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Sentenza 1 dicembre 2025
Sentenza 1 dicembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Napoli, sentenza 01/12/2025, n. 11206 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Napoli |
| Numero : | 11206 |
| Data del deposito : | 1 dicembre 2025 |
Testo completo
N. 17568/2023
R E P U B B L I C A I T A L I A N A IN NOME DEL POPOLO ITALIANO IL TRIBUNALE DI NAPOLI DECIMA SEZIONE CIVILE Il Giudice dott.ssa Anna Maria Pezzullo, in funzione di Giudice monocratico, all'esito della discussione mediante il deposito delle note redatte ex art 127 ter cpc, come introdotto dal d.lgs. n. 149 del 2022, e mod. dal D.Lgs. 164/24 preso atto delle conclusioni rassegnate dalle parti, ha pronunziato, mediante redazione contestuale del dispositivo e della concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione, di seguito riportati, la presente
SENTENZA nella causa iscritta al n. 17568 del Ruolo Generale dell'anno 2023, avente ad oggetto: azione di accertamento negativo del credito, vertente:
TRA
(C.F. , Parte_1 C.F._1 Parte_2
(P.IVA ), in persona del legale rapp.te p.t. e P.IVA_1 [...]
P.IVA ), in persona del legale rapp.te Parte_3 P.IVA_2
p.t., tutti rappresentati e difesi, giusta procura alle liti in atti, dall'avv. Sabatino Rainone e dall'avv. Pasquale Laperuta, presso di loro elett.te domiciliati all'indirizzo pec risultante dal Email_1
Pubblico Registro Re.G.Ind.E.
ATTORI
E
, (C.F. ) in persona del legale Controparte_1 P.IVA_3 rappresentante Presidente p.t. della rappresentata e difesa Controparte_2 dagli avv.ti Maria Laura Consolazio ed Elena Lauritano, giusta procura generale ad lites, con essi elett.te domiciliata in Napoli alla via S. Lucia n.81
CONVENUTA
Conclusioni delle parti come in atti.
FATTO E DIRITTO Con atto di citazione ritualmente notificato, gli attori in epigrafe convenivano in giudizio la al fine di ottenere l'annullamento e/o Controparte_1 disapplicazione dei seguenti atti: verbale di sopralluogo n° 1467 del 23.05.2023; b) la nota prot. n° 0290907 del 07.06.2023 della CP_1 di trasmissione del suindicato verbale;
c) la nota prot. n° 0000778
[...] del 06.06.2023 della di sospensione dell'attività di Controparte_1 cantiere;
d) il provvedimento prot. n° 321972 del 23.06.2023 della CP_1
con cui veniva richiesto il pagamento degli oneri e tributi per
[...]
l'attività di cava previsto dalle LL.RR. nn° 54/1985, 15/2005, 1/2008; e) ed ogni altro atto preordinato, collegato, connesso e/o conseguente.
Gli attori chiedevano, pertanto, di: “a) accertare e dichiarare non manifestamente infondata la questione di legittimità Costituzionale sollevata relativamente agli artt. nn° 15 L.R.C. n° 15/2005 e 19 L.R.C. n° 1/2008 per contrasto con gli artt. 3 e 117 della Costituzione, rimettendo, per l'effetto, la questione al Giudice ad quem;
b) accertare e dichiarare, per tutti i motivi innanzi esposti, infondata la pretesa creditoria e non dovuto ogni importo richiesto dalla in solido, alle parti attrici per Controparte_1 insussistenza di qualsivoglia titolo o diritto;
c) in via gradata, accertare e dichiarare non dovuto l'importo così come richiesto, ma procedere ad una sua riformulazione sulla scorta delle prospettazioni offerte e, comunque, secondo il potere equitativo del Giudice;
d) condannare la convenuta CP_1 al pagamento delle spese e compensi del presente giudizio”.
[...]
Si costituiva la che, contestando l'avverso dedotto in Controparte_1 giudizio, chiedeva il rigetto della domanda in quanto infondata.
Nel corso del giudizio, le parti conciliavano, motivo per cui, concordemente, chiedevano una pronuncia di cessata materia del contendere con compensazione delle spese di lite.
Il Giudice, preso atto di quanto innanzi riferito, rinviava la causa alla data odierna (01/12/2025) per la discussione della causa ex art. 281 sexies c.p.c.
Così riassunti i termini della controversia, tenuto conto di quanto dichiarato dalle parti con le note scritte del 07/11/2025 ( e del Controparte_1
12/11/2025 ( e altri) non può che ravvisarsi, nel caso di specie, Pt_1
l'intervenuta cessata materia del contendere tra le parti, disponendo l'integrale compensazione delle spese di lite.
In via generale, occorre premettere che la pronuncia di cessazione della materia del contendere è un istituto di matrice giurisprudenziale, che non trova espresso riconoscimento nel codice di procedura civile e ricomprende una serie eterogenea di fattispecie caratterizzate dal sopraggiungere, nel corso
- 2 - del processo, di un evento di indole fattuale o processuale che elimina la posizione di contrasto tra le parti facendo venir meno la necessità di una pronuncia giudiziale sull'oggetto originario del processo, la quale diventa, in ragione di tale sopravvenienza, inutile o inattuale. In evidenza, secondo la ricostruzione offerta dalla giurisprudenza di legittimità, la sentenza di cessazione della materia del contendere è una pronuncia in rito, avente natura dichiarativa, con la quale viene decretata l'improcedibilità della domanda per sopravvenuta carenza dell'interesse ad agire ex art. 100 c.p.c. La statuizione è idonea ad acquisire efficacia di giudicato sull'accertamento del venir meno di tale condizione dell'azione, ma non sulla pretesa fatta valere (Cass. civ., sez. U., 28 settembre 2000 n. 1048; Cass. civ., sez. I, 3 marzo 2006 n. 4714; Cass. civ., sez. III, 31 agosto 2015 n. 17312). Più chiaramente, affinché il processo possa concludersi per cessazione della materia del contendere devono ricorrere congiuntamente i seguenti presupposti:
- l'evento generatore deve essere sopravvenuto alla proposizione della domanda giudiziale, altrimenti la medesima sarebbe improponibile ab origine per difetto di interesse all'azione;
- occorre, poi, che il fatto sopravvenuto abbia determinato l'integrale eliminazione della materia della lite;
- deve trattarsi di situazione riconosciuta ed ammessa da entrambe le parti, nel senso che il fatto di cessazione deve aver eliminato ogni posizione di contrasto e risultare pacifico in tutte le sue componenti, anche per quanto attiene alla rilevanza giuridica delle vicende sopraggiunte (tra le ultime, Cass., 7.3.97, n. 2038; Cass., 22.1.97, n. 622; Cass., 7.5.95, n. 12614; Cass., 16.9.95, n. 9781; Cass., 11.4.95, n. 4151).
La pronuncia, che può essere adottata dal giudice anche d'ufficio (Cass., 7.12.95, n. 12614; Cass., 7.5.93, n. 5286; Cass., 21.5.87, n. 4630; Cass., 16.6.82, n. 3664), deve assumere la forma di sentenza.
Va evidenziato, inoltre, che la statuizione di cessazione della materia del contendere comporta l'obbligo per il giudice di provvedere sulle spese processuali del giudizio secondo il principio della soccombenza virtuale, salva la facoltà di disporne motivatamente la compensazione, totale o parziale (cfr. Cass. civ. sent. n 3148/2016). Tuttavia, sul punto, va disposta la compensazione delle spese di lite, conformemente alla richiesta delle parti.
P. Q. M.
Il Giudice del Tribunale di Napoli, sezione 10a civile definitivamente pronunziando, disattesa ogni contraria istanza, così decide:
- 3 - 1) Dichiara cessata la materia del contendere;
2) Compensa integralmente le spese di lite tra le parti Così deciso in Napoli, il 01/12/2025
IL GIUDICE
Dott.ssa Anna Maria Pezzullo
- 4 -
R E P U B B L I C A I T A L I A N A IN NOME DEL POPOLO ITALIANO IL TRIBUNALE DI NAPOLI DECIMA SEZIONE CIVILE Il Giudice dott.ssa Anna Maria Pezzullo, in funzione di Giudice monocratico, all'esito della discussione mediante il deposito delle note redatte ex art 127 ter cpc, come introdotto dal d.lgs. n. 149 del 2022, e mod. dal D.Lgs. 164/24 preso atto delle conclusioni rassegnate dalle parti, ha pronunziato, mediante redazione contestuale del dispositivo e della concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione, di seguito riportati, la presente
SENTENZA nella causa iscritta al n. 17568 del Ruolo Generale dell'anno 2023, avente ad oggetto: azione di accertamento negativo del credito, vertente:
TRA
(C.F. , Parte_1 C.F._1 Parte_2
(P.IVA ), in persona del legale rapp.te p.t. e P.IVA_1 [...]
P.IVA ), in persona del legale rapp.te Parte_3 P.IVA_2
p.t., tutti rappresentati e difesi, giusta procura alle liti in atti, dall'avv. Sabatino Rainone e dall'avv. Pasquale Laperuta, presso di loro elett.te domiciliati all'indirizzo pec risultante dal Email_1
Pubblico Registro Re.G.Ind.E.
ATTORI
E
, (C.F. ) in persona del legale Controparte_1 P.IVA_3 rappresentante Presidente p.t. della rappresentata e difesa Controparte_2 dagli avv.ti Maria Laura Consolazio ed Elena Lauritano, giusta procura generale ad lites, con essi elett.te domiciliata in Napoli alla via S. Lucia n.81
CONVENUTA
Conclusioni delle parti come in atti.
FATTO E DIRITTO Con atto di citazione ritualmente notificato, gli attori in epigrafe convenivano in giudizio la al fine di ottenere l'annullamento e/o Controparte_1 disapplicazione dei seguenti atti: verbale di sopralluogo n° 1467 del 23.05.2023; b) la nota prot. n° 0290907 del 07.06.2023 della CP_1 di trasmissione del suindicato verbale;
c) la nota prot. n° 0000778
[...] del 06.06.2023 della di sospensione dell'attività di Controparte_1 cantiere;
d) il provvedimento prot. n° 321972 del 23.06.2023 della CP_1
con cui veniva richiesto il pagamento degli oneri e tributi per
[...]
l'attività di cava previsto dalle LL.RR. nn° 54/1985, 15/2005, 1/2008; e) ed ogni altro atto preordinato, collegato, connesso e/o conseguente.
Gli attori chiedevano, pertanto, di: “a) accertare e dichiarare non manifestamente infondata la questione di legittimità Costituzionale sollevata relativamente agli artt. nn° 15 L.R.C. n° 15/2005 e 19 L.R.C. n° 1/2008 per contrasto con gli artt. 3 e 117 della Costituzione, rimettendo, per l'effetto, la questione al Giudice ad quem;
b) accertare e dichiarare, per tutti i motivi innanzi esposti, infondata la pretesa creditoria e non dovuto ogni importo richiesto dalla in solido, alle parti attrici per Controparte_1 insussistenza di qualsivoglia titolo o diritto;
c) in via gradata, accertare e dichiarare non dovuto l'importo così come richiesto, ma procedere ad una sua riformulazione sulla scorta delle prospettazioni offerte e, comunque, secondo il potere equitativo del Giudice;
d) condannare la convenuta CP_1 al pagamento delle spese e compensi del presente giudizio”.
[...]
Si costituiva la che, contestando l'avverso dedotto in Controparte_1 giudizio, chiedeva il rigetto della domanda in quanto infondata.
Nel corso del giudizio, le parti conciliavano, motivo per cui, concordemente, chiedevano una pronuncia di cessata materia del contendere con compensazione delle spese di lite.
Il Giudice, preso atto di quanto innanzi riferito, rinviava la causa alla data odierna (01/12/2025) per la discussione della causa ex art. 281 sexies c.p.c.
Così riassunti i termini della controversia, tenuto conto di quanto dichiarato dalle parti con le note scritte del 07/11/2025 ( e del Controparte_1
12/11/2025 ( e altri) non può che ravvisarsi, nel caso di specie, Pt_1
l'intervenuta cessata materia del contendere tra le parti, disponendo l'integrale compensazione delle spese di lite.
In via generale, occorre premettere che la pronuncia di cessazione della materia del contendere è un istituto di matrice giurisprudenziale, che non trova espresso riconoscimento nel codice di procedura civile e ricomprende una serie eterogenea di fattispecie caratterizzate dal sopraggiungere, nel corso
- 2 - del processo, di un evento di indole fattuale o processuale che elimina la posizione di contrasto tra le parti facendo venir meno la necessità di una pronuncia giudiziale sull'oggetto originario del processo, la quale diventa, in ragione di tale sopravvenienza, inutile o inattuale. In evidenza, secondo la ricostruzione offerta dalla giurisprudenza di legittimità, la sentenza di cessazione della materia del contendere è una pronuncia in rito, avente natura dichiarativa, con la quale viene decretata l'improcedibilità della domanda per sopravvenuta carenza dell'interesse ad agire ex art. 100 c.p.c. La statuizione è idonea ad acquisire efficacia di giudicato sull'accertamento del venir meno di tale condizione dell'azione, ma non sulla pretesa fatta valere (Cass. civ., sez. U., 28 settembre 2000 n. 1048; Cass. civ., sez. I, 3 marzo 2006 n. 4714; Cass. civ., sez. III, 31 agosto 2015 n. 17312). Più chiaramente, affinché il processo possa concludersi per cessazione della materia del contendere devono ricorrere congiuntamente i seguenti presupposti:
- l'evento generatore deve essere sopravvenuto alla proposizione della domanda giudiziale, altrimenti la medesima sarebbe improponibile ab origine per difetto di interesse all'azione;
- occorre, poi, che il fatto sopravvenuto abbia determinato l'integrale eliminazione della materia della lite;
- deve trattarsi di situazione riconosciuta ed ammessa da entrambe le parti, nel senso che il fatto di cessazione deve aver eliminato ogni posizione di contrasto e risultare pacifico in tutte le sue componenti, anche per quanto attiene alla rilevanza giuridica delle vicende sopraggiunte (tra le ultime, Cass., 7.3.97, n. 2038; Cass., 22.1.97, n. 622; Cass., 7.5.95, n. 12614; Cass., 16.9.95, n. 9781; Cass., 11.4.95, n. 4151).
La pronuncia, che può essere adottata dal giudice anche d'ufficio (Cass., 7.12.95, n. 12614; Cass., 7.5.93, n. 5286; Cass., 21.5.87, n. 4630; Cass., 16.6.82, n. 3664), deve assumere la forma di sentenza.
Va evidenziato, inoltre, che la statuizione di cessazione della materia del contendere comporta l'obbligo per il giudice di provvedere sulle spese processuali del giudizio secondo il principio della soccombenza virtuale, salva la facoltà di disporne motivatamente la compensazione, totale o parziale (cfr. Cass. civ. sent. n 3148/2016). Tuttavia, sul punto, va disposta la compensazione delle spese di lite, conformemente alla richiesta delle parti.
P. Q. M.
Il Giudice del Tribunale di Napoli, sezione 10a civile definitivamente pronunziando, disattesa ogni contraria istanza, così decide:
- 3 - 1) Dichiara cessata la materia del contendere;
2) Compensa integralmente le spese di lite tra le parti Così deciso in Napoli, il 01/12/2025
IL GIUDICE
Dott.ssa Anna Maria Pezzullo
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