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Sentenza 25 settembre 2025
Sentenza 25 settembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Agrigento, sentenza 25/09/2025, n. 992 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Agrigento |
| Numero : | 992 |
| Data del deposito : | 25 settembre 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
ILTRIBUNALE DI AGRIGENTO
SEZIONE CIVILE
Il Giudice, dott.ssa Domenica Spanò, in funzione di giudice unico, viste le note scritte depositate dal ricorrente, ex art. 127 ter c.p.c., in sostituzione dello svolgimento in presenza dell'udienza del 25 settembre 2025, ha emesso e pubblicato, ex art. 281 sexies c.p.c., la seguente
SENTENZA nella causa iscritta al n. 240/2020 del ruolo generale degli affari contenziosi civili,
PROMOSSA DA
, nata il [...] ad [...], elettivamente presso lo studio dell' Parte_1
Avv.Virpinia Dalli Cardillo che la rappresenta e difende giusta procura in calce all'atto di citazione
-ATTRICE-
CONTRO
in persona del Controparte_1 rappresentante legale pro-tempore, nato il [...] ad [...], Controparte_2
elettivamente domiciliato presso lo studio dell'avv. Angela Riggio dalla quale è rappresentata e difesa in virtù di mandato in calce alla comparsa di costituzione e risposta
- CONVENUTA –
Controparte_3
[...]
-CONVENUTA CONTUMACE-
E NEI CONFRONTI DI con sede in Bologna, in persona del suo legale Controparte_4
rappresentante pro-tempore, dott. domiciliata presso lo studio dell'avv. CP_5 Michele Friscia dal quale è rappresentato e difeso come da procura a margine della comparsa di risposta
-TERZA CHIAMATA-
OGGETTO: condannatorio
CONCLUSIONI DELLE PARTI: come in atti.
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE EX ART. 132 C.P.C.-
L'attrice ha introdotto il presente giudizio per chiedere l'accertamento della responsabilità esclusiva in capo alle parti convenute per l'infortunio occorsole il 14.12. 2013, alle ore 16,00 circa, allorquando mentre pattinava sulla pista di pattinaggio su ghiaccio all'interno della
Villa Bonfiglio, ubicata nella via Vittorio Veneto di , ebbe a scivolare a terra CP_3
violentemente, battendo il fianco e la mano sinistra “a causa della superficie del ghiaccio poco liscia e dello strato superiore della pista poco omogeneo e sfaldato, che la rendevano pericolosa”.
A supporto della domanda, ha allegato: a) in punto di fatto, che la pista di pattinaggio su ghiaccio era aperta a tutti gli utenti compresi i minorenni, che l'uso della pista era concesso previo acquisto di un biglietto dell'importo di € 5,00, che consentiva di pattinare per la durata di 30 minuti, e del contestuale rilascio della tessera b) che la sua caduta è dipesa dalle CP_3
condizioni della pista di pattinaggio che presentava la superficie del ghiaccio poco liscia ed uniforme e lo strato superiore poco omogeneo.
In punto di diritto ha allegato – chiedendone il riconoscimento- la riconducibilità della responsabilità esclusiva dell'occorso, a titolo contrattuale e/o extra contrattuale all' ed CP_3 all' , in quanto gestori della struttura per il pattinaggio sul ghiaccio, per l'omessa CP_1
predisposizione dei controlli necessari, per la scarsa manutenzione e per il carente stato di manutenzione della pista di pattinaggio sul ghiaccio- e conseguentemente ne ha chiesto la condanna in solido al risarcimento dei danni patrimoniali e non patrimoniali quantificati nella complessiva somma di €. 18.235,87 oltre interessi e rivalutazione come per legge, in subordine nella diversa maggior o minore somma accertata in corso di causa.
La Convenuta nel costituirsi in giudizio ha Controparte_1 preliminarmente formulato la chiamata in giudizio, ex artt. 106 e 269 c.p.c., della
[...] , per esserne manlevata, in caso di condanna, in virtù del contratto di CP_4
assicurazione della responsabilità civile sottoscritto dalle parti. Ha contestato l'istanza risarcitoria dell'attrice nell'an e nel quantum assumendone, a contrario, la riconducibilità al fatto della dannegiata. nel costituirsi in giudizio, ha preliminarmente eccepito Controparte_4
l'inoperatività della polizza a favore della perché sottoscritta a tutela gli associati Pt_1 verso la responsabilità civile verso terzi tra i quali non rientrerebbe l'attrice essendo un'associata che, secondo la sua allegazione, ha subito un infortunio in autonomia.
Ha infatti dedotto che l' quale socio collettivo nell'affiliare con il rilascio della CP_1 tessera il socio individuale n.q. di atleta permetteva a quest'ultima di CP_3 Parte_1
godere della diversa tutela assicurativa per la responsabilità civile verso terzi. Nel merito ha contestato la domanda nell'an e nel quantum.
La causa all'esito dell'istruttoria, svoltasi con l'assunzione di prove testimoniali, è stata previa precisazione delle conclusioni, trattenuta in decisione ex art. 281 sexies c.p.c.-
Preliminarmente va dichiarata la contumacia dell' la quale sebbene chiamata in giudizio CP_3
non si è costituita.
Orbene, le domande dell'attrice sono infondate e pertanto vanno rigettate per quanto di seguito osservato.
Nella fattispecie è stato provato che la fruizione della pista di ghiaccio da parte dell'attrice
è avvenuta previo acquisto di un biglietto, ragion per cui i convenuti possono essere chiamati a rispondere dei danni a titolo di responsabilità contrattuale.
Invero, la responsabilità contrattuale del gestore di una pista di ghiaccio sorge quando c'è un rapporto negoziale tra il gestore e l'utente, per effetto dell'acquisto del biglietto, che comporta per il gestore l'obbligo di risarcire i danni causati per la mancata o inidonea manutenzione della pista. Tuttavia, l'articolo 1218 del Codice Civile non esonera il creditore dalla prova del nesso di causalità tra la condotta del debitore e il danno subito. Infatti, il creditore deve comunque dimostrare l'elemento del danno e il suo legame causale con l'inadempimento del debitore, seguendo il principio generale della prova posto dall'art. 2967 c.c.- Dall'istruttoria svolta tuttavia non è emersa la prova che la pista non fosse in condizioni sicure e regolari per l'uso e che pertanto il gestore della stessa non abbia adempiuto all'obbligazione di una idonea manutenzione. Invero, i due testi di parte attrice, escussi all'udienza del 30.03.2023, hanno reso delle deposizioni contraddittorie in quanto contenenti elementi discordanti, nonchè vaghe, non specifiche che ne compromettono l'utilizzabilità probatoria risolvendosi in deposizioni ininfluenti e irrilevanti. Invero la teste ha dichiarato: “per quel che Tes_1 ricordo il ghiaccio della pista non era compatto, presentava rigature e strisce, rammento che quella era stata una bellissima giornata di sole.” Ora, la normale presenza sulla pista di pattinaggio sul ghiaccio di rigature e strisce, per effetto dell'uso delle lame dei pattini che tagliano e incidono il ghiaccio durante l'attività, è cosa diversa dalla mancanza di compattezza del ghiaccio. La teste ha dichiarato: “ricordo che il ghiaccio della pista non era Tes_2 omogeneo, non era compatto, non so specificare meglio lo stato del ghiaccio perché non ricordo, dato il tempo trascorso.” Trattasi di deposizione del tutto ininfluente per la sua assoluta vaghezza e mancanza di specificità, di riferimento a circostanze concrete.
La danneggiata non ha pertanto assolto all'onere di dimostrare che la caduta è stata causata da una condizione della pista che non rientrasse nel rischio normalmente prevedibile del pattinaggio su ghiaccio.
Le domande dell'attrice vanno pertanto rigettate.
Le spese di lite, considerate le altre circostanze emerse attinenti ad altre obbligazioni dei convenuti quali la provata carenza di soccorso per la mancanza di personale in occasione dell'infortunio dell'attrice, sono compensate.
P.Q.M.
Il Tribunale di Agrigento, definitivamente pronunciando, respinta ogni contraria domanda, eccezione e difesa, così provvede:
-rigetta le domande dell'attrice;
- compensa tra tutte le parti le spese del giudizio.
Agrigento, 25 settembre 2025
Il Giudice
Dott.ssa Domenica Spanò
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
ILTRIBUNALE DI AGRIGENTO
SEZIONE CIVILE
Il Giudice, dott.ssa Domenica Spanò, in funzione di giudice unico, viste le note scritte depositate dal ricorrente, ex art. 127 ter c.p.c., in sostituzione dello svolgimento in presenza dell'udienza del 25 settembre 2025, ha emesso e pubblicato, ex art. 281 sexies c.p.c., la seguente
SENTENZA nella causa iscritta al n. 240/2020 del ruolo generale degli affari contenziosi civili,
PROMOSSA DA
, nata il [...] ad [...], elettivamente presso lo studio dell' Parte_1
Avv.Virpinia Dalli Cardillo che la rappresenta e difende giusta procura in calce all'atto di citazione
-ATTRICE-
CONTRO
in persona del Controparte_1 rappresentante legale pro-tempore, nato il [...] ad [...], Controparte_2
elettivamente domiciliato presso lo studio dell'avv. Angela Riggio dalla quale è rappresentata e difesa in virtù di mandato in calce alla comparsa di costituzione e risposta
- CONVENUTA –
Controparte_3
[...]
-CONVENUTA CONTUMACE-
E NEI CONFRONTI DI con sede in Bologna, in persona del suo legale Controparte_4
rappresentante pro-tempore, dott. domiciliata presso lo studio dell'avv. CP_5 Michele Friscia dal quale è rappresentato e difeso come da procura a margine della comparsa di risposta
-TERZA CHIAMATA-
OGGETTO: condannatorio
CONCLUSIONI DELLE PARTI: come in atti.
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE EX ART. 132 C.P.C.-
L'attrice ha introdotto il presente giudizio per chiedere l'accertamento della responsabilità esclusiva in capo alle parti convenute per l'infortunio occorsole il 14.12. 2013, alle ore 16,00 circa, allorquando mentre pattinava sulla pista di pattinaggio su ghiaccio all'interno della
Villa Bonfiglio, ubicata nella via Vittorio Veneto di , ebbe a scivolare a terra CP_3
violentemente, battendo il fianco e la mano sinistra “a causa della superficie del ghiaccio poco liscia e dello strato superiore della pista poco omogeneo e sfaldato, che la rendevano pericolosa”.
A supporto della domanda, ha allegato: a) in punto di fatto, che la pista di pattinaggio su ghiaccio era aperta a tutti gli utenti compresi i minorenni, che l'uso della pista era concesso previo acquisto di un biglietto dell'importo di € 5,00, che consentiva di pattinare per la durata di 30 minuti, e del contestuale rilascio della tessera b) che la sua caduta è dipesa dalle CP_3
condizioni della pista di pattinaggio che presentava la superficie del ghiaccio poco liscia ed uniforme e lo strato superiore poco omogeneo.
In punto di diritto ha allegato – chiedendone il riconoscimento- la riconducibilità della responsabilità esclusiva dell'occorso, a titolo contrattuale e/o extra contrattuale all' ed CP_3 all' , in quanto gestori della struttura per il pattinaggio sul ghiaccio, per l'omessa CP_1
predisposizione dei controlli necessari, per la scarsa manutenzione e per il carente stato di manutenzione della pista di pattinaggio sul ghiaccio- e conseguentemente ne ha chiesto la condanna in solido al risarcimento dei danni patrimoniali e non patrimoniali quantificati nella complessiva somma di €. 18.235,87 oltre interessi e rivalutazione come per legge, in subordine nella diversa maggior o minore somma accertata in corso di causa.
La Convenuta nel costituirsi in giudizio ha Controparte_1 preliminarmente formulato la chiamata in giudizio, ex artt. 106 e 269 c.p.c., della
[...] , per esserne manlevata, in caso di condanna, in virtù del contratto di CP_4
assicurazione della responsabilità civile sottoscritto dalle parti. Ha contestato l'istanza risarcitoria dell'attrice nell'an e nel quantum assumendone, a contrario, la riconducibilità al fatto della dannegiata. nel costituirsi in giudizio, ha preliminarmente eccepito Controparte_4
l'inoperatività della polizza a favore della perché sottoscritta a tutela gli associati Pt_1 verso la responsabilità civile verso terzi tra i quali non rientrerebbe l'attrice essendo un'associata che, secondo la sua allegazione, ha subito un infortunio in autonomia.
Ha infatti dedotto che l' quale socio collettivo nell'affiliare con il rilascio della CP_1 tessera il socio individuale n.q. di atleta permetteva a quest'ultima di CP_3 Parte_1
godere della diversa tutela assicurativa per la responsabilità civile verso terzi. Nel merito ha contestato la domanda nell'an e nel quantum.
La causa all'esito dell'istruttoria, svoltasi con l'assunzione di prove testimoniali, è stata previa precisazione delle conclusioni, trattenuta in decisione ex art. 281 sexies c.p.c.-
Preliminarmente va dichiarata la contumacia dell' la quale sebbene chiamata in giudizio CP_3
non si è costituita.
Orbene, le domande dell'attrice sono infondate e pertanto vanno rigettate per quanto di seguito osservato.
Nella fattispecie è stato provato che la fruizione della pista di ghiaccio da parte dell'attrice
è avvenuta previo acquisto di un biglietto, ragion per cui i convenuti possono essere chiamati a rispondere dei danni a titolo di responsabilità contrattuale.
Invero, la responsabilità contrattuale del gestore di una pista di ghiaccio sorge quando c'è un rapporto negoziale tra il gestore e l'utente, per effetto dell'acquisto del biglietto, che comporta per il gestore l'obbligo di risarcire i danni causati per la mancata o inidonea manutenzione della pista. Tuttavia, l'articolo 1218 del Codice Civile non esonera il creditore dalla prova del nesso di causalità tra la condotta del debitore e il danno subito. Infatti, il creditore deve comunque dimostrare l'elemento del danno e il suo legame causale con l'inadempimento del debitore, seguendo il principio generale della prova posto dall'art. 2967 c.c.- Dall'istruttoria svolta tuttavia non è emersa la prova che la pista non fosse in condizioni sicure e regolari per l'uso e che pertanto il gestore della stessa non abbia adempiuto all'obbligazione di una idonea manutenzione. Invero, i due testi di parte attrice, escussi all'udienza del 30.03.2023, hanno reso delle deposizioni contraddittorie in quanto contenenti elementi discordanti, nonchè vaghe, non specifiche che ne compromettono l'utilizzabilità probatoria risolvendosi in deposizioni ininfluenti e irrilevanti. Invero la teste ha dichiarato: “per quel che Tes_1 ricordo il ghiaccio della pista non era compatto, presentava rigature e strisce, rammento che quella era stata una bellissima giornata di sole.” Ora, la normale presenza sulla pista di pattinaggio sul ghiaccio di rigature e strisce, per effetto dell'uso delle lame dei pattini che tagliano e incidono il ghiaccio durante l'attività, è cosa diversa dalla mancanza di compattezza del ghiaccio. La teste ha dichiarato: “ricordo che il ghiaccio della pista non era Tes_2 omogeneo, non era compatto, non so specificare meglio lo stato del ghiaccio perché non ricordo, dato il tempo trascorso.” Trattasi di deposizione del tutto ininfluente per la sua assoluta vaghezza e mancanza di specificità, di riferimento a circostanze concrete.
La danneggiata non ha pertanto assolto all'onere di dimostrare che la caduta è stata causata da una condizione della pista che non rientrasse nel rischio normalmente prevedibile del pattinaggio su ghiaccio.
Le domande dell'attrice vanno pertanto rigettate.
Le spese di lite, considerate le altre circostanze emerse attinenti ad altre obbligazioni dei convenuti quali la provata carenza di soccorso per la mancanza di personale in occasione dell'infortunio dell'attrice, sono compensate.
P.Q.M.
Il Tribunale di Agrigento, definitivamente pronunciando, respinta ogni contraria domanda, eccezione e difesa, così provvede:
-rigetta le domande dell'attrice;
- compensa tra tutte le parti le spese del giudizio.
Agrigento, 25 settembre 2025
Il Giudice
Dott.ssa Domenica Spanò