TRIB
Sentenza 24 febbraio 2025
Sentenza 24 febbraio 2025
Commentari • 0
Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Potenza, sentenza 24/02/2025, n. 357 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Potenza |
| Numero : | 357 |
| Data del deposito : | 24 febbraio 2025 |
Testo completo
TRIBUNALE DI POTENZA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
REPUBBLICA ITALIANA
Il Tribunale di Potenza in persona del giudice monocratico dott.ssa Rossella
Magarelli ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa civile iscritta al n. 832/2017 R.G., avente ad oggetto appello avverso sentenza emessa dal Giudice di pace e vertente
FRA
e rappresentati e difesi dall'avv. Luca Parte_1 Parte_2
Lorenzo in virtù di mandato in calce all'atto di appello e presso lo studio dello stesso domiciliati;
- APPELLANTI IN VIA PRINCIPALE -
E
(già Controparte_1 Controparte_2
in persona del procuratore speciale, rappresentato e difeso dall'avv.
[...]
Salvatore Lorusso in virtù di mandato in calce alla comparsa di costituzione di nuovo difensore e presso lo studio dello stesso domiciliato;
NONCHE'
, rappresentato e difeso dall'avv. Maria Scavone in virtù di Controparte_3
mandato a margine della comparsa di costituzione e risposta e presso lo studio della stessa domiciliato;
- APPELLATI/APPELLANTI IN VIA INCIDENTALE -
1 Conclusioni: come in atti.
FATTO E DIRITTO
Preliminarmente occorre dare atto che l'entrata in vigore, prima della instaurazione del presente giudizio, della legge n. 69 del 2009 (disposizioni per lo
sviluppo economico, la semplificazione, la competitività, nonché in materia di
processo civile) esonera questo Giudice dal procedere alla concisa esposizione dello svolgimento del processo: infatti, l'articolo 132 c.p.c. nella nuova formulazione introdotta dall'articolo 45 diciassettesimo comma della legge n. 69
del 2009, nel disciplinare il contenuto della sentenza, non contempla più al n. 4) la concisa esposizione dello svolgimento del processo, ma prevede semplicemente che nella redazione della sentenza il Giudice proceda alla concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione.
Con atto di citazione notificato a mezzo del servizio postale in data 27-2-2017
e proponevano appello avverso la sentenza Parte_1 Parte_2
n. 456/2016 emessa in data 28-7-2016, con la quale il Giudice di pace di Potenza
aveva riconosciuto un concorso di colpa disomogeneo in capo ai conducenti dei veicoli coinvolti nel sinistro stradale verificatosi in Potenza in data 6-4-2014,
aveva accolto parzialmente la domanda risarcitoria dagli stessi proposta in via riconvenzionale nei confronti di e di Controparte_3 Controparte_2
al fine di ottenere il risarcimento del danno patrimoniale
[...]
per i danni riportati dal veicolo Peugeot 107 di proprietà di e il Parte_1
risarcimento del danno non patrimoniale subito da mentre si Parte_2
trovava alla guida della stessa autovettura ed aveva rigettato la domanda proposta in via principale nei loro confronti e nei confronti della loro compagnia assicuratrice da , ritenendo satisfattiva l'offerta risarcitoria Controparte_3
effettuata in favore del danneggiato dalla Controparte_2
prima della instaurazione del giudizio.
[...]
2 In particolare, gli appellanti chiedevano che, in riforma della sentenza impugnata,
venisse accertata la responsabilità esclusiva di nella causazione Controparte_3
del sinistro oppure in via subordinata la percentuale di responsabilità dello stesso,
che e venissero condannati in solido o Controparte_2 Controparte_3
secondo le singole responsabilità accertate in corso di causa al risarcimento del danno patrimoniale subito da , quantificabile nella somma Parte_1
complessiva di euro 6.917,10, detratto quanto percepito a definizione del giudizio di primo grado, o in subordine nella percentuale della responsabilità accertata, con interessi e rivalutazione monetaria fino al soddisfo, e che, infine, Controparte_2
e venissero condannati in solido o secondo le singole
[...] Controparte_3
responsabilità accertate in corso di causa al risarcimento del danno non patrimoniale subito da pari alla differenza fra quanto percepito Parte_2
e quanto spettante sulla base della rideterminazione delle responsabilità, oltre che al pagamento delle spese processuali e al risarcimento per responsabilità
processuale aggravata ai sensi dell'articolo 96 c.p.c.
Con comparsa di costituzione e risposta depositata in data 26-9-2017 si costituiva in giudizio , il quale chiedeva il rigetto dell'impugnazione Controparte_3
proposta da e e proponeva appello Parte_1 Parte_2
incidentale, chiedendo che, in riforma della pronuncia impugnata, Parte_1
e venissero riconosciuti responsabili esclusivi,
[...] Parte_2
ciascuno per il proprio titolo, del sinistro e che, per l'effetto, Controparte_2
venisse condannata al risarcimento del danno patrimoniale e non
[...]
patrimoniale da lui subito, quantificato nella somma complessiva di euro
11.398,97 o nella diversa somma accertata nel corso del giudizio, previa rinnovazione della C.T.U. tecnico-modale, oltre agli interessi legali e alla rivalutazione monetaria dal giorno del sinistro fino al soddisfo.
Con comparsa di costituzione e risposta depositata in data 31-10-2017 si
3 costituiva in giudizio , che in via Controparte_2
preliminare eccepiva l'inammissibilità dell'appello principale per violazione dell'articolo 342 c.p.c. per la omessa specificazione dei motivi di impugnazione, nel merito chiedeva il rigetto dell'appello proposto da e Parte_1
e proponeva appello incidentale, deducendo che il Giudice di Parte_2
prime cure, pur avendo riconosciuto che la somma corrisposta a Controparte_3
prima della instaurazione del giudizio era integralmente satisfattiva della pretesa risarcitoria dallo stesso azionata, aveva erroneamente condannato la compagnia assicuratrice al pagamento delle spese processuali in favore dell'attore principale e, pur avendo riconosciuto agli attori in riconvenzionale una somma di gran lunga inferiore a quella richiesta, aveva erroneamente individuato lo scaglione di riferimento per la liquidazione delle spese del giudizio sulla base del valore della domanda e non del decisum; chiedeva, pertanto, che, in parziale riforma della pronuncia impugnata, le spese processuali venissero integralmente compensate fra la e l'attore principale, , e che le spese del Controparte_2 Controparte_3
giudizio venissero congruamente ridotte nei rapporti fra la compagnia assicuratrice e gli attori in riconvenzionale.
All'esito del deposito delle note in sostituzione dell'udienza del 29 Novembre
2024, fissata per la precisazione delle conclusioni, la causa veniva riservata per la decisione con l'assegnazione alle parti del termine di sessanta giorni per il deposito delle comparse conclusionali e di ulteriore termine di venti giorni per il deposito delle memorie di replica.
In via preliminare rispetto all'esame del merito occorre osservare, trattandosi di questione rilevabile di ufficio, che il Giudice deve valutare indipendentemente dalla relativa doglianza sollevata dalle parti, che l'appello principale proposto da e è ammissibile sotto il profilo della sua Parte_1 Parte_2
tempestività.
4 Il quadro normativo di riferimento è costituito dal combinato disposto dell'articolo 325 c.p.c., dell'articolo 326 c.p.c. e dell'articolo 327 c.p.c. - nella formulazione introdotta dall'articolo 46 comma 17 della legge n. 69 del 2009,
applicabile ratione temporis al presente giudizio, in quanto instaurato in primo grado dopo l'entrata in vigore della stessa legge, in virtù della disciplina transitoria dettata dall'articolo 58 della legge n. 69 del 2009 -, che prevedono che il termine perentorio per proporre l'appello è di trenta giorni e decorre dalla notifica della sentenza di primo grado, mentre nel caso in cui la sentenza non è
stata notificata è di sei mesi (con la sospensione dei termini processuali nel periodo feriale compreso fra l'1 e il 31 Agosto) e decorre dalla pubblicazione della sentenza.
L'appello principale, che è stato proposto con atto di citazione notificato a mezzo
Pec in data 27-2-2017 e, quindi, tenendo conto della sospensione dei termini processuali nel periodo feriale, nel rispetto del termine di sei mesi dalla pubblicazione della sentenza impugnata, che è stata effettuata in data 28-7-2016,
deve essere considerato tempestivo e deve essere esaminato nel merito.
All'ammissibilità dell'appello principale proposto tempestivamente da Parte_1
e consegue l'ammissibilità dell'appello incidentale
[...] Parte_2
proposto da e dell'appello incidentale proposto da Controparte_3 [...]
avverso la stessa sentenza con Controparte_2
comparsa di costituzione e risposta depositata nel rispetto del termine di cui all'articolo 166 c.p.c. richiamato dall'articolo 343 c.p.c.: infatti, pur essendo decorso al momento della suddetta impugnazione incidentale il termine di sei mesi dalla pubblicazione della sentenza impugnata, opera nel caso di specie l'articolo 334 c.c., il quale prevede che la parte contro la quale è proposta impugnazione principale tempestiva può proporre l'impugnazione incidentale
5 anche quando è decorso il termine per l'impugnazione o ha fatto acquiescenza alla sentenza.
Sempre in via preliminare rispetto all'esame del merito dell'impugnazione deve essere esaminata l'eccezione di inammissibilità dell'appello principale sollevata da sotto il profilo della Controparte_2
violazione della disposizione dettata dall'articolo 342 c.p.c.
L'articolo 342 c.p.c. - nella nuova formulazione introdotta dal decreto-legge n. 83
del 2012, convertito con modificazioni nella legge n. 134 del 2012, applicabile
ratione temporis al presente giudizio - prevede che la motivazione dell'appello deve contenere, a pena di inammissibilità,
1) l'indicazione delle parti del provvedimento che si intende appellare e delle modifiche che vengono richieste alla ricostruzione del fatto compiuta dal Giudice
di primo grado;
2) l'indicazione delle circostanze da cui deriva la violazione della legge e della loro rilevanza ai fini della decisione impugnata.
La giurisprudenza formatasi sul nuovo testo dell'articolo 342 c.p.c. ha accolto un'interpretazione non formalistica della nuova disciplina, prevedendo che gli
articoli 342 e 434 c.p.c., nel testo formulato dal decreto-legge n. 83 del 2012,
convertito con modificazioni nella legge n. 134 del 2012, vanno interpretati nel
senso che l'impugnazione deve contenere una chiara individuazione delle
questioni e dei punti contestati della sentenza impugnata e, con essi, delle relative
doglianze, affiancando alla parte volitiva una parte argomentativa che confuti e
contrasti le ragioni addotte dal primo Giudice. Resta, tuttavia, escluso, in
considerazione della permanente natura di revisio prioris istantiae del giudizio di
appello, il quale mantiene la sua diversità rispetto alle impugnazioni a critica
vincolata, che l'atto di appello debba rivestire particolari forme sacramentali o
6 che debba contenere la redazione di un progetto alternativo di decisione da
contrapporre a quella di primo grado (Corte di cassazione n. 27199 del 2017 e nello stesso senso ex plurimis Corte di cassazione n. 10916 del 2017).
Nonostante la suddetta interpretazione non formalistica della norma dettata dall'articolo 342 c.p.c. sia pienamente condivisibile, ritiene questo Giudice che l'impugnazione principale proposta da e sia Parte_1 Parte_2
completamente priva della formulazione dei motivi specifici, richiesti a pena di inammissibilità dalla suddetta norma: la lettura dell'atto di appello consente di individuare le parti della sentenza impugnata oggetto di contestazione (nella parte in cui il Giudice di pace ha riconosciuto un concorso di colpa disomogeneo nella causazione del sinistro in capo ai conducenti del veicoli coinvolti e nella parte in cui è stato quantificato il danno patrimoniale riportato dall'attrice in riconvenzionale), ma non permette la ricostruzione delle relative doglianze, da cui possa agevolmente evincersi la confutazione del percorso argomentativo seguito dal Giudice di primo grado.
In particolare, gli appellanti non hanno neanche richiamato le deduzioni, eccezioni e conclusioni contenute nella comparsa di costituzione e risposta depositata nel corso del giudizio di primo grado che il Giudice di prime cure avrebbe disatteso,
non hanno specificato le censure mosse alla sentenza impugnata e soprattutto non hanno contrapposto specifiche argomentazioni a quelle sulla base delle quali il
Giudice di pace ha riconosciuto un concorso di colpa disomogeneo nella causazione del sinistro in capo ai conducenti dei due veicoli coinvolti ed ha quantificato il danno patrimoniale riportato nello stesso sinistro da Parte_1
al contrario, gli appellanti in via principale si sono limitati a contestare,
[...]
peraltro in modo generico, le risultanze della consulenza tecnico-modale utilizzata dal Giudice di prime cure, deducendo che la stessa non avrebbe quantificato la percentuale di responsabilità imputabile a ciascuno dei conducenti coinvolti nel
7 sinistro, non avrebbe tenuto conto delle planimetrie allegate alla relazione di servizio in atti, non avrebbe quantificato il danno da fermo tecnico e non avrebbe riconosciuto il pagamento della fattura per le spese di soccorso stradale,
omettendo completamente di estendere le suddette censure al percorso argomentativo seguito dal Giudice a proposito della individuazione del contributo causale di ciascun conducente dei veicoli coinvolti nella causazione del sinistro, a proposito dei parametri utilizzati per la ritenuta utilizzabilità delle risultanze della consulenza in atti e, infine, a proposito della esclusione del riconoscimento di alcune voci di danno (danno da fermo tecnico e danno emergente per le spese sostenute dal danneggiato per il soccorso stradale).
Pertanto, occorre concludere che e non Parte_1 Parte_2
hanno enunciato censure puntuali e determinate in ordine alle argomentazioni che hanno indotto il Giudice di primo grado ad adottare la pronuncia impugnata e non hanno allegato l'esistenza di errori del Giudice di prime cure in connessione causale con la pretesa ingiustizia del provvedimento impugnato, sicchè la mancanza nella motivazione dell'appello principale dell'indicazione dei motivi specifici dell'impugnazione - richiesta dall'articolo 342 primo comma c.p.c. in funzione della individuazione non soltanto delle parti della sentenza di cui l'appellante chiede il riesame, ma anche delle ragioni della relativa doglianza,
circoscrivendo in tal modo il thema decidendum devoluto al Giudice di appello -
rende l'appello principale inammissibile.
Alla pronuncia di inammissibilità dell'appello principale consegue il riconoscimento della perdita di efficacia dell'appello incidentale tardivo proposto da e dell'appello incidentale tardivo proposto da Controparte_3 [...]
in attuazione della norma dettata Controparte_2
dall'articolo 334 secondo comma c.p.c. - applicabile in tutti i casi in cui l'appello principale sia dichiarato inammissibile per qualsiasi motivo e, quindi, non soltanto
8 per inosservanza del termine per impugnare, ma anche per inottemperanza degli adempimenti richiesti dalla legge processuale a pena di inammissibilità (si vedano in tal senso Corte di cassazione n. 3862 del 2004, Corte di cassazione n. 19284 del
2014 e Corte di cassazione n. 29537 del 2024) -, che prevede che in caso di impugnazioni incidentali tardive se l'impugnazione principale è dichiarata inammissibile, l'impugnazione incidentale perde efficacia.
Quanto alla regolamentazione delle spese del giudizio, ritiene questo Giudice che
- in considerazione della definizione del giudizio con una pronuncia in rito, alla quale, peraltro, ha fatto seguito la perdita di efficacia delle impugnazioni incidentali tardive proposte dagli appellati - ricorrano gravi ed eccezionali ragioni per compensarle interamente fra le parti.
Alla pronuncia di inammissibilità dell'appello principale consegue la pronuncia di cui all'articolo 13 comma 1 quater del d.p.r. n. 115 del 2002 (introdotto dall'articolo 1 comma 17 della legge n. 228 del 2012) - applicabile ratione
temporis al presente giudizio, in quanto instaurato dopo la data della sua efficacia
(31-1-2013) -, che prevede che nel caso di impugnazione respinta integralmente o dichiarata inammissibile o improcedibile deve darsi atto della sussistenza dei presupposti per il versamento ad opera della parte che l'ha proposta di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per la stessa impugnazione, principale o incidentale.
P.Q.M.
Il Tribunale di Potenza in persona del giudice monocratico dott.ssa Rossella
Magarelli, pronunciando definitivamente sull'appello principale proposto, con atto di citazione notificato a mezzo Pec in data 27-2-2017, da e Parte_1
avverso la sentenza n. 456/2016 emessa dal Giudice di pace di Parte_2
Potenza in data 28-7-2016, nonché sull'appello incidentale proposto, nella
9 comparsa di costituzione e risposta depositata in data 26-9-2019, da CP_3
e sull'appello incidentale proposto, nella comparsa di costituzione e
[...]
risposta depositata in data 31-10-2017, da Controparte_2
(ora ), ogni contraria istanza, eccezione e
[...] Controparte_1
deduzione disattesa, così provvede:
- dichiara inammissibile l'appello principale;
- dichiara la perdita di efficacia dell'appello incidentale tardivo proposto da
; Controparte_3
- dichiara la perdita di efficacia dell'appello incidentale tardivo proposto da
(ora Controparte_2 Controparte_1
;
[...]
- compensa interamente fra le parti le spese del giudizio;
- dà atto della sussistenza dei presupposti di cui all'articolo 13 comma 1 quater del d.p.r. n. 115 del 2002 in relazione all'appello principale.
Potenza, 24-2-2025.
Il Giudice
Dott.ssa Rossella Magarelli
10
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
REPUBBLICA ITALIANA
Il Tribunale di Potenza in persona del giudice monocratico dott.ssa Rossella
Magarelli ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa civile iscritta al n. 832/2017 R.G., avente ad oggetto appello avverso sentenza emessa dal Giudice di pace e vertente
FRA
e rappresentati e difesi dall'avv. Luca Parte_1 Parte_2
Lorenzo in virtù di mandato in calce all'atto di appello e presso lo studio dello stesso domiciliati;
- APPELLANTI IN VIA PRINCIPALE -
E
(già Controparte_1 Controparte_2
in persona del procuratore speciale, rappresentato e difeso dall'avv.
[...]
Salvatore Lorusso in virtù di mandato in calce alla comparsa di costituzione di nuovo difensore e presso lo studio dello stesso domiciliato;
NONCHE'
, rappresentato e difeso dall'avv. Maria Scavone in virtù di Controparte_3
mandato a margine della comparsa di costituzione e risposta e presso lo studio della stessa domiciliato;
- APPELLATI/APPELLANTI IN VIA INCIDENTALE -
1 Conclusioni: come in atti.
FATTO E DIRITTO
Preliminarmente occorre dare atto che l'entrata in vigore, prima della instaurazione del presente giudizio, della legge n. 69 del 2009 (disposizioni per lo
sviluppo economico, la semplificazione, la competitività, nonché in materia di
processo civile) esonera questo Giudice dal procedere alla concisa esposizione dello svolgimento del processo: infatti, l'articolo 132 c.p.c. nella nuova formulazione introdotta dall'articolo 45 diciassettesimo comma della legge n. 69
del 2009, nel disciplinare il contenuto della sentenza, non contempla più al n. 4) la concisa esposizione dello svolgimento del processo, ma prevede semplicemente che nella redazione della sentenza il Giudice proceda alla concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione.
Con atto di citazione notificato a mezzo del servizio postale in data 27-2-2017
e proponevano appello avverso la sentenza Parte_1 Parte_2
n. 456/2016 emessa in data 28-7-2016, con la quale il Giudice di pace di Potenza
aveva riconosciuto un concorso di colpa disomogeneo in capo ai conducenti dei veicoli coinvolti nel sinistro stradale verificatosi in Potenza in data 6-4-2014,
aveva accolto parzialmente la domanda risarcitoria dagli stessi proposta in via riconvenzionale nei confronti di e di Controparte_3 Controparte_2
al fine di ottenere il risarcimento del danno patrimoniale
[...]
per i danni riportati dal veicolo Peugeot 107 di proprietà di e il Parte_1
risarcimento del danno non patrimoniale subito da mentre si Parte_2
trovava alla guida della stessa autovettura ed aveva rigettato la domanda proposta in via principale nei loro confronti e nei confronti della loro compagnia assicuratrice da , ritenendo satisfattiva l'offerta risarcitoria Controparte_3
effettuata in favore del danneggiato dalla Controparte_2
prima della instaurazione del giudizio.
[...]
2 In particolare, gli appellanti chiedevano che, in riforma della sentenza impugnata,
venisse accertata la responsabilità esclusiva di nella causazione Controparte_3
del sinistro oppure in via subordinata la percentuale di responsabilità dello stesso,
che e venissero condannati in solido o Controparte_2 Controparte_3
secondo le singole responsabilità accertate in corso di causa al risarcimento del danno patrimoniale subito da , quantificabile nella somma Parte_1
complessiva di euro 6.917,10, detratto quanto percepito a definizione del giudizio di primo grado, o in subordine nella percentuale della responsabilità accertata, con interessi e rivalutazione monetaria fino al soddisfo, e che, infine, Controparte_2
e venissero condannati in solido o secondo le singole
[...] Controparte_3
responsabilità accertate in corso di causa al risarcimento del danno non patrimoniale subito da pari alla differenza fra quanto percepito Parte_2
e quanto spettante sulla base della rideterminazione delle responsabilità, oltre che al pagamento delle spese processuali e al risarcimento per responsabilità
processuale aggravata ai sensi dell'articolo 96 c.p.c.
Con comparsa di costituzione e risposta depositata in data 26-9-2017 si costituiva in giudizio , il quale chiedeva il rigetto dell'impugnazione Controparte_3
proposta da e e proponeva appello Parte_1 Parte_2
incidentale, chiedendo che, in riforma della pronuncia impugnata, Parte_1
e venissero riconosciuti responsabili esclusivi,
[...] Parte_2
ciascuno per il proprio titolo, del sinistro e che, per l'effetto, Controparte_2
venisse condannata al risarcimento del danno patrimoniale e non
[...]
patrimoniale da lui subito, quantificato nella somma complessiva di euro
11.398,97 o nella diversa somma accertata nel corso del giudizio, previa rinnovazione della C.T.U. tecnico-modale, oltre agli interessi legali e alla rivalutazione monetaria dal giorno del sinistro fino al soddisfo.
Con comparsa di costituzione e risposta depositata in data 31-10-2017 si
3 costituiva in giudizio , che in via Controparte_2
preliminare eccepiva l'inammissibilità dell'appello principale per violazione dell'articolo 342 c.p.c. per la omessa specificazione dei motivi di impugnazione, nel merito chiedeva il rigetto dell'appello proposto da e Parte_1
e proponeva appello incidentale, deducendo che il Giudice di Parte_2
prime cure, pur avendo riconosciuto che la somma corrisposta a Controparte_3
prima della instaurazione del giudizio era integralmente satisfattiva della pretesa risarcitoria dallo stesso azionata, aveva erroneamente condannato la compagnia assicuratrice al pagamento delle spese processuali in favore dell'attore principale e, pur avendo riconosciuto agli attori in riconvenzionale una somma di gran lunga inferiore a quella richiesta, aveva erroneamente individuato lo scaglione di riferimento per la liquidazione delle spese del giudizio sulla base del valore della domanda e non del decisum; chiedeva, pertanto, che, in parziale riforma della pronuncia impugnata, le spese processuali venissero integralmente compensate fra la e l'attore principale, , e che le spese del Controparte_2 Controparte_3
giudizio venissero congruamente ridotte nei rapporti fra la compagnia assicuratrice e gli attori in riconvenzionale.
All'esito del deposito delle note in sostituzione dell'udienza del 29 Novembre
2024, fissata per la precisazione delle conclusioni, la causa veniva riservata per la decisione con l'assegnazione alle parti del termine di sessanta giorni per il deposito delle comparse conclusionali e di ulteriore termine di venti giorni per il deposito delle memorie di replica.
In via preliminare rispetto all'esame del merito occorre osservare, trattandosi di questione rilevabile di ufficio, che il Giudice deve valutare indipendentemente dalla relativa doglianza sollevata dalle parti, che l'appello principale proposto da e è ammissibile sotto il profilo della sua Parte_1 Parte_2
tempestività.
4 Il quadro normativo di riferimento è costituito dal combinato disposto dell'articolo 325 c.p.c., dell'articolo 326 c.p.c. e dell'articolo 327 c.p.c. - nella formulazione introdotta dall'articolo 46 comma 17 della legge n. 69 del 2009,
applicabile ratione temporis al presente giudizio, in quanto instaurato in primo grado dopo l'entrata in vigore della stessa legge, in virtù della disciplina transitoria dettata dall'articolo 58 della legge n. 69 del 2009 -, che prevedono che il termine perentorio per proporre l'appello è di trenta giorni e decorre dalla notifica della sentenza di primo grado, mentre nel caso in cui la sentenza non è
stata notificata è di sei mesi (con la sospensione dei termini processuali nel periodo feriale compreso fra l'1 e il 31 Agosto) e decorre dalla pubblicazione della sentenza.
L'appello principale, che è stato proposto con atto di citazione notificato a mezzo
Pec in data 27-2-2017 e, quindi, tenendo conto della sospensione dei termini processuali nel periodo feriale, nel rispetto del termine di sei mesi dalla pubblicazione della sentenza impugnata, che è stata effettuata in data 28-7-2016,
deve essere considerato tempestivo e deve essere esaminato nel merito.
All'ammissibilità dell'appello principale proposto tempestivamente da Parte_1
e consegue l'ammissibilità dell'appello incidentale
[...] Parte_2
proposto da e dell'appello incidentale proposto da Controparte_3 [...]
avverso la stessa sentenza con Controparte_2
comparsa di costituzione e risposta depositata nel rispetto del termine di cui all'articolo 166 c.p.c. richiamato dall'articolo 343 c.p.c.: infatti, pur essendo decorso al momento della suddetta impugnazione incidentale il termine di sei mesi dalla pubblicazione della sentenza impugnata, opera nel caso di specie l'articolo 334 c.c., il quale prevede che la parte contro la quale è proposta impugnazione principale tempestiva può proporre l'impugnazione incidentale
5 anche quando è decorso il termine per l'impugnazione o ha fatto acquiescenza alla sentenza.
Sempre in via preliminare rispetto all'esame del merito dell'impugnazione deve essere esaminata l'eccezione di inammissibilità dell'appello principale sollevata da sotto il profilo della Controparte_2
violazione della disposizione dettata dall'articolo 342 c.p.c.
L'articolo 342 c.p.c. - nella nuova formulazione introdotta dal decreto-legge n. 83
del 2012, convertito con modificazioni nella legge n. 134 del 2012, applicabile
ratione temporis al presente giudizio - prevede che la motivazione dell'appello deve contenere, a pena di inammissibilità,
1) l'indicazione delle parti del provvedimento che si intende appellare e delle modifiche che vengono richieste alla ricostruzione del fatto compiuta dal Giudice
di primo grado;
2) l'indicazione delle circostanze da cui deriva la violazione della legge e della loro rilevanza ai fini della decisione impugnata.
La giurisprudenza formatasi sul nuovo testo dell'articolo 342 c.p.c. ha accolto un'interpretazione non formalistica della nuova disciplina, prevedendo che gli
articoli 342 e 434 c.p.c., nel testo formulato dal decreto-legge n. 83 del 2012,
convertito con modificazioni nella legge n. 134 del 2012, vanno interpretati nel
senso che l'impugnazione deve contenere una chiara individuazione delle
questioni e dei punti contestati della sentenza impugnata e, con essi, delle relative
doglianze, affiancando alla parte volitiva una parte argomentativa che confuti e
contrasti le ragioni addotte dal primo Giudice. Resta, tuttavia, escluso, in
considerazione della permanente natura di revisio prioris istantiae del giudizio di
appello, il quale mantiene la sua diversità rispetto alle impugnazioni a critica
vincolata, che l'atto di appello debba rivestire particolari forme sacramentali o
6 che debba contenere la redazione di un progetto alternativo di decisione da
contrapporre a quella di primo grado (Corte di cassazione n. 27199 del 2017 e nello stesso senso ex plurimis Corte di cassazione n. 10916 del 2017).
Nonostante la suddetta interpretazione non formalistica della norma dettata dall'articolo 342 c.p.c. sia pienamente condivisibile, ritiene questo Giudice che l'impugnazione principale proposta da e sia Parte_1 Parte_2
completamente priva della formulazione dei motivi specifici, richiesti a pena di inammissibilità dalla suddetta norma: la lettura dell'atto di appello consente di individuare le parti della sentenza impugnata oggetto di contestazione (nella parte in cui il Giudice di pace ha riconosciuto un concorso di colpa disomogeneo nella causazione del sinistro in capo ai conducenti del veicoli coinvolti e nella parte in cui è stato quantificato il danno patrimoniale riportato dall'attrice in riconvenzionale), ma non permette la ricostruzione delle relative doglianze, da cui possa agevolmente evincersi la confutazione del percorso argomentativo seguito dal Giudice di primo grado.
In particolare, gli appellanti non hanno neanche richiamato le deduzioni, eccezioni e conclusioni contenute nella comparsa di costituzione e risposta depositata nel corso del giudizio di primo grado che il Giudice di prime cure avrebbe disatteso,
non hanno specificato le censure mosse alla sentenza impugnata e soprattutto non hanno contrapposto specifiche argomentazioni a quelle sulla base delle quali il
Giudice di pace ha riconosciuto un concorso di colpa disomogeneo nella causazione del sinistro in capo ai conducenti dei due veicoli coinvolti ed ha quantificato il danno patrimoniale riportato nello stesso sinistro da Parte_1
al contrario, gli appellanti in via principale si sono limitati a contestare,
[...]
peraltro in modo generico, le risultanze della consulenza tecnico-modale utilizzata dal Giudice di prime cure, deducendo che la stessa non avrebbe quantificato la percentuale di responsabilità imputabile a ciascuno dei conducenti coinvolti nel
7 sinistro, non avrebbe tenuto conto delle planimetrie allegate alla relazione di servizio in atti, non avrebbe quantificato il danno da fermo tecnico e non avrebbe riconosciuto il pagamento della fattura per le spese di soccorso stradale,
omettendo completamente di estendere le suddette censure al percorso argomentativo seguito dal Giudice a proposito della individuazione del contributo causale di ciascun conducente dei veicoli coinvolti nella causazione del sinistro, a proposito dei parametri utilizzati per la ritenuta utilizzabilità delle risultanze della consulenza in atti e, infine, a proposito della esclusione del riconoscimento di alcune voci di danno (danno da fermo tecnico e danno emergente per le spese sostenute dal danneggiato per il soccorso stradale).
Pertanto, occorre concludere che e non Parte_1 Parte_2
hanno enunciato censure puntuali e determinate in ordine alle argomentazioni che hanno indotto il Giudice di primo grado ad adottare la pronuncia impugnata e non hanno allegato l'esistenza di errori del Giudice di prime cure in connessione causale con la pretesa ingiustizia del provvedimento impugnato, sicchè la mancanza nella motivazione dell'appello principale dell'indicazione dei motivi specifici dell'impugnazione - richiesta dall'articolo 342 primo comma c.p.c. in funzione della individuazione non soltanto delle parti della sentenza di cui l'appellante chiede il riesame, ma anche delle ragioni della relativa doglianza,
circoscrivendo in tal modo il thema decidendum devoluto al Giudice di appello -
rende l'appello principale inammissibile.
Alla pronuncia di inammissibilità dell'appello principale consegue il riconoscimento della perdita di efficacia dell'appello incidentale tardivo proposto da e dell'appello incidentale tardivo proposto da Controparte_3 [...]
in attuazione della norma dettata Controparte_2
dall'articolo 334 secondo comma c.p.c. - applicabile in tutti i casi in cui l'appello principale sia dichiarato inammissibile per qualsiasi motivo e, quindi, non soltanto
8 per inosservanza del termine per impugnare, ma anche per inottemperanza degli adempimenti richiesti dalla legge processuale a pena di inammissibilità (si vedano in tal senso Corte di cassazione n. 3862 del 2004, Corte di cassazione n. 19284 del
2014 e Corte di cassazione n. 29537 del 2024) -, che prevede che in caso di impugnazioni incidentali tardive se l'impugnazione principale è dichiarata inammissibile, l'impugnazione incidentale perde efficacia.
Quanto alla regolamentazione delle spese del giudizio, ritiene questo Giudice che
- in considerazione della definizione del giudizio con una pronuncia in rito, alla quale, peraltro, ha fatto seguito la perdita di efficacia delle impugnazioni incidentali tardive proposte dagli appellati - ricorrano gravi ed eccezionali ragioni per compensarle interamente fra le parti.
Alla pronuncia di inammissibilità dell'appello principale consegue la pronuncia di cui all'articolo 13 comma 1 quater del d.p.r. n. 115 del 2002 (introdotto dall'articolo 1 comma 17 della legge n. 228 del 2012) - applicabile ratione
temporis al presente giudizio, in quanto instaurato dopo la data della sua efficacia
(31-1-2013) -, che prevede che nel caso di impugnazione respinta integralmente o dichiarata inammissibile o improcedibile deve darsi atto della sussistenza dei presupposti per il versamento ad opera della parte che l'ha proposta di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per la stessa impugnazione, principale o incidentale.
P.Q.M.
Il Tribunale di Potenza in persona del giudice monocratico dott.ssa Rossella
Magarelli, pronunciando definitivamente sull'appello principale proposto, con atto di citazione notificato a mezzo Pec in data 27-2-2017, da e Parte_1
avverso la sentenza n. 456/2016 emessa dal Giudice di pace di Parte_2
Potenza in data 28-7-2016, nonché sull'appello incidentale proposto, nella
9 comparsa di costituzione e risposta depositata in data 26-9-2019, da CP_3
e sull'appello incidentale proposto, nella comparsa di costituzione e
[...]
risposta depositata in data 31-10-2017, da Controparte_2
(ora ), ogni contraria istanza, eccezione e
[...] Controparte_1
deduzione disattesa, così provvede:
- dichiara inammissibile l'appello principale;
- dichiara la perdita di efficacia dell'appello incidentale tardivo proposto da
; Controparte_3
- dichiara la perdita di efficacia dell'appello incidentale tardivo proposto da
(ora Controparte_2 Controparte_1
;
[...]
- compensa interamente fra le parti le spese del giudizio;
- dà atto della sussistenza dei presupposti di cui all'articolo 13 comma 1 quater del d.p.r. n. 115 del 2002 in relazione all'appello principale.
Potenza, 24-2-2025.
Il Giudice
Dott.ssa Rossella Magarelli
10