Decreto cautelare 10 gennaio 2025
Ordinanza cautelare 31 gennaio 2025
Ordinanza cautelare 10 aprile 2025
Sentenza 5 febbraio 2026
Commentari • 0
Sul provvedimento
| Citazione : | TAR Roma, sez. 1B, sentenza 05/02/2026, n. 2239 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Tribunale amministrativo regionale - Roma |
| Numero : | 2239 |
| Data del deposito : | 5 febbraio 2026 |
| Fonte ufficiale : |
Testo completo
N. 02239/2026 REG.PROV.COLL.
N. 00328/2025 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio
(Sezione Prima Bis)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 328 del 2025, proposto da
-OMISSIS-, rappresentato e difeso dagli avvocati Giorgio Nazzi e Silvia Corradini, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
contro
Ministero della Difesa, in persona del Ministro pro tempore, rappresentato e difeso dall'Avvocatura Generale dello Stato, presso la quale sono domiciliati ex lege in Roma, via dei Portoghesi, 12;
per l’annullamento
1) del decreto dirigenziale n. M_D AB05933 REG2024 -OMISSIS-del 12.11.2024 di decadenza della ferma prefissata quadriennale dell’Esercito;
2) del provvedimento di esclusione dall’immissione nel ruolo dei volontari in servizio permanente dell’Esercito 2024, dei volontari in ferma prefissata quadriennale reclutati ai sensi del decreto legislativo 15 marzo 2010 n. 66 ed altri provvedimenti conseguenti.
Visti il ricorso e i relativi allegati;
Visto l'atto di costituzione in giudizio del Ministero della Difesa;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore nell'udienza pubblica del giorno 22 dicembre 2025 il dott. LA AN e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.
FATTO e DIRITTO
1. Il Caporal Maggiore dell’Esercito, Sig. -OMISSIS-, odierno ricorrente, in data 01.02.2021, quando era al tempo un VFP1, presentava, apposita domanda di partecipazione al concorso per titoli ed esami, per il reclutamento di 2.185 volontari in ferma prefissata quadriennale (VF) nell'Esercito, nella Marina Militare, compreso il Corpo della Capitaneria di Porto e nell'Aeronautica Militare, riservato ai VFP1 in servizio, anche in rafferma annuale (o in congedo per fine ferma), indetto per il 2020 con Decreto Interdirigenziale n. 2 del 12.02.2020, emanato dalla DGPM di concerto con il Comando Generale del Corpo delle Capitanerie di Porto.
Nella domanda l’istante nulla dichiarava in merito ad eventuali condanne riportate.
Il medesimo vinceva il predetto concorso e veniva ammesso alla ferma prefissata quadriennale con decorrenza giuridica e amministrativa dal 28.12.2020.
Approssimandosi la fine della ferma quadriennale, in data 12.3.24 il militare ha presentato domanda di partecipazione alla procedura di immissione nel ruolo dei volontari in servizio permanente dell'Esercito (VSP), per il 2024, secondo quanto previsto dalla Circolare M_D AB05933 REG2024 0079203 del 6 febbraio 2024.
Anche in quest’ultima domanda non venivano riportate dichiarazioni in merito a pendenze o condanne penali.
Tuttavia, a seguito di controlli effettuati dall’Amministrazione presso il Casellario Giudiziale, è risultato che in realtà l’odierno ricorrente, con Decreto Penale del GIP del Tribunale di Roma del 23.02.2018, divenuto esecutivo il 26.05.2020, aveva subito una risalente condanna penale per il delitto non colposo di cui all'art. 483 c.p.
Di qui l'avvio del procedimento di decadenza dalla ferma quadriennale nell’Esercito Italiano, contratta con decorrenza giuridica ed amministrativa 28.12.2020, per carenza di uno dei requisiti di partecipazione previsti “illo tempore” dal bando per VF (e cioè del requisito della assenza, in capo al candidato, di condanne per delitti non colposi); tale procedimento si è concluso con l’adozione del Decreto Dirigenziale n. M_D AB05933 REG2024 -OMISSIS-del 12.11.2024 (oggi impugnato)che ha dichiarato la decadenza del graduato dalla ferma prefissata quadriennale nell’Esercito qualificando il servizio nelle more prestato come “servizio di fatto”.
A stretto giro è quindi seguita l’adozione del provvedimento datato 27.11.2024 di esclusione del medesimo militare dalla procedure per l’immissione nel ruolo dei volontari in servizio permanente dell’Esercito - anno 2024, riservata ai volontari in ferma prefissata quadriennale (VF) reclutati ai sensi del decreto legislativo 15 marzo 2010 n. 66, alla quale lo stesso ricorrente aveva preso parte avendone titolo (doc. 2 ric.).
L’esclusione dalla procedura di immissione in s.p.e. è motivata, in primo luogo, dalla perdita, in via retroattiva, della qualità di VF, la quale costituiva titolo necessario per la partecipazione alla procedura e, in aggiunta a ciò, anche dall’assenza del requisito penale (assenza di condanne e imputazioni in atto) prescritto dalla sopracitata Circolare del 6.2.2024, paragrafo 3.
2.1. Avverso entrambi i provvedimenti lesivi il graduato ha proposto ricorso dinnanzi a questo TAR con atto notificato in data 30.12.2024 e depositato il 9.1.2025 nel quale si svolgono le seguenti censure:
I) quanto al Decreto Dirigenziale n. M_D AB05933 REG2024 -OMISSIS-del 12.11.2024 (dichiarativo della decadenza del ricorrente dalla ferma quadriennale):
A) Error in procedendo per non aver valutato, né tenuto conto del contenuto della memoria ex art. 10, comma 1 lett. b) l. 241/1990. Violazione del diritto di difesa e di partecipazione al procedimento amministrativo. Difetto di motivazione nel provvedimento e falsa applicazione dell’art. 3 della L. 241/1990 e violazione dell’art. 10 bis l. 241/1990. Eccesso di potere e sviamento. Difetto di istruttoria;
B) Violazione e falsa applicazione dell'art. 635, comma 1, lett.g), D. Lgs. 66/2010 (Codice Ordinamento Militare). Eccesso di potere per motivazione apparente del provvedimento di decadenza dalla ferma prefissata quadriennale. Eccesso di potere per ingiustizia manifesta: difetto dei presupposti per l’esclusione e sussistenza dei requisiti generali per l’ammissione alla ferma prefissata quadriennale. Erronea valutazione e travisamento dei fatti.
II) Quanto al provvedimento di esclusione dall’immissione nel ruolo dei volontari in servizio permanente dell'Esercito per il 2024, dei volontari in ferma prefissata quadriennale reclutati ai sensi del decreto legislativo 15 marzo 2010, n. 66:
C) Illegittimità derivata. Falsa applicazione dell'art. 635 e 704, D. Lgs. 66/2010 (Codice Ordinamento Militare). Assenza di validi motivi per la non ammissione della domanda di immissione nel ruolo dei volontari in servizio permanente dell'Esercito per il 2024.
D) Violazione dell'art. 2 della Costituzione - violazione dei principi di trasparenza e di pubblicità dell'agire pubblico - violazione del principio del legittimo affidamento del privato - violazione del dovere di leale collaborazione, del principio del buon andamento e del giusto procedimento amministrativo.
2.2. Il comune substrato che avvince le diverse censure si concentra sulla seguente affermazione in punto di fatto: il Caporal Maggiore -OMISSIS- è venuto a conoscenza delle ragioni del provvedimento emesso a suo carico e, cioè, di essere stato a suo tempo imputato per il reato di cui all’art. 483 c.p. in relazione all’art. 71 DPR 445 del 28 dicembre 2000 (perché con dichiarazione sostitutiva di certificazione risalente al 23.11.2024, indirizzata all’Aeronautica Militare, contestualmente alla domanda di arruolamento per 800 volontari di truppa in ferma prefissata per l’anno 2017 inviata in modalità online, falsamente attestava di essere in possesso di diploma di istruzione secondaria di secondo grado con votazione 75/100, avendo conseguito viceversa la votazione di 74/100), soltanto in occasione della notifica del provvedimento di decadenza oggi impugnato.
Ciò a causa della nullità della notifica del decreto penale di condanna avvenuto nelle mani di soggetto non convivente e non legittimato a ricevere la notifica del provvedimento penale.
In ragione di ciò ha presentato recente istanza di incidente di esecuzione ex art. 666 c.p.p. presso il Tribunale di Roma, contestando la nullità della notifica del Decreto Penale di condanna n. -OMISSIS- (doc. 4 ric.) e chiedendo la revoca del Decreto stesso e la remissione in termini ex art. 175 c.p.p. per poter proporre opposizione avverso lo stesso.
In ogni caso il risalente “falso” che viene imputato al graduato è stato, in realtà, il frutto di un mero errore materiale rivelatosi, peraltro, del tutto inefficace (“innocuo”) ai fini dell’esito del concorso in Aeronautica e, in ogni caso, privo di ogni concreta (indebita) utilità per il ricorrente in quanto egli ha poi optato per la carriera nell’Esercito (e non nell’Aeronautica), a seguito del superamento del concorso come VFP1 dell’Esercito, prima e come VF, poi.
3. Si è costituito in resistenza il Ministero della Difesa che ha depositato memoria difensiva con ampio corredo documentale nella quale si ribadisce la piena legittimità dell’operato dell’Amministrazione che si è attenuta a quanto a suo tempo disponeva l’art. 2, comma 1, lett. e) del bando del concorso per l’assunzione dei VF anno 2020 (in conformità a quanto prevedeva l’art. 635, comma 1, lett. g), c.o.m.), con riguardo all’esclusione dalla selezione dei candidati che avevano riportato condanne per delitti non colposi.
4. Con ordinanza cautelare n. -OMISSIS-del 31.1.2025, la Sezione ha interinalmente accolto la domanda cautelare del ricorrente e sospeso gli effetti dei provvedimenti impugnati in quanto ha ritenuto che “…sulla base di quanto finora allegato da parte ricorrente, può apparire plausibile che il militare possa avere soltanto tardivamente scoperto il risalente decreto penale del Tribunale Penale di Roma, divenuto esecutivo il lontano 26.5.2020 e relativo a fatti asseritamente commessi nel 2016 (reato ascritto ex art. 483 c.p.)…”.
Con la successiva ordinanza n. -OMISSIS-del 2025 la Sezione ha confermato la misura cautelare a favore di parte ricorrente dopo avere preso atto della ordinanza del G.I.P. presso il Tribunale di Roma che, quale giudice dell’esecuzione (procedimento n. -OMISSIS- sige), con provvedimento in data 22.1.2025, ha ritenuto fondato quanto dedotto dal ricorrente in merito alla non validità della risalente notifica del decreto penale di condanna n. -OMISSIS- e, per l’effetto, ha rimesso in termini l’interessato ai fini dell’opposizione al decreto penale stesso che è stato, nelle more, privato dell’esecutività.
In esecuzione del “dictum” cautelare il graduato è stato riammesso in graduatoria con riserva e, sempre con riserva, riammesso in servizio (vedi doc. 1 dep. 27.2.25).
5. In vista dell’udienza l’Avvocato del ricorrente ha presentato al Collegio in data 12.12.2025 istanza di rinvio della presente causa in attesa che venga definito il procedimento penale che lo riguarda dinnanzi al Tribunale ordinario di Roma, avente ad oggetto la fondatezza del Decreto penale di condanna di cui sopra.
Nella istanza sono state fornite al Collegio, inoltre, le seguenti informazioni:
- ad oggi, il G.I.P. presso il Tribunale di Roma non ha ancora fissato udienza per la discussione dell’opposizione al decreto penale di condanna n. -OMISSIS-, presentata dal difensore del ricorrente in data 26.02.2025 e depositata agli atti di questa causa in data 2.4.2025;
- in ogni caso la parte ha confermato che con il precedente provvedimento del 22.1.2025 il GIP del Tribunale di Roma (Ufficio 3), nel rimettere l’imputato nei termini per presentare opposizione, ha dichiarato il decreto penale non (più) esecutivo.
6. All’udienza pubblica del 22 dicembre 2025, il difensore di parte ricorrente ha insistito nel chiedere un rinvio in attesa dell'esito del processo penale a carico del suo assistito; l'Avvocato dello Stato ha invece chiesto la decisione della causa.
Il Collegio ha quindi trattenuto la causa in decisione.
7. Preliminarmente il Collegio ritiene di non accogliere l’istanza motivata di rinvio avanzata dal ricorrente e di poter definire la causa nel merito sussistendo i presupposti giuridici per l’accoglimento del gravame.
8. Ai fini della decisione è necessario, in primo luogo, distinguere tra concorso di reclutamento e concorso finalizzato alla rafferma oppure alla immissione in s.p.e. di militari già in ferma prefissata che, sebbene non ancora titolari di uno stabile e definitivo rapporto di impiego, sono già entrati a far parte dell’ordinamento militare, sottoponendosi agli obblighi e alla disciplina propri di tale ordine e avendo potuto già dare prova “sul campo” della loro fedeltà e attitudine in concreto al rispetto dei valori e degli impegni propri dello “status” militare.
In realtà solo per il primo ambito (primo reclutamento di personale proveniente dalla vita civile) si può parlare di automatismo delle cause escludenti di cui all’art. 635 c.o.m. (fermi restando gli effetti riabilitanti “ex tunc” di una successiva assoluzione con formula piena in sede penale).
Nelle altre situazioni accennate, viceversa, vi è la necessità di tenere anche conto delle previsioni del bando e sull’ammissione va fatta una valutazione del caso in concreto con una motivazione che tenga conto della gravità dell’imputazione, della pena irrogata, dei comportamenti successivi del militare (Cons. Stato, II, 6.3.2023, n. 2322)
9. Si rammenta che la clausola del bando del 2020 (art. 2, comma 1, lett. e) del bando di reclutamento VF) che ha determinato l’esclusione postuma dell’odierno del ricorrente, a causa della sopravvenuta conoscenza da parte del Ministero della Difesa, di un risalente decreto penale a carico del graduato, costituiva la riproduzione quasi letterale dell’art. 635 del c.o.m. ai sensi del quale
1. Per il reclutamento nelle Forze armate occorrono i seguenti requisiti generali:…OMISSIS….
g) non essere stati condannati per delitti non colposi, anche con sentenza di applicazione della pena su richiesta, a pena condizionalmente sospesa o con decreto penale di condanna;
g-bis) non essere in atto imputati in procedimenti penali per delitti non colposi…”.
Questo Collegio bene conosce e condivide l’orientamento giurisprudenziale, anche richiamato dal ricorrente, che ritiene inapplicabile ai procedimenti per il passaggio in servizio permanente effettivo la norma dell’art. 635 del Codice dell'ordinamento militare, riferita ai requisiti generali per il reclutamento e, in particolare, il comma 1, lett. g) che prevede le necessità a questi fini di “non essere stati condannati per delitti non colposi, anche con sentenza di applicazione della pena su richiesta, a pena condizionalmente sospesa o con decreto penale di condanna”.
In sostanza tale orientamento giurisprudenziale ritiene che ai fini del al passaggio in servizio permanente effettivo sia applicabile il regime previsto dall’art. 704 del Codice dell'ordinamento militare (nel testo vigente “ratione temporis”) e non le preclusioni all’accesso derivanti da reato previste dal suindicato art. 635, comma 1, lett. g), [previsione che oggi si scinde nelle due lettera g) e g-bis)] relative alla (diversa) fase del reclutamento volontario in ferma prefissata (ammissione alla ferma quadriennale) (Cons. Stato, II, 28/06/2022, n. 5367; n. 1372 del 28/02/2022 e n. 1375 del 28/02/2022; Cons. Stato, II, 06/03/2023, n. 2322).
Questo Collegio concorda sul fatto che l'art. 635, comma 1, lett. g), del d.lgs. n. 66 del 2010, nella parte in cui prevede il requisito generale del “ non essere stati condannati per delitti non colposi, anche con sentenza di applicazione della pena su richiesta, a pena condizionatamente sospesa o con decreto penale di condanna”, al pari della parte in cui prevede l’ulteriore requisito del “non essere in atto imputati in procedimenti penali per delitti non colposi " (oggi lett. g-bis dello stesso comma) ha un ambito oggettivo di applicazione ben delimitato, riguardante il solo “reclutamento nelle Forze armate”.
Allo stesso modo, il Collegio concorda sull’assunto secondo cui l'immissione nel ruolo del servizio permanente è disciplinata dall'art. 704 del medesimo Codice, che, nel testo (previgente a quello attuale) che trova applicazione nella specie disponeva che " al termine della ferma prefissata quadriennale ovvero di ciascun anno delle rafferme biennali, i volontari giudicati idonei e utilmente collocati nella graduatoria annuale di merito sono immessi nei ruoli dei volontari in servizio permanente con le modalità stabilite con decreto del Ministero della difesa ”, senza contemplare la stessa previsione primaria di automatica esclusione in presenza di condanne penali e/o imputazioni.
Come più volte osservato dal Consiglio di Stato “in sostanza, l'immissione in servizio permanente è una “fase” successiva al reclutamento volontario in ferma prefissata ed è riservata a coloro che, già reclutati, si collochino utilmente nella graduatoria di merito, ovviamente nei limiti delle necessità organiche dell'amministrazione.
In sostanza, la causa escludente connessa alla perdita del requisito non può (giusta una lettura costituzionalmente orientata dell'art. 635, comma 1, lett. g), operare automaticamente in occasione del transito nel servizio permanente, una volta esauritosi il precedente periodo di ferma, precludendo in via definitiva la prosecuzione di un rapporto lavorativo già avviato, senza una previa disamina in concreto della gravità dei fatti contestati e della loro incidenza sugli obblighi connessi al giuramento di fedeltà alla Repubblica (v. ancora Cons. Stato, sez. IV, 14 febbraio 2017, n. 629); valutazione in concreto della causa escludente che nella fattispecie non risulta essere stata effettuata” (Cons. Stato Sez. II, 28-06-2022, n. 5367).
Il passaggio al “servizio permanente” , invero, appartiene all'omogeneo, ma diverso (rispetto al reclutamento) concetto della “immissione nel ruolo”, con la conseguente non automatica applicazione delle cause di esclusione dal reclutamento previste dall'art. 635, comma 1, lett. g) e g-bis), del Codice dell'ordinamento militare.
La ratio iuris della distinzione, dalla quale dipende il diverso regime giuridico dell'operare delle cause di esclusione (vincolato ed ope legis per l'ammissione del volontario proveniente “ab externo” alla ferma militare; discrezionale e rimesso alla valutazione dell'Amministrazione di appartenenza per il volontario che aspira al passaggio nel servizio permanente), riposa sulla sostanziale irragionevolezza della equiparazione tra situazioni giuridiche diverse, meritevoli pertanto di un trattamento giuridico diverso.
Secondo il riportato indirizzo è dunque irragionevole, per i militari che aspirino come il ricorrente al passaggio in ruolo, precludere definitivamente la prosecuzione del rapporto di servizio e lavorativo già avviato, per la mera pendenza di un procedimento penale, senza esaminare in concreto le situazioni relative alla gravità dei fatti e alla definitività dell'accertamento penale.
10. Con specifico riferimento al caso di specie deve peraltro equipararsi la condizione del ricorrente a quella dell’imputato (attuale lett. g-bis dell’art. 635, comma 1, c.o.m.) piuttosto che a quella del condannato (attuale lett. g) in quanto lo stesso è stato ammesso a presentare l’opposizione al decreto penale di condanna di cui sopra e ha ottenuto la revoca dell’esecutività dello stesso, la cui legittimità è tuttora sub judice , nell’ambito di un procedimento (instaurato nella pendenza della presente causa) che potrebbe anche concludersi con la definitiva revoca della condanna e l’assoluzione dell’interessato.
Non può, poi, non tenersi conto, sul piano della gravità del fatto imputato, che si tratta di una condanna ad una pena soltanto pecuniaria (multa) di Euro 1.125,00.
Al riguardo, il Collegio osserva che nella fattispecie in esame l’evento impeditivo della condanna (decreto penale di condanna) è emerso proprio nella fase della immissione in s.p.e. quando il militare aveva terminato con ottimo profitto il quadriennio di ferma prefissata e aveva già al suo attivo un ulteriore anno da volontario in ferma annuale (VFP1), avendo dato così ampia prova “sul campo” della sua capacità e attitudine militare ai suoi superiori, senza soluzione di continuità dall’ormai lontano 2017 (v. doc. 6 del 2.4.2025: “stato di servizio”).
11. Deve quindi concludersi, sintetizzando quanto sopra esposto, che l’immissione in servizio permanente è successiva al reclutamento volontario in ferma prefissata ed è riservata a coloro che, già reclutati, si collochino utilmente nella graduatoria di merito, ovviamente nei limiti delle necessità organiche dell’amministrazione.
In sostanza, la causa escludente connessa alla perdita del requisito non può (giusta una lettura costituzionalmente orientata dell’art. 635, comma 1, lett. g) e g-bis), operare automaticamente in occasione del transito nel servizio permanente, una volta esauritosi il precedente periodo di ferma, precludendo in via definitiva la prosecuzione di un rapporto lavorativo già avviato, senza una previa disamina in concreto della gravità dei fatti contestati e della loro incidenza sugli obblighi connessi al giuramento di fedeltà alla Repubblica (v. ancora Cons. Stato, sez. IV, 14 febbraio 2017, n. 629 nonché Cons. Stato, II, 28 giugno 2022, n. 5367); valutazione in concreto della causa escludente che nella fattispecie non risulta essere stata effettuata.
12. Deve rilevarsi come ciò “non significhi certo esenzione, ai fini dell’immissione nei ruoli permanenti, dalla valutazione degli effetti di qualsiasi illecito commesso durante la ferma. Ad evitare tale evenienza soccorre infatti il disposto dell’art. 957, il quale impone il proscioglimento, e di conseguenza l’esclusione dall’immissione in servizio permanente (per mancanza del valido compimento del periodo di servizio pregresso), oltre che «per condanna penale definitiva, non condizionalmente sospesa, per reato militare o delitto non colposo che comporti la pena accessoria della rimozione o della interdizione temporanea dai pubblici uffici, oppure una delle pene accessorie di cui all’articolo 19, comma 1, numeri 2) e 6) del codice penale», anche per «grave mancanza disciplinare o grave inadempienza ai doveri del militare” (motivi disciplinari posti dall’articolo 1357 - richiamato dall’art. 957 cit. - a base della cessazione della ferma o dalla rafferma)». In pratica, la differenza tra le due modalità di immissione in servizio permanente, per concorso ovvero a seguito di procedimento riservato a chi già faccia parte dell’Amministrazione della Difesa, seppure a tempo determinato, giustifica -recte, impone – una diversa soglia di verifica delle condanne ostative, automatica e generalizzata, nel primo caso; circoscritta a fattispecie indicate che implicano ex se una pena accessoria destinata a impattare sulla prosecuzione del rapporto di servizio, nel secondo.”. (Cons. Stato, II, 28 giugno 2022, n. 5367).
13. Alla stregua dei principi di cui sopra, il ricorso merita accoglimento e, per l’effetto, debbono essere annullati entrambi gli atti in epigrafe gravati e cioè:
- il decreto dirigenziale n. M_D AB05933 REG2024 -OMISSIS-del 12.11.2024 di decadenza del ricorrente dalla ferma prefissata quadriennale dell’Esercito;
- il provvedimento di esclusione del ricorrente dall'immissione nel ruolo dei volontari in servizio permanente dell’Esercito 2024, dei volontari in ferma prefissata quadriennale reclutati ai sensi del decreto legislativo 15 marzo 2010 n. 66 (questo provvedimento da ritenere illegittimo in via derivata rispetto al precedente).
14. Le spese seguono la soccombenza e sono liquidate come da dispositivo.
P.Q.M.
Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio (Sezione Prima Bis), definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, lo accoglie e per l’effetto annulla entrambi i provvedimenti in epigrafe impugnati.
Condanna il Ministero della Difesa alla refusione delle spese processuali in favore del ricorrente che liquida in Euro 3.305,00 (euro tremilatrecentocinque/00), oltre Iva, Cassa Avvocati, rimborso del contributo unificato anticipato e rimborso spese generali nella misura del 15%.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.
Ritenuto che sussistano i presupposti di cui all'articolo 52, commi 1 e 2, del decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196, e dell’articolo 10 del Regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento europeo e del Consiglio del 27 aprile 2016, a tutela dei diritti o della dignità della parte interessata, manda alla Segreteria di procedere all'oscuramento delle generalità nonché di qualsiasi altro dato idoneo ad identificare la persona del ricorrente.
Così deciso in Roma nella camera di consiglio del giorno 22 dicembre 2025 con l'intervento dei magistrati:
NN IA, Presidente
LA AN, Consigliere, Estensore
Domenico De Martino, Referendario
| L'ESTENSORE | IL PRESIDENTE |
| LA AN | NN IA |
IL SEGRETARIO
In caso di diffusione omettere le generalità e gli altri dati identificativi dei soggetti interessati nei termini indicati.