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Sentenza 20 ottobre 2025
Sentenza 20 ottobre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Venezia, sentenza 20/10/2025, n. 4569 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Venezia |
| Numero : | 4569 |
| Data del deposito : | 20 ottobre 2025 |
Testo completo
N. R.G. 4519/2020
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di VENEZIA
Prima Sezione Civile
Il Tribunale, nella persona del Giudice dott. Alice Zorzi ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g. 4519/2020 promossa da:
(C.F. ) e (C.F. Parte_1 C.F._1 Parte_2
rappresentati e difesi dall'avv. Stefano Capo ed elettivamente domiciliati C.F._2 presso il suo studio in Mestre, Via Palazzo n. 31 A, giusta procura in atti;
ATTORI contro
(C.F. ) rappresentato e difeso dall'avv. Enrico Controparte_1 C.F._3
IO ed elettivamente domiciliato presso il suo studio sito in Castelfranco Veneto (TV), Via
Francia n. 6, giusta procura in atti;
CONVENUTO
CONCLUSIONI
Le parti hanno concluso come da precisazione delle conclusioni del 24.06.2025.
Concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione
Con sentenza del 30.07.2024, il Tribunale di Venezia stabiliva che:
e hanno citato in giudizio al fine di accertare e Parte_1 Parte_2 Controparte_1 dichiarare che quest'ultimo è comproprietario, in regime di comunione legale, al cinquanta per cento dei beni acquistati dagli attori a seguito di espropriazione forzata nel corso procedimento di esecuzione mobiliare contro pagina 1 di 7 l'odierno convenuto così censiti al Catasto Terreni del Comune di Venezia - Foglio 114 (ex Sezione Zelarino,
Foglio 6): Mappale 57, Mappale 58 e Mappale 62; deducendo che i lotti formano un unico terreno agricolo di forma irregolare a cui si accede tramite servitù di passaggio gravante sul mappale 1018; deducendo di voler procedere allo scioglimento della comunione avendo già proposto all'odierno convenuto una soluzione stragiudiziale poi rifiutata da quest'ultimo.
Parte attrice ha chiesto pertanto di accertare e dichiarare che il sig. è comproprietario al Controparte_1 cinquanta per cento dei beni sopra descritti ed è anche proprietario esclusivo del mappale 1018; di accertare e dichiarare che i ricorrenti sono proprietari dei suddetti beni immobili nella misura del restante cinquanta per cento;
di disporre lo scioglimento della comunione attribuendo a ciascun comunista una porzione in natura del bene;
di accertare che l'accesso ai fondi oggetto di divisione si esercita tramite servitù di passaggio pedonale e carrabile attraverso il mappale 1018 e dichiarare costituita tale servitù; condannare il convenuto al pagamento della somma di € 25.286,00 oltre interessi pari alla differenza del valore del terreno classificato e valutato in perizia come vigneto e rinvenuto incolto;
di condannare il convenuto a corrispondere agli attori la somma che risulterà essere stata pagata per la ristrutturazione del vigneto;
di ordinare la trascrizione dell'emananda sentenza;
di porre le spese del processo e della procedura di mediazione a carico del convenuto.
Si è costituito in giudizio che nulla ha opposto alla divisione dei mappali ma ha contestato Controparte_1 tutto quanto ex adverso dedotto sia in ordine alla sussistenza della servitù di passaggio, precisando che in un primo momento lo stesso si era reso disponibile in via bonaria a concedere agli attori un passaggio a CP_1 ridosso del confine sud del mappale 62 ricavato dalla stradina da sempre utilizzata dalla propria famiglia per accedere all'abitazione sita sul mappale 1018, nonché a consentire lo stesso passaggio, da aprire sul lato sud ovest del mappale 62, con un frazionamento di quest'ultimo in due porzioni nord/sud delle stesse dimensioni, con la parte a nord confinante con il mappale 1018, da assegnarsi all'odierno convenuto in forza del fatto che il mappale 62 rappresenta la prosecuzione del giardino dell'abitazione di cui al mappale 1018; in secondo luogo, deducendo l'inesistenza dei vigneti come prospettata da controparte;
deducendo l'assenza di presupposti per richiedere il rendiconto;
deducendo, quanto alla domanda risarcitoria di controparte determinata dalla differenza valore del terreno individuato in perizia come vigneto, l'assenza del danno avendo acquistato il terreno in sede di esecuzione ad un prezzo pari a circa 1/3 del valore degli stessi.
Parte convenuta ha pertanto chiesto il rigetto integrale delle domande attoree in quanto infondate in fatto e in diritto, salvo insistere per lo scioglimento della comunione sui terreni oggetto di causa.
2. La causa veniva istruita attraverso prova orale e l'espletamento della consulenza tecnica con la nomina del pagina 2 di 7 ctu geom. . Persona_1
Nel corso dell'istruttoria il fascicolo veniva assegnato alla scrivente che, a seguito di un tentativo di conciliazione non andato a buon fine e del completamento dell'istruttoria, all'udienza del 12.12.2023 tratteneva la causa in decisione concedendo i termini ex art. 190 c.p.c.
Si precisa che, nel corso del procedimento parte attrice, ha espressamente rinunciato alle domande risarcitorie e alle domande di accertamento della servitù; residuando la domanda di scioglimento della comunione e le domande inerenti all'addebito dei costi al convenuto per mancata accettazione della proposta transattiva.
La causa viene ora decisa come segue.
3. Quanto alla domanda di scioglimento della comunione e divisione del compendio, si osserva che la documentazione agli atti e la perizia del ctu geom. evidenziano che: Per_1
- “Il compendio immobiliare di proprietà dei Sigg. e , a loro pervenuto Parte_1 Parte_2 in seguito all'espropriazione forzata della quota indivisa di ½ in capo al Sig. giusta Controparte_1
Esecuzione Immobiliare 771/2012 avanti il Tribunale di Venezia, è costituito da tre terreni agricoli situati in quel di Zelarino – Via Novelli”;
- il compendio descritto presenta la seguente identificazione catastale
Mapp. 57 aa, superficie 27300, qualità Seminativo, classe 2, rdl 208,67, ral 140,99 Mapp. 57 ab, superficie
5000, qualità Vigneto, classe 1, rdl 48,55 ral 25,82
Mapp. 57 ac, superficie 2000, Seminativo arboreo, classe 2, rdl 15,29 ral 10,33
Mapp 58 aa, superficie 380, Vigneto, classe 1, rdl 3,69, ral 1,96
Mapp 58 ab, superficie 2100, qualità Seminativo, classe 2, rdl 16,05 ral 10,85
Mapp. 62, superficie 2210, qualità Seminativo classe 2, rdl 16,89 ral 11,41
- pacifico e non contestato e comunque risultante dall'elaborato peritale che dei suddetti beni sono proprietari
¼, , ½; Parte_3 Persona_2 Controparte_2
- pacifico e non contestato che il mappale 1018 è di proprietà esclusiva di e nello stesso Controparte_1 sorge l'immobile adibito ad abitazione del convenuto ed è altresì non contestato che è Controparte_1 erede di e che l'adesione alla domanda di divisione sia elemento a riprova dell'accettazione Persona_3 tacita dell'eredità;
- quanto al valore del compendio in questione, il ctu precisa che “essendo a destinazione tipicamente agricola ed avendo una conformazione sostanzialmente regolare per l'ordinaria lavorazione dei terreni, e preso atto delle attuali possibili quotazioni di mercato della zona, si ritiene di stimare i beni di cui trattasi complessivi €
pagina 3 di 7 200.000 (superficie di circa 40000 mq ad € 5/mq).”
Quanto alla domanda formulata dagli attori relativa ai costi per la regolarizzazione della posizione successoria di la stessa è tardiva in quanto proposta in sede di precisazione delle conclusioni e pertanto non CP_1 viene esaminata.
Quanto alla domanda formulata al punto 8 della conclusionale di parte attrice, per le medesime ragioni ut supra, non viene esaminata perché tardiva.
Quanto alla domanda risarcitoria e alla domanda di accertamento della servitù formulate con l'atto di citazione, alla luce della intervenuta rinuncia, viene dichiarata la cessazione della materia del contendere.
Quanto alla domanda divisionale formulata da entrambe le parti appare necessaria la rimessione sul ruolo istruttorio per individuare nel dettaglio le porzioni da assegnare ed il relativo valore con particolare riguardo ai confini ipotizzati dal ctu nel primo e nel secondo progetto divisionale con indicazione di eventuali conguagli anch'essi dettagliati;
oltre alla previsione di un accesso autonomo eventuale come già richiesto nel quesito del giudice istruttore.
P.Q.M.
Il Tribunale, non definitivamente pronunciando in via parziale, così dispone:
ACCERTA che ha accettato tacitamente l'eredità di e per l'effetto è Controparte_1 Persona_3 comproprietario al 50% dei seguenti beni:
– COMUNE DI VENEZIA Foglio 114 (ex Sezione Zelarino, Foglio 6) Mapp. 57 aa, Parte_4 superficie 27300, qualità Seminativo, classe 2, rdl 208,67, ral 140,99
Mapp. 57 ab, superficie 5000, qualità Vigneto, classe 1, rdl 48,55 ral 25,82
Mapp. 57 ac, superficie 2000, Seminativo arboreo, classe 2, rdl 15,29 ral 10,33
Mapp 58 aa, superficie 380, Vigneto, classe 1, rdl 3,69, ral 1,96
Mapp 58 ab, superficie 2100, qualità Seminativo, classe 2, rdl 16,05 ral 10,85
Mapp. 62, superficie 2210, qualità Seminativo classe 2, rdl 16,89 ral 11,41;
ACCERTA che è proprietario esclusivo del mappale 1018, foglio 114 (ex Sezione Zelarino, Controparte_1 foglio 6), Catasto Terreni Comune di Venezia;
ACCERTA che parte attrice è comproprietaria al 50% dei seguenti beni:
Catasto terreni -COMUNE DI VENEZIA Foglio 114 (ex Sezione Zelarino, Foglio 6) Mapp. 57 aa, superficie
27300, qualità Seminativo, classe 2, rdl 208,67, ral 140,99
Mapp. 57 ab, superficie 5000, qualità Vigneto, classe 1, rdl 48,55 ral 25,82
pagina 4 di 7 Mapp. 57 ac, superficie 2000, Seminativo arboreo, classe 2, rdl 15,29 ral 10,33
Mapp 58 aa, superficie 380, Vigneto, classe 1, rdl 3,69, ral 1,96
Mapp 58 ab, superficie 2100, qualità Seminativo, classe 2, rdl 16,05 ral 10,85
Mapp. 62, superficie 2210, qualità Seminativo classe 2, rdl 16,89 ral 11,41
RESPINGE le domande nn. 7 e 8 formulate con la precisazione delle conclusioni da parte attrice perché tardive;
DICHIARA la cessazione della materia del contendere quanto alla domanda risarcitoria e alla domanda di accertamento della servitù formulata da parte attrice con atto di citazione e successivamente oggetto di rinuncia;
RIMETTE la causa sul ruolo come da separata ordinanza;
SPESE al definitivo.
Venezia, 30 luglio 2024
Il Giudice dott. Alice Zorzi”
Alla luce di quanto già disposto con la richiamata sentenza, permane da chiarire con il presente provvedimento,
l'effettiva divisone materiale dei beni oggetto della comunione tra le parti.
Si osserva che le parti all'udienza di precisazione delle conclusioni del 24.06.2025 hanno entrambe aderito all'ipotesi divisionale n. 1 da ultimo dimessa dal ctu a seguito dei chiarimenti richiesti dal Giudice che, per comodità, si riporta di seguito: “Ipotesi 1 – divisione pro quota (50%) delle spese tecniche e di giudizio.
Se si prevede tale ripartizione fra le parti in causa delle suddette spese, la divisione del compendio può essere agevolmente fatta utilizzando la proposta di frazionamento già in atti.
In tal caso la situazione è la seguente:
Parte_5
Quota di competenza mq 19393,50
Area CCC mq 17668,00 –
Area EEE mq 1725,00 –
Eccedono mq - 0,50
CP_1
Quota di competenza mq 19393,50
Area AAA mq 14132,00 –
Area DDD mq 282,00 –
pagina 5 di 7 Mappale 58 mq 2480,00 –
Area BBB mq 2500,00
Residuano mq 0,50”.
La proposta divisionale n. 1 del ctu è peraltro riassunta nella seguente immagine.
Alla luce di quanto esposto ed, in applicazione del principio di non contestazione, avendo le parti aderito alla medesima proposta divisionale, viene dichiarato lo scioglimento della comunione e disposta la divisone dei beni nei modi indicati ut supra.
Tale divisione non potrà essere operata in ordine alla striscia gialla nel mappale 62 che rimane in comproprietà tra le parti essendo necessaria all'accesso del fondo descritto dal mappale 1018 che rimane di proprietà di
. Controparte_1
Ha infatti chiarito il ctu sul punto che “è stato previsto il frazionamento di una porzione del mappale 62 da destinarsi a viabilità comune, da sempre corrispondente al percorso viario necessario all'accesso all'originaria proprietà (di cui sono diventati comproprietari relativamente ai mappali 57-58 e 62 i signori CP_1
pagina 6 di 7 ). (omissis) Tale area è indicata in colore giallo negli stralci planimetrici di cui alle pagine Parte_5
5,8,9 e 10 e non vi è alternativa al fatto di essere mantenuta comune alle parti in causa.”
Quanto alla richiesta di rifusione delle spese sostenute nel corso della comunione da parte attrice, si osserva che tale domanda ha fatto ingresso solo nelle conclusioni del 24.06.2025 e pertanto non può trovare accoglimento perché tardiva.
L'adesione alla proposta n. 1 del ctu consente di porre a carico delle parti, in misura pari al 50% ciascuna, le spese di frazionamento e recinzione, le diverse opere nelle singole comproprietà come divise saranno invece a carico dei proprietari di ciascuna area;
inoltre la concorde adesione alla proposta n 1 del ctu giustifica la compensazione delle spese di lite e, per quanto concerne le spese di ctu come liquidate in atti, esse vengono poste definitivamente a carico di parte attrice per il 50% e di parte convenuta per il restante 50%.
Si osserva infatti che il rifiuto di parte convenuta alla proposta del giudice non può tradursi in un addebito automatico delle spese di lite, soprattutto se si considera che l'ipotesi divisionale successivamente accettata presenta alcune differenze rispetto a quella indicata dal giudice con proposta ex art. 185 bis c.p.c..
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, ogni diversa istanza ed eccezione disattesa o assorbita, così dispone:
DICHIARA lo scioglimento della comunione dei beni secondo l'ipotesi divisionale n. 1 come descritta dall'integrazione della ctu a pagina 8, con eccezione della striscia gialla sul mappale 62 che rimane in comunione;
DISPONE che le spese di frazionamento e recinzione siano a carico delle parti in misura pari al 50% ciascuna, come da ipotesi n. 1;
DICHIARA inammissibile la domanda di cui al punto 1 delle conclusioni di parte attrice limitatamente alla richiesta di maggiorazione per i costi della comunione;
COMPENSA tra le parti le spese di lite del presente giudizio;
PONE definitivamente a carico delle parti in misura pari al 50% ciascuna le spese di ctu come liquidate in atti;
AUTORIZZA la trascrizione della presente sentenza e della sentenza parziale resa in corso di causa presso la
Conservatoria dei Registri Immobiliari ed il Catasto per quanto di competenza.
Venezia, 16 ottobre 2025
Il Giudice
dott. Alice Zorzi
pagina 7 di 7
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di VENEZIA
Prima Sezione Civile
Il Tribunale, nella persona del Giudice dott. Alice Zorzi ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g. 4519/2020 promossa da:
(C.F. ) e (C.F. Parte_1 C.F._1 Parte_2
rappresentati e difesi dall'avv. Stefano Capo ed elettivamente domiciliati C.F._2 presso il suo studio in Mestre, Via Palazzo n. 31 A, giusta procura in atti;
ATTORI contro
(C.F. ) rappresentato e difeso dall'avv. Enrico Controparte_1 C.F._3
IO ed elettivamente domiciliato presso il suo studio sito in Castelfranco Veneto (TV), Via
Francia n. 6, giusta procura in atti;
CONVENUTO
CONCLUSIONI
Le parti hanno concluso come da precisazione delle conclusioni del 24.06.2025.
Concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione
Con sentenza del 30.07.2024, il Tribunale di Venezia stabiliva che:
e hanno citato in giudizio al fine di accertare e Parte_1 Parte_2 Controparte_1 dichiarare che quest'ultimo è comproprietario, in regime di comunione legale, al cinquanta per cento dei beni acquistati dagli attori a seguito di espropriazione forzata nel corso procedimento di esecuzione mobiliare contro pagina 1 di 7 l'odierno convenuto così censiti al Catasto Terreni del Comune di Venezia - Foglio 114 (ex Sezione Zelarino,
Foglio 6): Mappale 57, Mappale 58 e Mappale 62; deducendo che i lotti formano un unico terreno agricolo di forma irregolare a cui si accede tramite servitù di passaggio gravante sul mappale 1018; deducendo di voler procedere allo scioglimento della comunione avendo già proposto all'odierno convenuto una soluzione stragiudiziale poi rifiutata da quest'ultimo.
Parte attrice ha chiesto pertanto di accertare e dichiarare che il sig. è comproprietario al Controparte_1 cinquanta per cento dei beni sopra descritti ed è anche proprietario esclusivo del mappale 1018; di accertare e dichiarare che i ricorrenti sono proprietari dei suddetti beni immobili nella misura del restante cinquanta per cento;
di disporre lo scioglimento della comunione attribuendo a ciascun comunista una porzione in natura del bene;
di accertare che l'accesso ai fondi oggetto di divisione si esercita tramite servitù di passaggio pedonale e carrabile attraverso il mappale 1018 e dichiarare costituita tale servitù; condannare il convenuto al pagamento della somma di € 25.286,00 oltre interessi pari alla differenza del valore del terreno classificato e valutato in perizia come vigneto e rinvenuto incolto;
di condannare il convenuto a corrispondere agli attori la somma che risulterà essere stata pagata per la ristrutturazione del vigneto;
di ordinare la trascrizione dell'emananda sentenza;
di porre le spese del processo e della procedura di mediazione a carico del convenuto.
Si è costituito in giudizio che nulla ha opposto alla divisione dei mappali ma ha contestato Controparte_1 tutto quanto ex adverso dedotto sia in ordine alla sussistenza della servitù di passaggio, precisando che in un primo momento lo stesso si era reso disponibile in via bonaria a concedere agli attori un passaggio a CP_1 ridosso del confine sud del mappale 62 ricavato dalla stradina da sempre utilizzata dalla propria famiglia per accedere all'abitazione sita sul mappale 1018, nonché a consentire lo stesso passaggio, da aprire sul lato sud ovest del mappale 62, con un frazionamento di quest'ultimo in due porzioni nord/sud delle stesse dimensioni, con la parte a nord confinante con il mappale 1018, da assegnarsi all'odierno convenuto in forza del fatto che il mappale 62 rappresenta la prosecuzione del giardino dell'abitazione di cui al mappale 1018; in secondo luogo, deducendo l'inesistenza dei vigneti come prospettata da controparte;
deducendo l'assenza di presupposti per richiedere il rendiconto;
deducendo, quanto alla domanda risarcitoria di controparte determinata dalla differenza valore del terreno individuato in perizia come vigneto, l'assenza del danno avendo acquistato il terreno in sede di esecuzione ad un prezzo pari a circa 1/3 del valore degli stessi.
Parte convenuta ha pertanto chiesto il rigetto integrale delle domande attoree in quanto infondate in fatto e in diritto, salvo insistere per lo scioglimento della comunione sui terreni oggetto di causa.
2. La causa veniva istruita attraverso prova orale e l'espletamento della consulenza tecnica con la nomina del pagina 2 di 7 ctu geom. . Persona_1
Nel corso dell'istruttoria il fascicolo veniva assegnato alla scrivente che, a seguito di un tentativo di conciliazione non andato a buon fine e del completamento dell'istruttoria, all'udienza del 12.12.2023 tratteneva la causa in decisione concedendo i termini ex art. 190 c.p.c.
Si precisa che, nel corso del procedimento parte attrice, ha espressamente rinunciato alle domande risarcitorie e alle domande di accertamento della servitù; residuando la domanda di scioglimento della comunione e le domande inerenti all'addebito dei costi al convenuto per mancata accettazione della proposta transattiva.
La causa viene ora decisa come segue.
3. Quanto alla domanda di scioglimento della comunione e divisione del compendio, si osserva che la documentazione agli atti e la perizia del ctu geom. evidenziano che: Per_1
- “Il compendio immobiliare di proprietà dei Sigg. e , a loro pervenuto Parte_1 Parte_2 in seguito all'espropriazione forzata della quota indivisa di ½ in capo al Sig. giusta Controparte_1
Esecuzione Immobiliare 771/2012 avanti il Tribunale di Venezia, è costituito da tre terreni agricoli situati in quel di Zelarino – Via Novelli”;
- il compendio descritto presenta la seguente identificazione catastale
Mapp. 57 aa, superficie 27300, qualità Seminativo, classe 2, rdl 208,67, ral 140,99 Mapp. 57 ab, superficie
5000, qualità Vigneto, classe 1, rdl 48,55 ral 25,82
Mapp. 57 ac, superficie 2000, Seminativo arboreo, classe 2, rdl 15,29 ral 10,33
Mapp 58 aa, superficie 380, Vigneto, classe 1, rdl 3,69, ral 1,96
Mapp 58 ab, superficie 2100, qualità Seminativo, classe 2, rdl 16,05 ral 10,85
Mapp. 62, superficie 2210, qualità Seminativo classe 2, rdl 16,89 ral 11,41
- pacifico e non contestato e comunque risultante dall'elaborato peritale che dei suddetti beni sono proprietari
¼, , ½; Parte_3 Persona_2 Controparte_2
- pacifico e non contestato che il mappale 1018 è di proprietà esclusiva di e nello stesso Controparte_1 sorge l'immobile adibito ad abitazione del convenuto ed è altresì non contestato che è Controparte_1 erede di e che l'adesione alla domanda di divisione sia elemento a riprova dell'accettazione Persona_3 tacita dell'eredità;
- quanto al valore del compendio in questione, il ctu precisa che “essendo a destinazione tipicamente agricola ed avendo una conformazione sostanzialmente regolare per l'ordinaria lavorazione dei terreni, e preso atto delle attuali possibili quotazioni di mercato della zona, si ritiene di stimare i beni di cui trattasi complessivi €
pagina 3 di 7 200.000 (superficie di circa 40000 mq ad € 5/mq).”
Quanto alla domanda formulata dagli attori relativa ai costi per la regolarizzazione della posizione successoria di la stessa è tardiva in quanto proposta in sede di precisazione delle conclusioni e pertanto non CP_1 viene esaminata.
Quanto alla domanda formulata al punto 8 della conclusionale di parte attrice, per le medesime ragioni ut supra, non viene esaminata perché tardiva.
Quanto alla domanda risarcitoria e alla domanda di accertamento della servitù formulate con l'atto di citazione, alla luce della intervenuta rinuncia, viene dichiarata la cessazione della materia del contendere.
Quanto alla domanda divisionale formulata da entrambe le parti appare necessaria la rimessione sul ruolo istruttorio per individuare nel dettaglio le porzioni da assegnare ed il relativo valore con particolare riguardo ai confini ipotizzati dal ctu nel primo e nel secondo progetto divisionale con indicazione di eventuali conguagli anch'essi dettagliati;
oltre alla previsione di un accesso autonomo eventuale come già richiesto nel quesito del giudice istruttore.
P.Q.M.
Il Tribunale, non definitivamente pronunciando in via parziale, così dispone:
ACCERTA che ha accettato tacitamente l'eredità di e per l'effetto è Controparte_1 Persona_3 comproprietario al 50% dei seguenti beni:
– COMUNE DI VENEZIA Foglio 114 (ex Sezione Zelarino, Foglio 6) Mapp. 57 aa, Parte_4 superficie 27300, qualità Seminativo, classe 2, rdl 208,67, ral 140,99
Mapp. 57 ab, superficie 5000, qualità Vigneto, classe 1, rdl 48,55 ral 25,82
Mapp. 57 ac, superficie 2000, Seminativo arboreo, classe 2, rdl 15,29 ral 10,33
Mapp 58 aa, superficie 380, Vigneto, classe 1, rdl 3,69, ral 1,96
Mapp 58 ab, superficie 2100, qualità Seminativo, classe 2, rdl 16,05 ral 10,85
Mapp. 62, superficie 2210, qualità Seminativo classe 2, rdl 16,89 ral 11,41;
ACCERTA che è proprietario esclusivo del mappale 1018, foglio 114 (ex Sezione Zelarino, Controparte_1 foglio 6), Catasto Terreni Comune di Venezia;
ACCERTA che parte attrice è comproprietaria al 50% dei seguenti beni:
Catasto terreni -COMUNE DI VENEZIA Foglio 114 (ex Sezione Zelarino, Foglio 6) Mapp. 57 aa, superficie
27300, qualità Seminativo, classe 2, rdl 208,67, ral 140,99
Mapp. 57 ab, superficie 5000, qualità Vigneto, classe 1, rdl 48,55 ral 25,82
pagina 4 di 7 Mapp. 57 ac, superficie 2000, Seminativo arboreo, classe 2, rdl 15,29 ral 10,33
Mapp 58 aa, superficie 380, Vigneto, classe 1, rdl 3,69, ral 1,96
Mapp 58 ab, superficie 2100, qualità Seminativo, classe 2, rdl 16,05 ral 10,85
Mapp. 62, superficie 2210, qualità Seminativo classe 2, rdl 16,89 ral 11,41
RESPINGE le domande nn. 7 e 8 formulate con la precisazione delle conclusioni da parte attrice perché tardive;
DICHIARA la cessazione della materia del contendere quanto alla domanda risarcitoria e alla domanda di accertamento della servitù formulata da parte attrice con atto di citazione e successivamente oggetto di rinuncia;
RIMETTE la causa sul ruolo come da separata ordinanza;
SPESE al definitivo.
Venezia, 30 luglio 2024
Il Giudice dott. Alice Zorzi”
Alla luce di quanto già disposto con la richiamata sentenza, permane da chiarire con il presente provvedimento,
l'effettiva divisone materiale dei beni oggetto della comunione tra le parti.
Si osserva che le parti all'udienza di precisazione delle conclusioni del 24.06.2025 hanno entrambe aderito all'ipotesi divisionale n. 1 da ultimo dimessa dal ctu a seguito dei chiarimenti richiesti dal Giudice che, per comodità, si riporta di seguito: “Ipotesi 1 – divisione pro quota (50%) delle spese tecniche e di giudizio.
Se si prevede tale ripartizione fra le parti in causa delle suddette spese, la divisione del compendio può essere agevolmente fatta utilizzando la proposta di frazionamento già in atti.
In tal caso la situazione è la seguente:
Parte_5
Quota di competenza mq 19393,50
Area CCC mq 17668,00 –
Area EEE mq 1725,00 –
Eccedono mq - 0,50
CP_1
Quota di competenza mq 19393,50
Area AAA mq 14132,00 –
Area DDD mq 282,00 –
pagina 5 di 7 Mappale 58 mq 2480,00 –
Area BBB mq 2500,00
Residuano mq 0,50”.
La proposta divisionale n. 1 del ctu è peraltro riassunta nella seguente immagine.
Alla luce di quanto esposto ed, in applicazione del principio di non contestazione, avendo le parti aderito alla medesima proposta divisionale, viene dichiarato lo scioglimento della comunione e disposta la divisone dei beni nei modi indicati ut supra.
Tale divisione non potrà essere operata in ordine alla striscia gialla nel mappale 62 che rimane in comproprietà tra le parti essendo necessaria all'accesso del fondo descritto dal mappale 1018 che rimane di proprietà di
. Controparte_1
Ha infatti chiarito il ctu sul punto che “è stato previsto il frazionamento di una porzione del mappale 62 da destinarsi a viabilità comune, da sempre corrispondente al percorso viario necessario all'accesso all'originaria proprietà (di cui sono diventati comproprietari relativamente ai mappali 57-58 e 62 i signori CP_1
pagina 6 di 7 ). (omissis) Tale area è indicata in colore giallo negli stralci planimetrici di cui alle pagine Parte_5
5,8,9 e 10 e non vi è alternativa al fatto di essere mantenuta comune alle parti in causa.”
Quanto alla richiesta di rifusione delle spese sostenute nel corso della comunione da parte attrice, si osserva che tale domanda ha fatto ingresso solo nelle conclusioni del 24.06.2025 e pertanto non può trovare accoglimento perché tardiva.
L'adesione alla proposta n. 1 del ctu consente di porre a carico delle parti, in misura pari al 50% ciascuna, le spese di frazionamento e recinzione, le diverse opere nelle singole comproprietà come divise saranno invece a carico dei proprietari di ciascuna area;
inoltre la concorde adesione alla proposta n 1 del ctu giustifica la compensazione delle spese di lite e, per quanto concerne le spese di ctu come liquidate in atti, esse vengono poste definitivamente a carico di parte attrice per il 50% e di parte convenuta per il restante 50%.
Si osserva infatti che il rifiuto di parte convenuta alla proposta del giudice non può tradursi in un addebito automatico delle spese di lite, soprattutto se si considera che l'ipotesi divisionale successivamente accettata presenta alcune differenze rispetto a quella indicata dal giudice con proposta ex art. 185 bis c.p.c..
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, ogni diversa istanza ed eccezione disattesa o assorbita, così dispone:
DICHIARA lo scioglimento della comunione dei beni secondo l'ipotesi divisionale n. 1 come descritta dall'integrazione della ctu a pagina 8, con eccezione della striscia gialla sul mappale 62 che rimane in comunione;
DISPONE che le spese di frazionamento e recinzione siano a carico delle parti in misura pari al 50% ciascuna, come da ipotesi n. 1;
DICHIARA inammissibile la domanda di cui al punto 1 delle conclusioni di parte attrice limitatamente alla richiesta di maggiorazione per i costi della comunione;
COMPENSA tra le parti le spese di lite del presente giudizio;
PONE definitivamente a carico delle parti in misura pari al 50% ciascuna le spese di ctu come liquidate in atti;
AUTORIZZA la trascrizione della presente sentenza e della sentenza parziale resa in corso di causa presso la
Conservatoria dei Registri Immobiliari ed il Catasto per quanto di competenza.
Venezia, 16 ottobre 2025
Il Giudice
dott. Alice Zorzi
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