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Sentenza 26 febbraio 2025
Sentenza 26 febbraio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Milano, sentenza 26/02/2025, n. 1117 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Milano |
| Numero : | 1117 |
| Data del deposito : | 26 febbraio 2025 |
Testo completo
R.G.L 435/2024
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte d'Appello di Milano, Sezione Lavoro, composta da:
Dott. Roberto VIGNATI Presidente
Dott. Giovanni CASELLA Consigliere
Dott. Andrea TRENTIN Giudice Ausiliario – Relatore ha pronunciato la seguente
SENTENZA
Nel giudizio di appello n. 435/2024 rgl avverso la sentenza n. 91 del 2024 emessa dal
Tribunale di Varese (Cattaneo) deciso il giorno 03 Dicembre 2024 e promosso da:
(P.Iva: ) rappresentata e difesa Controparte_1 P.IVA_1
dall'Avvocato Renato Giuseppe Fiorentino (c.f. ), elettivamente C.F._1
domiciliata in Napoli, Piazza G. Bovio n. 22 presso lo studio del difensore che dichiara di voler ricevere le notifiche e le comunicazioni all'indirizzo pec avv. Email_1
– Appellante,
[...]
contro
, in persona del l.r.p.t. ) rappresentata e Controparte_2 P.IVA_2
difesa in primo grado dall'Avvocato Simone Forte (c.f. ) e C.F._2
domiciliata in primo grado in Milano, Galleria San Babila n. 4/a presso lo studio del difensore – Appellato Contumace.
CONCLUSIONI
Per la parte appellante come da ricorso in appello datato 22 Aprile 2024, nel merito:"
Piaccia all'adito Corte di Appello, sezione lavoro contraria reiectis:
1. accogliere pagina 1 di 6 l'appello e dichiarare la nullità del giudizio di primo grado per omessa integrazione del contraddittorio nei confronti dell' rimettendo la causa davanti al primo giudice;
2. CP_3
in subordine, accogliere l'appello e riformare la sentenza di primo grado;
3. condannare l'avv. Simone Forte, quale antistatario, alla restituzione delle spese e competenze legali corrisposte dall 4. Con vittoria di competenze di lite del doppio CP_4
grado del giudizio da attribuirsi al sottoscritto difensore”.
Fatto e svolgimento del Giudizio
Il Tribunale di Varese con la sentenza n.91 del 2024, in accoglimento dell'opposizione, ha dichiarato l'invalidità dell'intimazione di pagamento n. 117 2023 90024006 28/000, notificata in data 23.06.2023, limitatamente ai crediti contributivi portati dagli avvisi di addebito dalla stessa richiamati.
Spese del grado secondo il principio di soccombenza liquidate in € 1.900,00 per compensi, oltre 15% per spese generali, oltre IVA se dovuta e CPA come per legge, da distrarsi in favore del procuratore dichiaratosi anticipatario.
In motivazione il primo giudice – preliminarmente disattesa l'eccezione sollevata da parte ricorrente di nullità della procura conferita al difensore di Controparte_1
sulla base dell'insegnamento di cui alla sentenza n. 30008 del 2019 delle
[...]
Sezioni Unite della Corte di Cassazione - sempre preliminarmente ha respinto la richiesta, formulata dalla difesa di , di integrazione del Controparte_1
contraddittorio nei confronti dell Controparte_5
all'uopo non ritenendo sussistente una ipotesi di litisconsorzio necessario atteso che l'opponente ha agito in giudizio impugnando la sola intimazione di pagamento e non anche gli avvisi di addebito dalla stessa richiamati, quindi proponendo un'opposizione da qualificare agli atti esecutivi ex art 617 c.p.c.
Nel merito – evidenziato che la questione dell'integrità del contraddittorio non deve essere confusa con la diversa questione dell'assolvimento dell'onere della prova gravante su in ordine alla notifica, pacificamente di Controparte_1
pagina 2 di 6 competenza dell' , degli avvisi di addebito richiamati dall'intimazione di CP_3
pagamento, il cui assolvimento non giustifica né richiede la chiamata in causa del soggetto medesimo essendo, piuttosto, previsti dall'ordinamento processuale idonei strumenti, quali l'ordine di esibizione ex art. 210 c.p.c, utili a tal fine – il primo giudice – non ha ritenuta provata l'avvenuta notificazione degli Avvisi di addebito presupposti dell'intimazione di pagamento all'uopo rilevando che parte resistente non ha fornito alcuna prova della regolare notifica degli atti presupposti, non depositando alcuna documentazione utile a tal fine, né provvedendo a formulare alcuna istanza istruttoria al riguardo.
Avverso detta decisione ha proposto appello con un unico, articolato, motivo CP_4
intestato:” “Erroneità della sentenza nel capo e nella parte in cui il giudice rigetta la chiamata in causa dell'Ente impositore per la violazione del principio del contraddittorio”.
Con il motivo di appello l'appellante – rilevando la contraddittorietà della decisione del primo giudice di non ammettere la chiamata in causa dell' al fine di provare la CP_3
notifica degli avvisi, per poi accogliere l'opposizione per difetto di prova dell'avvenuta notificazione degli avvisi di addebito – ha censurato la sentenza impugnata deducendo che, contrariamente a quanto ritenuto dal primo giudice, l'ente impositore è legittimato ad agire nel giudizio in quanto titolare del credito.
Nel merito l'appellante ha censurato la sentenza deducendo che, contrariamente a quanto ritenuto dal primo giudice, nella fattispecie in esame vi è la prova dell'avvenuta notifica degli Avvisi di addebito fornita sia dalla notifica di una precedente intimazione di pagamento, mai opposta - avente ad oggetto i seguenti avvisi di addebito presupposti:
Avviso di addebito n. 41720170000601686000 di € 4.290,15; n.
41720170002405785000 di € 875,22; n. 41720190000333265000 di € 4.374,99; n.
41720190001836633000 di € 7.327,46; n. 41720190003781242000 di € 1.695,29 per un pagina 3 di 6 totale di € 18563,11) - e sia la domanda di definizione agevolata presentata dall'opponente il 21 ottobre 2019.
All' udienza del 5 novembre 2024, rilevata la qualificazione dell'azione, da parte del primo giudice, come opposizione agli atti esecutivi ex art. 617 c.p.c., il Collegio ha invitato l'appellante a prendere posizione in relazione ai rimedi impugnatori concedendo termine per eventuali note scritte, depositate dall'appellante in data 14 novembre 2024.
All'udienza del giorno 03 dicembre 2024, svolta mediante collegamenti audiovisivi da remoto, parte appellante ha discusso la causa e la Corte ha deciso come da dispositivo steso in calce.
MOTIVAZIONE
Preliminarmente dichiarata la contumacia dell'appellante - atteso che, come documentato dall'appellante, il ricorso in appello è stato notificato, presso il difensore della parte appellata, in data 30 aprile 2024 - l'appello va dichiarato inammissibile.
Con la sentenza impugnata il primo giudice, infatti, alla pagina “4” della Sentenza impugnata espressamente ha qualificato l'azione esperita come opposizione agli atti esecutivi testualmente ritenendo: ”Nello specifico, l'opponente ha agito in giudizio impugnando la sola intimazione di pagamento (non anche gli avvisi di addebito dalla stessa richiamati), proponendo un'opposizione da qualificare agli atti esecutivi ex art
617 c.p.c.”.
A tale proposito non coglie nel segno l'appellante laddove, alla pagina 3 delle note autorizzate datate 11 novembre 2024 ha dedotto che:” il Giudice di I grado, nella sua qualificazione della domanda, accertando la mancata notifica degli avvisi di accertamento (quindi deducendo fatti estintivi relativi alla formazione del titolo) ha nella sostanza qualificato l'opposizione all'esecuzione ex art. 615 c.p.c., e non come opposizione agli atti esecutivi di cui richiama erroneamente il 617 c.p.c.” e che:” Il giudice d'appello, può conferire al rapporto in contestazione una qualificazione giuridica diversa da quella data dal giudice di primo grado o prospettata dalle parti, pagina 4 di 6 avendo egli il generale potere-dovere di inquadrare nell'esatta disciplina giuridica gli atti e i fatti che formano oggetto della controversia, anche in mancanza di una specifica impugnazione e indipendentemente dalle argomentazioni delle parti, purché nell'ambito delle questioni riproposte con il gravame e con il limite di lasciare inalterati il petitum e la causa petendi e di non introdurre nel tema controverso nuovi elementi di fatto”.
Secondo la giurisprudenza della Corte di Cassazione, infatti, il problema della qualificazione dell'opposizione in relazione alla sua impugnazione è risolto facendo ricorso al c.d. principio dell'apparenza, cioè con riferimento esclusivo alla qualificazione dell'azione proposta, per come è stata svolta dal giudice nel provvedimento stesso, ed indipendentemente dalla sua esattezza (cfr. ex multis: Corte di Cassazione n.
10959/2010; n. 4334/2009; n. 4963/2007; n. 4507/2006; C. 3404/2004).
Anche di recente la Corte di Cassazione ha ribadito che:”..tale ultimo principio comporta che per individuare il mezzo di impugnazione si deve fare riferimento esclusivo alla qualificazione dell'azione compiuta dal giudice nel provvedimento, indipendentemente dall'esattezza di essa e dalla qualificazione dell'azione operata dalla parti, sicchè una sentenza emessa a definizione di un giudizio di opposizione esecutiva è impugnabile con l'appello se il giudice ha qualificato l'azione come opposizione all'esecuzione, mentre è impugnabile solo con ricorso straordinario per cassazione ex art. 111 Cost. se è stata qualificata dal giudice come opposizione agli atti esecutivi (fra le tante: Cass. n. 16379 del 2005)”(Corte di Cassazione 15 febbraio 2022 n. 4987).
Ne deriva, pertanto, che ove la sentenza sia qualificata come emessa in un giudizio di opposizione all'esecuzione è proponibile l'appello, altrimenti, come nella fattispecie in esame, il ricorso per cassazione C. 19693/2008; C. 4963/2007; C. 4507/2006; C.
4001/2006; C. 3288/2006; C. 9624/2003; C. 9292/2001; C. 10804/2000).
In applicazione del richiamato principio di apparenza, quindi, l'appello deve essere dichiarato inammissibile.
Nulla sulle spese del grado. pagina 5 di 6 Non sussistendo alcuna discrezionalità si dà atto, ai sensi dell'art. 13, comma 1 quater
d.P.R. 30 maggio 2002 n. 115, novellato dall'art. 1, comma 17, legge 24 dicembre 2012
n. 228, della sussistenza dei presupposti per il versamento, a carico dell'appellante, dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per l'appello.
P.Q.M.
Dichiara inammissibile l'appello ai sensi dell'articolo 618 c.p.c.
Nulla sulle spese del grado.
Ai sensi dell'art. 13, comma 1 quater d.P.R. 30 maggio 2002 n. 115, introdotto dall'art.
1, comma 17, legge 24 dicembre 2012 n. 228, dà atto della sussistenza dei presupposti per il versamento a carico dell'appellante dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per l'appello.
Milano, 03 dicembre 2024
Il Giudice Ausiliario Relatore Il Presidente
Andrea TRENTIN Roberto VIGNATI
pagina 6 di 6
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte d'Appello di Milano, Sezione Lavoro, composta da:
Dott. Roberto VIGNATI Presidente
Dott. Giovanni CASELLA Consigliere
Dott. Andrea TRENTIN Giudice Ausiliario – Relatore ha pronunciato la seguente
SENTENZA
Nel giudizio di appello n. 435/2024 rgl avverso la sentenza n. 91 del 2024 emessa dal
Tribunale di Varese (Cattaneo) deciso il giorno 03 Dicembre 2024 e promosso da:
(P.Iva: ) rappresentata e difesa Controparte_1 P.IVA_1
dall'Avvocato Renato Giuseppe Fiorentino (c.f. ), elettivamente C.F._1
domiciliata in Napoli, Piazza G. Bovio n. 22 presso lo studio del difensore che dichiara di voler ricevere le notifiche e le comunicazioni all'indirizzo pec avv. Email_1
– Appellante,
[...]
contro
, in persona del l.r.p.t. ) rappresentata e Controparte_2 P.IVA_2
difesa in primo grado dall'Avvocato Simone Forte (c.f. ) e C.F._2
domiciliata in primo grado in Milano, Galleria San Babila n. 4/a presso lo studio del difensore – Appellato Contumace.
CONCLUSIONI
Per la parte appellante come da ricorso in appello datato 22 Aprile 2024, nel merito:"
Piaccia all'adito Corte di Appello, sezione lavoro contraria reiectis:
1. accogliere pagina 1 di 6 l'appello e dichiarare la nullità del giudizio di primo grado per omessa integrazione del contraddittorio nei confronti dell' rimettendo la causa davanti al primo giudice;
2. CP_3
in subordine, accogliere l'appello e riformare la sentenza di primo grado;
3. condannare l'avv. Simone Forte, quale antistatario, alla restituzione delle spese e competenze legali corrisposte dall 4. Con vittoria di competenze di lite del doppio CP_4
grado del giudizio da attribuirsi al sottoscritto difensore”.
Fatto e svolgimento del Giudizio
Il Tribunale di Varese con la sentenza n.91 del 2024, in accoglimento dell'opposizione, ha dichiarato l'invalidità dell'intimazione di pagamento n. 117 2023 90024006 28/000, notificata in data 23.06.2023, limitatamente ai crediti contributivi portati dagli avvisi di addebito dalla stessa richiamati.
Spese del grado secondo il principio di soccombenza liquidate in € 1.900,00 per compensi, oltre 15% per spese generali, oltre IVA se dovuta e CPA come per legge, da distrarsi in favore del procuratore dichiaratosi anticipatario.
In motivazione il primo giudice – preliminarmente disattesa l'eccezione sollevata da parte ricorrente di nullità della procura conferita al difensore di Controparte_1
sulla base dell'insegnamento di cui alla sentenza n. 30008 del 2019 delle
[...]
Sezioni Unite della Corte di Cassazione - sempre preliminarmente ha respinto la richiesta, formulata dalla difesa di , di integrazione del Controparte_1
contraddittorio nei confronti dell Controparte_5
all'uopo non ritenendo sussistente una ipotesi di litisconsorzio necessario atteso che l'opponente ha agito in giudizio impugnando la sola intimazione di pagamento e non anche gli avvisi di addebito dalla stessa richiamati, quindi proponendo un'opposizione da qualificare agli atti esecutivi ex art 617 c.p.c.
Nel merito – evidenziato che la questione dell'integrità del contraddittorio non deve essere confusa con la diversa questione dell'assolvimento dell'onere della prova gravante su in ordine alla notifica, pacificamente di Controparte_1
pagina 2 di 6 competenza dell' , degli avvisi di addebito richiamati dall'intimazione di CP_3
pagamento, il cui assolvimento non giustifica né richiede la chiamata in causa del soggetto medesimo essendo, piuttosto, previsti dall'ordinamento processuale idonei strumenti, quali l'ordine di esibizione ex art. 210 c.p.c, utili a tal fine – il primo giudice – non ha ritenuta provata l'avvenuta notificazione degli Avvisi di addebito presupposti dell'intimazione di pagamento all'uopo rilevando che parte resistente non ha fornito alcuna prova della regolare notifica degli atti presupposti, non depositando alcuna documentazione utile a tal fine, né provvedendo a formulare alcuna istanza istruttoria al riguardo.
Avverso detta decisione ha proposto appello con un unico, articolato, motivo CP_4
intestato:” “Erroneità della sentenza nel capo e nella parte in cui il giudice rigetta la chiamata in causa dell'Ente impositore per la violazione del principio del contraddittorio”.
Con il motivo di appello l'appellante – rilevando la contraddittorietà della decisione del primo giudice di non ammettere la chiamata in causa dell' al fine di provare la CP_3
notifica degli avvisi, per poi accogliere l'opposizione per difetto di prova dell'avvenuta notificazione degli avvisi di addebito – ha censurato la sentenza impugnata deducendo che, contrariamente a quanto ritenuto dal primo giudice, l'ente impositore è legittimato ad agire nel giudizio in quanto titolare del credito.
Nel merito l'appellante ha censurato la sentenza deducendo che, contrariamente a quanto ritenuto dal primo giudice, nella fattispecie in esame vi è la prova dell'avvenuta notifica degli Avvisi di addebito fornita sia dalla notifica di una precedente intimazione di pagamento, mai opposta - avente ad oggetto i seguenti avvisi di addebito presupposti:
Avviso di addebito n. 41720170000601686000 di € 4.290,15; n.
41720170002405785000 di € 875,22; n. 41720190000333265000 di € 4.374,99; n.
41720190001836633000 di € 7.327,46; n. 41720190003781242000 di € 1.695,29 per un pagina 3 di 6 totale di € 18563,11) - e sia la domanda di definizione agevolata presentata dall'opponente il 21 ottobre 2019.
All' udienza del 5 novembre 2024, rilevata la qualificazione dell'azione, da parte del primo giudice, come opposizione agli atti esecutivi ex art. 617 c.p.c., il Collegio ha invitato l'appellante a prendere posizione in relazione ai rimedi impugnatori concedendo termine per eventuali note scritte, depositate dall'appellante in data 14 novembre 2024.
All'udienza del giorno 03 dicembre 2024, svolta mediante collegamenti audiovisivi da remoto, parte appellante ha discusso la causa e la Corte ha deciso come da dispositivo steso in calce.
MOTIVAZIONE
Preliminarmente dichiarata la contumacia dell'appellante - atteso che, come documentato dall'appellante, il ricorso in appello è stato notificato, presso il difensore della parte appellata, in data 30 aprile 2024 - l'appello va dichiarato inammissibile.
Con la sentenza impugnata il primo giudice, infatti, alla pagina “4” della Sentenza impugnata espressamente ha qualificato l'azione esperita come opposizione agli atti esecutivi testualmente ritenendo: ”Nello specifico, l'opponente ha agito in giudizio impugnando la sola intimazione di pagamento (non anche gli avvisi di addebito dalla stessa richiamati), proponendo un'opposizione da qualificare agli atti esecutivi ex art
617 c.p.c.”.
A tale proposito non coglie nel segno l'appellante laddove, alla pagina 3 delle note autorizzate datate 11 novembre 2024 ha dedotto che:” il Giudice di I grado, nella sua qualificazione della domanda, accertando la mancata notifica degli avvisi di accertamento (quindi deducendo fatti estintivi relativi alla formazione del titolo) ha nella sostanza qualificato l'opposizione all'esecuzione ex art. 615 c.p.c., e non come opposizione agli atti esecutivi di cui richiama erroneamente il 617 c.p.c.” e che:” Il giudice d'appello, può conferire al rapporto in contestazione una qualificazione giuridica diversa da quella data dal giudice di primo grado o prospettata dalle parti, pagina 4 di 6 avendo egli il generale potere-dovere di inquadrare nell'esatta disciplina giuridica gli atti e i fatti che formano oggetto della controversia, anche in mancanza di una specifica impugnazione e indipendentemente dalle argomentazioni delle parti, purché nell'ambito delle questioni riproposte con il gravame e con il limite di lasciare inalterati il petitum e la causa petendi e di non introdurre nel tema controverso nuovi elementi di fatto”.
Secondo la giurisprudenza della Corte di Cassazione, infatti, il problema della qualificazione dell'opposizione in relazione alla sua impugnazione è risolto facendo ricorso al c.d. principio dell'apparenza, cioè con riferimento esclusivo alla qualificazione dell'azione proposta, per come è stata svolta dal giudice nel provvedimento stesso, ed indipendentemente dalla sua esattezza (cfr. ex multis: Corte di Cassazione n.
10959/2010; n. 4334/2009; n. 4963/2007; n. 4507/2006; C. 3404/2004).
Anche di recente la Corte di Cassazione ha ribadito che:”..tale ultimo principio comporta che per individuare il mezzo di impugnazione si deve fare riferimento esclusivo alla qualificazione dell'azione compiuta dal giudice nel provvedimento, indipendentemente dall'esattezza di essa e dalla qualificazione dell'azione operata dalla parti, sicchè una sentenza emessa a definizione di un giudizio di opposizione esecutiva è impugnabile con l'appello se il giudice ha qualificato l'azione come opposizione all'esecuzione, mentre è impugnabile solo con ricorso straordinario per cassazione ex art. 111 Cost. se è stata qualificata dal giudice come opposizione agli atti esecutivi (fra le tante: Cass. n. 16379 del 2005)”(Corte di Cassazione 15 febbraio 2022 n. 4987).
Ne deriva, pertanto, che ove la sentenza sia qualificata come emessa in un giudizio di opposizione all'esecuzione è proponibile l'appello, altrimenti, come nella fattispecie in esame, il ricorso per cassazione C. 19693/2008; C. 4963/2007; C. 4507/2006; C.
4001/2006; C. 3288/2006; C. 9624/2003; C. 9292/2001; C. 10804/2000).
In applicazione del richiamato principio di apparenza, quindi, l'appello deve essere dichiarato inammissibile.
Nulla sulle spese del grado. pagina 5 di 6 Non sussistendo alcuna discrezionalità si dà atto, ai sensi dell'art. 13, comma 1 quater
d.P.R. 30 maggio 2002 n. 115, novellato dall'art. 1, comma 17, legge 24 dicembre 2012
n. 228, della sussistenza dei presupposti per il versamento, a carico dell'appellante, dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per l'appello.
P.Q.M.
Dichiara inammissibile l'appello ai sensi dell'articolo 618 c.p.c.
Nulla sulle spese del grado.
Ai sensi dell'art. 13, comma 1 quater d.P.R. 30 maggio 2002 n. 115, introdotto dall'art.
1, comma 17, legge 24 dicembre 2012 n. 228, dà atto della sussistenza dei presupposti per il versamento a carico dell'appellante dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per l'appello.
Milano, 03 dicembre 2024
Il Giudice Ausiliario Relatore Il Presidente
Andrea TRENTIN Roberto VIGNATI
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