Art. 3.
Il Ministro per il tesoro, di concerto con il Ministro per le finanze e' autorizzato a concedere, con propri decreti, la garanzia dello Stato, anche in forma di fidejussione solidale, a favore dell'Istituto Mobiliare italiano (I.M.I.), per i crediti ad esso derivanti dalle operazioni di finanziamento che l'Istituto medesimo potra' concedere alla Societa' per azioni nazionale "Cogne" fino alla concorrenza di un importo capitale di lire due miliardi e duecento milioni oltre interessi ed altri accessori relativi.
Il Ministro per il tesoro, di concerto con il Ministro per le finanze e' autorizzato a concedere, con propri decreti, la garanzia dello Stato, anche in forma di fidejussione solidale, a favore dell'Istituto Mobiliare italiano (I.M.I.), per i crediti ad esso derivanti dalle operazioni di finanziamento che l'Istituto medesimo potra' concedere alla Societa' per azioni nazionale "Cogne" fino alla concorrenza di un importo capitale di lire due miliardi e duecento milioni oltre interessi ed altri accessori relativi.