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Sentenza 22 dicembre 2025
Sentenza 22 dicembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Lecce, sentenza 22/12/2025, n. 3848 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Lecce |
| Numero : | 3848 |
| Data del deposito : | 22 dicembre 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale di Lecce, Seconda Sezione Civile, in funzione di Giudice monocratico, in persona del g.o.p. SS GG, ha pronunziato, ex art. 281 sexies c.p.c., la seguente
SENTENZA
nella causa civile iscritta al n. 1467 2025 R.G. avente ad oggetto “Altri contratti atipici”, promossa da con l'Avv. MACRI' UBALDO;
Parte_1
parte attrice - opponente contro
; Controparte_1
parte convenuta - opposta contumace
Con atto di citazione in opposizione a decreto ingiuntivo, l'opponente chiedeva la revoca del decreto ingiuntivo n. 2075/24 D.I. con il quale veniva condannato a pagare all'opposto la somma di € 20.000,00 oltre interessi e spese legali in virtù di una fattura commerciale a saldo per fornitura di servizi.
L'opponente rassegnava le seguenti conclusioni: “Voglia l'Ill.On.le Tribunale adito, disattesa e respinta ogni contraria istanza, eccezione, deduzione e difesa, così provvedere: a) dichiarare l'insussistenza del credito e, per l'effetto, revocare il decreto ingiuntivo opposto;
b) in caso di accertamento del credito nella misura che sarà provata in corso di causa, in accoglimento della domanda riconvenzionale, compensare lo stesso con il credito di “ che sarà accertato;
c) Parte_1 condannare la parte soccombente al pagamento delle spese e compensi di lite del presente giudizio, con distrazione in favore del sottoscritto avvocato.”.
Il convenuto ritualmente citato non si costituiva in giudizio e ne veniva dichiarata la contumacia.
La causa viene per la decisione ex art. 281 sexies cpc.
Nel giudizio di opposizione a decreto ingiuntivo l'onere della prova dei fatti costitutivi della pretesa incombe sull'attore in senso sostanziale ossia sull'opposto. Nel presente giudizio non è stata data prova della pretesa creditoria avanzata dalla società opposta, rimasta contumace, pur incombendo su questa ultima l'onere di provare il credito azionato e contestato nel suo ammontare dall'opponente.
La prova dell'assunto attoreo, in ordine alla contestazione del credito azionato in via monitoria, può darsi per acquisita, se si osserva che il convenuto, sebbene regolarmente evocato in giudizio, non si è costituito. Ha così deliberatamente ritenuto di non contestare i fatti posti dalla parte attrice a fondamento dell'opposizione.
Con la formulazione dell'art. 115 del c.p.c., introdotta con la legge di riforma del processo civile 18 giugno 2009 n° 69, “i fatti non specificamente contestati” devono essere posti a fondamento della decisione del Giudice. Il principio di ritenere provati i fatti non contestati è stato accolto dalla Corte di Cassazione per i giudizi ordinari di cognizione. In proposito, infatti, sono intervenute le sentenze del Supremo Collegio del 22 giugno 2009, sez. III, n° 14542 e del 21 maggio 2008, sez. III n° 13078.
Le spese seguono la soccombenza.
P.Q.M.
Il Tribunale di Lecce, Seconda Sezione Civile, definitivamente pronunciando, così provvede:
accoglie l'opposizione per i motivi di cui sopra e per l'effetto revoca il decreto ingiuntivo opposto;
condanna l'opposto al pagamento, in favore dell'opponente, delle spese del presente giudizio che si liquidano in € 145,50 per spese ed € 2.500,00 per competenze oltre iva e cap come per legge con distrazione in favore del procuratore antistatario.
Così deciso in Lecce, il 22/12/2025
Il giudice
SS GG
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale di Lecce, Seconda Sezione Civile, in funzione di Giudice monocratico, in persona del g.o.p. SS GG, ha pronunziato, ex art. 281 sexies c.p.c., la seguente
SENTENZA
nella causa civile iscritta al n. 1467 2025 R.G. avente ad oggetto “Altri contratti atipici”, promossa da con l'Avv. MACRI' UBALDO;
Parte_1
parte attrice - opponente contro
; Controparte_1
parte convenuta - opposta contumace
Con atto di citazione in opposizione a decreto ingiuntivo, l'opponente chiedeva la revoca del decreto ingiuntivo n. 2075/24 D.I. con il quale veniva condannato a pagare all'opposto la somma di € 20.000,00 oltre interessi e spese legali in virtù di una fattura commerciale a saldo per fornitura di servizi.
L'opponente rassegnava le seguenti conclusioni: “Voglia l'Ill.On.le Tribunale adito, disattesa e respinta ogni contraria istanza, eccezione, deduzione e difesa, così provvedere: a) dichiarare l'insussistenza del credito e, per l'effetto, revocare il decreto ingiuntivo opposto;
b) in caso di accertamento del credito nella misura che sarà provata in corso di causa, in accoglimento della domanda riconvenzionale, compensare lo stesso con il credito di “ che sarà accertato;
c) Parte_1 condannare la parte soccombente al pagamento delle spese e compensi di lite del presente giudizio, con distrazione in favore del sottoscritto avvocato.”.
Il convenuto ritualmente citato non si costituiva in giudizio e ne veniva dichiarata la contumacia.
La causa viene per la decisione ex art. 281 sexies cpc.
Nel giudizio di opposizione a decreto ingiuntivo l'onere della prova dei fatti costitutivi della pretesa incombe sull'attore in senso sostanziale ossia sull'opposto. Nel presente giudizio non è stata data prova della pretesa creditoria avanzata dalla società opposta, rimasta contumace, pur incombendo su questa ultima l'onere di provare il credito azionato e contestato nel suo ammontare dall'opponente.
La prova dell'assunto attoreo, in ordine alla contestazione del credito azionato in via monitoria, può darsi per acquisita, se si osserva che il convenuto, sebbene regolarmente evocato in giudizio, non si è costituito. Ha così deliberatamente ritenuto di non contestare i fatti posti dalla parte attrice a fondamento dell'opposizione.
Con la formulazione dell'art. 115 del c.p.c., introdotta con la legge di riforma del processo civile 18 giugno 2009 n° 69, “i fatti non specificamente contestati” devono essere posti a fondamento della decisione del Giudice. Il principio di ritenere provati i fatti non contestati è stato accolto dalla Corte di Cassazione per i giudizi ordinari di cognizione. In proposito, infatti, sono intervenute le sentenze del Supremo Collegio del 22 giugno 2009, sez. III, n° 14542 e del 21 maggio 2008, sez. III n° 13078.
Le spese seguono la soccombenza.
P.Q.M.
Il Tribunale di Lecce, Seconda Sezione Civile, definitivamente pronunciando, così provvede:
accoglie l'opposizione per i motivi di cui sopra e per l'effetto revoca il decreto ingiuntivo opposto;
condanna l'opposto al pagamento, in favore dell'opponente, delle spese del presente giudizio che si liquidano in € 145,50 per spese ed € 2.500,00 per competenze oltre iva e cap come per legge con distrazione in favore del procuratore antistatario.
Così deciso in Lecce, il 22/12/2025
Il giudice
SS GG