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Sentenza 12 novembre 2025
Sentenza 12 novembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Roma, sentenza 12/11/2025, n. 6649 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Roma |
| Numero : | 6649 |
| Data del deposito : | 12 novembre 2025 |
Testo completo
R E P U B B L I C A I T A L I A N A IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE DI APPELLO DI ROMA Terza Sezione Civile
composta dai signori magistrati
Dott.ssa Silvia Di Matteo Presidente
Dott. Paolo Andrea Taviano Consigliere rel.
Dott. Renato Castaldo Consigliere ha pronunciato la seguente
S E N T E N Z A
nella causa civile di II° grado iscritta al n. 2293/2020 del Ruolo Generale degli Affari Civili Contenziosi, riservata in decisione in data 28.5.2025 all'esito della trattazione scritta disposta ai sensi dell'art. 221, comma 4, della legge 17.07.2020 n. 77 e vertente tra in persona del PT (p.iva con sede in Sperlonga Parte_1 P.IVA_1 loc. Lago Lungo, rappresentata e difesa come da procura in atti dall'Avv. Francesco Di Ciollo (cf el. Dom. presso lo studio dell'Avv. Pierluigi Panici C.F._1 in Roma via Germanico 172 78, con richiesta di inviare le comunicazioni ai seguenti indirizzi pec: fax 0771569173 appellante Email_1
E
, già , (p.iva in persona del PT con CP_1 Controparte_2 P.IVA_2 sede in Milano via Gaetano Negri 1 rappresentata e difesa dall'Avv. Claudia Maria del Papa (cf e dall'Avv. Francesco Orsomarso (cf C.F._2
) giusta procura in atti, el. Dom. presso lo studio dei difensori C.F._3 in Roma via G. Fortunato 42 con richiesta di inviare le comunicazioni ai seguenti indirizzi fax Email_2 Email_3
0690273633 appellato
Avverso Sentenza del Tribunale di Latina n. 2150/2019
Oggetto: risarcimento danni
1 Conclusioni: come in atti.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO La ha chiamato in giudizio la chiedendo la condanna Parte_1 Controparte_2 della stessa al risarcimento dei danni patiti dall'attrice a causa dell'interruzione del servizio di telefonia offerto in base al contratto di somministrazione sottoscritto tra le parti in relazione alle utenze nn. 0771548189 e 0771557064. In particolare la società attrice deduceva di svolgere attività di ricezione turistica e che in data 3/7/2013 vi era stata una interruzione del servizio di telefonia con impossibilità per i clienti a pagare mediante carta di credito, precisando che il disservizio, segnalato all'ufficio reclami di , si era prolungato per oltre un CP_2 mese dalla richiesta di intervento procurando un danno, anche di immagine, alla
. Pt_1
Si costituiva la che chiedeva il rigetto dell'opposizione in quanto infondata, CP_2 sostenendo che che il disservizio era da imputare al tranciamento dei cavi telefonici da parte di terzi e che i tempi di riparazione si erano allungati a causa del fatto che il non aveva consentito sin da subito i lavori di escavazione. CP_3
Con sentenza ex art. 281 sexies cpc n. 2150/2019 il Tribunale di Latina ha rigettato la domanda risarcitoria non ritenendo provato il danno, con condanna dell'attrice alle spese di primo grado. Avverso la predetta sentenza ha proposto appello la chiedendone la Parte_1 riforma con richiesta di condanna della controparte alle spese del doppio grado da distrarsi in favore del procuratore antistatario Avv. Di Ciollo. L'appellante chiedeva altresì la sospensione dell'efficacia esecutiva della sentenza sulla quale però non insisteva all'udienza del 29/9/2020. Si è costituita l' appellata chiedendo il rigetto dell'appello in quanto infondato con conferma della sentenza di primo grado e condanna dell'appellante alle spese del grado da distrarsi in favore dei procuratori antistatari dell'appellante. All'udienza del 28/05/2025, la causa veniva trattenuta in decisione con la concessione dei termini di legge per il deposito di comparse conclusionali e di memorie di replica.
MOTIVI DELLA DECISIONE Con i motivi di impugnazione, che possono essere trattati congiuntamente per connessione, l'appellante lamenta che il Tribunale ha erroneamente valutato le prove documentali ed orali agli atti di causa, ha erroneamente applicato la normativa sulla quantificazione del danno ex artt. 1218 e 1226 c.c., lamentando altresì l'erronea condanna alle spese patita in primo grado. La sentenza impugnata, essendo pacifico il rapporto contrattuale tra le parti, ha respinto la domanda attorea affermando che, sebbene la non abbia fornito CP_2 la prova del fatto estintivo dell'altrui pretesa, essendosi limitata ad affermare la riconducibilità del guasto alla condotta di terzi e la responsabilità per il ritardo nell'intervento alla complessità delle riparazioni ed al diniego all'esecuzione dei lavori di scavo da parte del non allegando però alcun documento né chiedendo CP_3 prova testimoniale per provare quanto affermato, d'altro canto parte attrice ha genericamente allegato un pregiudizio ricollegabile alle lamentele della clientela e ad
2 un danno all'immagine dell'impresa, non fornendo prova del danno lamentato né per quanto concerne l'an, né per quanto concerne il quantum. La valutazione effettuata dal Tribunale è condivisibile. Difatti corrisponde al vero che non ha provato la riconducibilità del guasto CP_2 all'azione di terzi, né ha provato che il ritardo nella riparazione fosse attribuibile all'opposizione del ai lavori di scavo, opposizione della quale Controparte_4 non vi è traccia in atti, ovvero alla particolare complessità delle riparazioni circostanza, anzi, smentita dal teste all'udienza del 16/4/2015 il quale ha Tes_1 affermato “non mi risulta che l'intervento de quo sia stato particolarmente complesso”
, ma è altrettanto vero che la società appellante non ha provato il danno che lamenta sia sotto il profilo economico, sia sotto il profilo del danno all'immagine sia sotto il profilo della possibilità di acquisizione di nuova clientela. Quanto al danno patrimoniale non vi è, infatti, agli atti del processo alcun documento che dimostri un calo del fatturato della nel periodo in cui si è verificato il Pt_1 disservizio, né è dimostrato un aumento di costi per l'attività che la società dice di aver effettuato per accompagnare i clienti non automuniti presso gli sportelli bancomat più vicini per consentire loro di prelevare denaro contante. Quanto al lamentato danno all'immagine la società appellata non ha fornito alcuna prova documentale quali lamentele scritte della clientela per il disservizio dovuto all'impossibilità di utilizzo del POS, commenti negativi in tal senso sulla struttura turistica reperibili sui siti internet di settore, né sono stati escussi come testimoni dei clienti che abbiano confermato il disagio subito e la percezione di un abbassamento del livello dei servizi offerti dalla struttura tale da configurare un danno all'immagine alla struttura turistica. Quanto, infine, al lamentato danno derivante dalla mancata possibilità di acquisizione di nuova clientela non è stato provato che nel periodo in cui si è manifestato il disservizio vi siano state delle disdette di prenotazioni ovvero mancate prenotazioni conseguenti al cattivo funzionamento della linea telefonica. In proposito rammenta questa Corte che nonostante si ritenga sussistente l'inadempimento dell'appellata in ordine alla corretta fornitura del servizio di CP_2 telefonia nel periodo oggetto di causa, la , quale parte che chiede il Pt_1 risarcimento, non è comunque esentata dall'obbligo di fornire la prova del danno lamentato sia con riferimento all'esistenza dello stesso, che con riferimento al nesso causale tra il danno e l'inadempimento contrattuale (Cass. ord. N. 25803/2024) prova che, come sopra evidenziato, non è stata fornita atteso che non vi sono in atti documenti né prove testimoniali (v. dich. Testi e ) che provino la Testimone_2 Tes_3 sussistenza del danno. Conclusivamente, quindi, l'appello proposto dalla deve essere respinto Parte_1 con conseguente conferma della sentenza n. 2150/2019 del Tribunale di Latina. Le spese di lite del presente grado seguono la soccombenza e sono liquidate come in dispositivo secondo i parametri medi del DM n. 55/2014 esclusa l'istruttoria, con riferimento allo scaglione di valore della presente causa. Sussistono i presupposti per la debenza, in capo all'appellante di una somma pari al contributo unificato.
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PQM
La Corte, pronunciando sull' appello formulato da avverso la sentenza del Parte_1
Tribunale di Latina n. 2150 dell'anno 2019, ritenuta assorbita ogni altra domanda ed eccezione, così decide: a)rigetta l'appello e conferma la sentenza impugnata b)condanna l'appellante al pagamento delle spese di lite del presente Parte_1 grado che liquida in € 3.966,00 oltre rimborso spese generali, Iva se dovuta e cpa da distrarsi in favore dell'Avv. Claudia Maria del Papa e dell'Avv. Francesco Orsomarso procuratori antistatari dell'appellata CP_1
c) dichiara la sussistenza dei presupposti per la debenza in capo all'appellante di una somma pari al contributo unificato versato.
Roma, li 10 novembre 2025
Il consigliere estensore Il presidente
Dott. Paolo Andrea Taviano Dott. Silvia Di Matteo
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