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Sentenza 19 novembre 2024
Sentenza 19 novembre 2024
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Palermo, sentenza 19/11/2024, n. 771 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Palermo |
| Numero : | 771 |
| Data del deposito : | 19 novembre 2024 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI PALERMO
SEZIONE I CIVILE riunito in camera di consiglio e composto dai sigg.ri Magistrati dott. Piergiorgio Morosini Presidente rel. dott. Sara Marino Giudice dott. Donata D'Agostino Giudice ha pronunciato la seguente
SENTENZA nel procedimento civile iscritto al n. 2641 del registro generale degli affari di volontaria giurisdizione dell'anno 2024
PROMOSSO DA
, nata\o a Palermo (PA), in data 21/08/1978 Parte_1
E
, nato\a a Palermo (PA), in data 19/03/1988 Parte_2
Entrambi elettivamente domiciliati in Palermo, via Isidoro La Lumia n. 19/C, presso lo studio dell'Avv. Sodano Simona, che li rappresenta e difende per mandato in atti;
CON L'INTERVENTO del Pubblico Ministero
AVENTE AD OGGETTO
Separazione consensuale
Conclusioni dei ricorrenti: come da ricorso
MOTIVI DELLA DECISIONE IN FATTO ED IN DIRITTO
Le parti hanno chiesto dichiararsi la separazione personale dei coniugi alle condizioni indicate nel ricorso congiunto iscritto in data 31/05/2024.
All'udienza del 5 novembre 2024 dopo che i coniugi hanno dichiarato che tra loro non è possibile una riconciliazione, il Presidente ha rimesso la causa in decisione.
Ricorrono le condizioni di legge per l'accoglimento della domanda alle condizioni che le parti hanno compiutamente indicato nel ricorso e che in questa sede integralmente si richiamano:
“art. 1
I e dichiarano per con-corde volontà di Parte_3 Parte_2 addivenire alla loro separazione personale, restando reci-procamente liberati dall'obbligo della coabitazione e dell'assistenza, ma, mantenendo il reciproco rispetto. art. 2
Il figlio resterà affidato in modo congiunto e condiviso ad en-trambi i genitori, Per_1 mantenendo la residenza anagrafica e prevalente con la IG Parte_2 presso la casa familiare. art. 3
I coniugi concordano che il figlio, trascorrerà due pomeriggi a settimana con il padre, dall'uscita di scuola e fino alle ore 22.00, nonché un fine set-timana alternato con la madre dal sabato mattina alla domenica sera, non-ché alternativamente tra i due genitori, le festività principali, quali il natale, la pasqua, il 25 aprile, l'1 maggio, il 2 giugno ed ferragosto.
Nel periodo delle vacanze estive il piccolo trascorrerà con cia-scuno dei due genitori Per_1 due settimane, in modalità esclusiva, da stabilirsi concordemente entro il 15 giugno di ogni anno. art. 4
Il Signor verserà alla IG , en-tro il giorno 5 di ogni Parte_1 Parte_2 mese, a mezzo di bonifico bancario un importo men-sile complessivo di €.300,00.
Detto importo verrà rivalutato annualmente secondo l'indice ISTAT.
Per quanto concerne invece, ogni altra spesa di carattere straordinario e che implichi esborsi di particolare rilevanza ed entità da affrontare per il figlio (quali ad esempio: acquisto di libri di studio, visite medico-specialistiche, interventi chirurgici e fisioterapici, acquisto di farmaci, acquisto di mezzi di locomozione quali motocicli, ciclomotori, autovetture, feste di com-pleanno, indumenti da cerimonia, etc. etc.), gli odierni istanti convengono di sopportarne il costo nella misura del 50% per ciascuno. art. 5
Il Signor ,Chef presso Mensa Camplus Guest, e, la IG Parte_1 Parte_2
assistente socio psicologa presso Associazione Assistente Disabili, dichiarano di
[...] essere economicamente autosufficienti e di non pretendere l'un l'altro alcunchè a titolo di mantenimento e/o di ali-menti; art. 6
Gli odierni istanti dichiarano di aver già provveduto alla divisione dei beni mobili ed effetti personali. art. 7
Entrambi i coniugi si concedono reciproca autorizzazione all'espatrio ed al rilascio dei rispettivi passaporti;
I coniugi si danno reciproca facoltà ad operare disgiuntamente al fine di chiedere, ottenere e rilasciare presso le competenti Autorità ogni sorta di autorizzazione, certificato, attestazione, documento nell'interesse del figlio. art. 8
I coniugi dichiarano che con il presente accordo di separazione hanno provveduto a regolamentare ogni reciproca pendenza economica e pertanto dichiarano che, ad eccezione di quanto previsto sopra, non hanno nulla a pretendere l'uno dall'altro”.
P.Q.M.
Omologa la separazione consensuale dei predetti coniugi alle condizioni di cui al ricorso congiunto iscritto in data 31/05/2024, riportate in parte motiva.
Dispone che questa sentenza, in copia autentica, venga trasmessa al competente Ufficiale di Stato Civile per le annotazioni e per le ulteriori incombenze di cui al D.P.R. 3 novembre
2000 n. 369 ( matrimonio celebrato il 20/11/2018- atto di matrimonio trascritto nel registro dello stato civile del Comune di Palermo al n. 103 - parte I – Anno 2018).
Nulla sulle spese.
Così deciso in Palermo, nella Camera di Consiglio del 13 novembre 2024.
Il Presidente del Tribunale
Piergiorgio Morosini
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI PALERMO
SEZIONE I CIVILE riunito in camera di consiglio e composto dai sigg.ri Magistrati dott. Piergiorgio Morosini Presidente rel. dott. Sara Marino Giudice dott. Donata D'Agostino Giudice ha pronunciato la seguente
SENTENZA nel procedimento civile iscritto al n. 2641 del registro generale degli affari di volontaria giurisdizione dell'anno 2024
PROMOSSO DA
, nata\o a Palermo (PA), in data 21/08/1978 Parte_1
E
, nato\a a Palermo (PA), in data 19/03/1988 Parte_2
Entrambi elettivamente domiciliati in Palermo, via Isidoro La Lumia n. 19/C, presso lo studio dell'Avv. Sodano Simona, che li rappresenta e difende per mandato in atti;
CON L'INTERVENTO del Pubblico Ministero
AVENTE AD OGGETTO
Separazione consensuale
Conclusioni dei ricorrenti: come da ricorso
MOTIVI DELLA DECISIONE IN FATTO ED IN DIRITTO
Le parti hanno chiesto dichiararsi la separazione personale dei coniugi alle condizioni indicate nel ricorso congiunto iscritto in data 31/05/2024.
All'udienza del 5 novembre 2024 dopo che i coniugi hanno dichiarato che tra loro non è possibile una riconciliazione, il Presidente ha rimesso la causa in decisione.
Ricorrono le condizioni di legge per l'accoglimento della domanda alle condizioni che le parti hanno compiutamente indicato nel ricorso e che in questa sede integralmente si richiamano:
“art. 1
I e dichiarano per con-corde volontà di Parte_3 Parte_2 addivenire alla loro separazione personale, restando reci-procamente liberati dall'obbligo della coabitazione e dell'assistenza, ma, mantenendo il reciproco rispetto. art. 2
Il figlio resterà affidato in modo congiunto e condiviso ad en-trambi i genitori, Per_1 mantenendo la residenza anagrafica e prevalente con la IG Parte_2 presso la casa familiare. art. 3
I coniugi concordano che il figlio, trascorrerà due pomeriggi a settimana con il padre, dall'uscita di scuola e fino alle ore 22.00, nonché un fine set-timana alternato con la madre dal sabato mattina alla domenica sera, non-ché alternativamente tra i due genitori, le festività principali, quali il natale, la pasqua, il 25 aprile, l'1 maggio, il 2 giugno ed ferragosto.
Nel periodo delle vacanze estive il piccolo trascorrerà con cia-scuno dei due genitori Per_1 due settimane, in modalità esclusiva, da stabilirsi concordemente entro il 15 giugno di ogni anno. art. 4
Il Signor verserà alla IG , en-tro il giorno 5 di ogni Parte_1 Parte_2 mese, a mezzo di bonifico bancario un importo men-sile complessivo di €.300,00.
Detto importo verrà rivalutato annualmente secondo l'indice ISTAT.
Per quanto concerne invece, ogni altra spesa di carattere straordinario e che implichi esborsi di particolare rilevanza ed entità da affrontare per il figlio (quali ad esempio: acquisto di libri di studio, visite medico-specialistiche, interventi chirurgici e fisioterapici, acquisto di farmaci, acquisto di mezzi di locomozione quali motocicli, ciclomotori, autovetture, feste di com-pleanno, indumenti da cerimonia, etc. etc.), gli odierni istanti convengono di sopportarne il costo nella misura del 50% per ciascuno. art. 5
Il Signor ,Chef presso Mensa Camplus Guest, e, la IG Parte_1 Parte_2
assistente socio psicologa presso Associazione Assistente Disabili, dichiarano di
[...] essere economicamente autosufficienti e di non pretendere l'un l'altro alcunchè a titolo di mantenimento e/o di ali-menti; art. 6
Gli odierni istanti dichiarano di aver già provveduto alla divisione dei beni mobili ed effetti personali. art. 7
Entrambi i coniugi si concedono reciproca autorizzazione all'espatrio ed al rilascio dei rispettivi passaporti;
I coniugi si danno reciproca facoltà ad operare disgiuntamente al fine di chiedere, ottenere e rilasciare presso le competenti Autorità ogni sorta di autorizzazione, certificato, attestazione, documento nell'interesse del figlio. art. 8
I coniugi dichiarano che con il presente accordo di separazione hanno provveduto a regolamentare ogni reciproca pendenza economica e pertanto dichiarano che, ad eccezione di quanto previsto sopra, non hanno nulla a pretendere l'uno dall'altro”.
P.Q.M.
Omologa la separazione consensuale dei predetti coniugi alle condizioni di cui al ricorso congiunto iscritto in data 31/05/2024, riportate in parte motiva.
Dispone che questa sentenza, in copia autentica, venga trasmessa al competente Ufficiale di Stato Civile per le annotazioni e per le ulteriori incombenze di cui al D.P.R. 3 novembre
2000 n. 369 ( matrimonio celebrato il 20/11/2018- atto di matrimonio trascritto nel registro dello stato civile del Comune di Palermo al n. 103 - parte I – Anno 2018).
Nulla sulle spese.
Così deciso in Palermo, nella Camera di Consiglio del 13 novembre 2024.
Il Presidente del Tribunale
Piergiorgio Morosini