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Sentenza 30 luglio 2025
Sentenza 30 luglio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Ragusa, sentenza 30/07/2025, n. 1134 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Ragusa |
| Numero : | 1134 |
| Data del deposito : | 30 luglio 2025 |
Testo completo
R E P U B B L I C A I T A L I A N A IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI RAGUSA Giudice del Lavoro
SENTENZA
La dott.ssa Claudia M. A. Catalano, in funzione di Giudice monocratico del lavoro, esaminati gli atti inerenti alla causa di lavoro n. 558/2020 R.G., promossa da (rappr. e dif. dall'avv. F. Motta) contro Parte_1
(rappr. e dif. dall'avv. S. Vernuccio), avente ad Controparte_1 oggetto: retribuzione;
osserva
espone: di avere lavorato alle dipendenze della Parte_1 con insegna “Panificio Ecce Homo”, Controparte_1 presso la sede legale in Ragusa, Corso Italia n. 277, senza soluzione di continuità dal 02/01/2017 al 31/08/2019; di avere svolto mansioni di commessa addetta alla vendita e di essersi altresì occupata di esigere il pagamento della merce dai clienti operando i relativi conteggi ed incassi, con conseguente emissione di scontrino fiscale tramite registratore di cassa;
che all'interno dei locali della ditta, prestava servizio anche , coadiutrice del Parte_2
nelle operazioni di preparazione e messa in forno dei prodotti e, ove CP_1 necessario (nelle ore di maggiore affluenza di clientela), adibita anch'essa alle operazioni di vendita;
di avere lavorato dal lunedì al sabato a turni alterni dalle ore 06.15 alle ore 14.15 oppure dalle ore 16.30 alle ore 20.30 per complessive ore 36 settimanali;
di avere percepito la retribuzione settimanale di € 150,00; di non avere percepito alcuna mensilità aggiuntiva (tredicesima e quattordicesima mensilità); di avere fruito di sole due settimane di ferie nel mese di luglio, per gli anni 2017, 2018 e 2019; di avere, nel restante periodo di ciascun anno, regolarmente prestato servizio con obbligo di presenza nei giorni ed agli orari stabiliti dal datore di lavoro;
che il rapporto di lavoro si è risolto in coincidenza con lo spirare del termine finale apposto al contratto;
di non avere ricevuto alcuna somma a titolo di TFR;
che, secondo quanto previsto dal CCNL di settore, tenuto conto del livello ad essa spettante (livello B2 in luogo del livello B3 erroneamente attribuito), la retribuzione versata da parte resistente deve ritenersi del tutto inadeguata;
di avere diritto al pagamento di complessivi € 29.855,47, in essi compresi € 19.082,00 a titolo di differenze retributive ordinarie, € 3.203,38 a titolo di tredicesima, € 2.599,03 a titolo di quattordicesima, € 1.476,96 a titolo di indennità sostitutiva ferie maturate e non godute ed € 3.494,10 a titolo di TFR. Svolte le superiori premesse, chiede che il giudice adito voglia: “• condannare, per le causali di cui in premessa, Controparte_1
(cod. fisc.: ) con insegna “Panificio Ecce Homo”, con sede
[...] P.IVA_1 legale in Ragusa, Corso Italia n. 277, al pagamento in favore della ricorrente della complessiva somma di € 29.855,47, o di quella maggiore o minore che riterrà dovuta, oltre rivalutazione monetaria e interessi legali sulla sorte capitale progressivamente rivalutata dalla maturazione di ciascun diritto al soddisfo;
• condannare la parte convenuta al pagamento delle spese, competenze ed onorari di causa …”. La società resistente chiede il rigetto del ricorso, rappresentando: che la ricorrente e socio di maggioranza ed amministratore unico Controparte_1 dell'azienda resistente (piccolo panificio a conduzione sostanzialmente familiare), sono stati uniti da una relazione sentimentale che ha coinvolto, oltre ai due, anche i rispettivi figli;
che tale relazione ha avuto inizio nei primissimi mesi del 2016; che all'epoca la viveva a Catania ed il , terminato Pt_1 CP_1 il turno di lavoro antimeridiano, era solito recarsi presso la città Etnea, dove incontrava la ricorrente;
che sporadicamente, a decorrere da marzo del 2016, la si recava in Ragusa, fermandosi presso l'abitazione del;
che al Pt_1 CP_1 termine dell'anno scolastico 2016, nel mese di giugno, la ed il Pt_1 CP_1 hanno deciso di iniziare una convivenza, sicchè la ricorrente ed il di lei figlio si trasferirono a Ragusa presso l'abitazione del , dove viveva anche il CP_1 figlio di questi, ; che il figlio della ricorrente ha dunque iniziato a Per_1 frequentare il secondo anno scolastico di scuola superiore a Ragusa;
che nel gennaio 2017, allorquando la convivenza procedeva da oltre sei mesi, il CP_1
e la hanno deciso che quest'ultima iniziasse a collaborare, saltuariamente e Pt_1 senza vincoli di alcun genere, all'attività del panificio;
che “la coppia, assieme ai rispettivi figli, fra gli altri: - si recava in gita in camper per una settimana, a luglio 2017, a Cefalù; - in agriturismo a Ferla per una fine settimana nel mese di febbraio 2017; - in vacanza a Marina di Patti con il camper ad aprile 2018; - due volte a Messina ed una Milano nei primi sei mesi del 2018, in occasione di concerti”; che l'attività di collaborazione resa dalla si inquadrava quindi Pt_1
“in un più ampio ed articolato rapporto di stabile convivenza fra le parti, ove la stessa attività di collaborazione è una parte di un più ampio rapporto di condivisione di spazi, progetti e tempo libero, nell'ambito di una relazione sentimentale ed affettiva che coinvolgeva, sotto lo stesso tetto, anche i rispettivi figli all'epoca minori”; che in tale contesto le prestazioni rese da ciascuno dei conviventi in favore dell'altro hanno avuto carattere di reciprocità e di tipo solidaristico;
che “non è monetizzabile -né si vuole monetizzare- la circostanza che la sig.ra ed il di lei figlio abbiano -gratuitamente- vissuto presso Pt_1
l'abitazione del sig. , che non abbiano corrisposto alcunché per il vitto CP_1 o l'alloggio, per le spese delle utenze e così via e ciò per la semplice ragione che dette attribuzioni sono state rese dal sig. in favore della coppia, CP_1 della convivenza, della relazione, con innegabile spirito di liberalità … ma in pari misura -e per le medesime ragioni- non è monetizzabile la collaborazione resa dalla sig.ra nei confronti del convivente e della sua impresa da cui, in Pt_3 ultima analisi, la coppia traeva la fonte di ogni sostentamento per sé ed i rispettivi figli”; che “l'ambito in cui le reciproche prestazioni/attribuzioni sono state rese esclude, in radice, ogni forma di subordinazione e di onerosità delle stesse”; che la stessa ricorrente ha dichiarato di avere ricevuto dal un CP_1 importo settimanale netto di € 150,00; che detta remunerazione “-in uno alla stabile convivenza, alla comunanza di interessi e del progetto di vita ed a tutte le reciproche attribuzioni patrimoniali dirette ed indirette conseguenza della convivenza- rende la prestata collaborazione (anche ove mai risultasse del tutto fondata anche la tesi dell'orario di lavoro settimanale) equa, proporzionata ed adeguata, tenuto conto dei compensi percepiti e delle ulteriori attribuzioni dirette ed indirette percepite e/o godute reciprocamente”; che gli importi così erogati avevano lo scopo di consentire alla ricorrente “di compartecipare alle esigenze della coppia, dell'unica abitazione comune, dei rispettivi figli, come avviene nell'ambito dei rapporti di collaborazione fra soggetti legati da vincoli di parentela o di coniugio, risultando la coppia convivente, in tale ambito, del tutto equiparata alla famiglia tradizionale”; che, protraendosi la relazione sentimentale solo fino al mese di gennaio 2019, il successivo mese di febbraio la è stata assunta con contratto a tempo parziale e determinato;
che è Pt_1 evidente “che le prestazioni di collaborazione rese dalla sig.ra rientrano, Pt_1 per tutto il periodo in cui la stessa è legata da rapporto sentimentale con il sig.
, nell'ambito di un rapporto affettivo stabile e di condivisione di valori, CP_1 progetti ed aspettative e hanno natura di liberalità” e che “allorquando è cessata la relazione sentimentale, le parti hanno contrattualizzato il -successivo- rapporto di lavoro subordinato”; che non è comunque vero che la ricorrente abbia prestato attività lavorativa stabile, con obbligo di presenza giornaliera, in favore della ditta resistente, atteso che ella - nell'ambito del descritto rapporto di convivenza - volontariamente collaborava alle attività del Panificio senza vincoli di orario e/o di presenza;
che, d'altra parte, nell'ambito della necessaria organizzazione del lavoro, la ricorrente in genere prestava attività di collaborazione nel corso del turno antimeridiano, dall'apertura del panificio al pubblico (quindi dalle 6:30) sino a mezzogiorno, mai per più di tre giorni a settimana, svolgendo mansioni di banconista, curando la vendita dei prodotti da forno;
che la ricorrente ed il , insieme ai rispettivi figli, spesso CP_1 viaggiavano in camper per la Sicilia in occasione di ponti festivi e durante i mesi estivi;
che la rivendita rimaneva chiusa in estate per una settimana;
che, con riferimento alle prestazioni rese a decorrere da metà del mese di febbraio 2019, la ricorrente ha lavorato esattamente per gli orari indicati e liquidati in busta paga e percepito gli importi ivi esposti, percependo i ratei di mensilità accessorie ed il TFR;
che l'operato inquadramento contrattuale è corretto. ************
L'odierna ricorrente, in sede di interrogatorio formale, ha anzitutto dichiarato di avere convissuto con il fino al mese di dicembre 2016 e di CP_1 avere preso successivamente in locazione un monolocale, confermando poi i capitoli di prova distinti dalle lettere a), b), c), e) e g) dell'articolato dedotto in memoria difensiva, secondo i quali: a) la ricorrente ha dato inizio ad una relazione sentimentale con il nei primi mesi del 2016; b) alla fine del CP_1 mese di giugno 2016, terminato l'anno scolastico, la con il figlio Pt_1
, si è trasferita da Catania - dove vivevano entrambi - a Controparte_2
Ragusa, presso l'abitazione del , sita in via Ugo La Malfa n. 48; c) il CP_1 figlio della ricorrente ha lasciato la scuola a Catania per iscriversi al CP_2 secondo anno di superiore a Ragusa;
e) la predetta relazione sentimentale è proseguita fino al mese di gennaio 2019; g) la coppia, nel mese di luglio 2017, si è recata in gita in camper a Cefalù per una settimana e, nel mese di febbraio 2017, per un fine settimana a Ferla. La ha altresì dichiarato: di essere andata in vacanza con il Pt_1 CP_1
“per qualche giorno a Marina di Patti nel 2016” e di essere andata, sempre con il compagno, a due concerti a Milano e ad un altro concerto a Messina;
che “il panificio è rimasto chiuso per una settimana soltanto nel mese di luglio 2017”; di avere osservato l'orario di lavoro indicato in ricorso, rendendo le proprie prestazioni lavorative tre mattine e tre pomeriggi per ciascuna settimana. Il , in sede di interpello, ha negato la veridicità della prospettazione CP_1 attrice, ribadendo: che la ricorrente si recava al lavoro “soltanto saltuariamente in considerazione del rapporto di convivenza more uxorio”; che il denaro versato alla serviva “per le esigenze della … famiglia di fatto”; che l'orario Pt_1 lavorativo descritto in ricorso è stato osservato dalla ricorrente soltanto dopo la regolarizzazione del rapporto di lavoro (risalente al 15 febbraio 2019).
premesso di avere lavorato presso il panificio di parte Parte_4 resistente dal 2015 al 2021, ha confermato i capitoli di prova distinti dai numeri da 1 a 6 del ricorso, che rispettivamente tendono a dimostrare che: 1) “la ricorrente ha lavorato presso i locali della CP_1 Controparte_1 esercente attività di vendita del pane ed altri prodotti alimentari con insegna Panificio Ecce Homo, senza soluzione di continuità dal 02/01/2017 al 31/08/2019”; 2) “la ricorrente riceveva disposizioni e veniva retribuita dal Sig.
titolare della ditta resistente”(sul punto, la teste ha chiarito Controparte_1 di non aver avuto mai modo “di vedere i pagamenti fatti alla ”; 3) “la Pt_1 ricorrente svolgeva mansioni di addetta alla vendita del pane, dei prodotti da forno e salumi nonché mansioni di cassiera emettendo gli scontrini fiscali con registratore di cassa collocato tra due banconi presenti nei locali dell'esercizio”; 4) “il Sig. titolare della ditta resistente, Controparte_1 coordinava l'attività svolta dalla ricorrente e da altra lavoratrice addetta alla preparazione dei prodotti da forno” 5) “la ricorrente era tenuta alla osservanza di orario di lavoro da lunedì al sabato a turni alterni dalle ore 06.15 alle ore 14.15 oppure dalle ore 16.30 alle ore 20.30” (su tali circostanze, la ha Pt_4 chiarito: “facevamo gli stessi orari. Avevamo i turni alterni, se io facevo la mattina lei faceva il pomeriggio e viceversa;
non è capitato che abbiamo lavorato nello stesso turno. So che la faceva i turni opposti ai miei perché Pt_1 capitava che le lasciassi le comande che ricevevo nel mio turno e che poi dimenticavo a scrivere e pertanto le davo al turno successivo o telefonando o passando dal panificio, in questo caso trovavo la intenta a lavorare”); 6) Pt_1
“la ricorrente ha goduto le ferie in ragione di due settimane per gli anni 2017, 2018 e 2019 mentre nel restante periodo di ciascun anno ha regolarmente prestato servizio con obbligo di presenza nei giorni da lunedì al sabato” (al riguardo la teste ha dichiarato di avere anch'ella fruito di due settimane di ferie l'anno ed ha soggiunto che “il panificio è rimasto chiuso solo nel luglio 2017 per una settimana”). NT MA e (rispettivamente figlio e amico del Parte_5 resistente) hanno confermato la narrazione riferita alla relazione sentimentale ed alla convivenza riguardante le odierne parti in causa, negli stessi termini peraltro già chiaramente ammessi dalla ricorrente stessa.
– premesso di abitare alle spalle del panificio e di essersi Controparte_3 ivi recata pressochè tutti i giorni – ha confermato il contenuto del ricorso (escluso, naturalmente, il profilo inerente al pagamento della retribuzione).
************
Per com'è noto, la sussistenza dell'elemento della subordinazione nell'ambito di un contratto di lavoro va individuata sulla base di una serie di indici sintomatici, quali la collaborazione, la continuità della prestazione lavorativa e l'inserimento del lavoratore nell'organizzazione aziendale, da valutarsi in maniera critica e complessiva. Trattasi di principio pacificamente applicabile anche in caso di attività svolta da una lavoratrice legata da vincolo di coniugio (o di convivenza more uxorio) al titolare della società datrice di lavoro, laddove venga ravvisata l'irrilevanza del vincolo di familiarità rispetto alle concrete modalità della prestazione nel contesto aziendale (cfr. Cass. sent. n. 14434/2015). Pertanto, nel contesto delle unioni di fatto, l'attività lavorativa svolta in favore del convivente talvolta si ricollega ai vincoli di solidarietà ed affettività, alternativi a quelli tipici di un rapporto a prestazioni corrispettive, talaltra trova giustificazione nell'esistenza di un vero e proprio rapporto di lavoro subordinato, ove di tale ultima fattispecie contrattuale ricorrano gli elementi distintivi (Cass. sent. 1266/2016). Il contenuto delle acquisite testimonianze autorizza ad affermare che l'odierna ricorrente abbia svolto l'attività lavorativa di commessa detta alle vendite, osservando l'orario di lavoro indicato in ricorso, ricevendo le disposizioni datoriali dal direttamente (cfr. testimonianze rese dalla CP_1 e dalla ) e percependo un compenso settimanale dell'importo Pt_4 CP_3 di € 150,00. La rigorosa osservanza di un orario prestabilito (cfr. deposizione della
, lo svolgimento continuativo delle prestazioni lavorative (eccezion Pt_4 fatta per i periodi di ferie riconosciuti), e la corresponsione di un compenso di importo fisso costituiscono, unitariamente considerati, indici inequivoci della natura subordinata del rapporto lavorativo in esame. A fronte di tale quadro probatorio, il non ha fornito elementi di CP_1 giudizio idonei a far presumere che la abbia svolto detta attività lavorativa Pt_1 soltanto in forza del dedotto legale sentimentale e di convivenza, e dunque gratuitamente. Non può invero ragionevolmente negarsi come il contributo lavorativo offerto dalla all'azienda dell'ex convivente abbia costituito una fonte di Pt_1 arricchimento esclusivo del (rectius, della società della quale CP_1 quest'ultimo è legale rappresentante), piuttosto che della famiglia “allargata” creata dai due (cfr. Cass. sent. n. 19304/2015 secondo la quale la prestazione di una attività lavorativa tra due parti legate da una relazione sentimentale, che sia oggettivamente configurabile come di lavoro subordinato, si presume effettuata a titolo oneroso, ma può essere ricondotta ad un diverso rapporto, istituito "affectionis vel benevolentiae causa", ove risulti dimostrata la sussistenza della finalità di solidarietà in luogo di quella lucrativa, per una comunanza di vita e di interessi tra i conviventi tale da realizzare una partecipazione, effettiva ed equa, del convivente alla vita e alle risorse della famiglia di fatto. Vds anche Cass. sent. 1822/2009, secondo la quale ogni attività oggettivamente configurabile come prestazione di lavoro subordinato si presume effettuata a titolo oneroso, ma può essere ricondotta ad un rapporto diverso, istituito "affectionis vel benevolentiae causa", caratterizzato dalla gratuità della prestazione, ove risulti dimostrata la sussistenza della finalità di solidarietà in luogo di quella lucrativa). Sarebbe stato dunque onere del dimostrare l'avvenuta, effettiva, CP_1 condivisione del tenore di vita in relazione ai redditi dell'attività commerciale, a tal fine non reputandosi sufficiente la circostanza che la ricorrente abbia beneficiato (oltre tutto per taluni mesi soltanto) dell'uso gratuito dell'appartamento in cui viveva con il , anche in considerazione del CP_1 fatto che la stessa (come dichiarato da quest'ultimo) destinava l'esigua retribuzione percepita alle necessità familiari (ivi comprese le esigenze di vita del medesimo e del di lui figlio). CP_1
Tanto premesso, i presupposti fattuali dei crediti rivendicati risultano adeguatamente dimostrati, avendo i testimoni escussi in primo luogo confermato il tipo di mansioni svolte dalla (commessa addetta alla vendita) e l'orario Pt_1 di lavoro osservato. Quanto al profilo retributivo, parte resistente ha omesso di provare l'avvenuta corresponsione di somme ulteriori rispetto a quelle che la ricorrente afferma di avere percepito. Le mansioni di cui sopra, come rilevato dalla ricorrente, rientrano nel livello B2 del CCNL di settore (cfr. art. 22 di tale CCNL secondo il quale il
“commesso”, lavoratore cui viene riconosciuto il livello B2, è “il prestatore d'opera che segnala al datore di lavoro o al gestore ogni necessità di rifornimento, provvede alla vendita con relativi conteggi ed eventuali incassi di tutti i prodotti esistenti nell'esercizio nonché all'invio di merci e relativi conti al domicilio dei clienti: coordina il magazzinaggio delle merci in arrivo e la sistemazione delle stesse in scaffali o vetrine. Esegue ogni altra operazione necessaria al funzionamento dell'azienda che non comporti mansioni inerenti alla qualifica superiore”). Non è superfluo osservare come parte resistente, relativamente a tale aspetto della controversia, l suddetto profilo della pretesa, non abbia formulato convincenti controdeduzioni. Né, del resto, risultano articolate in memoria difensiva specifiche contestazioni in ordine alla quantificazione dei crediti rivendicati operata in ricorso (Cass. sent. n. 4051/2011, a mente della quale nel rito del lavoro, il convenuto ha l'onere della specifica contestazione dei conteggi elaborati dall'attore, ai sensi degli artt. 167, primo comma, e 416, terzo comma cod. proc. civ., e tale onere opera anche quando il convenuto contesti in radice la sussistenza del credito, poiché la negazione del titolo degli emolumenti pretesi non implica necessariamente l'affermazione dell'erroneità della quantificazione, mentre la contestazione dell'esattezza del calcolo ha una sua funzione autonoma, sia pure subordinata, in relazione alle caratteristiche generali del rito del lavoro, fondato su un sistema di preclusioni diretto a consentire all'attore di conseguire rapidamente la pronuncia riguardo al bene della vita reclamato). La società resistente va – in conclusione - condannata al pagamento, in favore di del complessivo importo di € 29.855,47, oltre Parte_1 interessi legali e rivalutazione monetaria dalla maturazione dei singoli crediti al dì del pagamento effettivo. Le spese processuali, da distrarsi in favore del procuratore della Pt_1 seguono la soccombenza.
P. Q. M.
Il Giudice, definitivamente pronunciando, disattesa ogni altra domanda, difesa o eccezione, così decide: condanna parte resistente al pagamento, in favore di Parte_1 del complessivo importo di € 29.855,47, oltre interessi legali e rivalutazione monetaria dalla maturazione dei singoli crediti al dì del saldo;
condanna altresì parte resistente a rifondere al procuratore di Parte_1 le spese processuali, liquidate in € 4.500,00, oltre IVA, CPA e rimborso
[...] forfetario spese generali. Ragusa, 30 luglio 2025.
IL GIUDICE DEL LAVORO (Dott. ssa Claudia M. A. Catalano)
TRIBUNALE DI RAGUSA Giudice del Lavoro
SENTENZA
La dott.ssa Claudia M. A. Catalano, in funzione di Giudice monocratico del lavoro, esaminati gli atti inerenti alla causa di lavoro n. 558/2020 R.G., promossa da (rappr. e dif. dall'avv. F. Motta) contro Parte_1
(rappr. e dif. dall'avv. S. Vernuccio), avente ad Controparte_1 oggetto: retribuzione;
osserva
espone: di avere lavorato alle dipendenze della Parte_1 con insegna “Panificio Ecce Homo”, Controparte_1 presso la sede legale in Ragusa, Corso Italia n. 277, senza soluzione di continuità dal 02/01/2017 al 31/08/2019; di avere svolto mansioni di commessa addetta alla vendita e di essersi altresì occupata di esigere il pagamento della merce dai clienti operando i relativi conteggi ed incassi, con conseguente emissione di scontrino fiscale tramite registratore di cassa;
che all'interno dei locali della ditta, prestava servizio anche , coadiutrice del Parte_2
nelle operazioni di preparazione e messa in forno dei prodotti e, ove CP_1 necessario (nelle ore di maggiore affluenza di clientela), adibita anch'essa alle operazioni di vendita;
di avere lavorato dal lunedì al sabato a turni alterni dalle ore 06.15 alle ore 14.15 oppure dalle ore 16.30 alle ore 20.30 per complessive ore 36 settimanali;
di avere percepito la retribuzione settimanale di € 150,00; di non avere percepito alcuna mensilità aggiuntiva (tredicesima e quattordicesima mensilità); di avere fruito di sole due settimane di ferie nel mese di luglio, per gli anni 2017, 2018 e 2019; di avere, nel restante periodo di ciascun anno, regolarmente prestato servizio con obbligo di presenza nei giorni ed agli orari stabiliti dal datore di lavoro;
che il rapporto di lavoro si è risolto in coincidenza con lo spirare del termine finale apposto al contratto;
di non avere ricevuto alcuna somma a titolo di TFR;
che, secondo quanto previsto dal CCNL di settore, tenuto conto del livello ad essa spettante (livello B2 in luogo del livello B3 erroneamente attribuito), la retribuzione versata da parte resistente deve ritenersi del tutto inadeguata;
di avere diritto al pagamento di complessivi € 29.855,47, in essi compresi € 19.082,00 a titolo di differenze retributive ordinarie, € 3.203,38 a titolo di tredicesima, € 2.599,03 a titolo di quattordicesima, € 1.476,96 a titolo di indennità sostitutiva ferie maturate e non godute ed € 3.494,10 a titolo di TFR. Svolte le superiori premesse, chiede che il giudice adito voglia: “• condannare, per le causali di cui in premessa, Controparte_1
(cod. fisc.: ) con insegna “Panificio Ecce Homo”, con sede
[...] P.IVA_1 legale in Ragusa, Corso Italia n. 277, al pagamento in favore della ricorrente della complessiva somma di € 29.855,47, o di quella maggiore o minore che riterrà dovuta, oltre rivalutazione monetaria e interessi legali sulla sorte capitale progressivamente rivalutata dalla maturazione di ciascun diritto al soddisfo;
• condannare la parte convenuta al pagamento delle spese, competenze ed onorari di causa …”. La società resistente chiede il rigetto del ricorso, rappresentando: che la ricorrente e socio di maggioranza ed amministratore unico Controparte_1 dell'azienda resistente (piccolo panificio a conduzione sostanzialmente familiare), sono stati uniti da una relazione sentimentale che ha coinvolto, oltre ai due, anche i rispettivi figli;
che tale relazione ha avuto inizio nei primissimi mesi del 2016; che all'epoca la viveva a Catania ed il , terminato Pt_1 CP_1 il turno di lavoro antimeridiano, era solito recarsi presso la città Etnea, dove incontrava la ricorrente;
che sporadicamente, a decorrere da marzo del 2016, la si recava in Ragusa, fermandosi presso l'abitazione del;
che al Pt_1 CP_1 termine dell'anno scolastico 2016, nel mese di giugno, la ed il Pt_1 CP_1 hanno deciso di iniziare una convivenza, sicchè la ricorrente ed il di lei figlio si trasferirono a Ragusa presso l'abitazione del , dove viveva anche il CP_1 figlio di questi, ; che il figlio della ricorrente ha dunque iniziato a Per_1 frequentare il secondo anno scolastico di scuola superiore a Ragusa;
che nel gennaio 2017, allorquando la convivenza procedeva da oltre sei mesi, il CP_1
e la hanno deciso che quest'ultima iniziasse a collaborare, saltuariamente e Pt_1 senza vincoli di alcun genere, all'attività del panificio;
che “la coppia, assieme ai rispettivi figli, fra gli altri: - si recava in gita in camper per una settimana, a luglio 2017, a Cefalù; - in agriturismo a Ferla per una fine settimana nel mese di febbraio 2017; - in vacanza a Marina di Patti con il camper ad aprile 2018; - due volte a Messina ed una Milano nei primi sei mesi del 2018, in occasione di concerti”; che l'attività di collaborazione resa dalla si inquadrava quindi Pt_1
“in un più ampio ed articolato rapporto di stabile convivenza fra le parti, ove la stessa attività di collaborazione è una parte di un più ampio rapporto di condivisione di spazi, progetti e tempo libero, nell'ambito di una relazione sentimentale ed affettiva che coinvolgeva, sotto lo stesso tetto, anche i rispettivi figli all'epoca minori”; che in tale contesto le prestazioni rese da ciascuno dei conviventi in favore dell'altro hanno avuto carattere di reciprocità e di tipo solidaristico;
che “non è monetizzabile -né si vuole monetizzare- la circostanza che la sig.ra ed il di lei figlio abbiano -gratuitamente- vissuto presso Pt_1
l'abitazione del sig. , che non abbiano corrisposto alcunché per il vitto CP_1 o l'alloggio, per le spese delle utenze e così via e ciò per la semplice ragione che dette attribuzioni sono state rese dal sig. in favore della coppia, CP_1 della convivenza, della relazione, con innegabile spirito di liberalità … ma in pari misura -e per le medesime ragioni- non è monetizzabile la collaborazione resa dalla sig.ra nei confronti del convivente e della sua impresa da cui, in Pt_3 ultima analisi, la coppia traeva la fonte di ogni sostentamento per sé ed i rispettivi figli”; che “l'ambito in cui le reciproche prestazioni/attribuzioni sono state rese esclude, in radice, ogni forma di subordinazione e di onerosità delle stesse”; che la stessa ricorrente ha dichiarato di avere ricevuto dal un CP_1 importo settimanale netto di € 150,00; che detta remunerazione “-in uno alla stabile convivenza, alla comunanza di interessi e del progetto di vita ed a tutte le reciproche attribuzioni patrimoniali dirette ed indirette conseguenza della convivenza- rende la prestata collaborazione (anche ove mai risultasse del tutto fondata anche la tesi dell'orario di lavoro settimanale) equa, proporzionata ed adeguata, tenuto conto dei compensi percepiti e delle ulteriori attribuzioni dirette ed indirette percepite e/o godute reciprocamente”; che gli importi così erogati avevano lo scopo di consentire alla ricorrente “di compartecipare alle esigenze della coppia, dell'unica abitazione comune, dei rispettivi figli, come avviene nell'ambito dei rapporti di collaborazione fra soggetti legati da vincoli di parentela o di coniugio, risultando la coppia convivente, in tale ambito, del tutto equiparata alla famiglia tradizionale”; che, protraendosi la relazione sentimentale solo fino al mese di gennaio 2019, il successivo mese di febbraio la è stata assunta con contratto a tempo parziale e determinato;
che è Pt_1 evidente “che le prestazioni di collaborazione rese dalla sig.ra rientrano, Pt_1 per tutto il periodo in cui la stessa è legata da rapporto sentimentale con il sig.
, nell'ambito di un rapporto affettivo stabile e di condivisione di valori, CP_1 progetti ed aspettative e hanno natura di liberalità” e che “allorquando è cessata la relazione sentimentale, le parti hanno contrattualizzato il -successivo- rapporto di lavoro subordinato”; che non è comunque vero che la ricorrente abbia prestato attività lavorativa stabile, con obbligo di presenza giornaliera, in favore della ditta resistente, atteso che ella - nell'ambito del descritto rapporto di convivenza - volontariamente collaborava alle attività del Panificio senza vincoli di orario e/o di presenza;
che, d'altra parte, nell'ambito della necessaria organizzazione del lavoro, la ricorrente in genere prestava attività di collaborazione nel corso del turno antimeridiano, dall'apertura del panificio al pubblico (quindi dalle 6:30) sino a mezzogiorno, mai per più di tre giorni a settimana, svolgendo mansioni di banconista, curando la vendita dei prodotti da forno;
che la ricorrente ed il , insieme ai rispettivi figli, spesso CP_1 viaggiavano in camper per la Sicilia in occasione di ponti festivi e durante i mesi estivi;
che la rivendita rimaneva chiusa in estate per una settimana;
che, con riferimento alle prestazioni rese a decorrere da metà del mese di febbraio 2019, la ricorrente ha lavorato esattamente per gli orari indicati e liquidati in busta paga e percepito gli importi ivi esposti, percependo i ratei di mensilità accessorie ed il TFR;
che l'operato inquadramento contrattuale è corretto. ************
L'odierna ricorrente, in sede di interrogatorio formale, ha anzitutto dichiarato di avere convissuto con il fino al mese di dicembre 2016 e di CP_1 avere preso successivamente in locazione un monolocale, confermando poi i capitoli di prova distinti dalle lettere a), b), c), e) e g) dell'articolato dedotto in memoria difensiva, secondo i quali: a) la ricorrente ha dato inizio ad una relazione sentimentale con il nei primi mesi del 2016; b) alla fine del CP_1 mese di giugno 2016, terminato l'anno scolastico, la con il figlio Pt_1
, si è trasferita da Catania - dove vivevano entrambi - a Controparte_2
Ragusa, presso l'abitazione del , sita in via Ugo La Malfa n. 48; c) il CP_1 figlio della ricorrente ha lasciato la scuola a Catania per iscriversi al CP_2 secondo anno di superiore a Ragusa;
e) la predetta relazione sentimentale è proseguita fino al mese di gennaio 2019; g) la coppia, nel mese di luglio 2017, si è recata in gita in camper a Cefalù per una settimana e, nel mese di febbraio 2017, per un fine settimana a Ferla. La ha altresì dichiarato: di essere andata in vacanza con il Pt_1 CP_1
“per qualche giorno a Marina di Patti nel 2016” e di essere andata, sempre con il compagno, a due concerti a Milano e ad un altro concerto a Messina;
che “il panificio è rimasto chiuso per una settimana soltanto nel mese di luglio 2017”; di avere osservato l'orario di lavoro indicato in ricorso, rendendo le proprie prestazioni lavorative tre mattine e tre pomeriggi per ciascuna settimana. Il , in sede di interpello, ha negato la veridicità della prospettazione CP_1 attrice, ribadendo: che la ricorrente si recava al lavoro “soltanto saltuariamente in considerazione del rapporto di convivenza more uxorio”; che il denaro versato alla serviva “per le esigenze della … famiglia di fatto”; che l'orario Pt_1 lavorativo descritto in ricorso è stato osservato dalla ricorrente soltanto dopo la regolarizzazione del rapporto di lavoro (risalente al 15 febbraio 2019).
premesso di avere lavorato presso il panificio di parte Parte_4 resistente dal 2015 al 2021, ha confermato i capitoli di prova distinti dai numeri da 1 a 6 del ricorso, che rispettivamente tendono a dimostrare che: 1) “la ricorrente ha lavorato presso i locali della CP_1 Controparte_1 esercente attività di vendita del pane ed altri prodotti alimentari con insegna Panificio Ecce Homo, senza soluzione di continuità dal 02/01/2017 al 31/08/2019”; 2) “la ricorrente riceveva disposizioni e veniva retribuita dal Sig.
titolare della ditta resistente”(sul punto, la teste ha chiarito Controparte_1 di non aver avuto mai modo “di vedere i pagamenti fatti alla ”; 3) “la Pt_1 ricorrente svolgeva mansioni di addetta alla vendita del pane, dei prodotti da forno e salumi nonché mansioni di cassiera emettendo gli scontrini fiscali con registratore di cassa collocato tra due banconi presenti nei locali dell'esercizio”; 4) “il Sig. titolare della ditta resistente, Controparte_1 coordinava l'attività svolta dalla ricorrente e da altra lavoratrice addetta alla preparazione dei prodotti da forno” 5) “la ricorrente era tenuta alla osservanza di orario di lavoro da lunedì al sabato a turni alterni dalle ore 06.15 alle ore 14.15 oppure dalle ore 16.30 alle ore 20.30” (su tali circostanze, la ha Pt_4 chiarito: “facevamo gli stessi orari. Avevamo i turni alterni, se io facevo la mattina lei faceva il pomeriggio e viceversa;
non è capitato che abbiamo lavorato nello stesso turno. So che la faceva i turni opposti ai miei perché Pt_1 capitava che le lasciassi le comande che ricevevo nel mio turno e che poi dimenticavo a scrivere e pertanto le davo al turno successivo o telefonando o passando dal panificio, in questo caso trovavo la intenta a lavorare”); 6) Pt_1
“la ricorrente ha goduto le ferie in ragione di due settimane per gli anni 2017, 2018 e 2019 mentre nel restante periodo di ciascun anno ha regolarmente prestato servizio con obbligo di presenza nei giorni da lunedì al sabato” (al riguardo la teste ha dichiarato di avere anch'ella fruito di due settimane di ferie l'anno ed ha soggiunto che “il panificio è rimasto chiuso solo nel luglio 2017 per una settimana”). NT MA e (rispettivamente figlio e amico del Parte_5 resistente) hanno confermato la narrazione riferita alla relazione sentimentale ed alla convivenza riguardante le odierne parti in causa, negli stessi termini peraltro già chiaramente ammessi dalla ricorrente stessa.
– premesso di abitare alle spalle del panificio e di essersi Controparte_3 ivi recata pressochè tutti i giorni – ha confermato il contenuto del ricorso (escluso, naturalmente, il profilo inerente al pagamento della retribuzione).
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Per com'è noto, la sussistenza dell'elemento della subordinazione nell'ambito di un contratto di lavoro va individuata sulla base di una serie di indici sintomatici, quali la collaborazione, la continuità della prestazione lavorativa e l'inserimento del lavoratore nell'organizzazione aziendale, da valutarsi in maniera critica e complessiva. Trattasi di principio pacificamente applicabile anche in caso di attività svolta da una lavoratrice legata da vincolo di coniugio (o di convivenza more uxorio) al titolare della società datrice di lavoro, laddove venga ravvisata l'irrilevanza del vincolo di familiarità rispetto alle concrete modalità della prestazione nel contesto aziendale (cfr. Cass. sent. n. 14434/2015). Pertanto, nel contesto delle unioni di fatto, l'attività lavorativa svolta in favore del convivente talvolta si ricollega ai vincoli di solidarietà ed affettività, alternativi a quelli tipici di un rapporto a prestazioni corrispettive, talaltra trova giustificazione nell'esistenza di un vero e proprio rapporto di lavoro subordinato, ove di tale ultima fattispecie contrattuale ricorrano gli elementi distintivi (Cass. sent. 1266/2016). Il contenuto delle acquisite testimonianze autorizza ad affermare che l'odierna ricorrente abbia svolto l'attività lavorativa di commessa detta alle vendite, osservando l'orario di lavoro indicato in ricorso, ricevendo le disposizioni datoriali dal direttamente (cfr. testimonianze rese dalla CP_1 e dalla ) e percependo un compenso settimanale dell'importo Pt_4 CP_3 di € 150,00. La rigorosa osservanza di un orario prestabilito (cfr. deposizione della
, lo svolgimento continuativo delle prestazioni lavorative (eccezion Pt_4 fatta per i periodi di ferie riconosciuti), e la corresponsione di un compenso di importo fisso costituiscono, unitariamente considerati, indici inequivoci della natura subordinata del rapporto lavorativo in esame. A fronte di tale quadro probatorio, il non ha fornito elementi di CP_1 giudizio idonei a far presumere che la abbia svolto detta attività lavorativa Pt_1 soltanto in forza del dedotto legale sentimentale e di convivenza, e dunque gratuitamente. Non può invero ragionevolmente negarsi come il contributo lavorativo offerto dalla all'azienda dell'ex convivente abbia costituito una fonte di Pt_1 arricchimento esclusivo del (rectius, della società della quale CP_1 quest'ultimo è legale rappresentante), piuttosto che della famiglia “allargata” creata dai due (cfr. Cass. sent. n. 19304/2015 secondo la quale la prestazione di una attività lavorativa tra due parti legate da una relazione sentimentale, che sia oggettivamente configurabile come di lavoro subordinato, si presume effettuata a titolo oneroso, ma può essere ricondotta ad un diverso rapporto, istituito "affectionis vel benevolentiae causa", ove risulti dimostrata la sussistenza della finalità di solidarietà in luogo di quella lucrativa, per una comunanza di vita e di interessi tra i conviventi tale da realizzare una partecipazione, effettiva ed equa, del convivente alla vita e alle risorse della famiglia di fatto. Vds anche Cass. sent. 1822/2009, secondo la quale ogni attività oggettivamente configurabile come prestazione di lavoro subordinato si presume effettuata a titolo oneroso, ma può essere ricondotta ad un rapporto diverso, istituito "affectionis vel benevolentiae causa", caratterizzato dalla gratuità della prestazione, ove risulti dimostrata la sussistenza della finalità di solidarietà in luogo di quella lucrativa). Sarebbe stato dunque onere del dimostrare l'avvenuta, effettiva, CP_1 condivisione del tenore di vita in relazione ai redditi dell'attività commerciale, a tal fine non reputandosi sufficiente la circostanza che la ricorrente abbia beneficiato (oltre tutto per taluni mesi soltanto) dell'uso gratuito dell'appartamento in cui viveva con il , anche in considerazione del CP_1 fatto che la stessa (come dichiarato da quest'ultimo) destinava l'esigua retribuzione percepita alle necessità familiari (ivi comprese le esigenze di vita del medesimo e del di lui figlio). CP_1
Tanto premesso, i presupposti fattuali dei crediti rivendicati risultano adeguatamente dimostrati, avendo i testimoni escussi in primo luogo confermato il tipo di mansioni svolte dalla (commessa addetta alla vendita) e l'orario Pt_1 di lavoro osservato. Quanto al profilo retributivo, parte resistente ha omesso di provare l'avvenuta corresponsione di somme ulteriori rispetto a quelle che la ricorrente afferma di avere percepito. Le mansioni di cui sopra, come rilevato dalla ricorrente, rientrano nel livello B2 del CCNL di settore (cfr. art. 22 di tale CCNL secondo il quale il
“commesso”, lavoratore cui viene riconosciuto il livello B2, è “il prestatore d'opera che segnala al datore di lavoro o al gestore ogni necessità di rifornimento, provvede alla vendita con relativi conteggi ed eventuali incassi di tutti i prodotti esistenti nell'esercizio nonché all'invio di merci e relativi conti al domicilio dei clienti: coordina il magazzinaggio delle merci in arrivo e la sistemazione delle stesse in scaffali o vetrine. Esegue ogni altra operazione necessaria al funzionamento dell'azienda che non comporti mansioni inerenti alla qualifica superiore”). Non è superfluo osservare come parte resistente, relativamente a tale aspetto della controversia, l suddetto profilo della pretesa, non abbia formulato convincenti controdeduzioni. Né, del resto, risultano articolate in memoria difensiva specifiche contestazioni in ordine alla quantificazione dei crediti rivendicati operata in ricorso (Cass. sent. n. 4051/2011, a mente della quale nel rito del lavoro, il convenuto ha l'onere della specifica contestazione dei conteggi elaborati dall'attore, ai sensi degli artt. 167, primo comma, e 416, terzo comma cod. proc. civ., e tale onere opera anche quando il convenuto contesti in radice la sussistenza del credito, poiché la negazione del titolo degli emolumenti pretesi non implica necessariamente l'affermazione dell'erroneità della quantificazione, mentre la contestazione dell'esattezza del calcolo ha una sua funzione autonoma, sia pure subordinata, in relazione alle caratteristiche generali del rito del lavoro, fondato su un sistema di preclusioni diretto a consentire all'attore di conseguire rapidamente la pronuncia riguardo al bene della vita reclamato). La società resistente va – in conclusione - condannata al pagamento, in favore di del complessivo importo di € 29.855,47, oltre Parte_1 interessi legali e rivalutazione monetaria dalla maturazione dei singoli crediti al dì del pagamento effettivo. Le spese processuali, da distrarsi in favore del procuratore della Pt_1 seguono la soccombenza.
P. Q. M.
Il Giudice, definitivamente pronunciando, disattesa ogni altra domanda, difesa o eccezione, così decide: condanna parte resistente al pagamento, in favore di Parte_1 del complessivo importo di € 29.855,47, oltre interessi legali e rivalutazione monetaria dalla maturazione dei singoli crediti al dì del saldo;
condanna altresì parte resistente a rifondere al procuratore di Parte_1 le spese processuali, liquidate in € 4.500,00, oltre IVA, CPA e rimborso
[...] forfetario spese generali. Ragusa, 30 luglio 2025.
IL GIUDICE DEL LAVORO (Dott. ssa Claudia M. A. Catalano)