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Sentenza 31 maggio 2024
Sentenza 31 maggio 2024
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Modena, sentenza 31/05/2024, n. 999 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Modena |
| Numero : | 999 |
| Data del deposito : | 31 maggio 2024 |
Testo completo
N. R.G. 6010/2023
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di MODENA
SEZIONE PRIMA CIVILE
Il Tribunale, nella persona del Giudice onorario dott.ssa Sira Sartini ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g. 6010/2023 promossa da:
(C.F. ), con il patrocinio dell'avv. Parte_1 P.IVA_1
CASTELLAZZI SARA, elettivamente domiciliato presso il difensore avv. CASTELLAZZI SARA (C.F. ), con il patrocinio dell'avv. CASTELLAZZI SARA Parte_2 C.F._1 elettivamente domiciliato presso il difensore avv. CASTELLAZZI SARA
Ricorrente contro
(C.F. ), con il patrocinio dell'avv. Controparte_1 P.IVA_2
SOLA OLGA, elettivamente domiciliato presso il difensore avv. SOLA OLGA
Resistente
OGGETTO: ricorso in opposizione ad ordinanza ingiunzione. N. 23591.9.3 del 19.09.2013, adottato dal Dirigente della , notificato il 19.09.2023, per Controparte_1
violazione della legge regionale n. 3 del 2018
le parti all'udienza del 30.5.2024, tenutasi in modalità cartolare, chiedono e concludono come da note scritte da intendersi quivi riportate..
Concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione
Con ricorso depositato in data 18/10/2023 le parti ricorrenti proponevano opposizione avverso l'ordinanza ingiunzione prot. n.23591.9.3 emessa dall' il Controparte_1
19.09.2023, con la quale veniva loro ingiunto il pagamento della complessiva somma di €
6.282,00 a titolo di sanzione amministrativa corrispondente al minimo edittale.
L'ordinanza de quo veniva emessa in ragione della violazione degli artt. 13 comma 2 e 23 comma
2 del reg. Regionale n. 3/2018 Regione Emilia Romagna, poiché sui terreni di cui al Fg. 38 mappali 47, 48 e 84 di proprietà della società obbligata in solido, veniva accertato il “taglio pagina 1 di 4 boschivo a raso di circa 3.680mq di un bosco spontaneo non governato e di età media di oltre 15 anni….”in assenza delle necessarie comunicazioni e autorizzazioni previste dalla citata normativa.
Il ricorrente proponeva tempestivo ricorso in opposizione eccependo, da un lato l'assenza del presupposto normativo dal momento che, a suo dire, non sussisteva un obbligo di comunicazione per la “pulizia” dell'area, in quanto la norma sui boschi e foreste (Reg. Regionale n. 3/2018
sarebbe riferita ai soli ambiti rurali, aggiungendo come alcun obbligo Organizzazione_1
di comunicazioni sussistesse anche ai sensi della normativa urbanistica e paesaggistica (decreto legislativo 42 del 2004 - Codice dei beni culturali e del paesaggio); rilevava , in ogni caso la buona fede dell'agente, ex art. 3 della legge n. 689 del 1981.
Alla prima udienza del 2/2/2024 presenziava la sola ricorrente e, con ordinanza 8/2/2024, veniva dichiarata la contumacia dell'opposta amministrazione e sospesa l'esecutività del provvedimento impugnato.
All'udienza 11.4.2024 compariva la resistente , la quale Controparte_1
dava atto della (tardiva) costituzione in giudizio;
affermava la legittimità del provvedimento impugnato, rilevando la correttezza degli accertamenti effettuati e dei relativi esiti.
La causa veniva rinviata all'udienza del 30 maggio 2024, per la precisazione delle conclusioni e la discussione, tenuta a trattazione scritta ai sensi di cui all'art. 127 ter c.p..
L'opposizione è fondata e va accolta quanto alla buona fede dell'agente, ex art. 3 della legge n.
689 del 1981.
La violazione contestata, nel merito, deve infatti ritenersi sussistente ed accertata, posto che risulta per tabulas (verbale di contestazione di illecito amministrativo n. 14/2019, del Comando della Regione Carabinieri Forestale “Emilia Romagna”) il taglio boschivo a raso di circa 3.680 mq di un bosco spontaneo non governato e di età media oltre i 15 anni ad opera del ricorrente ed effettuato sul terreno di sua proprietà sito nel Comune di Concordia S/S (MO), su terreni identificati al N.C.T. del medesimo Comune al foglio 38, mappali 47-48-84.
Si osserva infatti come i verbali di accertamento facciano piena prova fino a querela di falso relativamente ai fatti attestati dal pubblico ufficiale come da lui compiuti o avvenuti in sua presenza, o che abbia potuto conoscere senza alcun margine di apprezzamento o di percezione sensoriale, nonché quanto alla provenienza del documento dallo stesso pubblico ufficiale ed alle dichiarazioni a lui rese. Pacifica, pertanto, la violazione contestata, posto che il taglio
(circostanza peraltro non in contestazione) è avvenuto in assenza delle necessarie comunicazioni e autorizzazioni previste dal Reg. Regionale 3/2018 E-R.
pagina 2 di 4 Ciò osservato, mentre, da un lato, risulta provata la violazione contestata, dall'altro deve rilevarsi come al caso in esame sia applicabile e meriti accoglimento l'esimente della buona fede ex art. 3 L. 689/1981.
Orbene, è necessario premettere che l'esimente della buona fede rileva come causa di esclusione di responsabilità amministrativa qualora sussista un elemento positivo estraneo all'agente che sia idoneo ad ingenerare nell'autore della violazione il convincimento della liceità della sua condotta, senza che il medesimo autore sia stato negligente o imprudente, ovvero alla condizione che costui abbia fatto quanto possibile per osservare la legge e che nessun rimprovero possa essergli mosso, così che l'errore sia stato incolpevole (Cass. Civ. 6018/2019; v. Cass. Sez. 33441/2019; Cass. n.
24081/2019; Cass. Sez. 19759/2015).
L'onere della prova degli elementi positivi esterni che possano rivelare la sussistenza della buona fede è a carico dell'opponente, e la relativa valutazione costituisce un apprezzamento di fatto di stretta competenza del giudice di merito, non sindacabile in sede di legittimità, se non sotto il profilo del vizio di motivazione (Cass. Sez. 2, n. 21280/2015; Cass. n. 19759/2015; Cass. n.
23019/09).
Nel caso di specie emerge dalla documentazione versata in atti l'edificabilità delle aree di proprietà della società ricorrente, ivi comprese le particelle oggetto di contestazione.
In particolare è rilevante l'accordo ex art. 11 L. 241/1990 (doc. 11), siglato dal Org_2 in data 23.06.2016 con il Curatore fallimentare dell'allora proprietà dei terreni, in base
[...] al quale l'Amministrazione si impegnava a mantenere la destinazione urbanistica e la capacità edificatoria invariate sino al 31.12.2018. Si legge nell'accordo de quo che: “sull'area non gravano vicoli di natura ambientale, paesaggistica, storico architettonica, idrogeologica, sismica o altri vincoli previsti da leggi speciali che ostano alla realizzazione del piano attuativo
o che la subordinino ad autorizzazioni di altre autorità”.
Il contenuto dell'accordo con la specifica assicurazione da parte del di assenza di Org_2
vincoli di sorta sui terreni tutti, sarebbe già di per sé elemento decisivo e sufficiente ad ingenerare nel ricorrente la convinzione della liceità della sua condotta. Ma l'ulteriore passaggio e, segnatamente, la dichiarazione di utilizzo contenente comunicazione di inizio lavori, inviata a mezzo pec dall'Impresa incaricata al Comune in data 8.8.2018 e rimasta priva di riscontro, a corroborare la convinzione di correttezza e liceità delle opere che andava ad eseguire .
L'elemento “positivo” esterno, idoneo ad indicare la sussistenza della buona fede, è stata peraltro valutato anche in sede penale, dove il ricorrente sig. sulla base dei Parte_2
medesimi fatti per cui è causa, è stato assolto dal giudice all'evidenza della condotta tenuta dal pagina 3 di 4 idonea ad ingenerare, in capo al ricorrente medesimo, l'affidamento in Organizzazione_2
relazione alla liceità delle condotte contestate.
Valutato ogni elemento ed in considerazione della particolarità della vicenda, si ritiene opportuna la compensazione delle spese di lite.
p.q.m.
Il Giudice onorario, definitivamente pronunciando sul ricorso proposto da in proprio Parte_2
Pa e nella sua qualità di legale rappresentante della Soc. Neri avverso Parte_1 ordinanza ingiunzione prot. n. 23591.9.3 del 19.09.2023 emessa dall' Controparte_1
, ogni contraria istanza disattesa e rigettata:
[...]
accoglie il ricorso ed annulla l'opposta ordinanza ingiunzione;
compensa integralmente tra le parti le spese di giudizio.
Così deciso in Modena il 30 maggio 2024 il giudice onorario dott.ssa Sira Sartini
pagina 4 di 4
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di MODENA
SEZIONE PRIMA CIVILE
Il Tribunale, nella persona del Giudice onorario dott.ssa Sira Sartini ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g. 6010/2023 promossa da:
(C.F. ), con il patrocinio dell'avv. Parte_1 P.IVA_1
CASTELLAZZI SARA, elettivamente domiciliato presso il difensore avv. CASTELLAZZI SARA (C.F. ), con il patrocinio dell'avv. CASTELLAZZI SARA Parte_2 C.F._1 elettivamente domiciliato presso il difensore avv. CASTELLAZZI SARA
Ricorrente contro
(C.F. ), con il patrocinio dell'avv. Controparte_1 P.IVA_2
SOLA OLGA, elettivamente domiciliato presso il difensore avv. SOLA OLGA
Resistente
OGGETTO: ricorso in opposizione ad ordinanza ingiunzione. N. 23591.9.3 del 19.09.2013, adottato dal Dirigente della , notificato il 19.09.2023, per Controparte_1
violazione della legge regionale n. 3 del 2018
le parti all'udienza del 30.5.2024, tenutasi in modalità cartolare, chiedono e concludono come da note scritte da intendersi quivi riportate..
Concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione
Con ricorso depositato in data 18/10/2023 le parti ricorrenti proponevano opposizione avverso l'ordinanza ingiunzione prot. n.23591.9.3 emessa dall' il Controparte_1
19.09.2023, con la quale veniva loro ingiunto il pagamento della complessiva somma di €
6.282,00 a titolo di sanzione amministrativa corrispondente al minimo edittale.
L'ordinanza de quo veniva emessa in ragione della violazione degli artt. 13 comma 2 e 23 comma
2 del reg. Regionale n. 3/2018 Regione Emilia Romagna, poiché sui terreni di cui al Fg. 38 mappali 47, 48 e 84 di proprietà della società obbligata in solido, veniva accertato il “taglio pagina 1 di 4 boschivo a raso di circa 3.680mq di un bosco spontaneo non governato e di età media di oltre 15 anni….”in assenza delle necessarie comunicazioni e autorizzazioni previste dalla citata normativa.
Il ricorrente proponeva tempestivo ricorso in opposizione eccependo, da un lato l'assenza del presupposto normativo dal momento che, a suo dire, non sussisteva un obbligo di comunicazione per la “pulizia” dell'area, in quanto la norma sui boschi e foreste (Reg. Regionale n. 3/2018
sarebbe riferita ai soli ambiti rurali, aggiungendo come alcun obbligo Organizzazione_1
di comunicazioni sussistesse anche ai sensi della normativa urbanistica e paesaggistica (decreto legislativo 42 del 2004 - Codice dei beni culturali e del paesaggio); rilevava , in ogni caso la buona fede dell'agente, ex art. 3 della legge n. 689 del 1981.
Alla prima udienza del 2/2/2024 presenziava la sola ricorrente e, con ordinanza 8/2/2024, veniva dichiarata la contumacia dell'opposta amministrazione e sospesa l'esecutività del provvedimento impugnato.
All'udienza 11.4.2024 compariva la resistente , la quale Controparte_1
dava atto della (tardiva) costituzione in giudizio;
affermava la legittimità del provvedimento impugnato, rilevando la correttezza degli accertamenti effettuati e dei relativi esiti.
La causa veniva rinviata all'udienza del 30 maggio 2024, per la precisazione delle conclusioni e la discussione, tenuta a trattazione scritta ai sensi di cui all'art. 127 ter c.p..
L'opposizione è fondata e va accolta quanto alla buona fede dell'agente, ex art. 3 della legge n.
689 del 1981.
La violazione contestata, nel merito, deve infatti ritenersi sussistente ed accertata, posto che risulta per tabulas (verbale di contestazione di illecito amministrativo n. 14/2019, del Comando della Regione Carabinieri Forestale “Emilia Romagna”) il taglio boschivo a raso di circa 3.680 mq di un bosco spontaneo non governato e di età media oltre i 15 anni ad opera del ricorrente ed effettuato sul terreno di sua proprietà sito nel Comune di Concordia S/S (MO), su terreni identificati al N.C.T. del medesimo Comune al foglio 38, mappali 47-48-84.
Si osserva infatti come i verbali di accertamento facciano piena prova fino a querela di falso relativamente ai fatti attestati dal pubblico ufficiale come da lui compiuti o avvenuti in sua presenza, o che abbia potuto conoscere senza alcun margine di apprezzamento o di percezione sensoriale, nonché quanto alla provenienza del documento dallo stesso pubblico ufficiale ed alle dichiarazioni a lui rese. Pacifica, pertanto, la violazione contestata, posto che il taglio
(circostanza peraltro non in contestazione) è avvenuto in assenza delle necessarie comunicazioni e autorizzazioni previste dal Reg. Regionale 3/2018 E-R.
pagina 2 di 4 Ciò osservato, mentre, da un lato, risulta provata la violazione contestata, dall'altro deve rilevarsi come al caso in esame sia applicabile e meriti accoglimento l'esimente della buona fede ex art. 3 L. 689/1981.
Orbene, è necessario premettere che l'esimente della buona fede rileva come causa di esclusione di responsabilità amministrativa qualora sussista un elemento positivo estraneo all'agente che sia idoneo ad ingenerare nell'autore della violazione il convincimento della liceità della sua condotta, senza che il medesimo autore sia stato negligente o imprudente, ovvero alla condizione che costui abbia fatto quanto possibile per osservare la legge e che nessun rimprovero possa essergli mosso, così che l'errore sia stato incolpevole (Cass. Civ. 6018/2019; v. Cass. Sez. 33441/2019; Cass. n.
24081/2019; Cass. Sez. 19759/2015).
L'onere della prova degli elementi positivi esterni che possano rivelare la sussistenza della buona fede è a carico dell'opponente, e la relativa valutazione costituisce un apprezzamento di fatto di stretta competenza del giudice di merito, non sindacabile in sede di legittimità, se non sotto il profilo del vizio di motivazione (Cass. Sez. 2, n. 21280/2015; Cass. n. 19759/2015; Cass. n.
23019/09).
Nel caso di specie emerge dalla documentazione versata in atti l'edificabilità delle aree di proprietà della società ricorrente, ivi comprese le particelle oggetto di contestazione.
In particolare è rilevante l'accordo ex art. 11 L. 241/1990 (doc. 11), siglato dal Org_2 in data 23.06.2016 con il Curatore fallimentare dell'allora proprietà dei terreni, in base
[...] al quale l'Amministrazione si impegnava a mantenere la destinazione urbanistica e la capacità edificatoria invariate sino al 31.12.2018. Si legge nell'accordo de quo che: “sull'area non gravano vicoli di natura ambientale, paesaggistica, storico architettonica, idrogeologica, sismica o altri vincoli previsti da leggi speciali che ostano alla realizzazione del piano attuativo
o che la subordinino ad autorizzazioni di altre autorità”.
Il contenuto dell'accordo con la specifica assicurazione da parte del di assenza di Org_2
vincoli di sorta sui terreni tutti, sarebbe già di per sé elemento decisivo e sufficiente ad ingenerare nel ricorrente la convinzione della liceità della sua condotta. Ma l'ulteriore passaggio e, segnatamente, la dichiarazione di utilizzo contenente comunicazione di inizio lavori, inviata a mezzo pec dall'Impresa incaricata al Comune in data 8.8.2018 e rimasta priva di riscontro, a corroborare la convinzione di correttezza e liceità delle opere che andava ad eseguire .
L'elemento “positivo” esterno, idoneo ad indicare la sussistenza della buona fede, è stata peraltro valutato anche in sede penale, dove il ricorrente sig. sulla base dei Parte_2
medesimi fatti per cui è causa, è stato assolto dal giudice all'evidenza della condotta tenuta dal pagina 3 di 4 idonea ad ingenerare, in capo al ricorrente medesimo, l'affidamento in Organizzazione_2
relazione alla liceità delle condotte contestate.
Valutato ogni elemento ed in considerazione della particolarità della vicenda, si ritiene opportuna la compensazione delle spese di lite.
p.q.m.
Il Giudice onorario, definitivamente pronunciando sul ricorso proposto da in proprio Parte_2
Pa e nella sua qualità di legale rappresentante della Soc. Neri avverso Parte_1 ordinanza ingiunzione prot. n. 23591.9.3 del 19.09.2023 emessa dall' Controparte_1
, ogni contraria istanza disattesa e rigettata:
[...]
accoglie il ricorso ed annulla l'opposta ordinanza ingiunzione;
compensa integralmente tra le parti le spese di giudizio.
Così deciso in Modena il 30 maggio 2024 il giudice onorario dott.ssa Sira Sartini
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