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Sentenza 24 novembre 2025
Sentenza 24 novembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Nocera Inferiore, sentenza 24/11/2025, n. 3637 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Nocera Inferiore |
| Numero : | 3637 |
| Data del deposito : | 24 novembre 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale di Nocera Inferiore, I Sezione civile, riunito in Camera di Consiglio e composto dai magistrati:
1) Dott.ssa Enrica de Sire - Presidente
2) Dott.ssa Aurelia Cuomo - Giudice est./rel
3) Dott.ssa Jone Galasso - Giudice ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di R.G. n. 4235 / 2023 avente ad oggetto: separazione personale.
PROMOSSO DA
(nata in [...] il [...] ) rapp.ta e difesa dall'avv. Parte_1
FAVORITO ORNELLA in forza di procura in atti
RICORRENTE
E
(nato in [...] il [...] ) rapp.to e difeso dall'avv. Controparte_1
MATARAZZO ENRICO, in forza di procura in atti
RESISTENTE
NONCHÉ
Procuratore della Repubblica Italiana presso il Tribunale di Nocera Inferiore.
NTERVENTORE EX LEGE
AVV. , n.q. di Curatore speciale dei Minori , nato a Controparte_2 Persona_1
Solofra l'8/10/2017 e nato a [...] il [...]; Persona_2
CONCLUSIONI: Come da verbale del 20.11.2025.
RAGIONI IN FATTO ED IN DIRITTO DELLA DECISIONE
Con ricorso depositato il 22/09/2023 ha chiesto che fosse pronunciata la Parte_1
separazione dal coniuge con cui aveva contratto matrimonio in Controparte_1
Bracigliano il 18/05/2019 e dalla cui unione sono nati , nato a [...] l'[...] e Persona_1
nato a [...] il [...]. Persona_2 Regolarmente si è costituto in giudizio , il quale non si è opposto alla Controparte_1
pronuncia di separazione.
All'udienza presidenziale del 01.2.2024, esperito inutilmente il tentativo di conciliazione, il
Presidente del Tribunale adottava i provvedimenti provvisori e urgenti.
La causa è stata istruita mediante acquisizione di relazione da parte dei Servizi Sociali in merito alla relazione genitori-figli ed è stata nominata una consulente tecnica ed una curatrice speciale per i minori.
Dopo un primo periodo di osservazione, i rapporti genitori – figli si stabilizzavano nel senso del collocamento dei bambini presso il padre.
Le parti rappresentavano poi di aver trovato un accordo che recepiva sostanzialmente i provvedimenti provvisori resi.
Il GI a questo punto sospendeva le operazioni peritali e invitava i Servizi Sociali, la CTU e la
Curatrice ad esprimersi in merito all'accordo.
I suddetti esprimevano parere positivo, salvo che per la necessità che il nucleo familiare beneficiasse ancora del sostegno del Servizio Sociale, specie per quanto concerne il rafforzamento della relazione made-figli, decisamente compromessa a seguito della condotta abbandonica da ella tenuta.
Accogliendo tali precisazioni la causa veniva rimessa al Collegio per la decisione.
*
Ritiene il Collegio che debba essere dichiarata la separazione dei coniugi, risultando incontrovertibilmente provato, alla luce delle difese spiegate, oltre che dal loro comportamento processuale (mancata conciliazione), il venir meno di quei presupposti di intenti comuni e sentimenti su cui si fonda il rapporto coniugale e, nel contempo, una crisi dello stesso di tale gravità da escludere la verosimile possibilità di ricostruzione di una serena vita coniugale.
In ordine ai provvedimenti accessori, il Tribunale ritiene di adottarli in conformità a quanto le parti hanno concordato nello scritto depositato il 09.09.2025 , nei modi e termini di cui al dispositivo, risultando adeguati a regolare i rapporti tra le parti e soprattutto a tutelare l'interesse della prole.
Nel contempo deve essere conservato il monitoraggio del nucleo familiare da parte dei SS SS, specie per quanto concerne l'estrinsecarsi della relazione madre-figli, ai quali andrà fornito il supporto necessario in assenza di qualsivoglia coartazione quanto alla frequentazione materna.
Ricorrono giusti motivi, viste la natura della causa e le concordi richieste delle parti, per dichiarare compensate tra le parti le spese processuali.
Le spese relative al compenso del curatore speciale dei minori, in assenza di ammissione al patrocinio a spese dello Stato per i minori, vanno poste in solido a carico dei genitori che con la loro condotta hanno determinato la necessità di nomina nell'interesse dei figli minori e liquidate come da dispositivo.
PQM
Il Tribunale, definitivamente pronunciando sul ricorso depositato da in data Parte_1
22/09/2023 , così provvede:
1) Pronuncia la separazione dei coniugi (nata in [...] Parte_1
24/07/1999 ) e (nato in [...] il [...] ) che Controparte_1
contrassero matrimonio in Bracigliano il 18/05/2019 (Atto n. 3 Parte I del Registro degli
Atti di Matrimonio del predetto Comune, anno 2019);
2) Conferma le condizioni di cui all'accordo del 09.09.2025da intendersi qui richiamate;
3) Dispone che sia conservato il monitoraggio del nucleo familiare da parte dei SS SS, specie per quanto concerne l'estrinsecarsi della relazione madre-figli, ai quali andrà fornito il supporto necessario in assenza di qualsivoglia coartazione quanto alla frequentazione materna;
4) Ordina che la presente sentenza sia trasmessa, a cura della cancelleria in copia autentica all'
Ufficiale dello stato Civile del Comune predetto per la trascrizione, l'annotazione e le ulteriori incombenze di cui agli artt. 10 legge 1.12.70 n. 898, 134 R.D.
9.7.39 n. 1238 e 49 lettera g), 69 lettera d) D.P.R.
3.11.2000 n. 396 (Ordinamento Stato Civile);
5) Compensa integralmente tra le parti le spese di lite;
6) Pone le spese per compenso del curatore speciale in solido a carico dei genitori, liquidate nella complessiva somma di euro 2.000,00, oltre accessori di legge.
Così deciso in Nocera Inferiore nella Camera di Consiglio del 20-11-2025.
Il Giudice est. Il Presidente
Dott.ssa Aurelia Cuomo Dott.ssa Enrica de Sire