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Sentenza 17 settembre 2025
Sentenza 17 settembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Pisa, sentenza 17/09/2025, n. 370 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Pisa |
| Numero : | 370 |
| Data del deposito : | 17 settembre 2025 |
Testo completo
N. V.G. 2290/2025
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di PISA
SEZIONE CIVILE
Il Tribunale, in composizione collegiale nelle persone dei seguenti magistrati:
dott.ssa Santa Spina Presidente Relatore dott.ssa Alessandra Migliorino Giudice dott.ssa Giulia Tavella Giudice ha pronunciato la seguente
SENTENZA
Nel procedimento per separazione consensuale iscritto al n. v.g. 2290/2025 promosso dai coniugi:
(C.F. ), con il patrocinio dell'avv. PARRINI SILVIA Parte_1 C.F._1
e
EL AN (C.F. ), con il patrocinio dell'avv. CONTROZZI C.F._2
ILARIA
Con l'intervento del p.m.
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
Con ricorso congiunto, formulato ai sensi dell'art. 473 -bis 51 c.p.c. i coniugi in epigrafe chiedevano all'intestato Tribunale di omologare le condizioni di separazione di cui al ricorso medesimo.
Premettevano di aver contratto matrimonio in Pisa, il 31 maggio 1997, con atto trascritto nei registri dello stato civile del Comune di Pisa, Anno 1997, Parte II, Serie A, n°57 e che, dalla loro unione, Per_ erano nati due figli, , il 10 aprile 2003 e il 23 ottobre 2006. Per_1
Allegavano il venir meno tra loro coniugi della comunione materiale e spirituale tanto da spingerli ad introdurre il presente giudizio di separazione personale.
Il Collegio prende atto dell'accordo raggiunto dalle parti – riportato in allegato alle note di trattazione scritta ex art. 127 ter c.p.c. reputando le intese raggiunte non contrarie a norme imperative e/o all'ordine pubblico né appaiono in contrasto con l'interesse della prole.
Quanto alle statuizioni d'ordine economico che sono parte integrante dell'accordo, le stesse risultano idonee, nel contemperamento delle rispettive posizioni dei genitori coobbligati, a garantire ai figli, maggiorenni ma non ancora economicamente indipendenti, condizioni di vita funzionali alla loro crescita e alla loro evoluzione.
Nel resto non vi sono motivi per disattendere gli accordi raggiunti tra le parti in quanto esclusivamente inerenti a loro diritti disponibili.
Anche il PM, notiziato della pendenza del presente procedimento ha espresso parere favorevole ex art. 473 bis.51 c.p.c., ex art. 3, comma 33, d.l.gs. 10.10.2022, n. 149, affinché avvenga omologato l'accordo raggiunto dai coniugi.
Le parti, depositando le note ex art. 127 ter c.p.c. debitamente sottoscritte dichiaravano di essere a conoscenza dei propri diritti e delle norme che prevedono la loro partecipazione all'udienza, di confermare la volontà di separarsi, e di rinunciare a comparire personalmente.
Alla luce di quanto sopra, il Tribunale può dunque procedere all'omologazione dell'accordo raggiunto tra le parti.
P.Q.M.
Il Tribunale, in composizione collegiale, definitivamente pronunciando, omologa la separazione dei coniugi in epigrafe e dunque:
dichiara la separazione personale dei coniugi e EL AN, uniti in Parte_1 matrimonio in Pisa, il 31 maggio 1997, con atto trascritto nei registri dello stato civile del Comune di
Pisa, Anno 1997, Parte II, Serie A, n°57, alle seguenti condizioni:
1) I coniugi vivranno separati nel reciproco rispetto;
2) La casa familiare (condotta in locazione) sita in Calci (PI) via Don Giovanni Minzoni n. 155 Per_ sarà assegnata alla moglie LA EL che continua ad abitarvi con i figli e Per_1
Come già scritto nel ricorso, per accordo intercorso tra i coniugi, il marito , Parte_1 vista l'intollerabilità della convivenza ed al fine di non pregiudicare la serenità dei figli Per_ Per_
e e, in particolare di che, all'epoca era sempre minorenne, da circa due Per_1 anni ha già rilasciato la casa familiare ed attualmente abita presso l'immobile ubicato in Pisa via Alessandro Poerio n. 7 (di proprietà della di lui madre);
3) I coniugi dichiarano di rinunciare reciprocamente all'assegno di mantenimento per sé stessi;
4) I coniugi provvederanno al mantenimento diretto della figlia , nei periodi Persona_3 rispettivi in cui la figlia starà col padre o con la madre;
5) i genitori sosterranno le spese straordinarie relative alla figlia nella misura Persona_3 rispettiva del 60% (sessanta per cento) a carico di EL LA e del 40% (quaranta per cento) a carico di . Per la regolamentazione i coniugi rinviano a quanto previsto Parte_1 dalle Linee Guida del CNF del 29 novembre 2017, di seguito integralmente trascritte, fatta eccezione per il paragrafo dedicato alle spese comprese nel contributo di mantenimento, vista la previsione del regime di mantenimento diretto;
- In caso di mancata espressa pattuizione e/o accordo tra le parti sul punto, la qualificazione delle spese in "ordinarie" o "straordinarie" verrà effettuata tenendo conto delle indicazioni appresso riportate:
Si specifica che le spese ordinarie che, in base alle predette Linee Guida sono incluse nel contributo di mantenimento indiretto o perequativo (che nel caso di specie non sussiste avendo previsto i coniugi il regime di mantenimento diretto), saranno e rimarranno a carico del genitore che le anticiperà nei rispettivi periodi paterni o materni ovvero nei giorni in cui la figlia starà col padre o la madre;
Persona_3
SPESE EXTRA ASSEGNO OBBLIGATORIE, per le quali non è richiesta la previa concertazione
Libri scolastici, spese sanitarie urgenti, acquisto di farmaci prescritti ad eccezione di quelli da banco, spese per interventi chirurgici indifferibili sia presso strutture pubbliche che private, spese ortodontiche, oculistiche e sanitarie effettuate tramite il SSN in difetto di accordo sulla terapia con specialista privato;
spese protesiche;
spese di bollo e di assicurazione per il mezzo di trasporto, quando acquistato con l'accordo di entrambi i genitori. Tutte le spese extra assegno, subordinate o meno al consegno dei genitori, devono essere debitamente documentate.
SPESE EXTRA ASSEGNO, subordinate al consenso di entrambi i genitori, suddivise nelle seguenti categorie:
1) - Scolastiche: iscrizioni e rette di scuole private, iscrizioni, rette ed eventuali spese alloggiative, ove fuori sede, di università pubbliche e private, ripetizioni;
frequenza del conservatorio o scuole formative;
master e specializzazioni post universitari;
frequentazione del conservatorio o di scuole formative;
spese per la preparazione agli esami di abilitazione o alla preparazione di concorsi (quindi l'acquisto di libri, dispense ed eventuali pernottamenti fuori sede); viaggi di istruzione organizzati dalla scuola, prescuola, doposcuola;
servizio di baby sitting laddove l'esigenza nasca con la separazione e debba coprire l'orario di lavoro del genitore che lo utilizza (per i costi di baby-sitter è valida la deroga di cui sopra); viaggi di studio e di istruzione, soggiorni all'estero per motivi di studio;
corsi per l'apprendimento delle lingue straniere;
2) - Spese di natura ludica o parascolastica: corsi di attività artistiche (musica, disegno, pittura), corsi di informatica, centri estivi, viaggi di istruzione, vacanze trascorse autonomamente senza i genitori, spese di acquisto e manutenzione straordinaria di mezzi di trasporto (mini car, macchina, motorino, moto); conseguimento della patente presso autoscuola private).
3) - Spese sportive: attività sportiva comprensiva dell'attrezzatura e di quanto necessario per lo svolgimento dell'eventuale attività agonistica;
4) - Spese medico sanitarie: spese per interventi chirurgici, spese odontoiatriche, oculistiche e sanitarie non effettuate tramite SSN, spese mediche e di degenza per interventi presso strutture pubbliche o private convenzionate, esami diagnostici, analisi cliniche, visite specialistiche, cicli di psicoterapia e logopedia.
5) - organizzazione di ricevimenti, celebrazione e festeggiamenti dedicati ai figli;
Il rimborso al genitore anticipatario.
In relazione alle spese straordinarie da concordare, il genitore, a fronte di una formale richiesta scritta avanzata dall'altro (a mezzo sms, email, fax, pec, whatup ecc), dovrà manifestare un motivato dissenso, sempre per iscritto, entro venti giorni dalla data di ricevimento della richiesta;
in difetto di risposta, il silenzio sarà inteso come consenso alla spesa;
Il rimborso pro quota al genitore che ha anticipato le predette spese, e che ha esibito e consegnato idonea documentazione entro un mese dalle stesse, è dovuto entro il mese successivo a decorrere dalla richiesta.
La detrazione delle spese straordinarie ai fini Irpef sarà operata da entrambi i genitori nella stessa proporzionale quota di riparto delle spese stesse quindi al 60% per EL LA ed al
40% per . La deduzione per i figli a carico sarà effettuata, salvo diverso accordo, Parte_1 al 50% tra i genitori.
Gli eventuali rimborsi e/o sussidi disposti dallo Stato e/o da qualsiasi altro Ente Pubblico o privato per spese scolastiche e/o sanitarie relative alla prole vanno a beneficio di entrambi i genitori nella stessa proporzionale quota di riparto delle spese straordinarie, come previsto nelle Linee Guida;
6) L'Assegno Unico ed Universale, per accordo intercorso tra i coniugi, verrà percepito integralmente da EL LA.
Dichiara integralmente compensate le spese di lite tra le parti.
Ordina all'ufficiale civile di procedere alle annotazioni della presente sentenza e agli altri incombenti di legge.
Pisa, 17.09.2025
Il Presidente relatore dott.ssa Santa Spina
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di PISA
SEZIONE CIVILE
Il Tribunale, in composizione collegiale nelle persone dei seguenti magistrati:
dott.ssa Santa Spina Presidente Relatore dott.ssa Alessandra Migliorino Giudice dott.ssa Giulia Tavella Giudice ha pronunciato la seguente
SENTENZA
Nel procedimento per separazione consensuale iscritto al n. v.g. 2290/2025 promosso dai coniugi:
(C.F. ), con il patrocinio dell'avv. PARRINI SILVIA Parte_1 C.F._1
e
EL AN (C.F. ), con il patrocinio dell'avv. CONTROZZI C.F._2
ILARIA
Con l'intervento del p.m.
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
Con ricorso congiunto, formulato ai sensi dell'art. 473 -bis 51 c.p.c. i coniugi in epigrafe chiedevano all'intestato Tribunale di omologare le condizioni di separazione di cui al ricorso medesimo.
Premettevano di aver contratto matrimonio in Pisa, il 31 maggio 1997, con atto trascritto nei registri dello stato civile del Comune di Pisa, Anno 1997, Parte II, Serie A, n°57 e che, dalla loro unione, Per_ erano nati due figli, , il 10 aprile 2003 e il 23 ottobre 2006. Per_1
Allegavano il venir meno tra loro coniugi della comunione materiale e spirituale tanto da spingerli ad introdurre il presente giudizio di separazione personale.
Il Collegio prende atto dell'accordo raggiunto dalle parti – riportato in allegato alle note di trattazione scritta ex art. 127 ter c.p.c. reputando le intese raggiunte non contrarie a norme imperative e/o all'ordine pubblico né appaiono in contrasto con l'interesse della prole.
Quanto alle statuizioni d'ordine economico che sono parte integrante dell'accordo, le stesse risultano idonee, nel contemperamento delle rispettive posizioni dei genitori coobbligati, a garantire ai figli, maggiorenni ma non ancora economicamente indipendenti, condizioni di vita funzionali alla loro crescita e alla loro evoluzione.
Nel resto non vi sono motivi per disattendere gli accordi raggiunti tra le parti in quanto esclusivamente inerenti a loro diritti disponibili.
Anche il PM, notiziato della pendenza del presente procedimento ha espresso parere favorevole ex art. 473 bis.51 c.p.c., ex art. 3, comma 33, d.l.gs. 10.10.2022, n. 149, affinché avvenga omologato l'accordo raggiunto dai coniugi.
Le parti, depositando le note ex art. 127 ter c.p.c. debitamente sottoscritte dichiaravano di essere a conoscenza dei propri diritti e delle norme che prevedono la loro partecipazione all'udienza, di confermare la volontà di separarsi, e di rinunciare a comparire personalmente.
Alla luce di quanto sopra, il Tribunale può dunque procedere all'omologazione dell'accordo raggiunto tra le parti.
P.Q.M.
Il Tribunale, in composizione collegiale, definitivamente pronunciando, omologa la separazione dei coniugi in epigrafe e dunque:
dichiara la separazione personale dei coniugi e EL AN, uniti in Parte_1 matrimonio in Pisa, il 31 maggio 1997, con atto trascritto nei registri dello stato civile del Comune di
Pisa, Anno 1997, Parte II, Serie A, n°57, alle seguenti condizioni:
1) I coniugi vivranno separati nel reciproco rispetto;
2) La casa familiare (condotta in locazione) sita in Calci (PI) via Don Giovanni Minzoni n. 155 Per_ sarà assegnata alla moglie LA EL che continua ad abitarvi con i figli e Per_1
Come già scritto nel ricorso, per accordo intercorso tra i coniugi, il marito , Parte_1 vista l'intollerabilità della convivenza ed al fine di non pregiudicare la serenità dei figli Per_ Per_
e e, in particolare di che, all'epoca era sempre minorenne, da circa due Per_1 anni ha già rilasciato la casa familiare ed attualmente abita presso l'immobile ubicato in Pisa via Alessandro Poerio n. 7 (di proprietà della di lui madre);
3) I coniugi dichiarano di rinunciare reciprocamente all'assegno di mantenimento per sé stessi;
4) I coniugi provvederanno al mantenimento diretto della figlia , nei periodi Persona_3 rispettivi in cui la figlia starà col padre o con la madre;
5) i genitori sosterranno le spese straordinarie relative alla figlia nella misura Persona_3 rispettiva del 60% (sessanta per cento) a carico di EL LA e del 40% (quaranta per cento) a carico di . Per la regolamentazione i coniugi rinviano a quanto previsto Parte_1 dalle Linee Guida del CNF del 29 novembre 2017, di seguito integralmente trascritte, fatta eccezione per il paragrafo dedicato alle spese comprese nel contributo di mantenimento, vista la previsione del regime di mantenimento diretto;
- In caso di mancata espressa pattuizione e/o accordo tra le parti sul punto, la qualificazione delle spese in "ordinarie" o "straordinarie" verrà effettuata tenendo conto delle indicazioni appresso riportate:
Si specifica che le spese ordinarie che, in base alle predette Linee Guida sono incluse nel contributo di mantenimento indiretto o perequativo (che nel caso di specie non sussiste avendo previsto i coniugi il regime di mantenimento diretto), saranno e rimarranno a carico del genitore che le anticiperà nei rispettivi periodi paterni o materni ovvero nei giorni in cui la figlia starà col padre o la madre;
Persona_3
SPESE EXTRA ASSEGNO OBBLIGATORIE, per le quali non è richiesta la previa concertazione
Libri scolastici, spese sanitarie urgenti, acquisto di farmaci prescritti ad eccezione di quelli da banco, spese per interventi chirurgici indifferibili sia presso strutture pubbliche che private, spese ortodontiche, oculistiche e sanitarie effettuate tramite il SSN in difetto di accordo sulla terapia con specialista privato;
spese protesiche;
spese di bollo e di assicurazione per il mezzo di trasporto, quando acquistato con l'accordo di entrambi i genitori. Tutte le spese extra assegno, subordinate o meno al consegno dei genitori, devono essere debitamente documentate.
SPESE EXTRA ASSEGNO, subordinate al consenso di entrambi i genitori, suddivise nelle seguenti categorie:
1) - Scolastiche: iscrizioni e rette di scuole private, iscrizioni, rette ed eventuali spese alloggiative, ove fuori sede, di università pubbliche e private, ripetizioni;
frequenza del conservatorio o scuole formative;
master e specializzazioni post universitari;
frequentazione del conservatorio o di scuole formative;
spese per la preparazione agli esami di abilitazione o alla preparazione di concorsi (quindi l'acquisto di libri, dispense ed eventuali pernottamenti fuori sede); viaggi di istruzione organizzati dalla scuola, prescuola, doposcuola;
servizio di baby sitting laddove l'esigenza nasca con la separazione e debba coprire l'orario di lavoro del genitore che lo utilizza (per i costi di baby-sitter è valida la deroga di cui sopra); viaggi di studio e di istruzione, soggiorni all'estero per motivi di studio;
corsi per l'apprendimento delle lingue straniere;
2) - Spese di natura ludica o parascolastica: corsi di attività artistiche (musica, disegno, pittura), corsi di informatica, centri estivi, viaggi di istruzione, vacanze trascorse autonomamente senza i genitori, spese di acquisto e manutenzione straordinaria di mezzi di trasporto (mini car, macchina, motorino, moto); conseguimento della patente presso autoscuola private).
3) - Spese sportive: attività sportiva comprensiva dell'attrezzatura e di quanto necessario per lo svolgimento dell'eventuale attività agonistica;
4) - Spese medico sanitarie: spese per interventi chirurgici, spese odontoiatriche, oculistiche e sanitarie non effettuate tramite SSN, spese mediche e di degenza per interventi presso strutture pubbliche o private convenzionate, esami diagnostici, analisi cliniche, visite specialistiche, cicli di psicoterapia e logopedia.
5) - organizzazione di ricevimenti, celebrazione e festeggiamenti dedicati ai figli;
Il rimborso al genitore anticipatario.
In relazione alle spese straordinarie da concordare, il genitore, a fronte di una formale richiesta scritta avanzata dall'altro (a mezzo sms, email, fax, pec, whatup ecc), dovrà manifestare un motivato dissenso, sempre per iscritto, entro venti giorni dalla data di ricevimento della richiesta;
in difetto di risposta, il silenzio sarà inteso come consenso alla spesa;
Il rimborso pro quota al genitore che ha anticipato le predette spese, e che ha esibito e consegnato idonea documentazione entro un mese dalle stesse, è dovuto entro il mese successivo a decorrere dalla richiesta.
La detrazione delle spese straordinarie ai fini Irpef sarà operata da entrambi i genitori nella stessa proporzionale quota di riparto delle spese stesse quindi al 60% per EL LA ed al
40% per . La deduzione per i figli a carico sarà effettuata, salvo diverso accordo, Parte_1 al 50% tra i genitori.
Gli eventuali rimborsi e/o sussidi disposti dallo Stato e/o da qualsiasi altro Ente Pubblico o privato per spese scolastiche e/o sanitarie relative alla prole vanno a beneficio di entrambi i genitori nella stessa proporzionale quota di riparto delle spese straordinarie, come previsto nelle Linee Guida;
6) L'Assegno Unico ed Universale, per accordo intercorso tra i coniugi, verrà percepito integralmente da EL LA.
Dichiara integralmente compensate le spese di lite tra le parti.
Ordina all'ufficiale civile di procedere alle annotazioni della presente sentenza e agli altri incombenti di legge.
Pisa, 17.09.2025
Il Presidente relatore dott.ssa Santa Spina