TRIB
Sentenza 19 marzo 2024
Sentenza 19 marzo 2024
Commentari • 0
Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Prato, sentenza 19/03/2024, n. 69 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Prato |
| Numero : | 69 |
| Data del deposito : | 19 marzo 2024 |
Testo completo
N. R.G. 390/2023
TRIBUNALE DI PRATO
Sezione Unica
Oggi 19 marzo 2024 ad ore 13:50 innanzi al dott. Mariella Galano, sono comparsi: per l'avv. MORI PIERGIOVANNI, oggi sostituito dall'avv. PANCANI Parte_1
VALENTINA
per con l'avv. NANNUCCI Controparte_1
ELISA oggi sostituito dall'avv.
Le parti discutono ripotandosi al contenuto dei prorpi scritti difensivi e chiedendo il rigetto di quelli avversari,
Il Giudice
Previa Camera di Consiglio emette sentenza dando lettura del dispositivo e della contestuale motivazione.
Il Giudice
Mariella Galano
1 REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI PRATO
Sezione Unica
Il Tribunale di Prato, in composizione monocratica e in funzione di giudice del lavoro e della previdenza e assistenza obbligatorie, nella persona del Giudice dott. Mariella Galano ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g. 390/2023 promossa da:
(C.F. ), titolare della ditta individuale di Parte_1 C.F._1 Org_1
, con il patrocinio dell'avv. MORI PIERGIOVANNI e dell'avv. CIASULLO LUCA, Parte_1
elettivamente domiciliata a Prtao, viale della Repubblica 235 presso lo studio dei difensori
Parte ricorrente contro
, in persona del legale rappresentante p.t., Controparte_1
rappresentato e difeso, per procura generale alle liti per atto del dott. Notaio in Persona_1
Roma, dall'avv. ELISA NANNUCCI ed elettivamente domiciliato in Prato, via Valentini, n. 1/B, presso il difensore
Parte resistente
Concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione
ha proposto opposizione avverso l'avviso di addebito n. 436 2033 00004532 64 000 Parte_1
notificato il 21 aprile 2023 con il quale l'istituto resistente pretende il pagamento dei contributi previdenziali per l'anno 2016, così come quantificati con l'accertamento dell' Organizzazione_2
n. T8T01T200373/2019, che ha determinato un maggior reddito imponibile ai fini IRPEF per tale annualità in capo alla ricorrente.
1 In questa sede la ricorrente chiede l'annullamento dell'avviso di addebito essendo stato lo stesso emesso in violazione dell'art. 24, co. 3, D.Lgs. 46/1999, posto che avverso il richiamato atto impositivo è stato proposto ricorso davanti alla e Organizzazione_3
che il relativo giudizio è attualmente pendente.
Si è costituito chiedendo il rigetto della domanda, evidenziando come l'eventuale CP_1
illegittimità dell'iscrizione a ruolo in ragione della pendenza del giudizio davanti alla non esime il giudice dall'esame nel merito della pretesa, Organizzazione_3
richiamando, a tale riguardo, l'orientamento ormai consolidato della giurisprudenza di legittimità.
La causa è stata discussa all'odierna udienza, ove le parti si sono riportati alle difese svolte nei rispettivi scritti difensivi.
***
Deve rilevarsi che, pacificamente, l'avviso di addebito è stato emesso e notificato dall' nelle CP_1
more del giudizio pendente dinanzi alla Commissione Tributaria Provinciale competente, in violazione del disposto dell'art. 24, co. 3, del D. Lgs. n. 46/1999, ai sensi del quale “se l'accertamento
effettuato dall'ufficio è impugnato davanti all'autorità giudiziaria, l'iscrizione a ruolo è eseguita in presenza di provvedimento esecutivo del giudice”.
Sul punto, giova richiamare la giurisprudenza di legittimità secondo cui, ai fini dell'applicazione della disposizione, non è necessario che l'accertamento sia eseguito dallo stesso organo che ha proceduto all'iscrizione a ruolo, né che l'ente previdenziale sia a conoscenza dell'intervenuta impugnazione dell'atto impositivo davanti alla autorità giudiziaria (cfr., tra le tante Sez. L,
Sentenza n. 4032 del 01/03/2016, Rv. 639164 – 01 e Sez. L., Sentenza n. 9159 del 10/04/2017, Rv.
644026 - 01).
Di modo che, l'avviso di addebito emesso in pendenza del giudizio davanti al giudice tributario avverso l'accertamento su cui la pretesa contributiva si fonda è da ritenersi illegittimo.
Tuttavia, il riscontrato vizio non determina, di per sé, la non debenza della somma richiesta con l'avviso di addebito, dovendo il giudice adito accertare, nel merito, la fondatezza della pretesa avanzata dall'istituto previdenziale, come, del resto, più volte affermato dalla Suprema Corte di
2 Cassazione (cfr. Cass. Sez.
6 - L, Ordinanza n. 12025 del 07/05/2019, Rv. 653765 – 01 secondo cui
“in tema di riscossione di contributi e premi assicurativi, il giudice dell'opposizione alla cartella esattoriale che ritenga illegittima l'iscrizione a ruolo non può limitarsi a dichiarare tale illegittimità, ma deve esaminare nel merito la fondatezza della domanda di pagamento dell'istituto previdenziale, valendo gli
stessi princìpi che governano l'opposizione a decreto ingiuntivo”).
Ebbene, nel caso di specie, deve osservarsi come alcuna specifica censura è stata mossa all'avviso di addebito, limitandosi la parte ricorrente contestare l'illegittimità del provvedimento solo sotto il profilo formale.
Né a tale mancanza può supplirsi mediante la lettura del ricorso proposto davanti al giudice tributario allegato all'atto introduttivo del presente giudizio, posto che parte ricorrente neppure ha prodotto l'avviso di accertamento e i documenti allegati alla sua impugnazione.
Pertanto, non è possibile censurare l'operato dell' che ha quantificato le somme oggetto di CP_1
pretesa sulla base delle risultanze dell'accertamento dell' . Organizzazione_4
L'accertata violazione, da parte di del disposto dell'art. 24, co. 3, D. Lgs. 46 cit. giustifica la CP_1
compensazione delle spese di lite.
P.Q.M.
il Tribunale di Prato, in composizione monocratica e in funzione di giudice del lavoro e della previdenza e assistenza obbligatorie di primo grado, definitivamente pronunciando, ogni contraria istanza, eccezione e difesa disattesa, così provvede:
1) dichiara l'illegittimità dell'avviso di addebito impugnato;
2) dichiara la sussistenza del credito di nei confronti della ricorrente, così come CP_1
quantificato nell'avviso di addebito impugnato, con condanna della ricorrente al pagamento delle relative somme in favore di CP_1
3) compensa integralmente le spese di lite.
Prato, 19 marzo 2024
Il Giudice
Mariella Galano
3
TRIBUNALE DI PRATO
Sezione Unica
Oggi 19 marzo 2024 ad ore 13:50 innanzi al dott. Mariella Galano, sono comparsi: per l'avv. MORI PIERGIOVANNI, oggi sostituito dall'avv. PANCANI Parte_1
VALENTINA
per con l'avv. NANNUCCI Controparte_1
ELISA oggi sostituito dall'avv.
Le parti discutono ripotandosi al contenuto dei prorpi scritti difensivi e chiedendo il rigetto di quelli avversari,
Il Giudice
Previa Camera di Consiglio emette sentenza dando lettura del dispositivo e della contestuale motivazione.
Il Giudice
Mariella Galano
1 REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI PRATO
Sezione Unica
Il Tribunale di Prato, in composizione monocratica e in funzione di giudice del lavoro e della previdenza e assistenza obbligatorie, nella persona del Giudice dott. Mariella Galano ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g. 390/2023 promossa da:
(C.F. ), titolare della ditta individuale di Parte_1 C.F._1 Org_1
, con il patrocinio dell'avv. MORI PIERGIOVANNI e dell'avv. CIASULLO LUCA, Parte_1
elettivamente domiciliata a Prtao, viale della Repubblica 235 presso lo studio dei difensori
Parte ricorrente contro
, in persona del legale rappresentante p.t., Controparte_1
rappresentato e difeso, per procura generale alle liti per atto del dott. Notaio in Persona_1
Roma, dall'avv. ELISA NANNUCCI ed elettivamente domiciliato in Prato, via Valentini, n. 1/B, presso il difensore
Parte resistente
Concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione
ha proposto opposizione avverso l'avviso di addebito n. 436 2033 00004532 64 000 Parte_1
notificato il 21 aprile 2023 con il quale l'istituto resistente pretende il pagamento dei contributi previdenziali per l'anno 2016, così come quantificati con l'accertamento dell' Organizzazione_2
n. T8T01T200373/2019, che ha determinato un maggior reddito imponibile ai fini IRPEF per tale annualità in capo alla ricorrente.
1 In questa sede la ricorrente chiede l'annullamento dell'avviso di addebito essendo stato lo stesso emesso in violazione dell'art. 24, co. 3, D.Lgs. 46/1999, posto che avverso il richiamato atto impositivo è stato proposto ricorso davanti alla e Organizzazione_3
che il relativo giudizio è attualmente pendente.
Si è costituito chiedendo il rigetto della domanda, evidenziando come l'eventuale CP_1
illegittimità dell'iscrizione a ruolo in ragione della pendenza del giudizio davanti alla non esime il giudice dall'esame nel merito della pretesa, Organizzazione_3
richiamando, a tale riguardo, l'orientamento ormai consolidato della giurisprudenza di legittimità.
La causa è stata discussa all'odierna udienza, ove le parti si sono riportati alle difese svolte nei rispettivi scritti difensivi.
***
Deve rilevarsi che, pacificamente, l'avviso di addebito è stato emesso e notificato dall' nelle CP_1
more del giudizio pendente dinanzi alla Commissione Tributaria Provinciale competente, in violazione del disposto dell'art. 24, co. 3, del D. Lgs. n. 46/1999, ai sensi del quale “se l'accertamento
effettuato dall'ufficio è impugnato davanti all'autorità giudiziaria, l'iscrizione a ruolo è eseguita in presenza di provvedimento esecutivo del giudice”.
Sul punto, giova richiamare la giurisprudenza di legittimità secondo cui, ai fini dell'applicazione della disposizione, non è necessario che l'accertamento sia eseguito dallo stesso organo che ha proceduto all'iscrizione a ruolo, né che l'ente previdenziale sia a conoscenza dell'intervenuta impugnazione dell'atto impositivo davanti alla autorità giudiziaria (cfr., tra le tante Sez. L,
Sentenza n. 4032 del 01/03/2016, Rv. 639164 – 01 e Sez. L., Sentenza n. 9159 del 10/04/2017, Rv.
644026 - 01).
Di modo che, l'avviso di addebito emesso in pendenza del giudizio davanti al giudice tributario avverso l'accertamento su cui la pretesa contributiva si fonda è da ritenersi illegittimo.
Tuttavia, il riscontrato vizio non determina, di per sé, la non debenza della somma richiesta con l'avviso di addebito, dovendo il giudice adito accertare, nel merito, la fondatezza della pretesa avanzata dall'istituto previdenziale, come, del resto, più volte affermato dalla Suprema Corte di
2 Cassazione (cfr. Cass. Sez.
6 - L, Ordinanza n. 12025 del 07/05/2019, Rv. 653765 – 01 secondo cui
“in tema di riscossione di contributi e premi assicurativi, il giudice dell'opposizione alla cartella esattoriale che ritenga illegittima l'iscrizione a ruolo non può limitarsi a dichiarare tale illegittimità, ma deve esaminare nel merito la fondatezza della domanda di pagamento dell'istituto previdenziale, valendo gli
stessi princìpi che governano l'opposizione a decreto ingiuntivo”).
Ebbene, nel caso di specie, deve osservarsi come alcuna specifica censura è stata mossa all'avviso di addebito, limitandosi la parte ricorrente contestare l'illegittimità del provvedimento solo sotto il profilo formale.
Né a tale mancanza può supplirsi mediante la lettura del ricorso proposto davanti al giudice tributario allegato all'atto introduttivo del presente giudizio, posto che parte ricorrente neppure ha prodotto l'avviso di accertamento e i documenti allegati alla sua impugnazione.
Pertanto, non è possibile censurare l'operato dell' che ha quantificato le somme oggetto di CP_1
pretesa sulla base delle risultanze dell'accertamento dell' . Organizzazione_4
L'accertata violazione, da parte di del disposto dell'art. 24, co. 3, D. Lgs. 46 cit. giustifica la CP_1
compensazione delle spese di lite.
P.Q.M.
il Tribunale di Prato, in composizione monocratica e in funzione di giudice del lavoro e della previdenza e assistenza obbligatorie di primo grado, definitivamente pronunciando, ogni contraria istanza, eccezione e difesa disattesa, così provvede:
1) dichiara l'illegittimità dell'avviso di addebito impugnato;
2) dichiara la sussistenza del credito di nei confronti della ricorrente, così come CP_1
quantificato nell'avviso di addebito impugnato, con condanna della ricorrente al pagamento delle relative somme in favore di CP_1
3) compensa integralmente le spese di lite.
Prato, 19 marzo 2024
Il Giudice
Mariella Galano
3