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Sentenza 19 febbraio 2026
Sentenza 19 febbraio 2026
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte di Giustizia Tributaria di primo grado Torino, sez. I, sentenza 19/02/2026, n. 129 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di giustizia tributaria di primo grado di Torino |
| Numero : | 129 |
| Data del deposito : | 19 febbraio 2026 |
Testo completo
Sentenza n. 129/2026
Depositata il 19/02/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di TORINO Sezione 1, riunita in udienza il 12/02/2026 alle ore 09:00 con la seguente composizione collegiale:
LI IE AR ER, Presidente
OL LA, TO
NICODANO MICHELE, Giudice
in data 12/02/2026 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sul ricorso n. 355/2025 depositato il 28/02/2025
proposto da
Ricorrente_1 S.r.l. - P.IVA_1
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
Rappresentato da Rappresentante_1 - CF_Rappresentante_1
Rappresentante difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Ag. Entrate Direzione Provinciale I Di Torino - Corso Bolzano, 30 10121 Torino TO
elettivamente domiciliato presso Email_2
Ag.entrate - Riscossione - Torino - Via Santa Maria, 9 10122 Torino TO
elettivamente domiciliato presso Email_3
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 11020240069474007000 CRED. IMP. AGEV 2021 a seguito di discussione in pubblica udienza e visto il dispositivo n. 103/2026 depositato il
13/02/2026
Richieste delle parti:
Le parti si richiamano alle conclusioni in atti.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
La società RIC._1 s.r.l. ha proposto ricorso nei confronti dell'Agenzia delle Entrate – Direzione Provinciale I di Torino e dell'Agenzia della Riscossione per impugnare la cartella di pagamento n. 110 2024 00694740
07 000 inerente all'anno 2021, notificata il 03.02.2025 ed emessa a seguito di un controllo automatizzato ex art. 36 bis DPR n.600/73, con la quale l'Agenzia ha chiesto il pagamento di imposte dirette ed IVA. In particolare, l'Agenzia ha recuperato a tassazione crediti di imposta per agevolazioni sul gasolio utilizzato dagli autotrasportatori per euro 88.355 oltre sanzioni ed interessi, che la società ha indebitamente compensato con molteplici F24.Nell'impugnare la cartella, la contribuente ha contestato: violazione delle norme sulla compensazione;
abuso dell'art.36 bis in quanto sarebbe stato utilizzato oltre i casi previsti anziché emettere un avviso di accertamento;
violazione del contraddittorio endoprocedimentale;
competenza delle Dogane e non dell'Ade. Si è costituita l'Agenzia, la quale ha evidenziato che il recupero è conseguenza della mancata esposizione in dichiarazione, nell'apposito Quadro RU, Sezione II - rigo RU24, del Mod. Unico
SC/2022, presentato in relazione al periodo d'imposta 2021 e, altresì, la mancata presentazione di (eventuale) dichiarazione dei redditi rettificativa;
ha, quindi, contestato il fondamento di ciascun motivo di ricorso chiedendone il rigetto.
All'udienza del 12.02.2026, la Corte ha deciso.
MOTIVI DELLA DECISIONE
I motivi di ricorso sono infondati e il ricorso viene respinto sulla scorta dei seguenti motivi: con il primo motivo, la ricorrente ha sostenuto che l'Agenzia avrebbe annullato un credito che l'Agenzia delle Dogane le avrebbe già riconosciuto. La doglianza non coglie nel segno in quanto l'Agenzia non ha disconosciuto il credito bensì lo ha recuperato in quanto illegittimamente compensato, attesa l'omessa indicazione nell'apposito Quadro
RU, Sezione II - rigo RU24, del Mod. Unico SC/2022 presentato per il periodo d'imposta 2021, di qualsivoglia credito d'imposta per agevolazioni sul gasolio per autotrazione impiegato dagli autotrasportatori (art. 1, co.
5, D.L. n. 246/2001 – cd. agevolazione fiscale carbon tax) e la mancata presentazione di dichiarazione dei redditi rettificativa sul punto. Con il secondo e terzo motivo, la ricorrente assume che l'Agenzia avrebbe dovuto emettere e notificare un avviso di accertamento con il prodromico contraddittorio. Anche queste eccezioni sono infondate. Ed invero, la cd. liquidazione a norma degli artt. 36-bis D.P.R. 600/1973 e/o 54- bis D.P.R. 633/1972, è finalizzata a: correggere eventuali errori materiali e di calcolo commessi nella determinazione degli imponibili, delle imposte, dei contributi e dei premi, nonché nel riporto delle eccedenze d'imposta e dei contributi risultanti dalle precedenti dichiarazioni;
ridurre detrazioni d'imposta, deduzioni dal reddito e crediti d'imposta esposti in misura superiore a quella prevista dalla legge ovvero non spettanti sulla base dei dati comunque risultanti dalle dichiarazioni;
verificare la congruità e la tempestività dei versamenti delle imposte, dei contributi e dei premi dovuti, nonché delle ritenute alla fonte operate in qualità di sostituto d'imposta. Tali norme legittimano l'Ufficio a procedere, senza pregiudizio dell'accertamento, alla liquidazione delle imposte dovute in base alle dichiarazioni presentate dal contribuente sulla scorta dei dati e degli elementi direttamente desumibili, senza bisogno di particolari indagini o valutazioni, dalle dichiarazioni stesse o in possesso dell'Anagrafe Tributaria. In punto disconoscimento di un credito, la Corte di Cassazione ha più volte affermato la legittimità del disconoscimento del credito in presenza di omissioni formali. Da ultimo, con l'Ordinanza n. 20626 del 28 maggio 2022, la Corte ha confermato che la procedura ex art. 36 bis, applicata in maniera automatizzata e basata esclusivamente sui dati formali, non necessita di ulteriori verifiche sostanziali se l'omissione è evidente e oggettiva. In conclusione, in tema di controlli delle dichiarazioni tributarie, l'attività dell'Ufficio accertatore, correlata alla contestazione di crediti compensati dal contribuente, qualora nasca da una verifica di dati non esposti dal contribuente medesimo e dalle incongruenze dagli stessi risultanti, non implica alcuna valutazione, sicché è legittima l'iscrizione a ruolo della maggiore imposta ai sensi degli artt. 36-bis del d.P.R. n. 600 del 1973 e 54-bis del d.P.R. n. 633 del
1972. La ricorrente ha lamentato, altresì, la violazione dell'art.
6-bis della L. 212/2000 e, dunque, la mancata instaurazione da parte dell'Agenzia del contraddittorio endoprocedimentale. Anche tale eccezione è priva di fondamento e va disattesa in quanto l'art.
6-bis comma 2 dello Statuto del Contribuente nella formulazione vigente ratione temporis, così stabiliva: “Non sussiste il diritto al contraddittorio ai sensi del presente articolo per gli atti automatizzati, sostanzialmente automatizzati, di pronta liquidazione e di controllo formale delle dichiarazioni individuati con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, nonché per i casi motivati di fondato pericolo per la riscossione.”. Sul punto, la Cassazione è monolitica (cfr. ex multis Cass. nn. 8505/2019, 33344/20219, 1168/2021, 5611/2021, 37170/2021, 23342/2024, 23904/2024) e, da ultimo, con la n. 29234 del 12/11/2024, ha così statuito: “…va ribadito che, nella giurisprudenza di questa Corte, è consolidato il principio secondo cui la notifica della cartella di pagamento a seguito di controllo automatizzato è legittima anche se non è stata emessa la comunicazione preventiva prevista dal terzo comma dell'art. 36 bis d.P.R. n. 600/1973, ogni qual volta la pretesa derivi dal mancato versamento di somme esposte in dichiarazione dallo stesso contribuente ovvero da una divergenza tra le somme dichiarate e quelle effettivamente versate. Infatti, la comunicazione preventiva all'iscrizione a ruolo è necessaria solo quando vengano rilevati degli errori nella dichiarazione, mentre in caso di riscontrata regolarità dichiarativa non vi è alcun obbligo di preventiva informazione se il contribuente ha poi omesso di versare gli importi dichiarati, o, con riferimento all'art. 6, comma 5, della legge n. 212 del 2000, se non «sussistano incertezze su aspetti rilevanti della dichiarazione» (cfr. Cass. n. 33344/2019, Cass. n. 376/2019, Cass. n. 3154/2015, Cass. n. 42/2014 e Cass. n. 17396/2010).” Nel merito della ripresa, come sopra già precisato, la Corte rileva che i debiti iscritti a ruolo attengono al recupero di pretesi crediti d'imposta per agevolazioni sul gasolio per autotrazione impiegato dagli autotrasportatori (art. 1, co. 5, D.L. n. 246/2001 – cd. agevolazione fiscale carbon tax). L'agevolazione in esame consiste in un credito d'imposta, a favore degli esercenti attività di autotrasporto, riconosciuto per l'incremento delle accise sui carburanti. La normativa prevede la possibilità di utilizzare tale credito in compensazione con modello di pagamento F24 (cod. tributo 6740). Com'è noto, in ambito tributario, l'istituto della compensazione consente al contribuente di estinguere obbligazioni fiscali utilizzando crediti d'imposta vantati nei confronti dell'Erario. Per ciò che interessa in questa sede, l'art.17 del Decreto Legislativo n. 241/1997 disciplina la compensazione orizzontale, o esterna, che avviene quando un credito di imposta è utilizzato per compensare debiti relativi ad imposte di natura diversa. Ebbene, dai controlli effettuati dall'Ufficio ex art. 36-bis D.P.R. 600/1973, è emerso che per l'anno d'imposta 2021 la società ricorrente ha compensato crediti derivanti dalle agevolazioni sopra indicate senza, tuttavia, dichiarare tali crediti, né l'utilizzo degli stessi in compensazione, nel Modello Unico/Redditi SC/2022 presentato per il periodo di imposta 2021. Tale omessa dichiarazione ha comportato la legittima emissione della cartella di pagamento oggetto di impugnazione per la somma corrispondente (€ 88.355,00), oltre a sanzioni ed interessi, per complessivi € 125.267,41. Come si evince dall'analisi del Quadro RU del Modello Unico SC/2022 presentato dalla società per il periodo di imposta 2021 – versato in atti - non risulta compilata l'apposita
Sezione II né dichiarata alcuna compensazione al rigo RU24. Tuttavia, esaminando i mod. F24 predisposti dalla società. nel 2021 – anche questi versati in atti - emergono compensazioni per “Credito d'imposta agev. sul gasolio per autotrazione impiegato da autrasp.” pari ad € 88.355,00 per l'anno di riferimento 2021. A questo proposito, questa Corte richiama e fa proprio l'insegnamento della Suprema Corte (Cass. Ord.n.250 del 12.1.2021) secondo il quale la mancata indicazione del credito è violazione sostanziale ed il credito non indicato non può essere compensato. L'omessa presentazione della dichiarazione dei redditi o, comunque,
l'omessa indicazione del preteso credito in dichiarazione, determina la perdita della facoltà del contribuente di poter utilizzare il credito maturato in compensazione con debiti d'imposta, perché tale mancanza impedisce all'Amministrazione finanziaria di verificare l'esistenza e l'entità del credito stesso (Cass. Sent. 1287/2015).
Al riguardo, la Cassazione ha, a più riprese, affermato che l'omessa presentazione della dichiarazione annuale esclude, per il contribuente, la possibilità di recuperare il credito maturato nel relativo periodo d'imposta attraverso la compensazione nel periodo d'imposta successivo, potendo presentare, invece, richiesta di rimborso, ricorrendone i presupposti (cfr., ex multis, sentenze 19326/2011, 7172/2009, 433/2008,
16257/2007 e 16477/2004). Inoltre, l'utilizzazione di un credito d'imposta in compensazione con mod. F24 anziché nella dichiarazione dei redditi Integra una violazione sostanziale in quanto, in detta ipotesi, difetta uno dei requisiti propri della violazione meramente formale e, in particolare, quello che essa non pregiudichi l'esercizio delle azioni di controllo, atteso che il mod. F24 non consente al Fisco di verificare se il credito utilizzato in compensazione sia conforme a quello effettivamente spettante al contribuente.
P.Q.M.
Rigetta il ricorso e condanna il soccombente al pagamento delle spese di lite che liquida in euro 5000,00.
Depositata il 19/02/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di TORINO Sezione 1, riunita in udienza il 12/02/2026 alle ore 09:00 con la seguente composizione collegiale:
LI IE AR ER, Presidente
OL LA, TO
NICODANO MICHELE, Giudice
in data 12/02/2026 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sul ricorso n. 355/2025 depositato il 28/02/2025
proposto da
Ricorrente_1 S.r.l. - P.IVA_1
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
Rappresentato da Rappresentante_1 - CF_Rappresentante_1
Rappresentante difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Ag. Entrate Direzione Provinciale I Di Torino - Corso Bolzano, 30 10121 Torino TO
elettivamente domiciliato presso Email_2
Ag.entrate - Riscossione - Torino - Via Santa Maria, 9 10122 Torino TO
elettivamente domiciliato presso Email_3
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 11020240069474007000 CRED. IMP. AGEV 2021 a seguito di discussione in pubblica udienza e visto il dispositivo n. 103/2026 depositato il
13/02/2026
Richieste delle parti:
Le parti si richiamano alle conclusioni in atti.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
La società RIC._1 s.r.l. ha proposto ricorso nei confronti dell'Agenzia delle Entrate – Direzione Provinciale I di Torino e dell'Agenzia della Riscossione per impugnare la cartella di pagamento n. 110 2024 00694740
07 000 inerente all'anno 2021, notificata il 03.02.2025 ed emessa a seguito di un controllo automatizzato ex art. 36 bis DPR n.600/73, con la quale l'Agenzia ha chiesto il pagamento di imposte dirette ed IVA. In particolare, l'Agenzia ha recuperato a tassazione crediti di imposta per agevolazioni sul gasolio utilizzato dagli autotrasportatori per euro 88.355 oltre sanzioni ed interessi, che la società ha indebitamente compensato con molteplici F24.Nell'impugnare la cartella, la contribuente ha contestato: violazione delle norme sulla compensazione;
abuso dell'art.36 bis in quanto sarebbe stato utilizzato oltre i casi previsti anziché emettere un avviso di accertamento;
violazione del contraddittorio endoprocedimentale;
competenza delle Dogane e non dell'Ade. Si è costituita l'Agenzia, la quale ha evidenziato che il recupero è conseguenza della mancata esposizione in dichiarazione, nell'apposito Quadro RU, Sezione II - rigo RU24, del Mod. Unico
SC/2022, presentato in relazione al periodo d'imposta 2021 e, altresì, la mancata presentazione di (eventuale) dichiarazione dei redditi rettificativa;
ha, quindi, contestato il fondamento di ciascun motivo di ricorso chiedendone il rigetto.
All'udienza del 12.02.2026, la Corte ha deciso.
MOTIVI DELLA DECISIONE
I motivi di ricorso sono infondati e il ricorso viene respinto sulla scorta dei seguenti motivi: con il primo motivo, la ricorrente ha sostenuto che l'Agenzia avrebbe annullato un credito che l'Agenzia delle Dogane le avrebbe già riconosciuto. La doglianza non coglie nel segno in quanto l'Agenzia non ha disconosciuto il credito bensì lo ha recuperato in quanto illegittimamente compensato, attesa l'omessa indicazione nell'apposito Quadro
RU, Sezione II - rigo RU24, del Mod. Unico SC/2022 presentato per il periodo d'imposta 2021, di qualsivoglia credito d'imposta per agevolazioni sul gasolio per autotrazione impiegato dagli autotrasportatori (art. 1, co.
5, D.L. n. 246/2001 – cd. agevolazione fiscale carbon tax) e la mancata presentazione di dichiarazione dei redditi rettificativa sul punto. Con il secondo e terzo motivo, la ricorrente assume che l'Agenzia avrebbe dovuto emettere e notificare un avviso di accertamento con il prodromico contraddittorio. Anche queste eccezioni sono infondate. Ed invero, la cd. liquidazione a norma degli artt. 36-bis D.P.R. 600/1973 e/o 54- bis D.P.R. 633/1972, è finalizzata a: correggere eventuali errori materiali e di calcolo commessi nella determinazione degli imponibili, delle imposte, dei contributi e dei premi, nonché nel riporto delle eccedenze d'imposta e dei contributi risultanti dalle precedenti dichiarazioni;
ridurre detrazioni d'imposta, deduzioni dal reddito e crediti d'imposta esposti in misura superiore a quella prevista dalla legge ovvero non spettanti sulla base dei dati comunque risultanti dalle dichiarazioni;
verificare la congruità e la tempestività dei versamenti delle imposte, dei contributi e dei premi dovuti, nonché delle ritenute alla fonte operate in qualità di sostituto d'imposta. Tali norme legittimano l'Ufficio a procedere, senza pregiudizio dell'accertamento, alla liquidazione delle imposte dovute in base alle dichiarazioni presentate dal contribuente sulla scorta dei dati e degli elementi direttamente desumibili, senza bisogno di particolari indagini o valutazioni, dalle dichiarazioni stesse o in possesso dell'Anagrafe Tributaria. In punto disconoscimento di un credito, la Corte di Cassazione ha più volte affermato la legittimità del disconoscimento del credito in presenza di omissioni formali. Da ultimo, con l'Ordinanza n. 20626 del 28 maggio 2022, la Corte ha confermato che la procedura ex art. 36 bis, applicata in maniera automatizzata e basata esclusivamente sui dati formali, non necessita di ulteriori verifiche sostanziali se l'omissione è evidente e oggettiva. In conclusione, in tema di controlli delle dichiarazioni tributarie, l'attività dell'Ufficio accertatore, correlata alla contestazione di crediti compensati dal contribuente, qualora nasca da una verifica di dati non esposti dal contribuente medesimo e dalle incongruenze dagli stessi risultanti, non implica alcuna valutazione, sicché è legittima l'iscrizione a ruolo della maggiore imposta ai sensi degli artt. 36-bis del d.P.R. n. 600 del 1973 e 54-bis del d.P.R. n. 633 del
1972. La ricorrente ha lamentato, altresì, la violazione dell'art.
6-bis della L. 212/2000 e, dunque, la mancata instaurazione da parte dell'Agenzia del contraddittorio endoprocedimentale. Anche tale eccezione è priva di fondamento e va disattesa in quanto l'art.
6-bis comma 2 dello Statuto del Contribuente nella formulazione vigente ratione temporis, così stabiliva: “Non sussiste il diritto al contraddittorio ai sensi del presente articolo per gli atti automatizzati, sostanzialmente automatizzati, di pronta liquidazione e di controllo formale delle dichiarazioni individuati con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, nonché per i casi motivati di fondato pericolo per la riscossione.”. Sul punto, la Cassazione è monolitica (cfr. ex multis Cass. nn. 8505/2019, 33344/20219, 1168/2021, 5611/2021, 37170/2021, 23342/2024, 23904/2024) e, da ultimo, con la n. 29234 del 12/11/2024, ha così statuito: “…va ribadito che, nella giurisprudenza di questa Corte, è consolidato il principio secondo cui la notifica della cartella di pagamento a seguito di controllo automatizzato è legittima anche se non è stata emessa la comunicazione preventiva prevista dal terzo comma dell'art. 36 bis d.P.R. n. 600/1973, ogni qual volta la pretesa derivi dal mancato versamento di somme esposte in dichiarazione dallo stesso contribuente ovvero da una divergenza tra le somme dichiarate e quelle effettivamente versate. Infatti, la comunicazione preventiva all'iscrizione a ruolo è necessaria solo quando vengano rilevati degli errori nella dichiarazione, mentre in caso di riscontrata regolarità dichiarativa non vi è alcun obbligo di preventiva informazione se il contribuente ha poi omesso di versare gli importi dichiarati, o, con riferimento all'art. 6, comma 5, della legge n. 212 del 2000, se non «sussistano incertezze su aspetti rilevanti della dichiarazione» (cfr. Cass. n. 33344/2019, Cass. n. 376/2019, Cass. n. 3154/2015, Cass. n. 42/2014 e Cass. n. 17396/2010).” Nel merito della ripresa, come sopra già precisato, la Corte rileva che i debiti iscritti a ruolo attengono al recupero di pretesi crediti d'imposta per agevolazioni sul gasolio per autotrazione impiegato dagli autotrasportatori (art. 1, co. 5, D.L. n. 246/2001 – cd. agevolazione fiscale carbon tax). L'agevolazione in esame consiste in un credito d'imposta, a favore degli esercenti attività di autotrasporto, riconosciuto per l'incremento delle accise sui carburanti. La normativa prevede la possibilità di utilizzare tale credito in compensazione con modello di pagamento F24 (cod. tributo 6740). Com'è noto, in ambito tributario, l'istituto della compensazione consente al contribuente di estinguere obbligazioni fiscali utilizzando crediti d'imposta vantati nei confronti dell'Erario. Per ciò che interessa in questa sede, l'art.17 del Decreto Legislativo n. 241/1997 disciplina la compensazione orizzontale, o esterna, che avviene quando un credito di imposta è utilizzato per compensare debiti relativi ad imposte di natura diversa. Ebbene, dai controlli effettuati dall'Ufficio ex art. 36-bis D.P.R. 600/1973, è emerso che per l'anno d'imposta 2021 la società ricorrente ha compensato crediti derivanti dalle agevolazioni sopra indicate senza, tuttavia, dichiarare tali crediti, né l'utilizzo degli stessi in compensazione, nel Modello Unico/Redditi SC/2022 presentato per il periodo di imposta 2021. Tale omessa dichiarazione ha comportato la legittima emissione della cartella di pagamento oggetto di impugnazione per la somma corrispondente (€ 88.355,00), oltre a sanzioni ed interessi, per complessivi € 125.267,41. Come si evince dall'analisi del Quadro RU del Modello Unico SC/2022 presentato dalla società per il periodo di imposta 2021 – versato in atti - non risulta compilata l'apposita
Sezione II né dichiarata alcuna compensazione al rigo RU24. Tuttavia, esaminando i mod. F24 predisposti dalla società. nel 2021 – anche questi versati in atti - emergono compensazioni per “Credito d'imposta agev. sul gasolio per autotrazione impiegato da autrasp.” pari ad € 88.355,00 per l'anno di riferimento 2021. A questo proposito, questa Corte richiama e fa proprio l'insegnamento della Suprema Corte (Cass. Ord.n.250 del 12.1.2021) secondo il quale la mancata indicazione del credito è violazione sostanziale ed il credito non indicato non può essere compensato. L'omessa presentazione della dichiarazione dei redditi o, comunque,
l'omessa indicazione del preteso credito in dichiarazione, determina la perdita della facoltà del contribuente di poter utilizzare il credito maturato in compensazione con debiti d'imposta, perché tale mancanza impedisce all'Amministrazione finanziaria di verificare l'esistenza e l'entità del credito stesso (Cass. Sent. 1287/2015).
Al riguardo, la Cassazione ha, a più riprese, affermato che l'omessa presentazione della dichiarazione annuale esclude, per il contribuente, la possibilità di recuperare il credito maturato nel relativo periodo d'imposta attraverso la compensazione nel periodo d'imposta successivo, potendo presentare, invece, richiesta di rimborso, ricorrendone i presupposti (cfr., ex multis, sentenze 19326/2011, 7172/2009, 433/2008,
16257/2007 e 16477/2004). Inoltre, l'utilizzazione di un credito d'imposta in compensazione con mod. F24 anziché nella dichiarazione dei redditi Integra una violazione sostanziale in quanto, in detta ipotesi, difetta uno dei requisiti propri della violazione meramente formale e, in particolare, quello che essa non pregiudichi l'esercizio delle azioni di controllo, atteso che il mod. F24 non consente al Fisco di verificare se il credito utilizzato in compensazione sia conforme a quello effettivamente spettante al contribuente.
P.Q.M.
Rigetta il ricorso e condanna il soccombente al pagamento delle spese di lite che liquida in euro 5000,00.