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Sentenza 12 gennaio 2026
Sentenza 12 gennaio 2026
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte di Giustizia Tributaria di primo grado Roma, sez. XXXVI, sentenza 12/01/2026, n. 386 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di giustizia tributaria di primo grado di Roma |
| Numero : | 386 |
| Data del deposito : | 12 gennaio 2026 |
Testo completo
Sentenza n. 386/2026
Depositata il 12/01/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di ROMA Sezione 36, riunita in udienza il 12/12/2025 alle ore 09:30 con la seguente composizione collegiale:
CLEMENTE ALESSANDRO, Presidente e Relatore
GARUFI CATERINA, Giudice
MELONI MARINA, Giudice
in data 12/12/2025 ha pronunciato la seguente
SENTENZA ex art. 47 ter
- sull'istanza di sospensione dell'atto impugnato relativa al R.G.R. n. 2328/2025 depositato il 22/01/2025
proposto da
Ricorrente_2 Srl - P.IVA_1
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
Difensore_2 - CF_Difensore_2
Difensore_3 - CF_Difensore_3
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Comune di Roma - Via Ostiense 131/l 00100 Roma RM
elettivamente domiciliato presso Email_2
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- AVVISO DI ACCERTAMENTO n. 112401423324 TARI 2018
a seguito di discussione e visto il dispositivo n. 12789/2025 depositato il 15/12/2025
Richieste delle parti:
come in atti Il collegio, accertata la sussistenza dei presupposti di cui all'art. 47-ter del decreto legislativo 31 dicembre 1992, n. 546, procede alla definizione del contenzioso in esame in forma semplificata.
MOTIVAZIONI
La società ricorrente Ricorrente_2 S.r.l. ha impugnato l'avviso di accertamento esecutivo d'ufficio n. 112401423324 del 3 ottobre 2024, notificato in data 5 novembre 2024, con cui Roma Capitale contestava l'omessa dichiarazione ai fini della tassa sui rifiuti (TARI) e del tributo provinciale TEFA per l'utenza non domestica sita in Roma, via Nazionale n. 214, richiedendo il pagamento dell'importo complessivo di euro
16.836,00, comprensivo di tributo, sanzioni e spese di notifica.
La ricorrente ha dedotto plurimi motivi di illegittimità dell'atto, eccependo in particolare:
l'intervenuta prescrizione dell'annualità 2018;
l'erroneità della superficie assoggettata a tassazione, determinata dall'Amministrazione sulla base dell'intera superficie catastale dell'immobile (mq 180), anziché sulla superficie calpestabile ovvero nel limite massimo dell'80% della superficie catastale, come previsto dalla normativa vigente;
la mancata considerazione della porzione di immobile, di circa 35 mq, concessa in sublocazione a terzi (
Società_1 S.r.l.), per la quale il tributo risultava già assolto dal subconduttore, come da pagamenti in atti.
Roma Capitale si è costituita in giudizio, seppure tardivamente, chiedendo il rigetto del ricorso, sostenendo la legittimità dell'accertamento per omessa dichiarazione e dei criteri applicati, ma dando atto che, nelle more del giudizio, a seguito dell'istanza di autotutela, l'Ente aveva disposto l'annullamento parziale dell'avviso di accertamento, riconoscendo che la superficie catastale utilizzata era superiore a quella effettivamente imponibile e comunicando l'intenzione di procedere alla rideterminazione degli importi dovuti sulla base di una superficie inferiore.
All'udienza del 12.12.2025, la causa introdotta per la trattazione dell'istanza di sospensione veniva trattenuta in decisione ai sensi dell'art. 47-ter, D. Lgs. n° 546/1992 introdotto dall'art. 1, comma 1, lett. t) del D. Lgs. 220/2
Il ricorso è parzialmente fondato.
Dalla documentazione prodotta in atti emerge che Roma Capitale, nell'emettere l'avviso di accertamento impugnato, ha determinato la superficie tassabile facendo riferimento all'intera superficie dell'immobile, senza tener conto:
della superficie calpestabile effettivamente utilizzata;
del limite massimo dell'80% della superficie catastale previsto dall'art. 1, comma 647, della L. n. 147/2013;
della porzione di immobile concessa in sublocazione, per la quale il tributo risulta regolarmente assolto da altro soggetto passivo.
La fondatezza di tale censura risulta, peraltro, implicitamente riconosciuta dalla stessa Amministrazione resistente, che ha proceduto all'annullamento parziale dell'atto in sede di autotutela, ammettendo l'erroneità della superficie originariamente accertata.
Ne consegue che l'avviso di accertamento deve essere annullato limitatamente alla parte in cui determina la superficie imponibile in misura eccedente quella effettivamente assoggettabile a TARI, con obbligo per l'Ente di rideterminare la pretesa tributaria sulla base dei criteri corretti.
Le restanti doglianze sollevate dalla ricorrente, ed in particolare quelle relative alla prescrizione dell'annualità
2018 e alla presunta illegittimità dell'accertamento per omessa dichiarazione, non possono essere accolte.
Infatti, l'art. 1, comma 161, l. 27.12.2006, n. 296 prevede che “gli enti locali, relativamente ai tributi di propria competenza, procedono alla rettifica delle dichiarazioni incomplete o infedeli o dei parziali o ritardati versamenti, nonché all'accertamento d'ufficio delle omesse dichiarazioni o degli omessi versamenti, notificando al contribuente, anche a mezzo posta con raccomandata con avviso di ricevimento, un apposito avviso motivato. Gli avvisi di accertamento in rettifica o d'ufficio devono essere notificati a pena di decadenza, entro il 31 dicembre del quinto anno successivo a quello in cui la dichiarazione o il versamento sono stati o avrebbero dovuto essere effettuati”), occorre sottolineare che, nel caso di specie, si tratta di omessa dichiarazione, e che, quindi, di fatto, ai cinque anni occorre aggiungerne uno, visto che la dichiarazione deve essere presentata entro il 30 giugno dell'anno dopo quello impositivo.
Dunque, per l'anno 2018, la notifica dell'accertamento impugnato in realtà avvenuta in data 23.10.2023
(spedizione del plico postale in data 06.10.2023) è assolutamente corretta e legittima, impedendo qualsiasi decadenza (Cfr. Cassazione n. 16467/2022, n. 352/2021, seguita poi dalle pronunce 8199/2021, 13421/2021,
16833/2021 e 30966/2021 – con riferimento alle omesse dichiarazioni, per cui occorre considerare che la dichiarazione deve essere presentata entro il 30 giugno dell'anno successivo a quello di inizio del possesso o di intervenuta variazione).
Considerato tale termine, ad avviso della Cassazione, nei casi di omessa dichiarazione, il primo dei cinque anni previsti dall'articolo 1, comma 161, della legge 296/2006, è il secondo anno successivo a quello oggetto di accertamento, e dunque se, per ipotesi, l'anno in cui è iniziato il possesso o è intervenuta la variazione è il 2018, la relativa dichiarazione deve essere presentata nel 2019, con la conseguenza che il primo anno dei cinque previsti per la decadenza dal potere impositivo è perciò il 2020, con l'ulteriore risultato che il termine per la notifica dell'avviso di accertamento da parte dell'ente impositore scadrà il 31 dicembre 2024.
Peraltro, grazie alle proroghe COVID, in ogni caso, il termine di decadenza è stato spostato al 26.03.2025 per il 2018 (sempre in caso di omessa dichiarazione).
Infatti, sulla base di quanto disposto dall'art. 67, del dl n. 18 del 2020, tutti i termini di decadenza pendenti alla data dell'8 marzo 2020, e quindi non solo di quelli che erano in scadenza nel 2020, sono prorogati di
85 giorni, pari al periodo di sospensione 8 marzo-31 maggio 2020. Ciò implica, che ai termini di notifica previsti dall'art. 1, comma 161, legge n. 296 del 2006 devono essere aggiunti 85 giorni.
Alla luce delle considerazioni che precedono, il ricorso deve essere accolto parzialmente, limitatamente alla contestazione della superficie imponibile.
Sussistono i motivi, in considerazione della reciproca soccombenza e dell'intervenuto annullamento parziale in autotutela, per disporre la compensazione integrale delle spese di lite tra le parti.
P.Q.M.
La Corte accoglie in parte il ricorso come in motivazione. Spese compensate.
Così deciso in Roma, 12 dicembre 2025
IL PRESIDENTE ESTENSORE
SA EM
Depositata il 12/01/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di ROMA Sezione 36, riunita in udienza il 12/12/2025 alle ore 09:30 con la seguente composizione collegiale:
CLEMENTE ALESSANDRO, Presidente e Relatore
GARUFI CATERINA, Giudice
MELONI MARINA, Giudice
in data 12/12/2025 ha pronunciato la seguente
SENTENZA ex art. 47 ter
- sull'istanza di sospensione dell'atto impugnato relativa al R.G.R. n. 2328/2025 depositato il 22/01/2025
proposto da
Ricorrente_2 Srl - P.IVA_1
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
Difensore_2 - CF_Difensore_2
Difensore_3 - CF_Difensore_3
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Comune di Roma - Via Ostiense 131/l 00100 Roma RM
elettivamente domiciliato presso Email_2
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- AVVISO DI ACCERTAMENTO n. 112401423324 TARI 2018
a seguito di discussione e visto il dispositivo n. 12789/2025 depositato il 15/12/2025
Richieste delle parti:
come in atti Il collegio, accertata la sussistenza dei presupposti di cui all'art. 47-ter del decreto legislativo 31 dicembre 1992, n. 546, procede alla definizione del contenzioso in esame in forma semplificata.
MOTIVAZIONI
La società ricorrente Ricorrente_2 S.r.l. ha impugnato l'avviso di accertamento esecutivo d'ufficio n. 112401423324 del 3 ottobre 2024, notificato in data 5 novembre 2024, con cui Roma Capitale contestava l'omessa dichiarazione ai fini della tassa sui rifiuti (TARI) e del tributo provinciale TEFA per l'utenza non domestica sita in Roma, via Nazionale n. 214, richiedendo il pagamento dell'importo complessivo di euro
16.836,00, comprensivo di tributo, sanzioni e spese di notifica.
La ricorrente ha dedotto plurimi motivi di illegittimità dell'atto, eccependo in particolare:
l'intervenuta prescrizione dell'annualità 2018;
l'erroneità della superficie assoggettata a tassazione, determinata dall'Amministrazione sulla base dell'intera superficie catastale dell'immobile (mq 180), anziché sulla superficie calpestabile ovvero nel limite massimo dell'80% della superficie catastale, come previsto dalla normativa vigente;
la mancata considerazione della porzione di immobile, di circa 35 mq, concessa in sublocazione a terzi (
Società_1 S.r.l.), per la quale il tributo risultava già assolto dal subconduttore, come da pagamenti in atti.
Roma Capitale si è costituita in giudizio, seppure tardivamente, chiedendo il rigetto del ricorso, sostenendo la legittimità dell'accertamento per omessa dichiarazione e dei criteri applicati, ma dando atto che, nelle more del giudizio, a seguito dell'istanza di autotutela, l'Ente aveva disposto l'annullamento parziale dell'avviso di accertamento, riconoscendo che la superficie catastale utilizzata era superiore a quella effettivamente imponibile e comunicando l'intenzione di procedere alla rideterminazione degli importi dovuti sulla base di una superficie inferiore.
All'udienza del 12.12.2025, la causa introdotta per la trattazione dell'istanza di sospensione veniva trattenuta in decisione ai sensi dell'art. 47-ter, D. Lgs. n° 546/1992 introdotto dall'art. 1, comma 1, lett. t) del D. Lgs. 220/2
Il ricorso è parzialmente fondato.
Dalla documentazione prodotta in atti emerge che Roma Capitale, nell'emettere l'avviso di accertamento impugnato, ha determinato la superficie tassabile facendo riferimento all'intera superficie dell'immobile, senza tener conto:
della superficie calpestabile effettivamente utilizzata;
del limite massimo dell'80% della superficie catastale previsto dall'art. 1, comma 647, della L. n. 147/2013;
della porzione di immobile concessa in sublocazione, per la quale il tributo risulta regolarmente assolto da altro soggetto passivo.
La fondatezza di tale censura risulta, peraltro, implicitamente riconosciuta dalla stessa Amministrazione resistente, che ha proceduto all'annullamento parziale dell'atto in sede di autotutela, ammettendo l'erroneità della superficie originariamente accertata.
Ne consegue che l'avviso di accertamento deve essere annullato limitatamente alla parte in cui determina la superficie imponibile in misura eccedente quella effettivamente assoggettabile a TARI, con obbligo per l'Ente di rideterminare la pretesa tributaria sulla base dei criteri corretti.
Le restanti doglianze sollevate dalla ricorrente, ed in particolare quelle relative alla prescrizione dell'annualità
2018 e alla presunta illegittimità dell'accertamento per omessa dichiarazione, non possono essere accolte.
Infatti, l'art. 1, comma 161, l. 27.12.2006, n. 296 prevede che “gli enti locali, relativamente ai tributi di propria competenza, procedono alla rettifica delle dichiarazioni incomplete o infedeli o dei parziali o ritardati versamenti, nonché all'accertamento d'ufficio delle omesse dichiarazioni o degli omessi versamenti, notificando al contribuente, anche a mezzo posta con raccomandata con avviso di ricevimento, un apposito avviso motivato. Gli avvisi di accertamento in rettifica o d'ufficio devono essere notificati a pena di decadenza, entro il 31 dicembre del quinto anno successivo a quello in cui la dichiarazione o il versamento sono stati o avrebbero dovuto essere effettuati”), occorre sottolineare che, nel caso di specie, si tratta di omessa dichiarazione, e che, quindi, di fatto, ai cinque anni occorre aggiungerne uno, visto che la dichiarazione deve essere presentata entro il 30 giugno dell'anno dopo quello impositivo.
Dunque, per l'anno 2018, la notifica dell'accertamento impugnato in realtà avvenuta in data 23.10.2023
(spedizione del plico postale in data 06.10.2023) è assolutamente corretta e legittima, impedendo qualsiasi decadenza (Cfr. Cassazione n. 16467/2022, n. 352/2021, seguita poi dalle pronunce 8199/2021, 13421/2021,
16833/2021 e 30966/2021 – con riferimento alle omesse dichiarazioni, per cui occorre considerare che la dichiarazione deve essere presentata entro il 30 giugno dell'anno successivo a quello di inizio del possesso o di intervenuta variazione).
Considerato tale termine, ad avviso della Cassazione, nei casi di omessa dichiarazione, il primo dei cinque anni previsti dall'articolo 1, comma 161, della legge 296/2006, è il secondo anno successivo a quello oggetto di accertamento, e dunque se, per ipotesi, l'anno in cui è iniziato il possesso o è intervenuta la variazione è il 2018, la relativa dichiarazione deve essere presentata nel 2019, con la conseguenza che il primo anno dei cinque previsti per la decadenza dal potere impositivo è perciò il 2020, con l'ulteriore risultato che il termine per la notifica dell'avviso di accertamento da parte dell'ente impositore scadrà il 31 dicembre 2024.
Peraltro, grazie alle proroghe COVID, in ogni caso, il termine di decadenza è stato spostato al 26.03.2025 per il 2018 (sempre in caso di omessa dichiarazione).
Infatti, sulla base di quanto disposto dall'art. 67, del dl n. 18 del 2020, tutti i termini di decadenza pendenti alla data dell'8 marzo 2020, e quindi non solo di quelli che erano in scadenza nel 2020, sono prorogati di
85 giorni, pari al periodo di sospensione 8 marzo-31 maggio 2020. Ciò implica, che ai termini di notifica previsti dall'art. 1, comma 161, legge n. 296 del 2006 devono essere aggiunti 85 giorni.
Alla luce delle considerazioni che precedono, il ricorso deve essere accolto parzialmente, limitatamente alla contestazione della superficie imponibile.
Sussistono i motivi, in considerazione della reciproca soccombenza e dell'intervenuto annullamento parziale in autotutela, per disporre la compensazione integrale delle spese di lite tra le parti.
P.Q.M.
La Corte accoglie in parte il ricorso come in motivazione. Spese compensate.
Così deciso in Roma, 12 dicembre 2025
IL PRESIDENTE ESTENSORE
SA EM