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Sentenza 28 marzo 2025
Sentenza 28 marzo 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Pistoia, sentenza 28/03/2025, n. 216 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Pistoia |
| Numero : | 216 |
| Data del deposito : | 28 marzo 2025 |
Testo completo
Repubblica Italiana
Tribunale di Pistoia In Nome del Popolo Italiano il giudice dott.ssa Lucia Leoncini ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa n. 465/2024 tra le parti:
(cf , Parte_1 C.F._1 con l'avv. BACCICHET MARCO (cf ) C.F._2
ATTORE OPPONENTE
2 (cf ), Controparte_1 P.IVA_1 con l'avv. LARI LEONARDO (cf ) C.F._3
CONVENUTA
Fatto e diritto
I.1. Si decide l'opposizione proposta da avverso il d.i. n. 13/2024 Parte_1 emesso dall'intestato Tribunale in data 4.1.2024 in favore di Controparte_2 per l'importo di euro 58.859,98 oltre interessi e spese di procedura a
[...] titolo di compenso per opere di ristrutturazione edile su fabbricato di proprietà dell'opponente: costui eccepisce in primis l'incompetenza territoriale del giudice adito in via monitoria in favore del Tribunale di Prato, nel merito denuncia il difetto di prova scritta l'insussistenza del credito preteso ex adverso e la nullità ex art. 1418 c.c. del contratto di appalto relativo alle opere extra per contrarietà a norme imperative, quindi contesta il quantum dell'altrui pretesa e avanza domanda di riduzione del prezzo (cd. quanti minoris) a motivo di vizi riscontrati nelle opere svolte da controparte, infine formula istanza risarcitoria per i danni patiti a causa dell'altrui asserito adempimento consistente nei vizi anzidetti oltre che nel ritardo nell'ultimazione delle opere e, opponendosi all'eventuale altrui richiesta ex art. 648 c.p.c., conclude per sentir “in via preliminare: dichiarare l'incompetenza territoriale del Tribunale di
Pistoia in favore del Tribunale di Prato e revocare il Decreto Ingiuntivo, con condanna della ricorrente alla refusione delle spese di lite;
➢ in via ulteriormente preliminare: non concedere la provvisoria esecutività al decreto in-giuntivo n. 13/2024 (R.G. 2850/2023) emesso dal Tribunale di
Pistoia in data 04.01.2024 per tutte le motivazioni indicate in narrativa ed in quanto l'opposizione risulta fondata su prova scritta o di pronta soluzione;
➢ nel merito: (i) in tesi: annullare, dichiarare nullo, inefficace o revocare il
Decreto Ingiuntivo, perché infondato in fatto ed in diritto per tutti i motivi esposti in narrativa;
(ii) in ipotesi: rideterminare la somma ritenuta come dovuta dal Sig.
a in ragione dell'inesatta quantificazione del prezzo e delle Pt_1 CP_2 difformità e dei vizi che affliggono la opere oggetto di causa, comunque revocando e/o dichiarando nullo e comunque privo di ogni effetto il Decreto
Ingiuntivo oggetto della presente opposizione;
➢ in via riconvenzionale: condannare la società in Controparte_2 persona del legale rappresentante pro tempore, a risarcire al Sig. i danni Pt_1 dallo stesso subiti per i fatti descritti in narrativa, da quantificarsi in €
51.784,29, ovvero nella diversa maggiore o minore somma ritenuta di giustizia, eventualmente da compensarsi con la somma che dovesse essere riconosciuta come da egli dovuta alla controparte.
Con vittoria di spese, diritti e onorari di causa”.
I.2. Si costituisce in giudizio parte convenuta, contestando gli assunti e difese avversarie di cui chiede l'integrale rigetto, così concludendo:
“Voglia l'll.mo Tribunale adito, respinta ogni contraria pretesa
- In via preliminare concedere la provvisoria esecutività del decreto opposto
- Nel Merito respingere l'opposizione, confermare il decreto opposto
- In via istruttoria si chiede fin da adesso ammettere prova per testi del Geom. sul seguente capitolo di prova: CP_3
1) DCV che ha redatto di proprio pugno il computo che le si mostra (doc.2 momitorio)
In ogni caso con vittoria di spese diritti ed onorari di causa e distrazione a favore del sottoscritto procuratore antistatario”.
I.3. Depositate le memorie ex art. 171ter c.p.c., all'esito della prima udienza e nella constata impossibilità di addivenire a una soluzione conciliata della lite
(cfr. verbale udienza 14.11.2024) viene accolta l'istanza ex art. 648 c.p.c. di parte convenuta e respinte le istanze istruttorie delle parti. Quindi viene fissata udienza di discussione ai sensi dell'art. 281sexies c.p.c. celebrata in modalità cd. figurata tramite deposito di note scritte di parte ex art. 127ter c.p.c., cui risulta aver provveduto unicamente parte attrice.
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II. A giudizio di questo Tribunale, l'opposizione non merita accoglimento.
II.1. Da disattendere, in primis, l'eccezione attorea di incompetenza territoriale del giudice adito in via monitoria, eccezione all'evidenza volta a ottenere l'immediata revoca del d.i. opposto: sul punto, al di là delle disquisizioni in ordine alla possibilità o meno di rinuncia del consumatore al cd. foro inderogabile di cui all'art. 33 lett. u) d.lgs. n. 205/2006, si profila dirimente la constatazione che (i) la clausola negoziale sottoscritta fra le parti di deroga alla competenza territoriale ex lege non indica il foro “convenzionale” quale unico ed esclusivo (cfr. doc. 1 fasc. monitorio, contratto di appalto 14.4.2022) con l'effetto che lo stesso concorre con altri possibili fori (art. 29 co. 2 c.p.c.) ove radicati in forza di norme di legge e (ii) parte opponente si è limitata a invocare il foro convenzionale, come appena visto non “esclusivo”, senza contestare tutti gli altri possibili fori con l'ulteriore effetto che questi valgono a radicare la competenza del Giudice adito proprio in quanto non contestati (cfr. ex pluribus
Cass. ord. n. 2548/2022, Cass. n. 17374/2020), per cui è senz'altro valido quantomeno il criterio di collegamento di cui all'art. 18 c.p.c. essendo l'attore opponente, convenuto in senso sostanziale, residente nel circondario pistoiese
(circostanza incontestata con riguardo alla data di proposizione della domanda monitoria così come alla data di introduzione del giudizio di opposizione).
A quest'ultimo proposito, sembra inutile rammentare come la competenza territoriale si determini sulla base delle circostanze fattuali in essere al momento della proposizione della domanda, non avendo rilievo mutamenti successivi quali quelli documentati da parte attrice in riferimento al proprio cambio di residenza (cfr. docc. 17ss. fasc. attoreo).
II.2. Quanto al merito della contesa, con riferimento alle varie contestazioni attoree si osserva:
- (a) l'eccezione di difetto di prova scritta della domanda monitoria è giuridicamente priva di fondamento, avendo il ricorrente in sede di procedimento ingiunzionale depositato copia delle fatture azionate (docc. 5 e 6 fasc. monitorio) e del registro IVA con attestazione notarile (doc. 7 fasc. monitorio), oltre al contratto di appalto inter partes (doc. 1 fasc. monitorio), documentazione più che sufficiente ai fini dell'emissione del d.i. e rispetto alla quale la produzione, contestata ex parte actoris, della contabilità attribuita dalla convenuta alla scrittura del d.l. geom. (doc. 2 fasc. monitorio) CP_3 rappresenta un “di più” non necessario (con conseguente irrilevanza della contestazione attorea nel contesto della “prova scritta” ex artt. 633ss. c.p.c.); la questione, in ogni caso, è speciosa e superata dalla solare considerazione che a seguito dell'introduzione del giudizio di opposizione si apre un processo volto all'accertamento del merito della pretesa creditoria inizialmente azionata tramite ricorso monitorio, la quale segue le regole processuali proprie del giudizio di cognizione ordinario nel contraddittorio fra le parti per cui hanno rilievo le prove anche documentali prodotte in questo giudizio e non quanto avvenuto in sede monitoria;
- (b) in ordine al “brogliaccio” di cui al doc. 2 fasc. monitorio, oltre a quanto già evidenziato circa la relativa superfluità ai fini dell'emissione del d.i. opposto, deve in questa sede sconfessarsi la prospettazione attorea che vorrebbe tale scrittura non opponibile a sé disconoscendola – disconoscimento che, come già rilevato nell'ordinanza 15.11.2024, si profila fuori luogo provenendo da parte (attrice) diversa da quella che avrebbe asseritamente redatto o sottoscritto il documento in questione – e opponibile invece alla parte convenuta che l'ha prodotta in giudizio: la scrittura non è soggettivamente scindibile, per cui o se ne afferma il valore probatorio in giudizio nei confronti di tutte le parti atteso che tutte costoro sono “terze” rispetto al documento de quo, o lo si nega ma, come si viene a dire, la problematica è priva di concreta rilevanza ai fini decisori;
- (c) non accoglibile l'eccezione attorea di nullità del contratto di appalto che parte attrice circoscrive alle “opere extra”: difatti, il profilo additato ex parte actoris quale determinante la nullità negoziale ex art. 26 co. 5 d.lgs. n.
81/2008 non attiene ai rapporti tra committente e impresa appaltatrice, trattandosi di normativa afferente la tutela dei lavoratori sub specie di sicurezza sui luoghi di lavoro dunque inerente il rapporto fra i predetti e il datore di lavoro.
Sempre relativamente alle opere extracapitolato, anche senza considerare assistito da valore probatorio il doc. 2 fasc. monitorio, v'è da dire che parte convenuta ha prodotto documentazione inerente siffatte opere aggiuntive, con correlativo aggiornamento del preventivo (cfr. doc. 4 fasc. convenuta) che controparte ha accettato (cfr. doc. 5 fasc. convenuta) senza peraltro aver mai, nel presente giudizio, specificamente contestato siffatta corrispondenza: con l'ulteriore effetto che risultano rispettate le prescrizioni di cui agli artt. 6 e 8 del contratto di appalto 14.4.2022 circa il necessario accordo inter partes in ordine alle opere extra e relativi prezzi;
- (d) guardando più in dettaglio alle fatture azionate in via monitoria e quindi ai crediti ivi consacrati, è da osservare come la n. 150 e la n. 255 siano espressamente riferite al bonus 50% previsto per le opere di cui al contratto, mentre la n. 266 contiene specifica indicazione delle lavorazioni “extra” ivi contabilizzate e che parte attrice non ha specificamente contestato nella relativa effettiva realizzazione;
pertanto, appare alquanto inverosimile che, ove realmente tali opere non fossero state concordate fra le parti (al riguardo, l'art. 6 del contratto di appalto 14.4.2022 non esige la forma scritta per l'accordo sulle opere extra), il committente o per lui il d.l. non si fossero accorti della relativa posa in opera in tempo utile per contestare l'avvenuto accordo su tali lavorazioni, risultando anche per tale via indiziaria ulteriore conferma della fondatezza della pretesa creditoria azionata sul punto dalla convenuta;
- (e) le ulteriori contestazioni attoree circa il quantum dell'altrui pretesa risultano generiche e non provate: generiche, laddove parte attrice assume l'abnormità dei prezzi ex adverso richiesti senza peraltro che alcuna contestazione sul punto risulti essere stata tempestivamente e specificamente dedotta né dal committente né dal d.l. una volta ricevuta dalla convenuta la contabilità finale dei lavori (cfr. doc. 3 fasc. monitorio), apparendo infatti del tutto generica la prima contestazione di cui alla pec 5.12.2023 (cfr. doc. 1 fasc. attoreo) contenente unicamente la dicitura
“Tali Fatture risultano, infatti, illegittimamente emesse, non essendo basate su alcun accordo inter partes in ordine sia ai lavori indicati che agli importi” con richiesta eventuale di compensazione con altrettanto generici danni “da Voi cagionati presso l'immobile oggetto dei lavori da Voi svolti in forza del precedente contratto di appalto sottoscritto col mio Assistito” senza alcuna minima descrizione né sommaria indicazione dell'oggetto e della consistenza di tali danni e a fronte, peraltro, di precedenti contatti fra le parti tramite i legali ove nulla era adombrato di quanto poi contestato con la pec 5.12.2023, essendosi anzi il legale dell'odierna parte attrice impegnato a interporre la propria opera anche al fine di “avvicinare le posizioni” senza una espressa contestazione dell'importo residuo dovuto indicato esplicitamente dalla convenuta nella somma di euro 58.859,98 (cfr. doc. 8 fasc. monitorio), corrispondenza anch'essa mai disconosciuta da parte opponente;
non provate, per quanto attiene alla pretesa sussistenza di vizi nelle opere per i quali assume portata dirimente la constatazione della mancata dimostrazione della tempestività della denuncia dei vizi, specie dinnanzi alla specifica eccezione al riguardo sollevata dalla convenuta e non superata dalla produzione documentale attorea curata in mem. 171ter n. 2 c.p.c.: infatti la mail 1.8.2023 (doc. 12 allegato alla mem. 171ter n. 2 c.p.c. attorea - essendovi, forse per errore nel conteggio dei documenti, un altro doc. 12 fasc. attoreo ma allegato alla mem. 171ter n. 1 c.p.c. attorea -) non solo non contiene una espressa e chiara contestazione della fattura n. 150/2023 e relativo importo, limitandosi il committente a ribadire la richiesta del proprio d.l. per la “chiusura della contabilità”, ma enuncia in modo del tutto generico e non circostanziato taluni difetti (“molti lavori non sono stati fatti o fatti male
(tra le tante vedi ad esempio imbiancature varie, scossalina tetto da rifare, pompa per la cisterna acqua piovana mancante etc. etc.)” per i quali la genericità della dicitura non può valere quale efficace denuncia dei vizi e, soprattutto, parte attrice non ha dedotto né provato la data di scoperta dei vizi in questione ai fini della verifica della tempestività della denuncia, mentre poi il committente fa cenno al ritardo nell'ultimazione dei lavori asserendo avergli provocato “non poche spese” che però non enuncia, né descrive, né tantomeno quantifica;
la mail 9.10.2023 (doc. 13 allegato alla mem. 171ter n. 2 c.p.c. attorea) non contiene una denuncia di vizi, ma una mera richiesta di rimozione della gru e dei rifiuti rimasti in cantiere;
la mail 27.10.2023 (doc. 14 allegato alla mem. 171ter n. 2 c.p.c. attorea), oltre a risultare contrastante con la corrispondenza di un mese dopo (cfr. doc. 8 fasc. monitorio cit.), contiene riferimento a pregresse contestazioni ai lavori extracapitolato anch'esse del tutto generiche - “somme per presunti lavori extracapitolato che Vi sono già state contestate” - non essendo indicato neppure l'elemento di tale relatio
(quali contestazioni? in che modo e quando espresse? in ordine a quali specifici lavori? nulla viene detto).
Per mero scrupolo di completezza, si evidenzia come il doc. 15 allegato alla mem. 171ter n. 2 c.p.c. attorea non risulti avere alcuna attinenza alla presente contesa, concernendo una fattura a questa estranea (n. 127/2023) e le certificazioni relative a opere idrauliche subappaltate dalla 2M ad altra impresa, tale DI;
- (f) sfornita di prova infine, sia nell'an che nel quantum, la richiesta risarcitoria attorea per danni non provati nella relativa sussistenza né nel relativo ammontare, dal che la valutazione di inammissibilità della c.t.u. chiesta sul punto siccome avente carattere esplorativo. Difatti, per gli asseriti vizi delle opere invocati da parte attrice a sostegno dell'actio cd. quanti minoris,
s'è già argomentato in ordine alla relativa decadenza attorea dalla tempestiva denuncia dei vizi;
per quanto attiene agli altri esborsi asseritamente dovuti al ritardo nell'ultimazione delle opere, parimenti non v'è in atti documento alcuno né risulta capitolata alcuna circostanza di prova testimoniale circa il fatto che tale ritardo sia stato denunciato dalla parte attrice se non e - come visto - del tutto genericamente all'esito della ricezione della fattura n.
150/2023 (cfr. mail 1.8.2023, doc. 12 allegato alla mem. 171ter n. 2 c.p.c. attorea), talché risulta non adeguatamente provato il nesso causale tra asserito inadempimento della convenuta e utenze di cantiere (peraltro, non dimostrato che i consumi di cui alle fatture allegate sub doc. 8 fasc. attoreo siano dovuti all'utilizzo delle utenze da parte della convenuta) così come tra ritardo e spese per ulteriore d.l. nonché ritardo e maturare di interessi sul finanziamento, avendo peraltro la convenuta replicato che il prolungamento delle tempistiche rispetto a quanto inizialmente pattuito è stato determinato anche dalle opere extra chieste da controparte la quale non ha specificamente contestato siffatta deduzione e ha invocato a proprio sostegno il già richiamato accordo transattivo con DI (cfr. doc. 15 allegato alla mem. 171ter n. 2 c.p.c. attorea) che tuttavia non contiene riferimento alcuno alla problematica del ritardo nell'ultimazione delle opere;
da ultimo, le spese IMU non hanno all'evidenza attinenza alcuna alla tempistica di completamento dell'appalto.
Quanto esposto conduce a ritenere l'inconsistenza dei motivi di opposizione, con conferma del titolo impugnato e rigetto di ogni ulteriore domanda attorea.
III. Le spese di lite seguono la soccombenza di parte opponente e si liquidano, come in dispositivo, a mente del DM 147/2022 in base al valore della causa
(importo del d.i. opposto) e alla consistenza dell'attività processuale espletata, applicati parametri medi dello scaglione di riferimento per le fasi di studio e introduttiva e parametri ridotti per la fase istruttoria esauritasi per parte convenuta nel deposito della sola mem. 171ter n. 3 c.p.c., esclusi i compensi per la fase decisionale non avendo parte convenuta depositato note scritte ex art. 127ter c.p.c. sostitutive della discussione orale (senza che ciò implichi rinuncia alle proprie difese e domande versate in giudizio).
P.Q.M.
Il Tribunale di Pistoia in composizione monocratica, definitivamente pronunciando, ogni contraria o diversa istanza ed eccezione disattesa o assorbita così provvede:
1) respinge l'opposizione e, per l'effetto, conferma il d.i. n. 13/2024 emesso dall'intestato Tribunale in data 13.1.2024;
2) respinge nel resto le domande attoree;
3) condanna parte attrice opponente alla refusione, in favore di parte convenuta, delle spese del presente giudizio che liquida nell'importo di euro
7.000,00 per compensi, oltre rimborso forfettario al 15%, IVA e Cpa di legge.
Pistoia, 28/03/2025
Il giudice dr. Lucia Leoncini