Sentenza 15 gennaio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Pisa, sentenza 15/01/2025, n. 14 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Pisa |
| Numero : | 14 |
| Data del deposito : | 15 gennaio 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI PISA
SEZIONE CIVILE
Riunito in camera di consiglio e così composto:
1) dott.ssa Eleonora Polidori Presidente
2) dott.ssa Teresa Guerrieri Giudice relatore
3) dott.ssa Stefana Curadi Giudice ha pronunciato la seguente
S E N T E N Z A
Nella causa civile iscritta al n. 1736 del RG VG dell'anno 2024 avente ad oggett o lo scioglimento del matrimonio, vertente
TRA
(CF: ); Parte_1 C.F._1
E
(CF: ); CP_1 C.F._2
entrambi rappresentati e difesi dall'Avv. Andrea Massaini, presso il cui studio in Fucecchio (PI), via Roma, n. 68, elettivamente domiciliano;
RICORRENTI
CON L'INTERVENTO DEL P.M.
CONCLUSIONI: per entrambi i ricorrenti dichiararsi “lo scioglimento del matrimonio civile”, alle condizioni riportate nel ricorso.
FATTO E DIRITTO
1. Con ricorso depositato in data 5.06.2024, e Parte_1 Parte_2 hanno chiesto che fosse pronunciato lo scioglimento del matrimonio celebrato in
Pontedera (PI) il 10.01.2004 e iscritto nei registri dello Stato Civile del medesimo comune, Atto n. 2 parte 1 – anno 2004.
RG VG n. 1736/2024 - Pagina 1 di 4
2. La domanda di scioglimento del matrimonio è fondata.
Dalla documentazione prodotta si evince che la separazione tra i coniugi è stata omologata dal Tribunale di Pisa, nell'ambito del procedimento avente
R.G. 5316/2015, in data 26.07.2017 e che lo stato di separazione si è protratto ininterrottamente da oltre 6 mesi a far tempo dalla avvenuta comparizione dei coniugi dinnanzi al Presidente del Tribunale.
In siffatta situazione, l'indagine in ordine alla possibilità di ricostituire la comunione materiale e spirituale non può che risolversi negativamente dal momento che la durata della separazione, il rifiuto opposto al tentativo di riconciliazione operato dal Tribunale e la concorde domanda di divorzio, rendono palese che è venuta meno ogni affectio coniugalis.
3. I coniugi, dal cui matrimonio sono nati in data 6.08.2007, Persona_1
e in data 21.08.2012, hanno chiesto che fosse pronunci ato lo Persona_2 scioglimento del matrimonio alle condizioni così formulate :
“1) I coniugi vivranno separati portandosi reciproco rispetto, i figli minorenni Persona_2
e rimarranno affidati ad entrambi i genitori con residenza abituale presso la Persona_3 madre. L'assegno unico sarà percepito al 50 % cadauno dai genitori;
2) i figli minorenni e trascorreranno con il padre un fine settimana Per_1 Per_2 alternato con la madre dall'uscita di scuola del venerdì sino alle ore 22:00 della domenica e nei fine settimana in cui saranno con il padre potranno trascorrere con lui anche il martedì pomeriggio (o un altro giorno infrasettimanale compatibile con i suoi impegni lavorativi) dall'uscita di scuola sino alle ore 21.00. Nei fine settimana in cui non saranno con il padre potranno trascorrere con lui due giorni infrasettimanali, da concordare tra i genitori, con il medesimo orario già specificato ovvero dall'uscita di scuola sino alle ore 21:00. I figli minorenni e trascorreranno le festività natalizie e pasquali presso ciascuno Per_1 Per_2 dei genitori, ad anni alterni, dal 22 dicembre sino al 29 dicembre e dal 31 dicembre al 6 gennaio e durante la Pasqua ad anni alterni dal giovedì al lunedì dell'Angelo, con l'avvertenza che tali modalità dovranno essere applicate con la necessaria elasticità e costituiranno la
RG VG n. 1736/2024 - Pagina 2 di 4 forma minima di frequentazione e potranno essere incrementate e modificare anche in funzione degli impegni delle parti e dei minori, dell'aumento dell'età e delle eventuali opportunità che ciascuno dei genitori potrà loro offrire. Le ferie estive saranno concordate tra i genitori entro il mese di maggio di ciascun anno e i minori potranno trascorrere con ciascun genitore 15 giorni di vacanza anche non continuativi, con obbligo di ciascun genitore di comunicare all'altro il luogo in cui i minori trascorreranno le vacanze e di comunicare un recapito presso il quale saranno reperibili. Ciascun genitore potrà liberamente sentire i figli per mezzo del telefono o di altri mezzi di comunicazione a distanza nei periodi in cui saranno presso l'altro genitore, nel rispetto delle loro esigenze scolastiche e dei loro impegni;
il tutto nel rispetto esclusivo dell'interesse morale e materiale dei minori stessi, dichiarando, in ogni caso, il diritto dei minori di mantenere un rapporto equilibrato e continuativo con ciascuno dei genitori, di ricevere cura, educazione e istruzione da entrambi e di conservare rapporti significativi con gli ascendenti e con i parenti di ciascun ramo genitoriale, con corrispondente dovere di ciascuno dei genitori di adoperarsi con diligenza all'attuazione del predetto diritto;
3) la responsabilità genitoriale sarà esercitata da entrambi i genitori ma, in particolare, le decisioni di maggiore interesse per i figli relative all'istruzione, all'educazione, e alla salute, saranno assunte di regola di comune accordo tenendo conto delle capacità, dell'inclinazione naturale e delle aspirazioni dei figli mentre le decisioni di ordinaria amministrazione saranno assunte dal genitore che ha la custodia temporanea;
4) ciascuno dei genitori provvederà direttamente al mantenimento dei figli in maniera proporzionale al proprio reddito e il Sig. verserà a titolo di contributo CP_1 perequativo di mantenimento in favore dei figli € 200,00 mensili per ciascun figlio, rivalutabile annualmente sulla base degli indici ISTAT, da corrispondere in favore della madre entro e non oltre i primi 10 giorni del mese;
5) le spese straordinarie relative ai figli minori - mediche, scolastiche, ricreative, sportive e di svago da concordarsi e documentare tra i coniugi per quanto riguarda le spese ricreative, sportive e di svago superiori ad €. 100,00 e da documentare per quanto riguarda le altre (con obbligo di rimborso entro trenta giorni dalla presentazione delle relative ricevute), al 50% a carico di ciascun genitore;
6) i coniugi, per quanto occorrer possa, si lasciano reciproco consenso all'inserimento del nominativo dei figli minorenni nel passaporto di ciascuno e sin d'ora, prestano reciproco consenso alla conduzione anche separatamente, dei figli minorenni e Per_1 Per_2
RG VG n. 1736/2024 - Pagina 3 di 4 all'estero per motivi di vacanza e/o studio, nel rispetto degli obblighi di legge e previa comunicazione all'altro genitore del periodo e della località di soggiorno e/o vacanza”.
4. Infine, in considerazione degli interessi coinvolti , il Collegio ritiene che le spese di lite debbano essere interament e compensate.
P.Q.M.
1) DICHIARA lo scioglimento del matrimonio celebrato in Pontedera (PI) il
10.01.2004 e iscritto nei registri dello Stato Civile del medesimo comune, Atto
n. 2 parte 1 – anno 2004
tra:
(CF: nata a [...] il [...] Parte_1 C.F._3
E
(CF ), nato Empoli (FI) il 11.10.1971; CP_1 C.F._2
2) DISPONE che le condizioni dello scioglimento del matrimonio siano disciplinate alle condizioni riportate nel precedente punto 3) della parte motiva;
3) DISPONE che la present e sentenza, in copia autentica, venga t rasmessa al competente uffi ciale di stato civile per le annotazioni e per l e ulteriori incombenze di cui al D.P.R. 3 novembre 2000 n. 396;
4) DICHIARA compensate interamente tra le parti le spese di lite.
Così deciso nella Camera di Consiglio del 10.01.2025.
Il Giudice rel atore dott.ssa Teresa Guerrieri
Il Presidente
dott.ssa Eleonora Polidori
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