TAR
Sentenza 12 febbraio 2026
Sentenza 12 febbraio 2026
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Sul provvedimento
| Citazione : | TAR Venezia, sez. I, sentenza 12/02/2026, n. 386 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Tribunale amministrativo regionale - Venezia |
| Numero : | 386 |
| Data del deposito : | 12 febbraio 2026 |
| Fonte ufficiale : |
Testo completo
N. 01439/2025 REG.RIC.
Pubblicato il 12/02/2026
N. 00386 /2026 REG.PROV.COLL. N. 01439/2025 REG.RIC.
R E P U B B L I C A I T A L I A N A
I N N O M E D E L P O P O L O I T A L I A N O
Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Veneto
(Sezione Prima) ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 1439 del 2025, proposto da
Guido Marone, avvocato che agisce in proprio, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
contro
Ministero dell'Istruzione e del Merito, in persona del ministro pro tempore rappresentato e difeso dall'Avvocatura Distrettuale dello Stato, domiciliataria ex lege in Venezia, S. Marco 63;
per l'annullamento
delle sentenze n. 227/2024 del Tribunale di Treviso, n. 228/2024 del Tribunale di
Vicenza e nn. 108, 110, 111, 114, 125/2024 del Tribunale di Venezia, in relazione alle N. 01439/2025 REG.RIC.
spese liquidate con distrazione a favore del ricorrente, difensore antistatario, per complessivi € 6.616,52.
Visti il ricorso e i relativi allegati;
Visto l'atto di costituzione in giudizio del Ministero dell'Istruzione e del Merito;
Vista la comunicazione del 24 settembre 2025, con la quale parte ricorrente dichiara l'intervenuta cessazione della materia del contendere;
Visto l'art. 34, co. 5, cod. proc. amm.;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore nella camera di consiglio del giorno 12 novembre 2025 il dott. Nicola
RD e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;
FATTO e DIRITTO
Considerato che il ricorrente ha comunicato che, nel corso del presente procedimento,
l'Amministrazione con decreto n. 3126/2025 ha provveduto alla liquidazione delle somme dovutegli, nella sua qualità di difensore antistatario, come liquidate nei giudizi di cui alle sentenze indicate in epigrafe;
Ritenuto che deve, quindi, darsi atto dell'integrale soddisfazione della pretesa azionata nel giudizio, con la conseguente cessazione della materia del contendere, ai sensi dell'art. 34, 5° comma, cod. proc. amm.;
Considerato che le spese del giudizio devono essere compensate, tenuto conto della particolarità del contenzioso esaminato, salvo disporre che l'Amministrazione provveda a rifondere al ricorrente il contributo unificato da questi versato.
P.Q.M.
Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Veneto (Sezione Prima), definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto: N. 01439/2025 REG.RIC.
- dichiara la cessazione della materia del contendere;
- compensa le spese di lite, salvo disporre che l'Amministrazione provveda a rifondere al ricorrente l'importo del contributo unificato da questi versato.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.
Così deciso in Venezia nella camera di consiglio del giorno 12 novembre 2025 con l'intervento dei magistrati:
NA IS, Presidente
Nicola RD, Primo Referendario, Estensore
Filippo Dallari, Primo Referendario
L'ESTENSORE IL PRESIDENTE
Nicola RD NA IS
IL SEGRETARIO N. 01439/2025 REG.RIC.
Pubblicato il 12/02/2026
N. 00386 /2026 REG.PROV.COLL. N. 01439/2025 REG.RIC.
R E P U B B L I C A I T A L I A N A
I N N O M E D E L P O P O L O I T A L I A N O
Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Veneto
(Sezione Prima) ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 1439 del 2025, proposto da
Guido Marone, avvocato che agisce in proprio, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
contro
Ministero dell'Istruzione e del Merito, in persona del ministro pro tempore rappresentato e difeso dall'Avvocatura Distrettuale dello Stato, domiciliataria ex lege in Venezia, S. Marco 63;
per l'annullamento
delle sentenze n. 227/2024 del Tribunale di Treviso, n. 228/2024 del Tribunale di
Vicenza e nn. 108, 110, 111, 114, 125/2024 del Tribunale di Venezia, in relazione alle N. 01439/2025 REG.RIC.
spese liquidate con distrazione a favore del ricorrente, difensore antistatario, per complessivi € 6.616,52.
Visti il ricorso e i relativi allegati;
Visto l'atto di costituzione in giudizio del Ministero dell'Istruzione e del Merito;
Vista la comunicazione del 24 settembre 2025, con la quale parte ricorrente dichiara l'intervenuta cessazione della materia del contendere;
Visto l'art. 34, co. 5, cod. proc. amm.;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore nella camera di consiglio del giorno 12 novembre 2025 il dott. Nicola
RD e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;
FATTO e DIRITTO
Considerato che il ricorrente ha comunicato che, nel corso del presente procedimento,
l'Amministrazione con decreto n. 3126/2025 ha provveduto alla liquidazione delle somme dovutegli, nella sua qualità di difensore antistatario, come liquidate nei giudizi di cui alle sentenze indicate in epigrafe;
Ritenuto che deve, quindi, darsi atto dell'integrale soddisfazione della pretesa azionata nel giudizio, con la conseguente cessazione della materia del contendere, ai sensi dell'art. 34, 5° comma, cod. proc. amm.;
Considerato che le spese del giudizio devono essere compensate, tenuto conto della particolarità del contenzioso esaminato, salvo disporre che l'Amministrazione provveda a rifondere al ricorrente il contributo unificato da questi versato.
P.Q.M.
Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Veneto (Sezione Prima), definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto: N. 01439/2025 REG.RIC.
- dichiara la cessazione della materia del contendere;
- compensa le spese di lite, salvo disporre che l'Amministrazione provveda a rifondere al ricorrente l'importo del contributo unificato da questi versato.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.
Così deciso in Venezia nella camera di consiglio del giorno 12 novembre 2025 con l'intervento dei magistrati:
NA IS, Presidente
Nicola RD, Primo Referendario, Estensore
Filippo Dallari, Primo Referendario
L'ESTENSORE IL PRESIDENTE
Nicola RD NA IS
IL SEGRETARIO N. 01439/2025 REG.RIC.