TRIB
Sentenza 13 aprile 2025
Sentenza 13 aprile 2025
Commentari • 0
Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Lecce, sentenza 13/04/2025, n. 1185 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Lecce |
| Numero : | 1185 |
| Data del deposito : | 13 aprile 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE DI LECCE
SECONDA SEZIONE CIVILE
In composizione collegiale, nelle persone dei giudici:
- Gianluca Fiorella Presidente
- Agnese Di Battista Componente
- Michele Grande Relatore ed estensore pronuncia la seguente
SENTENZA definitiva nel procedimento iscritto al n. 7654/2024 R.G. avente ad oggetto regolamentazione delle condizioni inerenti all'esercizio della responsabilità genitoriale e pendente tra
, rappresentata e difesa da Parte_1 C.F._1 avv. Giovanna Mangiatordi,
-parte attrice-
e
), rappresentato e Controparte_1 C.F._2 difeso da avv. Maria Giovanna Guido,
-parte convenuta- nonché
presso il Tribunale di Lecce, Controparte_2
-interveniente ex lege-
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
1.- Alla luce di quanto strettamente rileva ai fini della decisione, le posizioni delle parti e lo svolgimento del processo possono riassumersi come segue. R.G. 7654/2024
1.1.- ha adito questo Tribunale riferendo che Parte_1 dall'unione con la parte convenuta è nata (Lecce, ERona_1
07/01/2019).
Ha allegato che dopo la conclusione della relazione affettiva con la controparte, avevano concordato in via di mero fatto le condizioni di esercizio della responsabilità genitoriale ma che da giugno 2022, la controparte non ha ottemperato agli impegni assunti e non ha contribuito ER al mantenimento di né dal punto di vista morale né da quello materiale.
Ha concluso domandando: a) l'affidamento esclusivo a sé della prole;
b) in subordine, l'affidamento condiviso della prole con collocamento presso di sé; c) la regolamentazione del diritto di visita dell'altro genitore;
d) un contributo mensile dell'altro genitore al mantenimento della prole pari ad €
350,00 oltre al 50% delle spese straordinarie (ricorso depositato il
19/11/2024).
1.2.- Il giudice delegato, con decreto di fissazione dell'udienza di comparizione ha disposto la comunicazione degli atti al pubblico ministero per l'intervento in giudizio.
1.3.- La parte si è costituita in giudizio, Controparte_1 contestando le avverse prospettazioni.
In particolare, ha allegato il proprio interesse per la figlia e dedotto la sproporzionalità dell'affidamento esclusivo. Ha allegato di lavorare quale commerciante al dettaglio di abbigliamento e di aver percepito negli ultimi anni un reddito mensile pari a circa 1.400,00 euro. Ha allegato, inoltre, di essere onerato di una serie di spese ricorrenti, tra cui: il canone di locazione del locale ove è sito il negozio di abbigliamento e varie rateizzazioni per prestiti personali e rottamazioni di cartelle esattoriali.
Ha riferito, infine, di aver costituito un nuovo nucleo familiare, composto dalla propria compagna, dal di lei figlio e dal figlio avuto da una precedente relazione.
Ha concluso domandando: a) l'affidamento condiviso della prole con collocamento paritario e mantenimento in forma diretta oltre al 50% delle spese straordinarie;
b) in via subordinata, l'affidamento condiviso della
2 R.G. 7654/2024
prole con collocamento presso l'altro genitore, regolamentazione del proprio diritto di visita e quantificazione del contributo mensile a proprio carico in €
200,00 oltre al 50% delle spese straordinarie (comparsa di risposta depositata il 28/02/2025).
1.4.- In occasione dell'udienza del 01/04/2025 le parti hanno dichiarato di aver raggiunto un'intesa per regolare consensualmente l'esercizio della ER responsabilità genitoriale nei confronti di alle seguenti condizioni:
1) la figlia minore della coppia (Lecce, 07/01/2019) ERona_1 resterà affidata ad entrambi i genitori in modo condiviso;
2) ciascun genitore eserciterà in maniera esclusiva la responsabilità genitoriale limitatamente alle questioni di ordinaria amministrazione durante il tempo in cui la prole resterà con sé; mentre le decisioni di maggior interesse relative ad educazione, istruzione, salute e cura dovranno essere assunte dai genitori di comune accordo;
3) incontrerà e terrà con sé la figlia Controparte_1 secondo il seguente calendario: a.1) nel periodo scolastico: il lunedì, mercoledì e venerdì dalle 15:30 alle 19:30 e, a settimane alterne, dalle 19:00 del sabato alle 20:00 della domenica;
a.2) nel periodo non scolastico: il lunedì, mercoledì
e venerdì dalle 10:30 alle 16:30 e, a settimane alterne, dalle
19:00 del sabato alle 20:00 della domenica;
b) quanto alle festività, un anno, a cominciare da quello in corso, il 24/12, il
01/01, il 05/01 e il Lunedì dell'Angelo e l'anno successivo il
25/12, il 31/12, il 06/01 e la Domenica di Pasqua e così di seguito;
c) nel periodo estivo per 15 giorni consecutivi - eventualmente da suddividere in periodi più brevi - in luglio o in agosto ad anni alterni, previo accordo da concludersi tra i genitori entro il 31 maggio di ogni anno;
d) tutti gli anni in occasione della festività del genitore;
e) il giorno di compleanno ER di sarà trascorso unitamente ad entrambi i genitori;
3 R.G. 7654/2024
4) i genitori danno atto che il presente calendario è suscettibile di modifiche concordate in ragione delle loro esigenze lavorative, nonché delle esigenze della prole;
si impegnano entrambi a favorire al meglio la realizzazione concreta dell'interesse alla bigenitorialità; in particolare, il genitore collocatario prevalente si impegna ad adoperarsi affinché la figlia incontri l'altro genitore;
5) si impegna a versare a favore di Controparte_1
la somma mensile di € 280,00 a titolo di Parte_1 contributo al mantenimento della prole. Il pagamento - da aggiornarsi annualmente sulla base degli indici di rivalutazione
ISTAT-FOI – dovrà avvenire entro il giorno 25 di ogni mese;
6) le spese straordinarie per la prole saranno ripartite tra i genitori nella misura del 50% ciascuno;
esse saranno regolamentate nei modi e termini di cui al pertinente protocollo sottoscritto presso il Tribunale di Lecce in data 21/05/2018 e ss.mm.; ER
7) l'assegno unico e universale per sarà percepito al 50% da ciascuno dei genitori;
8) spese di lite integralmente compensate.
Il giudice delegato, preso atto dell'accordo raggiunto, ha provveduto in via provvisoria in conformità alle condizioni concordate e si è riservato di riferire al collegio per la decisione.
I.5.- Il pubblico ministero nulla ha opposto (parere del 04/03/2025).
2.- La domanda di regolamentazione delle condizioni inerenti all'esercizio della responsabilità genitoriale è meritevole di accoglimento.
Le parti, infatti, hanno raggiunto un accordo che non contrasta con disposizioni di legge né con gli interessi della prole.
3.- Spese e competenze di giudizio possono essere compensate tra le parti in ragione della soluzione conciliativa.
P.Q.M.
4 R.G. 7654/2024
il Tribunale di Lecce, in composizione collegiale, definitivamente pronunciando nel giudizio R.G. 7654/2024 introdotto con ricorso del
19/11/2024 da nei confronti di Parte_1 Controparte_1
con l'intervento del P.M., così provvede:
[...]
1) DISPONE che l'esercizio della responsabilità genitoriale delle parti nei confronti della prole sia regolato dalle condizioni di cui all'intesa raggiunta dalle parti in occasione dell'udienza del 01/04/2025;
2) DISPONE la compensazione integrale delle spese di lite tra le parti.
Così deciso a Lecce, camera di consiglio del 01/04/2025.
Il giudice estensore Il Presidente
Michele Grande Gianluca Fiorella
5
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE DI LECCE
SECONDA SEZIONE CIVILE
In composizione collegiale, nelle persone dei giudici:
- Gianluca Fiorella Presidente
- Agnese Di Battista Componente
- Michele Grande Relatore ed estensore pronuncia la seguente
SENTENZA definitiva nel procedimento iscritto al n. 7654/2024 R.G. avente ad oggetto regolamentazione delle condizioni inerenti all'esercizio della responsabilità genitoriale e pendente tra
, rappresentata e difesa da Parte_1 C.F._1 avv. Giovanna Mangiatordi,
-parte attrice-
e
), rappresentato e Controparte_1 C.F._2 difeso da avv. Maria Giovanna Guido,
-parte convenuta- nonché
presso il Tribunale di Lecce, Controparte_2
-interveniente ex lege-
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
1.- Alla luce di quanto strettamente rileva ai fini della decisione, le posizioni delle parti e lo svolgimento del processo possono riassumersi come segue. R.G. 7654/2024
1.1.- ha adito questo Tribunale riferendo che Parte_1 dall'unione con la parte convenuta è nata (Lecce, ERona_1
07/01/2019).
Ha allegato che dopo la conclusione della relazione affettiva con la controparte, avevano concordato in via di mero fatto le condizioni di esercizio della responsabilità genitoriale ma che da giugno 2022, la controparte non ha ottemperato agli impegni assunti e non ha contribuito ER al mantenimento di né dal punto di vista morale né da quello materiale.
Ha concluso domandando: a) l'affidamento esclusivo a sé della prole;
b) in subordine, l'affidamento condiviso della prole con collocamento presso di sé; c) la regolamentazione del diritto di visita dell'altro genitore;
d) un contributo mensile dell'altro genitore al mantenimento della prole pari ad €
350,00 oltre al 50% delle spese straordinarie (ricorso depositato il
19/11/2024).
1.2.- Il giudice delegato, con decreto di fissazione dell'udienza di comparizione ha disposto la comunicazione degli atti al pubblico ministero per l'intervento in giudizio.
1.3.- La parte si è costituita in giudizio, Controparte_1 contestando le avverse prospettazioni.
In particolare, ha allegato il proprio interesse per la figlia e dedotto la sproporzionalità dell'affidamento esclusivo. Ha allegato di lavorare quale commerciante al dettaglio di abbigliamento e di aver percepito negli ultimi anni un reddito mensile pari a circa 1.400,00 euro. Ha allegato, inoltre, di essere onerato di una serie di spese ricorrenti, tra cui: il canone di locazione del locale ove è sito il negozio di abbigliamento e varie rateizzazioni per prestiti personali e rottamazioni di cartelle esattoriali.
Ha riferito, infine, di aver costituito un nuovo nucleo familiare, composto dalla propria compagna, dal di lei figlio e dal figlio avuto da una precedente relazione.
Ha concluso domandando: a) l'affidamento condiviso della prole con collocamento paritario e mantenimento in forma diretta oltre al 50% delle spese straordinarie;
b) in via subordinata, l'affidamento condiviso della
2 R.G. 7654/2024
prole con collocamento presso l'altro genitore, regolamentazione del proprio diritto di visita e quantificazione del contributo mensile a proprio carico in €
200,00 oltre al 50% delle spese straordinarie (comparsa di risposta depositata il 28/02/2025).
1.4.- In occasione dell'udienza del 01/04/2025 le parti hanno dichiarato di aver raggiunto un'intesa per regolare consensualmente l'esercizio della ER responsabilità genitoriale nei confronti di alle seguenti condizioni:
1) la figlia minore della coppia (Lecce, 07/01/2019) ERona_1 resterà affidata ad entrambi i genitori in modo condiviso;
2) ciascun genitore eserciterà in maniera esclusiva la responsabilità genitoriale limitatamente alle questioni di ordinaria amministrazione durante il tempo in cui la prole resterà con sé; mentre le decisioni di maggior interesse relative ad educazione, istruzione, salute e cura dovranno essere assunte dai genitori di comune accordo;
3) incontrerà e terrà con sé la figlia Controparte_1 secondo il seguente calendario: a.1) nel periodo scolastico: il lunedì, mercoledì e venerdì dalle 15:30 alle 19:30 e, a settimane alterne, dalle 19:00 del sabato alle 20:00 della domenica;
a.2) nel periodo non scolastico: il lunedì, mercoledì
e venerdì dalle 10:30 alle 16:30 e, a settimane alterne, dalle
19:00 del sabato alle 20:00 della domenica;
b) quanto alle festività, un anno, a cominciare da quello in corso, il 24/12, il
01/01, il 05/01 e il Lunedì dell'Angelo e l'anno successivo il
25/12, il 31/12, il 06/01 e la Domenica di Pasqua e così di seguito;
c) nel periodo estivo per 15 giorni consecutivi - eventualmente da suddividere in periodi più brevi - in luglio o in agosto ad anni alterni, previo accordo da concludersi tra i genitori entro il 31 maggio di ogni anno;
d) tutti gli anni in occasione della festività del genitore;
e) il giorno di compleanno ER di sarà trascorso unitamente ad entrambi i genitori;
3 R.G. 7654/2024
4) i genitori danno atto che il presente calendario è suscettibile di modifiche concordate in ragione delle loro esigenze lavorative, nonché delle esigenze della prole;
si impegnano entrambi a favorire al meglio la realizzazione concreta dell'interesse alla bigenitorialità; in particolare, il genitore collocatario prevalente si impegna ad adoperarsi affinché la figlia incontri l'altro genitore;
5) si impegna a versare a favore di Controparte_1
la somma mensile di € 280,00 a titolo di Parte_1 contributo al mantenimento della prole. Il pagamento - da aggiornarsi annualmente sulla base degli indici di rivalutazione
ISTAT-FOI – dovrà avvenire entro il giorno 25 di ogni mese;
6) le spese straordinarie per la prole saranno ripartite tra i genitori nella misura del 50% ciascuno;
esse saranno regolamentate nei modi e termini di cui al pertinente protocollo sottoscritto presso il Tribunale di Lecce in data 21/05/2018 e ss.mm.; ER
7) l'assegno unico e universale per sarà percepito al 50% da ciascuno dei genitori;
8) spese di lite integralmente compensate.
Il giudice delegato, preso atto dell'accordo raggiunto, ha provveduto in via provvisoria in conformità alle condizioni concordate e si è riservato di riferire al collegio per la decisione.
I.5.- Il pubblico ministero nulla ha opposto (parere del 04/03/2025).
2.- La domanda di regolamentazione delle condizioni inerenti all'esercizio della responsabilità genitoriale è meritevole di accoglimento.
Le parti, infatti, hanno raggiunto un accordo che non contrasta con disposizioni di legge né con gli interessi della prole.
3.- Spese e competenze di giudizio possono essere compensate tra le parti in ragione della soluzione conciliativa.
P.Q.M.
4 R.G. 7654/2024
il Tribunale di Lecce, in composizione collegiale, definitivamente pronunciando nel giudizio R.G. 7654/2024 introdotto con ricorso del
19/11/2024 da nei confronti di Parte_1 Controparte_1
con l'intervento del P.M., così provvede:
[...]
1) DISPONE che l'esercizio della responsabilità genitoriale delle parti nei confronti della prole sia regolato dalle condizioni di cui all'intesa raggiunta dalle parti in occasione dell'udienza del 01/04/2025;
2) DISPONE la compensazione integrale delle spese di lite tra le parti.
Così deciso a Lecce, camera di consiglio del 01/04/2025.
Il giudice estensore Il Presidente
Michele Grande Gianluca Fiorella
5