TRIB
Sentenza 3 marzo 2025
Sentenza 3 marzo 2025
Commentari • 0
Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Bologna, sentenza 03/03/2025, n. 528 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Bologna |
| Numero : | 528 |
| Data del deposito : | 3 marzo 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
-------------
IL TRIBUNALE ORDINARIO DI BOLOGNA
SEZIONE IV CIVILE in composizione monocratica, nella persona del Giudice designato, dr.ssa Roberta Vaccaro, ha pronunciato la seguente
SENTENZA ex art. 281 sexies c.p.c. nella causa civile di primo grado iscritta al n. 6669 /2023 R.G, discussa ex art. 281 sexies c.p.c. (rito semplificato) all'udienza del 30.01.2025 e vertente
TRA
• (CF. e P.IVA ) - con sede legale in Brescia, via Corfù n. Parte_1 P.IVA_1
102, in persona del Dott. (C.F. ), procuratore speciale Controparte_1 C.F._1
delegato dal legale rappresentante pro tempore, (C.F. ) Parte_2 C.F._2
(doc. A) - in proprio e nella sua qualità di procuratrice di (C.F. ), con Controparte_2 P.IVA_2
sede in Milano, Via San Prospero n. 4 (doc. B);
• (CF. e P.IVA ), con sede legale in Milano, via San Tomaso n. 10, CP_3 P.IVA_3
in persona del legale rappresentante pro tempore, (C.F. Parte_3
); C.F._3
• Ser. (C.F. e P. IVA ), con sede legale in Bologna, Via Dante n. 26 - CP_4 P.IVA_4
quale procuratrice speciale di (CF. e P.IVA , con sede legale Parte_4 P.IVA_5
in Conegliano (TV), via Vittorio Alfieri n. 1 (doc. C) - in persona del legale rappresentante pro tempore, (C.F. ); CP_5 C.F._4
• (CF. e P.IVA , con sede legale in Dalmine CP_6 P.IVA_6 P.IVA_7
(BG), Piazza Caduti 6 Luglio 1944 n. 1, in persona degli Avv.ti Marco Maria Domenico Tajana
(C.F. e FR PE OL (C.F. ), C.F._5 C.F._6
procuratori speciali delegati dal legale rappresentante pro tempore, Michele Della Briotta (C.F.
(doc D); C.F._7
• (CF. e P.IVA ), con sede legale in Bologna, via Luigi Carlo CP_7 P.IVA_8
Farini n. 6, in persona del legale rappresentante pro tempore, (C.F. Parte_5
); C.F._8
1 tutti assistiti e rappresentati, in forza di procure rilasciate ai sensi dell'art. 83, 3° comma c.p.c., su fogli separati ed allegati al ricorso introduttivo (sub E, F, G, H, I), dagli Avv.ti Prof. Gianluca
Guerrieri (C.F. - PEC , Maria C.F._9 Email_1
PI (C.F. - PEC e IC ZI C.F._10 Email_2
(C.F. - PEC , anche in via disgiunta C.F._11 Email_3
fra loro, e domiciliati presso il loro studio (Studio Legale Prof. Avv. Gianluca Guerrieri), in
Bologna, Via Arienti n. 4;
RICORRENTI
E
Avv. PAOLO CEVOLANI (C.F. ), convenuto nella qualità di commissario C.F._12
straordinario (rectius, commissario liquidatore) delle cc.dd. società del Gruppo Fochi, partitamente indicate in ricorso, rappresentato e difeso dall'avv. ANDREA CARROLI, presso il cui studio in
PIAZZA GALILEO 4 BOLOGNA è elettivamente domiciliato, giusta procura in calce
(collazionata telematicamente) alla comparsa costitutiva;
Dott. (C.F. ), convenuto nella qualità di commissario Controparte_8 C.F._13
straordinario (rectius, commissario liquidatore) delle cc.dd. società del Gruppo Fochi, partitamente indicate in ricorso, rappresentato e difeso dall'Avv. Vittorio Bologni unitamente e disgiuntamente all'Avv. Simona Melani, con domicilio digitale eletto presso lo studio dei difensori, giusta procura in calce (collazionata telematicamente) alla comparsa costitutiva;
RESISTENTI
E
Dott.ssa Laura Maria Concetta MO TR (C.F. , nella qualità di C.F._14
commissario straordinario (rectius, commissario liquidatore) delle cc.dd. società del Gruppo Fochi, partitamente indicate in ricorso;
RESISTENTE (contumace)
CONCLUSIONI: “In punto di procedibilità della domanda come formulata, con ricorso introduttivo (rito semplificato) di giudizio di cognizione ordinaria avanti all'intestato Tribunale, il
GI invita parte ricorrente a contraddire, precisando che l'invocata norma (art. 117 L.F.) di cui si chiede l'applicazione è inserita in contesto endo-concorsuale; parte ricorrente chiarisce di aver inteso, come effettivamente fatto, promuovere una domanda di cognizione ordinaria, seppur con rito semplificato, avanti al Tribunale territorialmente competente, che accertasse il diritto dei creditori istanti, già ammessi al passivo e sulla base del piano di riparto come cristallizzato in sede
2 concorsuale, alla distribuzione, mediante supplemento di riparto, delle somme non reclamate nei termini di legge dai creditori irreperibili, in applicazione dell'art. 117 LF post novella del 2006 ritenuto applicabile nei termini di cui al ricorso e memorie integrative depositate;
ciò in considerazione del fatto che non esiste più una procedura concorsuale (chiusa da oltre 5 anni) nella quale poter avanzare la domanda in oggetto, ritenuta, pertanto, di competenza dell'adito
Giudice in sede di cognizione ordinaria, vertendosi in materia di accertamento del diritto soggettivo di soddisfazione del credito come accertato/ammesso in sede concorsuale;
in ordine ai soggetti destinatari della domanda di cognizione in oggetto e correlata eccezione di difetto di legittimazione passiva, ribadisce che le somme risultano allo stato non assegnate al FUG ma giacenti presso i depositi bancari ed un c/c bancario indicati a pag. 3,4 e 5 della comparsa di costituzione il cui svincolo (per i successivi pagamenti) compete ai suddetti Commissari CP_8
convenuti in giudizio;
il difensore di precisa che a fronte della diffida stragiudiziale delle CP_8 odierne parti ricorrenti di procedere alla distribuzione delle somme in “deposito irreperibili” in favore delle stesse, i Commissari, richieste istruzioni al competente Organo amministrativo, hanno trasmesso a mezzo pec all'avv. Guerrieri in data 28.04.2023 la nota ministeriale del 20.04.2023 richiamata nelle comparse costitutive di entrambi ed allegata al doc.
1. Il difensore del dott.
LA, su richiesta del GI, precisa che la chiusura delle amministrazioni straordinarie delle società del gruppo Fochi, pacificamente non più attive, è avvenuta per integrale ripartizione dell'attivo, ma ricorda, a memoria, che non si è proceduto alla formale cancellazione delle società del gruppo o di alcune di esse dal registro delle imprese per la presenza di alcune cause pendenti.
Le parti, chiarito e precisato quanto sopra, discutono la causa e precisano le conclusioni riportandosi ai rispettivi atti costitutivi e memorie autorizzate” (cfr. verbale ex art. 281 sexies c.p.c. dell'udienza del 30.01.2025).
FATTO
Con ricorso ex art. 281 decies c.p.c., depositato in data 10.05.2023, le società ricorrenti in epigrafe hanno convenuto in giudizio il dott. la dott.ssa Laura Maria Concetta Controparte_8
MO TR e l'avv. Paolo LA, nella qualità di Commissari liquidatori di nomina ministeriale delle società costituenti il c.d. Gruppo Fochi avanti all'intestato Tribunale (che ha reso la dichiarazione di insolvenza della prima società del suddetto Gruppo), per sentire
“accertare il loro diritto di vedersi pagare, dai commissari liquidatori odierni convenuti (i
Commissari), ex art. 117 l. fall., (i) le somme … in origine destinate ai creditori irreperibili e (ii) le ulteriori somme che ciascuna di dette Società dovrebbe ricevere da ognuna delle Società sue
Debitrici in applicazione del medesimo art. 117 l. fall.; somme che – a quanto consta (e v. infra)
- dovrebbero ammontare ad un importo non inferiore ad euro 36.000.000,00” e per l'effetto
3 “condannare i Commissari ad effettuare i pagamenti di cui supra, sub a), previo espletamento di tutti gli incombenti a tal fine richiesti dalla legge”, con vittoria delle spese di lite.
Si sono costituiti in giudizio i convenuti e LA, richiamando, nel merito, in CP_8 senso ostativo all'accoglimento dell'avversa domanda le istruzioni fornite ante litem dall'organo di vigilanza dell'amministrazione straordinaria del Gruppo Fochi e segnatamente la nota del
20.4.2023 (doc. n. 1) con la quale il Direttore della Divisione II (Amministrazione Straordinaria
Grandi Imprese in Stato di Insolvenza) del Ministero delle Imprese e del Made in Italy, preso atto del parere dell'Avvocatura dello Stato sul punto, ha concluso osservando che «trova applicazione ratione temporis la disciplina dettata dall'art. 117 l. fall., nella versione anteriore alla novella introdotta nel 2006, pertanto i creditori rimasti insoddisfatti non hanno diritto di ottenere l'assegnazione delle somme non riscosse dai creditori irreperibili … come oggi invece previsto dall'art. 117, comma 4, L. fall.”.
Conseguentemente, i commissari sono stati invitati, con la citata nota, «ad attivarsi affinché i depositari delle somme in argomento versino quanto in loro possesso al Fondo Unico Giustizia, ai sensi dell'art. 2, comma 2, lett. c-ter del DL n. 143/2008».
Sulla base delle suddette premesse, il resistente avv. LA ha concluso “rimettendosi a giustizia”, mentre il dott. ha chiesto il rigetto della domanda, “in rito per carenza di CP_8 legittimazione passiva” del resistente e “nel merito per infondatezza della domanda introduttiva”.
Non si è costituita in giudizio la resistente dott.ssa MO TR, della quale, incidenter tantum, è stata dichiarata la contumacia dal precedente GI all'udienza dell'11.04.2024
(pervenuta informalmente la notizia del decesso di quest'ultima, nessuna parte ha fornito in atti documentazione comprovante detta circostanza).
Quindi la causa, istruita documentalmente, all'udienza del 30.01.2025 (frattanto mutato il GI)
è stata discussa ex art. 281 sexies c.p.c. con precisazione delle conclusioni come in epigrafe trascritte e deposito della presente sentenza ai sensi dell'art. 281 sexies ult.c. c.p.c. ratione temporis applicabile (entro 30 giorni dall'udienza).
DIRITTO
1- In limine.
Una breve premessa ricostruttiva appare necessaria.
Con decreti ministeriali emessi a partire dal 23/07/1995 e fino al 23/07/19991 le 31 società costituenti il cosiddetto Gruppo Fochi sono state sottoposte alla procedura di amministrazione
CP_1 1 Segnatamente: – DM 23/06/1995; – DM 27/07/1995; Controparte_9 Controparte_10
– DM 27/07/1995; – DM 27/07/1995; – DM
[...] Controparte_12 Controparte_13 4 straordinaria delle grandi imprese in crisi, nel vigore della legge PR (d.l. 26/1979, convertito in legge con l. 95/1979).
Nel corso della procedura, in data 4/04/2007, gli originari commissari liquidatori sono stati sostituiti con gli odierni convenuti con decreto ministeriale (ex MISE).
A seguito di approvazione dei piani di riparto e distribuzione dell'attivo, per ciascuna società del gruppo è stato emesso decreto ministeriale di chiusura dall'allora competente Ministero dello
Sviluppo Economico di concerto con il Ministero dell'economia e finanze (cfr. decreti resi tra il
6/12/2017 al 24/01/2018 in atti), cui ha fatto seguito il deposito, tra dicembre 2017 e marzo 2018, presso Cassa di Risparmio di Ravenna, Cassa di Risparmio di Bologna (ora Intesa SanPaolo) e delle somme spettanti ai c.d. creditori irreperibili di venticinque delle trentuno società del CP_14
gruppo.
Decorsi cinque anni dagli adempimenti di cui sopra, l'ammontare delle somme giacenti sui conti deposito e c/c intestati agli irreperibili è risultato essere, complessivamente, pari ad oltre €
36.000.000,00 (cfr. prospetto analitico a pag.3 e 4 della comparsa costitutiva del resistente
. CP_8
Indi, con diffida del 26/04/2023 le odierne società ricorrenti hanno chiesto ai commissari convenuti di procedere al pagamento in loro favore delle somme in deposito irreperibili, in ossequio alla previsione di cui all'art. 117 l. fall., come novellato nel 2006 (DOC 2 fascicolo . CP_8
A fronte del diniego dei suddetti commissari, motivato sulla base del decreto del direttore generale del MIMIT del 20/04/2023 sopra richiamato (cfr. corrispondenza DOC. 3), gli odierni ricorrenti hanno adito l'intestato Tribunale ordinario “ al fine, fra l'altro, di vedere rimosso”, nella presente sede di cognizione ordinaria (come ribadito all'udienza di discussione), “ogni dubbio circa il loro diritto di vedersi corrisposti sin d'ora, pro quota, da ciascuna delle Società loro debitrici, sia
l' sia il ”, come da conclusioni in epigrafe trascritte. Controparte_15 Controparte_16
2- Sulla procedibilità della domanda
Tanto premesso, alla stregua della ricostruzione di parte ricorrente, sussisterebbe il diritto
(soggettivo) delle società ricorrenti “di vedersi pagare, dai commissari liquidatori odierni convenuti
27/07/1995; – DM 5/09/1955; – DM 5/09/1995; Controparte_17 Controparte_18 CP_19
– DM 5/09/1995; – DM 5/09/1995; –
[...] Controparte_20 Controparte_21 DM 19/09/1995; – DM 19/09/1995; – DM 19/09/1995; Controparte_22 Controparte_23
– - 19/09/1995; - 19/09/1995; Controparte_24 Controparte_25 CP_26 [...]
– DM 19/09/1995; – DM 19/09/1995; Controparte_27 Controparte_28 [...]
– DM 19/09/1995; – DM 3/10/1995; – DM Controparte_29 Controparte_30 Controparte_31 3/10/1995; – DM 3/10/1995; – DM 3/10/1995; Controparte_32 Controparte_33
– DM 29/11/1995; – DM 5/01/1996; Controparte_34 CP_35 [...]
– DM 23/01/1996, – DM 23/01/1996, – DM 22/07/1996; Controparte_36 CP_37 CP_38 CP_39 Controparte_4
– DM 5/12/1996; – DM 5/12/1996;
[...] Controparte_41 Controparte_42
– DM 8/03/1999; – DM 23/07/1999. CP_43 5 (i Commissari), ex art. 117 l. fall. ….. le somme che, sulla base dei piani di riparto di ciascuna di dette Società loro Debitrici (tutte appartenenti al c.d. gruppo Fochi), erano in origine destinate ai creditori irreperibili e le ulteriori somme che ciascuna di dette Società dovrebbe ricevere da ognuna delle Società sue Debitrici in applicazione del medesimo art. 117 l. fall.; somme che – a quanto consta dovrebbero ammontare ad un importo non inferiore ad euro 36.000.000,00”.
A sostegno della domanda e, dunque, della ritenuta applicazione ratione temporis dell'articolo 117 della L.F così come novellato dal d.Lgs 5/2006, le società ricorrenti assumono che:
- “ a) il rinvio dinamico di una fonte normativa (nella fattispecie, la Legge PR: c.d. legge a quo) ad altra fonte normativa (nella fattispecie, la legge fallimentare;
c.d. legge ad quem) non è, per definizione, un rinvio che, in sé e per sé, possa e debba essere riferito anche alla disciplina transitoria eventualmente contenuta all'interno della terza, diversa fonte normativa che poi in effetti, nel corso del tempo, modifichi la legge ad quem (nella fattispecie, il d. lgs. 5/2006; la c.d. legge novellatrice);
- b) nella fattispecie esaminata, come ovvio, la disciplina transitoria di cui al d. lgs. 5/2006 è applicabile alle sole procedure di fallimento;
per le procedure di amministrazione straordinaria essendo dettata una disciplina transitoria ad hoc;
- c) la naturale sussistenza, all'interno del d.lgs. 5/2006 e del d.lgs. 270/1999, di una disciplina transitoria certo non può impedire di ritenere mobile e dinamico, e non fisso e statico, il rinvio, di cui alla Legge PR, all'intera disciplina della liquidazione coatta amministrativa e, comunque, all'art. 213 l. fall. e, per il tramite di questo, all'art. 117 l. fall.; tanto più che la fonte novellatrice rappresentata dal d. lgs. 5/2006, dando vita ad una riforma organica del diritto fallimentare, nella fattispecie considerata ha modificato la legge ad quem con riferimento ad un'ampia pluralità di norme, sì che la disciplina transitoria ivi dettata si riferisce a dette norme nel loro complesso e non è, certo, espressione di un preciso disegno del legislatore riferito soltanto allo specifico articolo oggetto del rinvio de quo (nella fattispecie, l'art. 117 l. fall.);
d) d'altronde, nell'ottica del legislatore, le nuove versioni di articoli di legge già vigenti rappresentano, per definizione, una soluzione normativa più efficiente o, comunque, più equilibrata e più convincente di quella rappresentata dalle precedenti versioni di detti articoli, sì che la disciplina transitoria dettata dalla fonte novellatrice (il d. lgs. 5/2006) della legge ad quem (la legge fallimentare), nel limitare ratione temporis l'applicazione della nuova versione degli articoli novellati della stessa legge ad quem (nel caso di specie, l'art. 117 l. fall.), deve considerarsi, di regola, di stretta interpretazione;
i rinvii ad altre norme di legge dovendo, correlativamente, considerarsi, di regola, mobili e dinamici, e non fissi e statici;
e ciò, a fortiori, ove la soluzione normativa rappresentata dalla nuova versione dell'articolo oggetto di rinvio -
6 come supra dimostrato - sia conforme ai principi generali del sistema e non conduca al sacrificio di alcuno fra i consociati degno di ricevere, dall'ordinamento, particolare tutela”.
Si richiamano, a supporto delle suesposte conclusioni, talune circolari e provvedimenti emessi in sede pretoria (cfr. circolare della IV Sezione del Tribunale di Bologna dott. risalente al Per_1
2008 e taluni provvedimenti resi, in sede fallimentare, dal Tribunale di Padova e Milano).
Inoltre, nella prospettazione attorea, confermerebbe quanto sopra (ingenerando un 'legittimo affidamento' sul punto) la circostanza che “ancor prima di essere resi edotti circa la sussistenza di creditori irreperibili ex art. 117 l. fall. (i Creditori Irreperibili), i Commissari – all'atto della comunicazione dei piani di riparto di cui all'art. 213 l. fall. – (abbiano) invitato i creditori di ciascuna Società a presentare, ove ritenuto opportuno, la richiesta di vedersi assegnate le somme risultanti, da ciascun piano di riparto, a favore dei Creditori Irreperibili (l'Attivo Irreperibili); ciò, facendo correttamente applicazione dell'art. 117 l. fall. (richiamato dal citato art. 213 l. fall.) e, in particolare, del precetto dettato da tale articolo nella versione (anch'essa novellata dal citato d. lgs. 5/2006) in vigore alla data della predisposizione e dell'esecuzione dei singoli piani di riparto (e
v., in particolare, il disposto del comma quarto), o, comunque, dei principi che la giurisprudenza più attenta ha ritenuto applicabili anche alle fattispecie regolate dal previgente art. 117 l. fall.”.
Con la conseguenza che “a fronte di tale invito, ognuna delle odierne esponenti ha richiesto, per ciascuna delle Società di cui è creditrice, l'assegnazione delle predette somme, divenendo parte del novero dei cc.dd. Creditori Richiedenti (e v. i documenti citati di seguito, …); novero al quale quindi appartengono, per ciascuna Società in a.s., altre Società in a.s. titolari di crediti infragruppo (i Crediti Infragruppo) nei suoi confronti, sì che ciascuna Società in a.s., non appena ogni Società sua debitrice distribuirà gli importi in origine destinati ai Creditori Irreperibili, avrà da distribuire – in aggiunta alle somme facenti attualmente parte del suo attivo e accantonate, negli ultimi cinque anni, a favore dei Creditori Irreperibili - un surplus di attivo (il Surplus di Attivo) che, alla data di chiusura della relativa procedura, non era preso in considerazione nel suo piano di riparto”.
Ciò premesso, ritiene l'adito Tribunale che la domanda in esame, come proposta, sia improcedibile nella presente sede, in quanto suscettibile di essere avanzata, in prima istanza, solo avanti alla competente autorità di vigilanza della procedura concorsuale in esame e con le garanzie del contraddittorio endo-concorsuale ratione temporis applicabili.
In altri termini, non si ritiene proponibile in sede di cognizione ordinaria una domanda di accertamento dell'asserito “diritto di ciascuna delle odierne ricorrenti di vedersi distribuito, pro quota, da ognuna delle Società sue Debitrici, l'Attivo Irreperibili ed un surplus di attivo” in forza di una norma stricto sensu endo-concorsuale, quale quella in esame (art. 117 LF), estrapolandola,
7 tuttavia, dalla sede concorsuale sua propria e finanche prescindendo dai provvedimenti, neppure richiesti in prima istanza e/o espressamente impugnati, dell'autorità preposta alla direzione della
(vigilanza sulla) procedura (cfr. ex multis Cass. ord. n. 4514/2019, Cass. n. 5618/2020, Cass. n.
9858/2021, tutte ordinanze scaturite da ricorsi straordinari avverso provvedimenti resi dal Tribunale fallimentare in sede di reclamo ex art. 26 L. fall confermativi del provvedimento del GD di rigetto dell'istanza ex art. 117 LF avanzata dai c.d. creditori 'richiedenti' per la distribuzione delle somme accantonate in favore degli irreperibili).
L'acclarata improponibilità/improcedibilità della domanda consente di assorbire ogni ulteriore rilievo in punto di carenza di integrità del contraddittorio e difetto di legittimazione passiva dei
Commissari, come evocati in giudizio, quali organi asseritamente legittimati ad effettuare i pagamenti ( e riparti supplementari) pur in assenza del provvedimento autorizzatorio dell'autorità di vigilanza (cfr. ex multis, Cass. 37847/2021 sulla non necessità di disporre l'integrazione del contraddittorio nei confronti dei litisconsorti necessari pretermessi, in ossequio al principio di ragionevole durata del processo, laddove risulti ab initio improponibile/inammissibile la domanda come proposta).
3- Ad abundantiam, nel merito
Ed ancora, anche laddove la domanda come proposta avesse superato il vaglio di ammissibilità/procedibilità, ritiene l'adito Giudice, in linea con il parere motivato dell'organo di vigilanza della procedura concorsuale in esame (allegato dai commissari), che essa non avrebbe potuto trovare accoglimento, stante la ritenuta applicabilità, al caso di specie, ratione temporis, della disciplina della l. n. 95/1979 che rinviava a quella della liquidazione coatta amministrativa e dunque alla normativa dettata dall'art. 117, vecchia formulazione (per effetto del rinvio operato dall'art. 213, ultimo comma, l. fall.).
Contrariamente, infatti, a quanto assunto da parte ricorrente (in punto di rinvio mobile), merita integrale condivisione l'ormai 'univoco' orientamento della giurisprudenza di legittimità (cfr. ex multis Cass. ord. n. 4514/2019, Cass. n. 5618/2020, nonché Cass. n. 9858/2021) a mente del quale “nel caso di dichiarazione di fallimento anteriore all'entrata in vigore della introduzione dell'art. 117, comma 5, l. fall. ad opera dell'art. 107 d. lgs. n. 5 del 2006,” (o nella specie, mutatis mutandis, decreto che dispone l'amministrazione straordinaria, equiparato al decreto che ordina la liquidazione coatta amministrativa;
cfr. art. 1 DL n. 26/1979) “non trova applicazione la disciplina così come innovata, dovendo, invece, ritenersi applicabile quella previgente sulle forme dei depositi giudiziari ai sensi dell'art. 2 del r.d. n. 149 del 1910 presso l'ufficio postale incaricato del relativo servizio e dell'art. 2 del d. l. n. 143 del 2008, convertito con modificazioni
8 dalla l. n. 181 del 2008, sulla devoluzione al Fondo unico giustizia delle somme non reclamate entro cinque anni” (cfr. Sez. 1, Ordinanza n. 4514 del 14/02/2019).
La perentorietà di siffatta conclusione è stata più volte ribadita (ed ampiamente argomentata) in sede di legittimità, anche in fattispecie analoga a quella in esame.
In dettaglio, con ordinanza n. 37059/2021 del 26.11.2021 la Suprema Corte ha dichiarato inammissibili ex art. 360 bis co. 1 c.p.c. “sulla base della consolidata giurisprudenza espressa da questa Corte” i motivi di ricorso formulati da una società creditrice di una amministrazione straordinaria (fondati sulla asserita violazione e falsa applicazione del combinato disposto degli artt. 117 terzo comma, testo previgente, 150 DLGS 5/2006 in relazione agli artt. 47, primo comma, e 3 Cost. e art. 1 Protocollo addizionale della Carta dei diritti fondamentali dell'uomo) al fine di ottenere la cassazione del decreto del Tribunale di Piacenza del 2020 , con il quale il
Tribunale fallimentare (adito in sede di reclamo ex art. 26 LF avverso il provvedimento del G.D. che aveva negato l'assegnazione ai creditori 'richiedenti' delle somme depositate in favore degli irreperibili in procedura di amministrazione straordinaria ex l.95/1979) ha confermato la conclusione cui era pervenuto il G.D., secondo cui la nuova formulazione dell'art. 117 l. fall. invocata dai ricorrenti (con annesso diritto di accrescimento in favore degli altri creditori di cui ai commi 4 e 5) non trovava applicazione ratione temporis, in quanto introdotta dal d.lgs. n.
5/2006 (art. 107) il cui art. 150, nel dettare la disciplina transitoria, disponeva espressamente ed inequivocabilmente l'applicazione della legge anteriore per le procedure di fallimento e di concordato pendenti alla data di entrata in vigore della suddetta legge.
Con la citata ordinanza la S.C. ribadisce, altresì, che “La disciplina di cui all'art. 117, comma 3,
l. fall., antecedente alle modifiche di cui all'art. 107, d.lgs. n. 5 del 2006 (che ha introdotto i commi 4 e 5 della predetta norma), nel prevedere l'efficacia liberatoria del deposito presso
l'istituto di credito, escludendo la possibilità di un riparto supplementare delle somme spettanti ai creditori che non si siano presentati a riscuoterle o che siano rimasti irreperibili, non contrasta con l'art. 1 Primo Protocollo aggiuntivo alla CEDU, in quanto relativa a somme definitivamente fuoriuscite dalla disponibilità del fallimento e rispetto alle quali i creditori rimasti insoddisfatti non sono titolari di alcun diritto e non possono lamentare alcuna privazione della proprietà” (cfr. funditus sul punto ampia ricostruzione in Cass. n. 4514/2019).
Né, come in più occasioni chiarito dalla Suprema Corte, “l'adozione di differenti criteri normativi succedutisi nel tempo” (per la risoluzione della problematica concernente la destinazione delle somme accantonate in favore dei creditori irreperibili) “dà luogo ad un'ingiustificata disparità di trattamento tra creditori rimasti ugualmente insoddisfatti a seguito del riparto finale, in quanto, non configurandosi la redistribuzione delle predette somme come
9 una scelta costituzionalmente obbligata, l'inapplicabilità della disciplina introdotta dall'art. 107 del d.lgs. n. 5 del 2006 alle procedure concorsuali apertesi in data anteriore alla sua entrata in vigore costituisce espressione di una scelta discrezionale del legislatore, ispirata ad un discrimine temporale non arbitrario, rappresentando il decorso del tempo un valido elemento di diversificazione delle situazioni giuridiche” (cfr. Cass., Sez. I, 4/12/2015, n. 24727; 13/07/2015,
n. 14594; 1/12/2010, n. 24395; cfr. funditus Cass. 4514/2019).
Corollario di quanto sopra è, dunque, la declaratoria di improponibilità/improcedibilità della domanda, come proposta;
domanda, in ogni caso, infondata nel merito, alla stregua della consolidata giurisprudenza di legittimità sopra richiamata.
4- Sulle spese di lite
Le spese di lite, liquidate in dispositivo ai minimi tabellari in ragione del rito semplificato adoperato, natura documentale della controversia (esclusa fase istruttoria) e pronuncia in rito
(scaglione: valore indeterminabile, come allegato, ma 'di particolare importanza'), seguono la soccombenza nei rapporti tra parte ricorrente ed il resistente sono integralmente CP_8
compensate nei rapporti con il resistente LA, avuto riguardo al tenore delle conclusioni da quest'ultimo rassegnate.
P.Q.M.
Il Tribunale di Bologna, Sezione IV civile, nella composizione in epigrafe, definitivamente pronunciando, rigettata e/o assorbita ogni ulteriore domanda e/o eccezione, così provvede:
1) DICHIARA improcedibile la domanda come formulata avanti all'adito Tribunale in sede di cognizione ordinaria;
2) CONDANNA le società ricorrenti, in persona dei rispettivi legali rappresentanti p.t., in solido tra loro, alla refusione, in favore del resistente delle spese di lite, Controparte_8 liquidate in € 6.023,00 per compensi professionali, oltre rimborso spese generali del 15% ed accessori (IVA e CPA) di legge
3) COMPENSA le spese di lite tra parte ricorrente ed il resistente LA.
Così deciso in Bologna, in data 3/03/2025 IL Giudice Roberta Vaccaro
10
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
-------------
IL TRIBUNALE ORDINARIO DI BOLOGNA
SEZIONE IV CIVILE in composizione monocratica, nella persona del Giudice designato, dr.ssa Roberta Vaccaro, ha pronunciato la seguente
SENTENZA ex art. 281 sexies c.p.c. nella causa civile di primo grado iscritta al n. 6669 /2023 R.G, discussa ex art. 281 sexies c.p.c. (rito semplificato) all'udienza del 30.01.2025 e vertente
TRA
• (CF. e P.IVA ) - con sede legale in Brescia, via Corfù n. Parte_1 P.IVA_1
102, in persona del Dott. (C.F. ), procuratore speciale Controparte_1 C.F._1
delegato dal legale rappresentante pro tempore, (C.F. ) Parte_2 C.F._2
(doc. A) - in proprio e nella sua qualità di procuratrice di (C.F. ), con Controparte_2 P.IVA_2
sede in Milano, Via San Prospero n. 4 (doc. B);
• (CF. e P.IVA ), con sede legale in Milano, via San Tomaso n. 10, CP_3 P.IVA_3
in persona del legale rappresentante pro tempore, (C.F. Parte_3
); C.F._3
• Ser. (C.F. e P. IVA ), con sede legale in Bologna, Via Dante n. 26 - CP_4 P.IVA_4
quale procuratrice speciale di (CF. e P.IVA , con sede legale Parte_4 P.IVA_5
in Conegliano (TV), via Vittorio Alfieri n. 1 (doc. C) - in persona del legale rappresentante pro tempore, (C.F. ); CP_5 C.F._4
• (CF. e P.IVA , con sede legale in Dalmine CP_6 P.IVA_6 P.IVA_7
(BG), Piazza Caduti 6 Luglio 1944 n. 1, in persona degli Avv.ti Marco Maria Domenico Tajana
(C.F. e FR PE OL (C.F. ), C.F._5 C.F._6
procuratori speciali delegati dal legale rappresentante pro tempore, Michele Della Briotta (C.F.
(doc D); C.F._7
• (CF. e P.IVA ), con sede legale in Bologna, via Luigi Carlo CP_7 P.IVA_8
Farini n. 6, in persona del legale rappresentante pro tempore, (C.F. Parte_5
); C.F._8
1 tutti assistiti e rappresentati, in forza di procure rilasciate ai sensi dell'art. 83, 3° comma c.p.c., su fogli separati ed allegati al ricorso introduttivo (sub E, F, G, H, I), dagli Avv.ti Prof. Gianluca
Guerrieri (C.F. - PEC , Maria C.F._9 Email_1
PI (C.F. - PEC e IC ZI C.F._10 Email_2
(C.F. - PEC , anche in via disgiunta C.F._11 Email_3
fra loro, e domiciliati presso il loro studio (Studio Legale Prof. Avv. Gianluca Guerrieri), in
Bologna, Via Arienti n. 4;
RICORRENTI
E
Avv. PAOLO CEVOLANI (C.F. ), convenuto nella qualità di commissario C.F._12
straordinario (rectius, commissario liquidatore) delle cc.dd. società del Gruppo Fochi, partitamente indicate in ricorso, rappresentato e difeso dall'avv. ANDREA CARROLI, presso il cui studio in
PIAZZA GALILEO 4 BOLOGNA è elettivamente domiciliato, giusta procura in calce
(collazionata telematicamente) alla comparsa costitutiva;
Dott. (C.F. ), convenuto nella qualità di commissario Controparte_8 C.F._13
straordinario (rectius, commissario liquidatore) delle cc.dd. società del Gruppo Fochi, partitamente indicate in ricorso, rappresentato e difeso dall'Avv. Vittorio Bologni unitamente e disgiuntamente all'Avv. Simona Melani, con domicilio digitale eletto presso lo studio dei difensori, giusta procura in calce (collazionata telematicamente) alla comparsa costitutiva;
RESISTENTI
E
Dott.ssa Laura Maria Concetta MO TR (C.F. , nella qualità di C.F._14
commissario straordinario (rectius, commissario liquidatore) delle cc.dd. società del Gruppo Fochi, partitamente indicate in ricorso;
RESISTENTE (contumace)
CONCLUSIONI: “In punto di procedibilità della domanda come formulata, con ricorso introduttivo (rito semplificato) di giudizio di cognizione ordinaria avanti all'intestato Tribunale, il
GI invita parte ricorrente a contraddire, precisando che l'invocata norma (art. 117 L.F.) di cui si chiede l'applicazione è inserita in contesto endo-concorsuale; parte ricorrente chiarisce di aver inteso, come effettivamente fatto, promuovere una domanda di cognizione ordinaria, seppur con rito semplificato, avanti al Tribunale territorialmente competente, che accertasse il diritto dei creditori istanti, già ammessi al passivo e sulla base del piano di riparto come cristallizzato in sede
2 concorsuale, alla distribuzione, mediante supplemento di riparto, delle somme non reclamate nei termini di legge dai creditori irreperibili, in applicazione dell'art. 117 LF post novella del 2006 ritenuto applicabile nei termini di cui al ricorso e memorie integrative depositate;
ciò in considerazione del fatto che non esiste più una procedura concorsuale (chiusa da oltre 5 anni) nella quale poter avanzare la domanda in oggetto, ritenuta, pertanto, di competenza dell'adito
Giudice in sede di cognizione ordinaria, vertendosi in materia di accertamento del diritto soggettivo di soddisfazione del credito come accertato/ammesso in sede concorsuale;
in ordine ai soggetti destinatari della domanda di cognizione in oggetto e correlata eccezione di difetto di legittimazione passiva, ribadisce che le somme risultano allo stato non assegnate al FUG ma giacenti presso i depositi bancari ed un c/c bancario indicati a pag. 3,4 e 5 della comparsa di costituzione il cui svincolo (per i successivi pagamenti) compete ai suddetti Commissari CP_8
convenuti in giudizio;
il difensore di precisa che a fronte della diffida stragiudiziale delle CP_8 odierne parti ricorrenti di procedere alla distribuzione delle somme in “deposito irreperibili” in favore delle stesse, i Commissari, richieste istruzioni al competente Organo amministrativo, hanno trasmesso a mezzo pec all'avv. Guerrieri in data 28.04.2023 la nota ministeriale del 20.04.2023 richiamata nelle comparse costitutive di entrambi ed allegata al doc.
1. Il difensore del dott.
LA, su richiesta del GI, precisa che la chiusura delle amministrazioni straordinarie delle società del gruppo Fochi, pacificamente non più attive, è avvenuta per integrale ripartizione dell'attivo, ma ricorda, a memoria, che non si è proceduto alla formale cancellazione delle società del gruppo o di alcune di esse dal registro delle imprese per la presenza di alcune cause pendenti.
Le parti, chiarito e precisato quanto sopra, discutono la causa e precisano le conclusioni riportandosi ai rispettivi atti costitutivi e memorie autorizzate” (cfr. verbale ex art. 281 sexies c.p.c. dell'udienza del 30.01.2025).
FATTO
Con ricorso ex art. 281 decies c.p.c., depositato in data 10.05.2023, le società ricorrenti in epigrafe hanno convenuto in giudizio il dott. la dott.ssa Laura Maria Concetta Controparte_8
MO TR e l'avv. Paolo LA, nella qualità di Commissari liquidatori di nomina ministeriale delle società costituenti il c.d. Gruppo Fochi avanti all'intestato Tribunale (che ha reso la dichiarazione di insolvenza della prima società del suddetto Gruppo), per sentire
“accertare il loro diritto di vedersi pagare, dai commissari liquidatori odierni convenuti (i
Commissari), ex art. 117 l. fall., (i) le somme … in origine destinate ai creditori irreperibili e (ii) le ulteriori somme che ciascuna di dette Società dovrebbe ricevere da ognuna delle Società sue
Debitrici in applicazione del medesimo art. 117 l. fall.; somme che – a quanto consta (e v. infra)
- dovrebbero ammontare ad un importo non inferiore ad euro 36.000.000,00” e per l'effetto
3 “condannare i Commissari ad effettuare i pagamenti di cui supra, sub a), previo espletamento di tutti gli incombenti a tal fine richiesti dalla legge”, con vittoria delle spese di lite.
Si sono costituiti in giudizio i convenuti e LA, richiamando, nel merito, in CP_8 senso ostativo all'accoglimento dell'avversa domanda le istruzioni fornite ante litem dall'organo di vigilanza dell'amministrazione straordinaria del Gruppo Fochi e segnatamente la nota del
20.4.2023 (doc. n. 1) con la quale il Direttore della Divisione II (Amministrazione Straordinaria
Grandi Imprese in Stato di Insolvenza) del Ministero delle Imprese e del Made in Italy, preso atto del parere dell'Avvocatura dello Stato sul punto, ha concluso osservando che «trova applicazione ratione temporis la disciplina dettata dall'art. 117 l. fall., nella versione anteriore alla novella introdotta nel 2006, pertanto i creditori rimasti insoddisfatti non hanno diritto di ottenere l'assegnazione delle somme non riscosse dai creditori irreperibili … come oggi invece previsto dall'art. 117, comma 4, L. fall.”.
Conseguentemente, i commissari sono stati invitati, con la citata nota, «ad attivarsi affinché i depositari delle somme in argomento versino quanto in loro possesso al Fondo Unico Giustizia, ai sensi dell'art. 2, comma 2, lett. c-ter del DL n. 143/2008».
Sulla base delle suddette premesse, il resistente avv. LA ha concluso “rimettendosi a giustizia”, mentre il dott. ha chiesto il rigetto della domanda, “in rito per carenza di CP_8 legittimazione passiva” del resistente e “nel merito per infondatezza della domanda introduttiva”.
Non si è costituita in giudizio la resistente dott.ssa MO TR, della quale, incidenter tantum, è stata dichiarata la contumacia dal precedente GI all'udienza dell'11.04.2024
(pervenuta informalmente la notizia del decesso di quest'ultima, nessuna parte ha fornito in atti documentazione comprovante detta circostanza).
Quindi la causa, istruita documentalmente, all'udienza del 30.01.2025 (frattanto mutato il GI)
è stata discussa ex art. 281 sexies c.p.c. con precisazione delle conclusioni come in epigrafe trascritte e deposito della presente sentenza ai sensi dell'art. 281 sexies ult.c. c.p.c. ratione temporis applicabile (entro 30 giorni dall'udienza).
DIRITTO
1- In limine.
Una breve premessa ricostruttiva appare necessaria.
Con decreti ministeriali emessi a partire dal 23/07/1995 e fino al 23/07/19991 le 31 società costituenti il cosiddetto Gruppo Fochi sono state sottoposte alla procedura di amministrazione
CP_1 1 Segnatamente: – DM 23/06/1995; – DM 27/07/1995; Controparte_9 Controparte_10
– DM 27/07/1995; – DM 27/07/1995; – DM
[...] Controparte_12 Controparte_13 4 straordinaria delle grandi imprese in crisi, nel vigore della legge PR (d.l. 26/1979, convertito in legge con l. 95/1979).
Nel corso della procedura, in data 4/04/2007, gli originari commissari liquidatori sono stati sostituiti con gli odierni convenuti con decreto ministeriale (ex MISE).
A seguito di approvazione dei piani di riparto e distribuzione dell'attivo, per ciascuna società del gruppo è stato emesso decreto ministeriale di chiusura dall'allora competente Ministero dello
Sviluppo Economico di concerto con il Ministero dell'economia e finanze (cfr. decreti resi tra il
6/12/2017 al 24/01/2018 in atti), cui ha fatto seguito il deposito, tra dicembre 2017 e marzo 2018, presso Cassa di Risparmio di Ravenna, Cassa di Risparmio di Bologna (ora Intesa SanPaolo) e delle somme spettanti ai c.d. creditori irreperibili di venticinque delle trentuno società del CP_14
gruppo.
Decorsi cinque anni dagli adempimenti di cui sopra, l'ammontare delle somme giacenti sui conti deposito e c/c intestati agli irreperibili è risultato essere, complessivamente, pari ad oltre €
36.000.000,00 (cfr. prospetto analitico a pag.3 e 4 della comparsa costitutiva del resistente
. CP_8
Indi, con diffida del 26/04/2023 le odierne società ricorrenti hanno chiesto ai commissari convenuti di procedere al pagamento in loro favore delle somme in deposito irreperibili, in ossequio alla previsione di cui all'art. 117 l. fall., come novellato nel 2006 (DOC 2 fascicolo . CP_8
A fronte del diniego dei suddetti commissari, motivato sulla base del decreto del direttore generale del MIMIT del 20/04/2023 sopra richiamato (cfr. corrispondenza DOC. 3), gli odierni ricorrenti hanno adito l'intestato Tribunale ordinario “ al fine, fra l'altro, di vedere rimosso”, nella presente sede di cognizione ordinaria (come ribadito all'udienza di discussione), “ogni dubbio circa il loro diritto di vedersi corrisposti sin d'ora, pro quota, da ciascuna delle Società loro debitrici, sia
l' sia il ”, come da conclusioni in epigrafe trascritte. Controparte_15 Controparte_16
2- Sulla procedibilità della domanda
Tanto premesso, alla stregua della ricostruzione di parte ricorrente, sussisterebbe il diritto
(soggettivo) delle società ricorrenti “di vedersi pagare, dai commissari liquidatori odierni convenuti
27/07/1995; – DM 5/09/1955; – DM 5/09/1995; Controparte_17 Controparte_18 CP_19
– DM 5/09/1995; – DM 5/09/1995; –
[...] Controparte_20 Controparte_21 DM 19/09/1995; – DM 19/09/1995; – DM 19/09/1995; Controparte_22 Controparte_23
– - 19/09/1995; - 19/09/1995; Controparte_24 Controparte_25 CP_26 [...]
– DM 19/09/1995; – DM 19/09/1995; Controparte_27 Controparte_28 [...]
– DM 19/09/1995; – DM 3/10/1995; – DM Controparte_29 Controparte_30 Controparte_31 3/10/1995; – DM 3/10/1995; – DM 3/10/1995; Controparte_32 Controparte_33
– DM 29/11/1995; – DM 5/01/1996; Controparte_34 CP_35 [...]
– DM 23/01/1996, – DM 23/01/1996, – DM 22/07/1996; Controparte_36 CP_37 CP_38 CP_39 Controparte_4
– DM 5/12/1996; – DM 5/12/1996;
[...] Controparte_41 Controparte_42
– DM 8/03/1999; – DM 23/07/1999. CP_43 5 (i Commissari), ex art. 117 l. fall. ….. le somme che, sulla base dei piani di riparto di ciascuna di dette Società loro Debitrici (tutte appartenenti al c.d. gruppo Fochi), erano in origine destinate ai creditori irreperibili e le ulteriori somme che ciascuna di dette Società dovrebbe ricevere da ognuna delle Società sue Debitrici in applicazione del medesimo art. 117 l. fall.; somme che – a quanto consta dovrebbero ammontare ad un importo non inferiore ad euro 36.000.000,00”.
A sostegno della domanda e, dunque, della ritenuta applicazione ratione temporis dell'articolo 117 della L.F così come novellato dal d.Lgs 5/2006, le società ricorrenti assumono che:
- “ a) il rinvio dinamico di una fonte normativa (nella fattispecie, la Legge PR: c.d. legge a quo) ad altra fonte normativa (nella fattispecie, la legge fallimentare;
c.d. legge ad quem) non è, per definizione, un rinvio che, in sé e per sé, possa e debba essere riferito anche alla disciplina transitoria eventualmente contenuta all'interno della terza, diversa fonte normativa che poi in effetti, nel corso del tempo, modifichi la legge ad quem (nella fattispecie, il d. lgs. 5/2006; la c.d. legge novellatrice);
- b) nella fattispecie esaminata, come ovvio, la disciplina transitoria di cui al d. lgs. 5/2006 è applicabile alle sole procedure di fallimento;
per le procedure di amministrazione straordinaria essendo dettata una disciplina transitoria ad hoc;
- c) la naturale sussistenza, all'interno del d.lgs. 5/2006 e del d.lgs. 270/1999, di una disciplina transitoria certo non può impedire di ritenere mobile e dinamico, e non fisso e statico, il rinvio, di cui alla Legge PR, all'intera disciplina della liquidazione coatta amministrativa e, comunque, all'art. 213 l. fall. e, per il tramite di questo, all'art. 117 l. fall.; tanto più che la fonte novellatrice rappresentata dal d. lgs. 5/2006, dando vita ad una riforma organica del diritto fallimentare, nella fattispecie considerata ha modificato la legge ad quem con riferimento ad un'ampia pluralità di norme, sì che la disciplina transitoria ivi dettata si riferisce a dette norme nel loro complesso e non è, certo, espressione di un preciso disegno del legislatore riferito soltanto allo specifico articolo oggetto del rinvio de quo (nella fattispecie, l'art. 117 l. fall.);
d) d'altronde, nell'ottica del legislatore, le nuove versioni di articoli di legge già vigenti rappresentano, per definizione, una soluzione normativa più efficiente o, comunque, più equilibrata e più convincente di quella rappresentata dalle precedenti versioni di detti articoli, sì che la disciplina transitoria dettata dalla fonte novellatrice (il d. lgs. 5/2006) della legge ad quem (la legge fallimentare), nel limitare ratione temporis l'applicazione della nuova versione degli articoli novellati della stessa legge ad quem (nel caso di specie, l'art. 117 l. fall.), deve considerarsi, di regola, di stretta interpretazione;
i rinvii ad altre norme di legge dovendo, correlativamente, considerarsi, di regola, mobili e dinamici, e non fissi e statici;
e ciò, a fortiori, ove la soluzione normativa rappresentata dalla nuova versione dell'articolo oggetto di rinvio -
6 come supra dimostrato - sia conforme ai principi generali del sistema e non conduca al sacrificio di alcuno fra i consociati degno di ricevere, dall'ordinamento, particolare tutela”.
Si richiamano, a supporto delle suesposte conclusioni, talune circolari e provvedimenti emessi in sede pretoria (cfr. circolare della IV Sezione del Tribunale di Bologna dott. risalente al Per_1
2008 e taluni provvedimenti resi, in sede fallimentare, dal Tribunale di Padova e Milano).
Inoltre, nella prospettazione attorea, confermerebbe quanto sopra (ingenerando un 'legittimo affidamento' sul punto) la circostanza che “ancor prima di essere resi edotti circa la sussistenza di creditori irreperibili ex art. 117 l. fall. (i Creditori Irreperibili), i Commissari – all'atto della comunicazione dei piani di riparto di cui all'art. 213 l. fall. – (abbiano) invitato i creditori di ciascuna Società a presentare, ove ritenuto opportuno, la richiesta di vedersi assegnate le somme risultanti, da ciascun piano di riparto, a favore dei Creditori Irreperibili (l'Attivo Irreperibili); ciò, facendo correttamente applicazione dell'art. 117 l. fall. (richiamato dal citato art. 213 l. fall.) e, in particolare, del precetto dettato da tale articolo nella versione (anch'essa novellata dal citato d. lgs. 5/2006) in vigore alla data della predisposizione e dell'esecuzione dei singoli piani di riparto (e
v., in particolare, il disposto del comma quarto), o, comunque, dei principi che la giurisprudenza più attenta ha ritenuto applicabili anche alle fattispecie regolate dal previgente art. 117 l. fall.”.
Con la conseguenza che “a fronte di tale invito, ognuna delle odierne esponenti ha richiesto, per ciascuna delle Società di cui è creditrice, l'assegnazione delle predette somme, divenendo parte del novero dei cc.dd. Creditori Richiedenti (e v. i documenti citati di seguito, …); novero al quale quindi appartengono, per ciascuna Società in a.s., altre Società in a.s. titolari di crediti infragruppo (i Crediti Infragruppo) nei suoi confronti, sì che ciascuna Società in a.s., non appena ogni Società sua debitrice distribuirà gli importi in origine destinati ai Creditori Irreperibili, avrà da distribuire – in aggiunta alle somme facenti attualmente parte del suo attivo e accantonate, negli ultimi cinque anni, a favore dei Creditori Irreperibili - un surplus di attivo (il Surplus di Attivo) che, alla data di chiusura della relativa procedura, non era preso in considerazione nel suo piano di riparto”.
Ciò premesso, ritiene l'adito Tribunale che la domanda in esame, come proposta, sia improcedibile nella presente sede, in quanto suscettibile di essere avanzata, in prima istanza, solo avanti alla competente autorità di vigilanza della procedura concorsuale in esame e con le garanzie del contraddittorio endo-concorsuale ratione temporis applicabili.
In altri termini, non si ritiene proponibile in sede di cognizione ordinaria una domanda di accertamento dell'asserito “diritto di ciascuna delle odierne ricorrenti di vedersi distribuito, pro quota, da ognuna delle Società sue Debitrici, l'Attivo Irreperibili ed un surplus di attivo” in forza di una norma stricto sensu endo-concorsuale, quale quella in esame (art. 117 LF), estrapolandola,
7 tuttavia, dalla sede concorsuale sua propria e finanche prescindendo dai provvedimenti, neppure richiesti in prima istanza e/o espressamente impugnati, dell'autorità preposta alla direzione della
(vigilanza sulla) procedura (cfr. ex multis Cass. ord. n. 4514/2019, Cass. n. 5618/2020, Cass. n.
9858/2021, tutte ordinanze scaturite da ricorsi straordinari avverso provvedimenti resi dal Tribunale fallimentare in sede di reclamo ex art. 26 L. fall confermativi del provvedimento del GD di rigetto dell'istanza ex art. 117 LF avanzata dai c.d. creditori 'richiedenti' per la distribuzione delle somme accantonate in favore degli irreperibili).
L'acclarata improponibilità/improcedibilità della domanda consente di assorbire ogni ulteriore rilievo in punto di carenza di integrità del contraddittorio e difetto di legittimazione passiva dei
Commissari, come evocati in giudizio, quali organi asseritamente legittimati ad effettuare i pagamenti ( e riparti supplementari) pur in assenza del provvedimento autorizzatorio dell'autorità di vigilanza (cfr. ex multis, Cass. 37847/2021 sulla non necessità di disporre l'integrazione del contraddittorio nei confronti dei litisconsorti necessari pretermessi, in ossequio al principio di ragionevole durata del processo, laddove risulti ab initio improponibile/inammissibile la domanda come proposta).
3- Ad abundantiam, nel merito
Ed ancora, anche laddove la domanda come proposta avesse superato il vaglio di ammissibilità/procedibilità, ritiene l'adito Giudice, in linea con il parere motivato dell'organo di vigilanza della procedura concorsuale in esame (allegato dai commissari), che essa non avrebbe potuto trovare accoglimento, stante la ritenuta applicabilità, al caso di specie, ratione temporis, della disciplina della l. n. 95/1979 che rinviava a quella della liquidazione coatta amministrativa e dunque alla normativa dettata dall'art. 117, vecchia formulazione (per effetto del rinvio operato dall'art. 213, ultimo comma, l. fall.).
Contrariamente, infatti, a quanto assunto da parte ricorrente (in punto di rinvio mobile), merita integrale condivisione l'ormai 'univoco' orientamento della giurisprudenza di legittimità (cfr. ex multis Cass. ord. n. 4514/2019, Cass. n. 5618/2020, nonché Cass. n. 9858/2021) a mente del quale “nel caso di dichiarazione di fallimento anteriore all'entrata in vigore della introduzione dell'art. 117, comma 5, l. fall. ad opera dell'art. 107 d. lgs. n. 5 del 2006,” (o nella specie, mutatis mutandis, decreto che dispone l'amministrazione straordinaria, equiparato al decreto che ordina la liquidazione coatta amministrativa;
cfr. art. 1 DL n. 26/1979) “non trova applicazione la disciplina così come innovata, dovendo, invece, ritenersi applicabile quella previgente sulle forme dei depositi giudiziari ai sensi dell'art. 2 del r.d. n. 149 del 1910 presso l'ufficio postale incaricato del relativo servizio e dell'art. 2 del d. l. n. 143 del 2008, convertito con modificazioni
8 dalla l. n. 181 del 2008, sulla devoluzione al Fondo unico giustizia delle somme non reclamate entro cinque anni” (cfr. Sez. 1, Ordinanza n. 4514 del 14/02/2019).
La perentorietà di siffatta conclusione è stata più volte ribadita (ed ampiamente argomentata) in sede di legittimità, anche in fattispecie analoga a quella in esame.
In dettaglio, con ordinanza n. 37059/2021 del 26.11.2021 la Suprema Corte ha dichiarato inammissibili ex art. 360 bis co. 1 c.p.c. “sulla base della consolidata giurisprudenza espressa da questa Corte” i motivi di ricorso formulati da una società creditrice di una amministrazione straordinaria (fondati sulla asserita violazione e falsa applicazione del combinato disposto degli artt. 117 terzo comma, testo previgente, 150 DLGS 5/2006 in relazione agli artt. 47, primo comma, e 3 Cost. e art. 1 Protocollo addizionale della Carta dei diritti fondamentali dell'uomo) al fine di ottenere la cassazione del decreto del Tribunale di Piacenza del 2020 , con il quale il
Tribunale fallimentare (adito in sede di reclamo ex art. 26 LF avverso il provvedimento del G.D. che aveva negato l'assegnazione ai creditori 'richiedenti' delle somme depositate in favore degli irreperibili in procedura di amministrazione straordinaria ex l.95/1979) ha confermato la conclusione cui era pervenuto il G.D., secondo cui la nuova formulazione dell'art. 117 l. fall. invocata dai ricorrenti (con annesso diritto di accrescimento in favore degli altri creditori di cui ai commi 4 e 5) non trovava applicazione ratione temporis, in quanto introdotta dal d.lgs. n.
5/2006 (art. 107) il cui art. 150, nel dettare la disciplina transitoria, disponeva espressamente ed inequivocabilmente l'applicazione della legge anteriore per le procedure di fallimento e di concordato pendenti alla data di entrata in vigore della suddetta legge.
Con la citata ordinanza la S.C. ribadisce, altresì, che “La disciplina di cui all'art. 117, comma 3,
l. fall., antecedente alle modifiche di cui all'art. 107, d.lgs. n. 5 del 2006 (che ha introdotto i commi 4 e 5 della predetta norma), nel prevedere l'efficacia liberatoria del deposito presso
l'istituto di credito, escludendo la possibilità di un riparto supplementare delle somme spettanti ai creditori che non si siano presentati a riscuoterle o che siano rimasti irreperibili, non contrasta con l'art. 1 Primo Protocollo aggiuntivo alla CEDU, in quanto relativa a somme definitivamente fuoriuscite dalla disponibilità del fallimento e rispetto alle quali i creditori rimasti insoddisfatti non sono titolari di alcun diritto e non possono lamentare alcuna privazione della proprietà” (cfr. funditus sul punto ampia ricostruzione in Cass. n. 4514/2019).
Né, come in più occasioni chiarito dalla Suprema Corte, “l'adozione di differenti criteri normativi succedutisi nel tempo” (per la risoluzione della problematica concernente la destinazione delle somme accantonate in favore dei creditori irreperibili) “dà luogo ad un'ingiustificata disparità di trattamento tra creditori rimasti ugualmente insoddisfatti a seguito del riparto finale, in quanto, non configurandosi la redistribuzione delle predette somme come
9 una scelta costituzionalmente obbligata, l'inapplicabilità della disciplina introdotta dall'art. 107 del d.lgs. n. 5 del 2006 alle procedure concorsuali apertesi in data anteriore alla sua entrata in vigore costituisce espressione di una scelta discrezionale del legislatore, ispirata ad un discrimine temporale non arbitrario, rappresentando il decorso del tempo un valido elemento di diversificazione delle situazioni giuridiche” (cfr. Cass., Sez. I, 4/12/2015, n. 24727; 13/07/2015,
n. 14594; 1/12/2010, n. 24395; cfr. funditus Cass. 4514/2019).
Corollario di quanto sopra è, dunque, la declaratoria di improponibilità/improcedibilità della domanda, come proposta;
domanda, in ogni caso, infondata nel merito, alla stregua della consolidata giurisprudenza di legittimità sopra richiamata.
4- Sulle spese di lite
Le spese di lite, liquidate in dispositivo ai minimi tabellari in ragione del rito semplificato adoperato, natura documentale della controversia (esclusa fase istruttoria) e pronuncia in rito
(scaglione: valore indeterminabile, come allegato, ma 'di particolare importanza'), seguono la soccombenza nei rapporti tra parte ricorrente ed il resistente sono integralmente CP_8
compensate nei rapporti con il resistente LA, avuto riguardo al tenore delle conclusioni da quest'ultimo rassegnate.
P.Q.M.
Il Tribunale di Bologna, Sezione IV civile, nella composizione in epigrafe, definitivamente pronunciando, rigettata e/o assorbita ogni ulteriore domanda e/o eccezione, così provvede:
1) DICHIARA improcedibile la domanda come formulata avanti all'adito Tribunale in sede di cognizione ordinaria;
2) CONDANNA le società ricorrenti, in persona dei rispettivi legali rappresentanti p.t., in solido tra loro, alla refusione, in favore del resistente delle spese di lite, Controparte_8 liquidate in € 6.023,00 per compensi professionali, oltre rimborso spese generali del 15% ed accessori (IVA e CPA) di legge
3) COMPENSA le spese di lite tra parte ricorrente ed il resistente LA.
Così deciso in Bologna, in data 3/03/2025 IL Giudice Roberta Vaccaro
10