TRIB
Sentenza 5 dicembre 2025
Sentenza 5 dicembre 2025
Commentari • 0
Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Terni, sentenza 05/12/2025, n. 830 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Terni |
| Numero : | 830 |
| Data del deposito : | 5 dicembre 2025 |
Testo completo
N. R.G. 731/2025
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO Il Tribunale di Terni così composto: dott.ssa EMILIA FARGNOLI Presidente dott.ssa MARZIA DI BARI Giudice rel.-est. dott.ssa ELISA IACONE Giudice riunito in camera di consiglio, ha emesso la seguente SENTENZA nella causa civile di primo grado iscritta al n. 731 ruolo generale degli affari contenziosi civili dell'anno 2025 e vertente TRA
, C.F. , Parte_1 CodiceFiscale_1 elettivamente domiciliata in Terni, via San Nicandro, n. 32, presso lo studio dell'avv.to Raffaella Amodio che la rappresenta e difende, come da procura in atti (parte ammessa al patrocinio a spese dello Stato, giusta delibera del COA di Terni del 10/11/2020);
ricorrente E
, C.F. ; Controparte_1 CodiceFiscale_2
resistente contumace con l'intervento del Pubblico Ministero in sede;
oggetto: divorzio; conclusioni: la parte costituita all'udienza dell'11/11/2025 precisava le conclusioni come da verbale in atti, da intendersi nella presente sede integralmente richiamato e trascritto;
il P.M. precisava le proprie conclusioni in data 18/11/2025, rimettendosi alla decisione del Tribunale. FATTO E DIRITTO Con ricorso depositato il 6/05/2025, richiamata la Parte_1 separazione giudiziale pronunciata in data 6/03/2024, chiedeva in via principale pronunciarsi il divorzio dal marito, con il quale aveva contratto matrimonio in data 9/12/2017, evidenziando che la convivenza non era ripresa a far data dalla comparizione dei coniugi innanzi al Presidente in data 15/01/2024. Ritualmente instauratosi il contraddittorio, non si costituiva in giudizio il resistente, di talché deve esserne dichiarata la contumacia. Sentita la ricorrente, all'udienza dell'11/11/2025, il giudice riservava la decisione al Tribunale, nella composizione collegiale, previa acquisizione delle conclusioni della in sede, stante la rinuncia della parte costituita ai termini per il Parte_2 deposito degli scritti conclusionali pagina 1 di 2 Va senz'altro pronunciato il divorzio, risultando dalla documentazione in atti la sussistenza delle condizioni all'uopo richieste dall'art. 3 n. 2 lett. B) della legge n. 898/70 e successive modifiche. Si osserva, al riguardo, che la separazione giudiziale dei coniugi è stata pronunciata in data 18/03/2024, all'esito della comparizione dei coniugi innanzi al Presidente il precedente 15/01/2024, e da allora si è protratta senza interruzione, come riferito dalla ricorrente (v. verbale di udienza dell'11/11/2025: “Non vedo il resistente da tanto tempo. Saranno tre anni, anche di più, confermo che voglio divorziare”), di talché, ampiamente trascorso il termine di legge, deve ormai ritenersi definitivamente cessata tra le parti ogni comunione materiale e spirituale (v. sentenza di separazione n. 208/2024 nel fascicolo di parte ricorrente, nonché estratto per riassunto dell'atto di matrimonio, contenente l'attestazione del passaggio in giudicato della separazione). Nessun ulteriore provvedimento deve essere adottato in assenza di domanda (Cass., n. 7203/1991; Cass., n. 4615/1998; Cass., n. 7451/2016). Le spese di lite si compensano in ragione della necessità della presente decisione per definire la questione sullo status e del contegno di non opposizione del resistente, il quale non costituendosi in giudizio nulla ha opposto alle domande formulate dalla controparte.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunziando sulla domanda proposta, così provvede:
- pronuncia lo scioglimento del matrimonio contratto in Rho, in data 9/12/2017, tra
[...]
, nato a [...], il [...], e CP_1 [...]
, nata a [...] Parte_1
Dominicana), il 10/01/1961;
-ordina l'annotazione della presente sentenza nei registri dello Stato Civile dove è registrato l'atto (atto n. 74, parte I, anno 2017);
-compensa integralmente le spese di lite. Così deciso in data 26/11/2025 L'estensore (dott.ssa Marzia Di Bari) Il Presidente (dott.ssa Emilia Fargnoli)
pagina 2 di 2
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO Il Tribunale di Terni così composto: dott.ssa EMILIA FARGNOLI Presidente dott.ssa MARZIA DI BARI Giudice rel.-est. dott.ssa ELISA IACONE Giudice riunito in camera di consiglio, ha emesso la seguente SENTENZA nella causa civile di primo grado iscritta al n. 731 ruolo generale degli affari contenziosi civili dell'anno 2025 e vertente TRA
, C.F. , Parte_1 CodiceFiscale_1 elettivamente domiciliata in Terni, via San Nicandro, n. 32, presso lo studio dell'avv.to Raffaella Amodio che la rappresenta e difende, come da procura in atti (parte ammessa al patrocinio a spese dello Stato, giusta delibera del COA di Terni del 10/11/2020);
ricorrente E
, C.F. ; Controparte_1 CodiceFiscale_2
resistente contumace con l'intervento del Pubblico Ministero in sede;
oggetto: divorzio; conclusioni: la parte costituita all'udienza dell'11/11/2025 precisava le conclusioni come da verbale in atti, da intendersi nella presente sede integralmente richiamato e trascritto;
il P.M. precisava le proprie conclusioni in data 18/11/2025, rimettendosi alla decisione del Tribunale. FATTO E DIRITTO Con ricorso depositato il 6/05/2025, richiamata la Parte_1 separazione giudiziale pronunciata in data 6/03/2024, chiedeva in via principale pronunciarsi il divorzio dal marito, con il quale aveva contratto matrimonio in data 9/12/2017, evidenziando che la convivenza non era ripresa a far data dalla comparizione dei coniugi innanzi al Presidente in data 15/01/2024. Ritualmente instauratosi il contraddittorio, non si costituiva in giudizio il resistente, di talché deve esserne dichiarata la contumacia. Sentita la ricorrente, all'udienza dell'11/11/2025, il giudice riservava la decisione al Tribunale, nella composizione collegiale, previa acquisizione delle conclusioni della in sede, stante la rinuncia della parte costituita ai termini per il Parte_2 deposito degli scritti conclusionali pagina 1 di 2 Va senz'altro pronunciato il divorzio, risultando dalla documentazione in atti la sussistenza delle condizioni all'uopo richieste dall'art. 3 n. 2 lett. B) della legge n. 898/70 e successive modifiche. Si osserva, al riguardo, che la separazione giudiziale dei coniugi è stata pronunciata in data 18/03/2024, all'esito della comparizione dei coniugi innanzi al Presidente il precedente 15/01/2024, e da allora si è protratta senza interruzione, come riferito dalla ricorrente (v. verbale di udienza dell'11/11/2025: “Non vedo il resistente da tanto tempo. Saranno tre anni, anche di più, confermo che voglio divorziare”), di talché, ampiamente trascorso il termine di legge, deve ormai ritenersi definitivamente cessata tra le parti ogni comunione materiale e spirituale (v. sentenza di separazione n. 208/2024 nel fascicolo di parte ricorrente, nonché estratto per riassunto dell'atto di matrimonio, contenente l'attestazione del passaggio in giudicato della separazione). Nessun ulteriore provvedimento deve essere adottato in assenza di domanda (Cass., n. 7203/1991; Cass., n. 4615/1998; Cass., n. 7451/2016). Le spese di lite si compensano in ragione della necessità della presente decisione per definire la questione sullo status e del contegno di non opposizione del resistente, il quale non costituendosi in giudizio nulla ha opposto alle domande formulate dalla controparte.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunziando sulla domanda proposta, così provvede:
- pronuncia lo scioglimento del matrimonio contratto in Rho, in data 9/12/2017, tra
[...]
, nato a [...], il [...], e CP_1 [...]
, nata a [...] Parte_1
Dominicana), il 10/01/1961;
-ordina l'annotazione della presente sentenza nei registri dello Stato Civile dove è registrato l'atto (atto n. 74, parte I, anno 2017);
-compensa integralmente le spese di lite. Così deciso in data 26/11/2025 L'estensore (dott.ssa Marzia Di Bari) Il Presidente (dott.ssa Emilia Fargnoli)
pagina 2 di 2