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Sentenza 13 febbraio 2026
Sentenza 13 febbraio 2026
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte di Giustizia Tributaria di secondo grado Emilia Romagna, sez. X, sentenza 13/02/2026, n. 111 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di giustizia tributaria di secondo grado dell'Emilia Romagna |
| Numero : | 111 |
| Data del deposito : | 13 febbraio 2026 |
Testo completo
Sentenza n. 111/2026
Depositata il 13/02/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di secondo grado dell' E. ROMAGNA Sezione 10, riunita in udienza il
20/11/2025 alle ore 13:30 con la seguente composizione collegiale:
COCCHI FEDERICO, Presidente e Relatore
D'AMATO MASSIMO, Giudice
FIORE FRANCESCO, Giudice
in data 20/11/2025 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sull'appello n. 1752/2022 depositato il 19/12/2022
proposto da
Comune di Lugo - Piazza Trisi N. 4 48022 Lugo RA
elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Resistente_1 - P.IVA_1
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
ed elettivamente domiciliato presso Email_2
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- pronuncia sentenza n. 125/2022 emessa dalla Commissione Tributaria Provinciale RAVENNA sez. 2 e pubblicata il 16/05/2022
Atti impositivi:
- AVVISO DI ACCERTAMENTO n. 820 IMU 2012
- AVVISO DI ACCERTAMENTO n. 821 IMU 2013
- AVVISO DI ACCERTAMENTO n. 822 IMU 2014
a seguito di discussione in pubblica udienza Richieste delle parti:
Ricorrente/Appellante: (Trascrizione delle eventuali richieste ammesse dal Presidente)
Resistente/Appellato: (Trascrizione delle eventuali richieste ammesse dal Presidente)
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Nel ricorso in appello proposto dal Comune di Lugo e dalla Unione dei Comuni della bassa Romagna
contro
Resistente_1 per la riforma della sentenza n.125/2022 della Commissione Tributaria Provinciale di Ravenna, Sezione II, depositata il giorno 16/05/2022 e resa su Avviso di Accertamento per IMU per gli anni di imposta 2012, 2013 e 2014, si richiede la riforma della sentenza gravata per i motivi tutti rappresentati nel corpo del ricorso in appello.
MOTIVI DELLA DECISIONE
L'appello pare infondato e va rigettato, con ogni conseguenza sul regolamento delle spese, per i seguenti motivi.
Resistente_1 svolge, dato non contestato, attività di scuola paritaria dell'infanzia e primaria;
di qui la pacifica sussistenza dell'elemento soggettivo per poter usufruire del regime tributario agevolato
Quanto al dato oggettivo – modalità di svolgimento del servizio – attesa la necessità di parametrarsi agli indici contenuti nel D.M. n. 200/2012, vincolante poiché emanato come provvedimento attuativo di norme di legge primaria in forza di delega al MEF (art.91 bis Legge n. 27/2012 come modificato dall'art.9 sesto comma D.L. n.174/2012 convertito in Legge n.213/2012) gli artt. 3 e 4 del D.M. n.200/2012 definiscono, con soglie stabilite dal MIUR, il tetto economico della prestazione non commerciale, resa senza scopo di lucro e non in concorrenza con altri operatori, in € 5.739,17 annui per le scuole dell'infanzia e di
€ 6.634,15 per le scuole primarie.
Nel caso di specie le rette per la scuola dell'infanzia sono state fissate in € 1.270,00 annui e quelle per la scuola primaria in € 1.250,00 annui, per l'anno 2014, inferiori quelle per gli anni 2012 e 2013 ben al di sotto del tetto economico suddetto per entrambe le realtà.
Il merito assorbe ogni e qualsiasi censura di natura formale.
Le spese processuali seguono la soccombenza.
P.Q.M.
la Corte rigetta l'appello proposto dal Comune di Lugo e dall' Unione dei Comuni della bassa Romagna;
condanna gli stessi, in solido tra loro, al pagamento delle spese processuali che liquida in € 2.000,00.
Bologna, li 20/11/2025
Il Presidente estensore
ER CH
Depositata il 13/02/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di secondo grado dell' E. ROMAGNA Sezione 10, riunita in udienza il
20/11/2025 alle ore 13:30 con la seguente composizione collegiale:
COCCHI FEDERICO, Presidente e Relatore
D'AMATO MASSIMO, Giudice
FIORE FRANCESCO, Giudice
in data 20/11/2025 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sull'appello n. 1752/2022 depositato il 19/12/2022
proposto da
Comune di Lugo - Piazza Trisi N. 4 48022 Lugo RA
elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Resistente_1 - P.IVA_1
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
ed elettivamente domiciliato presso Email_2
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- pronuncia sentenza n. 125/2022 emessa dalla Commissione Tributaria Provinciale RAVENNA sez. 2 e pubblicata il 16/05/2022
Atti impositivi:
- AVVISO DI ACCERTAMENTO n. 820 IMU 2012
- AVVISO DI ACCERTAMENTO n. 821 IMU 2013
- AVVISO DI ACCERTAMENTO n. 822 IMU 2014
a seguito di discussione in pubblica udienza Richieste delle parti:
Ricorrente/Appellante: (Trascrizione delle eventuali richieste ammesse dal Presidente)
Resistente/Appellato: (Trascrizione delle eventuali richieste ammesse dal Presidente)
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Nel ricorso in appello proposto dal Comune di Lugo e dalla Unione dei Comuni della bassa Romagna
contro
Resistente_1 per la riforma della sentenza n.125/2022 della Commissione Tributaria Provinciale di Ravenna, Sezione II, depositata il giorno 16/05/2022 e resa su Avviso di Accertamento per IMU per gli anni di imposta 2012, 2013 e 2014, si richiede la riforma della sentenza gravata per i motivi tutti rappresentati nel corpo del ricorso in appello.
MOTIVI DELLA DECISIONE
L'appello pare infondato e va rigettato, con ogni conseguenza sul regolamento delle spese, per i seguenti motivi.
Resistente_1 svolge, dato non contestato, attività di scuola paritaria dell'infanzia e primaria;
di qui la pacifica sussistenza dell'elemento soggettivo per poter usufruire del regime tributario agevolato
Quanto al dato oggettivo – modalità di svolgimento del servizio – attesa la necessità di parametrarsi agli indici contenuti nel D.M. n. 200/2012, vincolante poiché emanato come provvedimento attuativo di norme di legge primaria in forza di delega al MEF (art.91 bis Legge n. 27/2012 come modificato dall'art.9 sesto comma D.L. n.174/2012 convertito in Legge n.213/2012) gli artt. 3 e 4 del D.M. n.200/2012 definiscono, con soglie stabilite dal MIUR, il tetto economico della prestazione non commerciale, resa senza scopo di lucro e non in concorrenza con altri operatori, in € 5.739,17 annui per le scuole dell'infanzia e di
€ 6.634,15 per le scuole primarie.
Nel caso di specie le rette per la scuola dell'infanzia sono state fissate in € 1.270,00 annui e quelle per la scuola primaria in € 1.250,00 annui, per l'anno 2014, inferiori quelle per gli anni 2012 e 2013 ben al di sotto del tetto economico suddetto per entrambe le realtà.
Il merito assorbe ogni e qualsiasi censura di natura formale.
Le spese processuali seguono la soccombenza.
P.Q.M.
la Corte rigetta l'appello proposto dal Comune di Lugo e dall' Unione dei Comuni della bassa Romagna;
condanna gli stessi, in solido tra loro, al pagamento delle spese processuali che liquida in € 2.000,00.
Bologna, li 20/11/2025
Il Presidente estensore
ER CH