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Sentenza 19 dicembre 2025
Sentenza 19 dicembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Torre Annunziata, sentenza 19/12/2025, n. 449 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Torre Annunziata |
| Numero : | 449 |
| Data del deposito : | 19 dicembre 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale di Torre Annunziata – Prima sezione civile – riunito in Camera di Consiglio, composto dai magistrati: dott.ssa Marianna Lopiano presidente dott.ssa Giovanna Di Meo giudice relatore dott.ssa Sara Lanzetta giudice ha pronunciato la seguente SENTENZA Nella causa civile iscritta al n. 2426/2024 R.G., avente ad oggetto: separazione consensuale Promossa da
, nato a [...] il [...] (C.F. Parte_1
) ed ivi residente a[...] e C.F._1 [...]
nata a [...] il [...] (C.F. CP_1
ed ivi residente a[...], Entrambi C.F._2 rappresentati e difesi dall' Avv. Vincenzo Senna presso il cui studio eleggono domicilio in Castellammare di Stabia al Viale Europa n. 184, giusta procura in atti;
RICORRENTI NONCHÈ Il P.M. presso il Tribunale di Torre Annunziata
INTERVENTORE EX LEGE
Oggetto: separazione consensuale. Conclusioni: Con note scritte depositate in sostituzione dell'udienza del 16.07.2025, le parti hanno ribadito la volontà di separarsi alle condizioni indicate nel ricorso, chiedendo che il Tribunale omologhi la loro separazione personale.
MOTIVI DELLA DECISIONE 1.- Con ricorso congiunto depositato in data 04.12.2024, e Parte_1 [...] hanno chiesto a questo Tribunale di pronunciare la loro separazione CP_1 personale, alle condizioni da Essi concordate.
A fondamento della domanda, hanno dichiarato di avere contratto matrimonio concordatario in Castellammare di Stabia il giorno 18.10.1980 (n. 471, parte II, serie A, volume 1) che dalla loro unione erano nate due figlie, ad oggi entrambe maggiorenni ed economicamente autosufficienti: nata a [...] il Per_1
10.04.1981 e , nata a [...] il [...]. Per_2
Il venir meno dell'affectio coniugalis e la sopravvenuta incompatibilità rendevano intollerabile la prosecuzione della convivenza tanto da determinare la separazione dei coniugi i quali, già da tempo, vivono separatamente. Dal punto di vista patrimoniale, la Sig.ra ha dichiarato di essere Controparte_1 inoccupata e il Sig. ha dichiarato di essere titolare di una ditta Parte_1 individuale che gestisce parcheggi.
Veniva fissata, con decreto del 27.12.2024, l'udienza del 15.07.2025, poi rinviata di ufficio all'udienza del 16.07.2025 e sostituita, per concorde volontà delle parti, con il deposito di note scritte con le quali i ricorrenti si riportavano alle conclusioni di cui al ricorso, chiedendone l'integrale accoglimento.
Non perveniva il parere del PM ma la causa all'esito dell'udienza cartolare veniva rimessa comunque al Collegio per la decisione.
2.- Il ricorso è fondato e, pertanto, meritevole di accoglimento, avendo le parti concordemente dedotto che, a causa del venir meno dell'affectio coniugalis, la convivenza era ormai divenuta intollerabile.
3.- Quanto alle statuizioni accessorie, consacrate negli accordi per la separazione consensuale si osserva che, nulla osta alla omologazione delle stesse non risultando contrarie a norme imperative.
Nulla va disposto in ordine alle spese di lite, stante la natura della causa e la proposizione congiunta del ricorso.
Vanno, quindi, disposte le formalità previste dalla legge.
P.Q.M.
Il Tribunale, pronunciando sulla domanda di separazione consensuale dei coniugi proposta con ricorso congiunto depositato in data 04.12.2024 da e Parte_1
così provvede: Controparte_1
A) Omologa le condizioni della separazione personale dei coniugi , Parte_1 nato a [...] il [...] e nata a Controparte_1
Castellammare di Stabia il 18.03.1961, alle condizioni di seguito trascritte:
1. I coniugi vivranno separati, fermo restando l'obbligo del mutuo rispetto;
2. I ricorrenti si dichiarano economicamente autosufficienti e, pertanto, rinunciano l'un l'altro al reciproco mantenimento;
3. I coniugi rilasciano, sin d'ora, reciproco consenso a poter espatriare e ad ottenere il rilascio o il rinnovo del passaporto, così come della carta di identità valida per l'espatrio, senza bisogno di ulteriore assenso e/o ratifica da parte dell'uno o dell'altro coniuge.
B) Ordina che la presente sentenza sia trasmessa, a cura della cancelleria, in copia autentica, all' Ufficiale dello stato Civile del Comune di Castellammare di Stabia per la trascrizione, l'annotazione e le ulteriori incombenze (n. 471, parte II, serie A, volume 1);
C) Nulla sulle spese. Torre Annunziata, camera di consiglio del 07-10-2025.
IL GIUDICE ESTENSORE IL PRESIDENTE
dott.ssa Giovanna Di Meo dott.ssa Marianna Lopiano
Il Tribunale di Torre Annunziata – Prima sezione civile – riunito in Camera di Consiglio, composto dai magistrati: dott.ssa Marianna Lopiano presidente dott.ssa Giovanna Di Meo giudice relatore dott.ssa Sara Lanzetta giudice ha pronunciato la seguente SENTENZA Nella causa civile iscritta al n. 2426/2024 R.G., avente ad oggetto: separazione consensuale Promossa da
, nato a [...] il [...] (C.F. Parte_1
) ed ivi residente a[...] e C.F._1 [...]
nata a [...] il [...] (C.F. CP_1
ed ivi residente a[...], Entrambi C.F._2 rappresentati e difesi dall' Avv. Vincenzo Senna presso il cui studio eleggono domicilio in Castellammare di Stabia al Viale Europa n. 184, giusta procura in atti;
RICORRENTI NONCHÈ Il P.M. presso il Tribunale di Torre Annunziata
INTERVENTORE EX LEGE
Oggetto: separazione consensuale. Conclusioni: Con note scritte depositate in sostituzione dell'udienza del 16.07.2025, le parti hanno ribadito la volontà di separarsi alle condizioni indicate nel ricorso, chiedendo che il Tribunale omologhi la loro separazione personale.
MOTIVI DELLA DECISIONE 1.- Con ricorso congiunto depositato in data 04.12.2024, e Parte_1 [...] hanno chiesto a questo Tribunale di pronunciare la loro separazione CP_1 personale, alle condizioni da Essi concordate.
A fondamento della domanda, hanno dichiarato di avere contratto matrimonio concordatario in Castellammare di Stabia il giorno 18.10.1980 (n. 471, parte II, serie A, volume 1) che dalla loro unione erano nate due figlie, ad oggi entrambe maggiorenni ed economicamente autosufficienti: nata a [...] il Per_1
10.04.1981 e , nata a [...] il [...]. Per_2
Il venir meno dell'affectio coniugalis e la sopravvenuta incompatibilità rendevano intollerabile la prosecuzione della convivenza tanto da determinare la separazione dei coniugi i quali, già da tempo, vivono separatamente. Dal punto di vista patrimoniale, la Sig.ra ha dichiarato di essere Controparte_1 inoccupata e il Sig. ha dichiarato di essere titolare di una ditta Parte_1 individuale che gestisce parcheggi.
Veniva fissata, con decreto del 27.12.2024, l'udienza del 15.07.2025, poi rinviata di ufficio all'udienza del 16.07.2025 e sostituita, per concorde volontà delle parti, con il deposito di note scritte con le quali i ricorrenti si riportavano alle conclusioni di cui al ricorso, chiedendone l'integrale accoglimento.
Non perveniva il parere del PM ma la causa all'esito dell'udienza cartolare veniva rimessa comunque al Collegio per la decisione.
2.- Il ricorso è fondato e, pertanto, meritevole di accoglimento, avendo le parti concordemente dedotto che, a causa del venir meno dell'affectio coniugalis, la convivenza era ormai divenuta intollerabile.
3.- Quanto alle statuizioni accessorie, consacrate negli accordi per la separazione consensuale si osserva che, nulla osta alla omologazione delle stesse non risultando contrarie a norme imperative.
Nulla va disposto in ordine alle spese di lite, stante la natura della causa e la proposizione congiunta del ricorso.
Vanno, quindi, disposte le formalità previste dalla legge.
P.Q.M.
Il Tribunale, pronunciando sulla domanda di separazione consensuale dei coniugi proposta con ricorso congiunto depositato in data 04.12.2024 da e Parte_1
così provvede: Controparte_1
A) Omologa le condizioni della separazione personale dei coniugi , Parte_1 nato a [...] il [...] e nata a Controparte_1
Castellammare di Stabia il 18.03.1961, alle condizioni di seguito trascritte:
1. I coniugi vivranno separati, fermo restando l'obbligo del mutuo rispetto;
2. I ricorrenti si dichiarano economicamente autosufficienti e, pertanto, rinunciano l'un l'altro al reciproco mantenimento;
3. I coniugi rilasciano, sin d'ora, reciproco consenso a poter espatriare e ad ottenere il rilascio o il rinnovo del passaporto, così come della carta di identità valida per l'espatrio, senza bisogno di ulteriore assenso e/o ratifica da parte dell'uno o dell'altro coniuge.
B) Ordina che la presente sentenza sia trasmessa, a cura della cancelleria, in copia autentica, all' Ufficiale dello stato Civile del Comune di Castellammare di Stabia per la trascrizione, l'annotazione e le ulteriori incombenze (n. 471, parte II, serie A, volume 1);
C) Nulla sulle spese. Torre Annunziata, camera di consiglio del 07-10-2025.
IL GIUDICE ESTENSORE IL PRESIDENTE
dott.ssa Giovanna Di Meo dott.ssa Marianna Lopiano