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Sentenza 25 febbraio 2025
Sentenza 25 febbraio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Torino, sentenza 25/02/2025, n. 937 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Torino |
| Numero : | 937 |
| Data del deposito : | 25 febbraio 2025 |
Testo completo
N. R.G. 3016/2024
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI TORINO
Settima Sezione Civile
Il Tribunale, riunito in Camera di Consiglio, composto dagli Ill.mi Signori:
Dott. Alberto Tetamo Presidente
Dott. Isabella Messina Giudice
Dott. Chantal Dameglio Giudice Rel.
Ha pronunciato la seguente
SENTENZA nel procedimento ex artt. 316 - 337 bis segg. c.c. iscritto al n. r.g. 3016/2024 promossa da:
, rappresentato e difeso dall'avv. DIONISIO GIOVANNI e dall'avv. Parte_1
DEORSOLA FABIO presso i quali ha eletto domicilio come da procura in atti;
RICORRENTE
e
, rappresentata e difesa dall'avv. PELLOSO ANNA e dall'avv. TRIDENTE CP_1
OMER, presso il quale ha eletto domicilio come da procura in atti;
e nei confronti di
, rappresentata e difesa da dall'avv. Franca Toso, presso il quale ha eletto domicilio CP_2 come da procura in atti;
RESISTENTE
e con l'intervento del Pubblico Ministero,
CONCLUSIONI
Per i ricorrenti: come da note scritte contenenti le conclusioni congiunte;
Per il P.M.: visto, nulla oppone;
Concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione
Dalla relazione tra le parti è nata in data [...]. CP_2 Le parti hanno regolamentato l'esercizio della responsabilità genitoriale nei confronti della figlia, all'epoca minorenne, con scrittura privata del 9 novembre 2006.
La misura del contributo al mantenimento è invece stata regolamentata mediante il Verbale di
Conciliazione del 6 ottobre 2008 dinanzi alla procura Generale presso la Corte d'Appello di Torino.
Con ricorso congiuntamente depositato in data 19/02/2024, i ricorrenti hanno chiesto la modifica del predetto provvedimento.
Ai sensi dell'art. 473bis.51 comma 5 c.p.c., nominato il Giudice Relatore e acquisito il parere del Pubblico Ministero, nell'udienza del 7.11.2024 avanti al Gop delegato, le parti raggiungevano un accordo conciliativo ed assegnati i termini ex art. 127 ter c.p.c. depositate le note congiunte delle parti, la causa veniva rimessa al Collegio per la decisione.
***
Il Collegio ritiene di aderire ai termini dell'accordo, alle condizioni tutte riportate nelle conclusioni congiuntamente rassegnate dalle parti, atteso che esso appare adeguato alle loro condizioni economiche, nonché aderente ai loro interessi ed a quelli della figlia, non ostando altre circostanze di fatto o di diritto, atteso quanto documentato in atti.
Spese di lite come da accordo tra le parti.
P.Q.M.
visti gli artt. 38 disp. att. c.c., 337 bis e segg. c.c. e 473-bis.51 ss. c.p.c.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, ogni altra istanza ed eccezione disattesa o assorbita, preso atto dell'accordo delle parti, in parziale modifica del Verbale di Conciliazione del 6 ottobre 2008 dinanzi alla procura Generale presso la Corte d'Appello di Torino;
visto il conforme parere del P.M.; dispone in conformità alle condizioni di seguito riportate:
DISPONE che il dott. contribuisca al mantenimento della figlia , maggiorenne Parte_1 CP_2 ma non economicamente autonoma, versando direttamente alla medesima, ex art. 337-septies c.c., entro il giorno 5 di ogni mese, la somma mensile di € 1.500,00, omnicomprensiva, oltre al 100 % delle spese mediche specialistiche, previamente concordate e pagate direttamente dal dott. Tale Pt_1 importo non sarà soggetto a indicizzazione ISTAT, per espresso accordo fra le parti. Tale assetto economico avrà vigore dal mese di dicembre 2024 incluso, fino al mese di agosto 2025 compreso.
DISPONE che il dott. provveda al pagamento in via esclusiva dei costi del Master Parte_1 annuale (nessuno escluso) presso la scuola Vogue College di Londra, con sede in Bedford Square, che la figlia frequenterà nell'anno scolastico 2025/2026 previo superamento dell'esame di ammissione, fino ad un ammontare complessivo massimo di 30.000,00 sterline, versando direttamente alla scuola ed entro i termini dalla medesima stabiliti e reperibili sul sito, gli importi dovuti per la frequentazione della stessa scuola da parte della figlia, dare atto che CP_2 quest'ultima si onera di comunicare via mail al padre le scadenze dei pagamenti da effettuare e che il dott. si onera di trasmettere alla figlia la ricevuta dell'intervenuto pagamento. Parte_1 CP_2
In caso di mancata ammissione di al suddetto Master di Londra, il dott. CP_2 Parte_1 contribuirà nella stessa misura (ossia fino ad un ammontare complessivo massimo di 30.000,00 sterline) ad un analogo Corso o Master, in Italia o all'estero, che la figlia individuerà.
DISPONE che, a partire dal mese di settembre 2025 incluso e fino al mese di settembre 2026 compreso, coincidente con il Master di , il dott. contribuisca al mantenimento CP_2 Parte_1 della figlia versandole, entro il giorno 5 di ogni mese, una somma mensile di € 1.500,00, CP_2 omnicomprensiva, oltre al 100 % delle spese mediche specialistiche previamente concordate e pagate direttamente dal dott. Tale importo non sarà soggetto a indicizzazione ISTAT, per espresso Pt_1 accordo fra le Parti.
DISPONE che, a partire dal mese di ottobre 2026 incluso e fino al mese di marzo 2027 compreso, qualora la figlia non abbia reperito un lavoro, il dott. continuerà a contribuire al Parte_1 mantenimento della stessa versandole una somma mensile di 1.000,00 euro, omnicomprensiva, oltre al 100 % delle spese mediche specialistiche previamente concordate e pagate direttamente dal dott.
Pt_1
DÀ ATTO che la sig.ra e la sig.ra rinunciano espressamente a qualsiasi CP_1 CP_2 richiesta di pagamento di arretrati per il contributo al mantenimento, compresa pregressa rivalutazione Istat, maturati ad oggi.
DÀ ATTO che le parti riconoscono, anche in via transattiva e novativa, che, con il raggiungimento e l'osservanza del presente accordo, le stesse non hanno più nulla reciprocamente a pretendere, per nessun titolo o ragione.
DÀ ATTO che il dott. si obbliga a corrispondere a ciascuna controparte, quindi Parte_1 direttamente alla signora ed alla figlia , mediante accredito sui rispettivi conti CP_1 CP_2 correnti di cui le medesime forniranno il dato IBAN, entro 10 giorni dalla comunicazione della sentenza che definisce il giudizio, un contributo alle spese legali pari per ciascuna di esse ad € 2000,00 oltre al rimborso forfettario, Iva e Cpa, con compensazione delle ulteriori spese maturate.
Così deciso nella Camera di Consiglio della sezione VII civile del Tribunale di Torino 31.1.2025.
Il Giudice Relatore Il Presidente
Dr. Chantal Dameglio Dr. Alberto Tetamo
Ai sensi dell'art. 52 comma 3 Codice Privacy si dispone che in caso di diffusione del presente provvedimento vengano omesse le generalità e gli altri dati identificativi delle parti e di ogni altro terzo citato nel provvedimento.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI TORINO
Settima Sezione Civile
Il Tribunale, riunito in Camera di Consiglio, composto dagli Ill.mi Signori:
Dott. Alberto Tetamo Presidente
Dott. Isabella Messina Giudice
Dott. Chantal Dameglio Giudice Rel.
Ha pronunciato la seguente
SENTENZA nel procedimento ex artt. 316 - 337 bis segg. c.c. iscritto al n. r.g. 3016/2024 promossa da:
, rappresentato e difeso dall'avv. DIONISIO GIOVANNI e dall'avv. Parte_1
DEORSOLA FABIO presso i quali ha eletto domicilio come da procura in atti;
RICORRENTE
e
, rappresentata e difesa dall'avv. PELLOSO ANNA e dall'avv. TRIDENTE CP_1
OMER, presso il quale ha eletto domicilio come da procura in atti;
e nei confronti di
, rappresentata e difesa da dall'avv. Franca Toso, presso il quale ha eletto domicilio CP_2 come da procura in atti;
RESISTENTE
e con l'intervento del Pubblico Ministero,
CONCLUSIONI
Per i ricorrenti: come da note scritte contenenti le conclusioni congiunte;
Per il P.M.: visto, nulla oppone;
Concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione
Dalla relazione tra le parti è nata in data [...]. CP_2 Le parti hanno regolamentato l'esercizio della responsabilità genitoriale nei confronti della figlia, all'epoca minorenne, con scrittura privata del 9 novembre 2006.
La misura del contributo al mantenimento è invece stata regolamentata mediante il Verbale di
Conciliazione del 6 ottobre 2008 dinanzi alla procura Generale presso la Corte d'Appello di Torino.
Con ricorso congiuntamente depositato in data 19/02/2024, i ricorrenti hanno chiesto la modifica del predetto provvedimento.
Ai sensi dell'art. 473bis.51 comma 5 c.p.c., nominato il Giudice Relatore e acquisito il parere del Pubblico Ministero, nell'udienza del 7.11.2024 avanti al Gop delegato, le parti raggiungevano un accordo conciliativo ed assegnati i termini ex art. 127 ter c.p.c. depositate le note congiunte delle parti, la causa veniva rimessa al Collegio per la decisione.
***
Il Collegio ritiene di aderire ai termini dell'accordo, alle condizioni tutte riportate nelle conclusioni congiuntamente rassegnate dalle parti, atteso che esso appare adeguato alle loro condizioni economiche, nonché aderente ai loro interessi ed a quelli della figlia, non ostando altre circostanze di fatto o di diritto, atteso quanto documentato in atti.
Spese di lite come da accordo tra le parti.
P.Q.M.
visti gli artt. 38 disp. att. c.c., 337 bis e segg. c.c. e 473-bis.51 ss. c.p.c.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, ogni altra istanza ed eccezione disattesa o assorbita, preso atto dell'accordo delle parti, in parziale modifica del Verbale di Conciliazione del 6 ottobre 2008 dinanzi alla procura Generale presso la Corte d'Appello di Torino;
visto il conforme parere del P.M.; dispone in conformità alle condizioni di seguito riportate:
DISPONE che il dott. contribuisca al mantenimento della figlia , maggiorenne Parte_1 CP_2 ma non economicamente autonoma, versando direttamente alla medesima, ex art. 337-septies c.c., entro il giorno 5 di ogni mese, la somma mensile di € 1.500,00, omnicomprensiva, oltre al 100 % delle spese mediche specialistiche, previamente concordate e pagate direttamente dal dott. Tale Pt_1 importo non sarà soggetto a indicizzazione ISTAT, per espresso accordo fra le parti. Tale assetto economico avrà vigore dal mese di dicembre 2024 incluso, fino al mese di agosto 2025 compreso.
DISPONE che il dott. provveda al pagamento in via esclusiva dei costi del Master Parte_1 annuale (nessuno escluso) presso la scuola Vogue College di Londra, con sede in Bedford Square, che la figlia frequenterà nell'anno scolastico 2025/2026 previo superamento dell'esame di ammissione, fino ad un ammontare complessivo massimo di 30.000,00 sterline, versando direttamente alla scuola ed entro i termini dalla medesima stabiliti e reperibili sul sito, gli importi dovuti per la frequentazione della stessa scuola da parte della figlia, dare atto che CP_2 quest'ultima si onera di comunicare via mail al padre le scadenze dei pagamenti da effettuare e che il dott. si onera di trasmettere alla figlia la ricevuta dell'intervenuto pagamento. Parte_1 CP_2
In caso di mancata ammissione di al suddetto Master di Londra, il dott. CP_2 Parte_1 contribuirà nella stessa misura (ossia fino ad un ammontare complessivo massimo di 30.000,00 sterline) ad un analogo Corso o Master, in Italia o all'estero, che la figlia individuerà.
DISPONE che, a partire dal mese di settembre 2025 incluso e fino al mese di settembre 2026 compreso, coincidente con il Master di , il dott. contribuisca al mantenimento CP_2 Parte_1 della figlia versandole, entro il giorno 5 di ogni mese, una somma mensile di € 1.500,00, CP_2 omnicomprensiva, oltre al 100 % delle spese mediche specialistiche previamente concordate e pagate direttamente dal dott. Tale importo non sarà soggetto a indicizzazione ISTAT, per espresso Pt_1 accordo fra le Parti.
DISPONE che, a partire dal mese di ottobre 2026 incluso e fino al mese di marzo 2027 compreso, qualora la figlia non abbia reperito un lavoro, il dott. continuerà a contribuire al Parte_1 mantenimento della stessa versandole una somma mensile di 1.000,00 euro, omnicomprensiva, oltre al 100 % delle spese mediche specialistiche previamente concordate e pagate direttamente dal dott.
Pt_1
DÀ ATTO che la sig.ra e la sig.ra rinunciano espressamente a qualsiasi CP_1 CP_2 richiesta di pagamento di arretrati per il contributo al mantenimento, compresa pregressa rivalutazione Istat, maturati ad oggi.
DÀ ATTO che le parti riconoscono, anche in via transattiva e novativa, che, con il raggiungimento e l'osservanza del presente accordo, le stesse non hanno più nulla reciprocamente a pretendere, per nessun titolo o ragione.
DÀ ATTO che il dott. si obbliga a corrispondere a ciascuna controparte, quindi Parte_1 direttamente alla signora ed alla figlia , mediante accredito sui rispettivi conti CP_1 CP_2 correnti di cui le medesime forniranno il dato IBAN, entro 10 giorni dalla comunicazione della sentenza che definisce il giudizio, un contributo alle spese legali pari per ciascuna di esse ad € 2000,00 oltre al rimborso forfettario, Iva e Cpa, con compensazione delle ulteriori spese maturate.
Così deciso nella Camera di Consiglio della sezione VII civile del Tribunale di Torino 31.1.2025.
Il Giudice Relatore Il Presidente
Dr. Chantal Dameglio Dr. Alberto Tetamo
Ai sensi dell'art. 52 comma 3 Codice Privacy si dispone che in caso di diffusione del presente provvedimento vengano omesse le generalità e gli altri dati identificativi delle parti e di ogni altro terzo citato nel provvedimento.