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Sentenza 29 settembre 2025
Sentenza 29 settembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Lecce, sez. distaccata di Taranto, sentenza 29/09/2025, n. 340 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Lecce |
| Numero : | 340 |
| Data del deposito : | 29 settembre 2025 |
Testo completo
R E P U B B L I C A I T A L I A N A
I N N O M E D E L P O P O L O I T A L I A N O
La Corte di Appello di Lecce – Sezione distaccata di Taranto – Sezione Lavoro – composta dai Magistrati:
1) Dott. Annamaria LASTELLA - Presidente
2) Dott. Monica SGARRO - Consigliere
3) Dott. Maria Filippa LEONE - Consigliere Ausiliario Relatore ha pronunciato la seguente
S E N T E N Z A nella causa di previdenza ed assistenza, in grado di appello, iscritta al N. 306 del Ruolo
Generale delle cause dell'anno 2021,
T R A
(c.f.: elettivamente domiciliata in Taranto alla Via Parte_1 C.F._1
Mezzetti n. 31, presso lo studio dell'avv. Stefania Cazzato, dalla quale è rappresentata e difesa, giusta mandato in atti,
- APPELLANTE -
E
(c.f.: ), in persona del Controparte_1 P.IVA_1
suo legale rappresentante pro-tempore,) rappresentato e difeso dall'avv. Roberta Lezzi, giusta procura generale alle liti, in atti, con domicilio eletto presso l'Ufficio Legale dell' in Taranto alla Via Golfo di Taranto n.7/D
- APPELLATO –
Oggetto: iscrizione elenchi anagrafici braccianti agricoli
All'udienza del 24.9.2025 la causa è stata decisa sulle conclusioni come rassegnate in atti.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con l'appellata sentenza (n. 1611/2021) il Tribunale di Taranto, in funzione di Giudice del
Lavoro, rigettava con spese irripetibili, ex art. 152 disp. att. c.p.c., la domanda proposta da nei confronti dell , volta all'accertamento, a seguito di cancellazione di Parte_1
n. 51 giornate svolte dal 6.3.2018 al 31.5.2018 alle dipendenze dell'azienda AG
[...]
[...] [...]
, del diritto all'iscrizione negli elenchi anagrafici per complessive giornate 114, CP_2
risultando comunque iscritta negli stessi elenchi anagrafici per 63 giornate svolte alle dipendenze di altra azienda AG, con ogni consequenziale provvedimento in ordine all'aggiornamento della posizione assicurativa-contributiva, e con condanna dell al pagamento dell'indennità di disoccupazione AG relativa all'anno 2018, oltre accessori di legge.
Avverso tale decisione proponeva appello lamentandone l'erroneità e Parte_1
chiedendone la riforma.
Resisteva l concludendo per la conferma integrale della sentenza appellata, vinte le spese di giudizio.
All'udienza odierna, dopo discussione orale, la causa era decisa mediante lettura del separato dispositivo.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Il primo Giudice ha respinto la pretesa azionata dalla lavoratrice sulla base di una valutazione delle risultanze istruttorie - in particolare della prova testimoniale ritenuta inidonea e, comunque, in antinomia con quanto riferito dalla stessa ricorrente e dai testi nel corso dell'indagine ispettiva - che l'appellante censura, deducendo, al contrario, la conformità delle deposizioni assunte alle circostanze di fatto dedotte in giudizio.
Le critiche alla sentenza impugnata sono infondate.
Occorre, anzitutto, dare atto che la vicenda sottostante alla cancellazione del ricorrente dagli elenchi dei lavoratori agricoli, ad opera dell' , trova fonte in un accertamento, da parte di ispettori avente ad oggetto l'azienda AG di e ha anche Controparte_2
interessato la verifica della regolare assunzione dei lavoratori occupati e/o della legale e legittima costituzione dei rapporti di lavoro instaurati.
Tali operazioni sono state documentate nel verbale ispettivo n. 2018014393/T01 del
30.11.2018, prodotto in atti dall' , da cui è emersa anche la sproporzione di giornate di manodopera denunciate rispetto al fabbisogno reale dell'azienda.
Come più volte affermato dalla Suprema Corte, "l'iscrizione di un lavoratore nell'elenco dei lavoratori agricoli svolge una funzione di agevolazione probatoria che viene meno una volta
2 che l' , a seguito di un controllo, disconosca l'esistenza del rapporto di lavoro ai fini previdenziali, esercitando una facoltà che trova conferma nell'art. 9 del D.Lgs. n. 375 del
1993; ne consegue che in tal caso il lavoratore ha l'onere di provare l'esistenza, la durata e la natura onerosa del rapporto dedotto a fondamento del diritto di carattere previdenziale fatto valere in giudizio" (Cass. 26.7.2017 n. 18605).
Va, altresì, considerato che i verbali ispettivi posti a fondamento del provvedimento di cancellazione hanno fede privilegiata ex art. 2700 c.c. limitatamente alla loro provenienza, alle dichiarazioni rese ai funzionari ed agli altri fatti che costoro attestino aver compiuto o essere avvenuti in loro presenza (Cass. 15702/2014). Pertanto, se è vero che l'onere della prova grava comunque sul lavoratore, è anche vero che “Ove il provvedimento di cancellazione del lavoratore agricolo dagli elenchi nominativi sia stato adottato sulla base di esplicitati elementi meramente indiziari o incompleti, è sufficiente che il lavoratore medesimo, sul quale comunque grava l'onere della prova del possesso dei requisiti di legge per l'iscrizione, deduca e dimostri circostanze idonee a smentire quegli elementi (Cass.
6382/1997). Tale onere è quindi assolto dal lavoratore nei limiti della ragionevolezza e delle contrapposte deduzioni delle parti, avuto riguardo al lasso di tempo decorso dall'epoca in cui si riferisce il rapporto di lavoro contestato fino all'adozione del provvedimento di cancellazione, nonchè all'esigenza di prova non solo dei fatti costitutivi del diritto fatto valere dall'attore, nel rispetto del primo comma dell'art. 2697 c.c., ma anche della prova, posta a carico dell'eccipiente, dell'inefficacia dei fatti avversi allegati, ai sensi del secondo comma del citato articolo.
Va pure premesso che, come già affermato dalla giurisprudenza, la capacità a testimoniare differisce dalla valutazione sull'attendibilità del teste, operando le stesse su piani diversi, atteso che l'una, ai sensi dell'art. 246 c. p. c., dipende dalla presenza di un interesse giuridico (non di mero fatto) che potrebbe legittimare la partecipazione del teste al giudizio, mentre la seconda afferisce alla veridicità della deposizione che il giudice deve discrezionalmente valutare alla stregua di elementi di natura oggettiva (la precisione e completezza della dichiarazione, le possibili contraddizioni, ecc.) e di carattere soggettivo
(la credibilità della dichiarazione in relazione alle qualità personali, ai rapporti con le parti
3 ed anche all'eventuale interesse ad un determinato esito della lite), con la precisazione che anche uno solo degli elementi di carattere soggettivo, se ritenuto di particolare rilevanza, può essere sufficiente a motivare una valutazione di inattendibilità (cass. 21239/2019).
Nella vicenda in esame la parte ricorrente ha chiesto di provare i fatti posti a fondamento della domanda a mezzo colleghi di lavoro, ugualmente interessati al disconoscimento delle giornate di lavoro prestato alle dipendenze dell'azienda AG , le cui Controparte_2
dichiarazioni sono, dunque, da ritenere utilizzabili non operando, nel caso, il divieto di testimoniare ai sensi dell'art. 246 cpc (vedasi Cass. Lavoro n. 8993/2008, secondo cui “non ricorre incapacità a testimoniare, ai sensi dell'art. 246 c.p.c. per il lavoratore che, non essendo parte in causa nel processo per il quale venga sentito, a sua volta abbia proposto separatamente analogo giudizio nei confronti dello stesso datore di lavoro”).
Orbene, facendo corretta applicazione dei suindicati principi giurisprudenziali, ritiene la
Corte che parte ricorrente non abbia adempiuto all'onere di provare l'effettivo svolgimento delle giornate di lavoro da lei assertivamente prestate nell'anno 2018, alle dipendenze dell'azienda AG . Controparte_2
Correttamente, dunque, e con motivazione che la Corte condivide, il Tribunale ha ritenuto le deposizioni rese dai testi , e - riferite Testimone_1 Testimone_2 Testimone_3
all'attività svolta dalla ricorrente e relative alla piantagione e raccolta di ortaggi (precisati da tutti i testi in finocchi, cavoli, , pomodori e solo dalla teste indicati Tes_4 Tes_5 Tes_3
anche in “insalate”) nonché alla pulitura del terreno da erbacce - in evidente stridente contrasto con le dichiarazioni rese dalla parte ricorrente agli ispettori in data 8.10.2018 - e cioè in tempo vicinissimo agli eventi di causa riferiti da marzo a maggio 2018 - laddove la stessa ha puntualizzato di essersi dedicata per tutto il periodo di lavoro esclusivamente alla raccolta di insalata e pomodori (“Preciso di aver provveduto alla raccolta di insalate e pomodori e preciso che in tutto il periodo che ho lavorato con questa azienda ho fatto solo questo tipo di lavoro”).
Altrettanto correttamente il primo giudice ha evidenziato i dubbi, che pure la Corte condivide, sulla credibilità dei testi e avuto riguardo alla loro espressa Tes_3 Tes_2
dichiarazione agli ispettori, nella stessa data dell'8.10.2018, di non conoscere CP_3
[...] [...]
, mentre in udienza, a distanza di oltre due anni dai fatti, hanno dichiarato di conoscere
[...]
la ricorrente per aver lavorato insieme presso l'azienda di cui al ricorso.
La sentenza impugnata ha, dunque, valutato con estremo scrupolo le dichiarazioni dei testi nella loro intrinseca coerenza, riscontrandone l'insufficienza ed inidoneità a contrastare le evidenze degli accertamenti ispettivi, essendo emerso un quadro probatorio lacunoso che non consente di dimostrare lo svolgimento dell'attività lavorativa dedotta in lite e con ciò il diritto all'iscrizione nell'elenco dei lavoratori agricoli per le giornate che vengono in rilievo.
Non si ravvisa, pertanto, alcuna incompletezza o superficialità nell'iter che ha condotto al giudizio conclusivo del Tribunale, mentre tutti i rilievi formulati dall'appellante rappresentano forzature, comprensibilmente tese alla riforma della decisione di primo grado, ma che ignorano le regole che presiedono alla valutazione della prova come dettate dall'art. 116 comma 1 c.p.c.
In conclusione, l'appello va rigettato con conseguente conferma integrale della sentenza impugnata.
Quanto alle spese di giudizio, ricorrono i presupposti di applicazione dell'art.152 disp. att.c.p.c.
P.Q.M.
1) rigetta l'appello e, per l'effetto, conferma integralmente la impugnata sentenza;
2) nulla per le spese, ex art. 152 disp. att. c.p.c..
Taranto, 24.9.2025
Il Giudice Ausiliare Estensore Il Presidente
Dott. Maria Filippa LEONE Dott. Annamaria LASTELLA
5
I N N O M E D E L P O P O L O I T A L I A N O
La Corte di Appello di Lecce – Sezione distaccata di Taranto – Sezione Lavoro – composta dai Magistrati:
1) Dott. Annamaria LASTELLA - Presidente
2) Dott. Monica SGARRO - Consigliere
3) Dott. Maria Filippa LEONE - Consigliere Ausiliario Relatore ha pronunciato la seguente
S E N T E N Z A nella causa di previdenza ed assistenza, in grado di appello, iscritta al N. 306 del Ruolo
Generale delle cause dell'anno 2021,
T R A
(c.f.: elettivamente domiciliata in Taranto alla Via Parte_1 C.F._1
Mezzetti n. 31, presso lo studio dell'avv. Stefania Cazzato, dalla quale è rappresentata e difesa, giusta mandato in atti,
- APPELLANTE -
E
(c.f.: ), in persona del Controparte_1 P.IVA_1
suo legale rappresentante pro-tempore,) rappresentato e difeso dall'avv. Roberta Lezzi, giusta procura generale alle liti, in atti, con domicilio eletto presso l'Ufficio Legale dell' in Taranto alla Via Golfo di Taranto n.7/D
- APPELLATO –
Oggetto: iscrizione elenchi anagrafici braccianti agricoli
All'udienza del 24.9.2025 la causa è stata decisa sulle conclusioni come rassegnate in atti.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con l'appellata sentenza (n. 1611/2021) il Tribunale di Taranto, in funzione di Giudice del
Lavoro, rigettava con spese irripetibili, ex art. 152 disp. att. c.p.c., la domanda proposta da nei confronti dell , volta all'accertamento, a seguito di cancellazione di Parte_1
n. 51 giornate svolte dal 6.3.2018 al 31.5.2018 alle dipendenze dell'azienda AG
[...]
[...] [...]
, del diritto all'iscrizione negli elenchi anagrafici per complessive giornate 114, CP_2
risultando comunque iscritta negli stessi elenchi anagrafici per 63 giornate svolte alle dipendenze di altra azienda AG, con ogni consequenziale provvedimento in ordine all'aggiornamento della posizione assicurativa-contributiva, e con condanna dell al pagamento dell'indennità di disoccupazione AG relativa all'anno 2018, oltre accessori di legge.
Avverso tale decisione proponeva appello lamentandone l'erroneità e Parte_1
chiedendone la riforma.
Resisteva l concludendo per la conferma integrale della sentenza appellata, vinte le spese di giudizio.
All'udienza odierna, dopo discussione orale, la causa era decisa mediante lettura del separato dispositivo.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Il primo Giudice ha respinto la pretesa azionata dalla lavoratrice sulla base di una valutazione delle risultanze istruttorie - in particolare della prova testimoniale ritenuta inidonea e, comunque, in antinomia con quanto riferito dalla stessa ricorrente e dai testi nel corso dell'indagine ispettiva - che l'appellante censura, deducendo, al contrario, la conformità delle deposizioni assunte alle circostanze di fatto dedotte in giudizio.
Le critiche alla sentenza impugnata sono infondate.
Occorre, anzitutto, dare atto che la vicenda sottostante alla cancellazione del ricorrente dagli elenchi dei lavoratori agricoli, ad opera dell' , trova fonte in un accertamento, da parte di ispettori avente ad oggetto l'azienda AG di e ha anche Controparte_2
interessato la verifica della regolare assunzione dei lavoratori occupati e/o della legale e legittima costituzione dei rapporti di lavoro instaurati.
Tali operazioni sono state documentate nel verbale ispettivo n. 2018014393/T01 del
30.11.2018, prodotto in atti dall' , da cui è emersa anche la sproporzione di giornate di manodopera denunciate rispetto al fabbisogno reale dell'azienda.
Come più volte affermato dalla Suprema Corte, "l'iscrizione di un lavoratore nell'elenco dei lavoratori agricoli svolge una funzione di agevolazione probatoria che viene meno una volta
2 che l' , a seguito di un controllo, disconosca l'esistenza del rapporto di lavoro ai fini previdenziali, esercitando una facoltà che trova conferma nell'art. 9 del D.Lgs. n. 375 del
1993; ne consegue che in tal caso il lavoratore ha l'onere di provare l'esistenza, la durata e la natura onerosa del rapporto dedotto a fondamento del diritto di carattere previdenziale fatto valere in giudizio" (Cass. 26.7.2017 n. 18605).
Va, altresì, considerato che i verbali ispettivi posti a fondamento del provvedimento di cancellazione hanno fede privilegiata ex art. 2700 c.c. limitatamente alla loro provenienza, alle dichiarazioni rese ai funzionari ed agli altri fatti che costoro attestino aver compiuto o essere avvenuti in loro presenza (Cass. 15702/2014). Pertanto, se è vero che l'onere della prova grava comunque sul lavoratore, è anche vero che “Ove il provvedimento di cancellazione del lavoratore agricolo dagli elenchi nominativi sia stato adottato sulla base di esplicitati elementi meramente indiziari o incompleti, è sufficiente che il lavoratore medesimo, sul quale comunque grava l'onere della prova del possesso dei requisiti di legge per l'iscrizione, deduca e dimostri circostanze idonee a smentire quegli elementi (Cass.
6382/1997). Tale onere è quindi assolto dal lavoratore nei limiti della ragionevolezza e delle contrapposte deduzioni delle parti, avuto riguardo al lasso di tempo decorso dall'epoca in cui si riferisce il rapporto di lavoro contestato fino all'adozione del provvedimento di cancellazione, nonchè all'esigenza di prova non solo dei fatti costitutivi del diritto fatto valere dall'attore, nel rispetto del primo comma dell'art. 2697 c.c., ma anche della prova, posta a carico dell'eccipiente, dell'inefficacia dei fatti avversi allegati, ai sensi del secondo comma del citato articolo.
Va pure premesso che, come già affermato dalla giurisprudenza, la capacità a testimoniare differisce dalla valutazione sull'attendibilità del teste, operando le stesse su piani diversi, atteso che l'una, ai sensi dell'art. 246 c. p. c., dipende dalla presenza di un interesse giuridico (non di mero fatto) che potrebbe legittimare la partecipazione del teste al giudizio, mentre la seconda afferisce alla veridicità della deposizione che il giudice deve discrezionalmente valutare alla stregua di elementi di natura oggettiva (la precisione e completezza della dichiarazione, le possibili contraddizioni, ecc.) e di carattere soggettivo
(la credibilità della dichiarazione in relazione alle qualità personali, ai rapporti con le parti
3 ed anche all'eventuale interesse ad un determinato esito della lite), con la precisazione che anche uno solo degli elementi di carattere soggettivo, se ritenuto di particolare rilevanza, può essere sufficiente a motivare una valutazione di inattendibilità (cass. 21239/2019).
Nella vicenda in esame la parte ricorrente ha chiesto di provare i fatti posti a fondamento della domanda a mezzo colleghi di lavoro, ugualmente interessati al disconoscimento delle giornate di lavoro prestato alle dipendenze dell'azienda AG , le cui Controparte_2
dichiarazioni sono, dunque, da ritenere utilizzabili non operando, nel caso, il divieto di testimoniare ai sensi dell'art. 246 cpc (vedasi Cass. Lavoro n. 8993/2008, secondo cui “non ricorre incapacità a testimoniare, ai sensi dell'art. 246 c.p.c. per il lavoratore che, non essendo parte in causa nel processo per il quale venga sentito, a sua volta abbia proposto separatamente analogo giudizio nei confronti dello stesso datore di lavoro”).
Orbene, facendo corretta applicazione dei suindicati principi giurisprudenziali, ritiene la
Corte che parte ricorrente non abbia adempiuto all'onere di provare l'effettivo svolgimento delle giornate di lavoro da lei assertivamente prestate nell'anno 2018, alle dipendenze dell'azienda AG . Controparte_2
Correttamente, dunque, e con motivazione che la Corte condivide, il Tribunale ha ritenuto le deposizioni rese dai testi , e - riferite Testimone_1 Testimone_2 Testimone_3
all'attività svolta dalla ricorrente e relative alla piantagione e raccolta di ortaggi (precisati da tutti i testi in finocchi, cavoli, , pomodori e solo dalla teste indicati Tes_4 Tes_5 Tes_3
anche in “insalate”) nonché alla pulitura del terreno da erbacce - in evidente stridente contrasto con le dichiarazioni rese dalla parte ricorrente agli ispettori in data 8.10.2018 - e cioè in tempo vicinissimo agli eventi di causa riferiti da marzo a maggio 2018 - laddove la stessa ha puntualizzato di essersi dedicata per tutto il periodo di lavoro esclusivamente alla raccolta di insalata e pomodori (“Preciso di aver provveduto alla raccolta di insalate e pomodori e preciso che in tutto il periodo che ho lavorato con questa azienda ho fatto solo questo tipo di lavoro”).
Altrettanto correttamente il primo giudice ha evidenziato i dubbi, che pure la Corte condivide, sulla credibilità dei testi e avuto riguardo alla loro espressa Tes_3 Tes_2
dichiarazione agli ispettori, nella stessa data dell'8.10.2018, di non conoscere CP_3
[...] [...]
, mentre in udienza, a distanza di oltre due anni dai fatti, hanno dichiarato di conoscere
[...]
la ricorrente per aver lavorato insieme presso l'azienda di cui al ricorso.
La sentenza impugnata ha, dunque, valutato con estremo scrupolo le dichiarazioni dei testi nella loro intrinseca coerenza, riscontrandone l'insufficienza ed inidoneità a contrastare le evidenze degli accertamenti ispettivi, essendo emerso un quadro probatorio lacunoso che non consente di dimostrare lo svolgimento dell'attività lavorativa dedotta in lite e con ciò il diritto all'iscrizione nell'elenco dei lavoratori agricoli per le giornate che vengono in rilievo.
Non si ravvisa, pertanto, alcuna incompletezza o superficialità nell'iter che ha condotto al giudizio conclusivo del Tribunale, mentre tutti i rilievi formulati dall'appellante rappresentano forzature, comprensibilmente tese alla riforma della decisione di primo grado, ma che ignorano le regole che presiedono alla valutazione della prova come dettate dall'art. 116 comma 1 c.p.c.
In conclusione, l'appello va rigettato con conseguente conferma integrale della sentenza impugnata.
Quanto alle spese di giudizio, ricorrono i presupposti di applicazione dell'art.152 disp. att.c.p.c.
P.Q.M.
1) rigetta l'appello e, per l'effetto, conferma integralmente la impugnata sentenza;
2) nulla per le spese, ex art. 152 disp. att. c.p.c..
Taranto, 24.9.2025
Il Giudice Ausiliare Estensore Il Presidente
Dott. Maria Filippa LEONE Dott. Annamaria LASTELLA
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