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Sentenza 7 ottobre 2025
Sentenza 7 ottobre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Patti, sentenza 07/10/2025, n. 977 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Patti |
| Numero : | 977 |
| Data del deposito : | 7 ottobre 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE DI PATTI
Il Tribunale di Patti, sezione civile, riunito in camera di consiglio in persona dei seguenti
Magistrati:
dott. AR PE Presidente dott.ssa OS BU Giudice rel. dott.ssa Rosalia Russo Femminella Giudice
ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile iscritta al N. 1095/2024 R.G., promossa da nato a [...] il [...] e residente in [...]
Consolare Antica n 139, C.F. , elettivamente domiciliato in Brolo C.F._1
(ME), via S. Quasimodo n.1 presso lo studio dell'avv. Carmelina Giuffrè, che lo rappresenta e lo difende, giusta procura in atti;
-ricorrente contro nata a [...] il [...] e residente a [...]in C. da Controparte_1
Maina n. 291, C. F. , elettivamente domiciliata in Capo d'Orlando Via C.F._2
F. Crispi n. 39, presso lo studio dell'avv. Graziella Collovà, che la rappresenta e difende giusta procura in atti;
-resistente
PUBBLICO MINISTERO presso il Tribunale di Patti
OGGETTO: cessazione degli effetti civili del matrimonio
1 FATTO E DIRITTO
, premettendo di avere contratto matrimonio concordatario con Parte_1 CP_1
in data 4.9.1996 - trascritto nel registro degli atti di Matrimonio del Comune di Capo
[...]
d'Orlando Atto n. 30, P.II, Serie A, anno 1996 - che dall'unione erano nate le figlie Per_1 in data 29.7.2001 e in data 6.9.2004, che il Tribunale di aveva omologato la Per_2 CP_2 separazione con decreto n. 4875/2015 depositato in data 10.6.2015 e che, da allora, la separazione tra i coniugi si era protratta ininterrottamente in quanto la comunione materiale e spirituale era definitivamente cessata, ha chiesto all'adìto Tribunale la declaratoria della cessazione degli effetti civili del matrimonio alle condizioni indicate nell'atto introduttivo.
, costituitasi in giudizio, non si è opposta alla domanda di cessazione degli Controparte_1 effetti civili del matrimonio concordatario e, contestando quanto asserito dalla controparte, ha chiesto l'aumento dell'assegno di mantenimento per le figlie, con versamento diretto da parte del datore di lavoro.
Il Giudice delegato, dopo avere sentito i coniugi ed esperito invano il tentativo di conciliazione, ha assunto la causa in decisione riservando di riferire al Collegio.
Fatta questa premessa ritiene il Collegio che, alla luce delle risultanze processuali, debba essere pronunciata la cessazione degli effetti civili del matrimonio concordatario.
Invero in tema di divorzio, verificato che la comunione materiale e spirituale tra i coniugi è venuta meno tale da rendere impossibile il suo ricostituirsi, e sempre che ricorrano i presupposti richiesti dall'art.3 della legge n. 898/1970, deve essere emessa la sentenza di scioglimento del matrimonio civile o di cessazione degli effetti civili del matrimonio concordatario.
La legge sul divorzio dispone che se la comunione spirituale e materiale tra i coniugi non possa essere ricostituita, e sempre che la separazione si sia protratta ininterrottamente per un certo periodo di tempo, la domanda di divorzio deve essere accolta.
Nella fattispecie in esame le parti all'udienza tenutasi davanti al Giudice delegato hanno manifestato la chiara ed inequivoca volontà di far venire meno il vincolo coniugale e la separazione tra le parti si è protratta, senza interruzioni, per tutto il tempo richiesto dalla legge.
Ricorre pertanto il presupposto per dichiarare la cessazione degli effetti civili del matrimonio ai sensi dell'art. 2 della legge sul divorzio e successive modifiche.
È peraltro documentalmente provato che tra i coniugi è intervenuta la separazione consensuale, omologata con decreto emesso dal Tribunale di Patti e che dall'udienza di comparazione dei coniugi in quel procedimento alla data di deposito del ricorso è decorso il
2 termine di legge per la proponibilità dell'azione ex art. 3 n. 2, lett. b, della legge n. 898/1970, come successivamente modificata.
Sulla base di quanto esposto e tenuto conto della richiesta concorde delle parti deve essere pronunciata la cessazione degli effetti civili del matrimonio concordatario, con rimessione del procedimento sul ruolo istruttorio per la prosecuzione del giudizio.
P.Q.M.
Il Tribunale di Patti, in composizione collegiale, non definitivamente pronunciando nel giudizio iscritto al n. 1095/2024 R.G., così provvede:
1 dispone la cessazione degli effetti civili del matrimonio concordatario contratto da e Parte_1 Controparte_1
2 ordina all'Ufficiale dello Stato civile del Comune di Capo d'Orlando di procedere all'annotazione della presente sentenza;
3 rimette la causa sul ruolo come da separata ordinanza;
4 riserva la liquidazione delle spese alla sentenza definitiva.
Così deciso in Patti, nella camera di consiglio del 7.10.2025
Il Giudice est. Il Presidente
OS BU AR PE
3
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE DI PATTI
Il Tribunale di Patti, sezione civile, riunito in camera di consiglio in persona dei seguenti
Magistrati:
dott. AR PE Presidente dott.ssa OS BU Giudice rel. dott.ssa Rosalia Russo Femminella Giudice
ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile iscritta al N. 1095/2024 R.G., promossa da nato a [...] il [...] e residente in [...]
Consolare Antica n 139, C.F. , elettivamente domiciliato in Brolo C.F._1
(ME), via S. Quasimodo n.1 presso lo studio dell'avv. Carmelina Giuffrè, che lo rappresenta e lo difende, giusta procura in atti;
-ricorrente contro nata a [...] il [...] e residente a [...]in C. da Controparte_1
Maina n. 291, C. F. , elettivamente domiciliata in Capo d'Orlando Via C.F._2
F. Crispi n. 39, presso lo studio dell'avv. Graziella Collovà, che la rappresenta e difende giusta procura in atti;
-resistente
PUBBLICO MINISTERO presso il Tribunale di Patti
OGGETTO: cessazione degli effetti civili del matrimonio
1 FATTO E DIRITTO
, premettendo di avere contratto matrimonio concordatario con Parte_1 CP_1
in data 4.9.1996 - trascritto nel registro degli atti di Matrimonio del Comune di Capo
[...]
d'Orlando Atto n. 30, P.II, Serie A, anno 1996 - che dall'unione erano nate le figlie Per_1 in data 29.7.2001 e in data 6.9.2004, che il Tribunale di aveva omologato la Per_2 CP_2 separazione con decreto n. 4875/2015 depositato in data 10.6.2015 e che, da allora, la separazione tra i coniugi si era protratta ininterrottamente in quanto la comunione materiale e spirituale era definitivamente cessata, ha chiesto all'adìto Tribunale la declaratoria della cessazione degli effetti civili del matrimonio alle condizioni indicate nell'atto introduttivo.
, costituitasi in giudizio, non si è opposta alla domanda di cessazione degli Controparte_1 effetti civili del matrimonio concordatario e, contestando quanto asserito dalla controparte, ha chiesto l'aumento dell'assegno di mantenimento per le figlie, con versamento diretto da parte del datore di lavoro.
Il Giudice delegato, dopo avere sentito i coniugi ed esperito invano il tentativo di conciliazione, ha assunto la causa in decisione riservando di riferire al Collegio.
Fatta questa premessa ritiene il Collegio che, alla luce delle risultanze processuali, debba essere pronunciata la cessazione degli effetti civili del matrimonio concordatario.
Invero in tema di divorzio, verificato che la comunione materiale e spirituale tra i coniugi è venuta meno tale da rendere impossibile il suo ricostituirsi, e sempre che ricorrano i presupposti richiesti dall'art.3 della legge n. 898/1970, deve essere emessa la sentenza di scioglimento del matrimonio civile o di cessazione degli effetti civili del matrimonio concordatario.
La legge sul divorzio dispone che se la comunione spirituale e materiale tra i coniugi non possa essere ricostituita, e sempre che la separazione si sia protratta ininterrottamente per un certo periodo di tempo, la domanda di divorzio deve essere accolta.
Nella fattispecie in esame le parti all'udienza tenutasi davanti al Giudice delegato hanno manifestato la chiara ed inequivoca volontà di far venire meno il vincolo coniugale e la separazione tra le parti si è protratta, senza interruzioni, per tutto il tempo richiesto dalla legge.
Ricorre pertanto il presupposto per dichiarare la cessazione degli effetti civili del matrimonio ai sensi dell'art. 2 della legge sul divorzio e successive modifiche.
È peraltro documentalmente provato che tra i coniugi è intervenuta la separazione consensuale, omologata con decreto emesso dal Tribunale di Patti e che dall'udienza di comparazione dei coniugi in quel procedimento alla data di deposito del ricorso è decorso il
2 termine di legge per la proponibilità dell'azione ex art. 3 n. 2, lett. b, della legge n. 898/1970, come successivamente modificata.
Sulla base di quanto esposto e tenuto conto della richiesta concorde delle parti deve essere pronunciata la cessazione degli effetti civili del matrimonio concordatario, con rimessione del procedimento sul ruolo istruttorio per la prosecuzione del giudizio.
P.Q.M.
Il Tribunale di Patti, in composizione collegiale, non definitivamente pronunciando nel giudizio iscritto al n. 1095/2024 R.G., così provvede:
1 dispone la cessazione degli effetti civili del matrimonio concordatario contratto da e Parte_1 Controparte_1
2 ordina all'Ufficiale dello Stato civile del Comune di Capo d'Orlando di procedere all'annotazione della presente sentenza;
3 rimette la causa sul ruolo come da separata ordinanza;
4 riserva la liquidazione delle spese alla sentenza definitiva.
Così deciso in Patti, nella camera di consiglio del 7.10.2025
Il Giudice est. Il Presidente
OS BU AR PE
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