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Sentenza 1 agosto 2025
Sentenza 1 agosto 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Frosinone, sentenza 01/08/2025, n. 737 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Frosinone |
| Numero : | 737 |
| Data del deposito : | 1 agosto 2025 |
Testo completo
TRIBUNALE DI FROSINONE
Sezione Lavoro
Il Giudice del Lavoro presso il Tribunale di Frosinone, Dott. Massimo Lisi, ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa previdenziale iscritta al Ruolo Generale Controversie Lavoro e Previdenza per l'anno 2024 al n.1309, ritenuta per la decisione alla pubblica udienza del 10.7.2025, e vertente tra
e in qualità di eredi di Parte_1 Parte_2 Parte_3
in qualità di eredi di nato a [...] il [...] e Parte_4 Parte_4 deceduto a Roma il 3.5.2023, rappr.ti e difesi dall'Avv. Jacopo Arcangeli ed elett.te dom.ti presso il suo studio in Roma, Lungotevere dei Mellini n.44, in virtù di delega a margine del ricorso introduttivo
ricorrente contro
, in persona del legale rappr.te p.t., Controparte_1 contumace
resistente
Oggetto: pagamento ratei indennità di accompagnamento
Conclusioni: per parte attrice, quelle del proprio atto introduttivo da intendersi qui integralmente riportate
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con ricorso depositato in data 12.04.2024 e ritualmente notificato, Parte_1
e in qualità di eredi di si Parte_2 Parte_3 Parte_4 sono rivolti all'intestato Tribunale esponendo che: 1) il Tribunale di Frosinone Sez. Lavoro, con decreto del 28.6.2023 emesso nel giudizio R.G. n.3125/2022 e notificato il 4.7.2023, aveva omologato l'accertamento del requisito sanitario richiesto, con decorrenza dalla domanda amministrativa del 15.3.2022, utile ai fini del riconoscimento dell'indennità di accompagnamento
1 a favore di deceduto il 3.5.2023 (all.3); 2) in data 6.12.2023, i ricorrenti Parte_4 avevano trasmesso all' la documentazione idonea a consentire all'Istituto di provvedere al CP_1 pagamento, attestando quindi che il de cuius non era mai stato ricoverato in Istituti di lunga degenza a carico dello Stato, né di Enti pubblici e non che non aveva fruito di analoghe indennità (all.4); 3) tuttavia, l' non aveva provveduto al pagamento dei ratei richiesti. CP_1
Tanto premesso, i ricorrenti hanno rassegnato le seguenti conclusioni, chiedendo di: “dichiarare che aveva diritto al riconoscimento delle provvidenze di cui all'art. 1, L. 18/80 Parte_4
(indennità di accompagnamento), con decorrenza dal primo giorno del mese successivo a quello di presentazione della domanda ammnistrativa del 15.3.2022 al decesso del 3.5.2023; 2) condannare l CP_1 in persona del legale rappresentante pro tempore, al pagamento, in favore dei ricorrenti, n.q. di eredi, dei ratei maturati, oltre interessi e rivalutazione legale dalle singole scadenze fino al soddisfo. Con vittoria di spese di lite, da quantificarsi anche con la maggiorazione di cui ai sensi dell'ART.4 DEL DM 55/2014
COMMA 1BIS, oltre spese forfettarie, IVA e CPA e rimborso del contributo unificato versato pari ad €
43,00, da distrarsi in favore del difensore antistatario.”
Notificati il ricorso e il decreto di fissazione dell'udienza di discussione, l'Ente convenuto non si è costituito.
La causa - ritenuta documentalmente istruita - è stata discussa all'udienza del 10.07.2025, svolta mediante il deposito di note scritte ai sensi dell'art. 127 ter c.p.c., e decisa con sentenza.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Il ricorso può essere accolto, per i motivi appresso specificati.
Dopo aver ottenuto l'accertamento della sussistenza del requisito sanitario, utile ai fini del riconoscimento dell'indennità di accompagnamento a favore di gli eredi, Parte_4 odierni ricorrenti, hanno inviato all' la documentazione comprovante che il de cuius aveva CP_1 gli ulteriori requisiti socio-economici necessari secondo la legge per ottenere le previdenze richieste, attestando il mancato ricovero in istituti con spese a carico di enti pubblici e la mancata percezione di analoghe indennità concesse per cause di guerra, di lavoro o di servizio.
Agli atti, infatti, è stato prodotto il modello AP70, inviato dagli eredi, nel quale è stata dichiarata la sussistenza dei predetti requisiti extra-sanitari.
L' non costituendosi, non ha dato prova contraria rispetto le risultanze in atti e, in CP_1 particolare, rispetto a quanto dichiarato nel richiamato modello AP70. Così come non vi è prova, CP_ da parte dell' convenuto, che siano stati liquidati e quindi pagati i ratei dell'indennità di accompagnamento, richiesti nel presente giudizio.
2 Accertato quindi che aveva diritto a percepire l'indennità di Parte_4 accompagnamento a decorrere dal primo giorno del mese successivo a quello di presentazione della domanda ammnistrativa del 15.3.2022 sino al decesso del 3.5.2023, l' va condannato CP_1
a liquidare a e quali eredi di Parte_1 Parte_2 Parte_3
i relativi ratei maturati, con interessi legali dalla maturazione del diritto Parte_4
La domanda è quindi accolta nei termini precisati in dispositivo.
Le spese di lite seguono la soccombenza e sono liquidate nella misura indicata in dispositivo, con distrazione in favore dell'Avv. Jacopo Arcangeli, dichiaratosi antistatario, tenuto conto dei parametri di cui al D.M. n.147/2022 per le cause di previdenza di valore fino a €.26.o00, relativamente ai valori minimi previsti per le fasi di studio della controversia, introduttiva del giudizio e decisionale.
P.Q.M.
definitivamente pronunciando, così provvede, in accoglimento del ricorso:
a) accerta e dichiara il diritto di a percepire l'indennità di Parte_4 accompagnamento a decorrere dal primo giorno del mese successivo a quello di presentazione della domanda ammnistrativa del 15.3.2022 sino al decesso del 3.5.2023;
2) condanna l' a liquidare a e CP_1 Parte_1 Parte_2
quali eredi di i relativi ratei maturati, con interessi Parte_3 Parte_4 legali dalla maturazione del diritto;
3) condanna l' a rifondere ai ricorrenti le spese di lite, quantificate in €.1.8650,00, per CP_1 compenso professionale, oltre I.V.A., C.P.A. e rimborso forfettario del 15% per le spese generali,
e in €.43,00 per spese di contributo unificato, da distrarsi in favore del procuratore di parte ricorrente, dichiaratosi antistatario.
Frosinone, 1.8.2025 Il Giudice del Lavoro
Dott. Massimo Lisi
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