CA
Sentenza 6 novembre 2025
Sentenza 6 novembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Napoli, sentenza 06/11/2025, n. 5486 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Napoli |
| Numero : | 5486 |
| Data del deposito : | 6 novembre 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE REGIONALE DELLE ACQUE PUBBLICHE
PRESSO LA CORTE DI APPELLO DI NAPOLI
In persona dei giudici: dott. Fulvio Dacomo Presidente dott.ssa Federica Salvatore Consigliere estensore ing. Pietro Ernesto De Felice Giudice tecnico riunito in camera di consiglio ha pronunciato la seguente
S E N T E N Z A nel procedimento contrassegnato con il n. 819/2023 R.G., avente ad oggetto “Controversie di competenza del Tribunale Regionale delle Acque Pubbliche - Risarcimento danni ex art. 2051 c.c.”, fissato per la trattazione scritta all'udienza collegiale del 5.11.2025 e vertente
TRA
(c.f. ), (c.f. Parte_1 C.F._1 Parte_2
), (c.f. ), C.F._2 Parte_3 C.F._3 [...]
(c.f. ), (c.f. Parte_4 C.F._4 Parte_5
e (c.f. ), tutti rappresentati C.F._5 Parte_6 C.F._6
e difesi, in virtù di procura alle liti rilasciata su foglio separato da ritenersi apposta in calce al ricorso, dagli avv.ti RAFFAELE DONADIO (c.f. ) e MARCO NOTARI C.F._7
(c.f. ) ed elettivamente domiciliati presso lo studio del primo, sito in C.F._8
Mercato San Severino, alla via Priscoli n. 8;
RICORRENTI
E
(c.f. ), in persona del Presidente della Giunta Regionale Controparte_1 P.IVA_1
p.t., rappresentata e difesa, in virtù di Procura Generale ad lites per notar di Persona_1
Barano d'Ischia del 14.3.2018 (rep. n. 33646), dall'avv. PAOLA PARENTE (c.f.
) dell'Avvocatura Regionale, presso la quale è elettivamente domiciliata, in C.F._9
1 alla via Santa Lucia n. 81; Pt_1
RESISTENTE
NONCHE'
(c.f. ), Controparte_2 P.IVA_2 in persona del Commissario Straordinario pro tempore, rappresentato e difeso, in virtù di procura alle liti rilasciata su foglio separato da ritenersi apposta in calce alla memoria di costituzione e risposta, dall'avv. ANTONIO SPINELLI (c.f. ed elettivamente domiciliato C.F._10 presso il suo studio, sito in Castel San Giorgio (SA) alla via Luigi Guerrasio n. 72;
RESISTENTE
E
(c.f. ), in persona del legale rappresentante p.t.; CP_3 P.IVA_3
RESISTENTE CONTUMACE
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
Con ricorso notificato al (d'ora innanzi Controparte_2 solo ”), alla e al in data 21.2.2023 e rinotificato alla CP_2 Controparte_1 CP_3
e al , ai sensi dell'art. 176 R.D. 1775/1933, in data 16.10.2023, i Controparte_1 CP_3 ricorrenti indicati in epigrafe convenivano in giudizio i predetti Enti, onde sentirli condannare, in solido tra loro, al risarcimento dei danni patrimoniali e non patrimoniali subiti in conseguenza dell'esondazione del torrente Solofrana verificatasi in data 29 ottobre 2015. A fondamento della domanda assumevano che, a seguito delle intense precipitazioni piovose che avevano interessato la fascia pedemontana dei Comuni di Fisciano, Calvanico e Montoro, il torrente Solofrana era esondato, riversando una grande quantità di acqua, fango e detriti nel fondo di proprietà della sig.ra sito in via Ponte Nuovo n. 5, esteso per circa 3.000 mq e posto a circa 40 metri Parte_1 dal corso d'acqua, sul quale insistevano tre fabbricati a uno o due livelli e locali pertinenziali utilizzati a fini abitativi e lavorativi. Esponevano che all'interno del fondo vi erano anche altre tre unità immobiliari: una occupata dalla stessa , con il coniuge e Parte_1 Parte_3 il figlio , persona diversamente abile (invalidità 70% ex legge 118/71); una Parte_5 condotta da e un'ulteriore abitazione in uso ad e Parte_2 Parte_6 Parte_4
. Assumevano, altresì, che nei locali pertinenziali operava la ditta di autosoccorso “Royal
[...]
Soccorso”, di proprietà di , che per la sua attività utilizzava un deposito di circa Parte_3
60 mq per il ricovero di attrezzature e mezzi meccanici, anch'esso insistente sul predetto fondo di proprietà della sig.ra Assumevano i ricorrenti che, a causa dell'evento calamitoso, Parte_1 il fondo e i fabbricati erano stati invasi da acqua e fango, con danneggiamento di muri, arredi,
2 suppellettili, elettrodomestici, attrezzature e mezzi d'opera ivi presenti, quantificando i danni materiali nella misura complessiva di € 76.295,67 (come stimato nella perizia tecnica dell'ing.
, redatta a seguito di sopralluogo e allegata al ricorso), così ripartiti: Persona_2
- € 41.575,67 in favore di per i danni all'abitazione, al mobilio e alle opere Parte_1 murarie;
- € 21.000,00 in favore di , quale titolare della ditta “Royal Soccorso”, Parte_3 per i danni alle attrezzature e materiali di lavoro presenti nel deposito;
- € 2.980,00 in favore di Parte_2
- € 10.740,00 in favore di e . Parte_6 Parte_4
Chiedevano, altresì, la condanna dei convenuti al risarcimento dei danni non patrimoniali, quantificati in € 30.000,00 per ciascun attore (per complessivi € 180.000,00), per danno morale, esistenziale e biologico, da liquidarsi in via equitativa, oltre rivalutazione ed interessi di legge.
Rappresentavano, inoltre, che analoghi episodi di esondazione si erano verificati negli anni 2008,
2010 e 2012, con danni già riconosciuti da questo Tribunale con sentenza n. 4304/2019, a conferma della permanente inerzia degli Enti competenti. A sostegno della domanda, producevano documentazione fotografica, perizia tecnica di parte, atto di compravendita e visura catastale, nonché diffide inviate a mezzo PEC in data 9 novembre 2015.
Costituendosi in giudizio, il eccepiva, in Controparte_2 via preliminare, la prescrizione quinquennale ex art. 2947 c.c. del credito e la carenza di legittimazione passiva, assumendo che il torrente Solofrana è corso d'acqua naturale e che gli interventi sul tratto interessato rientrano nella competenza del e della nel CP_3 CP_1 merito, deduceva che l'evento non sarebbe riconducibile a difetto di manutenzione dell'alveo
(trattandosi di cedimento arginale e di insufficienza strutturale di portata), invocava la presenza di concause esterne idonee ad interrompere il nesso di causalità (recinzioni e conformazione depressa dei luoghi) e contestava integralmente l'an e il quantum (perizia di parte e voci non documentate), chiedendo il rigetto delle domande, con istanza subordinata di CTU.
Si costituiva, altresì, la la quale eccepiva anch'essa, in via preliminare, la Controparte_1 carenza di legittimazione attiva di taluni ricorrenti, la propria carenza di legittimazione passiva in favore del , dell'Autorità di Bacino e del Comune territorialmente competente e la CP_2 prescrizione del credito. Nel merito, deduceva l'eccezionalità delle precipitazioni, l'assenza di custodia ex art. 2051 c.c. in capo alla il difetto di prova circa la sussistenza degli elementi CP_1 dell'illecito ex art. 2043 c.c. e, comunque, il concorso di colpa dei danneggiati ex art. 1227 c.c.; contestava, infine, la quantificazione dei danni per difetto di documentazione giustificativa.
Nonostante la ritualità della notifica, nessuno si è costituito per il Genio Civile e ne è stata
3 dichiarata la contumacia.
Precisate le conclusioni dinanzi al giudice istruttore, all'udienza collegiale del 5.11.2025 la causa veniva trattenuta in decisione e decisa con la presente sentenza.
Va, preliminarmente, dato atto che, sulla base delle allegazioni contenute in ricorso, sussiste la legittimazione attiva dei ricorrenti risultante anche dai documenti in atti (cfr. atto di compravendita del 21.6.2002 e visure catastali).
Sempre in via preliminare e assorbente, va, poi, accolta l'eccezione di prescrizione sollevata sia dal che dalla CP_2 CP_1
Dalla data dell'evento esondativo dedotto (29 ottobre 2015) a quella della prima notifica del ricorso introduttivo (21 febbraio 2023), infatti, risulta decorso abbondantemente il termine quinquennale di prescrizione previsto dall'art. 2947, comma 1, c.c. per l'azione risarcitoria da fatto illecito.
Né dagli atti di causa risultano inviati ai convenuti atti idonei ad interrompere la prescrizione stessa: l'unica lettera di messa in mora prodotta in giudizio è quella recapitata ai convenuti in data 9 novembre 2015 a mezzo PEC, con la quale i ricorrenti richiedevano il risarcimento dei danni subiti e costituivano formalmente in mora le amministrazioni convenute. Tuttavia, anche tenuto conto della data di tali comunicazioni (9.11.2015), la successiva notificazione del ricorso è avvenuta ben oltre il nuovo termine quinquennale di prescrizione decorrente dalla data della diffida, essendo trascorsi più di sette anni dall'ultimo atto interruttivo.
Per completezza deve osservarsi che i ricorrenti all'udienza del 7.1.2025, fissata davanti al giudice istruttore per la precisazione delle conclusioni in ordine all'eccezione preliminare in esame, hanno dedotto che la prescrizione non sarebbe decorsa, rientrando l'evento per cui è causa nella previsione di reato di cui all'art. 426 c.p., operando, di conseguenza, il più lungo termine di cui all'art. 2947, terzo comma, c.c.
Il Collegio ritiene che la tesi attorea non possa essere condivisa.
Secondo l'interpretazione costantemente fornita dalla giurisprudenza di legittimità in merito all'integrazione della fattispecie di cui all'art. 426 c.p. (“Inondazione, frana o valanga”), “Il concetto di inondazione inerisce ad un disastro, cagionato dall'elemento liquido di vaste dimensioni per entità ed estensione, con carattere della prorompente diffusione e diffusibilità e coinvolgente un numero indeterminato di persone o tutta una popolazione locale;
anche se la vastità del disastro normalmente fa sorgere la pubblica commozione, tale elemento non è richiesto dalla legge per la integrazione dell'illecito” (cfr. Cass., 6569/1984) e, ancora, “Non rientra nella fattispecie (inondazione o frana) prevista dall'art. 426 c.p., come pure nell'ipotesi colposa di cui al successivo art. 449, il concreto ed effettivo pericolo per la pubblica incolumità, essendo tale
4 pericolo presunto dalla legge;
tuttavia non può costituire inondazione o frana qualsiasi allagamento o smottamento, dovendo il fenomeno assumere, in ogni caso, proporzioni ragguardevoli per vastità e difficoltà di contenimento” (Cass., 750/1994).
Così delineate le caratteristiche dell'evento delittuoso, che il giudice civile, al fine di valutare l'aumento del termine di prescrizione, è chiamato in astratto e incidentalmente a verificare, non risulta che nella fattispecie in esame, così come dedotta in ricorso, ricorrano gli estremi del reato di inondazione.
Ed infatti, nel ricorso è dedotto esclusivamente che dall'esondazione del torrente Solofrana è derivato l'allagamento della proprietà dei ricorrenti, ma nessuna allegazione risulta effettuata circa la vastità e le proporzioni dell'allagamento stesso, la sua incidenza su un numero indeterminato di persone ovvero sull'intera popolazione locale e, men che meno, viene dato atto di difficoltà registrate dalle Autorità Locali nel contenimento del deflusso delle acque, tale da poterlo qualificare come vera e propria inondazione.
Esclusa, quindi, la possibilità di ricondurre l'evento per cui è causa al reato di cui all'art. 426
c.p., va, pertanto, dichiarata la prescrizione della pretesa risarcitoria azionata dai ricorrenti ai sensi dell'art. 2947, primo comma, c.c.
Né, infine, può sostenersi, sulla base di quanto dedotto dai ricorrenti nelle note depositate in data 22.10.2025, che, nel caso in esame, il termine di prescrizione decorrerebbe dalla pronuncia della precedente sentenza di questo Tribunale, che ha riconosciuto ai medesimi ricorrenti il risarcimento per un evento esondativo precedente (sentenza TRAP Napoli n. 4304/2019), in quanto solo da tale momento essi avrebbero avuto cognizione dell'effettività del loro diritto al risarcimento del danno.
La possibilità di far valere il diritto, dal cui momento inizia a decorrere la prescrizione, infatti, sorge, nella specie, nel momento in cui le parti hanno avuto la consapevolezza di aver subito un danno;
da tale momento, infatti, esse hanno avuto la possibilità di rivendicare il risarcimento e ciò a prescindere dalla concreta fondatezza della pretesa in giudizio. Peraltro, il giudizio pregresso, non ha nessuna incidenza sulla pretesa fatta valere in questa sede, dato che il suo accoglimento non implica, di per sé, l'accoglimento anche della domanda risarcitoria legata al diverso fatto illecito dedotto in causa.
Dimostrazione di ciò e della possibilità di far valere il diritto oggi azionato sin dalla verificazione del danno emerge, inoltre, ex actis dalla stessa lettera di messa in mora inviata dai ricorrenti ai convenuti nel novembre 2015; tale missiva evidenzia che già a tale data le parti erano ben consapevoli del danno subito, rivendicandone il risarcimento con un'espressa richiesta in tal senso sia alla che al . CP_1 CP_2
5 Le spese di lite seguono la soccombenza, con condanna dei ricorrenti, in solido tra loro, alla rifusione in favore del e della nella misura liquidata in dispositivo in CP_2 Controparte_1 favore di ciascun convenuto, secondo i parametri di cui al D.M. 147/2022, sulla base del valore minimo dello scaglione di riferimento, tenuto conto delle ragioni della decisione.
Nulla, invece, per le spese di lite nei confronti del Genio Civile, rimasto contumace.
P.Q.M.
Il Tribunale Regionale delle Acque Pubbliche presso la Corte di Appello di Napoli, definitivamente pronunciando sulla domanda proposta da Parte_1 Parte_2
, , e , nei confronti Parte_3 Parte_6 Parte_4 Parte_5 del , della e del Controparte_2 Controparte_1 CP_3
, disattesa ogni ulteriore deduzione, eccezione ed istanza, così provvede:
[...]
1) rigetta il ricorso;
2) condanna i ricorrenti, in solido tra loro, al pagamento delle spese di lite in favore del e della che si liquidano in Controparte_2 Controparte_1
€ 7.052,00 per compensi professionali, oltre rimborso forfettario delle spese generali nella misura del 15% dei compensi, Iva e Cpa, come per legge, se dovute, da liquidarsi in favore di ciascuno dei convenuti;
3) nulla per le spese di lite nei confronti del . CP_3
Così deciso in Napoli nella camera di consiglio del 5.11.2025
Il Consigliere estensore Il Presidente dott.ssa Federica Salvatore dott. Fulvio Dacomo
6
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE REGIONALE DELLE ACQUE PUBBLICHE
PRESSO LA CORTE DI APPELLO DI NAPOLI
In persona dei giudici: dott. Fulvio Dacomo Presidente dott.ssa Federica Salvatore Consigliere estensore ing. Pietro Ernesto De Felice Giudice tecnico riunito in camera di consiglio ha pronunciato la seguente
S E N T E N Z A nel procedimento contrassegnato con il n. 819/2023 R.G., avente ad oggetto “Controversie di competenza del Tribunale Regionale delle Acque Pubbliche - Risarcimento danni ex art. 2051 c.c.”, fissato per la trattazione scritta all'udienza collegiale del 5.11.2025 e vertente
TRA
(c.f. ), (c.f. Parte_1 C.F._1 Parte_2
), (c.f. ), C.F._2 Parte_3 C.F._3 [...]
(c.f. ), (c.f. Parte_4 C.F._4 Parte_5
e (c.f. ), tutti rappresentati C.F._5 Parte_6 C.F._6
e difesi, in virtù di procura alle liti rilasciata su foglio separato da ritenersi apposta in calce al ricorso, dagli avv.ti RAFFAELE DONADIO (c.f. ) e MARCO NOTARI C.F._7
(c.f. ) ed elettivamente domiciliati presso lo studio del primo, sito in C.F._8
Mercato San Severino, alla via Priscoli n. 8;
RICORRENTI
E
(c.f. ), in persona del Presidente della Giunta Regionale Controparte_1 P.IVA_1
p.t., rappresentata e difesa, in virtù di Procura Generale ad lites per notar di Persona_1
Barano d'Ischia del 14.3.2018 (rep. n. 33646), dall'avv. PAOLA PARENTE (c.f.
) dell'Avvocatura Regionale, presso la quale è elettivamente domiciliata, in C.F._9
1 alla via Santa Lucia n. 81; Pt_1
RESISTENTE
NONCHE'
(c.f. ), Controparte_2 P.IVA_2 in persona del Commissario Straordinario pro tempore, rappresentato e difeso, in virtù di procura alle liti rilasciata su foglio separato da ritenersi apposta in calce alla memoria di costituzione e risposta, dall'avv. ANTONIO SPINELLI (c.f. ed elettivamente domiciliato C.F._10 presso il suo studio, sito in Castel San Giorgio (SA) alla via Luigi Guerrasio n. 72;
RESISTENTE
E
(c.f. ), in persona del legale rappresentante p.t.; CP_3 P.IVA_3
RESISTENTE CONTUMACE
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
Con ricorso notificato al (d'ora innanzi Controparte_2 solo ”), alla e al in data 21.2.2023 e rinotificato alla CP_2 Controparte_1 CP_3
e al , ai sensi dell'art. 176 R.D. 1775/1933, in data 16.10.2023, i Controparte_1 CP_3 ricorrenti indicati in epigrafe convenivano in giudizio i predetti Enti, onde sentirli condannare, in solido tra loro, al risarcimento dei danni patrimoniali e non patrimoniali subiti in conseguenza dell'esondazione del torrente Solofrana verificatasi in data 29 ottobre 2015. A fondamento della domanda assumevano che, a seguito delle intense precipitazioni piovose che avevano interessato la fascia pedemontana dei Comuni di Fisciano, Calvanico e Montoro, il torrente Solofrana era esondato, riversando una grande quantità di acqua, fango e detriti nel fondo di proprietà della sig.ra sito in via Ponte Nuovo n. 5, esteso per circa 3.000 mq e posto a circa 40 metri Parte_1 dal corso d'acqua, sul quale insistevano tre fabbricati a uno o due livelli e locali pertinenziali utilizzati a fini abitativi e lavorativi. Esponevano che all'interno del fondo vi erano anche altre tre unità immobiliari: una occupata dalla stessa , con il coniuge e Parte_1 Parte_3 il figlio , persona diversamente abile (invalidità 70% ex legge 118/71); una Parte_5 condotta da e un'ulteriore abitazione in uso ad e Parte_2 Parte_6 Parte_4
. Assumevano, altresì, che nei locali pertinenziali operava la ditta di autosoccorso “Royal
[...]
Soccorso”, di proprietà di , che per la sua attività utilizzava un deposito di circa Parte_3
60 mq per il ricovero di attrezzature e mezzi meccanici, anch'esso insistente sul predetto fondo di proprietà della sig.ra Assumevano i ricorrenti che, a causa dell'evento calamitoso, Parte_1 il fondo e i fabbricati erano stati invasi da acqua e fango, con danneggiamento di muri, arredi,
2 suppellettili, elettrodomestici, attrezzature e mezzi d'opera ivi presenti, quantificando i danni materiali nella misura complessiva di € 76.295,67 (come stimato nella perizia tecnica dell'ing.
, redatta a seguito di sopralluogo e allegata al ricorso), così ripartiti: Persona_2
- € 41.575,67 in favore di per i danni all'abitazione, al mobilio e alle opere Parte_1 murarie;
- € 21.000,00 in favore di , quale titolare della ditta “Royal Soccorso”, Parte_3 per i danni alle attrezzature e materiali di lavoro presenti nel deposito;
- € 2.980,00 in favore di Parte_2
- € 10.740,00 in favore di e . Parte_6 Parte_4
Chiedevano, altresì, la condanna dei convenuti al risarcimento dei danni non patrimoniali, quantificati in € 30.000,00 per ciascun attore (per complessivi € 180.000,00), per danno morale, esistenziale e biologico, da liquidarsi in via equitativa, oltre rivalutazione ed interessi di legge.
Rappresentavano, inoltre, che analoghi episodi di esondazione si erano verificati negli anni 2008,
2010 e 2012, con danni già riconosciuti da questo Tribunale con sentenza n. 4304/2019, a conferma della permanente inerzia degli Enti competenti. A sostegno della domanda, producevano documentazione fotografica, perizia tecnica di parte, atto di compravendita e visura catastale, nonché diffide inviate a mezzo PEC in data 9 novembre 2015.
Costituendosi in giudizio, il eccepiva, in Controparte_2 via preliminare, la prescrizione quinquennale ex art. 2947 c.c. del credito e la carenza di legittimazione passiva, assumendo che il torrente Solofrana è corso d'acqua naturale e che gli interventi sul tratto interessato rientrano nella competenza del e della nel CP_3 CP_1 merito, deduceva che l'evento non sarebbe riconducibile a difetto di manutenzione dell'alveo
(trattandosi di cedimento arginale e di insufficienza strutturale di portata), invocava la presenza di concause esterne idonee ad interrompere il nesso di causalità (recinzioni e conformazione depressa dei luoghi) e contestava integralmente l'an e il quantum (perizia di parte e voci non documentate), chiedendo il rigetto delle domande, con istanza subordinata di CTU.
Si costituiva, altresì, la la quale eccepiva anch'essa, in via preliminare, la Controparte_1 carenza di legittimazione attiva di taluni ricorrenti, la propria carenza di legittimazione passiva in favore del , dell'Autorità di Bacino e del Comune territorialmente competente e la CP_2 prescrizione del credito. Nel merito, deduceva l'eccezionalità delle precipitazioni, l'assenza di custodia ex art. 2051 c.c. in capo alla il difetto di prova circa la sussistenza degli elementi CP_1 dell'illecito ex art. 2043 c.c. e, comunque, il concorso di colpa dei danneggiati ex art. 1227 c.c.; contestava, infine, la quantificazione dei danni per difetto di documentazione giustificativa.
Nonostante la ritualità della notifica, nessuno si è costituito per il Genio Civile e ne è stata
3 dichiarata la contumacia.
Precisate le conclusioni dinanzi al giudice istruttore, all'udienza collegiale del 5.11.2025 la causa veniva trattenuta in decisione e decisa con la presente sentenza.
Va, preliminarmente, dato atto che, sulla base delle allegazioni contenute in ricorso, sussiste la legittimazione attiva dei ricorrenti risultante anche dai documenti in atti (cfr. atto di compravendita del 21.6.2002 e visure catastali).
Sempre in via preliminare e assorbente, va, poi, accolta l'eccezione di prescrizione sollevata sia dal che dalla CP_2 CP_1
Dalla data dell'evento esondativo dedotto (29 ottobre 2015) a quella della prima notifica del ricorso introduttivo (21 febbraio 2023), infatti, risulta decorso abbondantemente il termine quinquennale di prescrizione previsto dall'art. 2947, comma 1, c.c. per l'azione risarcitoria da fatto illecito.
Né dagli atti di causa risultano inviati ai convenuti atti idonei ad interrompere la prescrizione stessa: l'unica lettera di messa in mora prodotta in giudizio è quella recapitata ai convenuti in data 9 novembre 2015 a mezzo PEC, con la quale i ricorrenti richiedevano il risarcimento dei danni subiti e costituivano formalmente in mora le amministrazioni convenute. Tuttavia, anche tenuto conto della data di tali comunicazioni (9.11.2015), la successiva notificazione del ricorso è avvenuta ben oltre il nuovo termine quinquennale di prescrizione decorrente dalla data della diffida, essendo trascorsi più di sette anni dall'ultimo atto interruttivo.
Per completezza deve osservarsi che i ricorrenti all'udienza del 7.1.2025, fissata davanti al giudice istruttore per la precisazione delle conclusioni in ordine all'eccezione preliminare in esame, hanno dedotto che la prescrizione non sarebbe decorsa, rientrando l'evento per cui è causa nella previsione di reato di cui all'art. 426 c.p., operando, di conseguenza, il più lungo termine di cui all'art. 2947, terzo comma, c.c.
Il Collegio ritiene che la tesi attorea non possa essere condivisa.
Secondo l'interpretazione costantemente fornita dalla giurisprudenza di legittimità in merito all'integrazione della fattispecie di cui all'art. 426 c.p. (“Inondazione, frana o valanga”), “Il concetto di inondazione inerisce ad un disastro, cagionato dall'elemento liquido di vaste dimensioni per entità ed estensione, con carattere della prorompente diffusione e diffusibilità e coinvolgente un numero indeterminato di persone o tutta una popolazione locale;
anche se la vastità del disastro normalmente fa sorgere la pubblica commozione, tale elemento non è richiesto dalla legge per la integrazione dell'illecito” (cfr. Cass., 6569/1984) e, ancora, “Non rientra nella fattispecie (inondazione o frana) prevista dall'art. 426 c.p., come pure nell'ipotesi colposa di cui al successivo art. 449, il concreto ed effettivo pericolo per la pubblica incolumità, essendo tale
4 pericolo presunto dalla legge;
tuttavia non può costituire inondazione o frana qualsiasi allagamento o smottamento, dovendo il fenomeno assumere, in ogni caso, proporzioni ragguardevoli per vastità e difficoltà di contenimento” (Cass., 750/1994).
Così delineate le caratteristiche dell'evento delittuoso, che il giudice civile, al fine di valutare l'aumento del termine di prescrizione, è chiamato in astratto e incidentalmente a verificare, non risulta che nella fattispecie in esame, così come dedotta in ricorso, ricorrano gli estremi del reato di inondazione.
Ed infatti, nel ricorso è dedotto esclusivamente che dall'esondazione del torrente Solofrana è derivato l'allagamento della proprietà dei ricorrenti, ma nessuna allegazione risulta effettuata circa la vastità e le proporzioni dell'allagamento stesso, la sua incidenza su un numero indeterminato di persone ovvero sull'intera popolazione locale e, men che meno, viene dato atto di difficoltà registrate dalle Autorità Locali nel contenimento del deflusso delle acque, tale da poterlo qualificare come vera e propria inondazione.
Esclusa, quindi, la possibilità di ricondurre l'evento per cui è causa al reato di cui all'art. 426
c.p., va, pertanto, dichiarata la prescrizione della pretesa risarcitoria azionata dai ricorrenti ai sensi dell'art. 2947, primo comma, c.c.
Né, infine, può sostenersi, sulla base di quanto dedotto dai ricorrenti nelle note depositate in data 22.10.2025, che, nel caso in esame, il termine di prescrizione decorrerebbe dalla pronuncia della precedente sentenza di questo Tribunale, che ha riconosciuto ai medesimi ricorrenti il risarcimento per un evento esondativo precedente (sentenza TRAP Napoli n. 4304/2019), in quanto solo da tale momento essi avrebbero avuto cognizione dell'effettività del loro diritto al risarcimento del danno.
La possibilità di far valere il diritto, dal cui momento inizia a decorrere la prescrizione, infatti, sorge, nella specie, nel momento in cui le parti hanno avuto la consapevolezza di aver subito un danno;
da tale momento, infatti, esse hanno avuto la possibilità di rivendicare il risarcimento e ciò a prescindere dalla concreta fondatezza della pretesa in giudizio. Peraltro, il giudizio pregresso, non ha nessuna incidenza sulla pretesa fatta valere in questa sede, dato che il suo accoglimento non implica, di per sé, l'accoglimento anche della domanda risarcitoria legata al diverso fatto illecito dedotto in causa.
Dimostrazione di ciò e della possibilità di far valere il diritto oggi azionato sin dalla verificazione del danno emerge, inoltre, ex actis dalla stessa lettera di messa in mora inviata dai ricorrenti ai convenuti nel novembre 2015; tale missiva evidenzia che già a tale data le parti erano ben consapevoli del danno subito, rivendicandone il risarcimento con un'espressa richiesta in tal senso sia alla che al . CP_1 CP_2
5 Le spese di lite seguono la soccombenza, con condanna dei ricorrenti, in solido tra loro, alla rifusione in favore del e della nella misura liquidata in dispositivo in CP_2 Controparte_1 favore di ciascun convenuto, secondo i parametri di cui al D.M. 147/2022, sulla base del valore minimo dello scaglione di riferimento, tenuto conto delle ragioni della decisione.
Nulla, invece, per le spese di lite nei confronti del Genio Civile, rimasto contumace.
P.Q.M.
Il Tribunale Regionale delle Acque Pubbliche presso la Corte di Appello di Napoli, definitivamente pronunciando sulla domanda proposta da Parte_1 Parte_2
, , e , nei confronti Parte_3 Parte_6 Parte_4 Parte_5 del , della e del Controparte_2 Controparte_1 CP_3
, disattesa ogni ulteriore deduzione, eccezione ed istanza, così provvede:
[...]
1) rigetta il ricorso;
2) condanna i ricorrenti, in solido tra loro, al pagamento delle spese di lite in favore del e della che si liquidano in Controparte_2 Controparte_1
€ 7.052,00 per compensi professionali, oltre rimborso forfettario delle spese generali nella misura del 15% dei compensi, Iva e Cpa, come per legge, se dovute, da liquidarsi in favore di ciascuno dei convenuti;
3) nulla per le spese di lite nei confronti del . CP_3
Così deciso in Napoli nella camera di consiglio del 5.11.2025
Il Consigliere estensore Il Presidente dott.ssa Federica Salvatore dott. Fulvio Dacomo
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