Art. 8.
Per il recupero dei crediti di cui agli articoli 2 e 6 della presente legge si applicano le norme previste dal testo unico approvato con regio decreto 14 aprile 1910, n. 639 .
Le norme vigenti per le Amministrazioni dello Stato, silla prenotazione a debito delle tasse di bollo sugli atti relativi alle cause innanzi all'autorita' giudiziaria e quelle sulla facolta' di avvalersi dell'Avvocatura dello Stato sono estese a favore dell'Ufficio distribuzione cereali, farine e paste in liquidazione, per i giudizi sia attivi che passivi, inerenti alla realizzazione dei crediti dell'Ufficio medesimo.
Per il recupero dei crediti di cui agli articoli 2 e 6 della presente legge si applicano le norme previste dal testo unico approvato con regio decreto 14 aprile 1910, n. 639 .
Le norme vigenti per le Amministrazioni dello Stato, silla prenotazione a debito delle tasse di bollo sugli atti relativi alle cause innanzi all'autorita' giudiziaria e quelle sulla facolta' di avvalersi dell'Avvocatura dello Stato sono estese a favore dell'Ufficio distribuzione cereali, farine e paste in liquidazione, per i giudizi sia attivi che passivi, inerenti alla realizzazione dei crediti dell'Ufficio medesimo.