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Sentenza 18 luglio 2025
Sentenza 18 luglio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Lagonegro, sentenza 18/07/2025, n. 114 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Lagonegro |
| Numero : | 114 |
| Data del deposito : | 18 luglio 2025 |
Testo completo
N. R.G. 1233/2024
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Tribunale Ordinario di Lagonegro
SEZIONE CIVILE
Il Tribunale, in composizione collegiale nelle persone dei seguenti magistrati: dott. Giuliana Santa Trotta Presidente dott. Maurizio Ferrara Giudice dott. Riccardo Sabato Giudice Relatore ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa civile di primo grado iscritta al n. r.g. 1233/2024 promossa tra:
(C.F. ) con il patrocinio Parte_1 C.F._1 dell'avv. GALLO ANNA (C.F. ), giusta procura in C.F._2 atti
E
pagina1 di 5 (C.F. ) con il Controparte_1 C.F._3 patrocinio dell'avv. GALLO ANNA (C.F. ), giusta C.F._2 procura in atti
RICORRENTI
NONCHÉ
Il P.M. presso il Tribunale Ordinario di Lagonegro
INTERVENTORE EX LEGE
CONCLUSIONI
Conclusione delle parti: come in atti alle seguenti condizioni:
1) Dichiarare la cessazione degli effetti civili del matrimonio concordatario celebrato in il 29.08.1987, ordinando Parte_2
Parte all'Ufficiale dello Stato Civile del comune di Sapri e Parte_2 designato di procedere all'annotazione della emananda sentenza negli appositi registri;
2) Disporre che i coniugi continuino a vivere separati con obbligo di reciproco rispetto e fissino in piena autonomia il loro domicilio, residenza o dimora;
3) Confermare le condizioni del decreto di omologa della separazione RG
1301/2019 del Tribunale di Lagonegro (SA)
pagina2 di 5 3a) Nella casa coniugale, di proprietà del marito continueranno a vivere entrambi come stabilito fino a quando la sig.ra non venderà la CP_1 casa di;
Parte_2
3b) I coniugi convengono che nel momento in cui la sig. lascerà CP_1 la casa coniugale porterà con se i propri effetti personali e il mobilio della camera da letto matrimoniale, la dote dei propri genitori unitamente al corredo ed ai beni di sua esclusiva proprietà;
3f) Con la sottoscrizione del verbale di cessazione degli effetti civili del matrimonio i sigg. e reciprocamente si concederanno Parte_1 CP_1
l'autorizzazione al rilascio del passaporto per viaggi turistici all'estero ed al rinnovo dello stesso alle singole scadenze previste dalla legge, esonerando sin da ora da ogni e qualsiasi responsabilità le Autorità di
Pubblica Sicurezza;
3g) Per quanto non previsto dai presenti accordi troveranno applicazione le norme vigenti in materia.
Conclusioni del Pubblico Ministero:
Oggetto: Divorzio congiunto - Cessazione effetti civili
MOTIVI IN FATTO ED IN DIRITTO DELLA DECISIONE
ritenuto che la sentenza a pronunciarsi possa essere estesa in forma “a frase unica” (stile c.d. dell'”attendu”); visto l'art. 473 bis 51 Codice di procedura civile per cui “Il collegio provvede con sentenza con la quale omologa o prende atto degli accordi pagina3 di 5 intervenuti tra le parti. Se gli accordi sono in contrasto con gli interessi dei figli, convoca le parti indicando loro le modificazioni da adottare, e, in caso di inidonea soluzione, rigetta allo stato la domanda;
visto che il PM a cui veniva comunicato la fissazione, non concludeva;
ritenuto di dover prendere atto degli accordi intervenuti tra le parti;
ritenuto che
gli stessi non siano in contrasto con gli interessi dei figli;
ritenuto che
trattandosi di procedura camerale su istanza congiunta, nulla deve disporsi in ordine al regime delle spese, che rimangono a carico delle parti che le hanno anticipate.
P.Q.M.
Il Tribunale Ordinario di Lagonegro, in composizione collegiale,
definitivamente pronunciando, così provvede:
1. Dichiarare la cessazione degli effetti civili del matrimonio concordatario celebrato in il 29.08.1987; Parte_2
2. Prende atto dell'accordo raggiunto tra (C.F Parte_1
) e (C.F. C.F._1 Controparte_1
), come in epigrafe riportato;
C.F._3
3. Ordina la trasmissione della presente sentenza in copia autentica,
a cura della cancelleria, all'Ufficiale dello Stato Civile del luogo di celebrazione del matrimonio per le annotazioni e le ulteriori incombenze di cui al vigente ordinamento dello stato civile (atto pagina4 di 5 anno 1987 , n. 12, Parte II , Serie B , del registro degli atti di matrimonio del predetto Comune) tra (C.F Parte_1
) e (C.F. C.F._1 Controparte_1
) C.F._3
4. Nulla per le spese.
Così deciso in Lagonegro, all'esito della camera di consiglio del
21/06/2025
Il Giudice Relatore Il Presidente dott. Riccardo Sabato dott. Giuliana Santa Trotta
Ritenuto che sussistano i presupposti di cui di cui all'articolo 52, commi
1 e 2, del decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196, e all'articolo 9, paragrafi 1 e 4, del Regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento europeo e del Consiglio del 27 aprile 2016 e all'articolo 2-septies del decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196, come modificato dal decreto legislativo 10 agosto 2018, n. 101, manda alla Segreteria di procedere, in qualsiasi ipotesi di diffusione del presente provvedimento, all'oscuramento delle generalità nonché di qualsiasi dato idoneo a rivelare lo stato di salute delle parti o di persone comunque ivi citate.
pagina5 di 5
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Tribunale Ordinario di Lagonegro
SEZIONE CIVILE
Il Tribunale, in composizione collegiale nelle persone dei seguenti magistrati: dott. Giuliana Santa Trotta Presidente dott. Maurizio Ferrara Giudice dott. Riccardo Sabato Giudice Relatore ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa civile di primo grado iscritta al n. r.g. 1233/2024 promossa tra:
(C.F. ) con il patrocinio Parte_1 C.F._1 dell'avv. GALLO ANNA (C.F. ), giusta procura in C.F._2 atti
E
pagina1 di 5 (C.F. ) con il Controparte_1 C.F._3 patrocinio dell'avv. GALLO ANNA (C.F. ), giusta C.F._2 procura in atti
RICORRENTI
NONCHÉ
Il P.M. presso il Tribunale Ordinario di Lagonegro
INTERVENTORE EX LEGE
CONCLUSIONI
Conclusione delle parti: come in atti alle seguenti condizioni:
1) Dichiarare la cessazione degli effetti civili del matrimonio concordatario celebrato in il 29.08.1987, ordinando Parte_2
Parte all'Ufficiale dello Stato Civile del comune di Sapri e Parte_2 designato di procedere all'annotazione della emananda sentenza negli appositi registri;
2) Disporre che i coniugi continuino a vivere separati con obbligo di reciproco rispetto e fissino in piena autonomia il loro domicilio, residenza o dimora;
3) Confermare le condizioni del decreto di omologa della separazione RG
1301/2019 del Tribunale di Lagonegro (SA)
pagina2 di 5 3a) Nella casa coniugale, di proprietà del marito continueranno a vivere entrambi come stabilito fino a quando la sig.ra non venderà la CP_1 casa di;
Parte_2
3b) I coniugi convengono che nel momento in cui la sig. lascerà CP_1 la casa coniugale porterà con se i propri effetti personali e il mobilio della camera da letto matrimoniale, la dote dei propri genitori unitamente al corredo ed ai beni di sua esclusiva proprietà;
3f) Con la sottoscrizione del verbale di cessazione degli effetti civili del matrimonio i sigg. e reciprocamente si concederanno Parte_1 CP_1
l'autorizzazione al rilascio del passaporto per viaggi turistici all'estero ed al rinnovo dello stesso alle singole scadenze previste dalla legge, esonerando sin da ora da ogni e qualsiasi responsabilità le Autorità di
Pubblica Sicurezza;
3g) Per quanto non previsto dai presenti accordi troveranno applicazione le norme vigenti in materia.
Conclusioni del Pubblico Ministero:
Oggetto: Divorzio congiunto - Cessazione effetti civili
MOTIVI IN FATTO ED IN DIRITTO DELLA DECISIONE
ritenuto che la sentenza a pronunciarsi possa essere estesa in forma “a frase unica” (stile c.d. dell'”attendu”); visto l'art. 473 bis 51 Codice di procedura civile per cui “Il collegio provvede con sentenza con la quale omologa o prende atto degli accordi pagina3 di 5 intervenuti tra le parti. Se gli accordi sono in contrasto con gli interessi dei figli, convoca le parti indicando loro le modificazioni da adottare, e, in caso di inidonea soluzione, rigetta allo stato la domanda;
visto che il PM a cui veniva comunicato la fissazione, non concludeva;
ritenuto di dover prendere atto degli accordi intervenuti tra le parti;
ritenuto che
gli stessi non siano in contrasto con gli interessi dei figli;
ritenuto che
trattandosi di procedura camerale su istanza congiunta, nulla deve disporsi in ordine al regime delle spese, che rimangono a carico delle parti che le hanno anticipate.
P.Q.M.
Il Tribunale Ordinario di Lagonegro, in composizione collegiale,
definitivamente pronunciando, così provvede:
1. Dichiarare la cessazione degli effetti civili del matrimonio concordatario celebrato in il 29.08.1987; Parte_2
2. Prende atto dell'accordo raggiunto tra (C.F Parte_1
) e (C.F. C.F._1 Controparte_1
), come in epigrafe riportato;
C.F._3
3. Ordina la trasmissione della presente sentenza in copia autentica,
a cura della cancelleria, all'Ufficiale dello Stato Civile del luogo di celebrazione del matrimonio per le annotazioni e le ulteriori incombenze di cui al vigente ordinamento dello stato civile (atto pagina4 di 5 anno 1987 , n. 12, Parte II , Serie B , del registro degli atti di matrimonio del predetto Comune) tra (C.F Parte_1
) e (C.F. C.F._1 Controparte_1
) C.F._3
4. Nulla per le spese.
Così deciso in Lagonegro, all'esito della camera di consiglio del
21/06/2025
Il Giudice Relatore Il Presidente dott. Riccardo Sabato dott. Giuliana Santa Trotta
Ritenuto che sussistano i presupposti di cui di cui all'articolo 52, commi
1 e 2, del decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196, e all'articolo 9, paragrafi 1 e 4, del Regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento europeo e del Consiglio del 27 aprile 2016 e all'articolo 2-septies del decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196, come modificato dal decreto legislativo 10 agosto 2018, n. 101, manda alla Segreteria di procedere, in qualsiasi ipotesi di diffusione del presente provvedimento, all'oscuramento delle generalità nonché di qualsiasi dato idoneo a rivelare lo stato di salute delle parti o di persone comunque ivi citate.
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