Articolo 9 della Legge 9 agosto 1978, n. 463
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Versione
5 settembre 1978
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Versione
23 giugno 1983
Art. 9. (Disposizioni particolari sul funzionamento delle scuole materne statali)

L'orario di funzionamento delle scuole materne statali e' di otto ore e puo' raggiungere un massimo di dieci ore giornaliere, anche su proposta del consiglio di circolo.
A ciascuna sezione sono assegnate due insegnanti.
Non si da' luogo ad assegnazione di insegnanti aggiunte.
L'orario obbligatorio di servizio per le insegnanti delle scuole materne statali e' stabilito in trenta ore settimanali per le attivita' educative ed in venti ore mensili, da destinare, ai sensi dell' articolo 88 del decreto del Presidente della Repubblica 31 maggio 1974, n. 417 , alle altre attivita' connesse con il funzionamento della scuola. Nei casi in cui il funzionamento della scuola materna sia inferiore a dieci ore giornaliere, le due insegnanti sono tenute ugualmente all'assolvimento dell'intero orario obbligatorio di servizio.
In relazione a particolari situazioni di fatto esistenti e fino al superamento di esse, le sezioni di scuola ma.
terna possono funzionare con un orario ridotto per il solo turno antimeridiano. In tal caso e' assegnata una sola insegnante per ciascuna sezione, fermo restando l'orario obbligatorio di servizio dell'insegnante stessa. ((2)) --------------- AGGIORNAMENTO (2) La Corte Costituzionale, con sentenza 8-16 giugno 1983, n. 1973 (in G.U. 1a s.s. 22/06/1983, n. 170) ha dichiarato l'illegittimita' costituzionale del presente articolo "nella parte in cui tali disposizioni si riferiscono alle insegnanti, invece che al corpo docente di ambo i sessi."
Entrata in vigore il 23 giugno 1983
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