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Sentenza 10 febbraio 2025
Sentenza 10 febbraio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Napoli, sentenza 10/02/2025, n. 144 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Napoli |
| Numero : | 144 |
| Data del deposito : | 10 febbraio 2025 |
Testo completo
n. rg14579 /2024
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale di Napoli – Prima Sezione Civile - riunito in Camera di ConSIlio, nelle persone dei seguenti Magistrati:
Dott.ssa Carla Hubler - Presidente-
Dott.ssa Ivana Sassi - Giudice rel. -
Dott. Giuseppe Orso - Giudice - ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile iscritta al n. 14579 del Ruolo Generale degli Affari Civili
Contenziosi dell'Anno 2024, avente per oggetto: Divorzio congiunto -
Cessazione effetti civili del matrimonio,
[...]
rappresentata e difesa, giusta procura in atti, dall'avv. Parte_1
SCOGNAMIGLIO STANISLAO presso il quale elettivamente domicilia in
Torre del Greco nella Via Ignazio Sorrentino, n.22/B,
E
rappresentato e difeso, giusta procura in atti, dall'avv. CP_1
SCOGNAMIGLIO STANISLAO presso il quale elettivamente domicilia in
Torre del Greco nella Via Ignazio Sorrentino, n.22/B,
RICORRENTI con l'intervento del P.M. presso il Tribunale di Napoli il quale ha concluso per l'accoglimento della domanda.
INTERVENTORE EX LEGE
FATTO E DIRITTO
Con ricorso depositato il 01/08/2024 e Parte_1 CP_1
premettendo di aver contratto matrimonio in Napoli il 10/07/2004 e che dalla loro
Per_ unione è nata la figlia il 22.03.2005, maggiorenne economicamente non autosufficiente, riferendo che tra le parti, in seguito a comparizione innanzi al
Presidente del Tribunale di Napoli in data 22.04.2016, era intervenuta separazione in forza di OMOLOGA 4950/2016 del 16.06.2016 resa nel procedimento RG
24151/2015, chiedevano pronunziarsi la cessazione degli effetti civili del matrimonio.
1 Si procedeva allo svolgimento del processo nelle forme di cui all'art. 473 bis 51 cpc e raccolte le conclusioni del PM il Tribunale si riservava la decisione.
La domanda è fondata e merita accoglimento in quanto si è realizzata l'ipotesi di cui all'art. 3 n.2 lett. b) della L.
1.12.1970 n.898, così come modificata dalla L. 6 marzo 1987 n.74, e dalla L 55/2015 essendo decorsi i termini di legge dalla data di comparizione dei coniugi dinanzi al Presidente del Tribunale ed essendo perdurata da tale data la separazione, che deve presumersi ininterrotta per mancanza di eccezione.
Le parti hanno definito i loro rapporti alle seguenti condizioni:
“a) Le parti dichiarano di essere economicamente autosufficienti e, pertanto, di comune accordo, convengono che nessuno dei due dovrà versare all'altro alcunché a titolo di mantenimento.
b) La figlia, SI.ra , oggi maggiorenne — studentessa, non autonoma Parte_2
né indipendente - continuerà a vivere con la madre presso la residenza di quest'ultima in Napoli, nella Via Nuova San Rocco, n. 56, Sc. C, int. 3.
c) 1l SI. si obbliga a corrispondere, in favore della SI.ra CP_1 Parte_1
, a titolo di contributo per il mantenimento della figlia maggiorenne
[...]
e non ancora economicamente autonoma, la somma di € 400,00 Parte_2
(quattrocento euro/00) con adeguamento secondo l'indice ISTAT. Il pagamento dovrà essere effettuato entro il giorno 10 di ogni mese, a mezzo assegno bancario intestato alla madre SI.ra , ovvero, con bonifico bancario sul suo Parte_1
conto corrente e/o mediante vaglia postale presso la residenza della stessa;
d) Le parti convengono che le spese straordinarie preventivamente concordate vengano ripartite nella misura del 50% così come quelle obbligatorie, facendo riferimento, per la individuazione delle stesse, al protocollo d'intesa
(prot.1593/2018) fra Magistrati ed Avvocati sulle spese per i figli in materia di separazione, divorzio e procedimento ex artt. 316 c.c. Si precisa che le parti sin da ora concordano nel ripartire le spese relative alle tasse universitarie private o pubbliche, corsi di specializzazione e master, gite scolastiche con pernottamento, corsi di recupero e lezioni private, eventuale alloggio e relative utenze presso la eventuale sede universitaria della figlia nella misura del 50% così Parte_2
come le spese dei corsi di istruzione, attività, ricreative e ludiche sportive anch'esse ripartite nella misura del 50%.”
2 In ordine agli accordi raggiunti tra le parti, si precisa che il Tribunale dispone a fondamento della sua pronuncia solo quelli riguardanti le materie relative al giudizio in oggetto di tutte le altre pattuizioni, aventi carattere esclusivamente obbligatorio, se ne prende meramente atto.
Poiché i patti di cui sopra non sono contrari a norme imperative, il Tribunale ritiene di poter porre i suddetti patti a base della presente decisione.
Trattandosi di procedura su istanza congiunta, nulla deve disporsi in ordine al regime delle spese che rimangono a carico delle parti che le hanno anticipate.
P.Q.M.
Il Tribunale, pronunciando sul ricorso congiunto dei coniugi come indicati in epigrafe, così provvede:
• pronunzia la cessazione degli effetti civili del matrimonio, celebrato dai ricorrenti a Napoli il 10/07/2004 (atto n.53, parte II, s. A, sez. BA, reg. Atti Matrimonio anno 2004);
• omologa le condizioni pattuite dalle parti,
• ordina che la presente sentenza sia trasmessa a cura della cancelleria in copia autentica all'Ufficiale di Stato Civile del Comune di Napoli per la trascrizione, le annotazioni e le ulteriori incombenze di cui agli artt. 134
R.D.
9.7.1939 n. 1238, 49 lett. g) e 69 lett. f) D.P.R.
3.11.2000 n. 396
(Ordinamento dello Stato Civile) in conformità dell'art. 10 L.1.12.1970
n.898, come modificata dalla L.
6.3.1987 n.74;
• nulla per le spese.
Così deciso in Napoli in camera di conSIlio il 10/01/2025
Il Giudice estensore Il Presidente
Dott.ssa Ivana Sassi Dott.ssa Carla Hubler
3
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale di Napoli – Prima Sezione Civile - riunito in Camera di ConSIlio, nelle persone dei seguenti Magistrati:
Dott.ssa Carla Hubler - Presidente-
Dott.ssa Ivana Sassi - Giudice rel. -
Dott. Giuseppe Orso - Giudice - ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile iscritta al n. 14579 del Ruolo Generale degli Affari Civili
Contenziosi dell'Anno 2024, avente per oggetto: Divorzio congiunto -
Cessazione effetti civili del matrimonio,
[...]
rappresentata e difesa, giusta procura in atti, dall'avv. Parte_1
SCOGNAMIGLIO STANISLAO presso il quale elettivamente domicilia in
Torre del Greco nella Via Ignazio Sorrentino, n.22/B,
E
rappresentato e difeso, giusta procura in atti, dall'avv. CP_1
SCOGNAMIGLIO STANISLAO presso il quale elettivamente domicilia in
Torre del Greco nella Via Ignazio Sorrentino, n.22/B,
RICORRENTI con l'intervento del P.M. presso il Tribunale di Napoli il quale ha concluso per l'accoglimento della domanda.
INTERVENTORE EX LEGE
FATTO E DIRITTO
Con ricorso depositato il 01/08/2024 e Parte_1 CP_1
premettendo di aver contratto matrimonio in Napoli il 10/07/2004 e che dalla loro
Per_ unione è nata la figlia il 22.03.2005, maggiorenne economicamente non autosufficiente, riferendo che tra le parti, in seguito a comparizione innanzi al
Presidente del Tribunale di Napoli in data 22.04.2016, era intervenuta separazione in forza di OMOLOGA 4950/2016 del 16.06.2016 resa nel procedimento RG
24151/2015, chiedevano pronunziarsi la cessazione degli effetti civili del matrimonio.
1 Si procedeva allo svolgimento del processo nelle forme di cui all'art. 473 bis 51 cpc e raccolte le conclusioni del PM il Tribunale si riservava la decisione.
La domanda è fondata e merita accoglimento in quanto si è realizzata l'ipotesi di cui all'art. 3 n.2 lett. b) della L.
1.12.1970 n.898, così come modificata dalla L. 6 marzo 1987 n.74, e dalla L 55/2015 essendo decorsi i termini di legge dalla data di comparizione dei coniugi dinanzi al Presidente del Tribunale ed essendo perdurata da tale data la separazione, che deve presumersi ininterrotta per mancanza di eccezione.
Le parti hanno definito i loro rapporti alle seguenti condizioni:
“a) Le parti dichiarano di essere economicamente autosufficienti e, pertanto, di comune accordo, convengono che nessuno dei due dovrà versare all'altro alcunché a titolo di mantenimento.
b) La figlia, SI.ra , oggi maggiorenne — studentessa, non autonoma Parte_2
né indipendente - continuerà a vivere con la madre presso la residenza di quest'ultima in Napoli, nella Via Nuova San Rocco, n. 56, Sc. C, int. 3.
c) 1l SI. si obbliga a corrispondere, in favore della SI.ra CP_1 Parte_1
, a titolo di contributo per il mantenimento della figlia maggiorenne
[...]
e non ancora economicamente autonoma, la somma di € 400,00 Parte_2
(quattrocento euro/00) con adeguamento secondo l'indice ISTAT. Il pagamento dovrà essere effettuato entro il giorno 10 di ogni mese, a mezzo assegno bancario intestato alla madre SI.ra , ovvero, con bonifico bancario sul suo Parte_1
conto corrente e/o mediante vaglia postale presso la residenza della stessa;
d) Le parti convengono che le spese straordinarie preventivamente concordate vengano ripartite nella misura del 50% così come quelle obbligatorie, facendo riferimento, per la individuazione delle stesse, al protocollo d'intesa
(prot.1593/2018) fra Magistrati ed Avvocati sulle spese per i figli in materia di separazione, divorzio e procedimento ex artt. 316 c.c. Si precisa che le parti sin da ora concordano nel ripartire le spese relative alle tasse universitarie private o pubbliche, corsi di specializzazione e master, gite scolastiche con pernottamento, corsi di recupero e lezioni private, eventuale alloggio e relative utenze presso la eventuale sede universitaria della figlia nella misura del 50% così Parte_2
come le spese dei corsi di istruzione, attività, ricreative e ludiche sportive anch'esse ripartite nella misura del 50%.”
2 In ordine agli accordi raggiunti tra le parti, si precisa che il Tribunale dispone a fondamento della sua pronuncia solo quelli riguardanti le materie relative al giudizio in oggetto di tutte le altre pattuizioni, aventi carattere esclusivamente obbligatorio, se ne prende meramente atto.
Poiché i patti di cui sopra non sono contrari a norme imperative, il Tribunale ritiene di poter porre i suddetti patti a base della presente decisione.
Trattandosi di procedura su istanza congiunta, nulla deve disporsi in ordine al regime delle spese che rimangono a carico delle parti che le hanno anticipate.
P.Q.M.
Il Tribunale, pronunciando sul ricorso congiunto dei coniugi come indicati in epigrafe, così provvede:
• pronunzia la cessazione degli effetti civili del matrimonio, celebrato dai ricorrenti a Napoli il 10/07/2004 (atto n.53, parte II, s. A, sez. BA, reg. Atti Matrimonio anno 2004);
• omologa le condizioni pattuite dalle parti,
• ordina che la presente sentenza sia trasmessa a cura della cancelleria in copia autentica all'Ufficiale di Stato Civile del Comune di Napoli per la trascrizione, le annotazioni e le ulteriori incombenze di cui agli artt. 134
R.D.
9.7.1939 n. 1238, 49 lett. g) e 69 lett. f) D.P.R.
3.11.2000 n. 396
(Ordinamento dello Stato Civile) in conformità dell'art. 10 L.1.12.1970
n.898, come modificata dalla L.
6.3.1987 n.74;
• nulla per le spese.
Così deciso in Napoli in camera di conSIlio il 10/01/2025
Il Giudice estensore Il Presidente
Dott.ssa Ivana Sassi Dott.ssa Carla Hubler
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