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Sentenza 3 giugno 2025
Sentenza 3 giugno 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Venezia, sentenza 03/06/2025, n. 2006 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Venezia |
| Numero : | 2006 |
| Data del deposito : | 3 giugno 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
CORTE D'APPELLO DI VENEZIA
SEZIONE QUARTA
La IV^ Sezione della Corte d'Appello di Venezia, composta dai magistrati:
dott. Guido Marzella Presidente relatore dott.ssa Elena Rossi Consigliere
dott. Gianluca Bordon Consigliere
ha pronunciato la seguente
SENTENZA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
nella causa di appello iscritta al n. 644/2024 R.G. e promossa con atto di citazione notificato
da
Parte_1
(C.F.: ), C.F._1
- appellante -
elettivamente domiciliato in VERONA, VIA ALBERE n. 10, con il patrocinio degli avv.ti AGOSTINO RIGOLI ed EMMA FASOLI,
contro
Controparte_1
(C.F.: ), C.F._2
- appellato -
pagina 1 di 23 contumace,
nonché contro
Controparte_2
(C.F.: ), P.IVA_1
- appellata -
elettivamente domiciliata in MOGLIANO VENETO (TV), VIA MAROCCHESA n. 14,
con il patrocinio dell'avv. EMANUELA PASETTO.
Oggetto della causa:
Appello avverso la sentenza del Tribunale di Vicenza n. 585/2024, depositata in data
14.3.24.
Conclusioni dell'appellante:
Respinta ogni avversa domanda, istanze, eccezione, deduzione e produzione anche istruttoria:
• IN TOTALE RIFORMA della sentenza di primo grado, accertata la responsabilità dell'Avv. , per tutte le ragioni di cui in narrativa, condannarsi lo stesso Controparte_1
al pagamento a favore del sig. (entrambi come identificati in Parte_1
epigrafe) della somma oggetto di condanna da parte del Tribunale di Vicenza del
10/06/2010 (ovvero € 99.159,72, oltre, per il , agli interessi, come pattuiti nella Pt_2
scrittura privata del 29/07/1995 e annualmente capitalizzati al tasso del 10%
dall'1/01/1996 sino al saldo effettivo, e quanto alla agli interessi al tasso Pt_3
legale; oltre alla refusione delle spese legali dell'attore in quel grado di giudizio liquidate in € 1.900,00 per diritti, € 4.900,00 per onorari, € 540,00 per esborsi, più
rimborso forfetario e oneri fiscali e previdenziali come per legge), o di quella minore o maggiore che verrà accertata in corso di causa;
• Con vittoria di spese e compensi di causa, oltre accessori di legge.
pagina 2 di 23 Conclusioni dell'appellato : Controparte_1
nessuna.
Conclusioni della appellata : Controparte_2
1) IN VIA PRINCIPALE: Rigettarsi l'appello interposto da Parte_1
perché inammissibile e/o infondato in fatto e in diritto e per l'effetto confermarsi integralmente l'impugnata sentenza del 14.03.2024 n. 585 del Tribunale di Vicenza
emessa nel procedimento RG n. 266/2022.
2) IN VIA SUBORDINATA: nella non creduta e denegata ipotesi di accoglimento anche parziale dell'interposto appello, si ripropongono espressamente ai sensi dell'art. 346 cpc le conclusioni formulate in primo grado in via subordinata che qui si riproducono: ove fosse accertata l'esistenza di affermazioni e/o informazioni non veritiere da parte del convenuto avv. , dichiararsi inoperante la garanzia Controparte_1
di per effetto della condotta dolosa dell'assicurato; in via Controparte_2
ulteriormente subordinata, accogliere la domanda di manleva nei confronti di
[...]
nel rispetto di tutti i limiti e delle condizioni pattuite con la polizza n. CP_2
370647586, con massimale euro 1.000.000 per sinistro e 2.000.000 per annualità,
scoperto del 5% con minimo di euro 500,00 per sinistro.
3) Con vittoria di compensi di lite, Iva e cpa, rimborso forfettario 15%.
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
1. Il giudizio di primo grado
Con atto di citazione promosso avanti al Tribunale di Vicenza, , Parte_1
premettendo:
- di aver promosso una causa contro e tramite il Controparte_3 CP_4
patrocinio dell'avv. , conclusasi con la sentenza n. 1093/2010, Controparte_1
pubblicata il 18.6.10, con cui il Tribunale di Vicenza:
pagina 3 di 23 o condannava i convenuti in solido fra loro al pagamento in suo favore della somma di € 99.159,72,
o condannava, inoltre, il al pagamento degli interessi pattuiti, e la Pt_2
l versamento degli interessi al tasso legale, Pt_3
o condannava entrambi in solido alla refusione delle spese legali, liquidate in €
1.900,00 per diritti, € 4.900,00 per onorari ed € 540,00 per esborsi, oltre rimborso forfetario ed oneri fiscali e previdenziali come per legge,
- che, dopo la notifica della sentenza ai soccombenti in data 22.2.11 e 7.3.11, l'avv.
lo informava di essersi attivato per il recupero del credito riconosciuto CP_1
dalla sentenza, ormai passata in giudicato stante la mancata impugnazione,
- che, non avendo più ricevuto riscontro in proposito, il successivo 6.6.19 inviava un messaggio di posta elettronica al legale, chiedendo notizie circa i progressi nel recupero del credito,
- che il legale rispondeva il giorno 11.6.19 senza fornire indicazioni precise,
- che in data 13.7.20 egli formulava quindi una nuova istanza di chiarimenti all'avv.
, richiedendo inoltre la consegna della copia di tutti gli atti, CP_1
- che, non ricevendo risposta, dapprima revocava il mandato il giorno 31.7.20 e successivamente inoltrava ulteriori solleciti,
- che a quel punto venivano consegnati agli avv.ti e , incaricati di CP_5 CP_6
occuparsi della faccenda, alcuni atti di precetto rispettivamente datati 24.4.14 e
19.2.16, la cui intestazione recava peraltro il nominativo di un soggetto diverso e che non era stato parte della causa (società , Controparte_7
- che veniva consegnato anche un atto di pignoramento di quote privo della prova delle avvenute notifiche, mancanza che veniva contestata all'avv. il giorno CP_1
18.2.21,
pagina 4 di 23 - che con e-mail del 5.2.21 quest'ultimo riferiva quindi che non risultava fissata in proposito alcuna asta,
- che doveva pertanto ravvisarsi la sussistenza di una responsabilità del legale sotto il profilo della omessa e/o falsa informazione e rendicontazione, dal momento che il medesimo lo aveva falsamente rassicurato in merito al progredire dell'azione esecutiva, mentre, in realtà, i precetti notificati non erano mai stati seguiti da alcuna attività,
- che l'avv. non aveva di conseguenza correttamente adempiuto al proprio CP_1
mandato, commettendo errori tecnici esclusivamente imputabili alla sua incompetenza, dal momento:
o che i precetti notificati risultavano nulli per difetto degli elementi essenziali,
indicando un creditore procedente diverso da quello effettivo,
o che mancava l'avvertimento di cui all'art. 480, secondo comma cpc (nella versione modificata dal D.L. 27.6.15 n. 83),
o che, pertanto, non era stato posto in essere alcun atto interruttivo della prescrizione,
- che tali omissioni gli avevano provocato un grave danno, dato che nel frattempo:
o la veva ceduto a terzi le sue partecipazioni nella Zavra s.a.s., Pt_3
o i coniugi risultavano unicamente titolari di un diritto di abitazione,
- che se il legale avesse invece tempestivamente notificato la sentenza, si sarebbe potuto procedere sin da subito al pignoramento delle quote di pertinenza della all'epoca non ancora alienate), Pt_3
- che, in ogni caso, una volta avvenuta la cessione delle partecipazioni, si sarebbe quanto meno dovuto agire tempestivamente in revocatoria,
- che, sulla base di un giudizio prognostico, un'esecuzione tempestiva avrebbe portato pagina 5 di 23 con probabilità alla soddisfazione del credito,
ha convenuto in giudizio il menzionato legale chiedendo che, previo accertamento della sua responsabilità professionale, lo stesso fosse condannato al risarcimento del danno così causato, nella somma riconosciuta dalla sentenza del Tribunale di Vicenza n.
1093/2010, e meglio quantificato nell'importo di € 99.159,72 per sorte capitale –
maggiorato, per il , degli interessi come pattuiti nella scrittura privata del Pt_2
29.7.95 e annualmente capitalizzati al tasso del 10% dall'1.1.96 sino al saldo effettivo,
e, per la degli interessi al tasso legale – oltre alla refusione delle spese legali Pt_3
relative a quel grado di giudizio, liquidate in € 1.900,00 per diritti, € 4.900,00 per onorari ed € 540,00 per esborsi, del rimborso forfetario e degli oneri fiscali e previdenziali come per legge.
Costituitosi in giudizio, l'avv. : CP_1
- contestava tutto quanto ex adverso affermato, osservando che la condotta negligente lamentata era circoscritta alla sola esecuzione della sentenza e non alla conduzione della causa,
- precisava che a seguito delle ricerche svolte un decennio prima, il patrimonio dei debitori risultava già incapiente,
- ricordava che all'epoca l'avvocato non aveva la possibilità di proporre ricorso ex art. 492 bis cpc,
- sottolineava di aver richiesto al cliente di assumere ulteriori informazioni sulla persona dei convenuti, senza che peraltro l'attore avesse dato seguito alla sua richiesta,
- affermava che dopo alcune ricerche era risultata l'esistenza di alcune quote della nella Zavra S.a.s ma che il pignoramento delle stesse non era andato a Pt_3
buon fine a causa della sopravvenuta cessione delle stesse,
pagina 6 di 23 - segnalava che non era maturata alcuna prescrizione in favore dei debitori, dal momento che gli stessi avevano riconosciuto il credito in via stragiudiziale e non avevano proposto opposizione al precetto,
- negava che vi fossero altre azioni da intraprendere per recuperare la somma di denaro,
- eccepiva la prescrizione per i fatti anteriori al 2012,
- evidenziava che l'esborso patrimoniale subito dall'attore esisteva già prima della causa di merito e che quindi dalla sua condotta non era derivato alcun danno ulteriore, mancando qualsiasi nesso di causalità fra quest'ultimo e la prima,
- chiedeva lo spostamento della prima udienza al fine di chiamare in causa la propria assicurazione professionale,
- instava quindi per il rigetto delle avverse domande ovvero, in subordine, per la condanna di a manlevarlo di quanto eventualmente Controparte_8
tenuto a risarcire in favore dell'attore.
Evocata in causa, la menzionata compagnia:
- aderiva alle difese svolte dal proprio assicurato, oltre che all'eccezione di prescrizione per i fatti antecedenti il 2012,
- notava che gli atti di precetto avevano esplicato la propria efficacia interruttiva, dal momento che negli stessi era chiaramente indicato il titolo esecutivo per cui si agiva,
- segnalava che al momento della revoca del mandato l'attore era ancora in tempo per interrompere la prescrizione,
- affermava che i debitori erano insolventi già all'epoca della pubblicazione della sentenza,
- contestava che fosse possibile pignorare le quote di una società di persone, salvo che ciò non fosse ammesso dall'atto costitutivo,
pagina 7 di 23 - aggiungeva che, comunque, non vi era prova del fatto che il pignoramento delle quote potesse soddisfare l'attore,
- negava, di conseguenza, l'esistenza di un nesso causale tra il pregiudizio lamentato e la condotta asseritamente negligente dell'avv. , CP_1
- contestava la quantificazione del danno, ricordando come fosse a carico dell'attore l'onere della prova sul punto,
- riferiva che la polizza per responsabilità professionale n. 370647586, azionata dal legale, aveva vigenza a decorrere dal 7.11.17, con massimale di € 1.000.000,00 per sinistro ed € 2.000.000,00 per annualità nonché scoperto del 5%, con minimo di €
500,00 per sinistro,
- sottolineava di essere stata informata dal cliente dell'esistenza del sinistro solo al momento della notifica della citazione, nonostante vi fossero già stati precedenti solleciti da parte del riservandosi di eccepire la prescrizione dei diritti Parte_1
assicurativi qualora fosse emerso in corso di causa che vi era stata una contestazione o una richiesta di danni nel biennio precedente alla denuncia di sinistro,
- evidenziava che in caso di informazioni non veritiere da parte dell'assicurato la garanzia non avrebbe operato, trattandosi di una condotta dolosa,
- chiedeva, da ultimo, il rigetto delle domande attoree e, in subordine, la declaratoria di inoperatività della garanzia in caso di dichiarazioni non veritiere da parte dell'avv. ovvero, in ulteriore subordine, l'accoglimento della domanda di CP_1
manleva nei soli limiti di polizza.
Procedutosi alla trattazione del giudizio con il deposito delle memorie istruttorie, la causa è stata quindi decisa con la sentenza n. 585/2024, depositata in data 14.3.24, in forza della quale il giudice di primo grado:
- rigettata l'eccezione di prescrizione,
pagina 8 di 23 - negata la sussistenza del nesso di causa in relazione agli asseriti pregiudizi subiti in virtù della non corretta redazione degli atti di precetto del 2014 e del 2016, posto che al momento della revoca del mandato nel 2020 era ancora possibile notificare un altro tempestivo atto interruttivo della prescrizione,
- rilevato che il legale non aveva correttamente informato l'attore circa l'esecuzione dell'incarico e l'impossibilità del recupero delle somme per incapienza dei debitori,
- riscontrata inoltre l'assenza di prova in riferimento al tentativo di pignoramento non andato a buon fine,
- considerato peraltro che non sarebbe stato possibile pignorare le quote sociali relative ad una società in accomandata semplice, in assenza di una specifica disposizione dell'atto costitutivo in tal senso, in aderenza a quanto sostenuto dalla giurisprudenza maggioritaria,
- ritenuto che un'eventuale azione revocatoria contro l'atto di trasferimento della quota non avrebbe permesso all'attore di soddisfarsi sugli utili eventualmente maturati successivamente al trasferimento o di opporsi ex art. 2270 cc alla proroga tacita della società alla scadenza (prevista nello statuto dopo il 2030) perché tali facoltà avrebbero presupposto la qualità di creditore del socio,
- reputato quindi che la mancata revocatoria avrebbe solo privato l'attore della chance
di ottenere in futuro quanto potesse derivare dalla liquidazione della quota,
- valutata siffatta perdita di chance siccome priva dei caratteri di serietà, consistenza e apprezzabilità,
- osservato, d'altronde, che l'attore non aveva adempiuto all'onere della prova circa la dedotta perdita del credito per mancato pignoramento degli utili maturati fino all'alienazione della quota,
- precisato che non vi erano elementi sufficienti per valutare l'inadempimento pagina 9 di 23 derivato dalla mancata proposizione dell'azione revocatoria avverso gli atti di alienazione dei beni dei debitori, posti in essere nel febbraio del 2005,
ha rigettato la domanda di risarcimento, assorbendo quella di manleva e compensando integralmente le spese tra le parti.
2. Il giudizio di appello
Avverso la menzionata pronuncia ha proposto gravame l'originario attore formulando cinque motivi di appello e rinnovando, in forza di quanto evidenziato, le pretese risarcitorie già avanzate in primo grado, come meglio precisato in epigrafe.
Rimasto contumace l'avv. , si è costituita in giudizio solamente la compagnia CP_1
assicurativa, la quale ha eccepito l'inammissibilità dell'appello ai sensi dell'art. 342 cpc e ne ha comunque invocato il rigetto in quanto infondato, rimarcando la correttezza della sentenza di primo grado.
Procedutosi alla trattazione cartolare del giudizio attraverso lo scambio delle note contenenti la precisazione delle conclusioni, delle comparse conclusionali e delle memorie di replica, la causa è stata quindi rimessa al collegio per l'udienza del 14
maggio 2025, sostituita dal deposito di note scritte.
3. I motivi della decisione
Il gravame è infondato e deve pertanto essere respinto.
3.1 Sotto un primo profilo, avuto preliminarmente riguardo all'eccezione di inammissibilità del gravame, ricorda questa Corte come i giudici di legittimità abbiano in realtà ben chiarito, con due recenti pronunce a Sezioni Unite i cui principi risultano attagliarsi anche alla nuova formulazione dell'artt. 342 cpc, che tale norma, va interpretata nel senso che l'impugnazione deve contenere, a pena di inammissibilità, una chiara individuazione delle questioni e dei punti contestati della sentenza impugnata e,
con essi, delle relative doglianze, affiancando alla parte volitiva una parte argomentativa pagina 10 di 23 che confuti e contrasti le ragioni addotte dal primo Giudice, senza che peraltro occorra l'utilizzo di particolari forme sacramentali o la redazione di un progetto alternativo di decisione da contrapporre a quella di primo grado, tenuto conto della permanente natura di revisio prioris instantiae del giudizio di appello, il quale mantiene la sua diversità
rispetto alle impugnazioni a critica vincolata (Cass. Sez. Un. 13.12.22 n. 36481 e
16.11.17 n. 27199).
Alla luce del quale principio non ricorrono allora i presupposti per ritenere inammissibile il gravame, dal momento che nell'ambito dello stesso sono chiaramente individuati sia gli aspetti contestati della decisione, sia i motivi di censura proposti rispetto alla ricostruzione dei fatti operata in primo grado sia, infine, i punti in diritto che si ritengono erroneamente trattati.
3.2 Quanto invece al merito, con il primo motivo d'appello il censura la Parte_1
parte della sentenza in cui il Tribunale ha negato la responsabilità del professionista in merito alla errata formulazione degli atti di precetto, affermando che sarebbe stato possibile procedere ex novo in proposito, non essendo ancora maturata la prescrizione al momento della revoca del mandato. Al riguardo, segnala che la tesi sostenuta dal
Tribunale non terrebbe conto della mancata consegna della documentazione necessaria da parte dell'avv. una volta cessato l'incarico, ragion per cui non sarebbe stato CP_1
possibile intraprendere una nuova esecuzione. Ricorda, inoltre, che gli atti di precetto recavano degli elementi errati, ciò che avrebbe esposto la successiva procedura esecutiva alle opposizioni avversarie.
L'assicurazione appellata nega quanto ex adverso affermato, notando che l'appellante ben avrebbe potuto interrompere il termine di prescrizione con una semplice raccomandata, attività che non richiedeva certo la conoscenza di tutti i documenti.
pagina 11 di 23 Evidenzia, inoltre, che con comunicazione del 5.11.20 il procuratore dell'appellante aveva dato atto dell'intervenuta consegna del fascicolo, sia pur evidenziando l'assenza di alcuni documenti specifici. Ribadisce, infine, l'insussistenza del nesso di casualità tra la condotta del legale ed il danno lamentato dal cliente.
La censura è infondata.
Come correttamente evidenziato dal giudice di prime cure, va osservato che non può
essere attribuita alcuna rilevanza causale alla non corretta redazione degli atti di precetto predisposti dall'avv. , dal momento: CP_1
- che la sentenza n. 1093/2010, contenente il dispositivo di condanna nei confronti dei sig.ri , veniva pubblicata in data 18.6.10 (cfr. doc. 1, depositato Pt_3 Pt_2
con la citazione in primo grado),
- che l'avv. procedeva a notificare la stessa in data 22.2.11 alla e CP_1 Pt_3
in data 7.3.11 al , come specificatamente allegato nella citazione di primo Pt_2
grado (pag. 1, punto 3),
- che la circostanza risulta contestata solo genericamente da Controparte_2
(cfr. pag. 2, memoria di costituzione in primo grado), la quale si limita ad affermare la decorrenza del termine lungo di un anno per il passaggio in giudicato della sentenza (ex art. 327 cpc nel testo ratione temporis applicabile),
- che, in ogni caso, il fatto è stato provato dall'attore (doc. 2, depositato con la citazione in primo grado),
- che, ai fini del calcolo del passaggio in giudicato della sentenza n. 1093/2010,
bisogna aggiungere i trenta giorni previsti per la proposizione dell'appello ai sensi dell'art. 325 cc, primo comma, decorrenti dalla data di notificazione della pagina 12 di 23 pronuncia,
- che, quindi, la sentenza n. 1093/2010 è passata in giudicato in data 24.3.11 in riferimento alla in data 6.4.11 per quanto concerne il , Pt_3 Pt_2
- che l'actio iudicati si prescrive nel termine di dieci anni (artt. 2946 e 2953 cc),
decorrenti dall'irrevocabilità della sentenza (artt. 2943, primo comma, e 2945,
secondo comma, cc),
- che, in definitiva, il diritto si sarebbe caduto in prescrizione solo in data 24.3.21 in riferimento alla in data 6.4.21 per quanto concerne il , Pt_3 Pt_2
- che il giorno 31.7.20 il sig. revocava ogni incarico all'avv. Parte_1 CP_1
(pag. 8, punto 8, atto di citazione di primo grado e allegato doc. 8),
- che a tale data non era ancora maturato il termine di prescrizione dell'azione esecutiva e, pertanto, sarebbe stato ben possibile interromperlo,
- che tale condotta omissiva si pone quale unica causa dell'evento di danno,
superando il precedente comportamento negligente del legale appellato.
Né queste conclusioni risultano contraddette dall'ulteriore argomentazione prospettata dall'appellante, secondo cui, a fronte della mancata consegna dei documenti da parte dell'avv. dopo la revoca dell'incarico, non sarebbe stato possibile “agire e CP_1
proseguire con le cause non conoscendo una buona parte degli atti e dell'impostazione
delle cause stesse” (cfr. pag. 6, appello), dato che:
- per provocare l'interruzione della prescrizione del credito riconosciuto dalla sentenza sarebbe stato sufficiente inoltrare una semplice diffida ad adempiere,
- ai fini di tale attività, non era di certo necessario il possesso della documentazione afferente alla vicenda giudiziaria,
pagina 13 di 23 - in ogni caso, la circostanza addotta dall'appellante non trova conferma nella documentazione acquisita agli atti, risultando al contrario dalla nota del 5.11.20
(doc. 9, depositato con la citazione in primo grado), sottoscritta dal che Parte_1
già alcuni giorni prima gli era stato consegnato il “fascicolo della causa Parte_4
, unicamente mancante di alcuni specifici documenti, tra cui la perizia sul
[...]
valore delle quote societarie, di per sé non certo indispensabili per la redazione di una diffida ad adempiere,
- non può essere invocato in senso contrario nemmeno il messaggio di posta elettronica del 5.2.21 (doc. 16, depositato con la citazione in primo grado), in cui l'avv. fa riferimento non al fascicolo, ma a singoli documenti di esso, CP_1
- ad ogni buon conto, alla data di consegna del fascicolo residuava ancora un lasso di tempo sufficiente e ragionevole per procedere all'interruzione della prescrizione.
Le precedenti considerazioni, infine, rendono superfluo affrontare il profilo di doglianza relativo alle eventuali opposizioni ex artt. 615 e 617 cpc a cui sarebbe stata esposta la procedura esecutiva ove si fosse scelto di procedere sulla base degli atti di precetto erroneamente compilati dall'avv. . CP_1
Da un lato, infatti, non era in alcun modo necessario utilizzare i medesimi al fine di evitare l'estinzione del diritto, ben potendo procedersi all'inoltro di un mero atto interruttivo della prescrizione, mentre, dall'altro, se si fosse deciso di iniziare comunque l'esecuzione, nulla avrebbe impedito di rinnovare gli atti di precetto, utilizzando i documenti già ricevuti e redigendo correttamente il nominativo del debitore, così da evitare qualsiasi possibile opposizione.
3.3 Con la seconda ragione di gravame l'appellante deduce invece l'errore in cui pagina 14 di 23 sarebbe incorso il giudice di prime cure nella parte in cui ha escluso la responsabilità del legale pur dopo avere rilevato una condotta negligente sotto il profilo del dovere di informazione verso il cliente. In merito, nega che al tempo dell'ottenimento del titolo esecutivo i debitori si trovassero in uno stato di incapienza, dato che si era provata la sussistenza di beni aggredibili. Sottolinea, inoltre, che l'esperimento di un'azione revocatoria, avrebbe permesso una sicura soddisfazione del credito.
L'istituto assicurativo appellato, al contrario, conferma la correttezza della pronuncia impugnata, ribadendo che le quote della società sarebbero state impignorabili in virtù
delle disposizioni dell'atto costitutivo. Specifica, poi, che non vi era alcuna prova nemmeno del fatto che la Zavra s.a.s., al momento di emissione della sentenza, fosse ancora proprietaria del bene in esso conferito dalla Osserva, Pt_3
conseguentemente, che il avrebbe potuto al massimo vantare una perdita di Parte_1
chance, la quale tuttavia non avrebbe presentato i caratteri della serietà e consistenza richiesti dalla giurisprudenza per il suo accoglimento ed il cui risarcimento non era stato nemmeno richiesto in giudizio.
Il motivo è infondato.
In via preliminare, va evidenziato che la censura dell'appellante non si appunta sulla soluzione data dal primo giudice sotto il profilo dell'impignorabilità o no delle quote di una società in accomandata semplice, bensì in merito alla scelta dell'avv. di CP_1
intraprendere tale via per dare esecuzione alla sentenza, sostenendo che proprio l'impossibilità giuridica di procedere sulle partecipazioni societarie avrebbe dovuto suggerire al legale di prediligere altre soluzioni.
Premesso ciò, va esclusa la responsabilità del professionista in relazione alla violazione pagina 15 di 23 del dovere di informazione verso il cliente per avere proposto il pignoramento delle quote sociali malgrado questa soluzione non fosse fattibile in punto di diritto, dal momento che, anche ove la condotta negligente del legale fosse dimostrata, non risulta che questa abbia causato alcun danno alla parte, poiché, in concreto, a tale adempimento non si è poi dato corso.
Del pari, non potrebbe nemmeno sostenersi la sussistenza di una responsabilità del legale per non avere tempestivamente agito in via esecutiva sui beni dei debitori. Non è
sufficiente, infatti, allegare e provare l'omissione del professionista, ma deve essere ulteriormente dimostrato che la diversa iniziativa, se attuata dal legale, avrebbe effettivamente consentito di ricavare qualcosa su cui soddisfarsi poiché, in caso contrario, la stessa sarebbe stata unicamente fonte di ulteriori esborsi monetari per il cliente.
Non può essere condivisa, inoltre, la tesi propugnata dall'appellante nella parte in cui afferma, a testimonianza della solvibilità dei debitori, l'esistenza di alcuni beni immobili nel loro patrimonio e la titolarità dei crediti derivanti da alcuni contratti di locazione, in quanto, secondo la documentazione acquisita agli atti, risulta:
- da un lato, che i beni immobili indicati sono stati oggetto di cessione e, pertanto,
sono fuoriusciti dal patrimonio dei debitori ben prima dell'emissione della sentenza,
sulla base:
o dell'atto di vendita del 2005 (doc. 22, depositato con la prima memoria ex
art. 183 cpc, sesto comma, dell'attore),
o dell'atto di conferimento nella società Zavra s.a.s. del 1999 (doc. 23,
depositato con la seconda memoria ex art. 183 cpc, sesto comma,
pagina 16 di 23 dell'attore),
- d'altro lato, che i titolari del rapporto di locazione erano la Pegoraro s.r.l. e la Zavra
s.a.s., ai quali soltanto spettava la riscossione dei corrispettivi derivanti dal contratto
(rispettivamente doc. 23 e doc. 24-25, depositati con la seconda memoria ex art. 183
cpc, sesto comma, dell'attore).
Quanto, invece, ai profili attinenti all'azione revocatoria, la questione sarà esaminata unitariamente sub 3.5.
3.4 Con il terzo motivo di doglianza viene, invece, contestato il rigetto della domanda di risarcimento del danno relativo al mancato pignoramento degli utili della Zavra s.a.s.,
evidenziandosi che la motivazione addotta dal primo giudice a fondamento di tale decisione non sarebbe condivisibile, dal momento che l'eventuale richiesta di un ordine di esibizione formulata in primo grado, volto ad acquisire la documentazione idonea a dimostrare l'esistenza degli utili stessi, non avrebbe probabilmente prodotto i risultati sperati, non solo perché si trattava di carte risalenti ad oltre un decennio prima, ma anche in quanto la Zavra s.a.s. è una società di persone, non tenuta alla pubblicazione dei bilanci e delle altre scritture contabili. Denuncia, infine, la mancata presa di posizione riguardo ai canoni riscossi dalla società in qualità di locataria.
L'appellata sottolinea che il motivo d'appello così formulato non sarebbe idoneo a scalfire la statuizione impugnata, in quanto il creditore non sarebbe riuscito a dimostrare né lo stato di solvibilità dei debitori al momento della pronuncia della sentenza di condanna né il probabile esito positivo di una tempestiva azione esecutiva. Per quanto poi concerne i canoni di locazione che la Zavra s.a.s. avrebbe riscosso, fa notare che si sarebbe trattato di un credito della società e non del singolo socio. Precisa, fra l'altro,
pagina 17 di 23 che l'appellante avrebbe introdotto tale circostanza solo nella seconda memoria istruttoria e che, pertanto, la stessa andrebbe considerata tardiva.
La censura è infondata.
Anche sotto tale profilo va ribadito quanto già segnalato sub
3.3 in merito agli oneri di allegazione e prova gravanti sull'appellante. Ai fini dell'accoglimento della domanda risarcitoria, infatti, colui che agisce deve dimostrare non solo la condotta negligente del professionista, ma anche la circostanza che, a fronte di un'idonea trattazione della pratica, sarebbe stato possibile ricavare le somme di cui si lamenta la mancata percezione.
In tal senso, il primo giudice ha rigettato la domanda sotto tale aspetto, rilevando l'assenza di un'adeguata prova sull'esistenza di utili da distribuire, nonché di istanze istruttorie volte a dimostrare tale circostanza.
Ciò precisato, va rilevato che il motivo d'impugnazione, così come formulato dall'appellante, non è in grado di sovvertire la soluzione prospettata nella parte di sentenza gravata, in quanto se si afferma che anche l'ordine di esibizione, ritenuto indispensabile dal Tribunale, non avrebbe dato alcun risultato, si viene a confermare l'impossibilità di dare adempimento all'onere probatorio di cui sopra, con susseguente conferma della pronuncia di rigetto della domanda non essendo stato l'attore in grado di dimostrare la sussistenza di una qualsiasi attività patrimoniale passibile di acquisizione ai fini della soddisfazione del suo credito.
E, del pari, non possono essere condivise le argomentazioni con cui l'appellante lamenta il mancato esame dell'esistenza dei contratti di locazione e della riscossione dei relativi canoni. In merito, va ripetuto quanto già esposto sub 3.3, secondo cui,
pagina 18 di 23 trattandosi di crediti afferenti alla società e non al singolo socio, non sarebbe stato possibile assoggettarli a un'azione esecutiva. La circostanza, fra l'altro, non sarebbe apprezzabile neanche sotto un altro punto di vista, ossia quale dimostrazione della sussistenza di utili da distribuire fra i soci della Zavra s.a.s., dato che quanto affermato potrebbe suggerire tutt'al più l'esistenza di una posta attiva nel patrimonio della società,
senza nulla dimostrare però, neanche in via presuntiva, circa l'effettiva produzione di utili da ripartire, dal momento che ai fini della valutazione di una loro esistenza le attività devono essere confrontate alle passività gravanti sul bilancio.
3.5 Con il quarto motivo di contestazione si grava quindi la parte di sentenza in cui il primo giudice ha negato che sussistessero elementi sufficienti per affermare un probabile accoglimento dell'azione revocatoria, notandosi che era stata depositata documentazione idonea ad attestare la proprietà dei debitori su di un immobile di ingente valore e che l'azione revocatoria, ove proposta, avrebbe avuto buone chance di accoglimento. Si aggiunge, inoltre, che, se si dovesse reputare professionalmente errata la scelta di pignorare le quote della Zevra s.a.s., allora sarebbe egualmente riscontrabile una responsabilità dell'avv. per aver consigliato tale erronea soluzione al CP_1
cliente.
L'assicurazione appellata ribadisce, al contrario, la correttezza della pronuncia gravata,
sottolineando che dagli atti di controparte non risulterebbero definiti i presupposti per l'esperimento dell'azione revocatoria sicché non sarebbe possibile valutarne la fondatezza in termini prognostici.
Il motivo è infondato.
Anzitutto, va rilevato che nell'atto di citazione di primo grado l'appellante si doleva pagina 19 di 23 unicamente della condotta omissiva dell'avv. successiva alla pubblicazione CP_1
della sentenza che definiva il giudizio, posizione questa poi integrata e ribadita in sede di prima memoria istruttoria.
Solo nell'ambito della terza memoria di cui al sesto comma dell'art. 183 cpc (punto 4 a pag. 4), la parte prospettava invece una censura incentrata sulla mancata proposizione di un'azione revocatoria dell'atto di cessione di immobili del 2005 sin dalla pronuncia dell'ordinanza ex art. 186 ter cpc emessa in data 2.3.06 ed ottenuta in corso di giudizio avverso il e la Pt_2 Pt_3
La questione, peraltro, proprio perché prospettata tardivamente, non risulta rientrare nell'ambito del thema decidendum, già cristallizzatosi con il deposito della prima memoria istruttoria e non può, quindi, formare oggetto di contestazione della pronuncia di primo grado in sede di gravame. Né potrebbe sostenersi in contrario che la circostanza fosse stata affermata sin dall'instaurazione della causa, argomentando che tra i documenti depositati si facesse cenno a detta ordinanza. Al riguardo, infatti, va evidenziato che il piano della prova non va confuso con quello delle allegazioni.
L'attore è tenuto a esplicitare e precisare il fatto costitutivo entro i termini e con le modalità previste dal Codice di rito in modo da rendere edotto, da un lato, il convenuto circa temi su cui difendersi e, dall'altro, il giudice circa le domande e le questioni su cui esprimersi, non bastando in proposito la mera produzione di un documento non commentato a superare il predetto difetto di allegazione.
Ciò precisato, l'esame del motivo d'appello può essere esaminato nei limiti di quanto ritualmente dedotto in giudizio, evidenziandosi comunque che non sarebbe stato possibile ricorrere al rimedio revocatorio, in quanto alla data di pubblicazione della pagina 20 di 23 sentenza (18.6.10) l'azione risultava già preclusa dal sopravvenuto maturare della prescrizione quinquennale prevista dall'art. 2903 cc, decorrente dalla data di cessione dell'immobile (14.2.05) sicché anche sotto tale profilo va negata la sussistenza di una responsabilità professionale dell'avv. . CP_1
3.6 Con il quinto motivo d'appello, infine, il impugna la pronuncia nella Parte_1
parte in cui ha statuito la compensazione delle spese di lite, affermando che la condotta negligente tenuta dal legale convenuto non avrebbe giustificato tale scelta.
Secondo la parte appellata, il motivo si presenterebbe generico dal momento che l'appellante non avrebbe manifestato le ragioni di critica in base alle quali la soluzione adottata dal giudice di primo grado non risulterebbe condivisibile.
La censura è infondata.
Il mancato accoglimento dei precedenti motivi comporta infatti la conferma della statuizione di rigetto delle domande formulate dal sig. contenuta nella Parte_1
sentenza impugnata, sicché non sussistono ragioni per modificare il capo di sentenza che ha disposto, con pronuncia comunque sotto questo aspetto favorevole per l'appellante, la compensazione delle spese di lite di primo grado.
4. Le spese di lite
Tenuto quindi conto, quanto alle spese di lite di questo grado:
- del fatto che le stesse gravano integralmente sul in quanto Parte_1
soccombente, giusta il disposto dell'art. 91 cpc,
- dei parametri dettati dal D.M. 13.8.22 n. 147, il quale prevede appunto che le disposizioni del decreto si applichino a tutte le liquidazioni successive alla sua entrata in vigore, pur ove la prestazione abbia avuto inizio e si sia in parte svolta pagina 21 di 23 quando ancora erano in vigore le precedenti tariffe,
- della circostanza che, in applicazione del criterio del disputatum, il valore della causa è pari, per l'appello, alla somma che ha formato oggetto di impugnazione, se l'appello è rigettato (Cass. 30.11.22 n. 35195),
- della conseguente necessità di utilizzare lo scaglione di riferimento compreso fra €
52.000,01 ed € 260.000,00,
- del fatto che in appello la fase istruttoria non si è tenuta,
ritiene la Corte che le medesime debbano essere integralmente poste a carico della parte appellante ex art. 91 cpc in quanto soccombente, determinandole in € 9.991,00 sulla base del seguente prospetto:
Fasi processuali Liquidazione
Fase di studio II^ grado € 2.977,00
Fase introduttiva II^ grado € 1.911,00
Fase decisionale II^ grado € 5.103,00
Totale € 9.991,00
Atteso, inoltre, l'integrale rigetto dell'impugnazione sussistono i presupposti per applicare il comma 1 quater dell'art. 13 del D.P.R. 30.5.02 n. 115, introdotto dal diciassettesimo comma dell'art. 1 della legge n. 228 del 24.12.12, in forza del quale la parte appellante deve versare un ulteriore importo a titolo di contributo unificato, pari a quello originariamente dovuto.
P. Q. M.
la Corte d'Appello di Venezia, definitivamente pronunciando sulla presente pagina 22 di 23 controversia, rigettata ogni contraria od ulteriore domanda:
1) conferma integralmente la sentenza di primo grado n. 585/2024 resa dal Tribunale di
Vicenza in data 14.3.24;
2) condanna la parte appellante a rifondere in favore della controparte le spese processuali che liquida in € 9.991,00 per il secondo grado, oltre al rimborso delle spese generali al 15%, dell'IVA e degli accessori di legge;
3) dichiara la sussistenza dei presupposti per l'applicazione del comma 1 quater
dell'art. 13 del D.P.R. 30.5.02 n. 115, introdotto dall'art. 1, diciassettesimo comma,
della legge n. 228 del 24.12.12, con obbligo per la parte impugnante di versare un ulteriore importo a titolo di contributo unificato, pari a quello originariamente dovuto.
Così deciso in Venezia nella camera di consiglio del 21 maggio 2025
Il Presidente
dott. Guido Marzella
pagina 23 di 23
CORTE D'APPELLO DI VENEZIA
SEZIONE QUARTA
La IV^ Sezione della Corte d'Appello di Venezia, composta dai magistrati:
dott. Guido Marzella Presidente relatore dott.ssa Elena Rossi Consigliere
dott. Gianluca Bordon Consigliere
ha pronunciato la seguente
SENTENZA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
nella causa di appello iscritta al n. 644/2024 R.G. e promossa con atto di citazione notificato
da
Parte_1
(C.F.: ), C.F._1
- appellante -
elettivamente domiciliato in VERONA, VIA ALBERE n. 10, con il patrocinio degli avv.ti AGOSTINO RIGOLI ed EMMA FASOLI,
contro
Controparte_1
(C.F.: ), C.F._2
- appellato -
pagina 1 di 23 contumace,
nonché contro
Controparte_2
(C.F.: ), P.IVA_1
- appellata -
elettivamente domiciliata in MOGLIANO VENETO (TV), VIA MAROCCHESA n. 14,
con il patrocinio dell'avv. EMANUELA PASETTO.
Oggetto della causa:
Appello avverso la sentenza del Tribunale di Vicenza n. 585/2024, depositata in data
14.3.24.
Conclusioni dell'appellante:
Respinta ogni avversa domanda, istanze, eccezione, deduzione e produzione anche istruttoria:
• IN TOTALE RIFORMA della sentenza di primo grado, accertata la responsabilità dell'Avv. , per tutte le ragioni di cui in narrativa, condannarsi lo stesso Controparte_1
al pagamento a favore del sig. (entrambi come identificati in Parte_1
epigrafe) della somma oggetto di condanna da parte del Tribunale di Vicenza del
10/06/2010 (ovvero € 99.159,72, oltre, per il , agli interessi, come pattuiti nella Pt_2
scrittura privata del 29/07/1995 e annualmente capitalizzati al tasso del 10%
dall'1/01/1996 sino al saldo effettivo, e quanto alla agli interessi al tasso Pt_3
legale; oltre alla refusione delle spese legali dell'attore in quel grado di giudizio liquidate in € 1.900,00 per diritti, € 4.900,00 per onorari, € 540,00 per esborsi, più
rimborso forfetario e oneri fiscali e previdenziali come per legge), o di quella minore o maggiore che verrà accertata in corso di causa;
• Con vittoria di spese e compensi di causa, oltre accessori di legge.
pagina 2 di 23 Conclusioni dell'appellato : Controparte_1
nessuna.
Conclusioni della appellata : Controparte_2
1) IN VIA PRINCIPALE: Rigettarsi l'appello interposto da Parte_1
perché inammissibile e/o infondato in fatto e in diritto e per l'effetto confermarsi integralmente l'impugnata sentenza del 14.03.2024 n. 585 del Tribunale di Vicenza
emessa nel procedimento RG n. 266/2022.
2) IN VIA SUBORDINATA: nella non creduta e denegata ipotesi di accoglimento anche parziale dell'interposto appello, si ripropongono espressamente ai sensi dell'art. 346 cpc le conclusioni formulate in primo grado in via subordinata che qui si riproducono: ove fosse accertata l'esistenza di affermazioni e/o informazioni non veritiere da parte del convenuto avv. , dichiararsi inoperante la garanzia Controparte_1
di per effetto della condotta dolosa dell'assicurato; in via Controparte_2
ulteriormente subordinata, accogliere la domanda di manleva nei confronti di
[...]
nel rispetto di tutti i limiti e delle condizioni pattuite con la polizza n. CP_2
370647586, con massimale euro 1.000.000 per sinistro e 2.000.000 per annualità,
scoperto del 5% con minimo di euro 500,00 per sinistro.
3) Con vittoria di compensi di lite, Iva e cpa, rimborso forfettario 15%.
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
1. Il giudizio di primo grado
Con atto di citazione promosso avanti al Tribunale di Vicenza, , Parte_1
premettendo:
- di aver promosso una causa contro e tramite il Controparte_3 CP_4
patrocinio dell'avv. , conclusasi con la sentenza n. 1093/2010, Controparte_1
pubblicata il 18.6.10, con cui il Tribunale di Vicenza:
pagina 3 di 23 o condannava i convenuti in solido fra loro al pagamento in suo favore della somma di € 99.159,72,
o condannava, inoltre, il al pagamento degli interessi pattuiti, e la Pt_2
l versamento degli interessi al tasso legale, Pt_3
o condannava entrambi in solido alla refusione delle spese legali, liquidate in €
1.900,00 per diritti, € 4.900,00 per onorari ed € 540,00 per esborsi, oltre rimborso forfetario ed oneri fiscali e previdenziali come per legge,
- che, dopo la notifica della sentenza ai soccombenti in data 22.2.11 e 7.3.11, l'avv.
lo informava di essersi attivato per il recupero del credito riconosciuto CP_1
dalla sentenza, ormai passata in giudicato stante la mancata impugnazione,
- che, non avendo più ricevuto riscontro in proposito, il successivo 6.6.19 inviava un messaggio di posta elettronica al legale, chiedendo notizie circa i progressi nel recupero del credito,
- che il legale rispondeva il giorno 11.6.19 senza fornire indicazioni precise,
- che in data 13.7.20 egli formulava quindi una nuova istanza di chiarimenti all'avv.
, richiedendo inoltre la consegna della copia di tutti gli atti, CP_1
- che, non ricevendo risposta, dapprima revocava il mandato il giorno 31.7.20 e successivamente inoltrava ulteriori solleciti,
- che a quel punto venivano consegnati agli avv.ti e , incaricati di CP_5 CP_6
occuparsi della faccenda, alcuni atti di precetto rispettivamente datati 24.4.14 e
19.2.16, la cui intestazione recava peraltro il nominativo di un soggetto diverso e che non era stato parte della causa (società , Controparte_7
- che veniva consegnato anche un atto di pignoramento di quote privo della prova delle avvenute notifiche, mancanza che veniva contestata all'avv. il giorno CP_1
18.2.21,
pagina 4 di 23 - che con e-mail del 5.2.21 quest'ultimo riferiva quindi che non risultava fissata in proposito alcuna asta,
- che doveva pertanto ravvisarsi la sussistenza di una responsabilità del legale sotto il profilo della omessa e/o falsa informazione e rendicontazione, dal momento che il medesimo lo aveva falsamente rassicurato in merito al progredire dell'azione esecutiva, mentre, in realtà, i precetti notificati non erano mai stati seguiti da alcuna attività,
- che l'avv. non aveva di conseguenza correttamente adempiuto al proprio CP_1
mandato, commettendo errori tecnici esclusivamente imputabili alla sua incompetenza, dal momento:
o che i precetti notificati risultavano nulli per difetto degli elementi essenziali,
indicando un creditore procedente diverso da quello effettivo,
o che mancava l'avvertimento di cui all'art. 480, secondo comma cpc (nella versione modificata dal D.L. 27.6.15 n. 83),
o che, pertanto, non era stato posto in essere alcun atto interruttivo della prescrizione,
- che tali omissioni gli avevano provocato un grave danno, dato che nel frattempo:
o la veva ceduto a terzi le sue partecipazioni nella Zavra s.a.s., Pt_3
o i coniugi risultavano unicamente titolari di un diritto di abitazione,
- che se il legale avesse invece tempestivamente notificato la sentenza, si sarebbe potuto procedere sin da subito al pignoramento delle quote di pertinenza della all'epoca non ancora alienate), Pt_3
- che, in ogni caso, una volta avvenuta la cessione delle partecipazioni, si sarebbe quanto meno dovuto agire tempestivamente in revocatoria,
- che, sulla base di un giudizio prognostico, un'esecuzione tempestiva avrebbe portato pagina 5 di 23 con probabilità alla soddisfazione del credito,
ha convenuto in giudizio il menzionato legale chiedendo che, previo accertamento della sua responsabilità professionale, lo stesso fosse condannato al risarcimento del danno così causato, nella somma riconosciuta dalla sentenza del Tribunale di Vicenza n.
1093/2010, e meglio quantificato nell'importo di € 99.159,72 per sorte capitale –
maggiorato, per il , degli interessi come pattuiti nella scrittura privata del Pt_2
29.7.95 e annualmente capitalizzati al tasso del 10% dall'1.1.96 sino al saldo effettivo,
e, per la degli interessi al tasso legale – oltre alla refusione delle spese legali Pt_3
relative a quel grado di giudizio, liquidate in € 1.900,00 per diritti, € 4.900,00 per onorari ed € 540,00 per esborsi, del rimborso forfetario e degli oneri fiscali e previdenziali come per legge.
Costituitosi in giudizio, l'avv. : CP_1
- contestava tutto quanto ex adverso affermato, osservando che la condotta negligente lamentata era circoscritta alla sola esecuzione della sentenza e non alla conduzione della causa,
- precisava che a seguito delle ricerche svolte un decennio prima, il patrimonio dei debitori risultava già incapiente,
- ricordava che all'epoca l'avvocato non aveva la possibilità di proporre ricorso ex art. 492 bis cpc,
- sottolineava di aver richiesto al cliente di assumere ulteriori informazioni sulla persona dei convenuti, senza che peraltro l'attore avesse dato seguito alla sua richiesta,
- affermava che dopo alcune ricerche era risultata l'esistenza di alcune quote della nella Zavra S.a.s ma che il pignoramento delle stesse non era andato a Pt_3
buon fine a causa della sopravvenuta cessione delle stesse,
pagina 6 di 23 - segnalava che non era maturata alcuna prescrizione in favore dei debitori, dal momento che gli stessi avevano riconosciuto il credito in via stragiudiziale e non avevano proposto opposizione al precetto,
- negava che vi fossero altre azioni da intraprendere per recuperare la somma di denaro,
- eccepiva la prescrizione per i fatti anteriori al 2012,
- evidenziava che l'esborso patrimoniale subito dall'attore esisteva già prima della causa di merito e che quindi dalla sua condotta non era derivato alcun danno ulteriore, mancando qualsiasi nesso di causalità fra quest'ultimo e la prima,
- chiedeva lo spostamento della prima udienza al fine di chiamare in causa la propria assicurazione professionale,
- instava quindi per il rigetto delle avverse domande ovvero, in subordine, per la condanna di a manlevarlo di quanto eventualmente Controparte_8
tenuto a risarcire in favore dell'attore.
Evocata in causa, la menzionata compagnia:
- aderiva alle difese svolte dal proprio assicurato, oltre che all'eccezione di prescrizione per i fatti antecedenti il 2012,
- notava che gli atti di precetto avevano esplicato la propria efficacia interruttiva, dal momento che negli stessi era chiaramente indicato il titolo esecutivo per cui si agiva,
- segnalava che al momento della revoca del mandato l'attore era ancora in tempo per interrompere la prescrizione,
- affermava che i debitori erano insolventi già all'epoca della pubblicazione della sentenza,
- contestava che fosse possibile pignorare le quote di una società di persone, salvo che ciò non fosse ammesso dall'atto costitutivo,
pagina 7 di 23 - aggiungeva che, comunque, non vi era prova del fatto che il pignoramento delle quote potesse soddisfare l'attore,
- negava, di conseguenza, l'esistenza di un nesso causale tra il pregiudizio lamentato e la condotta asseritamente negligente dell'avv. , CP_1
- contestava la quantificazione del danno, ricordando come fosse a carico dell'attore l'onere della prova sul punto,
- riferiva che la polizza per responsabilità professionale n. 370647586, azionata dal legale, aveva vigenza a decorrere dal 7.11.17, con massimale di € 1.000.000,00 per sinistro ed € 2.000.000,00 per annualità nonché scoperto del 5%, con minimo di €
500,00 per sinistro,
- sottolineava di essere stata informata dal cliente dell'esistenza del sinistro solo al momento della notifica della citazione, nonostante vi fossero già stati precedenti solleciti da parte del riservandosi di eccepire la prescrizione dei diritti Parte_1
assicurativi qualora fosse emerso in corso di causa che vi era stata una contestazione o una richiesta di danni nel biennio precedente alla denuncia di sinistro,
- evidenziava che in caso di informazioni non veritiere da parte dell'assicurato la garanzia non avrebbe operato, trattandosi di una condotta dolosa,
- chiedeva, da ultimo, il rigetto delle domande attoree e, in subordine, la declaratoria di inoperatività della garanzia in caso di dichiarazioni non veritiere da parte dell'avv. ovvero, in ulteriore subordine, l'accoglimento della domanda di CP_1
manleva nei soli limiti di polizza.
Procedutosi alla trattazione del giudizio con il deposito delle memorie istruttorie, la causa è stata quindi decisa con la sentenza n. 585/2024, depositata in data 14.3.24, in forza della quale il giudice di primo grado:
- rigettata l'eccezione di prescrizione,
pagina 8 di 23 - negata la sussistenza del nesso di causa in relazione agli asseriti pregiudizi subiti in virtù della non corretta redazione degli atti di precetto del 2014 e del 2016, posto che al momento della revoca del mandato nel 2020 era ancora possibile notificare un altro tempestivo atto interruttivo della prescrizione,
- rilevato che il legale non aveva correttamente informato l'attore circa l'esecuzione dell'incarico e l'impossibilità del recupero delle somme per incapienza dei debitori,
- riscontrata inoltre l'assenza di prova in riferimento al tentativo di pignoramento non andato a buon fine,
- considerato peraltro che non sarebbe stato possibile pignorare le quote sociali relative ad una società in accomandata semplice, in assenza di una specifica disposizione dell'atto costitutivo in tal senso, in aderenza a quanto sostenuto dalla giurisprudenza maggioritaria,
- ritenuto che un'eventuale azione revocatoria contro l'atto di trasferimento della quota non avrebbe permesso all'attore di soddisfarsi sugli utili eventualmente maturati successivamente al trasferimento o di opporsi ex art. 2270 cc alla proroga tacita della società alla scadenza (prevista nello statuto dopo il 2030) perché tali facoltà avrebbero presupposto la qualità di creditore del socio,
- reputato quindi che la mancata revocatoria avrebbe solo privato l'attore della chance
di ottenere in futuro quanto potesse derivare dalla liquidazione della quota,
- valutata siffatta perdita di chance siccome priva dei caratteri di serietà, consistenza e apprezzabilità,
- osservato, d'altronde, che l'attore non aveva adempiuto all'onere della prova circa la dedotta perdita del credito per mancato pignoramento degli utili maturati fino all'alienazione della quota,
- precisato che non vi erano elementi sufficienti per valutare l'inadempimento pagina 9 di 23 derivato dalla mancata proposizione dell'azione revocatoria avverso gli atti di alienazione dei beni dei debitori, posti in essere nel febbraio del 2005,
ha rigettato la domanda di risarcimento, assorbendo quella di manleva e compensando integralmente le spese tra le parti.
2. Il giudizio di appello
Avverso la menzionata pronuncia ha proposto gravame l'originario attore formulando cinque motivi di appello e rinnovando, in forza di quanto evidenziato, le pretese risarcitorie già avanzate in primo grado, come meglio precisato in epigrafe.
Rimasto contumace l'avv. , si è costituita in giudizio solamente la compagnia CP_1
assicurativa, la quale ha eccepito l'inammissibilità dell'appello ai sensi dell'art. 342 cpc e ne ha comunque invocato il rigetto in quanto infondato, rimarcando la correttezza della sentenza di primo grado.
Procedutosi alla trattazione cartolare del giudizio attraverso lo scambio delle note contenenti la precisazione delle conclusioni, delle comparse conclusionali e delle memorie di replica, la causa è stata quindi rimessa al collegio per l'udienza del 14
maggio 2025, sostituita dal deposito di note scritte.
3. I motivi della decisione
Il gravame è infondato e deve pertanto essere respinto.
3.1 Sotto un primo profilo, avuto preliminarmente riguardo all'eccezione di inammissibilità del gravame, ricorda questa Corte come i giudici di legittimità abbiano in realtà ben chiarito, con due recenti pronunce a Sezioni Unite i cui principi risultano attagliarsi anche alla nuova formulazione dell'artt. 342 cpc, che tale norma, va interpretata nel senso che l'impugnazione deve contenere, a pena di inammissibilità, una chiara individuazione delle questioni e dei punti contestati della sentenza impugnata e,
con essi, delle relative doglianze, affiancando alla parte volitiva una parte argomentativa pagina 10 di 23 che confuti e contrasti le ragioni addotte dal primo Giudice, senza che peraltro occorra l'utilizzo di particolari forme sacramentali o la redazione di un progetto alternativo di decisione da contrapporre a quella di primo grado, tenuto conto della permanente natura di revisio prioris instantiae del giudizio di appello, il quale mantiene la sua diversità
rispetto alle impugnazioni a critica vincolata (Cass. Sez. Un. 13.12.22 n. 36481 e
16.11.17 n. 27199).
Alla luce del quale principio non ricorrono allora i presupposti per ritenere inammissibile il gravame, dal momento che nell'ambito dello stesso sono chiaramente individuati sia gli aspetti contestati della decisione, sia i motivi di censura proposti rispetto alla ricostruzione dei fatti operata in primo grado sia, infine, i punti in diritto che si ritengono erroneamente trattati.
3.2 Quanto invece al merito, con il primo motivo d'appello il censura la Parte_1
parte della sentenza in cui il Tribunale ha negato la responsabilità del professionista in merito alla errata formulazione degli atti di precetto, affermando che sarebbe stato possibile procedere ex novo in proposito, non essendo ancora maturata la prescrizione al momento della revoca del mandato. Al riguardo, segnala che la tesi sostenuta dal
Tribunale non terrebbe conto della mancata consegna della documentazione necessaria da parte dell'avv. una volta cessato l'incarico, ragion per cui non sarebbe stato CP_1
possibile intraprendere una nuova esecuzione. Ricorda, inoltre, che gli atti di precetto recavano degli elementi errati, ciò che avrebbe esposto la successiva procedura esecutiva alle opposizioni avversarie.
L'assicurazione appellata nega quanto ex adverso affermato, notando che l'appellante ben avrebbe potuto interrompere il termine di prescrizione con una semplice raccomandata, attività che non richiedeva certo la conoscenza di tutti i documenti.
pagina 11 di 23 Evidenzia, inoltre, che con comunicazione del 5.11.20 il procuratore dell'appellante aveva dato atto dell'intervenuta consegna del fascicolo, sia pur evidenziando l'assenza di alcuni documenti specifici. Ribadisce, infine, l'insussistenza del nesso di casualità tra la condotta del legale ed il danno lamentato dal cliente.
La censura è infondata.
Come correttamente evidenziato dal giudice di prime cure, va osservato che non può
essere attribuita alcuna rilevanza causale alla non corretta redazione degli atti di precetto predisposti dall'avv. , dal momento: CP_1
- che la sentenza n. 1093/2010, contenente il dispositivo di condanna nei confronti dei sig.ri , veniva pubblicata in data 18.6.10 (cfr. doc. 1, depositato Pt_3 Pt_2
con la citazione in primo grado),
- che l'avv. procedeva a notificare la stessa in data 22.2.11 alla e CP_1 Pt_3
in data 7.3.11 al , come specificatamente allegato nella citazione di primo Pt_2
grado (pag. 1, punto 3),
- che la circostanza risulta contestata solo genericamente da Controparte_2
(cfr. pag. 2, memoria di costituzione in primo grado), la quale si limita ad affermare la decorrenza del termine lungo di un anno per il passaggio in giudicato della sentenza (ex art. 327 cpc nel testo ratione temporis applicabile),
- che, in ogni caso, il fatto è stato provato dall'attore (doc. 2, depositato con la citazione in primo grado),
- che, ai fini del calcolo del passaggio in giudicato della sentenza n. 1093/2010,
bisogna aggiungere i trenta giorni previsti per la proposizione dell'appello ai sensi dell'art. 325 cc, primo comma, decorrenti dalla data di notificazione della pagina 12 di 23 pronuncia,
- che, quindi, la sentenza n. 1093/2010 è passata in giudicato in data 24.3.11 in riferimento alla in data 6.4.11 per quanto concerne il , Pt_3 Pt_2
- che l'actio iudicati si prescrive nel termine di dieci anni (artt. 2946 e 2953 cc),
decorrenti dall'irrevocabilità della sentenza (artt. 2943, primo comma, e 2945,
secondo comma, cc),
- che, in definitiva, il diritto si sarebbe caduto in prescrizione solo in data 24.3.21 in riferimento alla in data 6.4.21 per quanto concerne il , Pt_3 Pt_2
- che il giorno 31.7.20 il sig. revocava ogni incarico all'avv. Parte_1 CP_1
(pag. 8, punto 8, atto di citazione di primo grado e allegato doc. 8),
- che a tale data non era ancora maturato il termine di prescrizione dell'azione esecutiva e, pertanto, sarebbe stato ben possibile interromperlo,
- che tale condotta omissiva si pone quale unica causa dell'evento di danno,
superando il precedente comportamento negligente del legale appellato.
Né queste conclusioni risultano contraddette dall'ulteriore argomentazione prospettata dall'appellante, secondo cui, a fronte della mancata consegna dei documenti da parte dell'avv. dopo la revoca dell'incarico, non sarebbe stato possibile “agire e CP_1
proseguire con le cause non conoscendo una buona parte degli atti e dell'impostazione
delle cause stesse” (cfr. pag. 6, appello), dato che:
- per provocare l'interruzione della prescrizione del credito riconosciuto dalla sentenza sarebbe stato sufficiente inoltrare una semplice diffida ad adempiere,
- ai fini di tale attività, non era di certo necessario il possesso della documentazione afferente alla vicenda giudiziaria,
pagina 13 di 23 - in ogni caso, la circostanza addotta dall'appellante non trova conferma nella documentazione acquisita agli atti, risultando al contrario dalla nota del 5.11.20
(doc. 9, depositato con la citazione in primo grado), sottoscritta dal che Parte_1
già alcuni giorni prima gli era stato consegnato il “fascicolo della causa Parte_4
, unicamente mancante di alcuni specifici documenti, tra cui la perizia sul
[...]
valore delle quote societarie, di per sé non certo indispensabili per la redazione di una diffida ad adempiere,
- non può essere invocato in senso contrario nemmeno il messaggio di posta elettronica del 5.2.21 (doc. 16, depositato con la citazione in primo grado), in cui l'avv. fa riferimento non al fascicolo, ma a singoli documenti di esso, CP_1
- ad ogni buon conto, alla data di consegna del fascicolo residuava ancora un lasso di tempo sufficiente e ragionevole per procedere all'interruzione della prescrizione.
Le precedenti considerazioni, infine, rendono superfluo affrontare il profilo di doglianza relativo alle eventuali opposizioni ex artt. 615 e 617 cpc a cui sarebbe stata esposta la procedura esecutiva ove si fosse scelto di procedere sulla base degli atti di precetto erroneamente compilati dall'avv. . CP_1
Da un lato, infatti, non era in alcun modo necessario utilizzare i medesimi al fine di evitare l'estinzione del diritto, ben potendo procedersi all'inoltro di un mero atto interruttivo della prescrizione, mentre, dall'altro, se si fosse deciso di iniziare comunque l'esecuzione, nulla avrebbe impedito di rinnovare gli atti di precetto, utilizzando i documenti già ricevuti e redigendo correttamente il nominativo del debitore, così da evitare qualsiasi possibile opposizione.
3.3 Con la seconda ragione di gravame l'appellante deduce invece l'errore in cui pagina 14 di 23 sarebbe incorso il giudice di prime cure nella parte in cui ha escluso la responsabilità del legale pur dopo avere rilevato una condotta negligente sotto il profilo del dovere di informazione verso il cliente. In merito, nega che al tempo dell'ottenimento del titolo esecutivo i debitori si trovassero in uno stato di incapienza, dato che si era provata la sussistenza di beni aggredibili. Sottolinea, inoltre, che l'esperimento di un'azione revocatoria, avrebbe permesso una sicura soddisfazione del credito.
L'istituto assicurativo appellato, al contrario, conferma la correttezza della pronuncia impugnata, ribadendo che le quote della società sarebbero state impignorabili in virtù
delle disposizioni dell'atto costitutivo. Specifica, poi, che non vi era alcuna prova nemmeno del fatto che la Zavra s.a.s., al momento di emissione della sentenza, fosse ancora proprietaria del bene in esso conferito dalla Osserva, Pt_3
conseguentemente, che il avrebbe potuto al massimo vantare una perdita di Parte_1
chance, la quale tuttavia non avrebbe presentato i caratteri della serietà e consistenza richiesti dalla giurisprudenza per il suo accoglimento ed il cui risarcimento non era stato nemmeno richiesto in giudizio.
Il motivo è infondato.
In via preliminare, va evidenziato che la censura dell'appellante non si appunta sulla soluzione data dal primo giudice sotto il profilo dell'impignorabilità o no delle quote di una società in accomandata semplice, bensì in merito alla scelta dell'avv. di CP_1
intraprendere tale via per dare esecuzione alla sentenza, sostenendo che proprio l'impossibilità giuridica di procedere sulle partecipazioni societarie avrebbe dovuto suggerire al legale di prediligere altre soluzioni.
Premesso ciò, va esclusa la responsabilità del professionista in relazione alla violazione pagina 15 di 23 del dovere di informazione verso il cliente per avere proposto il pignoramento delle quote sociali malgrado questa soluzione non fosse fattibile in punto di diritto, dal momento che, anche ove la condotta negligente del legale fosse dimostrata, non risulta che questa abbia causato alcun danno alla parte, poiché, in concreto, a tale adempimento non si è poi dato corso.
Del pari, non potrebbe nemmeno sostenersi la sussistenza di una responsabilità del legale per non avere tempestivamente agito in via esecutiva sui beni dei debitori. Non è
sufficiente, infatti, allegare e provare l'omissione del professionista, ma deve essere ulteriormente dimostrato che la diversa iniziativa, se attuata dal legale, avrebbe effettivamente consentito di ricavare qualcosa su cui soddisfarsi poiché, in caso contrario, la stessa sarebbe stata unicamente fonte di ulteriori esborsi monetari per il cliente.
Non può essere condivisa, inoltre, la tesi propugnata dall'appellante nella parte in cui afferma, a testimonianza della solvibilità dei debitori, l'esistenza di alcuni beni immobili nel loro patrimonio e la titolarità dei crediti derivanti da alcuni contratti di locazione, in quanto, secondo la documentazione acquisita agli atti, risulta:
- da un lato, che i beni immobili indicati sono stati oggetto di cessione e, pertanto,
sono fuoriusciti dal patrimonio dei debitori ben prima dell'emissione della sentenza,
sulla base:
o dell'atto di vendita del 2005 (doc. 22, depositato con la prima memoria ex
art. 183 cpc, sesto comma, dell'attore),
o dell'atto di conferimento nella società Zavra s.a.s. del 1999 (doc. 23,
depositato con la seconda memoria ex art. 183 cpc, sesto comma,
pagina 16 di 23 dell'attore),
- d'altro lato, che i titolari del rapporto di locazione erano la Pegoraro s.r.l. e la Zavra
s.a.s., ai quali soltanto spettava la riscossione dei corrispettivi derivanti dal contratto
(rispettivamente doc. 23 e doc. 24-25, depositati con la seconda memoria ex art. 183
cpc, sesto comma, dell'attore).
Quanto, invece, ai profili attinenti all'azione revocatoria, la questione sarà esaminata unitariamente sub 3.5.
3.4 Con il terzo motivo di doglianza viene, invece, contestato il rigetto della domanda di risarcimento del danno relativo al mancato pignoramento degli utili della Zavra s.a.s.,
evidenziandosi che la motivazione addotta dal primo giudice a fondamento di tale decisione non sarebbe condivisibile, dal momento che l'eventuale richiesta di un ordine di esibizione formulata in primo grado, volto ad acquisire la documentazione idonea a dimostrare l'esistenza degli utili stessi, non avrebbe probabilmente prodotto i risultati sperati, non solo perché si trattava di carte risalenti ad oltre un decennio prima, ma anche in quanto la Zavra s.a.s. è una società di persone, non tenuta alla pubblicazione dei bilanci e delle altre scritture contabili. Denuncia, infine, la mancata presa di posizione riguardo ai canoni riscossi dalla società in qualità di locataria.
L'appellata sottolinea che il motivo d'appello così formulato non sarebbe idoneo a scalfire la statuizione impugnata, in quanto il creditore non sarebbe riuscito a dimostrare né lo stato di solvibilità dei debitori al momento della pronuncia della sentenza di condanna né il probabile esito positivo di una tempestiva azione esecutiva. Per quanto poi concerne i canoni di locazione che la Zavra s.a.s. avrebbe riscosso, fa notare che si sarebbe trattato di un credito della società e non del singolo socio. Precisa, fra l'altro,
pagina 17 di 23 che l'appellante avrebbe introdotto tale circostanza solo nella seconda memoria istruttoria e che, pertanto, la stessa andrebbe considerata tardiva.
La censura è infondata.
Anche sotto tale profilo va ribadito quanto già segnalato sub
3.3 in merito agli oneri di allegazione e prova gravanti sull'appellante. Ai fini dell'accoglimento della domanda risarcitoria, infatti, colui che agisce deve dimostrare non solo la condotta negligente del professionista, ma anche la circostanza che, a fronte di un'idonea trattazione della pratica, sarebbe stato possibile ricavare le somme di cui si lamenta la mancata percezione.
In tal senso, il primo giudice ha rigettato la domanda sotto tale aspetto, rilevando l'assenza di un'adeguata prova sull'esistenza di utili da distribuire, nonché di istanze istruttorie volte a dimostrare tale circostanza.
Ciò precisato, va rilevato che il motivo d'impugnazione, così come formulato dall'appellante, non è in grado di sovvertire la soluzione prospettata nella parte di sentenza gravata, in quanto se si afferma che anche l'ordine di esibizione, ritenuto indispensabile dal Tribunale, non avrebbe dato alcun risultato, si viene a confermare l'impossibilità di dare adempimento all'onere probatorio di cui sopra, con susseguente conferma della pronuncia di rigetto della domanda non essendo stato l'attore in grado di dimostrare la sussistenza di una qualsiasi attività patrimoniale passibile di acquisizione ai fini della soddisfazione del suo credito.
E, del pari, non possono essere condivise le argomentazioni con cui l'appellante lamenta il mancato esame dell'esistenza dei contratti di locazione e della riscossione dei relativi canoni. In merito, va ripetuto quanto già esposto sub 3.3, secondo cui,
pagina 18 di 23 trattandosi di crediti afferenti alla società e non al singolo socio, non sarebbe stato possibile assoggettarli a un'azione esecutiva. La circostanza, fra l'altro, non sarebbe apprezzabile neanche sotto un altro punto di vista, ossia quale dimostrazione della sussistenza di utili da distribuire fra i soci della Zavra s.a.s., dato che quanto affermato potrebbe suggerire tutt'al più l'esistenza di una posta attiva nel patrimonio della società,
senza nulla dimostrare però, neanche in via presuntiva, circa l'effettiva produzione di utili da ripartire, dal momento che ai fini della valutazione di una loro esistenza le attività devono essere confrontate alle passività gravanti sul bilancio.
3.5 Con il quarto motivo di contestazione si grava quindi la parte di sentenza in cui il primo giudice ha negato che sussistessero elementi sufficienti per affermare un probabile accoglimento dell'azione revocatoria, notandosi che era stata depositata documentazione idonea ad attestare la proprietà dei debitori su di un immobile di ingente valore e che l'azione revocatoria, ove proposta, avrebbe avuto buone chance di accoglimento. Si aggiunge, inoltre, che, se si dovesse reputare professionalmente errata la scelta di pignorare le quote della Zevra s.a.s., allora sarebbe egualmente riscontrabile una responsabilità dell'avv. per aver consigliato tale erronea soluzione al CP_1
cliente.
L'assicurazione appellata ribadisce, al contrario, la correttezza della pronuncia gravata,
sottolineando che dagli atti di controparte non risulterebbero definiti i presupposti per l'esperimento dell'azione revocatoria sicché non sarebbe possibile valutarne la fondatezza in termini prognostici.
Il motivo è infondato.
Anzitutto, va rilevato che nell'atto di citazione di primo grado l'appellante si doleva pagina 19 di 23 unicamente della condotta omissiva dell'avv. successiva alla pubblicazione CP_1
della sentenza che definiva il giudizio, posizione questa poi integrata e ribadita in sede di prima memoria istruttoria.
Solo nell'ambito della terza memoria di cui al sesto comma dell'art. 183 cpc (punto 4 a pag. 4), la parte prospettava invece una censura incentrata sulla mancata proposizione di un'azione revocatoria dell'atto di cessione di immobili del 2005 sin dalla pronuncia dell'ordinanza ex art. 186 ter cpc emessa in data 2.3.06 ed ottenuta in corso di giudizio avverso il e la Pt_2 Pt_3
La questione, peraltro, proprio perché prospettata tardivamente, non risulta rientrare nell'ambito del thema decidendum, già cristallizzatosi con il deposito della prima memoria istruttoria e non può, quindi, formare oggetto di contestazione della pronuncia di primo grado in sede di gravame. Né potrebbe sostenersi in contrario che la circostanza fosse stata affermata sin dall'instaurazione della causa, argomentando che tra i documenti depositati si facesse cenno a detta ordinanza. Al riguardo, infatti, va evidenziato che il piano della prova non va confuso con quello delle allegazioni.
L'attore è tenuto a esplicitare e precisare il fatto costitutivo entro i termini e con le modalità previste dal Codice di rito in modo da rendere edotto, da un lato, il convenuto circa temi su cui difendersi e, dall'altro, il giudice circa le domande e le questioni su cui esprimersi, non bastando in proposito la mera produzione di un documento non commentato a superare il predetto difetto di allegazione.
Ciò precisato, l'esame del motivo d'appello può essere esaminato nei limiti di quanto ritualmente dedotto in giudizio, evidenziandosi comunque che non sarebbe stato possibile ricorrere al rimedio revocatorio, in quanto alla data di pubblicazione della pagina 20 di 23 sentenza (18.6.10) l'azione risultava già preclusa dal sopravvenuto maturare della prescrizione quinquennale prevista dall'art. 2903 cc, decorrente dalla data di cessione dell'immobile (14.2.05) sicché anche sotto tale profilo va negata la sussistenza di una responsabilità professionale dell'avv. . CP_1
3.6 Con il quinto motivo d'appello, infine, il impugna la pronuncia nella Parte_1
parte in cui ha statuito la compensazione delle spese di lite, affermando che la condotta negligente tenuta dal legale convenuto non avrebbe giustificato tale scelta.
Secondo la parte appellata, il motivo si presenterebbe generico dal momento che l'appellante non avrebbe manifestato le ragioni di critica in base alle quali la soluzione adottata dal giudice di primo grado non risulterebbe condivisibile.
La censura è infondata.
Il mancato accoglimento dei precedenti motivi comporta infatti la conferma della statuizione di rigetto delle domande formulate dal sig. contenuta nella Parte_1
sentenza impugnata, sicché non sussistono ragioni per modificare il capo di sentenza che ha disposto, con pronuncia comunque sotto questo aspetto favorevole per l'appellante, la compensazione delle spese di lite di primo grado.
4. Le spese di lite
Tenuto quindi conto, quanto alle spese di lite di questo grado:
- del fatto che le stesse gravano integralmente sul in quanto Parte_1
soccombente, giusta il disposto dell'art. 91 cpc,
- dei parametri dettati dal D.M. 13.8.22 n. 147, il quale prevede appunto che le disposizioni del decreto si applichino a tutte le liquidazioni successive alla sua entrata in vigore, pur ove la prestazione abbia avuto inizio e si sia in parte svolta pagina 21 di 23 quando ancora erano in vigore le precedenti tariffe,
- della circostanza che, in applicazione del criterio del disputatum, il valore della causa è pari, per l'appello, alla somma che ha formato oggetto di impugnazione, se l'appello è rigettato (Cass. 30.11.22 n. 35195),
- della conseguente necessità di utilizzare lo scaglione di riferimento compreso fra €
52.000,01 ed € 260.000,00,
- del fatto che in appello la fase istruttoria non si è tenuta,
ritiene la Corte che le medesime debbano essere integralmente poste a carico della parte appellante ex art. 91 cpc in quanto soccombente, determinandole in € 9.991,00 sulla base del seguente prospetto:
Fasi processuali Liquidazione
Fase di studio II^ grado € 2.977,00
Fase introduttiva II^ grado € 1.911,00
Fase decisionale II^ grado € 5.103,00
Totale € 9.991,00
Atteso, inoltre, l'integrale rigetto dell'impugnazione sussistono i presupposti per applicare il comma 1 quater dell'art. 13 del D.P.R. 30.5.02 n. 115, introdotto dal diciassettesimo comma dell'art. 1 della legge n. 228 del 24.12.12, in forza del quale la parte appellante deve versare un ulteriore importo a titolo di contributo unificato, pari a quello originariamente dovuto.
P. Q. M.
la Corte d'Appello di Venezia, definitivamente pronunciando sulla presente pagina 22 di 23 controversia, rigettata ogni contraria od ulteriore domanda:
1) conferma integralmente la sentenza di primo grado n. 585/2024 resa dal Tribunale di
Vicenza in data 14.3.24;
2) condanna la parte appellante a rifondere in favore della controparte le spese processuali che liquida in € 9.991,00 per il secondo grado, oltre al rimborso delle spese generali al 15%, dell'IVA e degli accessori di legge;
3) dichiara la sussistenza dei presupposti per l'applicazione del comma 1 quater
dell'art. 13 del D.P.R. 30.5.02 n. 115, introdotto dall'art. 1, diciassettesimo comma,
della legge n. 228 del 24.12.12, con obbligo per la parte impugnante di versare un ulteriore importo a titolo di contributo unificato, pari a quello originariamente dovuto.
Così deciso in Venezia nella camera di consiglio del 21 maggio 2025
Il Presidente
dott. Guido Marzella
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