Articolo 1 della Legge 8 agosto 1977, n. 663
Articolo 2
Versione
20 settembre 1977
Art. 1.
Gli istituti musicali pareggiati sottoindicati sono trasformati in conservatori di musica statali e sezione staccata di conservatorio di musica con le decorrenze a fianco di ciascuno indicate:

"F. E. Dall'Abaco" di Verona, con decorrenza 1 ottobre 1968;
"L. Canepa" di Sassari, con decorrenza 1 ottobre 1968;
"A. Vivaldi" di Alessandria, con decorrenza 1 ottobre 1969;
"U. Giordano" di Foggia, con decorrenza 1 ottobre 1969;
"L. D'Annunzio" di Pescara, con decorrenza 1 ottobre 1969;
"G. Frescobaldi" di Ferrara, con decorrenza 1 ottobre 1970;
"T. Schipa" di Lecce, con decorrenza 1 ottobre 1970;
"G. Nicolini" di Piacenza, con decorrenza 1 ottobre 1970;
"A. Venturi" di Brescia, con decorrenza 1 ottobre 1971;
"C. Pollini" di Padova, con decorrenza 1 ottobre 1971.

Il liceo musicale pareggiato "A. Corelli" di Messina e' trasformato in sezione staccata del conservatorio di musica di Reggio Calabria, con decorrenza 1 ottobre 1971.

Ciascuno dei conservatori di cui al primo comma nonche' la sezione staccata di cui al secondo comma del presente articolo avranno una scuola media annessa da istituire con l'osservanza delle norme di cui alla legge 31 dicembre 1962, n. 1859 .
Entrata in vigore il 20 settembre 1977