesa, così provvede:
Rigetta il ricorso e, per l'effetto, conferma le ordinanze ingiunzione n.
468473 e n. 161364;
Condanna , al pagamento delle spese processuali in fa- Parte_1 vore di sede di Caserta, che liquida in € 2.906,00 per compenso CP_2 professionale, oltre IVA, CPA e rimborso spese generali del 15% come per legge
Santa Maria Capua Vetere, 03.04.2025
Il Giudice
Dott. Diego Dinardo
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