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Sentenza 13 febbraio 2026
Sentenza 13 febbraio 2026
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte di Giustizia Tributaria di primo grado Alessandria, sez. I, sentenza 13/02/2026, n. 24 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di giustizia tributaria di primo grado di Alessandria |
| Numero : | 24 |
| Data del deposito : | 13 febbraio 2026 |
Testo completo
Sentenza n. 24/2026
Depositata il 13/02/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di ALESSANDRIA Sezione 1, riunita in udienza il
15/12/2025 alle ore 10:00 con la seguente composizione collegiale:
MOLTRASIO STEFANO, Presidente
REGGIO FRANCO, Relatore
GRILLO FRANCO, Giudice
in data 15/12/2025 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sul ricorso n. 388/2024 depositato il 17/12/2024
proposto da
Ricorrente_1 Ricorrente_1 Ricorrente_1 Ricorrente_1. Ricorrente_3 - 01811220068
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
Difensore_2 - CF_Difensore_2
Rappresentato da Rappresentante_1 - CF_Rappresentante_1
Rappresentante difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
Difensore_2 - CF_Difensore_2
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Ag.entrate - Riscossione - Alessandria - Spalto Gamondio 1/l 15121 Alessandria AL
elettivamente domiciliato presso Email_2
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- PREAVVISO DI FERMO AMMINISTRATIVO n. 00180202400005725000 IMP.SOS.RIV.TFR 2017
- PREAVVISO DI FERMO AMMINISTRATIVO n. 00180202400005725000 IRPEF-ADDIZIONALE
REGIONALE 2017
- PREAVVISO DI FERMO AMMINISTRATIVO n. 00180202400005725000 IRPEF-ADDIZIONALE
COMUNALE 2017 - PREAVVISO DI FERMO AMMINISTRATIVO n. 00180202400005725000 IRPEF-ALTRO 2014
- PREAVVISO DI FERMO AMMINISTRATIVO n. 00180202400005725000 IRPEF-ALTRO 2017
- PREAVVISO DI FERMO AMMINISTRATIVO n. 00180202400005725000 IRAP 2013
a seguito di discussione in pubblica udienza e visto il dispositivo n. 69/2025 depositato il 16/12/2025
Richieste delle parti:
Ricorrente/Appellante: parte ricorrente insiste su quanto già affermato in atti.
Resistente/Appellato: -
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con il ricorso in oggetto la parte si grava nei confronti di Agenzia Entrate Riscossione di Alessandria al fine di sentir pronunciare declaratoria di nullità, inefficacia e annullamento di comunicazione preventiva di fermo amministrativo di auto aziendale in uno a subordinate meritocratiche.
Costituivasi l'ufficio contestando le asserzioni di parte e ribadendo la legittimità del proprio operato quale segnatamente la facoltizzazione per il creditore di cumulo di azioni e/o cautele esecutive e/o cautelari a tutela del credito.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Il ricorso di parte è fondato.
Per il vero l'argomentazione defensionale dell'ufficio è corretta laddove evidenzia la potenziale attivazione plurima di azioni esecutive e cautelari a tutela del credito salvo l'eccedenza per la quale può intervenire efficacia riduttiva.
Nella fattispecie peraltro ricorrono presupposti difformi poiché l'analisi congiunta della procedura esecutiva mobiliare e della misura cautelare evidenzia come la seconda sia stata introdotta allorquando era già intervenuto il vincolo di somme presenti su conto corrente bancario a seguito di pegno presso terzi di cui parte attrice era giust'appunto l'Agenzia Entrate Riscossione.
Sussisteva ampia la capienza nonché la certezza del realizzo vieppiù trattandosi di istituto di credito, di talchè, l'ulteriore misura cautelare non appare necessitata vista e ritenuta la funzione della stessa a garanzia di credito per il quale peraltro v'era già stato rituale accantonamento di poi conclusosi con l'assegnazione ed il soddisfo integrale del credito stesso.
Né appare fondata l'eccezione dell'ufficio in esito alla possidenza di ulteriori cespiti fruibili per locomozione posto che quel che rileva nella fattispecie non è l'alternativa disponibilità di cespiti similari (autoveicoli) ma bensì il credito vantato parametrato ai mezzi esecutivi attivati e alla conseguente potenzialità nonché effettività di realizzo (quale nella fattispecie intervenuta;
la somma consolidata presso l'istituto bancario invero, risultava di gran lunga superiore all'entità del credito stesso) di talche l'ulteriore incisione patrimoniale del debitore non appare giustificata ma bensì gravatoria ed illegittima quale eccedente la misura esecutiva attivata e conclusa positivamente.
Non sussistono peraltro elementi giustificativi della chiesta condanna per responsabilità aggravata. Il ricorso pertanto va accolto;
la soccombenza comporta la liquidazione integrale delle spese e dei compensi professionali di lite come da dispositivo.
P.Q.M.
La Corte accoglie il ricorso e per l'effetto dichiara inefficace il preavviso di fermo amministrativo oggetto di causa;
condanna l'Agenzia delle Entrate-Riscossione a rimborsare a parte ricorrente le spese processuali che liquida in € 1.000, oltre accessori di Legge.
Rigetta l'istanza di condanna per resposabilità aggravata.
Depositata il 13/02/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di ALESSANDRIA Sezione 1, riunita in udienza il
15/12/2025 alle ore 10:00 con la seguente composizione collegiale:
MOLTRASIO STEFANO, Presidente
REGGIO FRANCO, Relatore
GRILLO FRANCO, Giudice
in data 15/12/2025 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sul ricorso n. 388/2024 depositato il 17/12/2024
proposto da
Ricorrente_1 Ricorrente_1 Ricorrente_1 Ricorrente_1. Ricorrente_3 - 01811220068
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
Difensore_2 - CF_Difensore_2
Rappresentato da Rappresentante_1 - CF_Rappresentante_1
Rappresentante difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
Difensore_2 - CF_Difensore_2
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Ag.entrate - Riscossione - Alessandria - Spalto Gamondio 1/l 15121 Alessandria AL
elettivamente domiciliato presso Email_2
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- PREAVVISO DI FERMO AMMINISTRATIVO n. 00180202400005725000 IMP.SOS.RIV.TFR 2017
- PREAVVISO DI FERMO AMMINISTRATIVO n. 00180202400005725000 IRPEF-ADDIZIONALE
REGIONALE 2017
- PREAVVISO DI FERMO AMMINISTRATIVO n. 00180202400005725000 IRPEF-ADDIZIONALE
COMUNALE 2017 - PREAVVISO DI FERMO AMMINISTRATIVO n. 00180202400005725000 IRPEF-ALTRO 2014
- PREAVVISO DI FERMO AMMINISTRATIVO n. 00180202400005725000 IRPEF-ALTRO 2017
- PREAVVISO DI FERMO AMMINISTRATIVO n. 00180202400005725000 IRAP 2013
a seguito di discussione in pubblica udienza e visto il dispositivo n. 69/2025 depositato il 16/12/2025
Richieste delle parti:
Ricorrente/Appellante: parte ricorrente insiste su quanto già affermato in atti.
Resistente/Appellato: -
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con il ricorso in oggetto la parte si grava nei confronti di Agenzia Entrate Riscossione di Alessandria al fine di sentir pronunciare declaratoria di nullità, inefficacia e annullamento di comunicazione preventiva di fermo amministrativo di auto aziendale in uno a subordinate meritocratiche.
Costituivasi l'ufficio contestando le asserzioni di parte e ribadendo la legittimità del proprio operato quale segnatamente la facoltizzazione per il creditore di cumulo di azioni e/o cautele esecutive e/o cautelari a tutela del credito.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Il ricorso di parte è fondato.
Per il vero l'argomentazione defensionale dell'ufficio è corretta laddove evidenzia la potenziale attivazione plurima di azioni esecutive e cautelari a tutela del credito salvo l'eccedenza per la quale può intervenire efficacia riduttiva.
Nella fattispecie peraltro ricorrono presupposti difformi poiché l'analisi congiunta della procedura esecutiva mobiliare e della misura cautelare evidenzia come la seconda sia stata introdotta allorquando era già intervenuto il vincolo di somme presenti su conto corrente bancario a seguito di pegno presso terzi di cui parte attrice era giust'appunto l'Agenzia Entrate Riscossione.
Sussisteva ampia la capienza nonché la certezza del realizzo vieppiù trattandosi di istituto di credito, di talchè, l'ulteriore misura cautelare non appare necessitata vista e ritenuta la funzione della stessa a garanzia di credito per il quale peraltro v'era già stato rituale accantonamento di poi conclusosi con l'assegnazione ed il soddisfo integrale del credito stesso.
Né appare fondata l'eccezione dell'ufficio in esito alla possidenza di ulteriori cespiti fruibili per locomozione posto che quel che rileva nella fattispecie non è l'alternativa disponibilità di cespiti similari (autoveicoli) ma bensì il credito vantato parametrato ai mezzi esecutivi attivati e alla conseguente potenzialità nonché effettività di realizzo (quale nella fattispecie intervenuta;
la somma consolidata presso l'istituto bancario invero, risultava di gran lunga superiore all'entità del credito stesso) di talche l'ulteriore incisione patrimoniale del debitore non appare giustificata ma bensì gravatoria ed illegittima quale eccedente la misura esecutiva attivata e conclusa positivamente.
Non sussistono peraltro elementi giustificativi della chiesta condanna per responsabilità aggravata. Il ricorso pertanto va accolto;
la soccombenza comporta la liquidazione integrale delle spese e dei compensi professionali di lite come da dispositivo.
P.Q.M.
La Corte accoglie il ricorso e per l'effetto dichiara inefficace il preavviso di fermo amministrativo oggetto di causa;
condanna l'Agenzia delle Entrate-Riscossione a rimborsare a parte ricorrente le spese processuali che liquida in € 1.000, oltre accessori di Legge.
Rigetta l'istanza di condanna per resposabilità aggravata.