TRIB
Sentenza 29 luglio 2025
Sentenza 29 luglio 2025
Commentari • 0
Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Roma, sentenza 29/07/2025, n. 11321 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Roma |
| Numero : | 11321 |
| Data del deposito : | 29 luglio 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI ROMA
Seconda Sezione Civile
Il giudice, dr. Corrado Cartoni, ha emesso la seguente
SENTENZA nella causa civile di primo grado, iscritta al n. 49851 del ruolo generale per gli affari contenziosi dell'anno 2023, posta in decisione all'udienza del 19.6.2025,
e vertente tra
in proprio e quale esercente la potestà sulla minore Parte_1 [...]
, , , elettivamente domiciliati in Persona_1 Parte_2 Parte_3
Catania, Viale XX Settembre n. 43, presso lo studio dell'Avv. Vincenzo Ragazzi che li rappresenta e difende unitamente all'Avv. Maria Platania per procura in atti,
- attori -
e
in persona del presidente pro-tempore, Controparte_1
domiciliato in Roma, Via dei Portoghesi n. 12, presso gli uffici dell'Avvocatura
Generale dello Stato che lo rappresenta e difende,
- convenuto -
pagina 1 di 9 FATTO
Con ricorso ex art. 281 decies c.p.c. ritualmente notificato, in Parte_1
proprio e quale esercente la potestà sulla minore , Persona_1 [...]
e convenivano in giudizio la Parte_2 Parte_3 [...]
per sentirla condannare, previa declaratoria della Controparte_1
responsabilità per mancato recepimento nei termini della Direttiva n. 2004/80/CE e disapplicazione della normativa interna in contrasto con quella comunitaria, al risarcimento dei danni secondo i principi della responsabilità civile, eventualmente previa rimessione degli atti alla Corte Costituzionale.
Gli attori esponevano che con sentenza della Corte di Assise di Catania del
19.7.2017, passata in giudicato, era condannato per omicidio ai CP_2
danni di coniuge e padre degli attori;
che con direttiva 2004/CE Persona_2
del 29.4.2004 era imposto agli stati membri di apprestare a far data dal 1 luglio
2005 una tutela indennitaria per le vittime di reati violenti ed intenzionali, laddove risulti impossibile ottenere il risarcimento del danno dagli autori dei delitti;
che tale direttiva era tardivamente trasposta nell'ordinamento interno solo con il d.l.vo n.
2004/07 e limitatamente per i reati commessi in stati di residenza diversi da quello della vittima;
che la direttiva era integralmente attuata solo con la legge n. 122 del
7.7.2016; che lo Stato doveva, conseguentemente, considerarsi inadempiente;
di aver diritto al risarcimento del danno;
che le somme riconosciute dallo Stato
Italiano era incongrue, non eque ed esigue e che la legge n. 122/16 ed i successivi decreti interministeriali contrastavano con il diritto dell'Unione Europea, con le pronunce della Corte di Giustizia e con i principi costituzionali, in particolare con gli artt. 3, 32, e 117, 1° comma.
Si costituiva parte convenuta, eccependo che mancava il presupposto del preventivo esperimento dell'azione esecutiva, che non sussisteva alcun pagina 2 di 9 inadempimento, che non vi era alcun contrasto con la normativa comunitaria e costituzionale e che si trattava di indennizzo e non di risarcimento.
Mutato il rito ed assegnati i termini di cui all'art. 189 c.p.c., all'udienza del
19.6.2025 gli attori concludevano per la condanna al risarcimento del danno, ovvero per la questione di legittimità costituzionale, la Controparte_1
concludeva per l'accoglimento delle eccezioni preliminari e per il rigetto di ogni pretesa ed il giudice tratteneva la causa in decisione.
DIRITTO
Preliminarmente è rigettata l'eccezione di mancato esperimento dell'azione esecutiva nei confronti del reo.
L'art. 12, primo comma, lett. b) della legge n. 122/2016, recependo quanto già disposto dalla direttiva n. 2004/80, prevede espressamente per l'accesso all'indennizzo che la “vittima abbia già esperito infruttuosamente l'azione esecutiva nei confronti dell'autore del reato per ottenere il risarcimento del danno dal soggetto obbligato in forza di sentenza di condanna irrevocabile o di una condanna a titolo di provvisionale;
tale condizione non si applica quando l'autore del reato sia rimasto ignoto oppure quando quest'ultimo abbia chiesto e ottenuto l'ammissione al gratuito patrocinio a spese dello Stato nel procedimento penale o civile in cui è stata accertata la sua responsabilità oppure quando l'autore abbia commesso il delitto di omicidio nei confronti del coniuge anche legalmente separato o divorziato, dell'altra parte di un'unione civile, anche se l'unione è cessata, o di chi è o è stato legato da relazione affettiva e stabile convivenza”.
Peraltro, da un lato gli attori hanno dimostrato la totale incapienza del reo (doc.ti nn. 3, 17 e 18 fascicolo parte attrice), mentre, per altro aspetto, la giurisprudenza ha precisato che “il diritto al risarcimento verso lo Stato non postula l'impossibilità ma solo l'obiettiva difficoltà di conseguire il risarcimento dal responsabile del reato: la disciplina recata dalla Direttiva trova infatti il proprio fondamento nella pagina 3 di 9 necessità di ovviare, attraverso il sistema indennitario da essa contemplato, alle oggettive "difficoltà" (e non all'impossibilità) che la vittima di reato intenzionale violento può incontrare nel conseguire il ristoro del danno patito, in conseguenza di fattori diversi attinenti alla persona del responsabile, allorché - come previsto dal Considerando 10 della Direttiva medesima - il reo sia privo di risorse economiche sufficienti per ottemperare alla condanna al risarcimento, oppure non sia stato individuato o non sia stato perseguito;
la circostanza che, ai fini della concessione dell'indennizzo ex lege, l'art. 12 della legge n. 122 del 2016 (come modificato dall'art.6 della legge n. 167 del 2017) richieda che la vittima abbia già esperito infruttuosamente l'azione esecutiva verso l'autore del reato (salvo che questi sia rimasto ignoto o sia stato ammesso al patrocinio a spese dello Stato), al fine di ottenere l'ottemperanza alla condanna contenuta nella sentenza irrevocabile o disposta con provvisionale, non assume rilevanza ai fini dell'azionabilità del diverso diritto al risarcimento del danno per omessa, incompleta o tardiva trasposizione della Direttiva eurounitaria nell'ordinamento interno, stante la diversità di oggetto e di titolo tra le due domande;
l'azione risarcitoria verso lo
Stato, pertanto, non è subordinata alla preventiva escussione del responsabile del reato” (Cass. civ., Sez. III, Ordinanza, 19/03/2025, n. 7331).
Si veda anche Cass. civ., Sez. III, Sentenza, 10/02/2023, n. 4228, secondo la quale
“In tema di illecito eurounitario dello Stato, il risarcimento del danno per tardiva trasposizione dell'art. 12, par. 2, della Direttiva 2004/80/CE, a differenza della domanda volta al conseguimento dell'indennizzo "ivi" contemplato, non presuppone il preventivo ed infruttuoso esperimento dell'azione esecutiva nei confronti dell'autore del reato bensì - conformemente alla "ratio" della direttiva -
l'esistenza di una "oggettiva difficoltà" nel conseguirlo, sulla base di diversi fattori attinenti alla persona del reo, tra i quali anche l'assenza di risorse economiche sufficienti”.
pagina 4 di 9 Nel merito, la direttiva 2004/80 istituisce un sistema volto a facilitare alle vittime di reato l'accesso all'indennizzo nelle situazioni transfrontaliere, che dovrebbe operare sulla base dei sistemi degli Stati membri in materia di indennizzo delle vittime di reati intenzionali violenti commessi nei rispettivi territori.
Di conseguenza, l'articolo 12, paragrafo 2, di tale direttiva deve essere interpretato nel senso che esso mira a garantire al cittadino dell'Unione il diritto di ottenere un indennizzo equo ed adeguato per le lesioni subite nel territorio di uno Stato membro nel quale si trova, nell'ambito dell'esercizio del proprio diritto alla libera circolazione, imponendo a ciascuno Stato membro di dotarsi di un sistema di indennizzo delle vittime per ogni reato intenzionale violento commesso sul proprio territorio.
Orbene, se è vero che la direttiva 2004/80 prevede un indennizzo unicamente nel caso di un reato intenzionale violento commesso in uno Stato membro dove la vittima si trova, nell'ambito dell'esercizio del suo diritto alla libera circolazione, e quindi una situazione puramente interna non rientra nell'ambito di applicazione di tale direttiva, l'articolo 12, paragrafo 2, di tale direttiva impone, comunque, ad ogni Stato membro di adottare, al fine di garantire l'obiettivo da essa perseguito in siffatte situazioni, un sistema nazionale che garantisca l'indennizzo delle vittime di qualsiasi reato intenzionale violento sul proprio territorio (Corte giustizia Unione
Europea Grande Sez., 11/10/2016, n. 601/14).
Ne consegue che è inadempiente lo Stato Italiano che, pur avendo già previsto, prima della emanazione della normativa comunitaria in questione, un sistema di indennizzo nei termini di cui innanzi per taluni reati, non abbia provveduto, successivamente, a prestare adempimento all'obbligo comunitario di dotarsi di un sistema di indennizzo delle vittime di tutti i reati intenzionali violenti commessi nel suo territorio.
pagina 5 di 9 Né l'inadempimento può intendersi venuto meno in seguito alla emanazione del
D.Lgs. n. 204 del 2007, in quanto disciplinante solo gli aspetti formali della procedura sul presupposto della già avvenuta individuazione dei reati intenzionali e violenti cui ricollegare il sistema di indennizzo (App. Torino Sez. III,
23/01/2012; Trib. Torino Sez. IV, 03/05/2010).
Peraltro, l'art. 11) della legge n. 122 del 7.7.2016 ha previso che “Fatte salve le provvidenze in favore delle vittime di determinati reati previste da altre disposizioni di legge, se più favorevoli, è riconosciuto il diritto all'indennizzo a carico dello Stato alla vittima di un reato doloso commesso con violenza alla persona e comunque del reato di cui all'articolo 603-bis del codice penale, ad eccezione dei reati di cui agli articoli 581 e 582, salvo che ricorrano le circostanze aggravanti previste dall' articolo 583 del codice penale”.
Da questo momento l'inadempimento dello Stato Italiano è venuto meno per quanto concerne il riconoscimento del diritto e, dunque, al momento del passaggio in giudicato della sentenza della Corte di Assise di Catania del 19.7.2017 lo Stato
Italiano, sotto il profilo del riconoscimento del diritto, deve considerarsi adempiente e, per questo aspetto, deve ritenersi infondata ogni pretesa risarcitoria.
In ordine al “quantum” del danno, il risarcimento dovrebbe, dunque, ritenersi pari all'indennizzo oggi previsto dall'art. 1), comma 1, lett. a), del D.M. 22/11/2019, recante “Determinazione degli importi dell'indennizzo alle vittime dei reati intenzionali violenti”, quantificato per “per il delitto di omicidio, nell'importo fisso di euro 50.000”.
Inoltre, ai sensi dell'art. 11), comma 2 bis, legge 122/2016 “ In caso di morte della vittima in conseguenza del reato, l'indennizzo è corrisposto in favore del coniuge superstite e dei figli”, mentre il successivo comma 2-ter. Prevede che “Nel caso di concorso di aventi diritto, l'indennizzo è ripartito secondo le quote previste dalle disposizioni del libro secondo, titolo II, del codice civile”.
pagina 6 di 9 Spetterebbero, dunque, secondo le regole della successione legittima ex art. 581
c.c., euro 16.666,66 al coniuge ed euro 11.111,11 a ciascuno dei Parte_1
tre figli.
Sul punto si precisa che “il menzionato indennizzo ex art. 12, paragrafo 2, citato, concerne una prestazione indennitaria stabilita dalla legge come effetto dell'attuazione di obblighi derivanti dalla partecipazione dello Stato all'UE e prescinde dalla ricorrenza degli elementi costitutivi dell'illecito il quale, nel sistema della responsabilità civile, di fonte sia contrattuale che aquiliana, si pone, invece, come indefettibile presupposto per la liquidazione del danno” (Cass. civ.
Sez. III Sent., 24/11/2020, n. 26757).
Dunque, una volta riconosciuto a livello nazionale il ristoro previsto a livello comunitario per le vittime dei reati violenti e dei loro parenti, non vi è alcun contrasto con il diritto comunitario, tanto meno con la Costituzione, purchè
l'indennizzo sia equo ed adeguato.
Pertanto, se è vero che non potranno mai essere applicati i parametri della responsabilità civile o aquiliana, né potrà mai trattarsi di risarcimento per equivalente ed integralmente satisfattivo, proprio perché si tratta non di risarcimento, ma di indennizzo determinato in via forfettaria, con l'ulteriore precisazione che lo stato non paga a seguito di un illecito proprio, ma si sostituisce, in funzione solidaristica, all'autore del reato nel riparare parzialmente ed in via forfettaria il pregiudizio subito dalle vittime, è anche vero che questo indennizzo non può essere iniquo o irrisorio, ma, appunto, equo ed adeguato (Cass. civ., Sez. III, Sentenza, 24/11/2020, n. 26757), avendo riguardo alle circostanze del caso concreto.
Nella fattispecie deve ritenersi che, per un reato di omicidio in danno di uno stretto congiunto, le somme di euro 16.666,66 e di euro 11.111,11 non possono considerarsi adeguate e, dunque, secondo un criterio equitativo puro ex artt. 1226 e pagina 7 di 9 2056 c.c. e ribadito che si tratta di indennizzo e non di risarcimento, sono liquidati per ciascun attore euro 50.000,00, non applicando, dunque, la ripartizione dell'indennizzo previsto dal D.M. tra i quattro congiunti, ma riconoscendo il singolo indennizzo a ciascuno di essi.
Sull'importo dovuto, trattandosi di risarcimento del danno e, dunque, di debito di valore, sono riconosciuti gli interessi legali e la rivalutazione dal giorno dell'illecito, vale a dire dal 30.3.2015 (Cass. civ., Sez. III, Ordinanza, 19/03/2025,
n. 7331).
Precisamente, spettano gli interessi legali calcolati sulla sorte capitale svalutata a tale data e via via rivalutata anno per anno, il tutto secondo gli indici Istat, fino alla data del deposito della presente sentenza.
Le spese processuali seguono la soccombenza.
P.Q.M.
il Tribunale, definitivamente pronunciando:
a) condanna la in persona del presidente pro- Controparte_1
tempore, al pagamento in favore di , Parte_1 Persona_1
e della somma di euro 50.000,00 per ciascun Parte_2 Parte_3
attore, oltre interessi legali calcolati sulla somma di euro 50.000,00 svalutata al
30.3.2015 e via via rivalutata anno per anno, il tutto secondo gli indici Istat, fino alla data del deposito della presente sentenza;
b) condanna la
[...]
in persona del presidente pro-tempore, al pagamento delle Controparte_1
spese processuali pari ad euro 4.500,00 per compensi ed euro 600,00 per spese, oltre spese generali, iva e cpa.
Roma, 28.7.2025 Il Giudice
Dr. Corrado Cartoni
pagina 8 di 9 pagina 9 di 9
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI ROMA
Seconda Sezione Civile
Il giudice, dr. Corrado Cartoni, ha emesso la seguente
SENTENZA nella causa civile di primo grado, iscritta al n. 49851 del ruolo generale per gli affari contenziosi dell'anno 2023, posta in decisione all'udienza del 19.6.2025,
e vertente tra
in proprio e quale esercente la potestà sulla minore Parte_1 [...]
, , , elettivamente domiciliati in Persona_1 Parte_2 Parte_3
Catania, Viale XX Settembre n. 43, presso lo studio dell'Avv. Vincenzo Ragazzi che li rappresenta e difende unitamente all'Avv. Maria Platania per procura in atti,
- attori -
e
in persona del presidente pro-tempore, Controparte_1
domiciliato in Roma, Via dei Portoghesi n. 12, presso gli uffici dell'Avvocatura
Generale dello Stato che lo rappresenta e difende,
- convenuto -
pagina 1 di 9 FATTO
Con ricorso ex art. 281 decies c.p.c. ritualmente notificato, in Parte_1
proprio e quale esercente la potestà sulla minore , Persona_1 [...]
e convenivano in giudizio la Parte_2 Parte_3 [...]
per sentirla condannare, previa declaratoria della Controparte_1
responsabilità per mancato recepimento nei termini della Direttiva n. 2004/80/CE e disapplicazione della normativa interna in contrasto con quella comunitaria, al risarcimento dei danni secondo i principi della responsabilità civile, eventualmente previa rimessione degli atti alla Corte Costituzionale.
Gli attori esponevano che con sentenza della Corte di Assise di Catania del
19.7.2017, passata in giudicato, era condannato per omicidio ai CP_2
danni di coniuge e padre degli attori;
che con direttiva 2004/CE Persona_2
del 29.4.2004 era imposto agli stati membri di apprestare a far data dal 1 luglio
2005 una tutela indennitaria per le vittime di reati violenti ed intenzionali, laddove risulti impossibile ottenere il risarcimento del danno dagli autori dei delitti;
che tale direttiva era tardivamente trasposta nell'ordinamento interno solo con il d.l.vo n.
2004/07 e limitatamente per i reati commessi in stati di residenza diversi da quello della vittima;
che la direttiva era integralmente attuata solo con la legge n. 122 del
7.7.2016; che lo Stato doveva, conseguentemente, considerarsi inadempiente;
di aver diritto al risarcimento del danno;
che le somme riconosciute dallo Stato
Italiano era incongrue, non eque ed esigue e che la legge n. 122/16 ed i successivi decreti interministeriali contrastavano con il diritto dell'Unione Europea, con le pronunce della Corte di Giustizia e con i principi costituzionali, in particolare con gli artt. 3, 32, e 117, 1° comma.
Si costituiva parte convenuta, eccependo che mancava il presupposto del preventivo esperimento dell'azione esecutiva, che non sussisteva alcun pagina 2 di 9 inadempimento, che non vi era alcun contrasto con la normativa comunitaria e costituzionale e che si trattava di indennizzo e non di risarcimento.
Mutato il rito ed assegnati i termini di cui all'art. 189 c.p.c., all'udienza del
19.6.2025 gli attori concludevano per la condanna al risarcimento del danno, ovvero per la questione di legittimità costituzionale, la Controparte_1
concludeva per l'accoglimento delle eccezioni preliminari e per il rigetto di ogni pretesa ed il giudice tratteneva la causa in decisione.
DIRITTO
Preliminarmente è rigettata l'eccezione di mancato esperimento dell'azione esecutiva nei confronti del reo.
L'art. 12, primo comma, lett. b) della legge n. 122/2016, recependo quanto già disposto dalla direttiva n. 2004/80, prevede espressamente per l'accesso all'indennizzo che la “vittima abbia già esperito infruttuosamente l'azione esecutiva nei confronti dell'autore del reato per ottenere il risarcimento del danno dal soggetto obbligato in forza di sentenza di condanna irrevocabile o di una condanna a titolo di provvisionale;
tale condizione non si applica quando l'autore del reato sia rimasto ignoto oppure quando quest'ultimo abbia chiesto e ottenuto l'ammissione al gratuito patrocinio a spese dello Stato nel procedimento penale o civile in cui è stata accertata la sua responsabilità oppure quando l'autore abbia commesso il delitto di omicidio nei confronti del coniuge anche legalmente separato o divorziato, dell'altra parte di un'unione civile, anche se l'unione è cessata, o di chi è o è stato legato da relazione affettiva e stabile convivenza”.
Peraltro, da un lato gli attori hanno dimostrato la totale incapienza del reo (doc.ti nn. 3, 17 e 18 fascicolo parte attrice), mentre, per altro aspetto, la giurisprudenza ha precisato che “il diritto al risarcimento verso lo Stato non postula l'impossibilità ma solo l'obiettiva difficoltà di conseguire il risarcimento dal responsabile del reato: la disciplina recata dalla Direttiva trova infatti il proprio fondamento nella pagina 3 di 9 necessità di ovviare, attraverso il sistema indennitario da essa contemplato, alle oggettive "difficoltà" (e non all'impossibilità) che la vittima di reato intenzionale violento può incontrare nel conseguire il ristoro del danno patito, in conseguenza di fattori diversi attinenti alla persona del responsabile, allorché - come previsto dal Considerando 10 della Direttiva medesima - il reo sia privo di risorse economiche sufficienti per ottemperare alla condanna al risarcimento, oppure non sia stato individuato o non sia stato perseguito;
la circostanza che, ai fini della concessione dell'indennizzo ex lege, l'art. 12 della legge n. 122 del 2016 (come modificato dall'art.6 della legge n. 167 del 2017) richieda che la vittima abbia già esperito infruttuosamente l'azione esecutiva verso l'autore del reato (salvo che questi sia rimasto ignoto o sia stato ammesso al patrocinio a spese dello Stato), al fine di ottenere l'ottemperanza alla condanna contenuta nella sentenza irrevocabile o disposta con provvisionale, non assume rilevanza ai fini dell'azionabilità del diverso diritto al risarcimento del danno per omessa, incompleta o tardiva trasposizione della Direttiva eurounitaria nell'ordinamento interno, stante la diversità di oggetto e di titolo tra le due domande;
l'azione risarcitoria verso lo
Stato, pertanto, non è subordinata alla preventiva escussione del responsabile del reato” (Cass. civ., Sez. III, Ordinanza, 19/03/2025, n. 7331).
Si veda anche Cass. civ., Sez. III, Sentenza, 10/02/2023, n. 4228, secondo la quale
“In tema di illecito eurounitario dello Stato, il risarcimento del danno per tardiva trasposizione dell'art. 12, par. 2, della Direttiva 2004/80/CE, a differenza della domanda volta al conseguimento dell'indennizzo "ivi" contemplato, non presuppone il preventivo ed infruttuoso esperimento dell'azione esecutiva nei confronti dell'autore del reato bensì - conformemente alla "ratio" della direttiva -
l'esistenza di una "oggettiva difficoltà" nel conseguirlo, sulla base di diversi fattori attinenti alla persona del reo, tra i quali anche l'assenza di risorse economiche sufficienti”.
pagina 4 di 9 Nel merito, la direttiva 2004/80 istituisce un sistema volto a facilitare alle vittime di reato l'accesso all'indennizzo nelle situazioni transfrontaliere, che dovrebbe operare sulla base dei sistemi degli Stati membri in materia di indennizzo delle vittime di reati intenzionali violenti commessi nei rispettivi territori.
Di conseguenza, l'articolo 12, paragrafo 2, di tale direttiva deve essere interpretato nel senso che esso mira a garantire al cittadino dell'Unione il diritto di ottenere un indennizzo equo ed adeguato per le lesioni subite nel territorio di uno Stato membro nel quale si trova, nell'ambito dell'esercizio del proprio diritto alla libera circolazione, imponendo a ciascuno Stato membro di dotarsi di un sistema di indennizzo delle vittime per ogni reato intenzionale violento commesso sul proprio territorio.
Orbene, se è vero che la direttiva 2004/80 prevede un indennizzo unicamente nel caso di un reato intenzionale violento commesso in uno Stato membro dove la vittima si trova, nell'ambito dell'esercizio del suo diritto alla libera circolazione, e quindi una situazione puramente interna non rientra nell'ambito di applicazione di tale direttiva, l'articolo 12, paragrafo 2, di tale direttiva impone, comunque, ad ogni Stato membro di adottare, al fine di garantire l'obiettivo da essa perseguito in siffatte situazioni, un sistema nazionale che garantisca l'indennizzo delle vittime di qualsiasi reato intenzionale violento sul proprio territorio (Corte giustizia Unione
Europea Grande Sez., 11/10/2016, n. 601/14).
Ne consegue che è inadempiente lo Stato Italiano che, pur avendo già previsto, prima della emanazione della normativa comunitaria in questione, un sistema di indennizzo nei termini di cui innanzi per taluni reati, non abbia provveduto, successivamente, a prestare adempimento all'obbligo comunitario di dotarsi di un sistema di indennizzo delle vittime di tutti i reati intenzionali violenti commessi nel suo territorio.
pagina 5 di 9 Né l'inadempimento può intendersi venuto meno in seguito alla emanazione del
D.Lgs. n. 204 del 2007, in quanto disciplinante solo gli aspetti formali della procedura sul presupposto della già avvenuta individuazione dei reati intenzionali e violenti cui ricollegare il sistema di indennizzo (App. Torino Sez. III,
23/01/2012; Trib. Torino Sez. IV, 03/05/2010).
Peraltro, l'art. 11) della legge n. 122 del 7.7.2016 ha previso che “Fatte salve le provvidenze in favore delle vittime di determinati reati previste da altre disposizioni di legge, se più favorevoli, è riconosciuto il diritto all'indennizzo a carico dello Stato alla vittima di un reato doloso commesso con violenza alla persona e comunque del reato di cui all'articolo 603-bis del codice penale, ad eccezione dei reati di cui agli articoli 581 e 582, salvo che ricorrano le circostanze aggravanti previste dall' articolo 583 del codice penale”.
Da questo momento l'inadempimento dello Stato Italiano è venuto meno per quanto concerne il riconoscimento del diritto e, dunque, al momento del passaggio in giudicato della sentenza della Corte di Assise di Catania del 19.7.2017 lo Stato
Italiano, sotto il profilo del riconoscimento del diritto, deve considerarsi adempiente e, per questo aspetto, deve ritenersi infondata ogni pretesa risarcitoria.
In ordine al “quantum” del danno, il risarcimento dovrebbe, dunque, ritenersi pari all'indennizzo oggi previsto dall'art. 1), comma 1, lett. a), del D.M. 22/11/2019, recante “Determinazione degli importi dell'indennizzo alle vittime dei reati intenzionali violenti”, quantificato per “per il delitto di omicidio, nell'importo fisso di euro 50.000”.
Inoltre, ai sensi dell'art. 11), comma 2 bis, legge 122/2016 “ In caso di morte della vittima in conseguenza del reato, l'indennizzo è corrisposto in favore del coniuge superstite e dei figli”, mentre il successivo comma 2-ter. Prevede che “Nel caso di concorso di aventi diritto, l'indennizzo è ripartito secondo le quote previste dalle disposizioni del libro secondo, titolo II, del codice civile”.
pagina 6 di 9 Spetterebbero, dunque, secondo le regole della successione legittima ex art. 581
c.c., euro 16.666,66 al coniuge ed euro 11.111,11 a ciascuno dei Parte_1
tre figli.
Sul punto si precisa che “il menzionato indennizzo ex art. 12, paragrafo 2, citato, concerne una prestazione indennitaria stabilita dalla legge come effetto dell'attuazione di obblighi derivanti dalla partecipazione dello Stato all'UE e prescinde dalla ricorrenza degli elementi costitutivi dell'illecito il quale, nel sistema della responsabilità civile, di fonte sia contrattuale che aquiliana, si pone, invece, come indefettibile presupposto per la liquidazione del danno” (Cass. civ.
Sez. III Sent., 24/11/2020, n. 26757).
Dunque, una volta riconosciuto a livello nazionale il ristoro previsto a livello comunitario per le vittime dei reati violenti e dei loro parenti, non vi è alcun contrasto con il diritto comunitario, tanto meno con la Costituzione, purchè
l'indennizzo sia equo ed adeguato.
Pertanto, se è vero che non potranno mai essere applicati i parametri della responsabilità civile o aquiliana, né potrà mai trattarsi di risarcimento per equivalente ed integralmente satisfattivo, proprio perché si tratta non di risarcimento, ma di indennizzo determinato in via forfettaria, con l'ulteriore precisazione che lo stato non paga a seguito di un illecito proprio, ma si sostituisce, in funzione solidaristica, all'autore del reato nel riparare parzialmente ed in via forfettaria il pregiudizio subito dalle vittime, è anche vero che questo indennizzo non può essere iniquo o irrisorio, ma, appunto, equo ed adeguato (Cass. civ., Sez. III, Sentenza, 24/11/2020, n. 26757), avendo riguardo alle circostanze del caso concreto.
Nella fattispecie deve ritenersi che, per un reato di omicidio in danno di uno stretto congiunto, le somme di euro 16.666,66 e di euro 11.111,11 non possono considerarsi adeguate e, dunque, secondo un criterio equitativo puro ex artt. 1226 e pagina 7 di 9 2056 c.c. e ribadito che si tratta di indennizzo e non di risarcimento, sono liquidati per ciascun attore euro 50.000,00, non applicando, dunque, la ripartizione dell'indennizzo previsto dal D.M. tra i quattro congiunti, ma riconoscendo il singolo indennizzo a ciascuno di essi.
Sull'importo dovuto, trattandosi di risarcimento del danno e, dunque, di debito di valore, sono riconosciuti gli interessi legali e la rivalutazione dal giorno dell'illecito, vale a dire dal 30.3.2015 (Cass. civ., Sez. III, Ordinanza, 19/03/2025,
n. 7331).
Precisamente, spettano gli interessi legali calcolati sulla sorte capitale svalutata a tale data e via via rivalutata anno per anno, il tutto secondo gli indici Istat, fino alla data del deposito della presente sentenza.
Le spese processuali seguono la soccombenza.
P.Q.M.
il Tribunale, definitivamente pronunciando:
a) condanna la in persona del presidente pro- Controparte_1
tempore, al pagamento in favore di , Parte_1 Persona_1
e della somma di euro 50.000,00 per ciascun Parte_2 Parte_3
attore, oltre interessi legali calcolati sulla somma di euro 50.000,00 svalutata al
30.3.2015 e via via rivalutata anno per anno, il tutto secondo gli indici Istat, fino alla data del deposito della presente sentenza;
b) condanna la
[...]
in persona del presidente pro-tempore, al pagamento delle Controparte_1
spese processuali pari ad euro 4.500,00 per compensi ed euro 600,00 per spese, oltre spese generali, iva e cpa.
Roma, 28.7.2025 Il Giudice
Dr. Corrado Cartoni
pagina 8 di 9 pagina 9 di 9