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Sentenza 3 dicembre 2025
Sentenza 3 dicembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Roma, sentenza 03/12/2025, n. 16967 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Roma |
| Numero : | 16967 |
| Data del deposito : | 3 dicembre 2025 |
Testo completo
N. R.G. 1736/2020
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO TRIBUNALE ORDINARIO di ROMA DECIMA SEZIONE CIVILE Il Tribunale, nella persona del Giudice dott. Ettore Favara ha pronunciato la seguente SENTENZA
nella causa civile di I Grado iscritta al N. R.G. 1736/2020 promossa da:
, C. F. in qualità di unica erede Parte_1 C.F._1 diretta dell'avv. rappresentata e difesa Persona_1 dagli Avvocati SAMANTHA LOSCO e MARIA GIOVANNA DI GIOVANNI ed elettivamente domicilia in Avellino alla via Terminio n.10, presso lo studio dei nominati procuratori,
OPPONENTE
Contro, (già C.F. P. IVA Controparte_1 Controparte_2
, che agisce a mezzo del procuratore speciale in P.IVA_1 Controparte_3 persona del legale rappresentante p.t., C.F. P.IVA , rappresentata e P.IVA_2 difesa dagli Avvocati Maurizio Amenta e Gianluca Mancini ed elettivamente domiciliata in Roma, via Ovidio n. 26, presso lo studio dei nominati procuratori,
OPPOSTA
CONCLUSIONI Le parti costituite hanno concluso come da verbale d'udienza di precisazione delle conclusioni.
FATTO E DIRITTO.
La controversia ha ad oggetto l'opposizione ex art. 645 c.p.c. proposta avverso il decreto ingiuntivo n. 21210/2019 (R.G. 61666/2019) di questo Tribunale, con cui, su ricorso della (già è stato ingiunto Controparte_1 Controparte_2
pagina 1 di 10 a in qualità di unica erede di il Parte_1 Persona_1 pagamento della somma di € 361.188,82 oltre interessi, come da domanda e spese della procedura di ingiunzione.
La società ricorrente in sede monitoria aveva dedotto che l'Avv. Persona_1 aveva proposto molteplici azioni giudiziarie nei suoi confronti, dirette al
[...] risarcimento dei danni patiti a seguito del Balck Out avvenuto nel mese di settembre
2003;
che aveva pagato le spese legali liquidate in sentenza direttamente in favore del legale;
che le diverse impugnazioni avverso le citate sentenze di primo grado erano state accolte dalla Corte di Appello e aveva maturati il diritto alla restituzione delle somme versate in favore dell'Avv. Per_1
che l'avv. decedeva in Battipaglia in data 22.3.2009, lasciando come eredi Per_1 la figlia e il coniuge;
Parte_1 Persona_2
che la ricorrente chiedeva al Tribunale di Roma di emettere decreto ingiuntivo nei confronti delle eredi per la restituzione delle spese legali corrisposte al de cuius per l'importo complessivo di € 722.377,64; che il Tribunale di Roma emetteva decreto ingiuntivo n. 8219/ 2017 per la sola quota di € 361.188,82, a carico di , rigettando il ricorso nei confronti di Parte_1
; Persona_2 che nel corso di altri giudizi emergeva che aveva rinunciato Persona_2 all'eredità e che, pertanto, unica erede risulta la quale Parte_1 conseguentemente era debitrice anche della restante quota di € 361.188,82.
a sostegno dell'opposizione, eccepiva l'incompetenza per territorio Parte_1 del Tribunale di Roma, evidenziando che il credito non era liquido, poiché nelle sentenze prodotte in sede monitoria mancava la determinazione dell'importo. Di conseguenza, non poteva applicarsi il foro del creditore ex art. 1182, co. 3, c.c.,
pagina 2 di 10 dovendosi invece individuare il luogo di adempimento nel domicilio del debitore ai sensi dell'ultimo comma dell'art. 1182 c.c.; la propria carenza di legittimazione passiva in quanto la richiesta di restituzione delle spese di lite andava indirizzata ai clienti del suo dante causa Avv.
[...]
Persona_1 che la parte opposta non aveva adeguatamente provato il credito posto a fondamento dell'ingiunzione, avendo omesso di allegare la documentazione attestante il pagamento delle spese di lite delle quali domandava la restituzione.
In via subordinata, l'opponente ha eccepito la compensazione del credito ingiunto con il controcredito vantato nei confronti della società opposta, derivante dalle spese di lite liquidate nelle sentenze di primo grado non appellate dalla opposta.
Ciò posto parte opponente formulava le seguenti conclusioni “Voglia l'Ill.mo Giudice adito, respinta ogni contraria eccezione e deduzione, previo opportuno accertamento
e/o declaratoria, voglia così provvedere:
a) in via preliminare, accertare e dichiarare l'incompetenza del Tribunale di Roma che ha emesso il decreto ingiuntivo e conseguentemente dichiarare la nullità del medesimo;
b) in via ulteriormente preliminare, sospendere il D.I. n. 21210/2019 emesso dal
Tribunale di Roma per i motivi su indicati;
c) nel merito revocare, annullare, dichiarare nullo o inefficace il decreto ingiuntivo opposto in quanto infondato in fatto e diritto per le ragioni esposte;
d) in subordine, accertare e dichiarare la prescrizione di parte del credito azionato con la procedura monitoria, stante il decorso del termine decennale dalla pubblicazione delle sentenze di riforma al deposito del ricorso monitorio;
e) in ulteriore subordine, accertare e dichiarare la compensazione del credito della
con il documentato controcredito vantato dalla sig.ra Controparte_1 Parte_1
;
[...]
pagina 3 di 10 f) condannare, in ogni caso, l'opposta al pagamento spese di lite da distrarsi in favore dei procuratori antistatari.”
Parte opposta si costituiva tardivamente in giudizio in data 1.12.2020 ribadendo la fondatezza della propria domanda e formulando le seguenti conclusioni “voglia
l'Ill.mo Tribunale adito, ogni contraria reiectis, confermare il decreto ingiuntivo del
Tribunale di Roma n.21210/2019 - R.G. 61666/2019 di euro 361.188,82, oltre interessi legali e spese del procedimento come liquidate;
subordinatamente, condannare la sig.ra quale erede dell'avv. Parte_1 [...]
alla restituzione in favore di (già Persona_1 Controparte_1
dell'importo di euro 361.188,82 o a quel diverso importo Controparte_2 che risulterà all'esito dell'istruttoria, oltre interessi legali dai pagamenti all'effettivo soddisfo.
Con il favore delle spese.”
A sostegno della propria domanda, eccepiva l'inammissibilità Controparte_1 dell'eccezione di incompetenza, rilevando che l'opponente non aveva indicato il diverso giudice territorialmente competente;
l'improcedibilità e/o inammissibilità dell'opposizione, sostenendo che il credito azionato coincide con quello già oggetto del precedente decreto ingiuntivo n. 8219/
2017, che pertanto l'opponente avrebbe dovuto far valere tutte le proprie contestazioni nel giudizio di opposizione a detto decreto ingiuntivo;
che secondo costante giurisprudenza, il difensore distrattario deve restituire quanto percepito in forza di una sentenza poi riformata, pur senza aver partecipato al giudizio di impugnazione, e subisce gli effetti della riforma del capo sulle spese;
che il diritto alla restituzione sorge automaticamente con la riforma della sentenza ed
è azionabile anche in sede monitoria, senza necessità che la richiesta sia stata formulata in appello;
pagina 4 di 10 che in sede monitoria, aveva prodotto ampia prova dei pagamenti effettuati all'Avv.
tramite bonifici e relative comunicazioni dettagliate (importi, oneri, Per_1 ritenute, estremi delle sentenze), corredate da tabelle riepilogative e documentazione contabile;
che aveva prodotto sia le sentenze d'appello che avevano riformato, sia le sentenze di primo grado, da cui sorgeva l'obbligo restitutorio;
che l'eccezione di prescrizione del credito era formulata in modo generico e pertanto in ammissibile;
che il termine di prescrizione era stato interrotto mediante l'invio della diffida di pagamento del 13.07.2016;
che documentazione prodotta dall'opponente a sostegno della propria eccezione di compensazione contiene duplicati e i presunti crediti risultano per lo più già pagati da ovvero esclusi perché le relative sentenze di primo grado sono state riformate in CP_2 appello o dichiarate inesistenti a seguito delle querele di falso delle parti apparentemente rappresentate dall'Avv. Per_1
Sciogliendo la riserva assunta all'udienza del 3.12.2020, con l'Ordinanza del
4.12.2020 il precedente istruttore ritenuto che “che il decreto ingiuntivo n.
21210/2019 R.G.N. 61666 del 31.10.2019 dell'importo di € 361.188,82 è stato richiesto nei confronti dell'unica erede dell'avv.to Persona_1
la quale ha proposto opposizione nella suddetta qualità; Parte_1 atteso che l'obbligazione posta a fondamento del decreto ingiuntivo ha ad oggetto il pagamento di somme di danaro versate da a titolo di spese Controparte_1 legali in favore del difensore antistatario, avv.to in Persona_1 forza delle sentenze di primo grado emesse da numerosi Giudici di Pace, poi riformate dal Giudice dell'appello; rilevato che deve ritenersi indicato, sia pure implicitamente, il giudice che la parte opponente ritiene competente, avendo la stessa fatto richiamo al domicilio del
pagina 5 di 10 debitore ex art. 1182 ultimo comma c.c. e che tuttavia non sono stati dalla stessa contestati tutti i fori concorrenti (Cass. n. 24277 del 22/11/2007); ritenuto, in ogni caso, che le somme siano liquide, in quanto sono determinate nel loro ammontare dal titolo, di talché l'obbligazione, ai sensi dell'art. 1182 comma 3
c.c. e dell'art. 20 c.p.c. deve essere adempiuta al domicilio del creditore, dunque, in
Roma, ove l'opposta ha sede”, rigettava l'eccezione di incompetenza territoriale formulata da parte opponente.
Assegnati i termini di cui all'art. 183, comma 6 c.p.c., la causa, istruita mediante produzioni documentali delle parti, è stata quindi assunta in decisione sulla base delle conclusioni sopra trascritte, previa assegnazione dei termini di cui all'art. 190 c.p.c.
La presente sentenza è resa in base al principio della c.d. ragione più liquida, secondo cui la domanda può essere decisa sulla base della soluzione di una questione assorbente, senza che sia necessario esaminare tutte le altre questioni prospettate dalle parti (cfr. Cass. Sez. Un., sentenza n. 9936 del 8.5.2014; Cass., Sez.
6-L, sentenza n.
12002 del 28.5.2014; Cass., Sez. 5, sentenza n. 11458 del 11.5.2018; Cass., Sez. 5, ordinanza n. 363 del 9.1.2019).
Preliminarmente deve dichiararsi inammissibile la documentazione prodotta da parte attrice con la seconda memoria ex art. 183, comma 6, c.p.c., poiché depositata oltre il termine perentorio del 3.2.2021 fissato per il deposito della stessa.
Si ribadisce il rigetto dell'eccezione di incompetenza territoriale formulata dalla parte opponente, per le motivazioni esposte nella richiamata Ordinanza del 4.12.2020.
Va parimenti respinta l'eccezione di improcedibilità dell'opposizione formulata dalla società opposta atteso che il decreto ingiuntivo n. 8219/ 2017, riguardava una quota diversa di credito (derivata dalla precedente ripartizione tra eredi). Difatti il decreto ingiuntivo n. 21210/2019, oggetto della presente opposizione è stato richiesto, solo dopo la rinuncia all'eredità della DO , modificando la Persona_2 legittimazione passiva del credito.
pagina 6 di 10 È infondata l'eccezione di prescrizione sollevata da parte attrice, poiché il decorso del termine prescrizionale risulta interrotto dall'invio della raccomandata A/R del
6.07.2016, ricevuta dall'opponente il 13.07.2016
In relazione alla carenza della legittimazione passiva dell'opponente in qualità di unica erede dell'Avv. giova ricordare che la Persona_1 giurisprudenza di legittimità è constante nell'affermare che in caso di riforma, in appello, della sentenza di condanna di una parte al pagamento delle spese in favore del difensore dell'altra parte, che ne aveva chiesto la distrazione, la condanna alla restituzione deve essere emessa nei confronti del difensore e non della parte (Cass.
10827/07, conf. Cass. 13736/04 nell'analogo caso di cassazione con rinvio della sentenza d'appello, conf. Cass. 13752/02).
La Suprema Corte evidenzia inoltre, che l'azione di ripetizione di quanto pagato in virtù della sentenza di primo grado immediatamente esecutiva non si inquadra nell'istituto della condictio indebiti ex art. 2033 c.c., ricollegandosi invece ad un'esigenza di restaurazione della situazione patrimoniale precedente alla sentenza e non prestandosi il comportamento dell'accipiens a valutazioni di buona o mala fede in quanto non possono venire in rilievo gli stati soggettivi rispetto a prestazioni eseguite e ricevute nella comune consapevolezza della rescindibilità del titolo e della provvisorietà dei suoi effetti (Cass. 6679/06, n. 21699/2011, n. 7270/2003). Pertanto,
l'azione in parola, mirando alla mera riduzione in pristino della situazione patrimoniale anteriore al pagamento, vede come legittimati soltanto il solvens e l'accipiens, prescindendo dall'esistenza del rapporto sostanziale e non potendo il relativo rapporto processuale che intrattenersi tra il soggetto che ha ricevuto il pagamento non dovuto, per effetto della sentenza provvisoriamente esecutiva successivamente riformata, ed il soggetto che ha provveduto al pagamento ed ha quindi diritto ad essere indennizzato dell'intera diminuzione patrimoniale subita, vale a dire alla restituzione della somma con interessi a partire dal giorno del pagamento.
pagina 7 di 10 Inoltre, l'entità della restituzione deve includere anche gli accessori, come gli interessi e le spese, atteso che la riforma o la cassazione della sentenza provvisoriamente eseguita ha un effetto di “restitutio in integrum”" e di ripristino della situazione precedente (Cass. n. 11491/2006, n. 10124/09, n. 8215/2013).
In relazione alla omessa prova del credito da parte della società opposta, si osserva che qust'ultma a sostegno dell'ingiunzione proposta ha allegato il decreto ingiuntivo n. 8219/2017 del 04/04/2017 - RG n. 81828/2016 (doc. 1); opposizione avverso d.i. n.
8219/2017 (doc. 2); comparsa di costituzione e nel suddetto Controparte_1 giudizio di opposizione a d.i. n. 8219/17 (Trib. Roma n.R.G. 33456/2019) (doc. 3);
Ordinanza del 27.10.2020 emessa nel giudizio di opposizione a d.i. (Trib. Roma n.
R.G. 33456/2019) (doc. 4); lettera raccomandata A.R. del 6.07.2016, con avviso A.R.
13.07.2016 (doc. 5); pagamenti delle sentenze che controparte eccepisce in compensazione (docc. da 6 a 105); sentenze di riforma delle decisioni di primo grado che controparte eccepisce in compensazione (docc. da 106 a 125); rinunce appellati
Sentenze GD IN (doc.126); rinunce appellati Sentenze GD IN (doc.
127).
In assenza della produzione delle lettere di pagamento (docc. 2–64 e 1131–1138), delle sentenze di accoglimento delle impugnazioni proposte da Controparte_2
che avevano riformato le sentenze di primo grado in forza delle quali erano
[...] stati eseguiti i pagamenti di cui la società opposta chiede la restituzione (docc. da 65 a
1130), nonché delle sentenze di primo grado in ottemperanza alle quali furono corrisposte le spese di lite in favore dell'Avv. la documentazione prodotta Per_1 dall'attrice è inidonea a provare il credito ingiunto.
In proposito si osserva che “La semplice disposizione di bonifico impartita dal
'solvens' e risultante dall'annotazione nell'estratto conto di quest'ultimo prodotto in giudizio, non dimostra l'esecuzione e il buon fine del pagamento, né è possibile invocare, onde conseguire un ribaltamento sulla controparte dell'onere di provare di pagina 8 di 10 non aver ricevuto la somma, il principio di vicinanza della prova, giacché l'incasso delle somme costituisce circostanza ricadente nella sfera di conoscibilità del 'solvens' in relazione al mezzo di pagamento prescelto e dalla modalità solutoria prescelta non può farsi discendere alcuna inversione dell'onere probatorio con riguardo all'effettiva ricezione delle somme.” (Sez. 2, Sentenza n. 8046 del 21.03.2023, Rv. 667502-01).
Alla luce di tale principio, la documentazione prodotta è inidonea a provare i dedotti pagamenti in favore dell'Avv. i pochi estratti conto allegati non Per_1 consentono di verificare l'esatto ammontare dei versamenti e molti riportano la generica dicitura “beneficiari vari”, sicché non possono essere ricondotti all'Avv. né permettono di individuare l'importo eventualmente a lui spettante. Per_1
Inoltre, in numerosi documenti manca l'imputazione del pagamento, altri si limitano a meri avvisi di pagamento, altri ancora indicano solo somme corrisposte alle parti dei giudizi, mediante assegni circolari, senza alcuna prova del pagamento dei compensi all'avvocato antistatario.
Ne consegue che le lettere di pagamento prodotte dall'opposta, costituite da mandati o disposizioni di bonifico in assenza della specifica indicazione dei titoli a cui si riferiscono e della produzione di tali titoli in giudizio, non sono idonee a dimostrare la pretesa creditoria azionata.
Per quanto precede l'opposizione va accolta e il decreto ingiuntivo revocato.
L'eccezione di compensazione del credito proposta dall'opponente è assorbita dal rigetto della domanda della società opposta.
Le spese di lite seguono la soccombenza e si liquidano come da dispositivo, facendo applicazione dei parametri di cui al D.M. 55/2014.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, ogni diversa istanza ed eccezione disattesa o assorbita,
pagina 9 di 10 così dispone: accoglie l'opposizione e per l'effetto revoca il decreto ingiuntivo opposto
(21210/2019, di questo Tribunale); condanna in qualità di procuratrice speciale di Controparte_3 Controparte_1
(già al rimborso, in favore degli Avvocati
[...] CP_2 Controparte_1
NT CO e MA NN Di AN ex art. 93 c.p.c., delle spese di lite del presente giudizio, che si liquidano in € 12.046 per compenso professionale, oltre spese generali nella misura del 15% e oltre CPA e IVA come per legge.
Roma, 3 dicembre 2025
Il Giudice
dott. Ettore Favara
pagina 10 di 10
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO TRIBUNALE ORDINARIO di ROMA DECIMA SEZIONE CIVILE Il Tribunale, nella persona del Giudice dott. Ettore Favara ha pronunciato la seguente SENTENZA
nella causa civile di I Grado iscritta al N. R.G. 1736/2020 promossa da:
, C. F. in qualità di unica erede Parte_1 C.F._1 diretta dell'avv. rappresentata e difesa Persona_1 dagli Avvocati SAMANTHA LOSCO e MARIA GIOVANNA DI GIOVANNI ed elettivamente domicilia in Avellino alla via Terminio n.10, presso lo studio dei nominati procuratori,
OPPONENTE
Contro, (già C.F. P. IVA Controparte_1 Controparte_2
, che agisce a mezzo del procuratore speciale in P.IVA_1 Controparte_3 persona del legale rappresentante p.t., C.F. P.IVA , rappresentata e P.IVA_2 difesa dagli Avvocati Maurizio Amenta e Gianluca Mancini ed elettivamente domiciliata in Roma, via Ovidio n. 26, presso lo studio dei nominati procuratori,
OPPOSTA
CONCLUSIONI Le parti costituite hanno concluso come da verbale d'udienza di precisazione delle conclusioni.
FATTO E DIRITTO.
La controversia ha ad oggetto l'opposizione ex art. 645 c.p.c. proposta avverso il decreto ingiuntivo n. 21210/2019 (R.G. 61666/2019) di questo Tribunale, con cui, su ricorso della (già è stato ingiunto Controparte_1 Controparte_2
pagina 1 di 10 a in qualità di unica erede di il Parte_1 Persona_1 pagamento della somma di € 361.188,82 oltre interessi, come da domanda e spese della procedura di ingiunzione.
La società ricorrente in sede monitoria aveva dedotto che l'Avv. Persona_1 aveva proposto molteplici azioni giudiziarie nei suoi confronti, dirette al
[...] risarcimento dei danni patiti a seguito del Balck Out avvenuto nel mese di settembre
2003;
che aveva pagato le spese legali liquidate in sentenza direttamente in favore del legale;
che le diverse impugnazioni avverso le citate sentenze di primo grado erano state accolte dalla Corte di Appello e aveva maturati il diritto alla restituzione delle somme versate in favore dell'Avv. Per_1
che l'avv. decedeva in Battipaglia in data 22.3.2009, lasciando come eredi Per_1 la figlia e il coniuge;
Parte_1 Persona_2
che la ricorrente chiedeva al Tribunale di Roma di emettere decreto ingiuntivo nei confronti delle eredi per la restituzione delle spese legali corrisposte al de cuius per l'importo complessivo di € 722.377,64; che il Tribunale di Roma emetteva decreto ingiuntivo n. 8219/ 2017 per la sola quota di € 361.188,82, a carico di , rigettando il ricorso nei confronti di Parte_1
; Persona_2 che nel corso di altri giudizi emergeva che aveva rinunciato Persona_2 all'eredità e che, pertanto, unica erede risulta la quale Parte_1 conseguentemente era debitrice anche della restante quota di € 361.188,82.
a sostegno dell'opposizione, eccepiva l'incompetenza per territorio Parte_1 del Tribunale di Roma, evidenziando che il credito non era liquido, poiché nelle sentenze prodotte in sede monitoria mancava la determinazione dell'importo. Di conseguenza, non poteva applicarsi il foro del creditore ex art. 1182, co. 3, c.c.,
pagina 2 di 10 dovendosi invece individuare il luogo di adempimento nel domicilio del debitore ai sensi dell'ultimo comma dell'art. 1182 c.c.; la propria carenza di legittimazione passiva in quanto la richiesta di restituzione delle spese di lite andava indirizzata ai clienti del suo dante causa Avv.
[...]
Persona_1 che la parte opposta non aveva adeguatamente provato il credito posto a fondamento dell'ingiunzione, avendo omesso di allegare la documentazione attestante il pagamento delle spese di lite delle quali domandava la restituzione.
In via subordinata, l'opponente ha eccepito la compensazione del credito ingiunto con il controcredito vantato nei confronti della società opposta, derivante dalle spese di lite liquidate nelle sentenze di primo grado non appellate dalla opposta.
Ciò posto parte opponente formulava le seguenti conclusioni “Voglia l'Ill.mo Giudice adito, respinta ogni contraria eccezione e deduzione, previo opportuno accertamento
e/o declaratoria, voglia così provvedere:
a) in via preliminare, accertare e dichiarare l'incompetenza del Tribunale di Roma che ha emesso il decreto ingiuntivo e conseguentemente dichiarare la nullità del medesimo;
b) in via ulteriormente preliminare, sospendere il D.I. n. 21210/2019 emesso dal
Tribunale di Roma per i motivi su indicati;
c) nel merito revocare, annullare, dichiarare nullo o inefficace il decreto ingiuntivo opposto in quanto infondato in fatto e diritto per le ragioni esposte;
d) in subordine, accertare e dichiarare la prescrizione di parte del credito azionato con la procedura monitoria, stante il decorso del termine decennale dalla pubblicazione delle sentenze di riforma al deposito del ricorso monitorio;
e) in ulteriore subordine, accertare e dichiarare la compensazione del credito della
con il documentato controcredito vantato dalla sig.ra Controparte_1 Parte_1
;
[...]
pagina 3 di 10 f) condannare, in ogni caso, l'opposta al pagamento spese di lite da distrarsi in favore dei procuratori antistatari.”
Parte opposta si costituiva tardivamente in giudizio in data 1.12.2020 ribadendo la fondatezza della propria domanda e formulando le seguenti conclusioni “voglia
l'Ill.mo Tribunale adito, ogni contraria reiectis, confermare il decreto ingiuntivo del
Tribunale di Roma n.21210/2019 - R.G. 61666/2019 di euro 361.188,82, oltre interessi legali e spese del procedimento come liquidate;
subordinatamente, condannare la sig.ra quale erede dell'avv. Parte_1 [...]
alla restituzione in favore di (già Persona_1 Controparte_1
dell'importo di euro 361.188,82 o a quel diverso importo Controparte_2 che risulterà all'esito dell'istruttoria, oltre interessi legali dai pagamenti all'effettivo soddisfo.
Con il favore delle spese.”
A sostegno della propria domanda, eccepiva l'inammissibilità Controparte_1 dell'eccezione di incompetenza, rilevando che l'opponente non aveva indicato il diverso giudice territorialmente competente;
l'improcedibilità e/o inammissibilità dell'opposizione, sostenendo che il credito azionato coincide con quello già oggetto del precedente decreto ingiuntivo n. 8219/
2017, che pertanto l'opponente avrebbe dovuto far valere tutte le proprie contestazioni nel giudizio di opposizione a detto decreto ingiuntivo;
che secondo costante giurisprudenza, il difensore distrattario deve restituire quanto percepito in forza di una sentenza poi riformata, pur senza aver partecipato al giudizio di impugnazione, e subisce gli effetti della riforma del capo sulle spese;
che il diritto alla restituzione sorge automaticamente con la riforma della sentenza ed
è azionabile anche in sede monitoria, senza necessità che la richiesta sia stata formulata in appello;
pagina 4 di 10 che in sede monitoria, aveva prodotto ampia prova dei pagamenti effettuati all'Avv.
tramite bonifici e relative comunicazioni dettagliate (importi, oneri, Per_1 ritenute, estremi delle sentenze), corredate da tabelle riepilogative e documentazione contabile;
che aveva prodotto sia le sentenze d'appello che avevano riformato, sia le sentenze di primo grado, da cui sorgeva l'obbligo restitutorio;
che l'eccezione di prescrizione del credito era formulata in modo generico e pertanto in ammissibile;
che il termine di prescrizione era stato interrotto mediante l'invio della diffida di pagamento del 13.07.2016;
che documentazione prodotta dall'opponente a sostegno della propria eccezione di compensazione contiene duplicati e i presunti crediti risultano per lo più già pagati da ovvero esclusi perché le relative sentenze di primo grado sono state riformate in CP_2 appello o dichiarate inesistenti a seguito delle querele di falso delle parti apparentemente rappresentate dall'Avv. Per_1
Sciogliendo la riserva assunta all'udienza del 3.12.2020, con l'Ordinanza del
4.12.2020 il precedente istruttore ritenuto che “che il decreto ingiuntivo n.
21210/2019 R.G.N. 61666 del 31.10.2019 dell'importo di € 361.188,82 è stato richiesto nei confronti dell'unica erede dell'avv.to Persona_1
la quale ha proposto opposizione nella suddetta qualità; Parte_1 atteso che l'obbligazione posta a fondamento del decreto ingiuntivo ha ad oggetto il pagamento di somme di danaro versate da a titolo di spese Controparte_1 legali in favore del difensore antistatario, avv.to in Persona_1 forza delle sentenze di primo grado emesse da numerosi Giudici di Pace, poi riformate dal Giudice dell'appello; rilevato che deve ritenersi indicato, sia pure implicitamente, il giudice che la parte opponente ritiene competente, avendo la stessa fatto richiamo al domicilio del
pagina 5 di 10 debitore ex art. 1182 ultimo comma c.c. e che tuttavia non sono stati dalla stessa contestati tutti i fori concorrenti (Cass. n. 24277 del 22/11/2007); ritenuto, in ogni caso, che le somme siano liquide, in quanto sono determinate nel loro ammontare dal titolo, di talché l'obbligazione, ai sensi dell'art. 1182 comma 3
c.c. e dell'art. 20 c.p.c. deve essere adempiuta al domicilio del creditore, dunque, in
Roma, ove l'opposta ha sede”, rigettava l'eccezione di incompetenza territoriale formulata da parte opponente.
Assegnati i termini di cui all'art. 183, comma 6 c.p.c., la causa, istruita mediante produzioni documentali delle parti, è stata quindi assunta in decisione sulla base delle conclusioni sopra trascritte, previa assegnazione dei termini di cui all'art. 190 c.p.c.
La presente sentenza è resa in base al principio della c.d. ragione più liquida, secondo cui la domanda può essere decisa sulla base della soluzione di una questione assorbente, senza che sia necessario esaminare tutte le altre questioni prospettate dalle parti (cfr. Cass. Sez. Un., sentenza n. 9936 del 8.5.2014; Cass., Sez.
6-L, sentenza n.
12002 del 28.5.2014; Cass., Sez. 5, sentenza n. 11458 del 11.5.2018; Cass., Sez. 5, ordinanza n. 363 del 9.1.2019).
Preliminarmente deve dichiararsi inammissibile la documentazione prodotta da parte attrice con la seconda memoria ex art. 183, comma 6, c.p.c., poiché depositata oltre il termine perentorio del 3.2.2021 fissato per il deposito della stessa.
Si ribadisce il rigetto dell'eccezione di incompetenza territoriale formulata dalla parte opponente, per le motivazioni esposte nella richiamata Ordinanza del 4.12.2020.
Va parimenti respinta l'eccezione di improcedibilità dell'opposizione formulata dalla società opposta atteso che il decreto ingiuntivo n. 8219/ 2017, riguardava una quota diversa di credito (derivata dalla precedente ripartizione tra eredi). Difatti il decreto ingiuntivo n. 21210/2019, oggetto della presente opposizione è stato richiesto, solo dopo la rinuncia all'eredità della DO , modificando la Persona_2 legittimazione passiva del credito.
pagina 6 di 10 È infondata l'eccezione di prescrizione sollevata da parte attrice, poiché il decorso del termine prescrizionale risulta interrotto dall'invio della raccomandata A/R del
6.07.2016, ricevuta dall'opponente il 13.07.2016
In relazione alla carenza della legittimazione passiva dell'opponente in qualità di unica erede dell'Avv. giova ricordare che la Persona_1 giurisprudenza di legittimità è constante nell'affermare che in caso di riforma, in appello, della sentenza di condanna di una parte al pagamento delle spese in favore del difensore dell'altra parte, che ne aveva chiesto la distrazione, la condanna alla restituzione deve essere emessa nei confronti del difensore e non della parte (Cass.
10827/07, conf. Cass. 13736/04 nell'analogo caso di cassazione con rinvio della sentenza d'appello, conf. Cass. 13752/02).
La Suprema Corte evidenzia inoltre, che l'azione di ripetizione di quanto pagato in virtù della sentenza di primo grado immediatamente esecutiva non si inquadra nell'istituto della condictio indebiti ex art. 2033 c.c., ricollegandosi invece ad un'esigenza di restaurazione della situazione patrimoniale precedente alla sentenza e non prestandosi il comportamento dell'accipiens a valutazioni di buona o mala fede in quanto non possono venire in rilievo gli stati soggettivi rispetto a prestazioni eseguite e ricevute nella comune consapevolezza della rescindibilità del titolo e della provvisorietà dei suoi effetti (Cass. 6679/06, n. 21699/2011, n. 7270/2003). Pertanto,
l'azione in parola, mirando alla mera riduzione in pristino della situazione patrimoniale anteriore al pagamento, vede come legittimati soltanto il solvens e l'accipiens, prescindendo dall'esistenza del rapporto sostanziale e non potendo il relativo rapporto processuale che intrattenersi tra il soggetto che ha ricevuto il pagamento non dovuto, per effetto della sentenza provvisoriamente esecutiva successivamente riformata, ed il soggetto che ha provveduto al pagamento ed ha quindi diritto ad essere indennizzato dell'intera diminuzione patrimoniale subita, vale a dire alla restituzione della somma con interessi a partire dal giorno del pagamento.
pagina 7 di 10 Inoltre, l'entità della restituzione deve includere anche gli accessori, come gli interessi e le spese, atteso che la riforma o la cassazione della sentenza provvisoriamente eseguita ha un effetto di “restitutio in integrum”" e di ripristino della situazione precedente (Cass. n. 11491/2006, n. 10124/09, n. 8215/2013).
In relazione alla omessa prova del credito da parte della società opposta, si osserva che qust'ultma a sostegno dell'ingiunzione proposta ha allegato il decreto ingiuntivo n. 8219/2017 del 04/04/2017 - RG n. 81828/2016 (doc. 1); opposizione avverso d.i. n.
8219/2017 (doc. 2); comparsa di costituzione e nel suddetto Controparte_1 giudizio di opposizione a d.i. n. 8219/17 (Trib. Roma n.R.G. 33456/2019) (doc. 3);
Ordinanza del 27.10.2020 emessa nel giudizio di opposizione a d.i. (Trib. Roma n.
R.G. 33456/2019) (doc. 4); lettera raccomandata A.R. del 6.07.2016, con avviso A.R.
13.07.2016 (doc. 5); pagamenti delle sentenze che controparte eccepisce in compensazione (docc. da 6 a 105); sentenze di riforma delle decisioni di primo grado che controparte eccepisce in compensazione (docc. da 106 a 125); rinunce appellati
Sentenze GD IN (doc.126); rinunce appellati Sentenze GD IN (doc.
127).
In assenza della produzione delle lettere di pagamento (docc. 2–64 e 1131–1138), delle sentenze di accoglimento delle impugnazioni proposte da Controparte_2
che avevano riformato le sentenze di primo grado in forza delle quali erano
[...] stati eseguiti i pagamenti di cui la società opposta chiede la restituzione (docc. da 65 a
1130), nonché delle sentenze di primo grado in ottemperanza alle quali furono corrisposte le spese di lite in favore dell'Avv. la documentazione prodotta Per_1 dall'attrice è inidonea a provare il credito ingiunto.
In proposito si osserva che “La semplice disposizione di bonifico impartita dal
'solvens' e risultante dall'annotazione nell'estratto conto di quest'ultimo prodotto in giudizio, non dimostra l'esecuzione e il buon fine del pagamento, né è possibile invocare, onde conseguire un ribaltamento sulla controparte dell'onere di provare di pagina 8 di 10 non aver ricevuto la somma, il principio di vicinanza della prova, giacché l'incasso delle somme costituisce circostanza ricadente nella sfera di conoscibilità del 'solvens' in relazione al mezzo di pagamento prescelto e dalla modalità solutoria prescelta non può farsi discendere alcuna inversione dell'onere probatorio con riguardo all'effettiva ricezione delle somme.” (Sez. 2, Sentenza n. 8046 del 21.03.2023, Rv. 667502-01).
Alla luce di tale principio, la documentazione prodotta è inidonea a provare i dedotti pagamenti in favore dell'Avv. i pochi estratti conto allegati non Per_1 consentono di verificare l'esatto ammontare dei versamenti e molti riportano la generica dicitura “beneficiari vari”, sicché non possono essere ricondotti all'Avv. né permettono di individuare l'importo eventualmente a lui spettante. Per_1
Inoltre, in numerosi documenti manca l'imputazione del pagamento, altri si limitano a meri avvisi di pagamento, altri ancora indicano solo somme corrisposte alle parti dei giudizi, mediante assegni circolari, senza alcuna prova del pagamento dei compensi all'avvocato antistatario.
Ne consegue che le lettere di pagamento prodotte dall'opposta, costituite da mandati o disposizioni di bonifico in assenza della specifica indicazione dei titoli a cui si riferiscono e della produzione di tali titoli in giudizio, non sono idonee a dimostrare la pretesa creditoria azionata.
Per quanto precede l'opposizione va accolta e il decreto ingiuntivo revocato.
L'eccezione di compensazione del credito proposta dall'opponente è assorbita dal rigetto della domanda della società opposta.
Le spese di lite seguono la soccombenza e si liquidano come da dispositivo, facendo applicazione dei parametri di cui al D.M. 55/2014.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, ogni diversa istanza ed eccezione disattesa o assorbita,
pagina 9 di 10 così dispone: accoglie l'opposizione e per l'effetto revoca il decreto ingiuntivo opposto
(21210/2019, di questo Tribunale); condanna in qualità di procuratrice speciale di Controparte_3 Controparte_1
(già al rimborso, in favore degli Avvocati
[...] CP_2 Controparte_1
NT CO e MA NN Di AN ex art. 93 c.p.c., delle spese di lite del presente giudizio, che si liquidano in € 12.046 per compenso professionale, oltre spese generali nella misura del 15% e oltre CPA e IVA come per legge.
Roma, 3 dicembre 2025
Il Giudice
dott. Ettore Favara
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