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Sentenza 23 gennaio 2024
Sentenza 23 gennaio 2024
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Verona, sentenza 23/01/2024, n. 35 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Verona |
| Numero : | 35 |
| Data del deposito : | 23 gennaio 2024 |
Testo completo
TRIBUNALE DI VERONA
SEZIONE LAVORO
Causa n. 879/2023
Verbale d'udienza con trattazione ai sensi dell'art. 127-bis c.p.c.
Oggi 23/01/2024, innanzi al giudice dott. Alessandro Gasparini, presente presso il proprio ufficio, sono comparsi in video conferenza mediante Piattaforma Teams: per la parte ricorrente l'avv. Santonicola per la parte convenuta l'avv. Lo Guarro
E' altresì presente ai fini del tirocinio la dott.ssa Alessia Sandrini
Il giudice prende atto della dichiarazione di identità dei procuratori delle parti e delle parti presenti. I procuratori delle parti e le parti collegate da remoto dichiarano che non sono in atto collegamenti con soggetti non legittimati e che non sono presenti soggetti non legittimati nei luoghi da cui sono in collegamento con la stanza virtuale d'udienza. Su invito del giudice, i difensori e le parti si impegnano a mantenere attivata la funzione video per tutta la durata dell'udienza ed a prendere la parola nel rispetto delle indicazioni del giudice, in modo da garantire l'ordinato svolgimento dell'udienza. Il giudice avverte che la registrazione dell'udienza è vietata.
I procuratori delle parti si riportano ai rispettivi atti difensivi e concludono come in atti e rinunciano ad essere presenti in videoconferenza alla lettura della sentenza. Il giudice si ritira in camera di consiglio.
La difesa di parte ricorrente, riportandosi a quanto dedotto in ricorso, dà atto che la docente è stata immessa in ruolo e quanto all'eccezione di prescrizione, evidenzia che è stata inoltrata un atto interruttivo in data 11.04.2023 (doc. 2 ricorso) e che pertanto il bonus per l'a.s. 2017/2018 non può ritenersi prescritto.
Il giudice dà lettura del verbale di udienza. Su invito del giudice, i difensori e le parti dichiarano di aver partecipato effettivamente all'udienza nel rispetto del contraddittorio e che lo svolgimento dell'udienza stessa mediante l'applicativo è avvenuto regolarmente.
Il Giudice, all'esito della camera di consiglio pronuncia, mediante deposito telematico del dispositivo e della contestuale motivazione, la presente sentenza.
Il Giudice
Dott. Alessandro Gasparini
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI VERONA
Sezione lavoro
Il Giudice, dott. Alessandro Gasparini, all'udienza del 23/01/2024, svoltasi con le modalità previste dall'art. 127-bis c.p.c. ha pronunciato, mediante deposito telematico del dispositivo e della contestuale motivazione, la seguente
SENTENZA
nella causa di lavoro n. 879 / 2023 RCL promossa con ricorso depositato il
29/05/2023 avente ad oggetto: carta docente da
(C.F. , con il patrocinio Parte_1 C.F._1
dell'avv. SANTONICOLA CIRO e dell'avv. ESPOSITO ALDO, elettivamente domiciliato in VIA AMATO 7 80053 CASTELLAMMARE DI STABIA presso il difensore avv. SANTONICOLA CIRO
contro
(C.F. ), Controparte_1 P.IVA_1
(C.F. Controparte_2
), P.IVA_2 Controparte_3
(C.F. ), con il patrocinio ex art. 417-bis c.p.c. dell'avv. LO P.IVA_3
GUARRO DARIO e, elettivamente domiciliato in VIA CADUTI DEL LAVORO
3 presso CP_3 Organizzazione_1
Motivi della decisione
La ricorrente in epigrafe indicata ha convenuto in giudizio il
[...]
esponendo di essere insegnante di scuola secondaria Controparte_1
di I grado (decorrenza giuridica dal 1.9.2021 ed economica 1.9.2022) con
1 contratto a tempo indeterminato e di avere prestato in precedenza servizio in forza di reiterati contratti a termine negli anni e nei periodi analiticamente indicati nell'atto introduttivo (dal 2017/2018 al 2021/2022). Ha chiesto quindi, nel presente giudizio accogliersi le seguenti conclusioni: “Previa disapplicazione del
D.P.C.M. del 28.10.2016, attuativo dell'art. 1 comma 122 Legge 2015/107, nella
parte in cui esclude i precari nell'area personale docente;
2. Condannare le
Amministrazioni resistenti all'attribuzione della Carta Elettronica di cui all'art. 1 comma 121 Legge 107/2015, dell'importo nominale di euro 500,00
(cinquecento/00) per ciascun anno scolastico, indicati in premessa, in favore di
parte ricorrente;
3. Condannare le resistenti al pagamento delle spese e
competenze di giudizio oltre IVA e CPA e 15% di spese generali forfettarie, con
attribuzione ai sottoscritti avvocati antistatari ex art. 93 c.p.c.”.
Si è costituito il ed ha chiesto, previa Controparte_1
riunione ad altri procedimenti, il rigetto del ricorso avversario, sostenendo che il quadro normativo di riferimento non consente la concessione del bonus docenti al personale docente assunto a tempo determinato. In via subordinata, dichiarata la parziale prescrizione quinquennale, il ha chiesto che nel caso di CP_1
riconoscimento del diritto vantato dalla parte ricorrente, la condanna fosse limitata all'attribuzione della Carta del Docente per gli anni di riferimento e per il periodo di servizio effettivamente reso, con esclusione degli interessi o rivalutazione monetaria.
***
Le domande di parte ricorrente sono parzialmente fondate e devono essere accolte nei termini di seguito precisati.
1. La Corte di Cassazione (sentenza n. 29961/2023 del 27.10.2023), decidendo su rinvio pregiudiziale ai sensi dell'art. 363 bis c.p.c., in funzione dichiaratamente nomofilattica, sulla base di articolate argomentazioni che si intendono qui
2 richiamate ex art. 118 disp. att. ha fissato il seguente principi0 di diritto: “La
Carta Docente di cui all'art. 1, comma 121, L. 107/2015 spetta ai docenti non di
ruolo che ricevano incarichi annuali fino al 31.8, ai sensi dell'art. 4, comma 1, L.
n. 124 del 1999 o incarichi per docenza fino al termine delle attività di didattiche, ovverosia fino al 30.6, ai sensi dell'art. 4, comma secondo, della L. n. 124 del1999, senza che rilevi l'omessa presentazione, a suo tempo, di una domanda in tal senso diretta al ”. CP_1
Irrilevante a tale fine il numero delle ore svolte e dunque il richiamo al part-time dei docenti di ruolo (punto 7.2 motivazione), l'inidoneità per motivi di salute, il comando, il distacco, la presa di servizio ad anno iniziato (punto 7.3
motivazione), trattandosi di situazioni peculiari che non possono essere invocate al fine di effettuare la comparazione con i precari, nonché il dato normativo dei
180 giorni che per le finalità per cui è previsto non costituisce valido metro di paragone per le valutazioni necessarie per definire il senso di annualità di una didattica (punto 7.5 motivazione).
Quanto alla sommatoria di contratti a termine nel corso dell'anno scolastico,
seppure la Corte non si sia pronunciata espressamente, ha chiaramente affermato che la ratio del beneficio si basa su “una scelta di discrezionalità normativa, finalizzata al miglior perseguimento dell'interesse del servizio scolastico” (punto
5.3 della motivazione) che consiste nel fornire un sostegno formativo all'intera attività didattica su un piano di durata almeno “annuale” e che “E' al contempo
errato fare leva sulla Carta Docente come unico strumento di formazione, in ogni caso e per ogni durata dell'impiego didattico. La Carta, infatti - rileva il collegio
- non esaurisce l'ambito dei possibili interventi formativi, essendo previsto dalle
norme un più ampio novero di misure destinabili dal datore di lavoro alle varie
tipologie di dipendenti, non rilevando qui - in quanto del tutto estranee alla
disamina giuridica di un dato istituto - eventuali carenze nelle iniziative del
3 Ministero datore di lavoro su tale diverso piano. Tali considerazioni escludono
che possano avere immediato e decisivo rilievo i richiami del ricorrente a fonti
eurounitarie - riepilogati nello storico di lite - riguardanti il diritto dei lavoratori alla formazione, che ovviamente non è in sé negato dall'ordinamento interno,
dovendosi qui più limitatamente discutere se sia consentito riconoscere lo speciale beneficio solo ai lavoratori a tempo indeterminato” (punto 5.4 della motivazione). La supplenza annuale implica tanto per il datore di lavoro quanto per il docente, una prospettiva di insegnamento, che per la sua durata annuale,
giustifica quell' ulteriore ausilio formativo, dato dal “bonus docenti”, al pari del dipendente assunto a tempo indeterminato;
laddove invece, per le supplenze brevi,
che ex ante pongono sia il docente che la scuola innanzi alla prospettiva di una docenza limitata ad un breve periodo, è ragionevole escludere un beneficio che consente l'acquisto di beni per loro natura coerenti con una prospettiva di insegnamento non saltuario, ma prevedibile ex ante come duraturo, tale quantomeno da coprire un anno di insegnamento scolastico (a tali condivise conclusioni è giunto questo Tribunale nelle prime applicazioni della citata pronuncia della S.C.; cfr. Tribunale di Verona, sentenze 580/2023 e 581/2023 del
9.11.2023, 596/2023 e 597/2023 del 13.11.2023).
La S.C. nella pronuncia citata ha poi chiarito i criteri per individuare il momento a decorrere dal quale il diritto può essere fatto valere dal docente. Da ciò deriva che la prescrizione dell'azione di adempimento decorre poi dal momento in cui il diritto può essere fatto valere, ovverosia, rispetto alle supplenze di cui all'art. 4,
co. 1 e 2, L. 124/1999, dal momento del conferimento degli incarichi o, se il conferimento degli incarichi sia anteriore, dall'eventualmente successivo momento in cui, per l'annata di riferimento, sia consentito anche ai docenti di ruolo, secondo il sistema di cui al DPCM del 2016, procedere alla registrazione telematica onde fruire del beneficio.
4 2. La ricorrente, al momento della pronuncia della presente sentenza, come confermato dall'amministrazione convenuta, è docente di ruolo di scuola secondaria di I grado (cdc AB25) su sostegno psicofisico, con sede di servizio in provincia di ha comprovato dai contratti allegati e dallo stato matricolare CP_3
allegato dal di avere svolto incarichi annuali conformi ai parametri CP_1
fissati dalla S.C. (iniziati prima del 31.12 fino al 30.6 o al 31.8) negli anni scolastici, 2017/2018, 2018/2019, 2019/2020, 2020/2021, 2021/2022 (escluso quello prescritto, precedentemente indicato).
2.1 Nel caso di specie, tuttavia, antecedente alla notifica del ricorso introduttivo del presente giudizio (24.10.2023) è la diffida per il riconoscimento del c.d. bonus inoltrata l'11.4.2023 (doc. 2 ricorso): per il bonus relativo all'a. s. 2017/2018 il diritto poteva essere fatto valere dalla stipula del contratto di supplenza sino al termine delle attività didattiche (16.10.2017-30.6.2018), quindi la diffida è stata inoltrata quando la prescrizione era ormai interamente decorsa. La domanda relativa a tale anno scolastico deve quindi essere respinta per intervenuta prescrizione.
3. La Cassazione, quanto alle modalità concrete di riconoscimento ed attuazione del diritto spettante ai docenti a tempo determinato, ha fissato il seguente principio di diritto: “Ai docenti di cui al punto 1, ai quali il beneficio di cui all'art. 1, comma 121, L. n. 107/2015 non sia stato tempestivamente riconosciuto
e che, al momento della pronuncia giudiziale sul loro diritto, siano interni al
sistema delle docenze scolastiche, perché iscritti nelle graduatorie per le
supplenze, incaricati di una supplenza o transitati in ruolo, spetta l'adempimento in forma specifica, per l'attribuzione della Carta Docente, secondo il sistema
proprio di essa e per un valore corrispondente a quello perduto, oltre interessi o
rivalutazione, ai sensi dell'art. 22, comma 36, della L. n. 724 del 1994, dalla data del diritto all'accredito alla concreta attribuzione”. L'equiparazione del
5 trattamento del lavoratore a tempo determinato a quello dei docenti di ruolo può
avvenire, per quanto riguarda i docenti ancora “interni” al sistema scolastico esclusivamente tramite l'adempimento in forma specifica e cioè mediante l'assegnazione materiale della “carta docenti”, poiché solo attraverso il suo utilizzo può essere osservato il vincolo di destinazione imposto dal legislatore agli importi ad essa legati (ex art. 1, comma 121, L. n. 107 cit.).
4. L'importo di € 500 deve essere maggiorato degli interessi o rivalutazione, secondo i criteri dettati dall'art. 22, comma 36, della L. n. 724 del 1994, dalla data del diritto all'accredito sino alla concreta attribuzione.
5. Le spese di lite seguono la soccombenza e si liquidano in dispositivo in ragione della natura e del valore della controversia, considerata l'attività difensiva svolta
(studio, introduttiva, decisionale in unica udienza senza istruttoria), la natura seriale del contenzioso, secondo i parametri di cui al DM 55/14 s.m.i.
P.Q.M.
Il Tribunale di Verona in funzione di giudice del lavoro, definitivamente pronunciando, ogni contraria e diversa domanda ed eccezione rigettata
1) in parziale accoglimento del ricorso, dichiara il diritto della ricorrente ad usufruire del beneficio economico di € 500 annui tramite Carta Elettronica del docente per l'aggiornamento e la formazione del personale docente, di cui all'art. 1 della Legge n. 107/2015 per gli anni scolastici: 2018/2019,
2019/2020, 2020/2021, 2021/2022 ;
2) condanna il convenuto ad erogare alla ricorrente la prestazione CP_1
oggetto di causa, previa emissione della Carta Docente ed accredito della somma indicata sulla Carta Docente, oltre alla maggior somma tra gli interessi legali e la rivalutazione monetaria calcolata dalla data del diritto all'accredito sino alla concreta attribuzione;
6 3) condanna il convenuto alla rifusione delle spese di lite sostenute CP_1
dalla parte ricorrente, liquidate in complessivi € 720,00 per compensi professionali, oltre al rimborso spese generali al 15%, IVA e CPA, con distrazione in favore dei difensori dichiartisi antistatari.
Verona, 23.1.2024
IL GIUDICE
Dott. Alessandro Gasparini
7
SEZIONE LAVORO
Causa n. 879/2023
Verbale d'udienza con trattazione ai sensi dell'art. 127-bis c.p.c.
Oggi 23/01/2024, innanzi al giudice dott. Alessandro Gasparini, presente presso il proprio ufficio, sono comparsi in video conferenza mediante Piattaforma Teams: per la parte ricorrente l'avv. Santonicola per la parte convenuta l'avv. Lo Guarro
E' altresì presente ai fini del tirocinio la dott.ssa Alessia Sandrini
Il giudice prende atto della dichiarazione di identità dei procuratori delle parti e delle parti presenti. I procuratori delle parti e le parti collegate da remoto dichiarano che non sono in atto collegamenti con soggetti non legittimati e che non sono presenti soggetti non legittimati nei luoghi da cui sono in collegamento con la stanza virtuale d'udienza. Su invito del giudice, i difensori e le parti si impegnano a mantenere attivata la funzione video per tutta la durata dell'udienza ed a prendere la parola nel rispetto delle indicazioni del giudice, in modo da garantire l'ordinato svolgimento dell'udienza. Il giudice avverte che la registrazione dell'udienza è vietata.
I procuratori delle parti si riportano ai rispettivi atti difensivi e concludono come in atti e rinunciano ad essere presenti in videoconferenza alla lettura della sentenza. Il giudice si ritira in camera di consiglio.
La difesa di parte ricorrente, riportandosi a quanto dedotto in ricorso, dà atto che la docente è stata immessa in ruolo e quanto all'eccezione di prescrizione, evidenzia che è stata inoltrata un atto interruttivo in data 11.04.2023 (doc. 2 ricorso) e che pertanto il bonus per l'a.s. 2017/2018 non può ritenersi prescritto.
Il giudice dà lettura del verbale di udienza. Su invito del giudice, i difensori e le parti dichiarano di aver partecipato effettivamente all'udienza nel rispetto del contraddittorio e che lo svolgimento dell'udienza stessa mediante l'applicativo è avvenuto regolarmente.
Il Giudice, all'esito della camera di consiglio pronuncia, mediante deposito telematico del dispositivo e della contestuale motivazione, la presente sentenza.
Il Giudice
Dott. Alessandro Gasparini
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI VERONA
Sezione lavoro
Il Giudice, dott. Alessandro Gasparini, all'udienza del 23/01/2024, svoltasi con le modalità previste dall'art. 127-bis c.p.c. ha pronunciato, mediante deposito telematico del dispositivo e della contestuale motivazione, la seguente
SENTENZA
nella causa di lavoro n. 879 / 2023 RCL promossa con ricorso depositato il
29/05/2023 avente ad oggetto: carta docente da
(C.F. , con il patrocinio Parte_1 C.F._1
dell'avv. SANTONICOLA CIRO e dell'avv. ESPOSITO ALDO, elettivamente domiciliato in VIA AMATO 7 80053 CASTELLAMMARE DI STABIA presso il difensore avv. SANTONICOLA CIRO
contro
(C.F. ), Controparte_1 P.IVA_1
(C.F. Controparte_2
), P.IVA_2 Controparte_3
(C.F. ), con il patrocinio ex art. 417-bis c.p.c. dell'avv. LO P.IVA_3
GUARRO DARIO e, elettivamente domiciliato in VIA CADUTI DEL LAVORO
3 presso CP_3 Organizzazione_1
Motivi della decisione
La ricorrente in epigrafe indicata ha convenuto in giudizio il
[...]
esponendo di essere insegnante di scuola secondaria Controparte_1
di I grado (decorrenza giuridica dal 1.9.2021 ed economica 1.9.2022) con
1 contratto a tempo indeterminato e di avere prestato in precedenza servizio in forza di reiterati contratti a termine negli anni e nei periodi analiticamente indicati nell'atto introduttivo (dal 2017/2018 al 2021/2022). Ha chiesto quindi, nel presente giudizio accogliersi le seguenti conclusioni: “Previa disapplicazione del
D.P.C.M. del 28.10.2016, attuativo dell'art. 1 comma 122 Legge 2015/107, nella
parte in cui esclude i precari nell'area personale docente;
2. Condannare le
Amministrazioni resistenti all'attribuzione della Carta Elettronica di cui all'art. 1 comma 121 Legge 107/2015, dell'importo nominale di euro 500,00
(cinquecento/00) per ciascun anno scolastico, indicati in premessa, in favore di
parte ricorrente;
3. Condannare le resistenti al pagamento delle spese e
competenze di giudizio oltre IVA e CPA e 15% di spese generali forfettarie, con
attribuzione ai sottoscritti avvocati antistatari ex art. 93 c.p.c.”.
Si è costituito il ed ha chiesto, previa Controparte_1
riunione ad altri procedimenti, il rigetto del ricorso avversario, sostenendo che il quadro normativo di riferimento non consente la concessione del bonus docenti al personale docente assunto a tempo determinato. In via subordinata, dichiarata la parziale prescrizione quinquennale, il ha chiesto che nel caso di CP_1
riconoscimento del diritto vantato dalla parte ricorrente, la condanna fosse limitata all'attribuzione della Carta del Docente per gli anni di riferimento e per il periodo di servizio effettivamente reso, con esclusione degli interessi o rivalutazione monetaria.
***
Le domande di parte ricorrente sono parzialmente fondate e devono essere accolte nei termini di seguito precisati.
1. La Corte di Cassazione (sentenza n. 29961/2023 del 27.10.2023), decidendo su rinvio pregiudiziale ai sensi dell'art. 363 bis c.p.c., in funzione dichiaratamente nomofilattica, sulla base di articolate argomentazioni che si intendono qui
2 richiamate ex art. 118 disp. att. ha fissato il seguente principi0 di diritto: “La
Carta Docente di cui all'art. 1, comma 121, L. 107/2015 spetta ai docenti non di
ruolo che ricevano incarichi annuali fino al 31.8, ai sensi dell'art. 4, comma 1, L.
n. 124 del 1999 o incarichi per docenza fino al termine delle attività di didattiche, ovverosia fino al 30.6, ai sensi dell'art. 4, comma secondo, della L. n. 124 del1999, senza che rilevi l'omessa presentazione, a suo tempo, di una domanda in tal senso diretta al ”. CP_1
Irrilevante a tale fine il numero delle ore svolte e dunque il richiamo al part-time dei docenti di ruolo (punto 7.2 motivazione), l'inidoneità per motivi di salute, il comando, il distacco, la presa di servizio ad anno iniziato (punto 7.3
motivazione), trattandosi di situazioni peculiari che non possono essere invocate al fine di effettuare la comparazione con i precari, nonché il dato normativo dei
180 giorni che per le finalità per cui è previsto non costituisce valido metro di paragone per le valutazioni necessarie per definire il senso di annualità di una didattica (punto 7.5 motivazione).
Quanto alla sommatoria di contratti a termine nel corso dell'anno scolastico,
seppure la Corte non si sia pronunciata espressamente, ha chiaramente affermato che la ratio del beneficio si basa su “una scelta di discrezionalità normativa, finalizzata al miglior perseguimento dell'interesse del servizio scolastico” (punto
5.3 della motivazione) che consiste nel fornire un sostegno formativo all'intera attività didattica su un piano di durata almeno “annuale” e che “E' al contempo
errato fare leva sulla Carta Docente come unico strumento di formazione, in ogni caso e per ogni durata dell'impiego didattico. La Carta, infatti - rileva il collegio
- non esaurisce l'ambito dei possibili interventi formativi, essendo previsto dalle
norme un più ampio novero di misure destinabili dal datore di lavoro alle varie
tipologie di dipendenti, non rilevando qui - in quanto del tutto estranee alla
disamina giuridica di un dato istituto - eventuali carenze nelle iniziative del
3 Ministero datore di lavoro su tale diverso piano. Tali considerazioni escludono
che possano avere immediato e decisivo rilievo i richiami del ricorrente a fonti
eurounitarie - riepilogati nello storico di lite - riguardanti il diritto dei lavoratori alla formazione, che ovviamente non è in sé negato dall'ordinamento interno,
dovendosi qui più limitatamente discutere se sia consentito riconoscere lo speciale beneficio solo ai lavoratori a tempo indeterminato” (punto 5.4 della motivazione). La supplenza annuale implica tanto per il datore di lavoro quanto per il docente, una prospettiva di insegnamento, che per la sua durata annuale,
giustifica quell' ulteriore ausilio formativo, dato dal “bonus docenti”, al pari del dipendente assunto a tempo indeterminato;
laddove invece, per le supplenze brevi,
che ex ante pongono sia il docente che la scuola innanzi alla prospettiva di una docenza limitata ad un breve periodo, è ragionevole escludere un beneficio che consente l'acquisto di beni per loro natura coerenti con una prospettiva di insegnamento non saltuario, ma prevedibile ex ante come duraturo, tale quantomeno da coprire un anno di insegnamento scolastico (a tali condivise conclusioni è giunto questo Tribunale nelle prime applicazioni della citata pronuncia della S.C.; cfr. Tribunale di Verona, sentenze 580/2023 e 581/2023 del
9.11.2023, 596/2023 e 597/2023 del 13.11.2023).
La S.C. nella pronuncia citata ha poi chiarito i criteri per individuare il momento a decorrere dal quale il diritto può essere fatto valere dal docente. Da ciò deriva che la prescrizione dell'azione di adempimento decorre poi dal momento in cui il diritto può essere fatto valere, ovverosia, rispetto alle supplenze di cui all'art. 4,
co. 1 e 2, L. 124/1999, dal momento del conferimento degli incarichi o, se il conferimento degli incarichi sia anteriore, dall'eventualmente successivo momento in cui, per l'annata di riferimento, sia consentito anche ai docenti di ruolo, secondo il sistema di cui al DPCM del 2016, procedere alla registrazione telematica onde fruire del beneficio.
4 2. La ricorrente, al momento della pronuncia della presente sentenza, come confermato dall'amministrazione convenuta, è docente di ruolo di scuola secondaria di I grado (cdc AB25) su sostegno psicofisico, con sede di servizio in provincia di ha comprovato dai contratti allegati e dallo stato matricolare CP_3
allegato dal di avere svolto incarichi annuali conformi ai parametri CP_1
fissati dalla S.C. (iniziati prima del 31.12 fino al 30.6 o al 31.8) negli anni scolastici, 2017/2018, 2018/2019, 2019/2020, 2020/2021, 2021/2022 (escluso quello prescritto, precedentemente indicato).
2.1 Nel caso di specie, tuttavia, antecedente alla notifica del ricorso introduttivo del presente giudizio (24.10.2023) è la diffida per il riconoscimento del c.d. bonus inoltrata l'11.4.2023 (doc. 2 ricorso): per il bonus relativo all'a. s. 2017/2018 il diritto poteva essere fatto valere dalla stipula del contratto di supplenza sino al termine delle attività didattiche (16.10.2017-30.6.2018), quindi la diffida è stata inoltrata quando la prescrizione era ormai interamente decorsa. La domanda relativa a tale anno scolastico deve quindi essere respinta per intervenuta prescrizione.
3. La Cassazione, quanto alle modalità concrete di riconoscimento ed attuazione del diritto spettante ai docenti a tempo determinato, ha fissato il seguente principio di diritto: “Ai docenti di cui al punto 1, ai quali il beneficio di cui all'art. 1, comma 121, L. n. 107/2015 non sia stato tempestivamente riconosciuto
e che, al momento della pronuncia giudiziale sul loro diritto, siano interni al
sistema delle docenze scolastiche, perché iscritti nelle graduatorie per le
supplenze, incaricati di una supplenza o transitati in ruolo, spetta l'adempimento in forma specifica, per l'attribuzione della Carta Docente, secondo il sistema
proprio di essa e per un valore corrispondente a quello perduto, oltre interessi o
rivalutazione, ai sensi dell'art. 22, comma 36, della L. n. 724 del 1994, dalla data del diritto all'accredito alla concreta attribuzione”. L'equiparazione del
5 trattamento del lavoratore a tempo determinato a quello dei docenti di ruolo può
avvenire, per quanto riguarda i docenti ancora “interni” al sistema scolastico esclusivamente tramite l'adempimento in forma specifica e cioè mediante l'assegnazione materiale della “carta docenti”, poiché solo attraverso il suo utilizzo può essere osservato il vincolo di destinazione imposto dal legislatore agli importi ad essa legati (ex art. 1, comma 121, L. n. 107 cit.).
4. L'importo di € 500 deve essere maggiorato degli interessi o rivalutazione, secondo i criteri dettati dall'art. 22, comma 36, della L. n. 724 del 1994, dalla data del diritto all'accredito sino alla concreta attribuzione.
5. Le spese di lite seguono la soccombenza e si liquidano in dispositivo in ragione della natura e del valore della controversia, considerata l'attività difensiva svolta
(studio, introduttiva, decisionale in unica udienza senza istruttoria), la natura seriale del contenzioso, secondo i parametri di cui al DM 55/14 s.m.i.
P.Q.M.
Il Tribunale di Verona in funzione di giudice del lavoro, definitivamente pronunciando, ogni contraria e diversa domanda ed eccezione rigettata
1) in parziale accoglimento del ricorso, dichiara il diritto della ricorrente ad usufruire del beneficio economico di € 500 annui tramite Carta Elettronica del docente per l'aggiornamento e la formazione del personale docente, di cui all'art. 1 della Legge n. 107/2015 per gli anni scolastici: 2018/2019,
2019/2020, 2020/2021, 2021/2022 ;
2) condanna il convenuto ad erogare alla ricorrente la prestazione CP_1
oggetto di causa, previa emissione della Carta Docente ed accredito della somma indicata sulla Carta Docente, oltre alla maggior somma tra gli interessi legali e la rivalutazione monetaria calcolata dalla data del diritto all'accredito sino alla concreta attribuzione;
6 3) condanna il convenuto alla rifusione delle spese di lite sostenute CP_1
dalla parte ricorrente, liquidate in complessivi € 720,00 per compensi professionali, oltre al rimborso spese generali al 15%, IVA e CPA, con distrazione in favore dei difensori dichiartisi antistatari.
Verona, 23.1.2024
IL GIUDICE
Dott. Alessandro Gasparini
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