TRIB
Sentenza 31 ottobre 2025
Sentenza 31 ottobre 2025
Commentari • 0
Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Napoli Nord, sentenza 31/10/2025, n. 4201 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Napoli Nord |
| Numero : | 4201 |
| Data del deposito : | 31 ottobre 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Giudice NN PI ER, presso il Tribunale di Napoli Nord, in funzione di Giudice del Lavoro, ha pronunciato la seguente sentenza ai sensi dell'art. 127 ter c.p.c. nella causa iscritta nel ruolo generale degli affari contenziosi della sezione lavoro, al n. 6483/23
TRA
nata a [...] il [...], Parte_1 rappresentata e difesa dall'avv.to Luigi Pezone e dall'avv.to
FF NO
Ricorrente
E
in persona del legale Controparte_1 rappresentante pro-tempore, rappresentata e difesa dall'avv.to
CE TO e dall'avv.to Giuseppina Chiariello
Resistente
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con atto di ricorso, depositato in data 25.05.2023, la ricorrente in epigrafe ha dedotto le seguenti circostanze: di essere stata assunta alle dipendenze della società resistente con contratto a tempo determinato part – time orizzontale per 20 ore settimanali dal
4.01.2022 al 31.03.2022, poi prorogato al 31.12.2022, con qualifica di commessa;
di essere stata inquadrata nel 5° livello del CCNL di categoria;
di aver svolto, per tutto il periodo dedotto in ricorso,
l'effettiva mansione di cassiera riconducibile nel 4° livello del CCNL di categoria;
di aver prestato la propria attività lavorativa dal lunedì al sabato dalle ore 8.30 alle ore 13.00 e dalle ore 16.00 alle ore 20.00; di accreditare la somma complessiva di € 14.801,49 a titolo di differenze retributive per le mansioni superiori svolte e di lavoro straordinario, di festività, di retribuzione del mese di dicembre 2022, di permessi e ferie, di bonus previso dal Decreto
Aiuti Ter n. 144/2022, di 13ma e 14ma mensilità e di TFR.
Ciò premesso ha chiesto la condanna della società convenuta al pagamento della predetta somma, oltre rivalutazione monetaria ed interessi legali, oltre al pagamento delle spese processuali.
La convenuta si è costituita in giudizio resistendo alla domanda e chiedendo il rigetto del ricorso, il tutto con vittoria di spese.
Espletata prova testimoniale, acquisita la documentazione in atti, lette le note di parte autorizzate, l'udienza è stata trattata in base all'art. 127 ter c.p.c.; verificata quindi la rituale comunicazione del decreto di invito per la trattazione scritta a tutte le parti costituite e l'avvenuto deposito delle “note scritte d'udienza”, in data odierna il Giudicante ha deciso la causa con sentenza.
MOTIVAZIONE
Il ricorso è parzialmente fondato.
La sussistenza di un rapporto di lavoro subordinato tra le parti in causa nel periodo dedotto in ricorso risulta dalla documentazione in atti (cfr. comunicazione , buste paga allegati al ricorso). Pt_2
Parte ricorrente ha però sostenuto di essere stata assunta con contratto di lavoro part – time di 20 ore settimanali, ma di aver di fatto prestato attività lavorativa per un numero di ore notevolmente superiore, come meglio specificato in ricorso, e di aver espletato mansioni riconducibili ad un livello di inquadramento superiore a quello riconosciuto. Al fine, dunque, di verificare le modalità di svolgimento della prestazione lavorativa svolta dalla ricorrente, è stata espletata attività istruttoria.
Sul punto, il teste di parte ricorrente ha Testimone_1 dichiarato di conoscere la ricorrente in quanto cliente della società convenuta e di averla vista lavorare presso la stessa nell'anno 2022.
Ha però precisato di lavorare da 16 anni in una cooperativa con attività stagionale con turno o di mattina dalle ore 8,00 alle ore
14,00 o con turno pomeridiano dalle ore 14.00 alle ore 20.00. Ha esposto di andare al negozio circa una volta al giorno, spesso anche due, sia di mattina che di pomeriggio e di fermarsi di regola per circa dieci minuti. Ha riferito che il negozio si trova in via
Ungaretti a Parete e che è aperto dal lunedì al sabato dalle ore 8.30 alle ore 13.00 e dalle ore 16.00 alle ore 20.00; in tale orario la sig.ra era sempre presente. In ordine alle mansioni svolte Pt_1 dalla ricorrente, il teste ha dichiarato che la stessa era addetta alla cassa e che solo raramente l'aveva vista sistemare la merce negli scaffali;
nel periodo in contestazione la sig.ra era Pt_1
l'unica cassiera. Il teste ha poi aggiunto che all'interno del negozio era presente, oltre alla ricorrente, anche un altro dipendente, mentre il titolare era quasi sempre assente. Infine, il teste ha precisato di aver visto la ricorrente alla cassa sia di mattina che di pomeriggio;
la sig.ra aveva mezza giornata Pt_1 libera che variava nel corso della settimana, durante la quale era sostituita dal secondo dipendente.
Il teste di parte ricorrente fidanzato della Testimone_2 ricorrente dal 2020 e dipendente, sin dal 2022, della fabbrica di scarpe “De Cristofaro” a Carinaro, ha ricordato che la ricorrente aveva lavorato nel 2022 presso la società convenuta. Ha esposto che la sig.ra lavorava dal lunedì al sabato dalle ore 8.30 alle Pt_1 ore 13.00 e dalle ore 16.00 alle ore 20.00 con mezza giornata di pausa nell'arco della settimana. Il teste ha dichiarato che la ricorrente svolgeva prevalentemente mansioni di cassiera, mentre nel tempo rimanente si occupava anche della sistemazione della merce negli scaffali. Il teste ha altresì ricordato che, insieme alla sig.ra , lavorava un altro dipendente di nome il Pt_1 CP_2 quale si occupava del magazzino ed a volte della scaffalatura;
ha poi aggiunto di aver visto altri dipendenti, dei quali però non ricordava i nomi. Il teste ha riferito di non aver frequentato il negozio, ma di essersi recato la sera a prendere la fidanzata all'uscita dal lavoro, intorno alle ore 19.40; nel mese di agosto 2022, periodo in cui l'attività era rimasta aperta, aveva accompagnato la fidanzata sul luogo di lavoro anche al mattino, per poi riprenderla alle ore
13.00 e riaccompagnarla il pomeriggio. La ricorrente – ha proseguito il teste - abitava a circa 500 metri dalla sede di lavoro e solitamente si recava a piedi al negozio.
Il teste di parte resistente ha dichiarato di Testimone_3 conoscere la ricorrente in quanto dipendente della società convenuta dal 2020. Ha altresì dichiarato di lavorare dal lunedì al sabato, dalle ore 8.30 alle ore 12.00 o dalle ore 16.00 alle ore 20.00, occupandosi principalmente della cassa e, nel tempo rimanente, della sistemazione della merce. Ha riferito di aver lavorato nel 2020 presso il punto vendita di Aversa e, successivamente, di essere passato al negozio di Parete, ove è rimasto in servizio. Il teste ha affermato che il negozio era aperto dalle ore 8.30 alle ore 13.00 e dalle ore 16.00 alle ore 20.00 e che, in ciascun turno, erano presenti due dipendenti;
in particolare, con lui lavoravano il titolare nonché i dipendenti e Controparte_3 Controparte_4
Nel 2022 quindi, presso il negozio di Parete, CP_5 lavoravano quattro dipendenti, inclusa la ricorrente. Il teste ha precisato che la Sig.ra lavorava dal lunedì al sabato, con Pt_1 orario di lavoro o dalle 10 alle 13 o dalle 16 alle 20. Ha aggiunto di aver spesso avuto il turno con la ricorrente, precisando che quest'ultima non era addetta alla cassa, ma si occupava della sistemazione degli scaffali e dell'apposizione dei prezzi sui prodotti. I turni settimanali erano predisposti dal sig. CP_3 sempre presente in negozio. Il teste ha altresì esposto che i dipendenti non avevano giornate libere, ma godevano di una settimana di ferie nel mese di agosto e di un'ulteriore settimana nel corso dell'anno. Ha inoltre riferito che il negozio era aperto nel mese di agosto, salvo i giorni festivi. Il teste ha poi dichiarato che la retribuzione avveniva mediante bonifico aggiungendo che sia lui che la sig.ra in alcune occasioni, avevano chiesto acconti Pt_1 sugli stipendi al sig. , il quale era stato sempre disponibile CP_3
a concederli. Infine, il teste ha precisato che il fidanzato della ricorrente passava a prenderla al termine del turno.
Tenuto conto delle prove raccolte, non può ritenersi adeguatamente provato lo svolgimento di ore di lavoro straordinario.
La prova dello svolgimento delle ore di lavoro straordinario, infatti, ricade ai sensi dell'art. 2697 c.c., in capo al lavoratore che deve dimostrare che di fatto l'orario lavorativo si sia protratto oltre l'orario normale giornaliero o settimanale.
Il lavoratore, quindi, dovrà dare la prova dell'effettiva prestazione di lavoro straordinario, senza che il relativo compenso possa essere liquidato in base a criteri di mera equità.
Difatti, è pacifico in giurisprudenza il principio secondo cui
"spetta al lavoratore, che pretende il pagamento del lavoro straordinario, dare la prova dell'effettiva prestazione di esso, senza che il compenso per lo stesso, il cui criterio di determinazione è fissato dalla stessa legge, sulla base della retribuzione corrisposta per il lavoro ordinario, con le debite maggiorazioni, possa essere determinato con criteri di mera equità"
(Cass. 19 aprile 1983 n. 2694, Cass. 6 gennaio 1984 n. 57, Cass. 21 aprile 1993, n. 4668, Cass. 14 agosto 1998, n. 8006).
Il ricorso ad un criterio equitativo, ai sensi dell'art. 432 c.p.c., può avvenire esclusivamente per determinare la somma spettante al lavoratore per le prestazioni lavorative straordinarie di cui sia stata accertata l'esecuzione e non anche per colmare le deficienze della prova concernente l'esecuzione di tali prestazioni (Cass.13 febbraio 1992, n. 1801; Cass. 21 aprile 1993, n. 4668; Cass. 7 novembre 1991, n. 11876).
Si ammette, però, la possibilità di una prova del lavoro straordinario attraverso il ricorso alle presunzioni semplici (Cass.
8 novembre 1995, n. 11615, Cass. n. 3335/1982; n. 3208/1984; n.
2241/1987).
Nel caso di specie, però, dall'attività istruttoria svolta, in ordine all'orario di lavoro, sono emersi elementi divergenti dai quali non è possibile desumere lo svolgimento di una prestazione lavorativa eccedente l'orario normale giornaliero e settimanale, in forma continuativa secondo quanto indicato in ricorso.
Con riguardo ai testi di parte ricorrente e deve Tes_1 Tes_2 ritenersi che la frequentazione sporadica del luogo in cui la ricorrente svolgeva la sua attività professionale incide sul valore probatorio delle dichiarazioni rese e non consente di trarre da queste alcuna valutazione in ordine all'orario osservato presso il punto vendita de Controparte_1
La sig.ra infatti, cliente del negozio, ha riferito di Tes_1 essersi recata presso l'esercizio commerciale giornalmente, ma ha anche precisato di non essersi intrattenuta ogni volta più di dieci minuti. Allo stesso modo il teste fidanzato della Tes_2 ricorrente, ha sostanzialmente affermato di essere andato a prendere la compagna al termine del turno di lavoro, verso le ore 19,40, e di non aver dunque frequentato l'esercizio commerciale.
Il teste dipendente della società convenuta, ha invece Tes_3 riferito un orario di lavoro basato su un unico turno di lavoro (o di mattina o di pomeriggio) difforme quindi da quello riportato dai testi di parte ricorrente. In ordine poi alla domanda concernente il riconoscimento delle mansioni superiori occorre ricordare che il lavoratore che agisca in giudizio per ottenere l'inquadramento in una qualifica superiore ha l'onere di allegare e di provare gli elementi posti a base della domanda e, in particolare, è tenuto ad indicare esplicitamente quali siano i profili caratterizzanti le mansioni di detta qualifica, raffrontandoli altresì espressamente con quelli concernenti le mansioni che egli deduce di avere concretamente svolto (Nella specie, la S.C. ha confermato la sentenza impugnata che aveva rigettato la domanda proposta dal dipendente di un banca al fine di ottenere l'inquadramento come funzionario di grado IV F2, in quanto questi non aveva indicato nel ricorso introduttivo gli elementi caratterizzanti la qualifica superiore omettendo altresì di procedere al raffronto tra le mansioni tipiche di quest'ultima e le mansioni svolte di fatto) (cfr. sent. Cass. n. 8025/03).
Nel caso di specie deve rilevarsi che, all'esito dell'istruttoria espletata, non è stata raggiunta la prova in ordine allo svolgimento in maniera costante, da parte della ricorrente, delle mansioni di cassiera.
In particolare, le dichiarazioni rese dal teste secondo la Tes_1 quale la ricorrente era l'unica cassiera del negozio, sono state contraddette dalla testimonianza resa dal teste , il quale ha Tes_3 invece fermamente che la sig.ra aveva sempre svolto le Pt_1 mansioni di commessa.
Sul punto deve essere ritenuto maggiormente attendibile il teste
, tenuto conto della sua presenza costante presso il punto Tes_3 vendita.
Le domande concernenti il riconoscimento di mansioni superiori e le ulteriori domande a questa connesse, non possono pertanto essere accolte.
Nel caso di specie, inoltre, deve essere preso in considerazione l'avvenuto parziale adempimento successivo da parte della società convenuta in giudizio di alcune delle voci di cui alle domande originarie della ricorrente. Precisamente, nelle note conclusionali depositate in data 26.09.2025, parte resistente ha precisato di aver provveduto, in ottemperanza alla diffida accertativa dell'
[...]
e successivamente alla notifica del precetto, Controparte_6 al pagamento della somma netta di € 2.483,78 a titolo di 13ma e 14ma mensilità, ferie, permessi non goduti, retribuzione del mese di dicembre 2022 e TFR, circostanza confermata dalla ricorrente nelle note depositate.
Sul punto può dunque essere dichiara cessata tra le parti la materia del contendere.
Alla ricorrente deve essere invece riconosciuta la somma netta pari ad € 1.011,00 quale differenza tra la retribuzione maturata da gennaio 2022 a novembre 2022 e quella effettivamente ricevuta, di cui non è stata dimostrata la corresponsione (cfr. buste paga e bonifici di pagamenti allegati al ricorso).
Sulle somme spettanti in favore della ricorrente ai sensi dell'art. 429, 3° comma c.p.c., si applicano gli interessi legali e la rivalutazione monetaria calcolata in base agli indici calcolati dall'ISTAT, ai sensi dell'art. 150 disp. att. c.p.c..
La determinazione degli interessi legali dovrà essere effettuata sulle somme rivalutate annualmente, secondo il principio statuito dalle Sezioni Unite della Cassazione con sentenza n. 38 del 29 gennaio 2001.
Le spese, stante l'accoglimento solo parziale del ricorso e l'avvenuto pagamento in data successiva al deposito del ricorso, si compensano per metà, mentre la restante parte segue la soccombenza e si liquida come da dispositivo.
P.Q.M.
Il Tribunale di Napoli Nord, in funzione di giudice del lavoro, definitivamente pronunciando così provvede: Dichiara parzialmente cessata la materia del contendere relativamente all'importo di € 3.294,16 a titolo di 13ma e 14ma mensilità, ferie, permessi non goduti, retribuzione del mese di dicembre 2022 e TFR.
Condanna la società al pagamento, in Controparte_1 favore di della somma netta di € 1.011,00, su cui Parte_1 corrispondere gli interessi legali sulle somme annualmente rivalutate, dalla maturazione del diritto fino all'effettivo soddisfo.
Rigetta per il resto.
Condanna la società al pagamento Controparte_1 delle spese processuali in misura di metà che liquida in complessivi
€ 657,00 oltre il 15% per spese forfetarie, oltre IVA e cpa, con attribuzione al procuratore anticipatario. Compensa per il resto.
Aversa 31.10.2025
Il Giudice del lavoro
NN PI ER