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Sentenza 21 luglio 2025
Sentenza 21 luglio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Milano, sentenza 21/07/2025, n. 2864 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Milano |
| Numero : | 2864 |
| Data del deposito : | 21 luglio 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI MILANO
Sezione Lavoro
La dott.ssa Maria Grazia Florio in funzione di giudice del Lavoro ha pronunciato la seguente SENTENZA nella causa civile di I Grado iscritta al N. 7807/2024 R.G. promossa da:
[...]
[...]
[...]
Parte_1
[...]
, con il patrocinio dell'avv. CAVAIUOLO ANTONELLA
[...]
contro
:
con il patrocinio dell'avv. MORESCO Controparte_1 VITTORIO
FATTO E DIRITTO
Con ricorso depositato in data 21/6/2024, Parte_1
Parte_1 Parte_1 Parte_1
e hanno convenuto in giudizio avanti Parte_1 Parte_1 al Tribunale di Milano - sezione Lavoro - Controparte_1
, chiedendo di:
[...] accertare e dichiarare il diritto dei ricorrenti a percepire, per le causali di cui in premessa, la somma di euro 50 mensili a titolo di acconto sui futuri miglioramenti contrattuali sino ad assorbimento con tali incrementi a decorrere dal 1.7.2018 per il sig. Parte_1
a partire dal 1.7.2014 per il sig. , a partire dal 1.12.2017 Pt_1 per la signora , a partire dal 1.7.2014 per la signora Pt_2
pagina 1 di 6 , a partire dal 1.7.2014 per la signora a partire dal Pt_1 Pt_1
15.10.2014 per il sig. , Pt_1 con riserva di agire in separato giudizio al fine di ottenere la condanna della Società al pagamento delle differenze retributive conseguenti all'illegittimo assorbimento di tale superminimo oltre che la condanna al pagamento delle differenze retributive dovute nel periodo compreso tra il raggiungimento dei diciotto mesi di anzianità di servizio sino al mese di riconoscimento da parte di del CP_1 quarto livello retributivo;
con vittoria delle spese di lite, da distrarsi in favore della procuratrice ex art. 93 c.p.c..
A sostegno delle domande svolte, i ricorrenti hanno esposto di essere stati assunti con diverse decorrenze dalla convenuta e di essere impiegati presso il magazzino di CA AN VA (PC) svolgendo mansioni di “addetti al magazzino”, con inquadramento iniziale nel 5° livello.
Il passaggio al quarto livello è stato riconosciuto a partire dal
1.3.2019 al signor dal 1.3.2017 al signor dal Parte_1 Pt_1
1.7.2018 alla signora , dal 1.3.2017 alla signora Pt_1 Pt_1 dal 1.3.2016 alla signora , dal 1.4.2017 al signor Pt_1 Pt_1
I ricorrenti hanno lamentato che, dal mese in cui veniva riconosciuto il quarto livello di inquadramento ai lavoratori, la società resistente non aveva più riconosciuto la somma di euro 50,00 mensili a titolo di acconto sui futuri miglioramenti dei minimi retributivi, ritenendo di poterla assorbire con l'aumento di livello.
Tanto premesso, le parti ricorrenti hanno rivendicato il diritto di percepire la somma di euro 50 mensili a titolo di acconto sui futuri miglioramenti contrattuali sino ad assorbimento con tali incrementi a decorrere dal 1.7.2018 per il sig. a partire dal 1.7.2014 Parte_1 per il sig. a partire dal 1.12.2017 per la signora Pt_1
, a partire dal 1.7.2014 per la signora a partire Pt_2 Pt_1 dal 1.7.2014 per la signora a partire dal 15.10.2014 per il Pt_1 sig. . Pt_1
pagina 2 di 6 Si è costituita ritualmente in giudizio Controparte_1
, chiedendo il rigetto delle avverse pretese perché infondate
[...] in fatto e in diritto;
con vittoria delle spese di lite.
In particolare, la società ha eccepito che tutti gli accordi contrattuali intercorsi sin dall'assunzione avrebbero costantemente e univocamente ribadito la piena e integrale assorbibilità del superminimo ad ogni ipotesi di maggior retribuzione minima spettante.
Esperito inutilmente il tentativo di conciliazione, ritenuta la causa matura per la discussione senza necessità di svolgere attività istruttoria, all'udienza del 18.6.2025 il giudice ha invitato i procuratori delle parti alla discussione e all'esito ha pronunciato sentenza dando lettura del dispositivo e riservando in giorni 60 il deposito della motivazione.
*
Il ricorso è fondato, per le ragioni che di seguito si espongono.
Come esposto in ricorso, i ricorrenti al momento dell'assunzione venivano inquadrati nel 5° livello CCNL applicato.
L'art. 113 del CCNL di riferimento include al 5° livello il lavoratore “addetto all'insieme delle operazioni nei magazzini di smistamento, centri di distribuzione e/o depositi nelle aziende ad integrale libero servizio (grandi magazzini, magazzini a prezzo unico, supermercati ed esercizi similari), per i primi 18 mesi di servizio”.
Al raggiungimento dei diciotto mesi di anzianità di servizio, non conseguiva automaticamente il passaggio al 4° livello.
Dal momento in cui la società convenuta ha riconosciuto ai ricorrenti il superiore inquadramento, parallelamente ha proceduto all'assorbimento della somma di euro 50,00 mensili.
E' tuttavia documentale come la resistente avesse riconosciuto ai ricorrenti un importo pari ad euro 50,00 a titolo di “superminimo assorbibile”, così prevedendo espressamente:
“ogni eventuale futuro aumento dei minimi contrattuali, introdotto da disposizione di legge o dal CCNL, sarà assorbito nel superminimo
pagina 3 di 6 assorbibile, salvo che sia diversamente previsto dalla legge o dal
CCNL” (docc. 1, 5, 6 fasc. ric.).
La semplice interpretazione letterale della pattuizione in discorso consente di concludere come il passaggio al superiore livello di inquadramento contrattuale non rientrasse fra le ipotesi di assorbimento del superminimo.
Tanto premesso, questo giudice - consapevolmente mutando il proprio precedente orientamento - prende atto dell'interpretazione resa dalla
Suprema Corte, in un caso analogo che ha coinvolto la medesima parte convenuta:
“è opportuno premettere in diritto che il cosiddetto superminimo, ossia l'eccedenza retributiva rispetto ai minimi tabellari, individualmente pattuito tra datore di lavoro e lavoratore, è soggetto al principio dell'assorbimento, nel senso che, in caso di riconoscimento del diritto del lavoratore a superiore qualifica,
l'emolumento è assorbito dai miglioramenti retributivi previsti per la qualifica superiore, a meno che le parti abbiano convenuto diversamente o la contrattazione collettiva abbia altrimenti disposto, restando a carico del lavoratore l'onere di provare la sussistenza del titolo che autorizza il mantenimento del superminimo, escludendone l'assorbimento (Cass. n. 20617 del 2018; Cass. n. 19750 del 2008; Cass. n. 12788 del 2004; Cass. n. 8498 del 1999); (…)la
Corte territoriale, facendo anche riferimento a propri precedenti, ha ritenuto che le previsioni contenute nella lettera di conferimento del superminimo, sostanzialmente replicanti quelle presenti nella lettera di assunzione, col limitare l'assorbimento del superminimo ai soli aumenti dei minimi tabellari riferiti ad eventuali futuri aumenti degli stessi minimi, escludessero l'assorbimento retributivo discendente invece dall'aumento derivante da un superiore inquadramento professionale;
(…) è stata cioè interpretata restrittivamente la previsione secondo cui il superminimo sarebbe assorbibile soltanto nell'eventuale futuro aumento dei minimi tabellari introdotto da disposizioni di legge o dal CCNL, mentre la
pagina 4 di 6 progressione economica dovuta al passaggio di livello non configurava ipotesi di mero aumento dei minimi ma era dovuta ad una diversa dinamica salariale legata all'esercizio delle mansioni ed all'anzianità di servizio” (cfr. Cass., Sez. L, ord. 11771/2025).
Anche nel caso in analisi, l'assorbimento del superminimo era espressamente limitato ad aumenti dei minimi tabellari, senza alcun riferimento all'ipotesi di aumento derivante dal riconoscimento (per mansioni e anzianità) di un superiore inquadramento.
Per le ragioni esposte, il ricorso è fondato e merita accoglimento.
Deve infine essere superata l'eccezione di prescrizione avanzata dalla convenuta nelle proprie difese: sul punto, è sufficiente richiamare quanto affermato da Cass. Sent. n. 26246/22, secondo cui
“Il rapporto di lavoro a tempo indeterminato, come modulato per effetto della l. n. 92 del 2012 e del d.lgs n. 23 del 2015, mancando dei presupposti di predeterminazione certa delle fattispecie di risoluzione e di una loro tutela adeguata, non è assistito da un regime di stabilità, sicché, per tutti quei diritti che non siano prescritti al momento di entrata in vigore della l. n. 92 del 2012, il termine di prescrizione decorre, a norma del combinato disposto degli artt. 2948, n. 4, e 2935 c.c., dalla cessazione del rapporto di lavoro”.
Le spese di lite seguono la soccombenza e sono liquidate come in dispositivo.
P.Q.M.
Il Tribunale di Milano in funzione di Giudice del Lavoro, definitivamente pronunciando, disattesa ogni contraria istanza ed eccezione, così provvede: accerta e dichiara il diritto dei ricorrenti di percepire la somma di euro 50 mensili a titolo di acconto sui futuri miglioramenti contrattuali sino ad assorbimento con tali incrementi a decorrere dal
1.7.2018 per il sig. a partire dal 1.7.2014 per il sig. Parte_1
, a partire dal 1.12.2017 per la signora a partire Pt_1 Pt_2
pagina 5 di 6 dal 1.7.2014 per la signora , a partire dal 1.7.2014 per la Pt_1 signora , a partire dal 15.10.2014 per il sig. Pt_1 Pt_1 condanna la parte convenuta alla rifusione delle spese di lite, liquidate in euro 3.500,00 oltre accessori come per legge, da distrarsi in favore dell'avv. Antonella CAVAIUOLO quale antistataria.
Sentenza provvisoriamente esecutiva.
Termine di giorni 60 per il deposito della motivazione.
Milano, 18.6.2025
IL GIUDICE
( dr.ssa Maria Grazia Florio )
pagina 6 di 6
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI MILANO
Sezione Lavoro
La dott.ssa Maria Grazia Florio in funzione di giudice del Lavoro ha pronunciato la seguente SENTENZA nella causa civile di I Grado iscritta al N. 7807/2024 R.G. promossa da:
[...]
[...]
[...]
Parte_1
[...]
, con il patrocinio dell'avv. CAVAIUOLO ANTONELLA
[...]
contro
:
con il patrocinio dell'avv. MORESCO Controparte_1 VITTORIO
FATTO E DIRITTO
Con ricorso depositato in data 21/6/2024, Parte_1
Parte_1 Parte_1 Parte_1
e hanno convenuto in giudizio avanti Parte_1 Parte_1 al Tribunale di Milano - sezione Lavoro - Controparte_1
, chiedendo di:
[...] accertare e dichiarare il diritto dei ricorrenti a percepire, per le causali di cui in premessa, la somma di euro 50 mensili a titolo di acconto sui futuri miglioramenti contrattuali sino ad assorbimento con tali incrementi a decorrere dal 1.7.2018 per il sig. Parte_1
a partire dal 1.7.2014 per il sig. , a partire dal 1.12.2017 Pt_1 per la signora , a partire dal 1.7.2014 per la signora Pt_2
pagina 1 di 6 , a partire dal 1.7.2014 per la signora a partire dal Pt_1 Pt_1
15.10.2014 per il sig. , Pt_1 con riserva di agire in separato giudizio al fine di ottenere la condanna della Società al pagamento delle differenze retributive conseguenti all'illegittimo assorbimento di tale superminimo oltre che la condanna al pagamento delle differenze retributive dovute nel periodo compreso tra il raggiungimento dei diciotto mesi di anzianità di servizio sino al mese di riconoscimento da parte di del CP_1 quarto livello retributivo;
con vittoria delle spese di lite, da distrarsi in favore della procuratrice ex art. 93 c.p.c..
A sostegno delle domande svolte, i ricorrenti hanno esposto di essere stati assunti con diverse decorrenze dalla convenuta e di essere impiegati presso il magazzino di CA AN VA (PC) svolgendo mansioni di “addetti al magazzino”, con inquadramento iniziale nel 5° livello.
Il passaggio al quarto livello è stato riconosciuto a partire dal
1.3.2019 al signor dal 1.3.2017 al signor dal Parte_1 Pt_1
1.7.2018 alla signora , dal 1.3.2017 alla signora Pt_1 Pt_1 dal 1.3.2016 alla signora , dal 1.4.2017 al signor Pt_1 Pt_1
I ricorrenti hanno lamentato che, dal mese in cui veniva riconosciuto il quarto livello di inquadramento ai lavoratori, la società resistente non aveva più riconosciuto la somma di euro 50,00 mensili a titolo di acconto sui futuri miglioramenti dei minimi retributivi, ritenendo di poterla assorbire con l'aumento di livello.
Tanto premesso, le parti ricorrenti hanno rivendicato il diritto di percepire la somma di euro 50 mensili a titolo di acconto sui futuri miglioramenti contrattuali sino ad assorbimento con tali incrementi a decorrere dal 1.7.2018 per il sig. a partire dal 1.7.2014 Parte_1 per il sig. a partire dal 1.12.2017 per la signora Pt_1
, a partire dal 1.7.2014 per la signora a partire Pt_2 Pt_1 dal 1.7.2014 per la signora a partire dal 15.10.2014 per il Pt_1 sig. . Pt_1
pagina 2 di 6 Si è costituita ritualmente in giudizio Controparte_1
, chiedendo il rigetto delle avverse pretese perché infondate
[...] in fatto e in diritto;
con vittoria delle spese di lite.
In particolare, la società ha eccepito che tutti gli accordi contrattuali intercorsi sin dall'assunzione avrebbero costantemente e univocamente ribadito la piena e integrale assorbibilità del superminimo ad ogni ipotesi di maggior retribuzione minima spettante.
Esperito inutilmente il tentativo di conciliazione, ritenuta la causa matura per la discussione senza necessità di svolgere attività istruttoria, all'udienza del 18.6.2025 il giudice ha invitato i procuratori delle parti alla discussione e all'esito ha pronunciato sentenza dando lettura del dispositivo e riservando in giorni 60 il deposito della motivazione.
*
Il ricorso è fondato, per le ragioni che di seguito si espongono.
Come esposto in ricorso, i ricorrenti al momento dell'assunzione venivano inquadrati nel 5° livello CCNL applicato.
L'art. 113 del CCNL di riferimento include al 5° livello il lavoratore “addetto all'insieme delle operazioni nei magazzini di smistamento, centri di distribuzione e/o depositi nelle aziende ad integrale libero servizio (grandi magazzini, magazzini a prezzo unico, supermercati ed esercizi similari), per i primi 18 mesi di servizio”.
Al raggiungimento dei diciotto mesi di anzianità di servizio, non conseguiva automaticamente il passaggio al 4° livello.
Dal momento in cui la società convenuta ha riconosciuto ai ricorrenti il superiore inquadramento, parallelamente ha proceduto all'assorbimento della somma di euro 50,00 mensili.
E' tuttavia documentale come la resistente avesse riconosciuto ai ricorrenti un importo pari ad euro 50,00 a titolo di “superminimo assorbibile”, così prevedendo espressamente:
“ogni eventuale futuro aumento dei minimi contrattuali, introdotto da disposizione di legge o dal CCNL, sarà assorbito nel superminimo
pagina 3 di 6 assorbibile, salvo che sia diversamente previsto dalla legge o dal
CCNL” (docc. 1, 5, 6 fasc. ric.).
La semplice interpretazione letterale della pattuizione in discorso consente di concludere come il passaggio al superiore livello di inquadramento contrattuale non rientrasse fra le ipotesi di assorbimento del superminimo.
Tanto premesso, questo giudice - consapevolmente mutando il proprio precedente orientamento - prende atto dell'interpretazione resa dalla
Suprema Corte, in un caso analogo che ha coinvolto la medesima parte convenuta:
“è opportuno premettere in diritto che il cosiddetto superminimo, ossia l'eccedenza retributiva rispetto ai minimi tabellari, individualmente pattuito tra datore di lavoro e lavoratore, è soggetto al principio dell'assorbimento, nel senso che, in caso di riconoscimento del diritto del lavoratore a superiore qualifica,
l'emolumento è assorbito dai miglioramenti retributivi previsti per la qualifica superiore, a meno che le parti abbiano convenuto diversamente o la contrattazione collettiva abbia altrimenti disposto, restando a carico del lavoratore l'onere di provare la sussistenza del titolo che autorizza il mantenimento del superminimo, escludendone l'assorbimento (Cass. n. 20617 del 2018; Cass. n. 19750 del 2008; Cass. n. 12788 del 2004; Cass. n. 8498 del 1999); (…)la
Corte territoriale, facendo anche riferimento a propri precedenti, ha ritenuto che le previsioni contenute nella lettera di conferimento del superminimo, sostanzialmente replicanti quelle presenti nella lettera di assunzione, col limitare l'assorbimento del superminimo ai soli aumenti dei minimi tabellari riferiti ad eventuali futuri aumenti degli stessi minimi, escludessero l'assorbimento retributivo discendente invece dall'aumento derivante da un superiore inquadramento professionale;
(…) è stata cioè interpretata restrittivamente la previsione secondo cui il superminimo sarebbe assorbibile soltanto nell'eventuale futuro aumento dei minimi tabellari introdotto da disposizioni di legge o dal CCNL, mentre la
pagina 4 di 6 progressione economica dovuta al passaggio di livello non configurava ipotesi di mero aumento dei minimi ma era dovuta ad una diversa dinamica salariale legata all'esercizio delle mansioni ed all'anzianità di servizio” (cfr. Cass., Sez. L, ord. 11771/2025).
Anche nel caso in analisi, l'assorbimento del superminimo era espressamente limitato ad aumenti dei minimi tabellari, senza alcun riferimento all'ipotesi di aumento derivante dal riconoscimento (per mansioni e anzianità) di un superiore inquadramento.
Per le ragioni esposte, il ricorso è fondato e merita accoglimento.
Deve infine essere superata l'eccezione di prescrizione avanzata dalla convenuta nelle proprie difese: sul punto, è sufficiente richiamare quanto affermato da Cass. Sent. n. 26246/22, secondo cui
“Il rapporto di lavoro a tempo indeterminato, come modulato per effetto della l. n. 92 del 2012 e del d.lgs n. 23 del 2015, mancando dei presupposti di predeterminazione certa delle fattispecie di risoluzione e di una loro tutela adeguata, non è assistito da un regime di stabilità, sicché, per tutti quei diritti che non siano prescritti al momento di entrata in vigore della l. n. 92 del 2012, il termine di prescrizione decorre, a norma del combinato disposto degli artt. 2948, n. 4, e 2935 c.c., dalla cessazione del rapporto di lavoro”.
Le spese di lite seguono la soccombenza e sono liquidate come in dispositivo.
P.Q.M.
Il Tribunale di Milano in funzione di Giudice del Lavoro, definitivamente pronunciando, disattesa ogni contraria istanza ed eccezione, così provvede: accerta e dichiara il diritto dei ricorrenti di percepire la somma di euro 50 mensili a titolo di acconto sui futuri miglioramenti contrattuali sino ad assorbimento con tali incrementi a decorrere dal
1.7.2018 per il sig. a partire dal 1.7.2014 per il sig. Parte_1
, a partire dal 1.12.2017 per la signora a partire Pt_1 Pt_2
pagina 5 di 6 dal 1.7.2014 per la signora , a partire dal 1.7.2014 per la Pt_1 signora , a partire dal 15.10.2014 per il sig. Pt_1 Pt_1 condanna la parte convenuta alla rifusione delle spese di lite, liquidate in euro 3.500,00 oltre accessori come per legge, da distrarsi in favore dell'avv. Antonella CAVAIUOLO quale antistataria.
Sentenza provvisoriamente esecutiva.
Termine di giorni 60 per il deposito della motivazione.
Milano, 18.6.2025
IL GIUDICE
( dr.ssa Maria Grazia Florio )
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