CGT1
Sentenza 24 febbraio 2026
Sentenza 24 febbraio 2026
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte di Giustizia Tributaria di primo grado Napoli, sez. VI, sentenza 24/02/2026, n. 3228 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di giustizia tributaria di primo grado di Napoli |
| Numero : | 3228 |
| Data del deposito : | 24 febbraio 2026 |
Testo completo
Sentenza n. 3228/2026
Depositata il 24/02/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di NAPOLI Sezione 6, riunita in udienza il 30/01/2026 alle ore 09:00 con la seguente composizione collegiale:
DINACCI FILIPPO, Presidente
AS PP, Relatore
DI STEFANO PIERLUIGI, Giudice
in data 30/01/2026 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sul ricorso n. 13071/2025 depositato il 09/07/2025
proposto da
Ricorrente_1 - CF_Ricorrente_1
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Ag. Entrate Direzione Provinciale I Di Napoli
elettivamente domiciliato presso Email_2
Ag.entrate - ON - Napoli
Difeso da
Difensore_2 - CF_Difensore_2
ed elettivamente domiciliato presso Email_3
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 07120110070851482000 IRPEF-ALTRO 2007
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 07120120070300442000 IRPEF-ALTRO 2008 proposto da
Ricorrente_1 - CF_Ricorrente_1
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Camera Di Commercio Napoli
elettivamente domiciliato presso Email_4
Ag.entrate - ON - Napoli
Difeso da
Difensore_2 - CF_Difensore_2
ed elettivamente domiciliato presso Email_3
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 07120120080721601001 DIRITTO ANNUALE CCIAA 2008
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 07120140024842715001 DIRITTO ANNUALE CCIAA 2010
proposto da
Ricorrente_1 - CF_Ricorrente_1
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Comune di Marano Di Napoli
elettivamente domiciliato presso Email_5
Ag. Entrate Direzione Provinciale I Di Napoli
elettivamente domiciliato presso Email_2
Ag.entrate - ON - Napoli Difeso da
Difensore_2 - CF_Difensore_2
ed elettivamente domiciliato presso Email_3
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 07120140051320724000 IRPEF-ALTRO 2007
proposto da
Ricorrente_1 - CF_Ricorrente_1
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Regione Campania
Difeso da
Nominativo_1 - CF_1
ed elettivamente domiciliato presso Email_6
Ag.entrate - ON - Napoli
Difeso da
Difensore_2 - CF_Difensore_2
ed elettivamente domiciliato presso Email_3
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 07120140082288714000 TASSE AUTOMOBILISTICHE 2009
proposto da
Ricorrente_1 - CF_Ricorrente_1
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
ed elettivamente domiciliato presso Email_1 contro
Comune di Fondi
Difeso da
Nominativo_2 - CF_2
ed elettivamente domiciliato presso Email_7
Ag.entrate - ON - Napoli
Difeso da
Difensore_2 - CF_Difensore_2
ed elettivamente domiciliato presso Email_3
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 07120140347644091000 I.C.I. 2007
proposto da
Ricorrente_1 - CF_Ricorrente_1
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Ag. Entrate Direzione Provinciale I Di Napoli
elettivamente domiciliato presso Email_2
Ag.entrate - ON - Napoli
Difeso da
Difensore_2 - CF_Difensore_2
ed elettivamente domiciliato presso Email_3
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 07120140441119409000 IRPEF-ALTRO 2011
proposto da Ricorrente_1 - CF_Ricorrente_1
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Comune di Formia
elettivamente domiciliato presso Email_8
Comune di Napoli
elettivamente domiciliato presso Email_9
Ag.entrate - ON - Napoli
Difeso da
Difensore_2 - CF_Difensore_2
ed elettivamente domiciliato presso Email_3
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 07120150015630337000 I.C.I. 2008
proposto da
Ricorrente_1 - CF_Ricorrente_1
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Comune di Marano Di Napoli
elettivamente domiciliato presso Email_5
Camera Di Commercio Napoli
elettivamente domiciliato presso Email_4 Ag.entrate - ON - Napoli
Difeso da
Difensore_2 - CF_Difensore_2
ed elettivamente domiciliato presso Email_3
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 07120150025749848000 I.C.I. 2008
a seguito di discussione in pubblica udienza e visto il dispositivo n. 1911/2026 depositato il
03/02/2026
Richieste delle parti:
Ricorrente/Appellante: accoglimento del ricorso con vittoria di spese.
Resistente/Appellato: per ciascun resistente, rigetto del ricorso con vittoria di spese.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Ricorrente_1 ha impugnato (limitatamente alle cartelle relativi a tributi) l'INTIMAZIONE di
PAGAMENTO N. 071/2025/90139194/50/000 relativa alle seguenti cartelle esattoriali:
N. 071/2011/00708514/82/000
N. 071/2012/00703004/42/000
N. 071/2012/00807216/01/001
N. 071/2014/00248427/15/001
N. 071/2014/00513207/24/000
N. 071/2014/00822887/14/000
N. 071/2014/03476440/91/000
N. 071/2014/04411194/09/000
N. 071/2015/00156303/37/000
N. 071/2015/00257498/48/000
Ha dedotto quali motivi:
l'omessa notifica delle cartelle, la prescrizione del credito e la decadenza dalla pretesa impositiva.
Concludeva per l'annullamento dell'atto con vittoria di spese.
I
Si costituiva l'Agenzia delle Entrate la quale deduceva che avverso avverso la medesima intimazione di pagamento n. 071/2025/90139194/50 risultano incardinati altri giudizi rubricati con RG 13073/2025 e
008903/2025 eccependo quindi la sussistenza di un bis in idem.
In ogni caso deduceva altresì che le cartelle di pagamento in contestazione erano state tutte notificate regolarmente dall'Agente di ON e che non era maturata alcuna prescrizione. Concludeva per l'inammissibilità, o in subordine il rigetto, della domanda con vittoria di spese,
Associazione_2 costituiva l'AGENZIA ENTRATE RISCOSSIONE che deduceva che le cartelle di pagamento in contestazione erano state tutte notificate regolarmente dall'Agente di ON e che non era maturata alcuna prescrizione.
Concludeva per l'inammissibilità, o in subordine il rigetto, della domanda con vittoria di spese
III
Si costituiva altresì il Comune di Napoli che osservava che la notifica della cartella era attività dell'agente della riscossione aggiungendo di aver notificato oliati prodromici di sua competenza.
Concludeva per il rigetto della domanda con vittoria di spese.
IV
Si costituiva altresì la Regione Campania che svolgeva difese analoghe e concludeva per il rigetto della domanda con vittoria di spese.
V
Si costituiva altresì il Comune di Fondi che svolgeva difese analoghe e concludeva per il rigetto della domanda con vittoria di spese.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Il ricorso è infondato e va rigettato.
Le allegazioni in fatto poste dal ricorrente a base dei motivi di impugnazione, fondate sulla mancata notificazione degli atti presupposti, con il conseguente riverbero su quello impugnato in termini di nullità e prescrizione dei crediti incorporati nella cartella, imponevano uno specifico onere probatorio sui convenuti.
Questi, ritualmente costituiti, vi hanno assolto.
Risulta, infatti, agli atti la notificazione degnati presupposti ed il mancato compiersi della prescrizione.
Le spese, come liquidate in dispositivo, seguono la soccombenza .
P.Q.M.
rigetta il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese che liquida in euro 1000 per ciascun ente costituito.
Depositata il 24/02/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di NAPOLI Sezione 6, riunita in udienza il 30/01/2026 alle ore 09:00 con la seguente composizione collegiale:
DINACCI FILIPPO, Presidente
AS PP, Relatore
DI STEFANO PIERLUIGI, Giudice
in data 30/01/2026 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sul ricorso n. 13071/2025 depositato il 09/07/2025
proposto da
Ricorrente_1 - CF_Ricorrente_1
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Ag. Entrate Direzione Provinciale I Di Napoli
elettivamente domiciliato presso Email_2
Ag.entrate - ON - Napoli
Difeso da
Difensore_2 - CF_Difensore_2
ed elettivamente domiciliato presso Email_3
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 07120110070851482000 IRPEF-ALTRO 2007
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 07120120070300442000 IRPEF-ALTRO 2008 proposto da
Ricorrente_1 - CF_Ricorrente_1
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Camera Di Commercio Napoli
elettivamente domiciliato presso Email_4
Ag.entrate - ON - Napoli
Difeso da
Difensore_2 - CF_Difensore_2
ed elettivamente domiciliato presso Email_3
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 07120120080721601001 DIRITTO ANNUALE CCIAA 2008
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 07120140024842715001 DIRITTO ANNUALE CCIAA 2010
proposto da
Ricorrente_1 - CF_Ricorrente_1
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Comune di Marano Di Napoli
elettivamente domiciliato presso Email_5
Ag. Entrate Direzione Provinciale I Di Napoli
elettivamente domiciliato presso Email_2
Ag.entrate - ON - Napoli Difeso da
Difensore_2 - CF_Difensore_2
ed elettivamente domiciliato presso Email_3
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 07120140051320724000 IRPEF-ALTRO 2007
proposto da
Ricorrente_1 - CF_Ricorrente_1
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Regione Campania
Difeso da
Nominativo_1 - CF_1
ed elettivamente domiciliato presso Email_6
Ag.entrate - ON - Napoli
Difeso da
Difensore_2 - CF_Difensore_2
ed elettivamente domiciliato presso Email_3
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 07120140082288714000 TASSE AUTOMOBILISTICHE 2009
proposto da
Ricorrente_1 - CF_Ricorrente_1
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
ed elettivamente domiciliato presso Email_1 contro
Comune di Fondi
Difeso da
Nominativo_2 - CF_2
ed elettivamente domiciliato presso Email_7
Ag.entrate - ON - Napoli
Difeso da
Difensore_2 - CF_Difensore_2
ed elettivamente domiciliato presso Email_3
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 07120140347644091000 I.C.I. 2007
proposto da
Ricorrente_1 - CF_Ricorrente_1
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Ag. Entrate Direzione Provinciale I Di Napoli
elettivamente domiciliato presso Email_2
Ag.entrate - ON - Napoli
Difeso da
Difensore_2 - CF_Difensore_2
ed elettivamente domiciliato presso Email_3
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 07120140441119409000 IRPEF-ALTRO 2011
proposto da Ricorrente_1 - CF_Ricorrente_1
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Comune di Formia
elettivamente domiciliato presso Email_8
Comune di Napoli
elettivamente domiciliato presso Email_9
Ag.entrate - ON - Napoli
Difeso da
Difensore_2 - CF_Difensore_2
ed elettivamente domiciliato presso Email_3
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 07120150015630337000 I.C.I. 2008
proposto da
Ricorrente_1 - CF_Ricorrente_1
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Comune di Marano Di Napoli
elettivamente domiciliato presso Email_5
Camera Di Commercio Napoli
elettivamente domiciliato presso Email_4 Ag.entrate - ON - Napoli
Difeso da
Difensore_2 - CF_Difensore_2
ed elettivamente domiciliato presso Email_3
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 07120150025749848000 I.C.I. 2008
a seguito di discussione in pubblica udienza e visto il dispositivo n. 1911/2026 depositato il
03/02/2026
Richieste delle parti:
Ricorrente/Appellante: accoglimento del ricorso con vittoria di spese.
Resistente/Appellato: per ciascun resistente, rigetto del ricorso con vittoria di spese.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Ricorrente_1 ha impugnato (limitatamente alle cartelle relativi a tributi) l'INTIMAZIONE di
PAGAMENTO N. 071/2025/90139194/50/000 relativa alle seguenti cartelle esattoriali:
N. 071/2011/00708514/82/000
N. 071/2012/00703004/42/000
N. 071/2012/00807216/01/001
N. 071/2014/00248427/15/001
N. 071/2014/00513207/24/000
N. 071/2014/00822887/14/000
N. 071/2014/03476440/91/000
N. 071/2014/04411194/09/000
N. 071/2015/00156303/37/000
N. 071/2015/00257498/48/000
Ha dedotto quali motivi:
l'omessa notifica delle cartelle, la prescrizione del credito e la decadenza dalla pretesa impositiva.
Concludeva per l'annullamento dell'atto con vittoria di spese.
I
Si costituiva l'Agenzia delle Entrate la quale deduceva che avverso avverso la medesima intimazione di pagamento n. 071/2025/90139194/50 risultano incardinati altri giudizi rubricati con RG 13073/2025 e
008903/2025 eccependo quindi la sussistenza di un bis in idem.
In ogni caso deduceva altresì che le cartelle di pagamento in contestazione erano state tutte notificate regolarmente dall'Agente di ON e che non era maturata alcuna prescrizione. Concludeva per l'inammissibilità, o in subordine il rigetto, della domanda con vittoria di spese,
Associazione_2 costituiva l'AGENZIA ENTRATE RISCOSSIONE che deduceva che le cartelle di pagamento in contestazione erano state tutte notificate regolarmente dall'Agente di ON e che non era maturata alcuna prescrizione.
Concludeva per l'inammissibilità, o in subordine il rigetto, della domanda con vittoria di spese
III
Si costituiva altresì il Comune di Napoli che osservava che la notifica della cartella era attività dell'agente della riscossione aggiungendo di aver notificato oliati prodromici di sua competenza.
Concludeva per il rigetto della domanda con vittoria di spese.
IV
Si costituiva altresì la Regione Campania che svolgeva difese analoghe e concludeva per il rigetto della domanda con vittoria di spese.
V
Si costituiva altresì il Comune di Fondi che svolgeva difese analoghe e concludeva per il rigetto della domanda con vittoria di spese.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Il ricorso è infondato e va rigettato.
Le allegazioni in fatto poste dal ricorrente a base dei motivi di impugnazione, fondate sulla mancata notificazione degli atti presupposti, con il conseguente riverbero su quello impugnato in termini di nullità e prescrizione dei crediti incorporati nella cartella, imponevano uno specifico onere probatorio sui convenuti.
Questi, ritualmente costituiti, vi hanno assolto.
Risulta, infatti, agli atti la notificazione degnati presupposti ed il mancato compiersi della prescrizione.
Le spese, come liquidate in dispositivo, seguono la soccombenza .
P.Q.M.
rigetta il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese che liquida in euro 1000 per ciascun ente costituito.