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Sentenza 16 dicembre 2025
Sentenza 16 dicembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Venezia, sentenza 16/12/2025, n. 1049 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Venezia |
| Numero : | 1049 |
| Data del deposito : | 16 dicembre 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL GIUDICE DEL LAVORO DEL TRIBUNALE DI VENEZIA dott.ssa Margherita Bortolaso ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa n. 649/2025 RG promossa con ricorso da
Parte_1
rappresentata e difesa dagli avv.ti MASSIMO DRAGONE e MARTA GIUARDA
- RICORRENTE -
contro
e Controparte_1 Controparte_2
con il patrocinio DELL'AVVOCATURA DISTRETTUALE DELLO STATO DI VENEZIA
- RESISTENTE -
IN PUNTO : INDENNIZZO EX LEGGE L. 210/1992 - danni da vaccinazione trivalente MPR
FATTO
Con ricorso depositato il 27.3.2025 e notificato in data 7.4.2025 ha agito nei confronti Parte_1
del , nonché dell' , quale litisconsorte Controparte_1 CP_3 Controparte_2
necessario ex art. 5bis del D.L. n. 73/2017 convertito con Legge n. 119/2017), per ottenere il riconoscimento dell'indennizzo previsto dalla legge 210/1992 in relazione a parotite cronica con riacutizzazioni frequenti causata da vaccinazione trivalente MPR effettuata in data 6 maggio 1999.
Lamenta l' avvenuto, ingiusto, rigetto della domanda in sede amministrativa per decorrenza del termine di decadenza posto dall'art. 3 L. 210/1992 e non ascrivibilità tabellare della patologia, motivi entrambi infondati, e nel merito così conclude: “ per i motivi tutti esposti nel ricorso si chiede all'Ecc.mo Giudice del Lavoro - dato atto di quanto già definitivamente accertato in sede amministrativa ossia della sussistenza del nesso causale tra la vaccinazione cui fu sottoposta la ricorrente e la patologia (parotite cronica bilaterale) da cui è affetta - di accertare e dichiarare l'ascrivibilità tabellare della patologia da cui è affetta la ricorrente ad una delle categorie di alla Tabella A allegata al DPR 834/81 e la tempestività della domanda di indennizzo presentata dalla signora , e conseguentemente condannare il Pt_1
convenuto al pagamento, a favore della signora , dell'indennizzo Controparte_1 Parte_1
vitalizio, indennità integrativa speciale e ogni altro emolumento previsto dalla legge 210/92 e successive modifiche, in misura corrispondente alla categoria della tabella A allegata al DPR 834/81 che sarà accertata, con decorrenza dal primo giorno del mese successivo alla data di presentazione della domanda amministrativa, oltre agli interessi legali al saldo ed alla rivalutazione monetaria annuale, secondo il tasso di inflazione programmato, su tutti gli importi da corrispondersi. - Si chiede altresì il riconoscimento a favore della signora , oltre che dell'indennizzo di cui all'art. 1 della Parte_1
legge 210/1992, anche dell'indennizzo aggiuntivo una tantum di cui all'art. 2 comma 2, seconda parte,
l. 210/1992 per il periodo ricompreso tra la data di manifestazione dell'evento dannoso (accertata nel verbale della CMO nel 24.08.1999) e l'ottenimento dell'indennizzo di cui all'art. 1 (in misura pari, per ciascun anno, al 30% dell'indennizzo dovuto ai sensi del comma 1 dell'art. 2 e del primo periodo del comma 2), con conseguente condanna del a corrispondere tale ulteriore Controparte_1
indennizzo. … In ogni caso: Con vittoria di spese e competenze professionali, da liquidarsi sulla base delle tariffe di legge e secondo giustizia, oltre I.V.A. e C.P.A. e rimborso spese generali, come per legge
e rimborso dell'importo versato a titolo di contributo unificato, Si chiede che venga disposta la distrazione delle spese di lite a favore dello scrivente patrocinio a norma dell'art. 93 c.p.c.
L'Amministrazione convenuta si è costituita :
- eccependo la tardività della domanda e l' estinzione per intervenuta decadenza ai sensi della L.
210/1992, riferito il decorso del termine al momento di conoscenza della patologia per effetto di diagnosi nel corso dell'anno 2001;
- nel merito rilevando la non effettività del nesso eziologico tra la vaccinazione e patologia lamentata e la non sussumibilità della patologia nelle categorie contemplate dalla tabella A del
D.P.R. 834/1981 postulando le stesse menomazione permanente dell'integrità psicofisica, invero non ravvisabile nell'ambito del quadro patologico lamentato nel caso di specie;
- in subordine facendo valere l' estinzione dei ratei per intervenuta prescrizione
La causa è stata istruita con acquisizione della documentazione offerta e ctu medico legale, e all' esito di odierna discussione in udienza da remoto, depositate medio tempore note finali autorizzate, è stata trattenuta in decisione
MOTIVI
A) DECADENZA e PRESCRIZIONE Risulta documentalmente, ed èconfermato dal ctu dr che la ricorrente, siccome Persona_1
affetta da gonfiore e intenso dolore alle parotidi, anche con febbre, a partire dell' agosto 1999 si è sottoposte via via negli anni, senza esito, a visite, esami ( ripetute ecografie) e cure, nel 2017 con ricovero.
Nel maggio 2022, nell' ambito di nuovi approfondimenti diagnostici, si è sottoposta a visita ORL eseguita dal dott. il quale, all'esito della visita, dell'esame della documentazione e della raccolta Persona_2
anamnestica della storia clinica della paziente, dopo aver posto la diagnosi di 'parotite cronica bilaterale', per la prima volta ha suggerito alla ricorrente la possibile correlazione causale di tale patologia alla vaccinazione trivalente MMR ricevuta all' età di 18 mesi.
Tale certificazione (25.5.2022 del dr doc 4 ric) così recita: “… nata il [...] ha effettuato Per_2
nel 1999 la prima dose di vaccino anti parotite epidemica. Già il giorno successivo ha avuto una marcata reazione con gonfiore a entrambe le ghiandole parotidee, dolore, l'impossibilità mangiare, febbre.
Perdurando l'ingrossamento delle ghiandole sempre nel 1999 ha eseguito una prima ecografia che evidenziava: “parotide di destra assai ingrandita, diffusamente ipoecogena, lobulata e con areole più isoecogene multiple al suo interno. A sin. Il quadro ecografico è analogo ma senza ingrandimento ghiandolare. Qualche elemento linfonodale lungo le catene laterocervicali”. Il quadro deponeva per una parotite cronica. Nel corso degli anni successivi ha avuto più riacutizzazioni (trattate con antibiotici cortisonici). Ha fatto svariate ecografie (nel 2001 il quadro ecografico era sovrapponibile a quello del
1999). Nel 2017 è stata sottoposta anche ad una scialoendoscopia parotidea bilaterale in cui venivano evidenziati tappi mucosi densi a livello dei dotti (quadro compatibile con parotite cronica) e veniva trattata con lavaggi anche con cortisonico. Ha fatto ecografie periodiche annuali. L'ultima nell'aprile
2022: “le ghiandole parotidi, di morfologia globosa e dimensioni un po' aumentate ai poli inferiori, più a sin. presentano ecostruttura disomogenea per la presenza di piccole aree ipoecogene e anecogene sfumate nel contesto, alternate a strie iperecogene, compatibili con parotite cronica, senza evidenti immagini di tipo litiasico;
riconoscibile qualche piccolo linfonodo intraghiandolare bilat ghiandole tiroide e sottomandibolari nei limiti…” La visita ORL attuale: alla palpazione si apprezzano ghiandole parotidi lievemente aumentate di volume, di consistenza più dura rispetto al normale. Alla normale palpazione si evoca dolore. Alla palpazione bimanuale (interna ed esterna) il dolore è più intenso. Non si apprezzano alterazioni palpatorie lungo i dotti di Stenone. Alla spremitura delle ghiandole non evidente fuoriuscita di saliva dagli orifizi duttali. Per il resto cavo orale e orofaringe: ndp. Collo per il resto ndp. Obb nasale e auricolare nella norma. Storia clinica quadro ecografico ed endoscopico e quadro clinico depongono pertanto per una parotite cronica bilaterale, insorta in tenera età e all'indomani della vaccinazione antiparotite. Tra gli effetti collaterali della vaccinazione antiparotite sono descritti infiammazione nel punto di iniezione, febbre, esantema, rigonfiamento delle ghiandole salivari, reazioni linfonodali, dolori articolari e più raramente convulsioni, piastrinopenia con rischio emorragie, mentre eccezionali sono le reazioni allergiche di tipo anafilattico Nel nostro caso all'indomani della inoculazione vaccina è comparsa una reazione febbrile con rigonfiamento delle ghiandole parotidi che
è evoluta in una parotite infantile recidivante esitata in una parotite cronica con riacutizzazioni frequenti…”
Da tale indicazione circa la possibile correlazione tra parotite cronica bilaterale e vaccinazione antiparotite la presentazione da parte della ricorrente il 16 novembre 2022 della domanda di indennizzo ex l. 210/1992 assumendo di avere riportato, da tale vaccinazione, danni irreversibili .
Ciò posto in punto di fatto – appunto supportato dalla ricorrente documentalmente, confermato dalla ctu e dal convenuto non smentito mediante riscontri di segno opposto – le eccezioni CP_1
preliminari del Ministero, di decadenza e prescrizione (che riguarderebbe eventualmente i soli ratei) sono infondate trattandosi di domanda tempestiva.
E infatti la norma di riferimento l' art. 3 L. 210/1992, dispone che i soggetti interessati debbano presentare la domanda di indennizzo al entro il termine perentorio di tre anni, Controparte_1
che decorre dal momento in cui l'avente diritto risulti aver avuto conoscenza del danno, laddove tale conoscenza presuppone la consapevolezza da parte del danneggiato di tutte le componenti del danno subito, ossia non solo della lesione, ma anche della causa della stessa.
Secondo consolidati insegnamenti della Cassazione rileva, infatti, la conoscibilità anche della causa del contagio, sia ai fini della prescrizione (vd. per tutte Cass. ss.uu. 579, 580, 581, 583, 584, 585, dell'11 gennaio 2008), sia ai fini della decadenza (vd. Cass. n. 27101/2018 Cass. n. 37907/2021 e in giurisprudenza locale le sentenze nn. 447/2016 – 671/2015 – 310/2003 del Tribunale di Venezia - Sez.
Lavoro nonché le ulteriori numerosissime pronunce aventi ad oggetto la questione della tempestività della domanda di indennizzo ai sensi della legge 210/1992 per danni da trasfusioni Cass. 7240/2014;
Cass. 1104/2012; Cass. n. 27101/2018; Cass. 27874/2019; Cass. n. 21928/2017; Cass. n. 9406/2011;
Cass. 10116/2016; Cass. 30744/2023; Cass. n. 21928/2017; Cass. n. 9406/2011).
Nel caso di specie tale consapevolezza è derivata dalle indicazioni fornite dal dr el sopracitato Per_2 certificato 25.5.2022 e la domanda del 16.11.2022 è dunque ampiamente tempestiva.
B) MERITO
Così disattese le eccezioni preliminari del , il ricorso è, alla luce delle risultanze della ctu, CP_1
fondato anche nel merito.
Il ctu dr a pagine 17 e segg dell' elaborato: Persona_1 ➢ innanzitutto conferma che la ricorrente, di anni 27 al momento della visita, ha sviluppato una patologia a carico delle ghiandole parotidi inquadrabile come parotite cronica con riacutizzazioni frequenti ascrivibile alla ottava categoria della tabella A allegata al DPR 834/1981;
➢ in secondo luogo, alla luce di integrazione tra documentazione sanitaria e raccolta anamnestica, tenuto conto in particolare di quanto attestato nel certificato 25.5.2022 del dr evidenzia Per_2 che la sintomatologia a carico delle paratiroidi appare essere esordita il giorno successivo (o nelle ore successive) rispetto alla somministrazione, all' età di 18 mesi, della vaccinazione trivalente
MPR - Morbillo-Parotite-Rosolia, ed è stata caratterizzata da febbre, dolore loco-regionale e marcato rigonfiamento edematoso delle paratiroidi, nell' immediato trattata in acuto con risoluzione dei sintomi, si è poi ripresentata nei mesi ed anni successivi, con discreta frequenza, sostanzialmente con la stessa sintomatologia, che comporta ogni volta l'effettuazione di terapie antibiotiche e con antinfiammatori steroidei, e nel tempo l'aspetto di imaging delle paratiroidi, esplorato di regola con ecografie, ha assunto le caratteristiche della parotite cronica con riacutizzazioni ricorrenti che perdurano anche attualmente;
➢ quanto al punto nodale di causa relativo al nesso di causa patologia/vaccinazione, con argomentazioni puntuali e convincenti anche in replica alle osservazioni del ctp del , CP_1
sostiene che modalità di esordio, quadro clinico, ed evoluzione della malattia depongono per la riconducibilità a un effetto collaterale della vaccinazione, valorizzati in tal senso:
- la lettura internazionale che indica tra gli effetti collaterali della vaccinazione in questione, concordemente e costantemente in tutte le pubblicazioni in materia e con riferimento a coorti importanti di bambini vaccinati, la presenza, indicata con percentuale fino al 1,8%, di una infiammazione delle ghiandole parotidi, ossia proprio il sintomo sviluppato acutamente dalla ricorrente all'atto della vaccinazione e che si è ripresentato costantemente nell'arco della sua esistenza;
- l' esclusione di altre cause, precisando che esistono effettivamente altre potenziali cause di parotite cronica nell'infanzia, ma la loro presenza non è stata dimostrata nella sig.ra . Pt_1
Conclude dunque il ctu che “La criteriologia medico legale in tema di nesso di causa tra un antecedente
(vaccinazione MMR) ed un susseguente (parotite cronica con frequenti riacutizzazioni) appare verificata in quanto i criteri cronologico, topografico, di efficienza lesiva, di continuità fenomenologica sono manifestamente verificati, considerata tempistica e modalità di comparsa della patologia e sua evoluzione mentre è certa la idoneità della vaccinazione a determinare, sia pure con estrema rarità, la sintomatologia e la patologia presente nella predetta. Si rammenta che la logica che sottende alla applicazione della legge 201/92 è proprio quella di tutelare i rarissimi casi nei quali l'utilizzo del vaccino determina nel “paziente” un danno;
la somministrazione dei vaccini interessa milioni di bambini e di adulti ed è evidente che qualcuno di loro può sviluppare una reazione avversa, raramente anche grave.
Per le ragioni esposte nelle pagine che precedono, sussistono elementi obiettivi di natura medico-legale che consentono di affermare che la patologia presente nella sig.ra sia da ricondurre ad un effetto Pt_1 collaterale della vaccinazione trivalente MPR”
Tali risultanze, ribadite con argomentazioni puntuali e convincenti anche in sede di replica alle osservazioni del ctp del , sono frutto di indagine rigorosa e corretta e vanno recepite CP_1
Negli stessi termini, ossia in senso affermativo quanto al nesso di causa, e dunque in contrasto con le osservazioni ora svolte in causa tramite il ctp dal , d' altro canto, la stessa valutazione della CP_1
Commissione Medica Ospedaliera Militare di Padova in data 16.07.2024.
Nel relativo verbale si legge infatti: “…In riferimento alla domanda da Lei presentata in data 17/11/2022,
… tesa ad ottenere i benefici economici previsti dalla L. 210/92, si comunica che la Commissione
Medica Ospedaliera (CMO) di Padova … ha espresso il seguente giudizio: . “è possibile riconoscere la sussistenza di un nesso di causalità tra la vaccinazione somministrata e l'insorgenza della condizione patologica sofferta dalla richiedente”, ovvero “parotite cronica bilaterale”, con esito negativo unicamente quanto ad ascrivibilità tabellare e tempestività della domanda ( = “le menomazioni permanenti in essere nella paziente risultano essere non ascrivibili a categoria tabellare di cui al D.P.R.
834/81”. la domanda non è stata presentata nei termini di legge. Per quanto premesso, non le competono i benefici previsti dalla L. 210/92.
Al riguardo – come osservato nelle note finali attoree – va considerato che “In tema di danni da vaccinazione obbligatoria, la sussistenza del nesso causale tra la somministrazione vaccinale e il verificarsi del danno alla salute deve essere valutata secondo un criterio di ragionevole probabilità scientifica ispirato al principio "del più probabile che non", da ancorarsi non esclusivamente alla determinazione quantitativo-statistica delle frequenze di classe di eventi - cd. probabilità quantitativa -
, ma riconducendone il grado di fondatezza all'ambito degli elementi di conferma disponibili nel caso concreto - cd. probabilità logica” ( cfr Cass a Cass. n. 22078/2018, in linea con il principio statuito anche dalla Corte di Giustizia della Comunità Europea nella sentenza emessa il 21.06.2017 nella quale viene affermato che, al fine della prova del nesso causale tra vaccinazione e danno, il danneggiato non può certamente vedersi costretto a fornire una prova certa, laddove l' assenza di fattori alternativi di contagio riveste valenza decisiva (cfr Cass. n. 15991/2011; Cass. 632/2000; Cass. 10719/2000).
Il ricorso va, quindi, per le esposte ragioni, accolto ricorrendo tutti i presupposti della pretesa svolta: sussistenza di un danno permanente eziologicamente rapportabile, in base al principio “ del piu' probabile che non” a vaccinazione obbligatoria, come accertato dal ctu dott. e dalla CMO di Per_1 Padova nel proprio verbale n. PD124001444 del 04.04.2024, tempestività della domanda di indennizzo e ascrivibilità tabellare della patologia.
Gli importi arretrati – che come dispone testualmente l'art. 1 comma 2 della L. 238\1997 decorrono dal
“primo giorno del mese successivo alla data di presentazione della domanda” (dunque, nel caso in esame dal 1 dicembre 2022 essendo stata la domanda di indennizzo depositata nel novembre 2022) – devono essere maggiorati di i interessi legali “moratori”, secondo i principi generali e la giurisprudenza di legittimità e di merito, con decorrenza dal 121° giorno successivo alla data di presentazione della domanda amministrativa.
Va inoltre riconosciuta la rivalutazione monetaria annuale dell'intero indennizzo sia con riferimento al c.d. “indennizzo in senso stretto”, sia con riguardo alla “somma corrispondente all'indennità integrativa speciale”, come sancito dalla Corte Costituzionale con la sentenza n. 293/2011, e dalla pronuncia della
Corte Europea dei Diritti dell'Uomo del 03.09.2013 (CEDU – M.C. + altri c. Italia, ricorso n. 5376/2011), le cui motivazioni si hanno qui per integralmente richiamate.
Spese rifuse in base a soccombenza liquidate come in dispositivo
pqm
il Giudice definitivamente pronunciando così provvede:
1. accertate tempestività della domanda, riconducibilità della patologia alla vaccinazione, e ascrivibilità alla ottava categoria della Tabella A allegata al DPR 834/81, condanna il Controparte_1
a corrispondere alla ricorrente in misura corrispondente alla medesima ottava categoria
[...]
ogni emolumento previsto dalla legge 210/92 e successive modifiche con decorrenza dal primo giorno del mese successivo alla data di presentazione della domanda amministrativa, oltre agli interessi legali al saldo e alla rivalutazione monetaria annuale, secondo il tasso di inflazione programmato;
2. riconosce inoltre l'indennizzo aggiuntivo una tantum di cui all'art. 2 comma 2, seconda parte, l.
210/1992 per il periodo ricompreso tra la data di manifestazione dell'evento dannoso (= 24.08.1999)
e l'ottenimento dell'indennizzo di cui all'art. 1 (in misura pari, per ciascun anno, al 30% dell'indennizzo dovuto ai sensi del comma 1 dell'art. 2 e del primo periodo del comma 2), con conseguente condanna del a corrispondere il relativo importo;
Controparte_1
3. condanna infine il medesimo convenuto alla rifusione delle spese di lite, che liquida in CP_1
euro 3.850,00 oltre accessori e al rimborso dell'importo versato a titolo di contributo unificato, e con distrazione a favore dell' avv.to Massimo Dragone;
pone le spese di ctu in via definita per intero a carico del stesso. CP_1 Venezia – udienza 16.12.2025 .
Il Giudice
dott.ssa Margherita Bortolaso